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Decisione

52.2008.361

Istanza d'intervento volta ad introdurre nel piano regolatore un diritto di passo necessario di natura pubblica

16 gennaio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I procedimenti di vigilanza sono aperti,

d'ufficio o su istanza privata, a carico degli organi comunali e dei loro

membri, quando sussista indizio o sospetto di cattiva amministrazione (art. 196

cpv. 1 LOC). L’istanza di intervento è un rimedio di diritto sussidiario,

riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura di

ricorso (art. 196a cpv. 1 LOC). L’introdu-zione dell’istanza d'intervento non

dà diritto all’apertura di un procedimento di vigilanza (art. 196a cpv. 2).

L’autorità di vigilanza, dispone ancora

l’art. 196c cpv. 1 LOC, annulla le risoluzioni degli organi comunali o ordina

l’adozione di provvedimenti particolari, allorquando, cumulativamente:

a) l’agire degli organi locali violi manifestamente norme della

Costituzione, di leggi o di regolamenti;

b) lo impongano interessi collettivi

preponderanti.

2. A norma

dell'art. 207 cpv. 1 LOC, le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale

autorità di vigilanza in applicazione degli art. da 194 a 206 sono inappellabili. Chi è leso

nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, ha tuttavia diritto di ricorso

al Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2).

La lesione di legittimi interessi presuppone

Considerandi

un intervento dell'autorità di vigilanza. Soltanto la modifica di decisioni

prese dall'autorità comunale o l'adozione di particolari provvedimenti a carico

di singoli amministrati è atta a ledere legittimi interessi. La lesione dei

legittimi interessi deve scaturire dalla decisione dell'autorità di vigilanza.

Non basta che il ricorrente che ha sollecitato l'intervento dell'autorità di

vigilanza versi in una situazione pregiudizievole per i suoi legittimi

interessi.

L'autorità di vigilanza non è obbligata a

dar seguito alle denunce ed alle domande d'intervento. Il rifiuto dell'autorità

di vigilanza di dar seguito ad una richiesta d'intervento non è quindi atto a

pregiudicare gli interessi del denunciante. Contro la decisione del Consiglio

di Stato di non dar seguito ad una richiesta d'intervento non è quindi dato

ricorso (DTF 111 Ia 280 consid. 2a e rif. ivi citati; RDAT II-2003 n. 10

consid. 1.1).

3.

Nel caso

concreto, il Consiglio di Stato si è rifiutato di dar seguito alla domanda inoltratagli

dalla ditta RI 1 affinché intervenisse quale autorità di vigilanza nei

confronti del comune di __________ per imporgli di pianificare una strada

d'accesso al suo fondo attraverso la proprietà del patriziato.

La decisione del Governo ha lasciato

immutata la situazione della richiedente. Non ha leso alcun interesse legittimo

dell'istante.

Il ricorso va dunque dichiarato irricevibile

poiché la decisione non è impugnabile.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a

carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28, 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 194, 195, 196a e 196c, 207 LOC; 3, 18,

28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa

di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr.

1'000.- al patriziato di __________ a titolo di ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110 LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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