52.2008.37
Telefonia mobile: potenziamento di impianto esistente fuori della zona edificabile
26 febbraio 2009Italiano11 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2008.37
Data decisione, Autorità:
26.02.2009, TRAM
Titolo:
Telefonia mobile: potenziamento di impianto esistente fuori della zona edificabile
ANTENNA O RIPETITORE
art. 24 LPT
Incarto n.
52.2008.37
Lugano
26 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1. febbraio 2008 di
RI 1, ,
RI 2, ,
RI 3, ,
RI 4, ,
RI 5, ,
RI 6, ,
tutti patrocinati da: avv. dr. PA 1, ,
contro
la decisione 15 gennaio 2008 del Consiglio di Stato
(n. 229) che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la licenza
edilizia 7 novembre 2007, rilasciata dal municipio di Capriasca ad CO 2, CO 4
e __________ per trasformare un impianto di telefonia mobile situato in
località __________ (part. 976) fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
- 13 febbraio 2008 del
municipio di Capriasca;
- 19 febbraio 2008 del
Consiglio di Stato;
- 20 febbraio 2008 di CO 2,
CO 4 e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 23
agosto 2007, CO 2, CO 4 e __________ hanno chiesto al municipio di Capriasca il
permesso di trasformare (aggiornare) un impianto di telefonia mobile, situato
in località __________ (part. 976) fuori della zona edificabile. L'attuale
impianto è costituito da un palo metallico, alto 35 m, sul quale sono applicate
numerose antenne paraboliche ed a forma di parallelepipedo. L'intervento
oggetto della domanda di costruzione consiste:
- per CO 4: nello spostamento di due parabole, nella modifica
dell'inclinazione di alcune antenne e dei parametri di potenza (aumento di
potenza per le bande di frequenza 900 e UMTS e riduzione della banda di
frequenza 1800), nonché nell'aggiunta di una parabola microonda;
- per __________: nella modifica della direzione di alcune antenne
preesistenti, nel loro potenziamento ed implementazione con la tecnologia UMTS;
- per CO 2: nel potenziamento e implementazione del preesistente
impianto con la tecnologia UMTS e nell'aggiunta di una parabola microonde;
Alla domanda si sono opposti diversi
proprietari di fondi situati nelle immediate vicinanze, fra cui i ricorrenti, i
quali hanno contestato la trasformazione soprattutto dal profilo edilizio ed ambientale.
Raccolto l'avviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 7 novembre 2007 il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta, respingendo le opposizioni.
B. Con
giudizio 15 gennaio 2008, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo le impugnative contro di esso inoltrate dagli opponenti.
Disattese le censure sollevate dagli
insorgenti con riferimento all'insufficienza degli accertamenti esperiti e
della motivazione, il Governo ha anzitutto escluso che le modifiche previste
esigessero una verifica della conformità di zona. L'impianto esistente beneficerebbe
della tutela delle situazioni acquisite e non potrebbe essere rimesso in
discussione.
Ferme queste premesse, il Consiglio di Stato
ha poi ritenuto che il potenziamento dell’impianto rispettasse i valori limite
fissati dall’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 24
dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710).
C. Contro il
predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa
licenza edilizia.
Gli insorgenti lamentano in limine
un’insufficiente accertamento dei fatti rilevanti e chiedono che i calcoli
prodotti dalle istanti in licenza siano verificati da un perito.
Essi rimproverano poi al Consiglio di Stato
di essersi rifiutato di esaminare la conformità dell'intervento per rapporto
all'art. 24 della legge federale sulla pianificazione
del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), accertando in particolare che
soddisfi il requisito dell'ubicazione vincolata (lett. a) e che non vi si oppongano
interessi preponderanti (lett. b).
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, senza formulare
osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono le
società di telefonia mobile beneficiarie del permesso, contestando in dettaglio
le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno
discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL
7.1.2.1). La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di fondi
situati nelle immediate vicinanze e già opponenti, è certa ed incontestata
(art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.1.1.3). Ad eventuali carenze istruttorie potrà
semmai essere posto rimedio, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli
atti all'istanza inferiore per nuova decisione, previa assunzione delle prove
mancanti (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire
edifici o impianti è rilasciata solo se sono conformi alla funzione prevista
per la zona d'utilizzazione. Eccezioni al principio della conformità di zona
sono disciplinate dal diritto cantonale all'interno delle zone edificabili
(art. 23 LPT). Fuori delle zone edificabili, sono invece
regolate dal diritto federale (art. 24-24d LPT).
In deroga all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'art. 24 LPT permette di rilasciare
autorizzazioni eccezionali per la costruzione o il cambiamento di destinazione
di edifici o impianti, se, cumulativamente, la loro destinazione esige
un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a), e non vi si oppongono
interessi preponderanti (lett. b). La nozione dell'ubicazione vincolata ha carattere
oggettivo e soggiace, secondo la giurisprudenza, a esigenze severe. Occorre
infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto in quel luogo e
nelle dimensioni progettate per motivi tecnici o inerenti al suo esercizio, o
per la natura del terreno (DTF 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a);
il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni
altra ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c). Motivi puramente finanziari,
personali o di comodità non sono invece sufficienti (DTF 129 II 63 consid.
3.1
, 124 II 252 consid. 4a).
2.2
Per le antenne per la telefonia mobile, l'ubicazione
vincolata è riconosciuta soltanto quando la posizione risulta dettata da
considerazioni di carattere tecnico, che la fanno apparire più vantaggiosa
rispetto ad un collocamento all'interno delle zone edificabili (DTF 133 II 409
consid. 4.2 seg. ; STF 1A.186/2002 del 23 maggio 2003; ZBl
2004, 103 seg.; Heinz Aemisegger,
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Standortgebundenheit und
Standortplanung von Mobilfunkanlagen, VLP-ASPAN, n. 2/08 cap. 3.1.1). Ubicazioni
di impianti per la telefonia fuori della zona edificabile possono in
particolare apparire preferibili quando non comportano alcuno sfruttamento
supplementare di terreno, perché possono essere installati su infrastrutture
esistenti. Le ubicazioni fuori della zona edificabile devono in ogni caso essere
limitate allo stretto indispensabile attraverso la coutenza ed ottimizzate
attraverso una verifica delle ubicazioni alternative. Verifica, questa, che si
sovrappone per certi aspetti a quella della ponderazione degli interessi
contrapposti secondo l'art. 24 lett. b LPT (Benjamin Wittwer, Bewilligung von
Mobilfunkanlagen, tesi, Zurigo 2006, pag. 102 seg.).
2.3
In caso di trasformazioni di una certa
importanza, segnatamente di potenziamento, di impianti per la telefonia mobile
esistenti fuori della zona edificabile occorre in ogni caso verificare se
l’impianto risultante è conforme all’art. 24 LPT. L’impianto esistente non è
rimesso in discussione, poiché beneficia della tutela delle situazioni
acquisite. La forza di giudicato della precedente licenza non dispensa tuttavia
l’autorità dall’obbligo di esaminare compiutamente se l’impianto trasformato
rientra ancora nei limiti dell’art. 24 LPT (DTF 133 II 417 consid. 4.1).
3.
3.1. Nel
caso concreto, la controversa trasformazione ha per oggetto un impianto di
telefonia mobile situato in località __________, fuori della zona edificabile.
Le modifiche previste, descritte in narrativa, sono state preavvisate
favorevolmente dalla Sezione dello sviluppo territoriale, la quale ha rilevato
che l'impianto esistente è ubicato in uno dei siti previsti dall'accordo di
coordinamento per i siti delle antenne GSM, sottoscritto il 30 marzo 2001 dal
Dipartimento del territorio e dalle aziende titolari di una concessione
federale per la telefonia mobile. L'aggiornamento con la tecnologia UMTS
andrebbe autorizzato in conformità di una disposizione del 27 novembre 2001 del
Dipartimento del territorio, secondo la quale le ubicazioni degli impianti GSM
già facenti parte della pianificazione cantonale sono integrati nella futura
pianificazione per gli impianti UMTS.
3.2
Dal profilo del requisito
dell'ubicazione vincolata, va anzitutto rilevato che l'indicazione data dai
piani annessi al suddetto ac-cordo ha valore di
semplice informazione, paragonabile a quella fornita da una licenza preliminare,
rilasciata prescindendo dall'esperimento della procedura ordinaria del permesso
(art. 15 cpv. 2 LE) e quindi insuscettibile di esplicare effetti verso terzi.
L'ubicazione indicata dai piani non certifica dunque
l'adempimento del requisito fissato dall'art. 24 lett. a LPT (STA 52.2007.317
del 18 marzo 2008 consid. 3.3.).
In caso di contestazione da parte di terzi,
non coinvolti nell'accordo, l'autorità deve in ogni caso verificare la
legittimità dell'ubicazione prevista per un determinato impianto alla luce dei
principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina attorno alla nozione
di ubicazione vincolata. Essa non può in particolare prescindere da una verifica
tecnica della necessità funzionale del singolo impianto nel luogo previsto
dall'accordo in ordine alla sua configurazione (numero, orientamento e potenza
delle antenne) per rapporto ai bisogni di copertura del territorio, ai limiti
posti dall'ORNI e ad altre possibili ubicazioni. I siti previsti dall'accordo,
per quanto consta a questo Tribunale, sono infatti stati individuati
soprattutto sulla base delle indicazioni fornite dalle aziende concessionarie,
che sono state soppesate e valutate in un quadro generale, senza esperire
un'approfondita verifica della giustificazione tecnica dell'ubicazione esatta
di ogni singolo impianto.
Ciò vale anche per le trasformazioni di
impianti esistenti. Per i motivi sopra esposti (consid. 2.3), la verifica
esperita per l'impianto esistente non dispensa l'autorità dall'obbligo di
esaminare se le trasformazioni previste dalla domanda di costruzione siano o
meno conformi all'art. 24 LPT. In particolare, occorre verificare se per aggiornare
le reti di trasmissione si renda effettivamente necessario potenziare l'antenna
in oggetto e non un'altra.
3.3
Ora, l'autorità cantonale non solo non
ha esperito tale verifica, ma ha addirittura omesso di acquisire agli atti le
informazioni necessarie per poterla effettuare correttamente. Basti considerare
che le tavole processuali non comprendono la documentazione relativa alla
precedente domanda di costruzione, ma soltanto la scheda tecnica prescritta
dall'art. 11 ORNI. In mancanza di qualsiasi informazione sulle reti di telefonia
mobile esistenti, sull'ubicazione degli altri impianti che le compongono e
sulla copertura che assicurano, non è dato di vedere come questo Tribunale
possa pronunciarsi con la necessaria cognizione di causa sulla giustificazione
tecnica della controversa trasformazione. Non spettando ad esso né procurarsi
le informazioni mancanti, né esperire le verifiche imposte dall'art. 24 LPT,
che le precedenti istanze hanno omesso di effettuare, già dal profilo del
requisito dell'ubicazione vincolata, il giudizio censurato non può essere
confermato.
3.4
Analoghe considerazioni valgono per
quanto concerne la ponderazione degli interessi contrapposti richiesta
dall'art. 24 lett. b LPT, che deve essere effettuata in modo dialettico con la
scelta dell'ubicazione (art. 24 lett. a LPT; STF 1A. 186/2002 del 23 maggio
2003.
consid. 3). Il semplice rinvio alle risultanze dell'accordo per il
coordinamento dei siti per le antenne di telefonia mobile non sostituisce
l'esame che l'autorità cantonale è tenuta ad esperire in base all'art. 24 lett.
b LPT. Anche se l'impianto esistente non può essere messo in discussione, l'autorità
cantonale è comunque tenuta ad accertare che alle previste trasformazioni, in
particolare all'implementazione della tecnologia UMTS, non si oppongano
interessi preponderanti.
Neppure dal profilo dell'art. 24 lett. b
LPT, l'esame della domanda di costruzione da parte dell'autorità cantonale va
dunque esente da critiche.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente
accolto, annullando la decisione municipale impugnata e la risoluzione
governativa che la conferma, siccome fondate su accertamenti insufficienti. Gli
atti sono rinviati al Dipartimento del territorio, affinché, esperiti gli
approfondimenti illustrati nei precedenti considerandi, emani un nuovo avviso,
debitamente motivato, da trasmettere al municipio per nuova decisione.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia, mentre le ripetibili si ritengono compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 15 gennaio 2008 del Consiglio di Stato (n. 229) e la
decisione 7 novembre 2007 del municipio di Capriasca sono annullate;
1.2. gli atti sono trasmessi al Dipartimento del territorio affinché,
acquisita agli atti la documentazione mancante ed esperite le necessarie
verifiche, emani un nuovo avviso come ai considerandi.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
,
tutte patr. ;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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