52.2008.371
Licenza preliminare
7 gennaio 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2008.371
Data decisione, Autorità:
07.01.2009, TRAM
Titolo:
Licenza preliminare
LICENZA PRELIMINARE
art. 15 LE
art. 21 LE
Incarto n.
52.2008.371
Lugano
7 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 ottobre 2008 di
RI 1
RI 2
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 17 settembre 2008 del Consiglio di
Stato (n. __________) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata
dagli insorgenti avverso la risoluzione 23 giugno 2008 con cui il municipio
di Bioggio ha confermato le quantità edificatorie risultanti dal registro
degli indici relative alla part. __________;
viste le risposte:
- 17 ottobre 2008 del
municipio di Bioggio;
- 21 ottobre 2008 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
ricorrenti RI 1 e RI 2 sono comproprietari di un terreno (part. __________) di
1'728 mq, situato a Bioggio nella zona residenziale R3, per la quale fanno
stato un indice di occupazione del 40% ed un indice di sfruttamento di 0.7
(art. 51 norme di attuazione del piano regolatore; NAPR).
A registro fondiario il fondo è intavolato
come segue:
a. prato mq 734
b. riale mq 18
c. strada mq 791
D abitazione mq 121
E autorimessa mq 64
Dal registro degli indici risultano invece le
seguenti quantità edificatorie:
superficie
superficie
non computabile
superficie
edificata max
superficie
utile lorda
superficie
edificabile
utilizzabile
superficie
utile lorda
utilizzabile
1'728
531
478.80
837.90
293.80
717.90
Il 13 maggio 2008, i ricorrenti hanno
chiesto all'autorità comunale di indicare loro le quantità edificatorie
disponibili sul fondo in questione. Il 21 maggio l'ufficio tecnico si è
limitato a fornire loro i dati del registro degli indici.
Il 18 giugno 2008, RI 1 e RI 2 hanno quindi chiesto
al municipio di stabilire le quantità edificatorie mediante decisione formale,
munita dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. Con risoluzione 24
giugno 2008 l'esecutivo comunale si è a sua volta limitato a confermare le
risultanze del registro degli indici, senza fornire alcuna spiegazione sui
motivi che le giustificano.
B. Con
giudizio 17 settembre 2008 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il
ricorso inoltrato da RI 1 e da RI 2 contro la predetta determinazione.
Dopo aver rilevato che il registro degli
indici ha solo valore indicativo e non esplica effetti giuridici vincolanti, il
Governo ha in sostanza ritenuto che la determinazione del municipio non avesse
carattere di decisione. Impugnabili sarebbero solo le decisioni con cui il
municipio rilascia o nega la licenza edilizia sulla base di un determinato
calcolo degli indici.
C. Contro il
predetto giudizio i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullata e che gli atti siano rinviati
all'istanza inferiore affinché si pronunci nel merito.
Fatti
I ricorrenti sostengono di avere un
interesse tutelabile all'accertamento pregiudiziale delle quantità edificatorie
disponibili sul loro fondo. Nel merito, ribadiscono invece le contestazioni
sollevate senza successo in prima istanza con riferimento all'esclusione della
superficie della strada d'accesso al loro fondo dal computo della superficie
edificabile.
D. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio che non formulano particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43
legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL
3.3.1.1).
Da questo profilo, il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1. Secondo
l'art. 41 LPamm, chi giustifica un interesse legittimo può chiedere all'autorità
competente per materia a decidere in prima istanza di accertare l’esistenza,
l’inesistenza o l'esten-sione di un diritto o di un obbligo.
La procedura d'accertamento conferisce
all'amministrato il diritto di ottenere dall'autorità un'informazione
vincolante sull'esistenza, l'inesistenza, l'estensione di un diritto o di un
obbligo, in particolare quando sussistano dubbi sull'applicabilità nei suoi confronti
di un atto normativo o sulla validità di un atto amministrativo che lo
concerne. L'azione di accertamento non può invece avere per oggetto la
constatazione di fatti (Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Agno 1997, ad art. 41 n. 1).
2.2
In ambito edilizio, l'azione di
accertamento è essenzialmente regolata dall'art. 15 LE, che quale lex
specialis per rapporto all'art. 41 LPamm, permette ai proprietari di fondi di
chiedere all'autorità di accertare, prima della progettazione di dettaglio, le
condizioni generali di edificazione.
Lo scopo della licenza preliminare è
essenzialmente quello di permettere l'elaborazione di progetti conformi al
diritto applicabile, chiarendo preliminarmente, con effetto vincolante per
l'autorità ed eventualmente anche per i vicini, determinate questioni suscettibili
di dar luogo a contestazioni (Adelio Scolari, Commentario, II. ed.,
Cadenazzo 1996, ad art. 15 LE, n. 883).
Alla domanda di licenza preliminare, dispone
l'art. 15 cpv. 2 LE, è applicabile la procedura ordinaria, salvo il caso in cui
l'istante vi abbia rinunciato. In tale evenienza, la licenza preliminare ha
solo valore d'informazione, senza effetti giuridici particolari.
A differenza di quanto prevedeva l'art. 51
cpv. 3 LE 1973 (BU 1974, 66), che ne escludeva l'impugnabilità, contro le
decisioni del municipio statuenti su domande di licenza preliminare è di
principio dato ricorso secondo l'art. 21 LE. Impugnabili sono tuttavia soltanto
le decisioni adottate dal municipio secondo la procedura ordinaria. Il ricorso
è invece improponibile nei casi in cui la presa di posizione dell'autorità comunale
ha unicamente valore di semplice informazione, sprovvista di effetti giuridici
particolari, perché il richiedente ha rinunciato all'esperimento della procedura
ordinaria.
3.
Dopo aver
preso atto dell'informazione dell'ufficio tecnico di cui si è detto in narrativa,
nel caso concreto, i ricorrenti hanno chiesto al municipio di ritrasmettere
loro una decisione formale, munita delle vie di diritto.
Stando a quanto si può dedurre dagli atti,
gli insorgenti intendevano in sostanza chiarire le ragioni dell'esclusione
della superficie di 531 mq dal computo della superficie edificabile. Sebbene
patrocinati da un legale, gli istanti non hanno tuttavia impostato la richiesta
come domanda di licenza preliminare secondo l'art. 15 LE. Non avendola impostata
come tale, se ne deve dedurre che abbiano implicitamente rinunciato all'esperimento
della procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione (art. 4 seg.
LE); procedura, che avrebbe permesso loro di ottenere un accertamento vincolante,
opponibile non soltanto all'autorità, ma anche ai vicini e ad eventuali
ulteriori interessati in caso di successiva edificazione del fondo.
A norma dell'art. 15 cpv. 2 LE, la risposta
fornita dal municipio alla loro richiesta ha di conseguenza soltanto valore di
informazione, priva di effetti giuridici particolari e quindi non impugnabile. Immune
da violazioni del diritto, seppur per motivi diversi, è pertanto anche la
conclusione alla quale è pervenuto il Consiglio di Stato.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia è a carico dei
ricorrenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 15, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 41, 60, 61
LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 900.- è a carico dei ricorrenti.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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