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Decisione

52.2008.371

Licenza preliminare

7 gennaio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti sostengono di avere un

interesse tutelabile all'accertamento pregiudiziale delle quantità edificatorie

disponibili sul loro fondo. Nel merito, ribadiscono invece le contestazioni

sollevate senza successo in prima istanza con riferimento all'esclusione della

superficie della strada d'accesso al loro fondo dal computo della superficie

edificabile.

D. Il ricorso

è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio che non formulano particolari

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La

legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL

3.3.1.1).

Da questo profilo, il ricorso, tempestivo, è

dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. Secondo

l'art. 41 LPamm, chi giustifica un interesse legittimo può chiedere all'autorità

competente per materia a decidere in prima istanza di accertare l’esistenza,

l’inesistenza o l'esten-sione di un diritto o di un obbligo.

La procedura d'accertamento conferisce

all'amministrato il diritto di ottenere dall'autorità un'informazione

vincolante sull'esistenza, l'inesistenza, l'estensione di un diritto o di un

obbligo, in particolare quando sussistano dubbi sull'applicabilità nei suoi confronti

di un atto normativo o sulla validità di un atto amministrativo che lo

concerne. L'azione di accertamento non può invece avere per oggetto la

constatazione di fatti (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Agno 1997, ad art. 41 n. 1).

2.2

In ambito edilizio, l'azione di

accertamento è essenzialmente regolata dall'art. 15 LE, che quale lex

specialis per rapporto all'art. 41 LPamm, permette ai proprietari di fondi di

chiedere all'autorità di accertare, prima della progettazione di dettaglio, le

condizioni generali di edificazione.

Lo scopo della licenza preliminare è

essenzialmente quello di permettere l'elaborazione di progetti conformi al

diritto applicabile, chiarendo preliminarmente, con effetto vincolante per

l'autorità ed eventualmente anche per i vicini, determinate questioni suscettibili

di dar luogo a contestazioni (Adelio Scolari, Commentario, II. ed.,

Cadenazzo 1996, ad art. 15 LE, n. 883).

Alla domanda di licenza preliminare, dispone

l'art. 15 cpv. 2 LE, è applicabile la procedura ordinaria, salvo il caso in cui

l'istante vi abbia rinunciato. In tale evenienza, la licenza preliminare ha

solo valore d'informazione, senza effetti giuridici particolari.

A differenza di quanto prevedeva l'art. 51

cpv. 3 LE 1973 (BU 1974, 66), che ne escludeva l'impugnabilità, contro le

decisioni del municipio statuenti su domande di licenza preliminare è di

principio dato ricorso secondo l'art. 21 LE. Impugnabili sono tuttavia soltanto

le decisioni adottate dal municipio secondo la procedura ordinaria. Il ricorso

è invece improponibile nei casi in cui la presa di posizione dell'autorità comunale

ha unicamente valore di semplice informazione, sprovvista di effetti giuridici

particolari, perché il richiedente ha rinunciato all'esperimento della procedura

ordinaria.

3.

Dopo aver

preso atto dell'informazione dell'ufficio tecnico di cui si è detto in narrativa,

nel caso concreto, i ricorrenti hanno chiesto al municipio di ritrasmettere

loro una decisione formale, munita delle vie di diritto.

Stando a quanto si può dedurre dagli atti,

gli insorgenti intendevano in sostanza chiarire le ragioni dell'esclusione

della superficie di 531 mq dal computo della superficie edificabile. Sebbene

patrocinati da un legale, gli istanti non hanno tuttavia impostato la richiesta

come domanda di licenza preliminare secondo l'art. 15 LE. Non avendola impostata

come tale, se ne deve dedurre che abbiano implicitamente rinunciato all'esperimento

della procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione (art. 4 seg.

LE); procedura, che avrebbe permesso loro di ottenere un accertamento vincolante,

opponibile non soltanto all'autorità, ma anche ai vicini e ad eventuali

ulteriori interessati in caso di successiva edificazione del fondo.

A norma dell'art. 15 cpv. 2 LE, la risposta

fornita dal municipio alla loro richiesta ha di conseguenza soltanto valore di

informazione, priva di effetti giuridici particolari e quindi non impugnabile. Immune

da violazioni del diritto, seppur per motivi diversi, è pertanto anche la

conclusione alla quale è pervenuto il Consiglio di Stato.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

La tassa di giustizia è a carico dei

ricorrenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 15, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 41, 60, 61

LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 900.- è a carico dei ricorrenti.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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