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Decisione

52.2008.34

Altezza delle costruzioni. Muri di sostegno e di controriva

2 febbraio 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i muri di cinta devono per principio rispettare l’altezza massima di m 2.50

fissata dall’art. 134 cpv. 1 della legge di applicazione e complemento del

codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC; RL 4.1.1.1; Scolari, op. cit., ad art. 39 LE, n.

1186).

4.2.2. Alle medesima regole applicabili ai

muri di cinta sono assoggettati i muri di sostegno di terrapieni artificiali

eretti lungo il confine dei fondi. Dal profilo degli ingombri verticali, le

ripercussioni ingenerate da queste opere sui fondi contermini non sono in effetti

diverse da quelle derivanti dai muri di cinta (Scolari, op. cit., ad art. 39 LE, n. 1184).

4.2.3. Salvo diversa disposizione,

l’altezza dei muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti all’interno dei

fondi soggiace invece alle norme applicabili all’altezza degli edifici.

L’impatto derivante da questi manufatti sia ai fondi circostanti, sia al paesaggio

è in effetti analogo a quello prodotto dai muri perimetrali degli edifici (Scolari, op. cit., ad art. 40/41 LE, n.

1220).

4.2.4. Diversa è invece la situazione dei

muri di controriva, ovvero delle opere di sostegno di escavazioni di terreni in

pendio. Non determinando nuovi ingombri verticali, con conseguenti ripercussioni

sui fondi contermini, questi manufatti non possono essere senz’altro

assoggettati alle norme sulle altezze applicabili ai muri di sostegno di

terrapieni artificiali. L’assoggettamento di queste opere al regime delle

altezze dei muri di sostegno può tuttavia giustificarsi nella misura in cui la

limitazione dell’altezza dei muri di sostegno di terrapieni artificiali eretti

all’interno dei fondi persegue anche finalità paesaggistiche.

4.2.5. Ai muri di sostegno e di controripa

sono assimilabili le opere di sistemazione del terreno formate da vasche di

cemento prefabbricate (cd. verduro), posate in file parallele

sovrapposte ad incastro, che presentano un’inclinazione superiore a 45°

sull’oriz-zontale. Gli ingombri verticali e le ripercussioni ingenerate da

queste opere sul quadro del paesaggio sono in effetti analoghe a quelle

prodotte dai muri di sostegno o di controriva.

5. Muro di sostegno del giardino

5.1. Giusta l’art. 11 cpv. 1 NAPR di Bioggio

(Cimo), i muri di sostegno a confine sono considerati muri di cinta e non

possono avere un'altezza superiore a 2.50 m dal terreno sistemato. Essi possono

anche essere sormontati da parapetti di tipo leggero, a condizione che

l'altezza complessiva non superi 3.50 m.

È vietata, soggiunge la norma (cpv. 2), l’erezione di scarpate

artificiali a ridosso dei muri tali da eludere le disposizioni sulla sistemazione

del terreno.

La norma disciplina soltanto l'altezza dei

muri di sostegno a confine. Indirettamente regola anche quella delle opere di

cinta. Non disciplina invece l’altezza dei muri di sostegno eretti all'interno

dei fondi. Parimenti, non regola nemmeno l’altezza dei muri di controriva. La

norma è in effetti volta soltanto a contenere le ripercussioni derivanti dalle

opere di cinta sui fondi contermini. Non persegue anche finalità estetiche o

paesaggistiche.

5.2. Il muro di cemento armato, alto m

2.50, che sorregge il terrapieno del giardino è posto ad almeno 4 m dal confine sottostante. Non essendo un muro di

sostegno a confine, sfugge al limite d’altezza dell’art. 11 cpv. 1 NAPR.

Inapplicabile, per lo stesso motivo, è pure l’art. 11 cpv. 2 NAPR. Siccome situato

all’interno del fondo, il manufatto soggiace semmai ai limiti d’altezza fissati

per gli edifici.

Da questo profilo, nessun impedimento di

diritto pubblico si oppone tuttavia al rilascio della licenza in sanatoria,

poiché il muro rispetta ampiamente l’altezza massima (m 8.50), prescritta

dall’art. 20 cpv. 2 NAPR per gli edifici nella zona residenziale.

6. Altezza

delle opere di consolidamento della scarpata a monte della strada

6.1. A valle del muro di cemento armato di

cui si è appena detto, lungo il ciglio della strada sottostante alla loro

abitazione, i ricorrenti hanno sistemato una serie di vasche di cemento prefabbricate, che, stando ai piani, si sviluppa in

verticale seguendo l’andamento del pendio soltanto nella parte più bassa.

L’opera è essenzialmente volta a mettere in sicurezza la scarpata particolarmente

ripida, costituita da materiale terroso scarsamente coeso, soggetto a

franamenti spontanei, che è stata realizzata lungo il ciglio a monte della

strada in occasione della costruzione di quest'ultima. Il manufatto serve

soltanto in misura ridotta a sorreggere un terrapieno artificiale.

Presentando un’inclinazione superiore a 45°

l'opera è assimilabile ad un muro. Pur sorgendo lungo il confine a valle del

fondo dei ricorrenti, essa non può tuttavia essere senz'altro ricondotta ad un

muro di sostegno a confine, soggetto in quanto tale al limite d'altezza

prescritto dall'art. 11 cpv. 1 NAPR. Nella misura in cui non è volta a

sostenere un terrapieno artificiale, ossia un ingombro verticale sporgente dal

terreno naturale, il manufatto va piuttosto considerato un muro di controriva,

ovvero un'opera destinata a consolidare il terreno escavato. Categoria di

manufatti, questa, che non risulta contemplata dalle NAPR e che sia per le finalità

Considerandi

perseguite (sicurezza), sia per le ripercussioni ingenerate (assenza di

ingombri, impatto meramente paesaggistico) non può essere senz'altro assimilata

a quella dei muri di sostegno disciplinata dall'art. 11 NAPR.

6.2

Le questioni relative alla qualifica del

manufatto ed all'applicabilità di norme edilizie che non perseguono scopi di

sicurezza ad opere destinate ad eliminare situazioni di pericolo non altrimenti

emendabili possono tuttavia rimanere indecise, poiché la licenza non può

comunque essere accordata come al progetto presentato.

Il muro di vasche di cemento non segue infatti

l'inclinazione del pendio da consolidare, ma l'aumenta in misura non del tutto

trascurabile, sporgendo, alla sua sommità soprattutto in corrispondenza della

sezione A-A, per circa un metro verso valle.

Per essere autorizzato come semplice opera

di consolidamento del terreno, non soggetta a limitazioni d'altezza in

considerazione della prevalenza delle esigenze di sicurezza, il bordo superiore

esterno delle vasche, deve per principio riprodurre esattamente l'inclinazione

del pendio retrostante. In assenza di particolari motivi di sicurezza che lo

giustifichino, qui non ravvisabili, non può determinare ingombri supplementari.

Se le vasche delle file più basse possono essere posate senza sporgere dal

pendio da consolidare, non è dato di vedere per qual motivo le vasche delle file

più alte non possano essere posate allo stesso modo.

La licenza non può inoltre essere

rilasciata per un’altezza “secondo necessità”, come indica il piano annesso

alla domanda di costruzione. I limiti della necessità vanno preventivamente determinati,

valutando concretamente le esigenze di messa in sicurezza della scarpata. Ciò

che, in concreto, non è stato fatto.

7.

Tutela del paesaggio pittoresco

7.1

Giusta l’art. 3 cpv. 2 lett. d del

regolamento d’applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla

protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974 (RBN;

9.3.1.1

), i paesaggi e i panorami pittoreschi non devono essere deturpati;

sono vietate le modificazioni dei fondi tali da compromettere la bellezza e gli

altri valori del paesaggio. Sono in particolare vietate, precisa ulteriormente

la norma, le costruzioni, ricostruzioni o ogni altro intervento stravagante,

indecoroso, di mole sproporzionata o in contrasto con il carattere, l'armonia e

i valori dell'ambiente circostante in genere.

Affinché un intervento edilizio possa

essere considerato deturpante occorre un notevole effetto sfavorevole sul

quadro del paesaggio. Il pregiudizio arrecato dalla costruzione ai valori paesaggistici

protetti deve essere rilevante. Il criterio di giudizio non è dato dal modo di

pensare e di sentire di singole persone dotate di particolare sensibilità

artistica, ma deve essere ricercato nell'opinione di una collettività assai

vasta ed esprimente un giudizio generale. Nell'interpretazione del concetto di

deturpazione l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma

deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la loro applicazione ad una

determinata fattispecie conduce inevitabilmente al divieto ed alla limitazione

del diritto di costruire (Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 28 LALPT n. 208

seg.).

Il concetto di deturpazione è di natura

indeterminata. Esso conferisce pertanto all'autorità decidente una certa

latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo

(Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona 2002, n. 396 segg.). Il

Tribunale cantonale amministrativo, il cui potere di cognizione è circoscritto

alla violazione del diritto (art. 61 LPamm), deve limitarsi a verificare che la

decisione sia sostenibile, limitandosi a censurare le deduzioni prive di

giustificazioni oggettive, fondate su considerazioni estranee alla materia o

altrimenti contrarie ai principi fondamentali del diritto (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 61 LPamm).

7.2

La delimitazione dei siti e dei paesaggi pittoreschi,

dispone l’art. 5 cpv. 1 RBN, avviene nell’ambito della procedura di adozione e

di approvazione dei piani regolatori comunali oppure mediante l’adozione di

piani regolatori di protezione della natura e del paesaggio giusta gli art.

8-11 RBN.

7.3

Nel caso concreto, l'UPN ha ritenuto

che i controversi manufatti, eretti su un fondo compreso nel comparto definito paesaggio

pittoresco dal piano dei siti e dei paesaggi pittoreschi del comune di Cimo,

integrassero gli estremi della deturpazione.

La deduzione non può essere tutelata.

Anzitutto, perché per quanto attiene le

opere di consolidamento della scarpata a monte della strada, pur se non possono

essere autorizzate per i motivi indicati in precedenza (consid. 6.2), la

necessità di mettere in sicurezza la scarpata prevarrebbe comunque sui valori

estetici tutelati dal DLBN/ RBN, che potrebbero essere almeno parzialmente

salvaguardati subordinando la licenza alla condizione di mettere a dimora nelle

vasche un’adeguata vegetazione che le ricopra e ne mitighi l’impatto negativo

sul paesaggio.

In secondo luogo, perché il piano in

questione, allestito oltre vent'anni fa dall'allora Dipartimento dell'ambiente

ed approvato dal Consiglio di Stato, in conformità dell'art. 5 RBN, nell'ambito

dell'approvazione del primo piano regolatore di quel comune, non è più stato

ripreso dal piano regolatore riveduto, approvato dallo stesso Consiglio di

Stato con risoluzione del 5 luglio 2006 (n. 3291), che ha fra l'altro abrogato

senza riserve il piano precedente.

8.

8.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve

quindi essere parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata. La

decisione del municipio è annullata nella misura in cui nega la licenza

edilizia per il muro di sostegno in cemento armato, alto sino a m 2.50 e

destinato a sorreggere il giardino di casa. Entro questi limiti, gli atti sono

rinviati al municipio affinché autorizzi l'intervento.

8.2

La tassa di giustizia è posta a carico

dei ricorrenti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza (art. 28

LPamm).

Nella misura in cui è soccombente, il comune rifonderà ai ricorrenti

un'indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 21, 40, 41 LE; 1, 2 DLBN; 2, 3, 5 e

8 RDLBN; 11 NAPR di Bioggio-sezione di Cimo; 3, 10, 18, 28, 46, 60, 61, 65

LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 8 gennaio 2008 del Consiglio

di Stato (n. 90) è annullata;

1.2. la

decisione 18 ottobre 2007 del

municipio di Bioggio è annullata nella misura in cui nega l'autorizzazione per

il muro di sostegno del giardino.

1.3 gli atti sono rinviati al municipio affinché

rilasci a RI 1 la licenza edilizia per il muro di sostegno del giardino in

cemento armato.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è a carico dei ricorrenti RI 1.

3. Il comune

di Bioggio rifonderà ai ricorrenti RI 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili di entrambe

le istanze.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).

5. Intimazione

a:

;

;

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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