52.2008.39
Ricovero coatto. Contestazione circa il dosaggio dei psicofarmaci prescritti al paziente
22 febbraio 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2008.39
Data decisione, Autorità:
22.02.2008, TRAM
Titolo:
Ricovero coatto. Contestazione circa il dosaggio dei psicofarmaci prescritti al paziente
LIBERTÀ PERSONALE
art. 397a CC
art. 29 LASP
art. 30 LASP
art. 31 LASP
art. 32 LASP
Incarto n.
52.2008.39
Lugano
22 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 febbraio 2008 di
RI 1
contro
la decisione 24 gennaio 2008 (n. 2008/1) della
Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (CGASP), che
ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso il trattamento
farmacologico dispensatogli alla clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio
(CPC);
vista la risposta 14 febbraio
2008 della CPC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che da
oltre un ventennio RI 1 soffre di disturbi e scompensi psichici, segnatamente
di una sindrome bipolare, che hanno imposto numerosi internamenti alla CPC e in
altre strutture psichiatriche svizzere ed estere;
che negli ultimi anni RI 1 è stato seguito
regolarmente dal SPS di Lugano e, sotto trattamento, ha goduto di uno stato di
relativo benessere, fino a quando, una volta sospesa completamente la
farmacoterapia, ha presentato una fase di scompenso;
che in effetti, il 1° novembre 2007 il dr. __________
- interpellato dalla polizia - ha disposto il suo ricovero coatto presso la CPC a causa di un episodio maniacale con sintomi psicotici;
che in clinica RI 1 è stato sottoposto ad un’adeguata
terapia psicofarmacologica per curare la malattia maniaco-de-pressiva di cui è
affetto;
che la necessità del collocamento e
l'adeguatezza della cura medicamentosa sono state confermate dalla CGASP con
decisione 21 novembre 2007, preceduta da un accurato esame peritale;
che il 30 dicembre 2007 RI 1 ha nuovamente adito la CGASP, contestando in particolare la terapia a base di sali di litio che
gli viene dispensata;
che dopo l'udienza conciliativa preliminare
tenutasi il 16 gennaio 2008 il ricorrente è stato sottoposto ad un nuovo esame
specialistico da parte del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH;
alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 24 gennaio 2008 la CGASP ha respinto il gravame;
che il 4 febbraio 2008 RI 1, con il supporto
dell'associazione "Equilibrium", ha impugnato tale giudizio davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua avversione alla terapia
psicofarmacologica in atto, a suo parere troppo incisiva; nel contempo,
l'insorgente ha protestato contro le misure di contenzione a letto adottate nei
suoi confronti e preteso l'allestimento di un piano terapeutico con previsione
concordata delle dimissioni;
che la CGASP ha rinunciato a presentare
Considerandi
osservazioni al ricorso, mentre la CPC si è premurata di illustrare le ragioni
che impongono il trattamento psicofarmacologico osteggiato dall'insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e
52.
LASP, nonché 43 e 46 PAmm; l'insorgente è infatti astretto ad un trattamento
coattivo, ovvero ad un provvedimento restrittivo della sua libertà personale
contro il quale gli è data facoltà di ricorso (art. 50 cpv. 2 LASP);
che il
gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che secondo il Tribunale federale, un
trattamento medicamentoso coatto in una clinica psichiatrica tange in maniera
importante la libertà personale e la dignità umana dell'interessato; le restrizioni
a queste garanzie sancite a livello costituzionale (vedi art. 7 e 10 cpv. 2
Cost.) devono fondarsi su una chiara base legale, essere sorrette da un
interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (DTF 130 I
16.
consid. 3; 127 I 6 consid. 5);
che in particolare occorre procedere ad una
ponderazione completa e globale degli interessi in gioco: interessi pubblici,
necessità del trattamento, conseguenze dell'assenza di trattamento, esame di
alternative, apprezzamento dell'esposizione a pericolo propria e altrui (DTF
130.
I 16 consid. 5);
che giusta l'art. 5 LASP l'utente ha diritto
a un'assistenza adeguata e in modo particolare all'applicazione di terapie
proporzionali all'esigenza di cura, definite, se possibile, con la sua partecipazione;
che i trattamenti necessari vengono
stabilite nell'ambito del piano terapeutico (art. 29 e 30 LASP), che deve
essere discusso con l'utente (art. 31 cpv. 1 LASP); quest'ultimo deve formulare
il proprio consenso per qualsiasi terapia (art. 32 LASP), in difetto di cui la
stessa deve essere autorizzata dal Consiglio psicosociale cantonale (CPSC; art.
35.
e 36 LASP);
che in caso di grave urgenza è possibile
rinunciare all'intervento del CPSC, ma all'utente è dato ricorso alla CGASP, la
quale verifica la legalità dell'intervento anche se esso è già stato attuato
(art. 37 LASP);
che RI 1 soffre da anni di un grave sindrome
bipolare, oltre che di un diabete mellito difficile da compensare, per i quali gli
necessita senza soluzione di continuità un adeguato trattamento farmacologico;
essendo impensabile un'interruzione della terapia di cui abbisogna, si può
ammettere che in concreto i medici della CPC siano venuti a trovarsi in una
situazione di urgenza per la quale potevano prescindere dall'intervento del
CPSC;
che il diritto di opposizione alla terapia
di cui fruisce ogni paziente è stato peraltro salvaguardato mediante il ricorso
che RI 1 ha inoltrato alla CGASP il 30 dicembre 2007;
che in questa sede l'insorgente non contesta
la terapia in quanto tale e la sua necessità, ma solo il dosaggio dei medicamenti
che gli vengono somministrati, a suo parere troppo forte in quanto "gli
ottundono la mente";
che su questo punto la decisione impugnata
deve però essere senz'altro tutelata; essa dimostra ampiamente ed in modo convincente
che per il momento il ricorrente può essere convenientemente curato solo
tramite la regolare somministrazione dei farmaci prescrittigli, in particolare
del litio, notoriamente usato nella prevenzione a lungo termine della sindrome
bipolare; la posologia di questo stabilizzatore dell'umore non può essere rimessa
all'apprezzamento del paziente, ma va determinata da specialisti esperti, in
modo da assicurare l'effetto terapeutico voluto;
che la provata relazione tra la sospensione
delle cure ed il riacutizzarsi della malattia di cui è affetto, con conseguente
ricollocamento alla CPC, giustificano senz'ombra di dubbio la misura terapeutica
adottata, peraltro sorretta da un interesse pubblico inconfutabile;
che dal profilo della ponderazione degli interessi
esatta dalla giurisprudenza, non si può fare a meno di annotare che i controlli
della litiemia effettuati sul paziente hanno evidenziato l'esigenza di
innalzare il dosaggio del medicamento per garantirne l'efficacia ed evitare
all'interessato pericolose ricadute in scompensi di stampo maniacale o
depressivo;
che il giudizio della CGASP resiste pertanto
alle critiche ricorsuali anche in tema di proporzionalità;
che il ricorrente postula l'allestimento di
un piano di dimissioni e domanda al tribunale di vietare la sua contenzione a
letto; trattandosi di nuove domande, esse risultano inammissibili giusta l'art.
63.
cpv. 2 PAmm;
che quand'anche tali richieste fossero
proponibili, andrebbero comunque disattese; in effetti, gli utenti collocati
coattivamente possono essere rilasciati solo quando il loro stato lo consente
(art. 45 LASP) e nulla dimostra che i curanti della CPC abbiano fissato il
ricorrente al letto senza una reale, grave necessità e oltre quanto indispensabile
(art. 40 cpv. 2 LASP);
che sulla scorta delle considerazioni che
precedono il gravame va respinto nella misura in cui è ricevibile; non si
preleva tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. art. 397a ss. CC; 19 ss., 30 ss., 40,
45, 50 e 52 LASP;
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si
preleva tassa di giudizio.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 ss.
LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia civile, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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