52.2008.378
Revoca della licenza di condurre di 16 mesi a seguito di eccesso di velocità. Una recidiva a breve termine va punita con maggior severità per rapporto ad una nuova, grave infrazione commessa al limite
3 novembre 2008Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2008.378
Data decisione, Autorità:
03.11.2008, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre di 16 mesi a seguito di eccesso di velocità. Una recidiva a breve termine va punita con maggior severità per rapporto ad una nuova, grave infrazione commessa al limite del periodo di prova
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16c cpv. 1 let. a LCSTR
art. 16c cpv. 2 let. c LCSTR
Incarto n.
52.2008.378
Lugano
3 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 ottobre 2008 di
RI 1
contro
la decisione 24 settembre 2008 (no. 4909) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 17 luglio 2008 con cui la Sezione della circolazione
gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 16 mesi;
vista la risposta 21 ottobre
2008 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è nato
il 19 ottobre 1966 ed ha conseguito la licenza di condurre nel giugno del 1985.
Nel 2003
gli è stato notificato un ammonimento per aver circolato a velocità eccessiva e
il 3 maggio 2007 gli è stata revocata la patente durante quattro mesi per essere
incorso in un reato identico ma di maggior gravità, costitutivo di un'infrazione
grave ai sensi dell'art. 16c della legge federale sulla circolazione stradale
del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01).
B. Il __________,
verso le ore 10.50RI 1RI 1 ha circolato nell'abitato di __________ ad una
velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 78 km/h, laddove vige
il limite di 50 km/h.
A seguito di
questa infrazione, con Strafbefehl 14 maggio 2008 lo Staatsanwaltschaft __________
gli ha inflitto una sanzione pecuniaria di fr. 13'500.-. L'interessato non ha
impugnato tale pena adottata in base all'art. 90 cifra 2 LCStr, che è quindi passata
in giudicato incontestata.
C. Preso atto
delle predette conclusioni penali, il 17 luglio 2008 la Sezione della circolazione
ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di 16 mesi (dal 1° novembre
2008 al 28 febbraio 2010), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei
veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata resa sulla base
degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c LCStr, nonché
33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976
(OAC; RS 741.51).
D. Con
giudizio 10 settembre 2008 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato che
l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti
compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti
della decisione emanata dallo Staatsanwaltschaft di __________. Donde
l'assodata sussistenza di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c
LCStr tale da imporre una revoca della patente di 16 mesi in funzione soprattutto
dei precedenti che gravano sul ricorrente.
E. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando che la revoca venga ridotta a 12 mesi ed
espiata a partire dal 1° aprile 2009.
Il ricorrente invoca in sostanza il
principio della proporzionalità, al fine di ottenere una misura corrispondente
al minimo previsto in caso di recidiva dall'art. 16c cpv. 2 lett. c
LCStr. Auspica inoltre di poter concordare il periodo durante il quale
depositare la patente.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni
contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della
legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e
la tassa sul traffico pesante (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr
e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv.
1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla legge del 24 giugno 1970 sulle multe disciplinari
(RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure
l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso
del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che violando gravemente le norme della circolazione provoca un serio pericolo
per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c
cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata
per almeno sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata
una volta per una infrazione medio grave (art. 16c cpv. 2 lett. b LCStr) ed almeno dodici mesi se nei cinque anni
precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due
volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).
2.2
La giurisprudenza resa dal Tribunale
federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente
dalle circostanze concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h
era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di
condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un superamento
del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da
comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475
consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un
sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata
delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le
infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite
per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h
stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come
allora, il superamento del limite di velocità di 25 km/h in abitato costituisce
oggettivamente un caso grave, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente
sanzionato con una revoca della patente di almeno 12 mesi se
l'interessato ha già commesso un'infrazione grave nei cinque anni precedenti (art.
16c cpv. 2 lett. c LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2). Nel commisurare
esattamente il periodo di revoca occorre far capo ai criteri sanciti dall'art.
16.
cpv. 3 LCStr, tenendo presente che anche il tempo trascorso dalla scadenza
di una precedente revoca gioca un ruolo decisivo, nel senso che una recidiva a
breve termine va punita con maggior severità di una nuova infrazione commessa al
limite del periodo di prova (cfr. René
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, Bern 1995, n. 2435 e 2461; Interkantonale Kommission für den
Strassenverkehr, Richtlinien über die Administrativmassnahmen im Strassenverkehr,
pag. 21).
2.3
Nel
caso in esame, dagli atti risulta che il __________RI 1 ha superato di 28 km/h
(già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 50 km/h
consentita all'interno della località di __________. Egli ha dunque compromesso
in modo grave la sicurezza della circolazione ai sensi della citata
giurisprudenza e degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr.
Il fatto di esser nuovamente incorso in
un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni dall'adozione di una revoca
per un reato di pari importanza fa sì che gli debbano essere applicate le norme
relative alla durata minima della revoca in caso di recidiva previste dal nuovo
diritto. Giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, la misura di
ammonimento dovrà essere in ogni modo di almeno 12 mesi.
Nella quantificazione puntuale della
sanzione amministrativa che va irrogata all'insorgente, occorre tener presente che
l'evento si è verificato a distanza di soli 9 mesi dalla scadenza di un precedente
provvedimento impostogli in forza dell'art. 16c LCStr. Se ne deve
concludere che tenuto conto della grave infrazione commessa dal ricorrente, del
grado di colpa che gli è imputabile, della sua reputazione quale conducente,
segnatamente della recidiva di cui si è macchiato giusta l'art. 16c cpv.
2.
lett. c LCStr, e del fatto che non ha una necessità professionale di guidare
veicoli a motore (su questo specifico tema cfr. DTF 123 II 572 consid. 2c), la
revoca di ammonimento di complessivi 16 mesi disposta dalla Sezione della
circolazione e tutelata dal Consiglio di Stato risulta senz'altro giustificata
siccome conforme al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e
aderente alla prassi invalsa in Svizzera. La controversa misura va dunque confermata appieno.
3.
In via
subordinata, RI 1 chiede di poter scontare la revoca a partire dal 1° aprile
2009, dopo che la Sezione della circolazione aveva fissato il deposito della
patente per il 1° novembre 2008, accogliendo favorevolmente la richiesta in tal
senso pervenutale dall'interessato.
La revoca della licenza di condurre a scopo
d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo,
volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza
e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito
della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca
limitata a periodi di comodo come postulata dal ricorrente non è dunque
compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente
colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo
determinato dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca
verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore
durante i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b).
D'altra parte, la legge regola unicamente la durata minima della revoca della licenza
di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma
non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento
giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una
revoca secondo le proprie esigenze. Nel contesto del diritto della circolazione
stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere
l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid.
3c) e comunque non spetta alle autorità di ricorso dare indicazioni sul modo in
cui una revoca debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere
scontata (STF 6A.35/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 3 in fine).
4.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16c, 32, 90 LCStr; 33 OAC;
4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
,.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster