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Decisione

52.2008.409

Ordine di sospensione dell'esercizio della prostituzione e di ripristinare la destinazione autorizzata

6 marzo 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 LPamm), l'inosservanza

del termine suddetto, nelle particolari circostanze del caso in esame, non può

avere per conseguenza l'invalidazione del giudizio emanato o addirittura l'annullamento

del provvedimento impugnato. Una simile conseguenza, oltre ad essere

sproporzionata per rapporto allo scopo perseguito dalla norma, avrebbe semmai

dovuto essere espressamente prevista dalla legge (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, ad art. 53 LPamm n. 2). Il Governo ha peraltro statuito sull'impugnativa

entro la data, che gli stessi insorgenti hanno espressamente indicato quale

ultimo termine utile per pronunciarsi.

3.4.2. Priva di fondamento è pure l'eccezione

di violazione del diritto di essere sentito che gli insorgenti muovono all'indirizzo

del municipio e del Consiglio di Stato per non aver dato loro piena contezza

delle norme di legge concretamente applicate. Il provvedimento censurato ed il

giudizio che lo conferma richiamano tanto gli art. 1, 42 e 43 LE, quanto l'art.

40 NAPR. Non è dato di vedere quale pregiudizio possano aver patito i

ricorrenti nell'esercizio dei loro diritti di difesa.

3.4.3. Parimenti da rigettare sono le

obiezioni sollevate con riferimento alla mancata trattazione di aspetti

rilevanti del loro ricorso da parte del Consiglio di Stato. Il Governo ha preso

posizione su tutti gli argomenti di rilievo della loro impugnativa. È vero che

ne ha passati sotto silenzio alcuni, quali l'assoggettamento dell'ordine censurato

alla comminatoria dell'art. 292 CP o la violazione dell'art. 25a LPT per

mancato coordinamento della decisione impugnata con eventuali provvedimenti di

spettanza dell'autorità di polizia degli esercizi pubblici. L'obbligo di motivazione

non impone tuttavia al giusdicente di prendere posizione su qualsiasi

argomentazione delle parti. Tesi palesemente prive di fondamento, quali sono

quelle appena evocate, possono essere passate sotto silenzio senza che il

diritto di essere sentito ne risulti violato (Borghi/

Corti, op. cit., ad art. 26 LPamm n. 2a). I ricorrenti hanno peraltro

potuto riproporle in questa sede.

3.4.4. Inconsistenti sono pure le eccezioni

riguardanti l'ammissi-bilità come prova del rapporto del gruppo __________,

inviato dalla Polizia cantonale all'autorità comunale. Il rapporto in questione

contiene esclusivamente informazioni di carattere generale, rilevanti dal

profilo della tutela dell'ordine pubblico locale. Non contiene notizie

specifiche su procedimenti penali in corso. Poteva dunque essere liberamente

trasmesso al municipio ed utilizzato come prova, senza che si rendesse

necessaria una preventiva autorizzazione da parte del Ministero pubblico o

della Camera dei ricorsi penali. Determinanti ai fini dell'accertamento del

cambiamento di destinazione attuato abusivamente sono innanzitutto le notifiche

di polizia, richiamate dal municipio, acquisite agli atti e non contestate

dagli insorgenti, che unitamente ai rapporti di polizia ed agli altri elementi

di fatto presi in considerazione da parte di questo Tribunale non fanno che

confermare questa conclusione.

3.4.5. Nulla impediva all'autorità comunale

di assoggettare l'ordine in contestazione alla comminatoria dell'art. 292 CP richiamato

dall'art. 47 LE. Nella sua qualità di proprietaria dell'edificio, la RI 1 è

tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare che venga

utilizzato in conformità della licenza accordatale. Analogo obbligo incombe

alla RI 2, gestrice dell'esercizio pubblico ed al gerente, che è anche amministratore

unico della società proprietaria dello stabile. Le dotte disquisizioni,

sviluppate dagli insorgenti sulla natura del contratto d'alloggio stipulato con

le locatrici delle camere, che verrebbero informate del divieto di esercitarvi

la prostituzione, non permettono loro di liberarsi dai rispettivi obblighi di

vigilanza. Qualsiasi locatore di immobili è tenuto ad adottare i provvedimenti

necessari per evitare che venga utilizzato da parte del locatario in modo

difforme dalla destinazione autorizzata. L'uso difforme basta a renderlo

perturbatore per situazione. La sua responsabilità è oggettiva. Non dipende da

una sua eventuale colpa, ma dalla sua qualità di datore d'alloggio. Agli stessi

vincoli soggiacciono il gestore ed il gerente di un esercizio pubblico come

Considerandi

quello in oggetto, costituito da camere da affittare. Non basta che informino

le locatarie del divieto di esercitare la prostituzione nelle camere, ma devono

anche prendere le misure necessarie per assicurare il rispetto della destinazione

autorizzata. In primo luogo, evitando di locare le camere ad improbabili

turiste provenienti da paesi noti come esportatori di prostitute. In secondo

luogo, adottando misure volte ad impedire l'accesso all'esercizio pubblico da

parte di estranei. In quanto possessori dell'immobile, gestore e gerente devono

adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le ospiti rimorchino

in camera clienti adescati fra gli avventori del locale notturno che frequentano

o altrove.

3.4.6

Secondo l'art. 25a LPT, qualora la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un

impianto necessiti decisioni di più autorità, occorre designare un'autorità

responsabile di garantire una coordinazione sufficiente.

Dalla norma non è deducibile alcun obbligo

di coordinare i provvedimenti cautelari volti a impedire che un edificio venga

utilizzato in contrasto con la destinazione autorizzata con eventuali misure di

spettanza dell'autorità di polizia degli esercizi pubblici.

L'ordine censurato non disattende dunque

alcun obbligo di coordinazione. È ben vero che l'art. 12 LEsPubb vieta di

utilizzare i locali dell'esercizio pubblico per scopi diversi da quelli per i

quali la patente è stata rilasciata. Gli interventi dell'autorità di polizia

del commercio volti ad imporre il rispetto di questo divieto non devono

tuttavia essere coordinati con quelli del municipio intesi ad imporre il

rispetto dell'ordinamento edilizio, segnatamente della destinazione

autorizzata. L'art. 25a LPT, concretizzato nel nostro Cantone dalla

legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord; RL

7.1.2

), impone la coordinazione soltanto quando la

costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti

decisioni di più autorità. Ipotesi, questa, che in concreto

non è data, non essendo comunque in discussione il rilascio di un permesso per

la costruzione o la trasformazione di un edificio, ma soltanto un provvedimento

volto ad inibire una destinazione instaurata abusivamente. Dalla rinuncia,

invero incomprensibile, dell'Ufficio dei permessi ad esigere il rispetto della

patente d'esercizio pubblico rilasciata per le camere da affittare, i ricorrenti

non possono pertanto dedurre alcunché in loro favore richiamandosi all'art. 25a

LPT.

4.4.1

A norma dell'art. 31 LPamm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale

cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte

soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte. L'indennità è

commisurata in funzione delle spese oggettivamente indispensabili alla difesa

degli interessi fatti valere in giudizio (Borghi/

Corti, op. cit., ad art. 31 LPamm n. 3), tenendo conto dell'importanza

della lite, le sue difficoltà, l'ampiez-za del lavoro ed il tempo impiegato

dall'avvocato (art. 11 cpv. 5 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19

dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1).

Per prassi costante di questo Tribunale, l'indennità

per ripetibili viene riconosciuta anche agli enti pubblici che escono vincenti

da un procedimento di ricorso quando sono stati costretti ad avvalersi del

patrocinio di un legale poiché non dispongono di servizi sufficienti ad

assicurare un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla decisione impugnata.

4.2

Nel caso concreto, il Consiglio di

Stato ha riconosciuto al comune di Melano un'indennità di fr. 1'000.- per spese

di patrocinio. Il comune di Melano non dispone di un servizio giuridico o

amministrativo adeguato ad una conveniente tutela degli interessi pubblici

perseguiti dalla decisione impugnata. Il ricorso ad un legale costituiva dunque

una necessità oggettiva. Corretta appare di conseguenza la decisione del

Consiglio di Stato di riconoscere al comune un'adeguata indennità per

ripetibili.

Il rifiuto del Tribunale federale di

accordare agli enti pubblici

un'indennità per ripetibili nei ricorsi in materia di diritto pubblico (STF

1C_82/ 2008 del 28 maggio 2008 consid. 7) non impone alle istanze di ricorso

cantonali di modificare la prassi sinora seguita. Diversamente dall'art. 68

cpv. 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005(LTF, RS 173.110),

l'art. 31 LPamm non prevede infatti che agli enti pubblici non vengano

accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni

ufficiali.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.

Resta impregiudicato l'esito della domanda di costruzione che i ricorrenti

hanno nel frattempo inoltrato al municipio per trasformare parte delle camere

in un postribolo.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28, 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 21, 42, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 31,

60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese di fr. 1'800.- sono a carico dei ricorrenti in solido,

che rifonderanno al comune di Melano un'indennità di fr. 2'400.- in ragione di

1/3 ciascuno a titolo di ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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