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Decisione

52.2008.378

Revoca della licenza di condurre di 16 mesi a seguito di eccesso di velocità. Una recidiva a breve termine va punita con maggior severità per rapporto ad una nuova, grave infrazione commessa al limite

3 novembre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è nato

il 19 ottobre 1966 ed ha conseguito la licenza di condurre nel giugno del 1985.

Nel 2003

gli è stato notificato un ammonimento per aver circolato a velocità eccessiva e

il 3 maggio 2007 gli è stata revocata la patente durante quattro mesi per essere

incorso in un reato identico ma di maggior gravità, costitutivo di un'infrazione

grave ai sensi dell'art. 16c della legge federale sulla circolazione stradale

del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01).

B. Il __________,

verso le ore 10.50RI 1RI 1 ha circolato nell'abitato di __________ ad una

velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 78 km/h, laddove vige

il limite di 50 km/h.

A seguito di

questa infrazione, con Strafbefehl 14 maggio 2008 lo Staatsanwaltschaft __________

gli ha inflitto una sanzione pecuniaria di fr. 13'500.-. L'interessato non ha

impugnato tale pena adottata in base all'art. 90 cifra 2 LCStr, che è quindi passata

in giudicato incontestata.

C. Preso atto

delle predette conclusioni penali, il 17 luglio 2008 la Sezione della circolazione

ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di 16 mesi (dal 1° novembre

2008 al 28 febbraio 2010), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei

veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata resa sulla base

degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c LCStr, nonché

33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976

(OAC; RS 741.51).

D. Con

giudizio 10 settembre 2008 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

Ricordato che

l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti

compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti

della decisione emanata dallo Staatsanwaltschaft di __________. Donde

l'assodata sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c

LCStr tale da imporre una revoca della patente di 16 mesi in funzione soprattutto

dei precedenti che gravano sul ricorrente.

E. Contro il

predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, postulando che la revoca venga ridotta a 12 mesi ed

espiata a partire dal 1° aprile 2009.

Il ricorrente invoca in sostanza il

principio della proporzionalità, al fine di ottenere una misura corrispondente

al minimo previsto in caso di recidiva dall'art. 16c cpv. 2 lett. c

LCStr. Auspica inoltre di poter concordare il periodo durante il quale

depositare la patente.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni

contenute nel giudizio impugnato.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della

legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e

la tassa sul traffico pesante (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr

e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv.

1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla legge del 24 giugno 1970 sulle multe disciplinari

(RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure

l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso

del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

La nuova LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che violando gravemente le norme della circolazione provoca un serio pericolo

per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c

cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata

per almeno sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata

una volta per una infrazione medio grave (art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr) ed almeno dodici mesi se nei cinque anni

precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due

volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).

2.2

La giurisprudenza resa dal Tribunale

federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente

dalle circostanze concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h

era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di

condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un superamento

del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da

comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475

consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un

sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata

delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le

infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite

per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h

stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come

allora, il superamento del limite di velocità di 25 km/h in abitato costituisce

oggettivamente un caso grave, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente

sanzionato con una revoca della patente di almeno 12 mesi se

l'interessato ha già commesso un'infrazione grave nei cinque anni precedenti (art.

16c cpv. 2 lett. c LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2). Nel commisurare

esattamente il periodo di revoca occorre far capo ai criteri sanciti dall'art.

16.

cpv. 3 LCStr, tenendo presente che anche il tempo trascorso dalla scadenza

di una precedente revoca gioca un ruolo decisivo, nel senso che una recidiva a

breve termine va punita con maggior severità di una nuova infrazione commessa al

limite del periodo di prova (cfr. René

Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, Bern 1995, n. 2435 e 2461; Interkantonale Kommission für den

Strassenverkehr, Richtlinien über die Administrativmassnahmen im Strassenverkehr,

pag. 21).

2.3

Nel

caso in esame, dagli atti risulta che il __________RI 1 ha superato di 28 km/h

(già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 50 km/h

consentita all'interno della località di __________. Egli ha dunque compromesso

in modo grave la sicurezza della circolazione ai sensi della citata

giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr.

Il fatto di esser nuovamente incorso in

un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni dall'adozione di una revoca

per un reato di pari importanza fa sì che gli debbano essere applicate le norme

relative alla durata minima della revoca in caso di recidiva previste dal nuovo

diritto. Giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, la misura di

ammonimento dovrà essere in ogni modo di almeno 12 mesi.

Nella quantificazione puntuale della

sanzione amministrativa che va irrogata all'insorgente, occorre tener presente che

l'evento si è verificato a distanza di soli 9 mesi dalla scadenza di un precedente

provvedimento impostogli in forza dell'art. 16c LCStr. Se ne deve

concludere che tenuto conto della grave infrazione commessa dal ricorrente, del

grado di colpa che gli è imputabile, della sua reputazione quale conducente,

segnatamente della recidiva di cui si è macchiato giusta l'art. 16c cpv.

2.

lett. c LCStr, e del fatto che non ha una necessità professionale di guidare

veicoli a motore (su questo specifico tema cfr. DTF 123 II 572 consid. 2c), la

revoca di ammonimento di complessivi 16 mesi disposta dalla Sezione della

circolazione e tutelata dal Consiglio di Stato risulta senz'altro giustificata

siccome conforme al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e

aderente alla prassi invalsa in Svizzera. La controversa misura va dunque confermata appieno.

3.

In via

subordinata, RI 1 chiede di poter scontare la revoca a partire dal 1° aprile

2009, dopo che la Sezione della circolazione aveva fissato il deposito della

patente per il 1° novembre 2008, accogliendo favorevolmente la richiesta in tal

senso pervenutale dall'interessato.

La revoca della licenza di condurre a scopo

d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo,

volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza

e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito

della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca

limitata a periodi di comodo come postulata dal ricorrente non è dunque

compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente

colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo

determinato dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca

verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore

durante i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b).

D'altra parte, la legge regola unicamente la durata minima della revoca della licenza

di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma

non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento

giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una

revoca secondo le proprie esigenze. Nel contesto del diritto della circolazione

stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere

l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid.

3c) e comunque non spetta alle autorità di ricorso dare indicazioni sul modo in

cui una revoca debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere

scontata (STF 6A.35/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 3 in fine).

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16c, 32, 90 LCStr; 33 OAC;

4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

,.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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