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Decisione

52.2008.37

Telefonia mobile: potenziamento di impianto esistente fuori della zona edificabile

26 febbraio 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 23

agosto 2007, CO 2, CO 4 e __________ hanno chiesto al municipio di Capriasca il

permesso di trasformare (aggiornare) un impianto di telefonia mobile, situato

in località __________ (part. 976) fuori della zona edificabile. L'attuale

impianto è costituito da un palo metallico, alto 35 m, sul quale sono applicate

numerose antenne paraboliche ed a forma di parallelepipedo. L'intervento

oggetto della domanda di costruzione consiste:

- per CO 4: nello spostamento di due parabole, nella modifica

dell'inclinazione di alcune antenne e dei parametri di potenza (aumento di

potenza per le bande di frequenza 900 e UMTS e riduzione della banda di

frequenza 1800), nonché nell'aggiunta di una parabola microonda;

- per __________: nella modifica della direzione di alcune antenne

preesistenti, nel loro potenziamento ed implementazione con la tecnologia UMTS;

- per CO 2: nel potenziamento e implementazione del preesistente

impianto con la tecnologia UMTS e nell'aggiunta di una parabola microonde;

Alla domanda si sono opposti diversi

proprietari di fondi situati nelle immediate vicinanze, fra cui i ricorrenti, i

quali hanno contestato la trasformazione soprattutto dal profilo edilizio ed ambientale.

Raccolto l'avviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 7 novembre 2007 il municipio ha rilasciato la licenza

richiesta, respingendo le opposizioni.

B. Con

giudizio 15 gennaio 2008, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo le impugnative contro di esso inoltrate dagli opponenti.

Disattese le censure sollevate dagli

insorgenti con riferimento all'insufficienza degli accertamenti esperiti e

della motivazione, il Governo ha anzitutto escluso che le modifiche previste

esigessero una verifica della conformità di zona. L'impianto esistente beneficerebbe

della tutela delle situazioni acquisite e non potrebbe essere rimesso in

discussione.

Ferme queste premesse, il Consiglio di Stato

ha poi ritenuto che il potenziamento dell’impianto rispettasse i valori limite

fissati dall’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 24

dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710).

C. Contro il

predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa

licenza edilizia.

Gli insorgenti lamentano in limine

un’insufficiente accertamento dei fatti rilevanti e chiedono che i calcoli

prodotti dalle istanti in licenza siano verificati da un perito.

Essi rimproverano poi al Consiglio di Stato

di essersi rifiutato di esaminare la conformità dell'intervento per rapporto

all'art. 24 della legge federale sulla pianificazione

del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), accertando in particolare che

soddisfi il requisito dell'ubicazione vincolata (lett. a) e che non vi si oppongano

interessi preponderanti (lett. b).

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, senza formulare

osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono le

società di telefonia mobile beneficiarie del permesso, contestando in dettaglio

le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno

discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL

7.1.2.1). La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di fondi

situati nelle immediate vicinanze e già opponenti, è certa ed incontestata

(art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.1.1.3). Ad eventuali carenze istruttorie potrà

semmai essere posto rimedio, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli

atti all'istanza inferiore per nuova decisione, previa assunzione delle prove

mancanti (art. 65 cpv. 2 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire

edifici o impianti è rilasciata solo se sono conformi alla funzione prevista

per la zona d'utilizzazione. Eccezioni al principio della conformità di zona

sono disciplinate dal diritto cantonale all'interno delle zone edificabili

(art. 23 LPT). Fuori delle zone edificabili, sono invece

regolate dal diritto federale (art. 24-24d LPT).

In deroga all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'art. 24 LPT permette di rilasciare

autorizzazioni eccezionali per la costruzione o il cambiamento di destinazione

di edifici o impianti, se, cumulativamente, la loro destinazione esige

un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a), e non vi si oppongono

interessi preponderanti (lett. b). La nozione dell'ubicazione vincolata ha carattere

oggettivo e soggiace, secondo la giurisprudenza, a esigenze severe. Occorre

infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto in quel luogo e

nelle dimensioni progettate per motivi tecnici o inerenti al suo esercizio, o

per la natura del terreno (DTF 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a);

il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni

altra ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c). Motivi puramente finanziari,

personali o di comodità non sono invece sufficienti (DTF 129 II 63 consid.

3.1

, 124 II 252 consid. 4a).

2.2

Per le antenne per la telefonia mobile, l'ubicazione

vincolata è riconosciuta soltanto quando la posizione risulta dettata da

considerazioni di carattere tecnico, che la fanno apparire più vantaggiosa

rispetto ad un collocamento all'interno delle zone edificabili (DTF 133 II 409

consid. 4.2 seg. ; STF 1A.186/2002 del 23 maggio 2003; ZBl

2004, 103 seg.; Heinz Aemisegger,

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Standortgebundenheit und

Standortplanung von Mobilfunkanlagen, VLP-ASPAN, n. 2/08 cap. 3.1.1). Ubicazioni

di impianti per la telefonia fuori della zona edificabile possono in

particolare apparire preferibili quando non comportano alcuno sfruttamento

supplementare di terreno, perché possono essere installati su infrastrutture

esistenti. Le ubicazioni fuori della zona edificabile devono in ogni caso essere

limitate allo stretto indispensabile attraverso la coutenza ed ottimizzate

attraverso una verifica delle ubicazioni alternative. Verifica, questa, che si

sovrappone per certi aspetti a quella della ponderazione degli interessi

contrapposti secondo l'art. 24 lett. b LPT (Benjamin Wittwer, Bewilligung von

Mobilfunkanlagen, tesi, Zurigo 2006, pag. 102 seg.).

2.3

In caso di trasformazioni di una certa

importanza, segnatamente di potenziamento, di impianti per la telefonia mobile

esistenti fuori della zona edificabile occorre in ogni caso verificare se

l’impianto risultante è conforme all’art. 24 LPT. L’impianto esistente non è

rimesso in discussione, poiché beneficia della tutela delle situazioni

acquisite. La forza di giudicato della precedente licenza non dispensa tuttavia

l’autorità dall’obbligo di esaminare compiutamente se l’impianto trasformato

rientra ancora nei limiti dell’art. 24 LPT (DTF 133 II 417 consid. 4.1).

3.

3.1. Nel

caso concreto, la controversa trasformazione ha per oggetto un impianto di

telefonia mobile situato in località __________, fuori della zona edificabile.

Le modifiche previste, descritte in narrativa, sono state preavvisate

favorevolmente dalla Sezione dello sviluppo territoriale, la quale ha rilevato

che l'impianto esistente è ubicato in uno dei siti previsti dall'accordo di

coordinamento per i siti delle antenne GSM, sottoscritto il 30 marzo 2001 dal

Dipartimento del territorio e dalle aziende titolari di una concessione

federale per la telefonia mobile. L'aggiornamento con la tecnologia UMTS

andrebbe autorizzato in conformità di una disposizione del 27 novembre 2001 del

Dipartimento del territorio, secondo la quale le ubicazioni degli impianti GSM

già facenti parte della pianificazione cantonale sono integrati nella futura

pianificazione per gli impianti UMTS.

3.2

Dal profilo del requisito

dell'ubicazione vincolata, va anzitutto rilevato che l'indicazione data dai

piani annessi al suddetto ac-cordo ha valore di

semplice informazione, paragonabile a quella fornita da una licenza preliminare,

rilasciata prescindendo dall'esperimento della procedura ordinaria del permesso

(art. 15 cpv. 2 LE) e quindi insuscettibile di esplicare effetti verso terzi.

L'ubicazione indicata dai piani non certifica dunque

l'adempimento del requisito fissato dall'art. 24 lett. a LPT (STA 52.2007.317

del 18 marzo 2008 consid. 3.3.).

In caso di contestazione da parte di terzi,

non coinvolti nell'accordo, l'autorità deve in ogni caso verificare la

legittimità dell'ubicazione prevista per un determinato impianto alla luce dei

principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina attorno alla nozione

di ubicazione vincolata. Essa non può in particolare prescindere da una verifica

tecnica della necessità funzionale del singolo impianto nel luogo previsto

dall'accordo in ordine alla sua configurazione (numero, orientamento e potenza

delle antenne) per rapporto ai bisogni di copertura del territorio, ai limiti

posti dall'ORNI e ad altre possibili ubicazioni. I siti previsti dall'accordo,

per quanto consta a questo Tribunale, sono infatti stati individuati

soprattutto sulla base delle indicazioni fornite dalle aziende concessionarie,

che sono state soppesate e valutate in un quadro generale, senza esperire

un'approfondita verifica della giustificazione tecnica dell'ubicazione esatta

di ogni singolo impianto.

Ciò vale anche per le trasformazioni di

impianti esistenti. Per i motivi sopra esposti (consid. 2.3), la verifica

esperita per l'impianto esistente non dispensa l'autorità dall'obbligo di

esaminare se le trasformazioni previste dalla domanda di costruzione siano o

meno conformi all'art. 24 LPT. In particolare, occorre verificare se per aggiornare

le reti di trasmissione si renda effettivamente necessario potenziare l'antenna

in oggetto e non un'altra.

3.3

Ora, l'autorità cantonale non solo non

ha esperito tale verifica, ma ha addirittura omesso di acquisire agli atti le

informazioni necessarie per poterla effettuare correttamente. Basti considerare

che le tavole processuali non comprendono la documentazione relativa alla

precedente domanda di costruzione, ma soltanto la scheda tecnica prescritta

dall'art. 11 ORNI. In mancanza di qualsiasi informazione sulle reti di telefonia

mobile esistenti, sull'ubicazione degli altri impianti che le compongono e

sulla copertura che assicurano, non è dato di vedere come questo Tribunale

possa pronunciarsi con la necessaria cognizione di causa sulla giustificazione

tecnica della controversa trasformazione. Non spettando ad esso né procurarsi

le informazioni mancanti, né esperire le verifiche imposte dall'art. 24 LPT,

che le precedenti istanze hanno omesso di effettuare, già dal profilo del

requisito dell'ubicazione vincolata, il giudizio censurato non può essere

confermato.

3.4

Analoghe considerazioni valgono per

quanto concerne la ponderazione degli interessi contrapposti richiesta

dall'art. 24 lett. b LPT, che deve essere effettuata in modo dialettico con la

scelta dell'ubicazione (art. 24 lett. a LPT; STF 1A. 186/2002 del 23 maggio

2003.

consid. 3). Il semplice rinvio alle risultanze dell'accordo per il

coordinamento dei siti per le antenne di telefonia mobile non sostituisce

l'esame che l'autorità cantonale è tenuta ad esperire in base all'art. 24 lett.

b LPT. Anche se l'impianto esistente non può essere messo in discussione, l'autorità

cantonale è comunque tenuta ad accertare che alle previste trasformazioni, in

particolare all'implementazione della tecnologia UMTS, non si oppongano

interessi preponderanti.

Neppure dal profilo dell'art. 24 lett. b

LPT, l'esame della domanda di costruzione da parte dell'autorità cantonale va

dunque esente da critiche.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente

accolto, annullando la decisione municipale impugnata e la risoluzione

governativa che la conferma, siccome fondate su accertamenti insufficienti. Gli

atti sono rinviati al Dipartimento del territorio, affinché, esperiti gli

approfondimenti illustrati nei precedenti considerandi, emani un nuovo avviso,

debitamente motivato, da trasmettere al municipio per nuova decisione.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia, mentre le ripetibili si ritengono compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24 LPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 15 gennaio 2008 del Consiglio di Stato (n. 229) e la

decisione 7 novembre 2007 del municipio di Capriasca sono annullate;

1.2. gli atti sono trasmessi al Dipartimento del territorio affinché,

acquisita agli atti la documentazione mancante ed esperite le necessarie

verifiche, emani un nuovo avviso come ai considerandi.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

,

tutte patr. ;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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