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Decisione

52.2008.349

Commessa pubblica. Offerta sottocosto

28 ottobre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 20

giugno 2008 la delegazione del CO 2 (__________) ha invitato cinque imprese di

costruzione della valle di __________ ad inoltrare un'offerta per i lavori di

manutenzione dei manufatti presenti sul territorio, nonché lo sgombero del

materiale accumulato nelle camere di ritenuta e lungo i riali del lotto nord

durante il quadriennio 2008-2011.

Il capitolato prevedeva tre posizioni per

opere a regia (salari, materiali e macchine/attrezzi) ed una posizione per

opere a misura (sgombero materiale alla discarica dell'impresa, comprese tasse

di discarica). Stabiliva inoltre che la commessa sarebbe stata aggiudicata al

miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri: (a) prezzo (60%),

referenze (20%), prontezza d'intervento (15%), apprendisti (5%).

B. In tempo

utile sono pervenute al committente le offerte di quattro ditte. Fra queste,

v'erano quella della RI 1 (__________; fr. 34'432.00), qui ricorrente, e quella

della CO 1; fr. 60'995.40).

Il divario delle due offerte era

essenzialmente dovuto alla posizione per le opere a misura, per la quale la RI 1 ha esposto un prezzo di fr. 2.00/mc (totale fr. 2'000.00), mentre la CO 1 ha offerto fr. 26.00/mc (totale fr. 26'000.00).

C. Valutate le

offerte, il 12 settembre 2008 la delegazione consortile ha aggiudicato la

commessa alla ditta CO 1, scartando l'offerta della RI 1, ritenuta inaffidabile,

in quanto eccessivamente bassa.

D. Contro la

predetta decisione, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata.

L'insorgente contesta in sostanza che il

prezzo per le opere a misura, sensibilmente inferiore a quello delle altre tre

concorrenti, permetta al committente di concludere che l'offerta non è sostenibile.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il __________ e l'aggiudicataria, contestando le tesi

dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 della

legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL

7.1.4.1). In quanto partecipante alla gara, la ditta ricorrente è senz'altro

legittimata ad impugnare la decisione del CMABB nella misura in cui la esclude

dalla gara (art. 43 legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile

1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Sarà tuttavia abilitata a censurare anche

l'aggiudicazione soltanto nel caso in cui la contestazione della decisione di

escluderla dalla gara avrà successo.

Con questa riserva, il ricorso, inoltrato

nel termine di legge, è ricevibile in ordine.

2.2.1. A differenza dell'abrogata legge sugli appalti del 12 settembre

Considerandi

1978.

(LApp; BU 1979, 37; cfr. art. 20 lett. o), né la LCPubb, né il regolamento

d'applicazione (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) prevedono la possibilità di

escludere le offerte sottocosto. Tale possibilità, contemplata da numerose

legislazioni cantonali, ma abbandonata dal legislatore ticinese in sede di

adozione della LCPubb, ha del resto sempre creato notevoli difficoltà a livello

di applicazione pratica (Nicolas Michel,

Droit public de la construction, Friborgo 1995, n. 1952 segg.; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne

Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, vol. I, Zurigo 2007,

n. 711 seg.; Messaggio 28 ottobre 1998 (n. 4806) del Consiglio di Stato

concernente l'adozione della LCPubb, pag. 6).

Il committente può quindi deliberare la

commessa ad un concorrente che offre un prezzo particolarmente basso, fintanto

che la sua offerta risponde ai criteri di aggiudicazione e non costituisce un

atto di concorrenza sleale (RDAT I-2002 n. 25 consid. 5;

I-1998 n. 49 consid. 3.4.; STA 52.2007.307 del 3 ottobre 2007 consid. 2.1.;

52.2003.128

consid. 4; Robert Wolf,

Das Angebotspreis: Probleme und Lösungen, BR 2004, Sonderheft 04; Pierre Tercier, La libéralisation du

marché de la construction, Journées du droit de la construction 1997, documentation

1, pag. 24).

2.2

Giusta l’art. 47 cpv. 1 RLCPubb/CIAP,

il committente verifica, tramite professionisti del ramo, le offerte dal

profilo tecnico e economico, affinché siano oggettivamente comparabili, e le esamina

in base ai criteri d’idoneità e di aggiudicazione. Un committente che riceve

un’offerta insolitamente più bassa delle altre, soggiunge la norma (cpv. 2),

può chiedere spiegazioni all’offe-rente per accertarsi che rispetti le

condizioni di partecipazione e sia in grado di soddisfare le condizioni della

commessa.

Diversamente dall'abrogato art. 36 cpv. 2

del regolamento d'applicazione della LCPubb del 1. ottobre 2001 (RLCPubb; BU

2001, 323), che imponeva all'appaltante di esperire un'analisi dei prezzi

quando la seconda offerta in graduatoria superava la prima di almeno il 15%,

l’art. 47 RLCPubb/CIAP ha rinunciato ad obbligare il committente a procedere ad

una simile verifica, lasciandogli semplicemente la facoltà di effettuarla.

3.

Nel caso

concreto, la delegazione del consorzio ha escluso la ditta RI 1 dalla gara

ritenendo che il prezzo di fr. 2.00/mc, offerto per il trasporto del materiale

sgomberato dalle camere di ritenuta e dall'alveo dei riali fosse insostenibile,

in quanto eccessivamente basso. Adeguato sarebbe un prezzo di ca. fr. 30.00/mc,

simile a quello offerto dalle altre ditte partecipanti alla gara.

La tesi non può essere condivisa. È

possibile che il prezzo offerto dalla ditta ricorrente per questa posizione non

copra i costi. Ciò non significa che la ricorrente non sia in grado di fornire

correttamente le prestazioni richieste. Lo stesso committente nel rapporto di

valutazione ammette del resto che tutte le ditte partecipanti alla gara,

compresa l'impresa RI 1, dispongono del personale e dei macchinari necessari

per svolgere il lavoro in modo ineccepibile.

Il CMABB non si è d'altronde avvalso della

facoltà concessagli dall'art. 47 cpv. 1 RLCPubb/CIAP per chiedere alla ricorrente

spiegazioni sul prezzo proposto. Né si è cautelato in sede di allestimento del

capitolato di introdurre un criterio specifico per valutare l'attendibilità dei

prezzi.

4.

Stando

così le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando

gli atti al committente affinché, riammessa la ricorrente, si pronunci nuovamente

sulle due offerte rimaste in gara.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

suddivise fra il committente e la resistente in ragione di metà ciascuno.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 47 RLCPubb/CIAP; 3,

18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 LPamm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 12 settembre 2008 della

delegazione del CO 2 è annullata;

1.2. gli

atti sono rinviati al committente per nuova decisione.

2. La tassa

di giustizia di fr. 800.- e le ripetibili di fr. 1'000.- sono suddivise fra il

committente e la resistente CO 1 in ragione di metà ciascuna.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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