52.2008.370
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16 giugno 2009Italiano25 min
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Numero d'incarto:
52.2008.370
Data decisione, Autorità:
16.06.2009, TRAM
Titolo:
L'autorizzazion per la costruzione di una strada non esclusivamente forestale soggiace alla Lstr. Quand'anche fosse applicabile la LE, non si può rilasciare una licenza ordinaria per realizzare un impianto che serve ad urbanizzare residenze secondarie ed è privo di uno scopo forestale preponderante
BOSCO
STRADE
art. 1 LE
art. 4 LFO
art. 11 LFO
art. 15 LFO
art. 20 LFO
art. 18 LPT
art. 22 LPT
art. 24 LPT
art. 1 LSTRADE
Incarto n.
52.2008.370
Lugano
16 giugno
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 ottobre 2008 del
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 17 settembre 2008 (n. 4767) del
Consiglio di Stato, che ha annullato la risoluzione 26 ottobre 2007 con la
quale il municipio di __________ ha rilasciato all'insorgente la licenza
edilizia per realizzare una strada carrozzabile tra __________ e __________
(mapp. __________ ai Monti di __________);
viste le risposte:
-
14 ottobre 2008 del
Consiglio di Stato;
-
14 ottobre 2008 del
Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione;
-
15 ottobre 2008 di CO 4,
dell'CO 1, della CO 2CO 5CO 7 CO 9
-
16 ottobre 2008 del
comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 19
aprile 1972 il Consiglio di Stato ha approvato il progetto di dettaglio delle
opere e il piano provvisorio di finanziamento allestiti nel contesto di una
procedura di raggruppamento terreni a carattere generale (in seguito: RT) avviata
all'inizio degli anni '60, in
applicazione della vecchia legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del
1949 (BU 1950, pag. 9 seg.), nel comprensorio dei monti di __________. Dai
documenti pubblicati all'epoca si desume che il consorzio RT costituto nel 1964
prevedeva di realizzare diversi impianti del traffico, segnatamente una strada
carrozzabile che dipartendosi dai __________ avrebbe raggiunto dapprima __________
(strada n. 1 di 2'609 ml) e poi la zona di __________ (strada n. 4 di 891 ml)
posta ad una quota di circa 540 m.s.m. Dal progetto di dettaglio della rete stradale RT, datato
agosto 1967 (piano della situazione generale e relazione tecnica, pag. 4), emerge
inoltre che il RI 1 stava studiando la possibilità di prolungare questa arteria
fino ai sovrastanti monti di __________ (ca. 930 m.s.m) mediante la costruzione di una
tratta forestale di ca. 4 km, e
che intendeva installare una teleferica in modo da garantire un collegamento
tra il fondovalle e la regione del __________ (1'080 m.s.m).
Il 28 giugno 1995 il Governo ha dichiarato
definitivo il progetto di nuovo riparto dei fondi, nel quale anni addietro era
stato inserito il tracciato di una strada forestale che in prosecuzione della
strada RT n. 4 avrebbe guadagnato la regione di __________. Il sedime sul quale
avrebbe dovuto essere realizzato questo impianto viario era di proprietà del
consorzio RT.
B. L'idea di
costruire una strada forestale tra __________ e la zona del __________ risale
come anticipato agli anni '60 ed è stata sviluppata principalmente dal RI 1 d'intesa
con la Sezione forestale cantonale.
Nel 1984 __________, un laureando in
ingegneria forestale all'ETH di Zurigo, ha incentrato il suo lavoro di diploma
sullo studio dei boschi sovrastanti __________, proponendo una rete di esbosco
lunga oltre 10 km che in un comprensorio di 1'671 ha comprendeva pure un
impianto viario forestale in continuazione della strada RT n. 4. Previo esame
da parte delle competenti istanze federali, una parte delle proposte formulate
da __________ sono confluite nel progetto di rete generale di esbosco __________
Fatti
I tappa, varato nell'ottobre del 1986 dall'Ufficio forestale del 3° circondario
al fine di assicurare un accesso rapido ai boschi resinosi della valle di __________
mediante la costruzione di una strada di base tra __________ e __________. Il
progetto è stato approvato dall'Ufficio federale delle foreste il 2 marzo 1987.
La prima parte della strada di base, tra __________ e __________, regione posta
al confine tra __________ e __________, è poi stata inclusa nel progetto di
nuovo riparto del RT di __________. Dopo alcune modifiche, apportate in corso
di procedura per farla combaciare con il tracciato forestale indicato nella
rete generale di esbosco del 1986, l'opera stradale lunga 4'090 ml è stata
acquisita nel nuovo riparto dei fondi del RT di __________ che il Governo ha
dichiarato definitivo nel giugno del 1995.
C. Il 4 aprile
2000 l'assemblea del RI 1 ha risolto di non stanziare il credito richiesto dall'Ufficio
patriziale per risanare la vecchia funivia __________ installata nel 1969, che
per conseguire il rinnovo della concessione federale d'esercizio avrebbe dovuto
essere adeguata alle vigenti normative in materia di impianti di trasporto a
fune. Lo stesso mese numerosi patrizi hanno quindi sottoscritto
un'interpellanza, poi trasformata in mozione, per sollecitare la costruzione
della strada forestale oltre __________, trovando l'appoggio di un apposito
gruppo di lavoro (commissione patriziale pro strada) secondo il quale era
consigliabile realizzare la nuova arteria sino al __________, in modo da mantenere
il collegamento con la parte alta dei monti sino allora assicurato dalla
funivia.
La problematica è stata valutata
dall'Ufficio forestale del 3° circondario, che nel gennaio del 2001 ha
rassegnato uno studio di varianti per la creazione di un accesso stradale alla
montagna di __________ (Complementi al progetto di rete generale di esbosco,
studio di varianti di accessibilità per l'accesso ai monti del __________).
Vagliate tre alternative, il citato ufficio ha proposto per finire di
realizzare la strada forestale di base tra __________ e __________ fino al
confine giurisdizionale di __________ e di approntare una nuova pista forestale
lunga 1'650 ml tra __________ ed il __________, in modo da allacciare al fondovalle
un territorio ampio nel suo complesso circa 640 ha. Tale suggestione, accolta a
larga maggioranza dall'assemblea patriziale svoltasi il 7 marzo 2001, è stata
tuttavia avversata dall'Ufficio protezione della natura, a mente del quale il
progetto era infelice dal profilo della protezione della natura e del paesaggio
e non teneva sufficientemente conto degli interessi di carattere pubblico
legati all'allacciamento dei boschi con particolare funzione protettiva (BPFP) e
dell'alpe __________, centro di un'importante attività agricola. Ciononostante,
il 25 luglio 2001 il RI 1 ha chiesto al Consiglio di Stato di pubblicare gli
atti relativi alla realizzazione della strada forestale __________ facendo capo
alla procedura di RT, allo scopo dichiarato di accelerare l'inizio dei lavori
di costruzione dell'opera. Con scritto 10 settembre 2001 la delegazione del consorzio
RT ha dal canto suo acconsentito all'operazione, a condizione che non gli incombessero
oneri finanziari ed il disbrigo di pratiche suscettibili di ritardare il suo
scioglimento, previsto entro la fine del 2002.
D. Con
decisione 17 aprile 2002 il Governo ha approvato, salvo l'esito di eventuali ricorsi,
il piano generale della strada __________ e il relativo piano provvisorio di finanziamento,
il progetto di dettaglio del tratto __________, il progetto di massima della
tratta __________ e l'elenco degli interessati. Nel contempo, preso atto della
necessità di allargare il vecchio perimetro del RT al fine di includervi tutto
il tracciato stradale, ha esteso verso nordovest il comprensorio di RT
inserendo nel medesimo la regione del __________. Gli atti sono stati
pubblicati dal 22 aprile al 2 maggio 2002. Al progetto si sono tempestivamente
opposti in via di ricorso diverse organizzazioni nazionali di protezione
dell'ambiente e alcuni proprietari di fondi posti nell'area interessata dal RT,
contestando tra l'altro la procedura scelta, l'ampliamento artificioso del
comprensorio RT, il carattere aleatorio del piano di finanziamento, l'interesse
pubblico dell'opera non sorretta da un'adeguata pianificazione e da un esame di
impatto ambientale, nonché la sua compatibilità con le norme poste a tutela
della natura e del paesaggio.
E. Con
giudizio 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa
presentata dalle organizzazioni di protezione dell'ambiente ed i gravami
proposti dai proprietari che avevano sollevato censure analoghe a quelle
addotte dalle associazioni.
Ammessa la legittimazione attiva di tutti
gli insorgenti, nel merito il Governo ha annotato innanzi tutto che la tratta __________
non è mai stata contemplata in un progetto di massima approvato come tale
secondo i dettami della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del
23 novembre 1970 (LRPT; RL 7.3.2.1). Questo difetto non consentirebbe di
annullare l'intera procedura senza incorrere in un eccesso di formalismo, ma
permetterebbe nondimeno ai ricorrenti di avversare il querelato collegamento
viario sollevando ogni sorta di censura, comprese questioni di principio.
L'autorità di ricorso di prime cure ha poi
ricordato che le procedure di ricomposizione particellare vanno debitamente
coordinate con quelle di adozione dei piani regolatori allo scopo di evitare
contraddizioni fra di esse. La progettazione e l'autorizzazione della
controversa strada doveva essere pertanto coordinata con la procedura di
revisione del PR di __________, al fine di evitare qualsiasi intralcio al
debito perseguimento degli affinamenti pianificatori esatti dal Consiglio di
Stato. Tanto più che il 16 ottobre 2001 l'autorità cantonale si è rifiutata di
approvare il nuovo piano del paesaggio, a cagione tra l'altro di insufficienti
approfondimenti nell'apposizione delle zone di protezione della natura e del paesaggio
nell'area dei monti.
D'altra parte, il controverso allacciamento
forestale doveva essere sottoposto ad un esame dell'impatto sull'ambiente, che
in concreto non è stato esperito. Dato che il progetto risultava carente anche
a livello di piano provvisorio di finanziamento, il Consiglio di Stato ha
risolto per finire di non approvarlo, indicando che tale decisione era
inappellabile.
F. Adito dal RI
1 mediante ricorso di diritto pubblico, con sentenza 4 giugno 2003 il Tribunale
federale ha dichiarato inammissibile il gravame e nel contempo ha rinviato gli
atti al Consiglio di Stato affinché designasse un'autorità giudiziaria
competente a statuire quale ultima istanza cantonale in applicazione dell'art.
98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre
1943 (OG; RS 173.110).
G. Il
16 gennaio 2004 sono entrate in vigore le modifiche alla LRPT votate dal Gran
Consiglio il 24 novembre 2003 (BU 2/2004 p. 27). Le decisioni rese dal
Consiglio di Stato quale autorità di ricorso in materia di progetti di massima
e di progetti delle opere costruttive in ambito RT sono ora impugnabili davanti
al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art. 13 cpv. 4 e 27 cpv. 3 LRPT).
H. Il 12
gennaio 2004 il RI 1 si è aggravato davanti a questo Tribunale contro il
giudizio governativo del 16 aprile 2003.
L'insorgente ha ribadito per cominciare che
le associazioni protezionistiche ed i privati che avevano avversato il tronco
stradale __________ non erano legittimati a tanto, poiché il relativo progetto
di massima era già stato pubblicato nel 1972 ed il sedime occorrente alla
realizzazione dell'impianto acquisito con il progetto di nuovo riparto
approvato nel 1995.
In quanto prevista in seno ad una procedura
di RT, l'opera non necessiterebbe d'altronde di alcun coordinamento con il PR
di __________. La decisione di approvazione di un progetto di dettaglio in base
alla LRPT è equiparabile infatti ad un atto di pianificazione speciale. I
terreni interessati da questa operazione ricevono una destinazione particolare
e le opere ivi previste non sono soggette alla procedura di licenza edilizia.
La strada di cui trattasi riveste peraltro carattere prevalentemente forestale
e risultando conforme alla destinazione della zona di accoglienza non esige
coordinazione con il PR.
Secondo il ricorrente, l'opera non richiama
l'allestimento di un esame di impatto ambientale. In effetti, gli studi
allestiti dalla sezione forestale hanno valutato la strada sotto tutti gli
aspetti e la superficie boschiva da trattare non raggiunge l'ampiezza di 400 ha
a partire dalla quale la legge impone lo svolgimento di un esame di impatto
ambientale (EIA).
Quanto al piano provvisorio di finanziamento
(PPF), tenuto conto dello stadio procedurale in cui è stato presentato il
documento contiene tutte le informazioni indispensabili: indica i costi, le percentuali di
finanziamento e la quota parte a carico del ricorrente. Nessuna norma della
LRPT vieta al RI 1 di assumersi i costi residui delle opere progettate come
indicato nel PPF.
I. Il 2
marzo 2005 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame del patriziato.
Accertato
preliminarmente che la tratta __________ non era mai stata contemplata in un
progetto correttamente approvato secondo i dettami della LRPT e che tale difetto
aveva legittimato i suoi oppositori ad avversare il querelato collegamento adducendo
ogni sorta di contestazione, questo Tribunale ha reputato in sostanza che la
strada, profondamente incisiva sul territorio e sull'ambiente in ragione della
sua estensione e chiaramente volta a soddisfare soprattutto esigenze
extra-forestali in un comprensorio particolarmente delicato dal profilo della
natura e del paesaggio, doveva essere opportunamente pianificata nel contesto
di un piano di utilizzazione speciale adottato secondo i precetti della legge
federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). Così
come presentato, il progetto di allacciamento forestale non poteva dunque
essere approvato approfittando di una procedura lacunosa come quella prevista
dalla LRPT, anche perché era carente anche a livello di PPF ed esigeva l'esperimento
di un EIA stante l'ampiezza certamente superiore a 400 ha del comprensorio servito.
L. Dopo aver
inoltrato una prima domanda di costruzione poi ritirata a seguito di diverse
opposizioni e della reazione negativa dell'Ufficio della natura e del
paesaggio, il 23 maggio 2007 il RI 1 ha chiesto al municipio di __________ il
permesso di realizzare una strada asfaltata tra le località di __________ e __________
(lunghezza ml 4'058, costo preventivato fr. 4'750'000.-), riprendendo, con
alcune minime modifiche, i piani presentati quattro mesi prima, fondati a loro
volta sul progetto di dettaglio proposto nel contesto del RT di cui si è detto
in precedenza.
Alla
domanda si sono opposte le organizzazioni di protezione dell'ambiente che avevano
avversato l'impianto viario nel 2002, contestando l'interesse forestale del
progetto e rilevando l'assenza di un'adeguata base pianificatoria, così come di
un esame di impatto ambientale.
Il Dipartimento del territorio si è invece
espresso favorevolmente, facendo propri i preavvisi positivi formulati dai
servizi specialistici dell'amministrazione cantonale, tra cui quelli della
Sezione forestale e dell'Ufficio della natura e del paesaggio.
In data 26 ottobre 2007 il municipio di __________
ha quindi rilasciato il permesso richiesto, respingendo nel contempo le censure
sollevate dagli opponenti.
M. Con
giudizio 17 settembre 2008 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione,
accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da CO 3 e litisconsorti.
Esposto il travagliato iter di progettazione
della strada in oggetto e vagliata la documentazione in suo possesso, in
particolare il piano di gestione dei boschi 2006-2026 del RI 1, l'autorità di ricorso
di prime cure ha ritenuto in sostanza che l'opera non fosse conforme all'art.
22 cpv. 2 lett. a LPT siccome priva di uno scopo forestale preponderante. Donde
l'impossibilità di realizzare il postulato intervento edilizio, destinato a soddisfare
molteplici esigenze e privo di un valido supporto pianificatorio.
N. Avverso la
predetta pronunzia governativa il patriziato è insorto innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando che venisse annullata con il conseguente
ripristino della licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________.
Rievocati i fatti salienti, il patriziato ha
sottolineato l'interesse forestale dell'opera, che allaccia boschi con
particolare funzione protettiva sia per le strade sottostanti (cantonale e A2),
che per l'abitato di __________. La strada - ha soggiunto - ha una prevalente
funzione di cura e protezione del bosco che il Governo ha ignorato, omettendo
di procedere ad una corretta ponderazione di tutti gli interessi in gioco. Il
tracciato è stato ottimizzato per rapporto al progetto di RT, con l'inserimento
di adeguati piazzali per l'esbosco ed il deposito di legname, l'eliminazione di
diverse piazze di scambio non necessarie, un dimensionamento dei posteggi in
funzione del numero degli utenti che saranno autorizzati a percorrere
l'impianto, diversi spostamenti dell'asse stradale e l'ottimizzazione degli
attraversamenti dei corsi d'acqua. D'altra parte, il Consiglio di Stato ha
sminuito la portata del piano di gestione dei boschi 2006-2026 commissionato
dal patriziato, uno strumento pianificatorio di massima che al momento opportuno
sarà seguito da progetti esecutivi contenenti l'analisi dettagliata degli
interventi previsti. Parimenti trascurata dalla decisione impugnata è l'impossibilità
di trasportare a valle la legna via aria, stante la presenza di linee
elettriche di alta tensione che impediscono l'uso di elicotteri o di teleferiche
mobili.
O. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma
della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad
identica conclusione sono pervenute le organizzazioni di protezione dell'ambiente
contrarie alla realizzazione della strada, le quali hanno avversato le tesi del
ricorrente con argomenti che saranno ripresi - per quanto necessario - nel seguito.
Il municipio di __________ ha invece
comunicato di condividere l'impugnativa, mentre il Dipartimento del territorio
si è rimesso al giudizio del Tribunale.
Considerato, in
diritto
1. L'autorizzazione
oggetto del contendere è stata rilasciata in base alla legge edilizia cantonale
del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono quindi date dagli art. 21 LE e 46 della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti
istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1. Come
già ricordato in altre sentenze rese da questo Tribunale (da ultimo STA 52.2007.293
del 28 gennaio 2008), in Ticino la costruzione di una strada soggiace di norma
al rilascio di un permesso secondo la procedura prevista dalla LE o dalla legge
sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2). La LStr costituisce una lex
specialis per rapporto alle LE e torna applicabile alle strade pubbliche (di
proprietà del cantone, dei comuni, dei consorzi e dei patriziati; art. 2 cpv. 2
Lstr) o aperte al pubblico (che possono essere usate da una cerchia
indeterminata di persone; art. 2 cpv. 3 Lstr). Non sono considerate tali le
piste campestri, forestali e simili che servono esclusivamente
all'utilizzazione agricola e forestale dei fondi (art. 2 cpv. 4 Lstr). Il
tenore di quest'ultima disposizione, che l'autorità cantonale - pur avvedendosi
delle conseguenze della sua infelice formulazione - non ha ritenuto di dover porre
in consonanza con il complesso della legislazione forestale, fa sì che solo la
realizzazione di una strada di mera natura forestale o chiusa materialmente al
pubblico (solitamente tramite la posa di una barriera) è soggetta al rilascio
di un permesso di costruzione secondo la LE. Impianti viari che hanno un
interesse forestale solo parziale e sono aperti al pubblico transito
sottostanno invece alla Lstr, a prescindere dalle limitazioni alla circolazione
stradale, con relative eccezioni, istituite dalle vigenti leggi forestali (cfr.
art. 15 cpv. 1 legge federale sulle foreste, LFo, RS 921.0; art. 13 cpv. 1 e 2
legge cantonale sulle foreste, LCFo, RL 8.4.1.1.). In applicazione delle nuove
norme della Lstr entrate in vigore il 1° gennaio 2007 il permesso per la
costruzione di siffatti impianti è rilasciato dal Consiglio di Stato (art. 23
Lstr), rispettivamente dal municipio, autorità le cui decisioni sono
direttamente impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 25
e 35 Lstr).
2.2
Abbandonata l'idea di realizzare la
strada __________ facendo capo alla procedura di RT, nella primavera del 2007 RI
1.
ha inoltrato una domanda di costruzione limitatamente alla prima parte
dell'impianto (__________), al fine di ottenere una licenza edilizia ai sensi
della LE. Non è necessario approfondire le ragioni di questa scelta, che riducendo
al di sotto dei 400 ha la superficie forestale allacciata consente in ogni modo
al patriziato di sottrarsi all'obbligo di esperire un EIA. Ai fini del presente
giudizio basta annotare che la strada non serve esclusivamente all'utilizzazione
forestale (permette con ogni evidenza di urbanizzare dal profilo dell'accesso tutti
i rustici concentrati in particolare nella regione di __________ e __________) e
che nessun documento allegato alla domanda di costruzione prevede l'installazione
di una barriera all'inizio dell'impianto. Ne segue che la domanda avrebbe
dovuto essere sottoposta all'iter di approvazione dei progetti definitivi
sancito dalla Lstr e non alla procedura ordinaria di licenza edilizia. Tanto
basterebbe per tutelare la decisione con la quale il Consiglio di Stato ha
annullato la licenza edilizia rilasciata al RI 1.
Ad ogni buon conto, l'impugnativa non
potrebbe essere accolta nemmeno se il ricorrente avesse avuto l'accortezza di
impostare i progetti in modo da configurare la strada alla stregua di un impianto
chiuso al pubblico transito e quindi assoggettato ad una procedura di autorizzazione
edilizia giusta le pertinenti norme della LE.
3.
3.1.
Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con
l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv. 1 LPT; art. 70 cpv. 1 legge cantonale
di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, LALPT,
RL 7.1.1.1; art. 1 cpv. 1 LE). Il rilascio di una licenza edilizia si rende
necessario in particolare per la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi
compreso il cambiamento di destinazione) e la demolizione di edifici ed altre
opere, come pure per apportare importanti modifiche alla configurazione del
suolo (art. 1 cpv. 2 LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti
presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle
costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di
diritto pubblico applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE).
3.2
Per interventi in zona forestale non
previsti da un piano di utilizzazione, l'autorizzazione a costruire può essere
rilasciata in via ordinaria soltanto se gli edifici o gli impianti sono di
natura forestale e quindi sono conformi alla zona in cui sono indicati. Se
un'opera destinata alla zona forestale non può essere approvata tramite il rilascio
di un permesso ordinario, è necessario verificare se la stessa non possa beneficiare
di una autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT (DTF 112 Ib 256 consid. 2),
rispettivamente di un permesso di dissodamento, dal quale possono essere esentate
solo le piccole costruzioni (cfr. art. 11 LFo, 4 lett. a e 14 cpv. 2 Ofo; Eric Brandt/Pierre Moor, Commentaire de
la LAT, Zürich 1999, n. 71 segg. ad art. 18; DTF 117 Ib 42 consid. 3b; RTiD
II-2004 n. 40).
Secondo la giurisprudenza federale, che
applica per analogia i principi dedotti dall'odierno art. 16a LPT, nella
zona forestale possono essere autorizzate in via ordinaria solo costruzioni necessarie
allo sfruttamento del bosco nel luogo previsto e se non sono sovradimensionate;
nessun interesse pubblico preponderante deve inoltre opporsi alla loro
edificazione (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine
Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne
2001, n. 546; Peter Hänni,
Planungs-, Bau-, und besonderes Umweltschutzrecht., Bern 2002, pag. 420; DTF
123.
II 499 consid. 2, 118 Ib 335 consid. 2b). La strada che attraversa un bosco
può essere qualificata come forestale soltanto se è necessaria per lo
sfruttamento del bosco, se serve in ampia misura alla conservazione di quest'ultimo
e adempie le esigenze forestali per quanto concerne il tracciato e le caratteristiche
tecniche (DTF 111 Ib 45).
3.3
In concreto, si tratta dunque di
stabilire se la strada tra __________ e __________ voluta dal patriziato è
conforme alla zona forestale nel senso appena descritto.
La risposta al quesito, che potrebbe riproporsi
in futuro qualora il patriziato dovesse presentare lo stesso progetto con una
barriera a valle, non può che essere negativa.
Dal complesso dei documenti versati agli
atti, segnatamente dalla relazione tecnica allegata al piano di gestione dei
boschi 2006-2026, emerge infatti che negli ultimi 50 anni non sono più stati
eseguiti tagli di rilievo nelle foreste del RI 1. Lo studio - dal quale sono stati
esclusi i BPFP di terzi posti nella sezione 12 direttamente servita dall'opera
viaria di cui è postulata la realizzazione - fa dipendere la possibilità di intervenire
nelle sezioni di proprietà del patriziato, situate ad una quota maggiore, dall'esecuzione
della strada tra __________ e i monti __________, ovvero dall'edificazione dell'intero
impianto così come previsto inizialmente. Nella relazione tecnica si legge
peraltro che nelle proprietà del patriziato, poste a monte del tratto di strada
che si vorrebbe costruire, l'importanza della strada (intesa come via carrozzabile
che giunge fino a__________) è legata principalmente alla gestione dei boschi e
alla produzione di legna da opera e da energia (ca. 830 m3 annui, di cui 500 m3 da ardere). Il piano di gestione di
cui trattasi non dà quindi nessuna indicazione decisiva circa la valenza
forestale della strada __________, salvo lasciar chiaramente intendere che per
sfruttare in maniera invero irrisoria i boschi patriziali (sul tema della necessaria
redditività che il bosco deve assicurare per giustificare la realizzazione di
un'opera come quella prospettata vedi per analogia DTF 123 II 499, in
particolare consid. 3a/dd), bisogna costruire la carrozzabile fino ai monti __________.
Anche in questo caso però non si potrà prescindere da un'analisi puntuale del
rapporto costi/benefici relativamente alla funzione di produzione contemplata
dal piano di gestione.
Dal canto suo, il progetto di costruzione
vero e proprio (cfr. la planimetria 1:1'000) dimostra come la strada, anche
nella cosiddetta versione ottimizzata, sia stata tracciata in modo da servire
al meglio i rustici che si trovano nella zona. Al punto che verrebbe dotata di venti
piazze di scambio, di un posteggio largo 100 m e di ben sette ampi piazzali asseritamente
riservati al deposito del legname, di cui uno all'inizio e alla fine della
strada e quattro nel settore maggiormente edificato del comparto interessato dall'intervento
viario. A titolo di comparazione, il progetto relativo alla strada "forestale"
__________-__________ in territorio di __________, che ha dato origine ad un
contenzioso per certi versi analogo a quello che ci occupa attualmente,
constava di un tracciato di ca. 4'550 ml, lungo il quale erano state predisposte
undici piazzole di scambio e tre piazze per il deposito della legna.
Quanto all'opinione della Sezione forestale
inglobata nell'avviso cantonale del 20 luglio 2007, essa si riferisce con ogni
evidenza alla fascia di ceduo castanile e boschi pionieri che si estende
dall'abitato di __________ fino all'inizio delle selve patriziali (la sezione
12.
del piano di gestione, quasi esclusivamente di proprietà privata). Orbene,
in questa porzione di territorio boschivo che svolge funzioni essenzialmente
protettive, la Sezione forestale non ipotizza alcun sfruttamento particolare,
ad eccezioni di qualche vago intervento di natura selvicolturale e della costruzione
di non meglio precisate opere antincendio.
A fronte di simili risultanze, non è dato di
vedere come si possa riconoscere all'attuale progetto del patriziato una
preminente natura forestale. Destinata soprattutto a raggiungere comodamente
residenze secondarie, così come boschi aventi funzioni essenzialmente
protettive che in mancanza di un cosiddetto "profilo delle esigenze" non
abbisognano di cure richiamanti per forza la realizzazione di una carrozzabile
del costo di 4'750'000.- fr. (cfr. art. 19 cpv. 4 ordinanza sulle foreste del
30.
novembre 1992, OFo, RS 921.01; sulla determinazione della necessità di interventi
nei BPFP vedi invece Monika
Frehner/Brächt Wasser/ Raphael Schwitter, Continuità nel bosco di
protezione e controllo dell'efficacia. Istruzioni per le cure nei boschi con funzione
protettiva, UFAFP, Berna 2005, pag. 15 segg.), l'arteria non appare per nulla
necessaria alla sola cura del particolare territorio forestale nel quale
andrebbe ad insinuarsi. La ponderazione degli interessi invocati nel gravame
non permette di giungere a conclusione diversa. I boschi che verrebbero allacciati
con la strada non sono votati alla produzione di legna da opera o da ardere e, per
quanto è dato finora di sapere, la loro manutenzione al fine di conservarne la
funzione protettiva non impone la costruzione dell'impianto viario autorizzato
dal municipio di __________. Prova ne è il fatto che finora si è potuto
tranquillamente farne a meno. Lo stesso dicasi per la funzione antincendio che
il ricorrente attribuisce all'opera.
Ne segue che quand'anche fosse stata concepita
in modo da essere esaminata nel contesto di una procedura di licenza edilizia,
la realizzazione della strada __________ non poteva giovarsi di un permesso di
costruzione ordinario giusta l'art. 22 LPT, neppure ipotizzando l'assenza di
preponderanti interessi pubblici contrari. Tutt'al più doveva essere vagliata in
seno ad una procedura di dissodamento coordinata con quella di un'autorizzazione
eccezionale ex art. 24 LPT (cfr., sull'argomento, RDAT II-1997 n. 66).
Il fatto che il tracciato della strada sia
stato ripreso nel piano del paesaggio (comparto montano) del PR di __________ in
fase di approvazione non è di alcun rilievo. Il semplice inserimento dell'impianto
in quella rappresentazione grafica posteriormente all'esame preliminare del
Dipartimento del territorio e senza alcun approfondimento circa la sua
incidenza territoriale non permette certamente di ritenere che l'opera sia
stata adeguatamente pianificata come indicato da questo Tribunale nella sua
precedente decisione del 2 marzo 2005.
4.
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso va respinto, confermando il giudizio governativo
impugnato siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza
del ricorrente (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 22, 24 LPT; 70 LALPT; 4, 11, 15, 20
LFo; 4, 14, 19 Ofo; 1, 2, 21 LE; 1, 2 Lstr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di giudizio di fr. 2'000.- è posta a carico del
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
patr. dall'
,
,
,
,
,
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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