Lexipedia

Decisione

52.2008.370

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 giugno 2009Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I tappa, varato nell'ottobre del 1986 dall'Ufficio forestale del 3° circondario

al fine di assicurare un accesso rapido ai boschi resinosi della valle di __________

mediante la costruzione di una strada di base tra __________ e __________. Il

progetto è stato approvato dall'Ufficio federale delle foreste il 2 marzo 1987.

La prima parte della strada di base, tra __________ e __________, regione posta

al confine tra __________ e __________, è poi stata inclusa nel progetto di

nuovo riparto del RT di __________. Dopo alcune modifiche, apportate in corso

di procedura per farla combaciare con il tracciato forestale indicato nella

rete generale di esbosco del 1986, l'opera stradale lunga 4'090 ml è stata

acquisita nel nuovo riparto dei fondi del RT di __________ che il Governo ha

dichiarato definitivo nel giugno del 1995.

C. Il 4 aprile

2000 l'assemblea del RI 1 ha risolto di non stanziare il credito richiesto dall'Ufficio

patriziale per risanare la vecchia funivia __________ installata nel 1969, che

per conseguire il rinnovo della concessione federale d'esercizio avrebbe dovuto

essere adeguata alle vigenti normative in materia di impianti di trasporto a

fune. Lo stesso mese numerosi patrizi hanno quindi sottoscritto

un'interpellanza, poi trasformata in mozione, per sollecitare la costruzione

della strada forestale oltre __________, trovando l'appoggio di un apposito

gruppo di lavoro (commissione patriziale pro strada) secondo il quale era

consigliabile realizzare la nuova arteria sino al __________, in modo da mantenere

il collegamento con la parte alta dei monti sino allora assicurato dalla

funivia.

La problematica è stata valutata

dall'Ufficio forestale del 3° circondario, che nel gennaio del 2001 ha

rassegnato uno studio di varianti per la creazione di un accesso stradale alla

montagna di __________ (Complementi al progetto di rete generale di esbosco,

studio di varianti di accessibilità per l'accesso ai monti del __________).

Vagliate tre alternative, il citato ufficio ha proposto per finire di

realizzare la strada forestale di base tra __________ e __________ fino al

confine giurisdizionale di __________ e di approntare una nuova pista forestale

lunga 1'650 ml tra __________ ed il __________, in modo da allacciare al fondovalle

un territorio ampio nel suo complesso circa 640 ha. Tale suggestione, accolta a

larga maggioranza dall'assemblea patriziale svoltasi il 7 marzo 2001, è stata

tuttavia avversata dall'Ufficio protezione della natura, a mente del quale il

progetto era infelice dal profilo della protezione della natura e del paesaggio

e non teneva sufficientemente conto degli interessi di carattere pubblico

legati all'allacciamento dei boschi con particolare funzione protettiva (BPFP) e

dell'alpe __________, centro di un'importante attività agricola. Ciononostante,

il 25 luglio 2001 il RI 1 ha chiesto al Consiglio di Stato di pubblicare gli

atti relativi alla realizzazione della strada forestale __________ facendo capo

alla procedura di RT, allo scopo dichiarato di accelerare l'inizio dei lavori

di costruzione dell'opera. Con scritto 10 settembre 2001 la delegazione del consorzio

RT ha dal canto suo acconsentito all'operazione, a condizione che non gli incombessero

oneri finanziari ed il disbrigo di pratiche suscettibili di ritardare il suo

scioglimento, previsto entro la fine del 2002.

D. Con

decisione 17 aprile 2002 il Governo ha approvato, salvo l'esito di eventuali ricorsi,

il piano generale della strada __________ e il relativo piano provvisorio di finanziamento,

il progetto di dettaglio del tratto __________, il progetto di massima della

tratta __________ e l'elenco degli interessati. Nel contempo, preso atto della

necessità di allargare il vecchio perimetro del RT al fine di includervi tutto

il tracciato stradale, ha esteso verso nordovest il comprensorio di RT

inserendo nel medesimo la regione del __________. Gli atti sono stati

pubblicati dal 22 aprile al 2 maggio 2002. Al progetto si sono tempestivamente

opposti in via di ricorso diverse organizzazioni nazionali di protezione

dell'ambiente e alcuni proprietari di fondi posti nell'area interessata dal RT,

contestando tra l'altro la procedura scelta, l'ampliamento artificioso del

comprensorio RT, il carattere aleatorio del piano di finanziamento, l'interesse

pubblico dell'opera non sorretta da un'adeguata pianificazione e da un esame di

impatto ambientale, nonché la sua compatibilità con le norme poste a tutela

della natura e del paesaggio.

E. Con

giudizio 16 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa

presentata dalle organizzazioni di protezione dell'ambiente ed i gravami

proposti dai proprietari che avevano sollevato censure analoghe a quelle

addotte dalle associazioni.

Ammessa la legittimazione attiva di tutti

gli insorgenti, nel merito il Governo ha annotato innanzi tutto che la tratta __________

non è mai stata contemplata in un progetto di massima approvato come tale

secondo i dettami della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del

23 novembre 1970 (LRPT; RL 7.3.2.1). Questo difetto non consentirebbe di

annullare l'intera procedura senza incorrere in un eccesso di formalismo, ma

permetterebbe nondimeno ai ricorrenti di avversare il querelato collegamento

viario sollevando ogni sorta di censura, comprese questioni di principio.

L'autorità di ricorso di prime cure ha poi

ricordato che le procedure di ricomposizione particellare vanno debitamente

coordinate con quelle di adozione dei piani regolatori allo scopo di evitare

contraddizioni fra di esse. La progettazione e l'autorizzazione della

controversa strada doveva essere pertanto coordinata con la procedura di

revisione del PR di __________, al fine di evitare qualsiasi intralcio al

debito perseguimento degli affinamenti pianificatori esatti dal Consiglio di

Stato. Tanto più che il 16 ottobre 2001 l'autorità cantonale si è rifiutata di

approvare il nuovo piano del paesaggio, a cagione tra l'altro di insufficienti

approfondimenti nell'apposizione delle zone di protezione della natura e del paesaggio

nell'area dei monti.

D'altra parte, il controverso allacciamento

forestale doveva essere sottoposto ad un esame dell'impatto sull'ambiente, che

in concreto non è stato esperito. Dato che il progetto risultava carente anche

a livello di piano provvisorio di finanziamento, il Consiglio di Stato ha

risolto per finire di non approvarlo, indicando che tale decisione era

inappellabile.

F. Adito dal RI

1 mediante ricorso di diritto pubblico, con sentenza 4 giugno 2003 il Tribunale

federale ha dichiarato inammissibile il gravame e nel contempo ha rinviato gli

atti al Consiglio di Stato affinché designasse un'autorità giudiziaria

competente a statuire quale ultima istanza cantonale in applicazione dell'art.

98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre

1943 (OG; RS 173.110).

G. Il

16 gennaio 2004 sono entrate in vigore le modifiche alla LRPT votate dal Gran

Consiglio il 24 novembre 2003 (BU 2/2004 p. 27). Le decisioni rese dal

Consiglio di Stato quale autorità di ricorso in materia di progetti di massima

e di progetti delle opere costruttive in ambito RT sono ora impugnabili davanti

al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art. 13 cpv. 4 e 27 cpv. 3 LRPT).

H. Il 12

gennaio 2004 il RI 1 si è aggravato davanti a questo Tribunale contro il

giudizio governativo del 16 aprile 2003.

L'insorgente ha ribadito per cominciare che

le associazioni protezionistiche ed i privati che avevano avversato il tronco

stradale __________ non erano legittimati a tanto, poiché il relativo progetto

di massima era già stato pubblicato nel 1972 ed il sedime occorrente alla

realizzazione dell'impianto acquisito con il progetto di nuovo riparto

approvato nel 1995.

In quanto prevista in seno ad una procedura

di RT, l'opera non necessiterebbe d'altronde di alcun coordinamento con il PR

di __________. La decisione di approvazione di un progetto di dettaglio in base

alla LRPT è equiparabile infatti ad un atto di pianificazione speciale. I

terreni interessati da questa operazione ricevono una destinazione particolare

e le opere ivi previste non sono soggette alla procedura di licenza edilizia.

La strada di cui trattasi riveste peraltro carattere prevalentemente forestale

e risultando conforme alla destinazione della zona di accoglienza non esige

coordinazione con il PR.

Secondo il ricorrente, l'opera non richiama

l'allestimento di un esame di impatto ambientale. In effetti, gli studi

allestiti dalla sezione forestale hanno valutato la strada sotto tutti gli

aspetti e la superficie boschiva da trattare non raggiunge l'ampiezza di 400 ha

a partire dalla quale la legge impone lo svolgimento di un esame di impatto

ambientale (EIA).

Quanto al piano provvisorio di finanziamento

(PPF), tenuto conto dello stadio procedurale in cui è stato presentato il

documento contiene tutte le informazioni indispensabili: indica i costi, le percentuali di

finanziamento e la quota parte a carico del ricorrente. Nessuna norma della

LRPT vieta al RI 1 di assumersi i costi residui delle opere progettate come

indicato nel PPF.

I. Il 2

marzo 2005 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame del patriziato.

Accertato

preliminarmente che la tratta __________ non era mai stata contemplata in un

progetto correttamente approvato secondo i dettami della LRPT e che tale difetto

aveva legittimato i suoi oppositori ad avversare il querelato collegamento adducendo

ogni sorta di contestazione, questo Tribunale ha reputato in sostanza che la

strada, profondamente incisiva sul territorio e sull'ambiente in ragione della

sua estensione e chiaramente volta a soddisfare soprattutto esigenze

extra-forestali in un comprensorio particolarmente delicato dal profilo della

natura e del paesaggio, doveva essere opportunamente pianificata nel contesto

di un piano di utilizzazione speciale adottato secondo i precetti della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). Così

come presentato, il progetto di allacciamento forestale non poteva dunque

essere approvato approfittando di una procedura lacunosa come quella prevista

dalla LRPT, anche perché era carente anche a livello di PPF ed esigeva l'esperimento

di un EIA stante l'ampiezza certamente superiore a 400 ha del comprensorio servito.

L. Dopo aver

inoltrato una prima domanda di costruzione poi ritirata a seguito di diverse

opposizioni e della reazione negativa dell'Ufficio della natura e del

paesaggio, il 23 maggio 2007 il RI 1 ha chiesto al municipio di __________ il

permesso di realizzare una strada asfaltata tra le località di __________ e __________

(lunghezza ml 4'058, costo preventivato fr. 4'750'000.-), riprendendo, con

alcune minime modifiche, i piani presentati quattro mesi prima, fondati a loro

volta sul progetto di dettaglio proposto nel contesto del RT di cui si è detto

in precedenza.

Alla

domanda si sono opposte le organizzazioni di protezione dell'ambiente che avevano

avversato l'impianto viario nel 2002, contestando l'interesse forestale del

progetto e rilevando l'assenza di un'adeguata base pianificatoria, così come di

un esame di impatto ambientale.

Il Dipartimento del territorio si è invece

espresso favorevolmente, facendo propri i preavvisi positivi formulati dai

servizi specialistici dell'amministrazione cantonale, tra cui quelli della

Sezione forestale e dell'Ufficio della natura e del paesaggio.

In data 26 ottobre 2007 il municipio di __________

ha quindi rilasciato il permesso richiesto, respingendo nel contempo le censure

sollevate dagli opponenti.

M. Con

giudizio 17 settembre 2008 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione,

accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da CO 3 e litisconsorti.

Esposto il travagliato iter di progettazione

della strada in oggetto e vagliata la documentazione in suo possesso, in

particolare il piano di gestione dei boschi 2006-2026 del RI 1, l'autorità di ricorso

di prime cure ha ritenuto in sostanza che l'opera non fosse conforme all'art.

22 cpv. 2 lett. a LPT siccome priva di uno scopo forestale preponderante. Donde

l'impossibilità di realizzare il postulato intervento edilizio, destinato a soddisfare

molteplici esigenze e privo di un valido supporto pianificatorio.

N. Avverso la

predetta pronunzia governativa il patriziato è insorto innanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, postulando che venisse annullata con il conseguente

ripristino della licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________.

Rievocati i fatti salienti, il patriziato ha

sottolineato l'interesse forestale dell'opera, che allaccia boschi con

particolare funzione protettiva sia per le strade sottostanti (cantonale e A2),

che per l'abitato di __________. La strada - ha soggiunto - ha una prevalente

funzione di cura e protezione del bosco che il Governo ha ignorato, omettendo

di procedere ad una corretta ponderazione di tutti gli interessi in gioco. Il

tracciato è stato ottimizzato per rapporto al progetto di RT, con l'inserimento

di adeguati piazzali per l'esbosco ed il deposito di legname, l'eliminazione di

diverse piazze di scambio non necessarie, un dimensionamento dei posteggi in

funzione del numero degli utenti che saranno autorizzati a percorrere

l'impianto, diversi spostamenti dell'asse stradale e l'ottimizzazione degli

attraversamenti dei corsi d'acqua. D'altra parte, il Consiglio di Stato ha

sminuito la portata del piano di gestione dei boschi 2006-2026 commissionato

dal patriziato, uno strumento pianificatorio di massima che al momento opportuno

sarà seguito da progetti esecutivi contenenti l'analisi dettagliata degli

interventi previsti. Parimenti trascurata dalla decisione impugnata è l'impossibilità

di trasportare a valle la legna via aria, stante la presenza di linee

elettriche di alta tensione che impediscono l'uso di elicotteri o di teleferiche

mobili.

O. All'accoglimento

del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma

della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.

Ad

identica conclusione sono pervenute le organizzazioni di protezione dell'ambiente

contrarie alla realizzazione della strada, le quali hanno avversato le tesi del

ricorrente con argomenti che saranno ripresi - per quanto necessario - nel seguito.

Il municipio di __________ ha invece

comunicato di condividere l'impugnativa, mentre il Dipartimento del territorio

si è rimesso al giudizio del Tribunale.

Considerato, in

diritto

1. L'autorizzazione

oggetto del contendere è stata rilasciata in base alla legge edilizia cantonale

del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono quindi date dagli art. 21 LE e 46 della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e

può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. Come

già ricordato in altre sentenze rese da questo Tribunale (da ultimo STA 52.2007.293

del 28 gennaio 2008), in Ticino la costruzione di una strada soggiace di norma

al rilascio di un permesso secondo la procedura prevista dalla LE o dalla legge

sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2). La LStr costituisce una lex

specialis per rapporto alle LE e torna applicabile alle strade pubbliche (di

proprietà del cantone, dei comuni, dei consorzi e dei patriziati; art. 2 cpv. 2

Lstr) o aperte al pubblico (che possono essere usate da una cerchia

indeterminata di persone; art. 2 cpv. 3 Lstr). Non sono considerate tali le

piste campestri, forestali e simili che servono esclusivamente

all'utilizzazione agricola e forestale dei fondi (art. 2 cpv. 4 Lstr). Il

tenore di quest'ultima disposizione, che l'autorità cantonale - pur avvedendosi

delle conseguenze della sua infelice formulazione - non ha ritenuto di dover porre

in consonanza con il complesso della legislazione forestale, fa sì che solo la

realizzazione di una strada di mera natura forestale o chiusa materialmente al

pubblico (solitamente tramite la posa di una barriera) è soggetta al rilascio

di un permesso di costruzione secondo la LE. Impianti viari che hanno un

interesse forestale solo parziale e sono aperti al pubblico transito

sottostanno invece alla Lstr, a prescindere dalle limitazioni alla circolazione

stradale, con relative eccezioni, istituite dalle vigenti leggi forestali (cfr.

art. 15 cpv. 1 legge federale sulle foreste, LFo, RS 921.0; art. 13 cpv. 1 e 2

legge cantonale sulle foreste, LCFo, RL 8.4.1.1.). In applicazione delle nuove

norme della Lstr entrate in vigore il 1° gennaio 2007 il permesso per la

costruzione di siffatti impianti è rilasciato dal Consiglio di Stato (art. 23

Lstr), rispettivamente dal municipio, autorità le cui decisioni sono

direttamente impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 25

e 35 Lstr).

2.2

Abbandonata l'idea di realizzare la

strada __________ facendo capo alla procedura di RT, nella primavera del 2007 RI

1.

ha inoltrato una domanda di costruzione limitatamente alla prima parte

dell'impianto (__________), al fine di ottenere una licenza edilizia ai sensi

della LE. Non è necessario approfondire le ragioni di questa scelta, che riducendo

al di sotto dei 400 ha la superficie forestale allacciata consente in ogni modo

al patriziato di sottrarsi all'obbligo di esperire un EIA. Ai fini del presente

giudizio basta annotare che la strada non serve esclusivamente all'utilizzazione

forestale (permette con ogni evidenza di urbanizzare dal profilo dell'accesso tutti

i rustici concentrati in particolare nella regione di __________ e __________) e

che nessun documento allegato alla domanda di costruzione prevede l'installazione

di una barriera all'inizio dell'impianto. Ne segue che la domanda avrebbe

dovuto essere sottoposta all'iter di approvazione dei progetti definitivi

sancito dalla Lstr e non alla procedura ordinaria di licenza edilizia. Tanto

basterebbe per tutelare la decisione con la quale il Consiglio di Stato ha

annullato la licenza edilizia rilasciata al RI 1.

Ad ogni buon conto, l'impugnativa non

potrebbe essere accolta nemmeno se il ricorrente avesse avuto l'accortezza di

impostare i progetti in modo da configurare la strada alla stregua di un impianto

chiuso al pubblico transito e quindi assoggettato ad una procedura di autorizzazione

edilizia giusta le pertinenti norme della LE.

3.

3.1.

Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con

l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv. 1 LPT; art. 70 cpv. 1 legge cantonale

di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, LALPT,

RL 7.1.1.1; art. 1 cpv. 1 LE). Il rilascio di una licenza edilizia si rende

necessario in particolare per la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi

compreso il cambiamento di destinazione) e la demolizione di edifici ed altre

opere, come pure per apportare importanti modifiche alla configurazione del

suolo (art. 1 cpv. 2 LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti

presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle

costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di

diritto pubblico applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE).

3.2

Per interventi in zona forestale non

previsti da un piano di utilizzazione, l'autorizzazione a costruire può essere

rilasciata in via ordinaria soltanto se gli edifici o gli impianti sono di

natura forestale e quindi sono conformi alla zona in cui sono indicati. Se

un'opera destinata alla zona forestale non può essere approvata tramite il rilascio

di un permesso ordinario, è necessario verificare se la stessa non possa beneficiare

di una autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT (DTF 112 Ib 256 consid. 2),

rispettivamente di un permesso di dissodamento, dal quale possono essere esentate

solo le piccole costruzioni (cfr. art. 11 LFo, 4 lett. a e 14 cpv. 2 Ofo; Eric Brandt/Pierre Moor, Commentaire de

la LAT, Zürich 1999, n. 71 segg. ad art. 18; DTF 117 Ib 42 consid. 3b; RTiD

II-2004 n. 40).

Secondo la giurisprudenza federale, che

applica per analogia i principi dedotti dall'odierno art. 16a LPT, nella

zona forestale possono essere autorizzate in via ordinaria solo costruzioni necessarie

allo sfruttamento del bosco nel luogo previsto e se non sono sovradimensionate;

nessun interesse pubblico preponderante deve inoltre opporsi alla loro

edificazione (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne

2001, n. 546; Peter Hänni,

Planungs-, Bau-, und besonderes Umweltschutzrecht., Bern 2002, pag. 420; DTF

123.

II 499 consid. 2, 118 Ib 335 consid. 2b). La strada che attraversa un bosco

può essere qualificata come forestale soltanto se è necessaria per lo

sfruttamento del bosco, se serve in ampia misura alla conservazione di quest'ultimo

e adempie le esigenze forestali per quanto concerne il tracciato e le caratteristiche

tecniche (DTF 111 Ib 45).

3.3

In concreto, si tratta dunque di

stabilire se la strada tra __________ e __________ voluta dal patriziato è

conforme alla zona forestale nel senso appena descritto.

La risposta al quesito, che potrebbe riproporsi

in futuro qualora il patriziato dovesse presentare lo stesso progetto con una

barriera a valle, non può che essere negativa.

Dal complesso dei documenti versati agli

atti, segnatamente dalla relazione tecnica allegata al piano di gestione dei

boschi 2006-2026, emerge infatti che negli ultimi 50 anni non sono più stati

eseguiti tagli di rilievo nelle foreste del RI 1. Lo studio - dal quale sono stati

esclusi i BPFP di terzi posti nella sezione 12 direttamente servita dall'opera

viaria di cui è postulata la realizzazione - fa dipendere la possibilità di intervenire

nelle sezioni di proprietà del patriziato, situate ad una quota maggiore, dall'esecuzione

della strada tra __________ e i monti __________, ovvero dall'edificazione dell'intero

impianto così come previsto inizialmente. Nella relazione tecnica si legge

peraltro che nelle proprietà del patriziato, poste a monte del tratto di strada

che si vorrebbe costruire, l'importanza della strada (intesa come via carrozzabile

che giunge fino a__________) è legata principalmente alla gestione dei boschi e

alla produzione di legna da opera e da energia (ca. 830 m3 annui, di cui 500 m3 da ardere). Il piano di gestione di

cui trattasi non dà quindi nessuna indicazione decisiva circa la valenza

forestale della strada __________, salvo lasciar chiaramente intendere che per

sfruttare in maniera invero irrisoria i boschi patriziali (sul tema della necessaria

redditività che il bosco deve assicurare per giustificare la realizzazione di

un'opera come quella prospettata vedi per analogia DTF 123 II 499, in

particolare consid. 3a/dd), bisogna costruire la carrozzabile fino ai monti __________.

Anche in questo caso però non si potrà prescindere da un'analisi puntuale del

rapporto costi/benefici relativamente alla funzione di produzione contemplata

dal piano di gestione.

Dal canto suo, il progetto di costruzione

vero e proprio (cfr. la planimetria 1:1'000) dimostra come la strada, anche

nella cosiddetta versione ottimizzata, sia stata tracciata in modo da servire

al meglio i rustici che si trovano nella zona. Al punto che verrebbe dotata di venti

piazze di scambio, di un posteggio largo 100 m e di ben sette ampi piazzali asseritamente

riservati al deposito del legname, di cui uno all'inizio e alla fine della

strada e quattro nel settore maggiormente edificato del comparto interessato dall'intervento

viario. A titolo di comparazione, il progetto relativo alla strada "forestale"

__________-__________ in territorio di __________, che ha dato origine ad un

contenzioso per certi versi analogo a quello che ci occupa attualmente,

constava di un tracciato di ca. 4'550 ml, lungo il quale erano state predisposte

undici piazzole di scambio e tre piazze per il deposito della legna.

Quanto all'opinione della Sezione forestale

inglobata nell'avviso cantonale del 20 luglio 2007, essa si riferisce con ogni

evidenza alla fascia di ceduo castanile e boschi pionieri che si estende

dall'abitato di __________ fino all'inizio delle selve patriziali (la sezione

12.

del piano di gestione, quasi esclusivamente di proprietà privata). Orbene,

in questa porzione di territorio boschivo che svolge funzioni essenzialmente

protettive, la Sezione forestale non ipotizza alcun sfruttamento particolare,

ad eccezioni di qualche vago intervento di natura selvicolturale e della costruzione

di non meglio precisate opere antincendio.

A fronte di simili risultanze, non è dato di

vedere come si possa riconoscere all'attuale progetto del patriziato una

preminente natura forestale. Destinata soprattutto a raggiungere comodamente

residenze secondarie, così come boschi aventi funzioni essenzialmente

protettive che in mancanza di un cosiddetto "profilo delle esigenze" non

abbisognano di cure richiamanti per forza la realizzazione di una carrozzabile

del costo di 4'750'000.- fr. (cfr. art. 19 cpv. 4 ordinanza sulle foreste del

30.

novembre 1992, OFo, RS 921.01; sulla determinazione della necessità di interventi

nei BPFP vedi invece Monika

Frehner/Brächt Wasser/ Raphael Schwitter, Continuità nel bosco di

protezione e controllo dell'efficacia. Istruzioni per le cure nei boschi con funzione

protettiva, UFAFP, Berna 2005, pag. 15 segg.), l'arteria non appare per nulla

necessaria alla sola cura del particolare territorio forestale nel quale

andrebbe ad insinuarsi. La ponderazione degli interessi invocati nel gravame

non permette di giungere a conclusione diversa. I boschi che verrebbero allacciati

con la strada non sono votati alla produzione di legna da opera o da ardere e, per

quanto è dato finora di sapere, la loro manutenzione al fine di conservarne la

funzione protettiva non impone la costruzione dell'impianto viario autorizzato

dal municipio di __________. Prova ne è il fatto che finora si è potuto

tranquillamente farne a meno. Lo stesso dicasi per la funzione antincendio che

il ricorrente attribuisce all'opera.

Ne segue che quand'anche fosse stata concepita

in modo da essere esaminata nel contesto di una procedura di licenza edilizia,

la realizzazione della strada __________ non poteva giovarsi di un permesso di

costruzione ordinario giusta l'art. 22 LPT, neppure ipotizzando l'assenza di

preponderanti interessi pubblici contrari. Tutt'al più doveva essere vagliata in

seno ad una procedura di dissodamento coordinata con quella di un'autorizzazione

eccezionale ex art. 24 LPT (cfr., sull'argomento, RDAT II-1997 n. 66).

Il fatto che il tracciato della strada sia

stato ripreso nel piano del paesaggio (comparto montano) del PR di __________ in

fase di approvazione non è di alcun rilievo. Il semplice inserimento dell'impianto

in quella rappresentazione grafica posteriormente all'esame preliminare del

Dipartimento del territorio e senza alcun approfondimento circa la sua

incidenza territoriale non permette certamente di ritenere che l'opera sia

stata adeguatamente pianificata come indicato da questo Tribunale nella sua

precedente decisione del 2 marzo 2005.

4.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso va respinto, confermando il giudizio governativo

impugnato siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza

del ricorrente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 22, 24 LPT; 70 LALPT; 4, 11, 15, 20

LFo; 4, 14, 19 Ofo; 1, 2, 21 LE; 1, 2 Lstr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di giudizio di fr. 2'000.- è posta a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

patr. dall'

,

,

,

,

,

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster