52.2008.351
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16 luglio 2009Italiano19 min
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Numero d'incarto:
52.2008.351
Data decisione, Autorità:
16.07.2009, TRAM
Titolo:
Disdetta del rapporto d'impiego. L'interesse al buon funzionamento del servizio giustifica una disdetta del rapporto d'impiego riconducibile a conflitti di personalità all'interno dell'ambiente lavorativo, senza che al dipendente debba essere rimproverata una colpa specifica
RAPPORTO D'IMPIEGO
art. 60 LORD
Incarto n.
52.2008.351
Lugano
16 luglio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 settembre 2008 di
RI 1
patrocinata da: PA 1 1
contro
la decisione 16 settembre 2008 del Consiglio di
Stato (n. 4683), che scioglie con effetto al 31 marzo 2009 il rapporto di
impiego dell'insorgente quale consulente del personale presso l'Ufficio
regionale di collocamento di __________
vista la risposta 24 ottobre 2008 del Consiglio di
Stato;
preso atto della replica 14 novembre 2008 della
ricorrente e della duplica 2 dicembre 2008 dello Stato;
acquisiti all'incarto gli scritti 26 marzo 2009 e 25
maggio 2009 della ricorrente, unitamente ai documenti ivi allegati;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
ricorrente RI 1 (1957) ha incominciato a lavorare per lo Stato il 16 settembre
1996, sulla base di un contratto di lavoro per personale avventizio che la
incaricava quale funzionaria amministrativa a tempo pieno presso l'Ufficio
regionale di collocamento (URC) di __________. Il contratto, la cui scadenza
era stata inizialmente fissata al 31 dicembre 1996, è stato rinnovato fino al
30 giugno 1997.
Il 4 marzo 1997 RI 1 ha ricevuto un incarico della durata di un anno quale collocatrice a tempo pieno, sempre presso
l'URC di __________. L'incarico, iniziato effettivamente il 1° aprile 1997, è
stato rinnovato ogni anno, fino al 31 dicembre 2001. Il 1° gennaio 2002 il
rapporto di impiego è stato trasformato in nomina e successivamente, il 1°
maggio 2004, la funzione della dipendente è stata ridefinita in quella di consulente
del personale URC (senza brevetto).
B. Il 18
novembre 2004, a seguito della sua prolungata assenza dal lavoro dovuta a malattia
(inabilità lavorativa totale dal 25 agosto al 26 settembre 2004 e parziale -
50% - dal 27 settembre 2004), RI 1 è stata visitata dal medico cantonale
aggiunto dr. __________, il quale ha rilevato che:
L'assenza è motivata da malattia, almeno
in parte dovuta a un ambiente di lavoro conflittuale. Lo stato di salute appare
tuttora parzialmente compromesso, per cui una ripresa dell'attività lavorativa
in percentuale maggiore a breve termine non sembra ipotizzabile. La prognosi
lavorativa a medio termine non è attualmente determinabile e dipenderà
dall'ulteriore decorso: è comunque chiaro che un intervento volto a chiarire la
problematica conflittuale lavorativa, potrebbe contribuire in maniera determinante
al pieno recupero delle capacità lavorative della dipendente.
A partire dal mese di ottobre del 2005, RI 1 ha ripreso l'attività lavorativa al 100%, pur continuando a registrare con una certa frequenza assenze
di 1 o 2 giorni. Per questo motivo, il 21 ottobre 2005 il capo dell'Ufficio di
collocamento __________ ha chiesto alla dipendente la presentazione del
certificato medico ufficiale già a partire dal primo giorno di assenza, invece
che dal quarto giorno normalmente prescritto dall'art. 20 cpv. 1 lett. d del regolamento
dei dipendenti dello Stato del 13 dicembre 1995 (RDip; RL 2.5.4.1.1).
C. Il 13
settembre 2006, RI 1 ha ricevuto dall'Ufficio di collocamento un richiamo
scritto (art. 27 cpv. 1 RDip) a firma di __________, __________ (caposede
dell'URC di __________) e __________ (collocatore professionale capogruppo). Il
richiamo faceva riferimento a problemi sorti nei mesi precedenti tra l'utenza e
la dipendente (menzionando i "casi __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, avv. __________ per __________ ") e concludeva
invitando quest'ultima a riflettere sulla questione e ad elaborare una proposta
su come migliorare il suo modo di interagire con gli altri.
Il
successivo 26 settembre 2006, RI 1 ha risposto per il tramite del suo legale,
il quale dopo avere eccepito la nullità del richiamo (giacché, a suo dire,
immotivato, infondato, arbitrario e lesivo del diritto di essere sentiti) e
averne chiesto la revoca, ha evidenziato l'insano clima di lavoro con cui la
sua assistita si trovava confrontata.
D. Il 4
dicembre 2007 __________, aggiunto e sostituto caposede dell'URC di __________,
si è rivolto per iscritto alla dipendente per ottenere dei chiarimenti in
merito ad un episodio che sarebbe avvenuto il 23 novembre precedente. In
quell'occasione, RI 1 si sarebbe rivolta ad un utente affermando a proposito
dei suoi superiori:
… non riconosco il mio capogruppo…
e
… non mi interessa quello che dice, tanto
sia lui che il caposede sono già stati diffidati dal mio avvocato…
Benché sollecitata a più riprese, la
dipendente non ha voluto fornire alcuna presa di posizione al riguardo. Il suo
patrocinatore si è in effetti limitato a domandare ad __________ quale fosse la
base legale della sua richiesta (21 dicembre 2007) e a rifiutarsi di
trasmettere la procura chiestagli dall'URC di __________ e dalla Sezione del
lavoro, in quanto, a suo dire, già esibita (28 gennaio 2008).
Questo atteggiamento ha portato la Sezione del lavoro a ritenere che il rapporto di fiducia con RI 1 fosse oramai irrimediabilmente
compromesso e, per il tramite di __________ (Capo della Sezione), __________, __________
e __________, a domandare alla Sezione delle risorse umane l'avvio della
procedura di disdetta del rapporto di impiego della dipendente (22 febbraio
2008).
E. Il 13
maggio 2008, il Consiglio di Stato ha prospettato a RI 1 la disdetta del
rapporto di lavoro per giustificati motivi ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 e 3
lett. c della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti
del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1). In particolare, il Governo ha imputato
alla dipendente di avere assunto un comportamento ostile, tale da rendere impossibile,
per i diretti superiori, la direzione efficace e ordinata dell'attività
lavorativa e di aver ripetutamente assunto un atteggiamento di insubordinazione
nei confronti dei superiori. In definitiva, di aver fatto perdere con la
propria condotta la fiducia riposta nei suoi confronti dai funzionari dirigenti,
necessaria affinché il buon funzionamento del servizio fosse garantito.
F. Il 28
agosto 2008, la Commissione conciliativa per il personale dello Stato, adita in
applicazione dell'art. 53 cpv. 1 LORD da RI 1 (che nel frattempo aveva
querelato __________, __________, __________ e __________ per i contenuti della
richiesta 22 febbraio 2008), ha preso atto dell'impossibilità di giungere ad un
accomodamento tra le parti. Il successivo 16 settembre
2008 il Consiglio di Stato ha dunque disdetto il rapporto di impiego della
dipendente con effetto al 31 marzo 2009, esonerandola immediatamente dai suoi
obblighi lavorativi.
G. Contro la
predetta decisione governativa, RI 1 si è aggravata davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata, che sia accertato il
carattere ingiustificato della disdetta e che le venga riconosciuta
un'indennità, di importo imprecisato, per ingiusto licenziamento (art. 67 cpv.
2 LORD e 69 cpv. 2 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966; LPamm, RL 3.3.1.1).
La ricorrente ha contestato in sostanza i
comportamenti e gli atteggiamenti negativi che le vengono addebitati, la
sussistenza di circostanze oggettive e soggettive tali da rendere inesigibile
la continuazione del rapporto di lavoro e, quindi, la rottura del rapporto di
fiducia. La decisione impugnata sarebbe inoltre lesiva del diritto di essere
sentiti (poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, prima
dell'avvio della procedura di disdetta __________ non avrebbe ascoltato la
dipendente), contraria al principio della buona fede (in quanto avrebbe fatto
seguito a legittime rimostranze della dipendente in merito alla situazione lavorativa)
e contraria al principio della proporzionalità.
H. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, il quale ha ribadito in
particolare la rottura del rapporto di fiducia ed evidenziato come l'attitudine
negativa della dipendente, nonostante i diversi richiami nei suoi confronti, si
sia protratta sull'arco di più anni.
Fatti
I. In sede
di replica e duplica la ricorrente (che ha ritirato la richiesta di conferire effetto
sospensivo al gravame) e il Governo hanno ribadito e approfondito le rispettive
posizioni.
Con scritto 26 marzo 2009, RI 1 ha prodotto ulteriori documenti. Parimenti il 25 maggio 2009, comunicando nel contempo al Tribunale
di rinunciare all'esperimento di un pubblico dibattimento ex art. 6 cifra 1
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).
L. Mediante
petizione 10 aprile 2009 RI 1 ha convenuto in giudizio lo Stato innanzi a
questo Tribunale, onde ottenere la fissazione delle indennità dovutele in
conseguenza dello scioglimento del rapporto d'impiego (art. 18 legge sugli
stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; LStip,
RL 2.5.4.4)
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1
lett. f LORD. Certa è la legittimazione attiva della dipendente RI 1, toccata
direttamente e personalmente dal provvedimento impugnato (art. 43 LPamm).
Laddove chiede l'accertamento del carattere ingiustificato
della disdetta, la ricorrente formula una domanda senz'altro propo-nibile (art.
69 cpv. 1 e 2 LPamm). Inammissibile si avvera per contro la domanda di
annullamento della disdetta. In effetti, secondo l'art. 69 cpv. 1 LPamm,
dichiarato applicabile dall'art. 67 cpv. 2 LORD, se il Tribunale cantonale
amministrativo giudica il licenziamento ingiustificato, esso deve limitarsi ad
accertarlo nella propria sentenza. Non può invece annullare il provvedimento,
ordinando la riassunzione o la reintegrazione del dipendente licenziato nella
funzione precedentemente occupata (STA 52.2004.284 del 24 gennaio 2007; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 e 6 ad art. 69 LPamm).
1.2. Nei
limiti appena descritti il ricorso, tempestivo (art. 67 cpv. 1 LORD), è ricevibile
in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non
occorre assumere le prove genericamente richiamate da entrambe le parti, insuscettibili
di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
Manifestamente infondata è la censura della ricorrente riferita
alla presunta violazione del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101).
Questa garanzia, che assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che
venga emessa una decisione nei suoi confronti (DTF 129 V 73, consid. 4.1;
Jörg Paul Müller, Grundrechte in
der Schweiz, 3. ed., Bern 1999, pag. 493 segg.), è stata in
effetti rispettata, dal momento che prima dell'adozione della controversa disdetta
RI 1 ha avuto modo di spiegarsi, sia in forma orale (udienza 28 agosto 2008 davanti
alla Commissione conciliativa per il personale dello Stato), sia in forma scritta
(presa di posizione 27 giugno 2008 all'indirizzo della medesima Commissione;
doc. 56).
Non
necessita dunque di essere approfondita la censura secondo cui la dipendente non
sarebbe stata ascoltata prima della richiesta di avvio della procedura di disdetta
presentata dalla Sezione del lavoro. Una tale formalità non è comunque imposta
né dall'art. 29 cpv. 2 Cost., né dalla LORD. L'eventuale, mancata audizione
della ricorrente in quel frangente non integrerebbe in ogni modo una violazione
del suo diritto di essere sentita. Dimostrerebbe soltanto ulteriormente come
nell'ultimo periodo del rapporto di lavoro il dialogo tra RI 1 e i suoi superiori
fosse oramai divenuto inesistente (cfr. consid. 3.2).
3.
3.1. Secondo l'art. 60 cpv. 1 LORD, l'autorità di nomina può
sciogliere il rapporto di impiego per la fine di un mese con il preavviso di
tre, rispettivamente di sei mesi (nel caso di dipendenti con almeno 15 anni di
servizio o 45 anni di età), prevalendosi di giustificati motivi. È considerato
giustificato motivo, precisa l'art. 60 cpv. 3 lett. c
LORD, qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere
in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto di impiego
nella stessa funzione o in un'altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito
dei posti vacanti.
La disdetta amministrativa, a differenza
della destituzione (art. 63 LORD), non ha alcuna valenza afflittiva. Non è una
sanzione disciplinare (art. 32 cpv. 1 LORD), ma un semplice provvedimento di
natura amministrativa che pone termine al rapporto di impiego. Essa non
presuppone in particolare un comportamento colpevole da parte del dipendente.
Non dipende dalla violazione di doveri di servizio; può essere giustificata
anche da motivi imputabili allo stesso datore di lavoro. È sufficiente che subentrino
circostanze tali da fare apparire ragionevolmente inesigibile la continuazione
del rapporto di impiego da parte di quest'ultimo.
La norma riserva all'autorità di nomina un
margine discrezionale relativamente ampio, che l'autorità di ricorso può
censurare unicamente nella misura in cui integra gli estremi di una violazione
del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso d'apprezzamento (art. 61
LPamm). Ipotesi, questa, che si verifica quando l'apprezzamento è esercitato in
spregio dei principi fondamentali del diritto, quali l'uguaglianza davanti alla
legge, la legalità, l'interesse pubblico, la proporzionalità, la sicurezza del
diritto e la buona fede (Borghi/Corti,
op. cit., n. 2d ad art. 61 LPamm; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2. ed., Bellinzona 2002,
n. 413). Censurabili, in particolare, sono decisioni di licenziamento che
procedono da considerazioni estranee alla materia, che si fondano su argomenti
contrari alla logica o che appaiono altrimenti insostenibili.
La protezione contro il licenziamento assicurata
dalla LORD ai dipendenti nominati, è quindi limitata all'arbitrio. Essa è
inoltre relativa, poiché - come detto - l'autorità di ricorso non può in ogni
caso annullare la disdetta, ma può soltanto dichiararla ingiustificata,
riconoscendo un'indennità al dipendente licenziato a torto (art. 67 cpv. 2 LORD
e 69 cpv. 2 LPamm).
Decidere secondo apprezzamento non significa
comunque decidere a piacimento. L'autorità di nomina è vincolata ai criteri che
scaturiscono dal senso e dagli scopi della norma applicabile, così come è
legata ai principi generali del diritto. Essa deve accertare tutti gli elementi
di fatto suscettibili di determinare o di influenzare la decisione che è
chiamata a rendere. Deve comparare accuratamente gli interessi contrapposti ed
attenersi, nell'esercizio di tale potere, ai principi fondamentali del diritto.
Nel controllo dell'apprezzamento, l'autorità di ricorso deve dal canto suo
limitarsi a rilevare l'eventuale esistenza di un abuso, evitando in particolare di sostituire il suo apprezzamento a quello
dell'istanza inferiore (STA 52.2006.150 del 12 giugno 2006).
3.2
In concreto, l'esistenza di un profondo e insanabile dissidio venutosi a creare
tra RI 1 e i suoi superiori è evidente. Questa incompatibilità ambientale è
sufficiente per concludere che il Consiglio di Stato abbia agito senza
arbitrio, dal momento che i giustificati motivi di una disdetta (art. 60 cpv. 1
LORD) possono fondarsi anche solo sull'interesse al buon funzionamento del
servizio, senza che al dipendente debba essere rimproverato un determinato
comportamento (RDAT II-2000, n. 11). Un tale interesse è dato, in modo
particolare, quando si presentano conflitti di personalità in seno al medesimo
ufficio (Blaise Knapp, Grundlagen
des Verwaltungsrechts, volume II, Basel 1993, n. 3163).
La
ricorrente tenta di relativizzare i suoi dissapori all'interno dell'ambiente di
lavoro definendoli occasionali e, in un certo senso, fisiologici, nel contesto
di un'attività che mette il personale a contatto con utenti di non sempre facile
gestione. Gli atti testimoniano tuttavia il contrario, ovvero che la conflittualità
tra RI 1 ed i suoi superiori è stata costante e si è protratta per anni, ha raggiunto
un'intensità tale da non poter essere certamente considerata normale (nemmeno
per un lavoro impegnativo come quello svolto da un URC) e non ha avuto nulla a
che vedere con l'atteggiamento di critica costruttiva che la dipendente sostiene
di avere assunto.
I dissidi fra le parti risalgono perlomeno al mese di agosto del
2004.
e si sono protratti senza vere interruzioni fino, in pratica, alla
conclusione del rapporto di lavoro (16 settembre 2008). A partire dal 25 agosto
2004.
(e per la durata di oltre un anno) RI 1 è infatti rimasta assente dal
lavoro, perlopiù a tempo parziale, per "malattia, almeno in parte dovuta a
un ambiente di lavoro conflittuale" (doc. 23), mentre ancora il 4 giugno
2008.
la dipendente ha presentato alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello un'istanza di promozione dell'accusa (art. 186 codice di procedura
penale del 19 dicembre 1994; CPP, RL 3.3.3.1) nei confronti dei superiori __________,
__________, __________ e __________, in relazione ai reati di diffamazione e
ingiuria (doc. 46).
Esaminando
questo lungo lasso di tempo, emergono soprattutto le circostanze di cui si
riferirà in appresso, chiari segnali di gravi problemi interpersonali fra
dipendente e superiori che nulla hanno a che vedere con una normale dialettica,
talvolta anche legittimamente critica, sul posto di lavoro.
- L'ambiente
conflittuale ha portato RI 1 ad assentarsi dal lavoro, soprattutto a tempo
parziale, per oltre un anno (cfr. il certificato medico del dr. __________).
- La
ricorrente ha da subito e costantemente avvertito la necessità
di farsi assistere, nei rapporti con i suoi superiori, da legali: dall'avv. dr.
__________ (il cui intervento va ricondotto "ad un'atmosfera lavorativa
pesante presso l'Ufficio regionale di collocamento di __________ "; doc.
K) e, in seguito, dall'avv. PA 1. Tale fatto, da solo, illustra quantomeno la
profonda difficoltà di comunicazione insorta fra gli interessati negli ultimi
anni del rapporto di impiego (cfr. infra) e mostra come la perdita di fiducia
tra la dipendente e i suoi superiori (che ha infine indotto il Consiglio di
Stato a pronunciare la disdetta) sia stata assolutamente reciproca.
- La
capacità di dipendente e superiori di avere tra loro un normale dialogo si è
progressivamente deteriorata, fino a diventare praticamente nulla. Sintomatico,
al riguardo, è come nessuna delle situazioni che avrebbero normalmente portato
ad un colloquio o ad una presa di posizione chiarificatori sia stata sfruttata.
Al richiamo 13 settembre 2006 (che invitava fra l'altro RI 1 a presentare "una proposta su come intendesse lavorare su sé stessa per migliorare il suo modo
di interagire con gli altri") il legale dell'insorgente ha risposto postulando
la revoca dello stesso giusta l'art. 27 cpv. 2 RDip. Alla richiesta di informazioni formulata - e ribadita a più riprese - da __________ il 4 dicembre 2007, la
dipendente ha invece reagito limitandosi a chiedere, di nuovo attraverso il suo
avvocato, la base legale delle domande postele (anche se ora pretende invero di
avervi dato risposta con la vaga frase "spiace constatare che preferite
travisare i fatti piuttosto che giudicare correttamente" riportata nel
doc. 37).
- I
dissapori con RI 1 hanno in sostanza riguardato tutti i suoi superiori (la
richiesta di disdetta è stata presentata congiuntamente dal capo della Sezione
del lavoro, dal caposede dell'URC di __________, dall'aggiunto e sostituto
caposede dell'URC di __________ e dal collocatore professionale capogruppo;
doc. 40bis), compresi quelli precedentemente in servizio (__________, a suo
tempo capo dell'Ufficio di collocamento; doc. 31 e 33) e quelli che nemmeno
lavoravano a contatto diretto con la ricorrente (__________, capo della Sezione
del lavoro con sede a Bellinzona).
- A
seguito dei giudizi negativi sul suo operato contenuti nella richiesta di avvio
della procedura di disdetta, la ricorrente ha dapprima sporto querela per i
reati di diffamazione e ingiuria (20 maggio 2008) e quindi, dopo il relativo
decreto di non luogo a procedere, presentato istanza di promozione dell'accusa
(4 giugno 2008) nei confronti di __________, __________, __________ e __________.
Indipendentemente dal fondamento o meno dei rimproveri mossi a RI 1, la sua
reazione a critiche comunque circoscritte all'ambito professionale non è certamente
propria di un rapporto lavorativo contraddistinto da relazioni interpersonali normali
(in casu tra subordinata e superiori) che possano durare nel tempo. Con tali
iniziative, intraprese quando la disdetta non era ancora stata pronunciata (ma
soltanto prospettata), la ricorrente ha peraltro verosimilmente precluso le
residue possibilità che ancora sussistevano di giungere ad una conciliazione.
Alla luce
di quanto precede, l'esistenza di una profonda e oramai insanabile conflittualità
fra l'insorgente e il suo ambiente lavorativo appare sufficientemente comprovata.
Il logoramento dei rapporti interpersonali e la perdita della reciproca fiducia
tra dipendente e superiori sono elementi tali da escludere che lo scioglimento
del rapporto di lavoro sia scaturito da un esercizio scorretto del potere di
apprezzamento che l'art. 60 cpv. 3 lett. c LORD riserva al Consiglio di Stato
in punto alla valutazione della rilevanza dei motivi addotti per giustificare
il licenziamento. Benché severo, il provvedimento non lede in particolare il
principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). Considerata la portata
dei dissidi, non limitati ad una singola persona ma estesi,
come visto, ai diversi superiori dell'insorgente (cfr. Guido Corti, Costituzione e cessazione del rapporto di
pubblico impiego, in: Diritto senza devianza - Studi in onore di Marco Borghi
per il suo 60° compleanno, Basel 2006, pag. 3539), non si può esigere che
l'autorità continuasse il rapporto di impiego, reperendo un'altra collocazione
adeguata per RI 1. I tentativi effettuati in questo senso da __________, capo
dell'Area della consulenza e dello sviluppo della Sezione delle risorse umane,
nei mesi precedenti la disdetta, hanno peraltro dato esito negativo per
mancanza di posti disponibili (doc. 41 e 42), mentre la stessa ricorrente, in
sede di udienza conciliativa, ha espressamente escluso a priori la possibilità
di un suo trasferimento (doc. 56).
4.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, il ricorso va dunque
respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo
soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 5, 29 Cost.; 32, 53, 60, 63, 67
LORD; 20, 27 RDip; 186 CPP; 18 LStip; 3, 18, 28, 43, 60-61, 69 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico di RI 1
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF, RS 173.110).
4. Intimazione
a:
CO 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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