52.2008.349
Commessa pubblica. Offerta sottocosto
28 ottobre 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2008.349
Data decisione, Autorità:
28.10.2008, TRAM
Titolo:
Commessa pubblica. Offerta sottocosto
OFFERTA
art. 47 RLCPUBB
Incarto n.
52.2008.349
Lugano
28 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 settembre 2008 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 12 settembre 2008 della delegazione del
CO 2 che aggiudica alla ditta CO 1 le opere da impresario costruttore lotto
Nord per il quadriennio 2008-2011;
viste le risposte:
- 3 ottobre 2008 della
delegazione del CO 2;
- 10 ottobre 2008 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 20
giugno 2008 la delegazione del CO 2 (__________) ha invitato cinque imprese di
costruzione della valle di __________ ad inoltrare un'offerta per i lavori di
manutenzione dei manufatti presenti sul territorio, nonché lo sgombero del
materiale accumulato nelle camere di ritenuta e lungo i riali del lotto nord
durante il quadriennio 2008-2011.
Il capitolato prevedeva tre posizioni per
opere a regia (salari, materiali e macchine/attrezzi) ed una posizione per
opere a misura (sgombero materiale alla discarica dell'impresa, comprese tasse
di discarica). Stabiliva inoltre che la commessa sarebbe stata aggiudicata al
miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri: (a) prezzo (60%),
referenze (20%), prontezza d'intervento (15%), apprendisti (5%).
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di quattro ditte. Fra queste,
v'erano quella della RI 1 (__________; fr. 34'432.00), qui ricorrente, e quella
della CO 1; fr. 60'995.40).
Il divario delle due offerte era
essenzialmente dovuto alla posizione per le opere a misura, per la quale la RI 1 ha esposto un prezzo di fr. 2.00/mc (totale fr. 2'000.00), mentre la CO 1 ha offerto fr. 26.00/mc (totale fr. 26'000.00).
C. Valutate le
offerte, il 12 settembre 2008 la delegazione consortile ha aggiudicato la
commessa alla ditta CO 1, scartando l'offerta della RI 1, ritenuta inaffidabile,
in quanto eccessivamente bassa.
D. Contro la
predetta decisione, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata.
L'insorgente contesta in sostanza che il
prezzo per le opere a misura, sensibilmente inferiore a quello delle altre tre
concorrenti, permetta al committente di concludere che l'offerta non è sostenibile.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il __________ e l'aggiudicataria, contestando le tesi
dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 della
legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL
7.1.4.1). In quanto partecipante alla gara, la ditta ricorrente è senz'altro
legittimata ad impugnare la decisione del CMABB nella misura in cui la esclude
dalla gara (art. 43 legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile
1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Sarà tuttavia abilitata a censurare anche
l'aggiudicazione soltanto nel caso in cui la contestazione della decisione di
escluderla dalla gara avrà successo.
Con questa riserva, il ricorso, inoltrato
nel termine di legge, è ricevibile in ordine.
2.2.1. A differenza dell'abrogata legge sugli appalti del 12 settembre
Considerandi
1978.
(LApp; BU 1979, 37; cfr. art. 20 lett. o), né la LCPubb, né il regolamento
d'applicazione (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) prevedono la possibilità di
escludere le offerte sottocosto. Tale possibilità, contemplata da numerose
legislazioni cantonali, ma abbandonata dal legislatore ticinese in sede di
adozione della LCPubb, ha del resto sempre creato notevoli difficoltà a livello
di applicazione pratica (Nicolas Michel,
Droit public de la construction, Friborgo 1995, n. 1952 segg.; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne
Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, vol. I, Zurigo 2007,
n. 711 seg.; Messaggio 28 ottobre 1998 (n. 4806) del Consiglio di Stato
concernente l'adozione della LCPubb, pag. 6).
Il committente può quindi deliberare la
commessa ad un concorrente che offre un prezzo particolarmente basso, fintanto
che la sua offerta risponde ai criteri di aggiudicazione e non costituisce un
atto di concorrenza sleale (RDAT I-2002 n. 25 consid. 5;
I-1998 n. 49 consid. 3.4.; STA 52.2007.307 del 3 ottobre 2007 consid. 2.1.;
52.2003.128
consid. 4; Robert Wolf,
Das Angebotspreis: Probleme und Lösungen, BR 2004, Sonderheft 04; Pierre Tercier, La libéralisation du
marché de la construction, Journées du droit de la construction 1997, documentation
1, pag. 24).
2.2
Giusta l’art. 47 cpv. 1 RLCPubb/CIAP,
il committente verifica, tramite professionisti del ramo, le offerte dal
profilo tecnico e economico, affinché siano oggettivamente comparabili, e le esamina
in base ai criteri d’idoneità e di aggiudicazione. Un committente che riceve
un’offerta insolitamente più bassa delle altre, soggiunge la norma (cpv. 2),
può chiedere spiegazioni all’offe-rente per accertarsi che rispetti le
condizioni di partecipazione e sia in grado di soddisfare le condizioni della
commessa.
Diversamente dall'abrogato art. 36 cpv. 2
del regolamento d'applicazione della LCPubb del 1. ottobre 2001 (RLCPubb; BU
2001, 323), che imponeva all'appaltante di esperire un'analisi dei prezzi
quando la seconda offerta in graduatoria superava la prima di almeno il 15%,
l’art. 47 RLCPubb/CIAP ha rinunciato ad obbligare il committente a procedere ad
una simile verifica, lasciandogli semplicemente la facoltà di effettuarla.
3.
Nel caso
concreto, la delegazione del consorzio ha escluso la ditta RI 1 dalla gara
ritenendo che il prezzo di fr. 2.00/mc, offerto per il trasporto del materiale
sgomberato dalle camere di ritenuta e dall'alveo dei riali fosse insostenibile,
in quanto eccessivamente basso. Adeguato sarebbe un prezzo di ca. fr. 30.00/mc,
simile a quello offerto dalle altre ditte partecipanti alla gara.
La tesi non può essere condivisa. È
possibile che il prezzo offerto dalla ditta ricorrente per questa posizione non
copra i costi. Ciò non significa che la ricorrente non sia in grado di fornire
correttamente le prestazioni richieste. Lo stesso committente nel rapporto di
valutazione ammette del resto che tutte le ditte partecipanti alla gara,
compresa l'impresa RI 1, dispongono del personale e dei macchinari necessari
per svolgere il lavoro in modo ineccepibile.
Il CMABB non si è d'altronde avvalso della
facoltà concessagli dall'art. 47 cpv. 1 RLCPubb/CIAP per chiedere alla ricorrente
spiegazioni sul prezzo proposto. Né si è cautelato in sede di allestimento del
capitolato di introdurre un criterio specifico per valutare l'attendibilità dei
prezzi.
4.
Stando
così le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando
gli atti al committente affinché, riammessa la ricorrente, si pronunci nuovamente
sulle due offerte rimaste in gara.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
suddivise fra il committente e la resistente in ragione di metà ciascuno.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 47 RLCPubb/CIAP; 3,
18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 LPamm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 12 settembre 2008 della
delegazione del CO 2 è annullata;
1.2. gli
atti sono rinviati al committente per nuova decisione.
2. La tassa
di giustizia di fr. 800.- e le ripetibili di fr. 1'000.- sono suddivise fra il
committente e la resistente CO 1 in ragione di metà ciascuna.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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