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Decisione

52.2008.369

Pubblicazione della domanda di licenza edilizia

10 ottobre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

Tribunale non ha intimato il ricorso alle controparti.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1), il ricorso è tempestivo

(art. 50 LE, 46 cpv. 1 legge di procedura sulle cause amministrative del 19

aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 8

cpv. 1 LE; 43 cpv. 1 LPamm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Poiché

il ricorso appare manifestamente infondato per i motivi che verranno spiegati

in seguito, non appare necessario nemmeno intimarlo alle controparti per uno

scambio degli allegati (art. 48 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. Come ha rettamente

considerato il Consiglio di Stato, appoggiandosi alla sentenza del 3 settembre

2008.

di questo Tribunale nella precedente procedura ricorsuale (inc. 52.2008.

242), nota al ricorrente, la pubblicazione della domanda di costruzione

costituisce un atto di natura incidentale, siccome meramente ordinatorio del

procedimento di rilascio del permesso di costruzione. Attraverso quest'atto l’autorità

comunale non si pronuncia sulla conformità dell’intervento con il diritto edilizio

materialmente applicabile, ma si limita a darne pubblica notizia. Di

conseguenza contro la pubblicazione della domanda di costruzione non è dato

ricorso, essendo infatti, di principio, impugnabile soltanto l’atto conclusivo

del procedimento, ossia la decisione del municipio sulla domanda di rilascio

della licenza edilizia.

Conformemente all’art. 44 LPamm,

le decisioni incidentali possono essere impugnate se procurano al ricorrente un

danno non altrimenti riparabile. Essendo però destinata a permettere ad eventuali

interessati di esercitare i loro diritti di difesa, la pubblicazione di una

domanda di costruzione all’albo comunale configura, come già sopra indicato, un

atto palesemente insuscettibile, per sua intrinseca natura, di procurare a

chicchessia un danno non altrimenti riparabile. La pubblicazione all’albo non

impedisce invero ad eventuali interessati di far valere le loro ragioni, eccependo

la sufficienza della domanda di costruzione, dapprima in sede di opposizione ed

in seguito insorgendo davanti all’autorità di ricorso contro un’eventuale

licenza edilizia. La decisione del Consiglio di Stato di dichiarare

l’impugnativa dell’insorgente irricevibile, va pertanto confermata.

2.2

Invano l'insorgente pretende di poter ottenere subito la verifica dell'ossequio

di quelle disposizioni legali che regolamentano la presentazione stessa della

domanda di licenza edilizia oppure la sua pubblicazione. Anche l'asserita

disattenzione di queste disposizioni dev'essere vagliata e decisa, al pari di

quella di eventuali altre violazioni del diritto applicabile, attraverso un'unica

decisione finale, quella di rilascio rispettivamente di diniego della licenza edilizia:

la sola decisione che, secondo quanto prescritto dalla legge (art. 10, 21 cpv.

1.

LE), potrà essere deferita all'autorità di ricorso. La tesi contraria, sostenuta

dal ricorrente, viola il diritto, favorisce una trattazione frammentata e,

pertanto, né razionale e tantomeno celere della domanda di rilascio del

permesso di costruzione, frustra infine il significato dell'opposizione, che

serve anche a denunciare simili carenze, e la conseguente possibilità di sanare

queste ultime al più presto, senza dover ricorrere dinanzi alle autorità superiori.

2.3

Il

ricorso, affatto infondato, va dunque respinto e la decisione governativa confermata,

siccome immune da violazioni del diritto.

3.

La tassa

di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 5, 6, 8, 21, 50 LE; 18, 28, 43, 44,

46, 48, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 600.- sono poste

a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso

in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine

di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia

proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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