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Decisione

52.2008.386

Revoca di un permesso di domiclio CE/AELS

18 dicembre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi __________ vivono separati di fatto.

c. Durante il suo soggiorno in Svizzera, RI

1 ha interessato a diverse riprese le autorità giudiziarie penali, subendo una

dozzina di condanne. Dal profilo amministrativo, egli è stato ammonito quattro volte

dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni

(16.4.96, 12.8.98, 26.4.05 e 12.3.07), con l’avvertenza che in caso di recidiva

o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di

adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti. Dal canto suo, la

Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo

indeterminato (30.4.98).

Il 10 settembre 2007, è stato incarcerato.

Il 24 gennaio 2008 egli è stato nuovamente condannato, questa volta, a una pena

detentiva di 14 mesi da scontare.

B. Il 14

agosto 2008, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare

il permesso di domicilio a RI 1 per motivi di ordine pubblico, ordinandogli di lasciare

il territorio svizzero al momento della sua scarcerazione prevista per l'8 dicembre

2008.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 63 e 66 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr;

RS 142.20) e 79 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno

e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201).

C. Con

giudizio 30 settembre 2008, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi

fossero gli estremi per revocare il permesso di domicilio CE/AELS dell'interessato

in virtù dei motivi addotti dal dipartimento, considerando la decisione

impugnata conforme al principio della proporzionalità.

Ha inoltre respinto la domanda di assistenza

giudiziaria e di gratuito patrocinio.

D. Contro la

predetta pronunzia, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento. In via del tutto subordinata,

postula il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio.

Il ricorrente sostiene che i reati per cui è

stato condannato non sono di una gravità tale da imporre la revoca del permesso

di domicilio. In ogni caso, egli soggiunge, la decisione impugnata sarebbe contraria

al principio della proporzionalità, in quanto non terrebbe conto del suo lungo

soggiorno in Svizzera e del fatto che il suo allontanamento pregiudicherà il

legame affettivo con suo figlio. Anche in questa sede chiede di essere posto al

beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento con

argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate

con un ricorso ordinario al Tribunale federale giusta l'art. 10 lett. a della

legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone

straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1).

1.2. Il ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le

decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto

all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del

diritto federale o di un trattato internazionale come prevede l'art. 83 lett. c

n. 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110;

cfr. DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. La presente vertenza non concerne

tuttavia il rilascio o la proroga, bensì la revoca di un permesso già concesso.

In questo ambito, il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che il

provvedimento è impugnabile mediante rimedio ordinario perlomeno nei casi in

cui, senza la revoca, l'autorizzazione continuerebbe a produrre effetti

giuridici (STF 2C_37/2007 del 21 giugno 2007, consid. 1.1.;2C_21/2007 del 16

aprile 2007, consid. 1.2.).

Ora, ritenuto che RI 1 è al beneficio di un

permesso di domicilio con prossimo termine di controllo fissato per il 17

ottobre 2012 e che contro questo genere di provvedimenti è, in linea di

principio, ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, ne discende che la competenza di questo Tribunale a statuire in

merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo

giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro

legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non

occorre infatti procedere all'audizione del ricorrente. Giova in questo senso ricordare

che il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione

federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), garantisce la partecipazione ad

una procedura amministrativa o giudiziaria alle persone direttamente coinvolte.

Non comporta invece l'obbligo per l'autorità di ascoltare oralmente le parti,

in quanto è sufficiente che possano far valere le proprie ragioni per iscritto

(DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b, 117 Ib consid. 4b; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 483 e 494).

Considerandi

2.

2.1.

L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi

Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC), entrato in vigore

il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici

e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il

loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire

la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme

che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In

concreto, in quanto cittadino portoghese e titolare di un documento di

legittimazione valido, l'insorgente può prevalersi, in linea di principio, del

menzionato accordo bilaterale.

Ora, l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC prevede,

quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo

in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di

ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva

64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia

delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo

contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16

cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della

CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate

in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità

nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà

presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi

fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid.

7.

; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc.

1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc.

1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali non può

automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera

circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può

essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze

che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una

minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n.

27-29, e in re Calfa, n. 24). Non occorre stabilire con certezza che lo

straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare misure per

ragioni di ordine pubblico. D'altro canto, non si deve esigere che il rischio

di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. In altre parole, la

misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione:

tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al

rischio di recidiva (DTF 130 II 176 consid. 4.3.1). Inoltre, come nel caso di

qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenuto

conto delle garanzie derivanti dalla convenzione del 4 novembre 1950 per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS

0.

) e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 130 II 493 consid.

3.3

, 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).

2.2

La legge federale sugli stranieri (LStr)

si applica ai cittadini comunitari soltanto se l’ALC non contiene disposizioni

derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Ora,

l'Accordo in parola non contiene disposizioni relative alle autorizzazioni di

domicilio. L'art. 5 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull’introduzione della

libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203) dispone infatti che ai

cittadini della CE e dell’AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di

domicilio CE/AELS illimitato, in virtù dell’art. 34 LStr e degli art. 60 a 63

OASA nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera. In

questo senso, l'art. 23 cpv. 2 OLCP sancisce che il permesso di domicilio

CE/AELS è disciplinato dall’art. 63 LStr. Secondo quest'ultima disposizione, il

permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e

ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera, come nel caso del qui

ricorrente, può essere revocato unicamente per i motivi previsti all’art. 62

lett. b LStr (straniero

condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi

dell'art. 61 o 64 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, CP; RS

311.

) e all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr

(straniero che ha violato gravemente o espone a pericolo l’ordine e la

sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la

sicurezza interna o esterna della Svizzera). L'art. 80 cpv. 1 OASA precisa che vi è violazione della sicurezza e

dell’ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di

decisioni delle autorità (a);

in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o

privato (b); se la persona

interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un

crimine di guerra, un crimine contro l’umanità o un atto terroristico oppure

fomenta l’odio contro parti della popolazione (c). Secondo il capoverso 2 della medesima

norma, vi è esposizione della sicurezza e dell’ordine

pubblici a pericolo se

sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione

porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell’ordine

pubblici.

Considerate la lunga durata del loro

soggiorno e le loro più strette relazioni che intrattengono con il nostro paese,

le condizioni per revocare il permesso di domicilio a uno straniero residente

in Svizzera da almeno 15 anni sono quindi più restrittive rispetto a quelle per

procedere alla revoca di un permesso di dimora (v. messaggio 8

marzo 2002 del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri:

FF 2002 3425 ad art. 62 LStr).

2.3

Da quanto precede, ci si può pertanto

chiedere se l'ALC, nella misura in cui è applicabile nella presente

fattispecie, sia più favorevole al ricorrente rispetto alla LStr.

Il quesito può comunque rimanere aperto.

Infatti, come si vedrà nel successivo considerando, il provvedimento di revoca

adottato dall'autorità di prime cure non si giustifica in ogni caso né dal

profilo del diritto interno né nell'ottica del menzionato trattato bilaterale.

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 è stato oggetto

di diverse condanne penali:

DA 27.2.95 10

giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo

di

prova di 1 anno, per violazione (1993-6.1994) alla legge fe-

derale

del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze

psicotrope

(LStup; RS 812.121);

DA 12.2.96 multa

di fr. 800.–, per violazione alla LStup (9.1994-4.1995) e

furto

di poca entità (8.11.95);

DA 31.5.96 multa

di fr. 200.– per furto di poca entità (19.1.96 e 20.2.96) e

violazione

alla LStup (5.95/2.96 e 3.3.96);

18.9.97

ammonimento

formale da parte del Procuratore pubblico;

DA 15.6.98 multa

di fr. 500.– per infrazione alla LStup (6.3.98) e contrav-

venzione

alla LStup (3.97-3.98);

DA 18.12.00 20

giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo

di

prova di 1 anno, e multa di fr. 300.–, per circolazione mal-

grado

la revoca della licenza di condurre (7.10.00);

DA 12.5.03 multa

di fr. 100.– per infrazione e contravvenzione alla LStup

(2./3.03);

DA 8.3.04 multa

di fr. 100.– per furto di poca entità (28.1.04);

DA 14.3.05 multa

di fr. 200.– e risarcimento per ripetuta contravvenzione

(dal

14.11.04

al 23.1.05) alla legge federale del 4 ottobre 1985

sul

trasporto pubblico (LTP; RS 742.40);

DA 13.3.06 2

giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo

di

prova di 1 anno, per furto di poca entità (10.2.06) e contrav-

venzione

alla LStup (4.2004-1.3.05);

DA 27.11.06 20

giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un pe-

riodo

di prova di 3 anni, e revoca della sospensione condizio-

nale

della pena del 13.3.06, per furto (27.8.06), furto di poca

entità

(11.8.06) e ripetuta contravvenzione alla LTP (dal 23 al

25.4

);

DA 30.4.07 multa

di fr. 200.– per ripetuta contravvenzione alla LTP (dal

13.12.06

al 22.1.07);

DA 21.5.07 multa

di fr. 500.– per furto di poca entità (2.4.07 e 18.4.07);

24.1.08

Corte assise

correzionali pena detentiva di 14 mesi per aggressione (10.9.07), infrazio-

ne

alla LStup (10.9.07), ripetuto furto, in parte di lieve entità

(9.11.06,

11.8

), contravvenzione alla LStup

(24.1.05-

10.9

),

ripetuta contravvenzione alla LTP (3.11.06-30.8.07),

minaccia

(20 e 23.1.07), violazione di domicilio, ripetuta (tra il

14.

e il 22.11.06), ripetuto conseguimento fraudolento di una

falsa

attestazione (18.7.05 e 12.4.06), ripetuta guida nono-

stante

la revoca (8.05-25.5.06);

27.6.08

GIAP 2 e 5 giorni di detenzione quale

conversione delle multe inflitte,

rispettivamente,

il 30.4.07 e 21.5.07, e 22 giorni di detenzione

quale

commutazione delle multe inflittegli dall'Ufficio giuridico

della

circolazione.

3.2

Esaminando i

precedenti penali dell'insorgente, risulta che 7 delle 13 condanne da egli subìte sull'arco di 14 anni riguardano la violazione alla legge federale sugli stupefacenti. Ora,

i reati commessi in tale ambito non vanno sottovalutati,

dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico.

Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse

fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi

del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute

pubblica. Come ha già avuto modo di considerare il Tribunale federale, la

protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga

costituisce un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio

l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i

quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521

consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid.

5.

).

Va anche osservato che il ricorrente era

sposato quando ha iniziato a delinquere. Ciò non è comunque bastato a farlo

desistere dall'infrangere per una dozzina di volte la legge, quindi anche dopo

la nascita di suo figlio, ben sapendo a quali rischi si esponeva con il suo

comportamento. Nemmeno il quarto ammonimento emanato nei suoi confronti il 12

marzo 2007 è stato efficace. Egli ha continuato con il suo modus vivendi. Eloquente è pure il fatto che ha commesso un furto il giorno

stesso in cui era stato sentito dalla polizia per un altro reato (v. sentenza 24

gennaio 2008 della Corte delle assise correzionali di Locarno, pag. 8). Il fatto che egli sostenga di avere commesso tali reati "per

non sprofondare nella povertà", non permette certo di giustificare tale suo

comportamento.

Il 13 febbraio 2008,

egli è poi stato oggetto di un procedimento disciplinare per trasgressioni

pesanti alle norme di condotta all'interno del carcere e collocato per 5 giorni

in isolamento cellulare di rigore. Inoltre, una sua recente richiesta di essere liberato condizionalmente è stata respinta con decisione 27

giugno 2008 dal Giudice dell'applicazione della pena (GIAP), l'interessato essendo

plurirecidivo (v. consid. D e 6).

3.3

Tutto questo, tuttavia, non permette

ancora di procedere alla revoca del permesso di domicilio al ricorrente.

Innanzitutto, dal profilo durata della pena

detentiva (art. 62 lett. b LStr), va rilevato che le

condanne a suo carico sono tutto sommato ancora contenute e non superano nel

complesso il limite di due anni, considerato dalla giurisprudenza federale

quale limite, di regola, per revocare un permesso di domicilio (DTF 125 II 521,

120.

Ib 6, consid. 4; Alain Wurzburger,

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des

étrangers, in RDAF 53/1997 311 e 321). Benché sia stato sviluppato dalla prassi

nell'ambito dell'art. 10 cpv. 1 lett. a dell'abrogata

legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26

marzo 1931 per procedere all'espulsione di uno straniero (LDDS; CS I 117), tale prassi è stata ripresa dalla nuova legge federale sugli stranieri

per l'interpretazione dell’art. 62 lett. b (cfr. precitato

FF 2002 3425 ad art. 62 LStr). Tenuto pertanto conto di tale principio, ne discende

che i requisiti per revocare il permesso di domicilio all'insorgente sulla base

della menzionata disposizione non sono adempiuti nella presente fattispecie.

Esaminando la causa dal profilo dell'ordine e della sicurezza pubblici (art. 63 cpv. 1 lett. b LStr

e 5 Allegato I ALC), bisogna considerare che le condanne a

carico di RI 1 non permettono ancora di ritenere che egli rappresenti

attualmente una minaccia reale e sufficientemente grave per un interesse

fondamentale della società, tale da giustificare il provvedimento litigioso. Per

quanto riguarda i suoi reati in materia di droga, bisogna infatti tenere conto che

l'insorgente non ha mai messo in pericolo la salute di terze persone e non ha

agito per mestiere, limitandosi essenzialmente al consumo di stupefacenti. Prova

ne è che, nonostante la recidiva, le pene pronunciate

nei suoi confronti sono state assai miti, essendo i reati da lui commessi strettamente

legati ai suoi problemi di tossicodipendenza. Nemmeno gli

altri reati per cui è stato condannato a una pena privativa di libertà (relativi

all'integrità personale, al patrimonio, alla libertà personale, al trasporto

pubblico, alla circolazione stradale) denotano una particolare pericolosità sociale del ricorrente. Riprovevole, e particolarmente preoccupante per quella che potrebbe

essere l'evoluzione futura della situazione, risulta comunque l'episodio in cui

egli ha preso parte insieme ad altre due persone all'aggressione di una persona

anziana, spintonandola nonché colpendola ripetutamente al corpo e procurandogli

una ferita alla fronte e un graffio al braccio sinistro. D'altra parte bisogna però

considerare che la pena a 14 mesi per la quale è stato condannato in questa

occasione, oltre ad essere tutto sommato ancora contenuta, teneva conto pure altri

reati tra quelli menzionati in precedenza al consid. 3.1.

3.4

Visto quanto precede, bisogna pertanto

concludere che, seppur per poco, il ricorrente non adempie ancora i requisiti che

legittimano un provvedimento di revoca del suo permesso di domicilio per motivi

di ordine e sicurezza pubblici sia ai sensi del diritto interno (art. 63 cpv. 1 lettera b LStr ) che del

precitato accordo bilaterale (art. 5 Allegato I ALC). Tale

conclusione potrebbe però ben presto venir sovvertita, qualora anche in

avvenire l'insorgente non dovesse radicalmente mutare il proprio comportamento.

4.

4.1. In

simili circostanze, si giustifica di annullare la decisione dipartimentale impugnata

e quella governativa che la tutela.

4.2

Visto

l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

Lo Stato del Cantone Ticino dovrà però

rifondere all'insorgente, assistito da un avvocato iscritto all'apposito registro,

un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm).

Con l'assegnazione delle ripetibili, la

domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata sia

davanti al Consiglio di Stato che in questa sede diviene priva di oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I; nonché gli art. 2, 62, 63,

96 LStr; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47,

60, 61 e 65 LPamm e la Lag;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, sono annullate:

1.1. la

risoluzione 30 settembre 2008 (n. 5043) del Consiglio di Stato;

1.2. la

decisione 14 agosto 2008 (revoca COM 23) della Sezione dei permessi e

l'immigrazione.

2. Non si

prelevano né tasse di giustizia, né spese.

3. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'500.– a titolo di ripetibili

per entrambe le sedi.

4. La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata sia davanti al

Consiglio di Stato che in questa sede diviene priva di oggetto.

5. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

6. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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