52.2008.386
Revoca di un permesso di domiclio CE/AELS
18 dicembre 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
52.2008.386
Data decisione, Autorità:
18.12.2008, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di domiclio CE/AELS
PERMESSO CE O AELS
PERMESSO DI DOMICILIO
REVOCA
art. 5 ALC ALL1
art. 63 cpv. 1 let. b LFSTR
Incarto n.
52.2008.386
Lugano
18 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Matteo
Cassina, Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 ottobre 2008 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 30 settembre 2008 (n. 5043) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 14 agosto 2008 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di domicilio CE/AELS;
viste le risposte:
- 28 ottobre 2008 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 5 novembre 2008 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il
cittadino portoghese RI 1 (1972) è entrato in Svizzera il 28 novembre 1988 per
vivere con i genitori ed è stato posto al beneficio di un permesso di dimora.
Il 17 ottobre 1990, egli ha ottenuto un'autorizzazione di domicilio,
trasformata nel 2002 in un
permesso CE/AELS a seguito dell'entrata in vigore dall'accordo tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi 15 Stati membri sulla libera circolazione
delle persone (ALC). Il prossimo termine di controllo è fissato per il 17 ottobre
2012.
L'interessato è attualmente
tossicodipendente e invalido.
b. Il 2 luglio 1994 il ricorrente si è
sposato a Varna (Repubblica di Bulgaria) con la cittadina bulgara __________ (1969),
la quale ha in seguito ottenuto un permesso di dimora per poter vivere con il
marito in Svizzera. Dalla loro unione, il 12 settembre 1998 è nato __________.
Madre e figlio sono al beneficio di un permesso di domicilio. Dall'estate 2003,
Fatti
i coniugi __________ vivono separati di fatto.
c. Durante il suo soggiorno in Svizzera, RI
1 ha interessato a diverse riprese le autorità giudiziarie penali, subendo una
dozzina di condanne. Dal profilo amministrativo, egli è stato ammonito quattro volte
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni
(16.4.96, 12.8.98, 26.4.05 e 12.3.07), con l’avvertenza che in caso di recidiva
o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di
adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti. Dal canto suo, la
Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo
indeterminato (30.4.98).
Il 10 settembre 2007, è stato incarcerato.
Il 24 gennaio 2008 egli è stato nuovamente condannato, questa volta, a una pena
detentiva di 14 mesi da scontare.
B. Il 14
agosto 2008, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare
il permesso di domicilio a RI 1 per motivi di ordine pubblico, ordinandogli di lasciare
il territorio svizzero al momento della sua scarcerazione prevista per l'8 dicembre
2008.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 63 e 66 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr;
RS 142.20) e 79 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno
e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201).
C. Con
giudizio 30 settembre 2008, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi
fossero gli estremi per revocare il permesso di domicilio CE/AELS dell'interessato
in virtù dei motivi addotti dal dipartimento, considerando la decisione
impugnata conforme al principio della proporzionalità.
Ha inoltre respinto la domanda di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio.
D. Contro la
predetta pronunzia, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento. In via del tutto subordinata,
postula il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio.
Il ricorrente sostiene che i reati per cui è
stato condannato non sono di una gravità tale da imporre la revoca del permesso
di domicilio. In ogni caso, egli soggiunge, la decisione impugnata sarebbe contraria
al principio della proporzionalità, in quanto non terrebbe conto del suo lungo
soggiorno in Svizzera e del fatto che il suo allontanamento pregiudicherà il
legame affettivo con suo figlio. Anche in questa sede chiede di essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate
con un ricorso ordinario al Tribunale federale giusta l'art. 10 lett. a della
legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1).
1.2. Il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto
all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del
diritto federale o di un trattato internazionale come prevede l'art. 83 lett. c
n. 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110;
cfr. DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. La presente vertenza non concerne
tuttavia il rilascio o la proroga, bensì la revoca di un permesso già concesso.
In questo ambito, il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che il
provvedimento è impugnabile mediante rimedio ordinario perlomeno nei casi in
cui, senza la revoca, l'autorizzazione continuerebbe a produrre effetti
giuridici (STF 2C_37/2007 del 21 giugno 2007, consid. 1.1.;2C_21/2007 del 16
aprile 2007, consid. 1.2.).
Ora, ritenuto che RI 1 è al beneficio di un
permesso di domicilio con prossimo termine di controllo fissato per il 17
ottobre 2012 e che contro questo genere di provvedimenti è, in linea di
principio, ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, ne discende che la competenza di questo Tribunale a statuire in
merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo
giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non
occorre infatti procedere all'audizione del ricorrente. Giova in questo senso ricordare
che il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), garantisce la partecipazione ad
una procedura amministrativa o giudiziaria alle persone direttamente coinvolte.
Non comporta invece l'obbligo per l'autorità di ascoltare oralmente le parti,
in quanto è sufficiente che possano far valere le proprie ragioni per iscritto
(DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b, 117 Ib consid. 4b; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,
parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 483 e 494).
Considerandi
2.
2.1.
L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi
Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC), entrato in vigore
il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici
e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il
loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire
la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme
che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In
concreto, in quanto cittadino portoghese e titolare di un documento di
legittimazione valido, l'insorgente può prevalersi, in linea di principio, del
menzionato accordo bilaterale.
Ora, l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC prevede,
quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo
in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva
64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia
delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo
contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16
cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della
CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate
in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità
nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà
presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi
fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid.
7.
; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc.
1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc.
1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali non può
automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera
circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può
essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze
che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una
minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n.
27-29, e in re Calfa, n. 24). Non occorre stabilire con certezza che lo
straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare misure per
ragioni di ordine pubblico. D'altro canto, non si deve esigere che il rischio
di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. In altre parole, la
misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione:
tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al
rischio di recidiva (DTF 130 II 176 consid. 4.3.1). Inoltre, come nel caso di
qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenuto
conto delle garanzie derivanti dalla convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS
0.
) e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 130 II 493 consid.
3.3
, 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).
2.2
La legge federale sugli stranieri (LStr)
si applica ai cittadini comunitari soltanto se l’ALC non contiene disposizioni
derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Ora,
l'Accordo in parola non contiene disposizioni relative alle autorizzazioni di
domicilio. L'art. 5 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull’introduzione della
libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203) dispone infatti che ai
cittadini della CE e dell’AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di
domicilio CE/AELS illimitato, in virtù dell’art. 34 LStr e degli art. 60 a 63
OASA nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera. In
questo senso, l'art. 23 cpv. 2 OLCP sancisce che il permesso di domicilio
CE/AELS è disciplinato dall’art. 63 LStr. Secondo quest'ultima disposizione, il
permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e
ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera, come nel caso del qui
ricorrente, può essere revocato unicamente per i motivi previsti all’art. 62
lett. b LStr (straniero
condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi
dell'art. 61 o 64 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, CP; RS
311.
) e all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr
(straniero che ha violato gravemente o espone a pericolo l’ordine e la
sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la
sicurezza interna o esterna della Svizzera). L'art. 80 cpv. 1 OASA precisa che vi è violazione della sicurezza e
dell’ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di
decisioni delle autorità (a);
in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o
privato (b); se la persona
interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un
crimine di guerra, un crimine contro l’umanità o un atto terroristico oppure
fomenta l’odio contro parti della popolazione (c). Secondo il capoverso 2 della medesima
norma, vi è esposizione della sicurezza e dell’ordine
pubblici a pericolo se
sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione
porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell’ordine
pubblici.
Considerate la lunga durata del loro
soggiorno e le loro più strette relazioni che intrattengono con il nostro paese,
le condizioni per revocare il permesso di domicilio a uno straniero residente
in Svizzera da almeno 15 anni sono quindi più restrittive rispetto a quelle per
procedere alla revoca di un permesso di dimora (v. messaggio 8
marzo 2002 del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri:
FF 2002 3425 ad art. 62 LStr).
2.3
Da quanto precede, ci si può pertanto
chiedere se l'ALC, nella misura in cui è applicabile nella presente
fattispecie, sia più favorevole al ricorrente rispetto alla LStr.
Il quesito può comunque rimanere aperto.
Infatti, come si vedrà nel successivo considerando, il provvedimento di revoca
adottato dall'autorità di prime cure non si giustifica in ogni caso né dal
profilo del diritto interno né nell'ottica del menzionato trattato bilaterale.
3.
3.1. Come
accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 è stato oggetto
di diverse condanne penali:
DA 27.2.95 10
giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo
di
prova di 1 anno, per violazione (1993-6.1994) alla legge fe-
derale
del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze
psicotrope
(LStup; RS 812.121);
DA 12.2.96 multa
di fr. 800.–, per violazione alla LStup (9.1994-4.1995) e
furto
di poca entità (8.11.95);
DA 31.5.96 multa
di fr. 200.– per furto di poca entità (19.1.96 e 20.2.96) e
violazione
alla LStup (5.95/2.96 e 3.3.96);
18.9.97
ammonimento
formale da parte del Procuratore pubblico;
DA 15.6.98 multa
di fr. 500.– per infrazione alla LStup (6.3.98) e contrav-
venzione
alla LStup (3.97-3.98);
DA 18.12.00 20
giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo
di
prova di 1 anno, e multa di fr. 300.–, per circolazione mal-
grado
la revoca della licenza di condurre (7.10.00);
DA 12.5.03 multa
di fr. 100.– per infrazione e contravvenzione alla LStup
(2./3.03);
DA 8.3.04 multa
di fr. 100.– per furto di poca entità (28.1.04);
DA 14.3.05 multa
di fr. 200.– e risarcimento per ripetuta contravvenzione
(dal
14.11.04
al 23.1.05) alla legge federale del 4 ottobre 1985
sul
trasporto pubblico (LTP; RS 742.40);
DA 13.3.06 2
giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo
di
prova di 1 anno, per furto di poca entità (10.2.06) e contrav-
venzione
alla LStup (4.2004-1.3.05);
DA 27.11.06 20
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un pe-
riodo
di prova di 3 anni, e revoca della sospensione condizio-
nale
della pena del 13.3.06, per furto (27.8.06), furto di poca
entità
(11.8.06) e ripetuta contravvenzione alla LTP (dal 23 al
25.4
);
DA 30.4.07 multa
di fr. 200.– per ripetuta contravvenzione alla LTP (dal
13.12.06
al 22.1.07);
DA 21.5.07 multa
di fr. 500.– per furto di poca entità (2.4.07 e 18.4.07);
24.1.08
Corte assise
correzionali pena detentiva di 14 mesi per aggressione (10.9.07), infrazio-
ne
alla LStup (10.9.07), ripetuto furto, in parte di lieve entità
(9.11.06,
11.8
), contravvenzione alla LStup
(24.1.05-
10.9
),
ripetuta contravvenzione alla LTP (3.11.06-30.8.07),
minaccia
(20 e 23.1.07), violazione di domicilio, ripetuta (tra il
14.
e il 22.11.06), ripetuto conseguimento fraudolento di una
falsa
attestazione (18.7.05 e 12.4.06), ripetuta guida nono-
stante
la revoca (8.05-25.5.06);
27.6.08
GIAP 2 e 5 giorni di detenzione quale
conversione delle multe inflitte,
rispettivamente,
il 30.4.07 e 21.5.07, e 22 giorni di detenzione
quale
commutazione delle multe inflittegli dall'Ufficio giuridico
della
circolazione.
3.2
Esaminando i
precedenti penali dell'insorgente, risulta che 7 delle 13 condanne da egli subìte sull'arco di 14 anni riguardano la violazione alla legge federale sugli stupefacenti. Ora,
i reati commessi in tale ambito non vanno sottovalutati,
dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico.
Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse
fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi
del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute
pubblica. Come ha già avuto modo di considerare il Tribunale federale, la
protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga
costituisce un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio
l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i
quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521
consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid.
5.
).
Va anche osservato che il ricorrente era
sposato quando ha iniziato a delinquere. Ciò non è comunque bastato a farlo
desistere dall'infrangere per una dozzina di volte la legge, quindi anche dopo
la nascita di suo figlio, ben sapendo a quali rischi si esponeva con il suo
comportamento. Nemmeno il quarto ammonimento emanato nei suoi confronti il 12
marzo 2007 è stato efficace. Egli ha continuato con il suo modus vivendi. Eloquente è pure il fatto che ha commesso un furto il giorno
stesso in cui era stato sentito dalla polizia per un altro reato (v. sentenza 24
gennaio 2008 della Corte delle assise correzionali di Locarno, pag. 8). Il fatto che egli sostenga di avere commesso tali reati "per
non sprofondare nella povertà", non permette certo di giustificare tale suo
comportamento.
Il 13 febbraio 2008,
egli è poi stato oggetto di un procedimento disciplinare per trasgressioni
pesanti alle norme di condotta all'interno del carcere e collocato per 5 giorni
in isolamento cellulare di rigore. Inoltre, una sua recente richiesta di essere liberato condizionalmente è stata respinta con decisione 27
giugno 2008 dal Giudice dell'applicazione della pena (GIAP), l'interessato essendo
plurirecidivo (v. consid. D e 6).
3.3
Tutto questo, tuttavia, non permette
ancora di procedere alla revoca del permesso di domicilio al ricorrente.
Innanzitutto, dal profilo durata della pena
detentiva (art. 62 lett. b LStr), va rilevato che le
condanne a suo carico sono tutto sommato ancora contenute e non superano nel
complesso il limite di due anni, considerato dalla giurisprudenza federale
quale limite, di regola, per revocare un permesso di domicilio (DTF 125 II 521,
120.
Ib 6, consid. 4; Alain Wurzburger,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, in RDAF 53/1997 311 e 321). Benché sia stato sviluppato dalla prassi
nell'ambito dell'art. 10 cpv. 1 lett. a dell'abrogata
legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26
marzo 1931 per procedere all'espulsione di uno straniero (LDDS; CS I 117), tale prassi è stata ripresa dalla nuova legge federale sugli stranieri
per l'interpretazione dell’art. 62 lett. b (cfr. precitato
FF 2002 3425 ad art. 62 LStr). Tenuto pertanto conto di tale principio, ne discende
che i requisiti per revocare il permesso di domicilio all'insorgente sulla base
della menzionata disposizione non sono adempiuti nella presente fattispecie.
Esaminando la causa dal profilo dell'ordine e della sicurezza pubblici (art. 63 cpv. 1 lett. b LStr
e 5 Allegato I ALC), bisogna considerare che le condanne a
carico di RI 1 non permettono ancora di ritenere che egli rappresenti
attualmente una minaccia reale e sufficientemente grave per un interesse
fondamentale della società, tale da giustificare il provvedimento litigioso. Per
quanto riguarda i suoi reati in materia di droga, bisogna infatti tenere conto che
l'insorgente non ha mai messo in pericolo la salute di terze persone e non ha
agito per mestiere, limitandosi essenzialmente al consumo di stupefacenti. Prova
ne è che, nonostante la recidiva, le pene pronunciate
nei suoi confronti sono state assai miti, essendo i reati da lui commessi strettamente
legati ai suoi problemi di tossicodipendenza. Nemmeno gli
altri reati per cui è stato condannato a una pena privativa di libertà (relativi
all'integrità personale, al patrimonio, alla libertà personale, al trasporto
pubblico, alla circolazione stradale) denotano una particolare pericolosità sociale del ricorrente. Riprovevole, e particolarmente preoccupante per quella che potrebbe
essere l'evoluzione futura della situazione, risulta comunque l'episodio in cui
egli ha preso parte insieme ad altre due persone all'aggressione di una persona
anziana, spintonandola nonché colpendola ripetutamente al corpo e procurandogli
una ferita alla fronte e un graffio al braccio sinistro. D'altra parte bisogna però
considerare che la pena a 14 mesi per la quale è stato condannato in questa
occasione, oltre ad essere tutto sommato ancora contenuta, teneva conto pure altri
reati tra quelli menzionati in precedenza al consid. 3.1.
3.4
Visto quanto precede, bisogna pertanto
concludere che, seppur per poco, il ricorrente non adempie ancora i requisiti che
legittimano un provvedimento di revoca del suo permesso di domicilio per motivi
di ordine e sicurezza pubblici sia ai sensi del diritto interno (art. 63 cpv. 1 lettera b LStr ) che del
precitato accordo bilaterale (art. 5 Allegato I ALC). Tale
conclusione potrebbe però ben presto venir sovvertita, qualora anche in
avvenire l'insorgente non dovesse radicalmente mutare il proprio comportamento.
4.
4.1. In
simili circostanze, si giustifica di annullare la decisione dipartimentale impugnata
e quella governativa che la tutela.
4.2
Visto
l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.
Lo Stato del Cantone Ticino dovrà però
rifondere all'insorgente, assistito da un avvocato iscritto all'apposito registro,
un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).
Con l'assegnazione delle ripetibili, la
domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata sia
davanti al Consiglio di Stato che in questa sede diviene priva di oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l'ALC e l'Allegato I; nonché gli art. 2, 62, 63,
96 LStr; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47,
60, 61 e 65 LPamm e la Lag;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la
risoluzione 30 settembre 2008 (n. 5043) del Consiglio di Stato;
1.2. la
decisione 14 agosto 2008 (revoca COM 23) della Sezione dei permessi e
l'immigrazione.
2. Non si
prelevano né tasse di giustizia, né spese.
3. Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'500.– a titolo di ripetibili
per entrambe le sedi.
4. La domanda
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata sia davanti al
Consiglio di Stato che in questa sede diviene priva di oggetto.
5. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
6. Intimazione
a:
;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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