52.2008.361
Istanza d'intervento volta ad introdurre nel piano regolatore un diritto di passo necessario di natura pubblica
16 gennaio 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
52.2008.361
Data decisione, Autorità:
16.01.2009, TRAM
Titolo:
Istanza d'intervento volta ad introdurre nel piano regolatore un diritto di passo necessario di natura pubblica
IRRECEVIBILITÀ
art. 207 LOC
Incarto n.
52.2008.361
Lugano
16 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 settembre 2008 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 10 settembre 2008 del Consiglio di
Stato (n. 4631) che respinge l'istanza d'intervento inoltrata dall'insorgente
allo scopo di ingiungere al comune di __________ di predisporre nel piano regolatore
un diritto di passo necessario di natura pubblica a favore della part. 4650
attraverso la part. 4649 del patriziato di __________;
viste le risposte:
- 13 ottobre 2008 del
comune di __________;
- 13 ottobre 2008 del
patriziato di __________;
- 14 ottobre 2008 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La RI 1 (__________),
qui ricorrente, è proprietaria dal 2002 di un terreno (part. 4650) situato a __________,
fuori della zona edificabile e ricoperto per la maggior parte da bosco, ad eccezione
di una superficie di circa 2'000 mq di roccia granitica pregiata.
L'accesso al fondo era dato, di fatto,
attraverso la sottostante part. 4649, di proprietà del locale patriziato, che
la ricorrente ha avuto in locazione sino alla fine del 2002, dopo che aveva
cessato l'attività.
B. Il 15
ottobre 2007 la RI 1 ha inoltrato al Consiglio di Stato un'istanza
d'intervento nei confronti del comune di __________, chiedente che fosse fatto
ordine al municipio di predisporre nel piano regolatore un diritto di passo
necessario di natura pubblica a favore del suo fondo attraverso il terreno del
patriziato.
C. Con
decisione 10 settembre 2008 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza, ritenendo
che non fossero dati i presupposti né dell'art. 19 della legge sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), né degli art.
41 e 19 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR).
D. Contro la
predetta decisione, la ditta RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullata e che gli atti siano ritornati al
Consiglio di Stato affinché in qualità di autorità di vigilanza ordini al
municipio di predisporre nel piano regolatore un diritto di passo necessario a
carico del fondo del patriziato per accedere alla sua particella.
Dei motivi addotti dall'insorgente si dirà
par quanto necessario nei considerandi di diritto.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
patriziato e il comune, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che
verranno semmai discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. Giusta
l’art. 194 cpv. della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL
2.1.1.2), i comuni, nel rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla
vigilanza del Consiglio di Stato.
La vigilanza sui comuni, soggiunge l’art.
195 cpv. 1 LOC, ha per oggetto:
a) il controllo di
legalità sull’applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei comuni e
dei loro organi;
b) il controllo di opportunità, limitato
all’arbitrio;
c) la sorveglianza sull’amministrazione in genere;
d) i provvedimenti
adottati dal presidente dell’assemblea o del consiglio comunale nell’ambito
delle sue competenze.
Fatti
I procedimenti di vigilanza sono aperti,
d'ufficio o su istanza privata, a carico degli organi comunali e dei loro
membri, quando sussista indizio o sospetto di cattiva amministrazione (art. 196
cpv. 1 LOC). L’istanza di intervento è un rimedio di diritto sussidiario,
riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura di
ricorso (art. 196a cpv. 1 LOC). L’introdu-zione dell’istanza d'intervento non
dà diritto all’apertura di un procedimento di vigilanza (art. 196a cpv. 2).
L’autorità di vigilanza, dispone ancora
l’art. 196c cpv. 1 LOC, annulla le risoluzioni degli organi comunali o ordina
l’adozione di provvedimenti particolari, allorquando, cumulativamente:
a) l’agire degli organi locali violi manifestamente norme della
Costituzione, di leggi o di regolamenti;
b) lo impongano interessi collettivi
preponderanti.
2. A norma
dell'art. 207 cpv. 1 LOC, le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale
autorità di vigilanza in applicazione degli art. da 194 a 206 sono inappellabili. Chi è leso
nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, ha tuttavia diritto di ricorso
al Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2).
La lesione di legittimi interessi presuppone
Considerandi
un intervento dell'autorità di vigilanza. Soltanto la modifica di decisioni
prese dall'autorità comunale o l'adozione di particolari provvedimenti a carico
di singoli amministrati è atta a ledere legittimi interessi. La lesione dei
legittimi interessi deve scaturire dalla decisione dell'autorità di vigilanza.
Non basta che il ricorrente che ha sollecitato l'intervento dell'autorità di
vigilanza versi in una situazione pregiudizievole per i suoi legittimi
interessi.
L'autorità di vigilanza non è obbligata a
dar seguito alle denunce ed alle domande d'intervento. Il rifiuto dell'autorità
di vigilanza di dar seguito ad una richiesta d'intervento non è quindi atto a
pregiudicare gli interessi del denunciante. Contro la decisione del Consiglio
di Stato di non dar seguito ad una richiesta d'intervento non è quindi dato
ricorso (DTF 111 Ia 280 consid. 2a e rif. ivi citati; RDAT II-2003 n. 10
consid. 1.1).
3.
Nel caso
concreto, il Consiglio di Stato si è rifiutato di dar seguito alla domanda inoltratagli
dalla ditta RI 1 affinché intervenisse quale autorità di vigilanza nei
confronti del comune di __________ per imporgli di pianificare una strada
d'accesso al suo fondo attraverso la proprietà del patriziato.
La decisione del Governo ha lasciato
immutata la situazione della richiedente. Non ha leso alcun interesse legittimo
dell'istante.
Il ricorso va dunque dichiarato irricevibile
poiché la decisione non è impugnabile.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28, 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 194, 195, 196a e 196c, 207 LOC; 3, 18,
28, 31, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa
di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr.
1'000.- al patriziato di __________ a titolo di ripetibili.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110 LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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