52.2008.409
Ordine di sospensione dell'esercizio della prostituzione e di ripristinare la destinazione autorizzata
6 marzo 2009Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2008.409
Data decisione, Autorità:
06.03.2009, TRAM
Titolo:
Ordine di sospensione dell'esercizio della prostituzione e di ripristinare la destinazione autorizzata
SOSPENSIONE DEI LAVORI
art. 42 agg. 43 LE
Incarto n.
52.2008.409
Lugano
6 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 novembre 2008 di
RI 1, ,
RI 2, ,
RI 3, ,
patrocinati da: , ,
contro
la decisione 21 ottobre 2008 del Consiglio di Stato
(n. 5410) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
decisione 18 giugno 2008 con cui il municipio di Melano ha ordinato loro di sospendere
immediatamente l'esercizio della prostituzione e di ripristinare la
destinazione autorizzata dell'esercizio pubblico (camere da affittare) di
proprietà della __________, gestito dalla RI 2 e da RI 3;
viste le risposte:
- 19 novembre 2006 del
Consiglio di Stato;
- 25 novembre 2008 della
Polizia cantonale;
- 26 novembre 2008 del
comune di Melano;
richiamate le notifiche di polizia relative all'esercizio
pubblico e preso atto delle osservazioni degli insorgenti;
sentite le parti in udienza pubblica di sopralluogo,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. La
ricorrente RI 1, di cui RI 3 è amministratore unico, è proprietaria di uno
stabile (part. 568), situato all'estremità sud della zona residenziale
semi-intensiva (R3-06) di Melano, nella quale è permessa la costruzione di
abitazioni, alberghi, ristoranti, stabili commerciali, amministrativi ed
artigianali con un'attività non molesta (art. 40 cpv. 2 norme di attuazione del
piano regolatore; NAPR). A pianterreno v'è il bar __________. Al primo piano vi
sono invece 8 camere da affittare, formanti un esercizio pubblico a sé stante, che
è stato autorizzato dal municipio con licenza edilizia del 6 novembre 2003,
rispettivamente dall'Ufficio dei permessi con separate decisioni. Titolare
della patente d'esercizio pubblico è la __________. La RI 2 è invece titolare
dell'autorizzazione a gestire. Gerente era sino a qualche tempo fa RI 3.
b. Nel corso del 2008, il comando della
Polizia cantonale ha inviato al municipio di Melano copia del rapporto d'esecuzione
20 maggio 2008, relativo a 5 controlli esperiti tra il 7 febbraio 2006 ed il 3
gennaio 2008 nei suddetti esercizi pubblici dal distaccamento speciale della
Polizia cantonale preposto alla prevenzione della tratta e dello sfruttamento
degli esseri umani (gruppo __________). In tale rapporto, la polizia rilevava
fra l'altro che nei primi due mesi del 2008 le camere erano state locate unicamente
a giovani donne straniere, che alloggiavano sole, ovvero non accompagnate (17
notifiche). Faceva inoltre presente che 5 delle 38 donne controllate all'interno
del bar ed alloggiate nelle camere sovrastanti erano state denunciate per esercizio
abusivo della prostituzione.
B. Richiamandosi
al rapporto in questione, il 18 giugno 2008 il municipio ha ordinato alla RI 1,
alla RI 2 ed a RI 3 di sospendere immediatamente l'esercizio della prostituzione
nelle camere da locare e di ripristinare l'uso autorizzato con licenza del 6 novembre
2003. L'autorità comunale ha in sostanza rilevato un evidente contrasto tra la
destinazione autorizzata (camere da affittare) e quella (postribolo) instaurata
abusivamente, giudicata inconciliabile con la funzione essenzialmente
residenziale della zona di situazione. La decisione, abbinata alla comminatoria
dell'art. 292 CP, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, togliendo preventivamente
l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
C. Con
giudizio 21 ottobre 2008, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1, dalla RI 2 e da RI
3.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il
provvedimento fosse giustificato, poiché l'insediamento di un postribolo nell'esercizio
pubblico, oltre a costituire un cambiamento di destinazione formalmente
abusivo, si porrebbe in contrasto insanabile con la destinazione essenzialmente
residenziale della zona in oggetto, dalla quale sono bandite le attività moleste.
D. Contro il
predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa
risoluzione municipale.
Gli insorgenti rimproverano anzitutto al
Consiglio di Stato di aver statuito sul ricorso in violazione del termine di 30
giorni dall'ulti-mo atto di causa fissato dall'art. 53 LPamm. Il Governo, proseguono,
avrebbe inoltre disatteso il diritto di essere sentito per aver omesso di
illustrare la norma edilizia che sarebbe stata infranta, rispettivamente per
non aver preso posizione sulle censure addotte con il ricorso, in quanto riferite
alla comminatoria dell'art. 292 CP, all'obbligo di coordinare gli aspetti
edilizi con la legge sugli esercizi pubblici (art. 25a LPT) ed agli
accertamenti esperiti dal gruppo __________ della Polizia cantonale, imprecisi
e messi a disposizione dell'autorità comunale senza alcuna autorizzazione delle
competenti istanze. Eccepita la mancanza di contraddittorio, gli insorgenti
contestano infine l'indennità per ripetibili assegnata al comune.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che
per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi. La sezione
dei permessi e dell'immigrazione si limita a rilevare che l'oggetto del
contendere esula dalle sue competenze.
F. Il
Tribunale ha acquisito d'ufficio agli atti le notifiche di polizia relative all'esercizio
pubblico in discussione.
Gli insorgenti hanno contestato che
permettano di documentare il cambiamento di destinazione ritenuto dall'autorità
comunale.
Delle risultanze dell'udienza di sopralluogo
si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Ai
ricorrenti, ancorché non siano proprietari dello stabilimento in discussione,
va riconosciuta la legittimazione attiva sia perché destinatari del
provvedimento impugnato, sia perché perturbatori per situazione (RI 1),
rispettivamente per comportamento omissivo e lesivo dei rispettivi doveri di
vigilanza (RI 2 e RI 3; art. 43 legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti integrati dalle notifiche di polizia acquisite dal gruppo __________
nell'ambito dei controlli di cui si è detto in narrativa, rispettivamente dalle
risultanze dell'udienza di sopralluogo esperita da questo Tribunale (art. 18
cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. L'ordine
di sospendere immediatamente l'utilizzazione non autorizzata di un edificio
prefigura un provvedimento di natura cautelare, fondato sull'ordinamento
edilizio e volto ad inibire una fruizione dell'immobile non conforme alla
destinazione autorizzata fintanto che non verrà semmai stabilito, nell'ambito
di un procedimento di rilascio del permesso in sanatoria, se tale utilizzazione
sia conforme al diritto materiale concretamente applicabile.
L'ordine, immediatamente esecutivo, è
essenzialmente destinato ad assicurare il mantenimento della situazione di
fatto, nell'attesa che l'autorità, su richiesta del proprietario dell'opera,
accordi il permesso mancante, ovvero autorizzi la nuova destinazione, od
imponga, in caso di passività del proprietario, il ripristino di una situazione
conforme al diritto applicabile (Adelio
Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 42 LE n. 1261
seg.).
Simile ingiunzione, analoga per sua natura
all'ordine di sospendere i lavori non autorizzati (art. 42 LE), non presuppone
una puntuale verifica della conformità dell'uso instaurato senza autorizzazione
con il diritto sostanziale. In particolare, non occorre che sia compiutamente dimostrata
l'esistenza di un contrasto insanabile con la funzione assegnata alla zona di
utilizzazione. Nei limiti del principio di proporzionalità, la violazione
formale, ossia la mancanza del permesso che autorizzi la destinazione instaurata,
è di principio sufficiente a giustificare un divieto d'uso, emanato a titolo di
misura cautelare, in attesa che il cambiamento di destinazione attuato venga semmai
posto al beneficio di una licenza in sanatoria.
2.2. Al fine di impedire che un'opera
edilizia venga utilizzata in modo abusivo dal profilo non soltanto formale (mancanza
del permesso), ma anche sostanziale, siccome contrario alla funzione assegnata
alla zona di utilizzazione, l'autorità deve per principio emanare un divieto d'uso,
ovvero un provvedimento d'impe-rio, che ingiunga al proprietario di astenersi
dall'utilizzarla secondo modalità che non risultano sorrette dalla necessaria
autorizzazione. A differenza dell'ordine di sospendere un'utilizzazione
formalmente abusiva, un divieto d'uso, di natura analoga ad un ordine di rettifica
o di demolizione, si fonda sull'art. 43 LE e presuppone una preventiva
verifica, da esperire, di regola, nell'am-bito di una procedura di rilascio del
permesso in sanatoria, della conformità dell'utilizzazione instaurata senza
permesso con il diritto materiale concretamente applicabile.
3. 3.1. Con
la decisione 18 giugno 2008, qui in contestazione, il municipio di Melano ha
ordinato alla RI 1, alla RI 2 ed a RI 3 di sospendere immediatamente l'esercizio
della prostituzione nelle camere formanti l'esercizio pubblico situato sopra il
bar __________, di cui sono proprietaria, gestrice, rispettivamente gerente, e
di ripristinare l'uso anteriore (camere da locare) autorizzato con licenza
edilizia del 6 novembre 2003.
L'ordine, configurato essenzialmente come
una misura cautelare retta dall'ordinamento edilizio, mira ad impedire che l'immobile
venga utilizzato come postribolo allorché la licenza rilasciata nel 2004
autorizza soltanto l'uso abitativo sotto forma di camere da locare per
soggiorni di durata inferiore a tre mesi secondo la legislazione sugli esercizi
pubblici (art. 5 lett. n legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994; LEsPubb;
RL 11.3.2.1). L'obbligo, decretato in capo agli insorgenti, di ripristinare la
destinazione autorizzata prefigura più che altro la conseguenza dell'ordine di
sospendere l'utilizzazione abusiva.
3.2. Il controverso provvedimento si fonda
sul presupposto che l'insediamento di un postribolo in un immobile autorizzato
per uso alberghiero-residenziale integri gli estremi di un cambiamento di
destinazione soggetto a licenza edilizia secondo l'art. 1 LE. La deduzione non
presta il fianco a critiche. Il cambiamento delle modalità di utilizzazione che
una simile trasformazione comporta non può invero essere considerato
irrilevante dal profilo delle ripercussioni che ne derivano, in particolare con
riferimento alle immissioni di natura immateriale. Persino gli insorgenti, pur
negando che in concreto ne siano dati gli estremi, riconoscono che l'insediamento
di un postribolo in un esercizio pubblico con alloggio è atto a prefigurare un
cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia.
Secondo gli insorgenti, una simile
trasformazione non sarebbe tuttavia dimostrata. Controverse sono in particolare
l'ammissibi-lità e la concludenza degli accertamenti esperiti dal gruppo __________
della Polizia cantonale, sui quali il municipio ha fondato la sua decisione. Le
eccezioni vanno respinte. Per ritenere accertata la trasformazione in
postribolo dell'esercizio pubblico costituito dalle camere da affittare situate
sopra il bar __________ sono in effetti sufficienti le notifiche di polizia, richiamate
dalla decisione municipale censurata ed acquisite agli atti da parte di questo
Tribunale. L'occupazione di queste camere esclusivamente da parte di giovani
donne, non accompagnate, provenienti da paesi noti come esportatori di donne di
piacere (__________, __________, __________, __________, __________, ecc.), che
soggiornano per sedicenti motivi turistici in un villaggio privo di particolari
attrazioni all'infuori dei campeggi, appare sufficiente ad integrare la violenta
suspicio dell'avvenuta trasformazione dell'esercizio pubblico in un
postribolo. La durata dei soggiorni, corrispondente all'usuale tasso di obsolescenza
sul mercato indigeno di questo genere di operatrici economiche, l'appartenenza
del locale all'associazione Casi (Club associati della Svizzera
italiana), che raggruppa i più noti locali a luci rosse del Cantone
(www:casi.ws) e le rimostranze della popolazione locale, espresse attraverso
una petizione, che non può essere considerata il frutto della fantasia o di un'opera-zione
malevola orchestrata ai danni degli insorgenti, non fanno che confermare questa
deduzione. Le osservazioni inoltrate dagli insorgenti alle notifiche di polizia
acquisite agli atti da parte di questo Tribunale non la scalfiscono. Nulla permette
invero di ritenere che le camere vengano utilizzate soltanto come alloggio come
il ricorrente __________ ha sostenuto in sede di sopralluogo, pretendendo che
il meretricio fosse consumato altrove. Gli accertamenti esperiti dal gruppo __________
e le risultanze di un controllo non preannunciato, effettuato personalmente dal
giudice delegato, di cui è stata data conoscenza alle parti in sede di sopralluogo,
travolgono inesorabilmente questa linea di difesa. La notorietà
del bar __________, peraltro censito, quanto meno al momento dell'inoltro del
ricorso da diversi siti internet come locale a luci rosse, non fa che
confermare questa deduzione. Se l'esercizio pubblico non fosse effettivamente
diventato un redditizio postribolo, non si vede d'altronde per qual motivo i
ricorrenti dovrebbero contestare tanto strenuamente un provvedimento che è atto
a pregiudicarli semmai soltanto a livello di immagine.
3.3. Dato per acquisito che l'esercizio
pubblico costituito dalle 8 camere da affittare è di fatto diventato un
bordello e che la trasformazione costituisce un cambiamento di destinazione
soggetto a permesso di costruzione, l'ordine di sospendere l'utilizzazione
instaurata appare giustificato già per il fatto che la modifica, rilevante dal
profilo del giudizio sulla conformità della nuova destinazione con la funzione
assegnata alla zona (art. 22 cpv. 2 lett. a legge federale sulla pianificazione
del territorio del 19 giugno 1979; LPT; RS 700), non è mai stata autorizzata. La violazione formale, ossia la mancanza del permesso che autorizzi
la nuova destinazione, basta a legittimare un divieto d'uso adottato sotto
forma di provvedimento cautelare. L'interesse pubblico
e quello degli abitanti della zona di situazione a non tollerare le immissioni
di natura materiale ed immateriale derivanti dallo stabilimento insediato
abusivamente prevalgono chiaramente su quello dei ricorrenti a continuare l'attività
avviata in attesa dell'eventuale rilascio di una licenza in sanatoria. Ipotesi,
questa, che l'autorità comunale ha escluso a livello di motivazione, ma non in
sede di dispositivo del provvedimento attraverso un esplicito divieto.
3.4. Per contestare l'ordine del municipio
ed il giudizio governativo che lo conferma, i ricorrenti hanno sollevato una
lunga serie di eccezioni, non sempre esposte con la necessaria chiarezza, che
vengono qui di seguito esaminate.
3.4.1. Da respingere è anzitutto la censura
relativa alla disattenzione dell'art. 53 LPamm, che impone al Consiglio di
Stato di statuire sul ricorso entro un mese dall'ultimo atto di causa. Anche se
Fatti
i termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 LPamm), l'inosservanza
del termine suddetto, nelle particolari circostanze del caso in esame, non può
avere per conseguenza l'invalidazione del giudizio emanato o addirittura l'annullamento
del provvedimento impugnato. Una simile conseguenza, oltre ad essere
sproporzionata per rapporto allo scopo perseguito dalla norma, avrebbe semmai
dovuto essere espressamente prevista dalla legge (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 53 LPamm n. 2). Il Governo ha peraltro statuito sull'impugnativa
entro la data, che gli stessi insorgenti hanno espressamente indicato quale
ultimo termine utile per pronunciarsi.
3.4.2. Priva di fondamento è pure l'eccezione
di violazione del diritto di essere sentito che gli insorgenti muovono all'indirizzo
del municipio e del Consiglio di Stato per non aver dato loro piena contezza
delle norme di legge concretamente applicate. Il provvedimento censurato ed il
giudizio che lo conferma richiamano tanto gli art. 1, 42 e 43 LE, quanto l'art.
40 NAPR. Non è dato di vedere quale pregiudizio possano aver patito i
ricorrenti nell'esercizio dei loro diritti di difesa.
3.4.3. Parimenti da rigettare sono le
obiezioni sollevate con riferimento alla mancata trattazione di aspetti
rilevanti del loro ricorso da parte del Consiglio di Stato. Il Governo ha preso
posizione su tutti gli argomenti di rilievo della loro impugnativa. È vero che
ne ha passati sotto silenzio alcuni, quali l'assoggettamento dell'ordine censurato
alla comminatoria dell'art. 292 CP o la violazione dell'art. 25a LPT per
mancato coordinamento della decisione impugnata con eventuali provvedimenti di
spettanza dell'autorità di polizia degli esercizi pubblici. L'obbligo di motivazione
non impone tuttavia al giusdicente di prendere posizione su qualsiasi
argomentazione delle parti. Tesi palesemente prive di fondamento, quali sono
quelle appena evocate, possono essere passate sotto silenzio senza che il
diritto di essere sentito ne risulti violato (Borghi/
Corti, op. cit., ad art. 26 LPamm n. 2a). I ricorrenti hanno peraltro
potuto riproporle in questa sede.
3.4.4. Inconsistenti sono pure le eccezioni
riguardanti l'ammissi-bilità come prova del rapporto del gruppo __________,
inviato dalla Polizia cantonale all'autorità comunale. Il rapporto in questione
contiene esclusivamente informazioni di carattere generale, rilevanti dal
profilo della tutela dell'ordine pubblico locale. Non contiene notizie
specifiche su procedimenti penali in corso. Poteva dunque essere liberamente
trasmesso al municipio ed utilizzato come prova, senza che si rendesse
necessaria una preventiva autorizzazione da parte del Ministero pubblico o
della Camera dei ricorsi penali. Determinanti ai fini dell'accertamento del
cambiamento di destinazione attuato abusivamente sono innanzitutto le notifiche
di polizia, richiamate dal municipio, acquisite agli atti e non contestate
dagli insorgenti, che unitamente ai rapporti di polizia ed agli altri elementi
di fatto presi in considerazione da parte di questo Tribunale non fanno che
confermare questa conclusione.
3.4.5. Nulla impediva all'autorità comunale
di assoggettare l'ordine in contestazione alla comminatoria dell'art. 292 CP richiamato
dall'art. 47 LE. Nella sua qualità di proprietaria dell'edificio, la RI 1 è
tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare che venga
utilizzato in conformità della licenza accordatale. Analogo obbligo incombe
alla RI 2, gestrice dell'esercizio pubblico ed al gerente, che è anche amministratore
unico della società proprietaria dello stabile. Le dotte disquisizioni,
sviluppate dagli insorgenti sulla natura del contratto d'alloggio stipulato con
le locatrici delle camere, che verrebbero informate del divieto di esercitarvi
la prostituzione, non permettono loro di liberarsi dai rispettivi obblighi di
vigilanza. Qualsiasi locatore di immobili è tenuto ad adottare i provvedimenti
necessari per evitare che venga utilizzato da parte del locatario in modo
difforme dalla destinazione autorizzata. L'uso difforme basta a renderlo
perturbatore per situazione. La sua responsabilità è oggettiva. Non dipende da
una sua eventuale colpa, ma dalla sua qualità di datore d'alloggio. Agli stessi
vincoli soggiacciono il gestore ed il gerente di un esercizio pubblico come
Considerandi
quello in oggetto, costituito da camere da affittare. Non basta che informino
le locatarie del divieto di esercitare la prostituzione nelle camere, ma devono
anche prendere le misure necessarie per assicurare il rispetto della destinazione
autorizzata. In primo luogo, evitando di locare le camere ad improbabili
turiste provenienti da paesi noti come esportatori di prostitute. In secondo
luogo, adottando misure volte ad impedire l'accesso all'esercizio pubblico da
parte di estranei. In quanto possessori dell'immobile, gestore e gerente devono
adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le ospiti rimorchino
in camera clienti adescati fra gli avventori del locale notturno che frequentano
o altrove.
3.4.6
Secondo l'art. 25a LPT, qualora la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un
impianto necessiti decisioni di più autorità, occorre designare un'autorità
responsabile di garantire una coordinazione sufficiente.
Dalla norma non è deducibile alcun obbligo
di coordinare i provvedimenti cautelari volti a impedire che un edificio venga
utilizzato in contrasto con la destinazione autorizzata con eventuali misure di
spettanza dell'autorità di polizia degli esercizi pubblici.
L'ordine censurato non disattende dunque
alcun obbligo di coordinazione. È ben vero che l'art. 12 LEsPubb vieta di
utilizzare i locali dell'esercizio pubblico per scopi diversi da quelli per i
quali la patente è stata rilasciata. Gli interventi dell'autorità di polizia
del commercio volti ad imporre il rispetto di questo divieto non devono
tuttavia essere coordinati con quelli del municipio intesi ad imporre il
rispetto dell'ordinamento edilizio, segnatamente della destinazione
autorizzata. L'art. 25a LPT, concretizzato nel nostro Cantone dalla
legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord; RL
7.1.2
), impone la coordinazione soltanto quando la
costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti
decisioni di più autorità. Ipotesi, questa, che in concreto
non è data, non essendo comunque in discussione il rilascio di un permesso per
la costruzione o la trasformazione di un edificio, ma soltanto un provvedimento
volto ad inibire una destinazione instaurata abusivamente. Dalla rinuncia,
invero incomprensibile, dell'Ufficio dei permessi ad esigere il rispetto della
patente d'esercizio pubblico rilasciata per le camere da affittare, i ricorrenti
non possono pertanto dedurre alcunché in loro favore richiamandosi all'art. 25a
LPT.
4.4.1
A norma dell'art. 31 LPamm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale
cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte
soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte. L'indennità è
commisurata in funzione delle spese oggettivamente indispensabili alla difesa
degli interessi fatti valere in giudizio (Borghi/
Corti, op. cit., ad art. 31 LPamm n. 3), tenendo conto dell'importanza
della lite, le sue difficoltà, l'ampiez-za del lavoro ed il tempo impiegato
dall'avvocato (art. 11 cpv. 5 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19
dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1).
Per prassi costante di questo Tribunale, l'indennità
per ripetibili viene riconosciuta anche agli enti pubblici che escono vincenti
da un procedimento di ricorso quando sono stati costretti ad avvalersi del
patrocinio di un legale poiché non dispongono di servizi sufficienti ad
assicurare un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla decisione impugnata.
4.2
Nel caso concreto, il Consiglio di
Stato ha riconosciuto al comune di Melano un'indennità di fr. 1'000.- per spese
di patrocinio. Il comune di Melano non dispone di un servizio giuridico o
amministrativo adeguato ad una conveniente tutela degli interessi pubblici
perseguiti dalla decisione impugnata. Il ricorso ad un legale costituiva dunque
una necessità oggettiva. Corretta appare di conseguenza la decisione del
Consiglio di Stato di riconoscere al comune un'adeguata indennità per
ripetibili.
Il rifiuto del Tribunale federale di
accordare agli enti pubblici
un'indennità per ripetibili nei ricorsi in materia di diritto pubblico (STF
1C_82/ 2008 del 28 maggio 2008 consid. 7) non impone alle istanze di ricorso
cantonali di modificare la prassi sinora seguita. Diversamente dall'art. 68
cpv. 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005(LTF, RS 173.110),
l'art. 31 LPamm non prevede infatti che agli enti pubblici non vengano
accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni
ufficiali.
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.
Resta impregiudicato l'esito della domanda di costruzione che i ricorrenti
hanno nel frattempo inoltrato al municipio per trasformare parte delle camere
in un postribolo.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28, 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 21, 42, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 31,
60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia e le spese di fr. 1'800.- sono a carico dei ricorrenti in solido,
che rifonderanno al comune di Melano un'indennità di fr. 2'400.- in ragione di
1/3 ciascuno a titolo di ripetibili.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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