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Decisione

52.2008.408

Rinnovo di un permesso di dimora

10 febbraio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 (1982),

cittadino argentino, ha beneficiato dall'ottobre del 2002 al giugno 2003 di alcuni

permessi di soggiorno di breve durata per motivi di studio. Il 12 settembre

successivo è quindi rientrato in Svizzera dove gli è stato rilasciato un

permesso di dimora temporaneo per poter frequentare il __________. Nel luglio

del 2004 ha poi ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato

sino al 10 luglio 2006, per esercitare la professione di calciatore.

Cessata il 18 gennaio 2006 questa attività, il 10 febbraio successivo egli si è

sposato a __________ con la cittadina svizzera __________ (1984). Per questo

motivo gli è stato rilasciato un permesso di dimora annuale valido sino all'8

agosto 2007, in seguito rinnovato.

B. Nel mese di

agosto del 2007 __________ ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ e

si è trasferita a __________. Dal canto suo RI 1 è andato a vivere presso gli

zii a __________.

Interrogato il 6 agosto 2008 dalla Polizia cantonale in merito alla sua

situazione matrimoniale, quest'ultimo ha ammesso di essersi separato dalla

moglie a causa dei dissidi sorti tra di loro e di non ritenere possibile una

riconciliazione con la medesima la quale nel frattempo aveva avviato le

pratiche per il divorzio.

Preso atto di queste risultanze, con decisione 27 agosto 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha risolto di non rinnovare a RI 1 il permesso di

dimora e gli ha fissato un termine sino al 31 ottobre 2008 per lasciare il territorio

cantonale. L'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale l'autorizzazione di

soggiorno gli era stata concessa era venuto a mancare in seguito all'avvenuta

cessazione della vita in comune con la moglie.

C. Con

giudizio 21 ottobre 2008 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1. In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso

all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento e per il fatto che egli

invocava il suo matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a

soggiornare nel nostro Paese. Infine dopo avere accertato l'esigibilità del suo

rientro in Argentina, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che nell'emanare il

provvedimento impugnato l'autorità di prime cure non avesse abusato dell'ampio

margine d'apprezzamento riservatole dalla legge.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Riassunti i fatti, ammette di non vivere più da tempo con la moglie e di avere

allacciato da circa un anno una relazione sentimentale con un altra donna, che

intende sposare non appena ottenuto il divorzio. Rileva di essere in Svizzera

da diversi anni, di essersi ben integrato e di disporre di un lavoro.

All'accoglimento del gravame si oppongono

sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà,

per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza di questo tribunale è data giusta il nuovo tenore dell'art. 10 lett.

a legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone

straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1), entrato in vigore il 23

gennaio 2009, il quale prevede che tutte le decisioni del Consiglio di Stato in

materia di diritto degli stranieri sono ora impugnabili al Tribunale cantonale

amministrativo, a prescindere dall'esistenza o meno per l'insorgente di un

diritto all'ottenimento del permesso richiesto. Il gravame, tempestivo (art. 46

cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;

LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a

ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 33 legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20),

il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della durata di oltre un

anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno, ritenuto che puo essere

vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale autorizzazione è di durata limitata

e può essere prorogata se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr

(art. 33 cpv. 3 LStr).

L'art. 42 cpv. 1 LStr dispone che i coniugi stranieri e i figli stranieri, non

coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio

e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro. Dopo lo

scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge

al rilascio o alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 42 LStr

sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è

avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) oppure se gravi motivi personali

rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett.

b LStr).

Si considera che l'integrazione è avvenuta con successo ai sensi dell'art. 50

cpv. 1 lett. a LStr se lo straniero rispetta i principi dello stato di diritto

e i valori della Costituzione federale, nonché manifesta la volontà di

partecipare alla vita economica e di imparare la lingua nazionale parlata nel

luogo di residenza (art. 77 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno

e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007; OASA; RS 142.201).

Giusta l'art. 51 LStr, i diritti al ricongiungimento familiare contemplati dagli

art. 42 e 50 LStr si estingue se sono invocati abusivamente, segnatamente per

eludere le prescrizioni della LStr o le pertinenti disposizioni d'esecuzione

sull'ammissione e sul soggiorno oppure se sussistono motivi di revoca secondo

gli art. 62 e 63 LStr.

Per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato

istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto

non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b).

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, nel caso di specie il ricorrente ha ottenuto un

permesso di dimora a seguito del suo matrimonio contratto il 10 febbraio 2006 con

la cittadina svizzera __________. Dagli atti di causa risulta che i coniugi __________

-__________ si sono separati di fatto già a partire dall'agosto del 2007,

allorquando la moglie si è stabilmente trasferita a __________, città nella

quale già in precedenza soggiornava durante la settimana per frequentarvi

l'università. Dopo di che essi non hanno più ripreso a convivere. Poco tempo

dopo la separazione, il ricorrente ha allacciato una relazione sentimentale con

un'altra donna, che, come ancora ribadito in questa sede, intende sposare non

appena possibile. Dal canto suo __________ ha avviato a __________ le pratiche

per il divorzio, che, per quanto è dato a sapere, non è ancora stato

pronunciato.RI 1

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 33, 42, 50, 51 e 96 LStr; 10 LALPS; 3, 18,

28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato il ricorso

in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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