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Decisione

52.2008.39

Ricovero coatto. Contestazione circa il dosaggio dei psicofarmaci prescritti al paziente

22 febbraio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2008.39

Data decisione, Autorità:

22.02.2008, TRAM

Titolo:

Ricovero coatto. Contestazione circa il dosaggio dei psicofarmaci prescritti al paziente

LIBERTÀ PERSONALE

art. 397a CC

art. 29 LASP

art. 30 LASP

art. 31 LASP

art. 32 LASP

Incarto n.

52.2008.39

Lugano

22 febbraio

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4 febbraio 2008 di

RI 1

contro

la decisione 24 gennaio 2008 (n. 2008/1) della

Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (CGASP), che

ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso il trattamento

farmacologico dispensatogli alla clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio

(CPC);

vista la risposta 14 febbraio

2008 della CPC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che da

oltre un ventennio RI 1 soffre di disturbi e scompensi psichici, segnatamente

di una sindrome bipolare, che hanno imposto numerosi internamenti alla CPC e in

altre strutture psichiatriche svizzere ed estere;

che negli ultimi anni RI 1 è stato seguito

regolarmente dal SPS di Lugano e, sotto trattamento, ha goduto di uno stato di

relativo benessere, fino a quando, una volta sospesa completamente la

farmacoterapia, ha presentato una fase di scompenso;

che in effetti, il 1° novembre 2007 il dr. __________

- interpellato dalla polizia - ha disposto il suo ricovero coatto presso la CPC a causa di un episodio maniacale con sintomi psicotici;

che in clinica RI 1 è stato sottoposto ad un’adeguata

terapia psicofarmacologica per curare la malattia maniaco-de-pressiva di cui è

affetto;

che la necessità del collocamento e

l'adeguatezza della cura medicamentosa sono state confermate dalla CGASP con

decisione 21 novembre 2007, preceduta da un accurato esame peritale;

che il 30 dicembre 2007 RI 1 ha nuovamente adito la CGASP, contestando in particolare la terapia a base di sali di litio che

gli viene dispensata;

che dopo l'udienza conciliativa preliminare

tenutasi il 16 gennaio 2008 il ricorrente è stato sottoposto ad un nuovo esame

specialistico da parte del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH;

alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 24 gennaio 2008 la CGASP ha respinto il gravame;

che il 4 febbraio 2008 RI 1, con il supporto

dell'associazione "Equilibrium", ha impugnato tale giudizio davanti

al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua avversione alla terapia

psicofarmacologica in atto, a suo parere troppo incisiva; nel contempo,

l'insorgente ha protestato contro le misure di contenzione a letto adottate nei

suoi confronti e preteso l'allestimento di un piano terapeutico con previsione

concordata delle dimissioni;

che la CGASP ha rinunciato a presentare

Considerandi

osservazioni al ricorso, mentre la CPC si è premurata di illustrare le ragioni

che impongono il trattamento psicofarmacologico osteggiato dall'insorgente;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e

52.

LASP, nonché 43 e 46 PAmm; l'insorgente è infatti astretto ad un trattamento

coattivo, ovvero ad un provvedimento restrittivo della sua libertà personale

contro il quale gli è data facoltà di ricorso (art. 50 cpv. 2 LASP);

che il

gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli

atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che secondo il Tribunale federale, un

trattamento medicamentoso coatto in una clinica psichiatrica tange in maniera

importante la libertà personale e la dignità umana dell'interessato; le restrizioni

a queste garanzie sancite a livello costituzionale (vedi art. 7 e 10 cpv. 2

Cost.) devono fondarsi su una chiara base legale, essere sorrette da un

interesse pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (DTF 130 I

16.

consid. 3; 127 I 6 consid. 5);

che in particolare occorre procedere ad una

ponderazione completa e globale degli interessi in gioco: interessi pubblici,

necessità del trattamento, conseguenze dell'assenza di trattamento, esame di

alternative, apprezzamento dell'esposizione a pericolo propria e altrui (DTF

130.

I 16 consid. 5);

che giusta l'art. 5 LASP l'utente ha diritto

a un'assistenza adeguata e in modo particolare all'applicazione di terapie

proporzionali all'esigenza di cura, definite, se possibile, con la sua partecipazione;

che i trattamenti necessari vengono

stabilite nell'ambito del piano terapeutico (art. 29 e 30 LASP), che deve

essere discusso con l'utente (art. 31 cpv. 1 LASP); quest'ultimo deve formulare

il proprio consenso per qualsiasi terapia (art. 32 LASP), in difetto di cui la

stessa deve essere autorizzata dal Consiglio psicosociale cantonale (CPSC; art.

35.

e 36 LASP);

che in caso di grave urgenza è possibile

rinunciare all'intervento del CPSC, ma all'utente è dato ricorso alla CGASP, la

quale verifica la legalità dell'intervento anche se esso è già stato attuato

(art. 37 LASP);

che RI 1 soffre da anni di un grave sindrome

bipolare, oltre che di un diabete mellito difficile da compensare, per i quali gli

necessita senza soluzione di continuità un adeguato trattamento farmacologico;

essendo impensabile un'interruzione della terapia di cui abbisogna, si può

ammettere che in concreto i medici della CPC siano venuti a trovarsi in una

situazione di urgenza per la quale potevano prescindere dall'intervento del

CPSC;

che il diritto di opposizione alla terapia

di cui fruisce ogni paziente è stato peraltro salvaguardato mediante il ricorso

che RI 1 ha inoltrato alla CGASP il 30 dicembre 2007;

che in questa sede l'insorgente non contesta

la terapia in quanto tale e la sua necessità, ma solo il dosaggio dei medicamenti

che gli vengono somministrati, a suo parere troppo forte in quanto "gli

ottundono la mente";

che su questo punto la decisione impugnata

deve però essere senz'altro tutelata; essa dimostra ampiamente ed in modo convincente

che per il momento il ricorrente può essere convenientemente curato solo

tramite la regolare somministrazione dei farmaci prescrittigli, in particolare

del litio, notoriamente usato nella prevenzione a lungo termine della sindrome

bipolare; la posologia di questo stabilizzatore dell'umore non può essere rimessa

all'apprezzamento del paziente, ma va determinata da specialisti esperti, in

modo da assicurare l'effetto terapeutico voluto;

che la provata relazione tra la sospensione

delle cure ed il riacutizzarsi della malattia di cui è affetto, con conseguente

ricollocamento alla CPC, giustificano senz'ombra di dubbio la misura terapeutica

adottata, peraltro sorretta da un interesse pubblico inconfutabile;

che dal profilo della ponderazione degli interessi

esatta dalla giurisprudenza, non si può fare a meno di annotare che i controlli

della litiemia effettuati sul paziente hanno evidenziato l'esigenza di

innalzare il dosaggio del medicamento per garantirne l'efficacia ed evitare

all'interessato pericolose ricadute in scompensi di stampo maniacale o

depressivo;

che il giudizio della CGASP resiste pertanto

alle critiche ricorsuali anche in tema di proporzionalità;

che il ricorrente postula l'allestimento di

un piano di dimissioni e domanda al tribunale di vietare la sua contenzione a

letto; trattandosi di nuove domande, esse risultano inammissibili giusta l'art.

63.

cpv. 2 PAmm;

che quand'anche tali richieste fossero

proponibili, andrebbero comunque disattese; in effetti, gli utenti collocati

coattivamente possono essere rilasciati solo quando il loro stato lo consente

(art. 45 LASP) e nulla dimostra che i curanti della CPC abbiano fissato il

ricorrente al letto senza una reale, grave necessità e oltre quanto indispensabile

(art. 40 cpv. 2 LASP);

che sulla scorta delle considerazioni che

precedono il gravame va respinto nella misura in cui è ricevibile; non si

preleva tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. art. 397a ss. CC; 19 ss., 30 ss., 40,

45, 50 e 52 LASP;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si

preleva tassa di giudizio.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 ss.

LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia civile, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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