52.2008.411
SUL. Atrio aperto
3 aprile 2009Italiano16 min
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Numero d'incarto:
52.2008.411
Data decisione, Autorità:
03.04.2009, TRAM
Titolo:
SUL. Atrio aperto
SUPERFICIE UTILE LORDA O SUL
art. 38 LE
Incarto n.
52.2008.411
Lugano
3 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 novembre 2008 della
RI 1, ,
patrocinata da: __________, ,
contro
la decisione 21 ottobre 2008 del Consiglio di Stato
(n. 5406) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 7 febbraio 2008 rilasciata dal municipio di Lugano ad CO 2, CO
1 ed CO 3 per la costruzione di uno stabile d'appartamenti in località __________
(part. 499 di __________);
viste le risposte:
- 19 novembre 2008 del
Consiglio di Stato;
- 24 novembre 2008 di CO 2,
CO 1 ed CO 3;
- 24 novembre 2008
dell'Ufficio domande di costruzione;
- 28 novembre 2008 del
municipio di Lugano;
preso atto della replica 12 dicembre 2008 e delle
dupliche:
- 19 dicembre 2008 di CO 2,
CO 1 ed CO 3;
- 23 dicembre 2008 del
Consiglio di Stato;
- 24 dicembre 2008 del
municipio di Lugano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'11 luglio
2007 CO 2, CO 1 ed CO 3 hanno chiesto al municipio di Lugano il permesso di costruire
uno stabile di 10 appartamenti su un terreno in leggero pendio (part. 499),
situato a __________, nella zona residenziale semi-intensiva R4, in prossimità
dell'intersezione fra via __________ e la __________.
Alla domanda si è fra gli altri opposta la
comunione dei comproprietari del condominio __________, situato sul fondo
confinante (part. 1134) verso monte, la quale ha sollevato una serie di censure,
che ha poi ripreso ed ulteriormente sviluppato davanti alle istanze di ricorso.
Le modifiche apportate in corso di procedura per assecondare gli opponenti non
ha permesso di rimuovere l'opposizione.
Raccolto l'avviso favorevole (n. 59179) dei
Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 7 febbraio 2008 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei
vicini.
B. Con
giudizio 21 ottobre 2008 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Assunte alcune informazioni supplementari
riguardanti lo scavo ed accertata l'inapplicabilità del regolamento edilizio
della città di Lugano del 16 dicembre 1963 (RE), il Governo ha anzitutto disatteso
le censure sollevate dagli insorgenti con riferimento alle distanze dal confine
e dalla strada antistante l'accesso all'autorimessa sotterranea.
Esso ha poi ritenuto infondate anche le
contestazioni riferite all'altezza, negando che la costruzione superi il limite
(m 15.00) prescritto dalle norme di zona.
Disattese le censure sollevate in relazione
al calcolo dell'indice di sfruttamento (i.s.), l'Esecutivo cantonale ha poi
ritenuto che nemmeno le deduzioni del preavviso riguardanti la conformità
dell'opera con le prescrizioni ambientali prestasse il fianco a critiche.
C. Contro il
predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza
edilizia.
In questa sede, l'insorgente si limita a
contestare la distanza dell'autorimessa sotterranea dalla strada, l'altezza
dell'edificio, il calcolo dell'indice di sfruttamento e gli aspetti ambientali
dell'intervento. Delle motivazioni di dettaglio addotte a sostegno delle sue
tesi si dirà nei considerandi di diritto.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed i beneficiari della licenza, contestando le tesi dell'insorgente
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
E. Con la
replica l'insorgente ha puntualizzato alcuni aspetti del ricorso, confermandosi
nelle conclusioni.
Le dupliche non hanno aggiunto nulla di
nuovo.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL
7.1.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria di uno stabile
situato nelle immediate vicinanze del
fondo
dedotto in edificazione e già opponente, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il
ricorso, tempestivo (art. 46 legge di procedura per le cause amministrative del
19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente
non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti. La situazione
dei luoghi emerge chiaramente dagli atti ed è perfettamente nota a questo
Tribunale.
2. Distanza
dell'autorimessa dalla __________
2.1. Secondo l’art. 59 delle norme di
attuazione del piano regolatore (NAPR) di __________ (sezione __________), gli
accessi a strade e piazze pubbliche devono permettere una buona visibilità e
non devono arrecare disturbo o pericolo alla circolazione.
Sono in particolare stabilite le
disposizioni seguenti:
a.
autorimesse con accessi direttamente sulla
strada devono essere ubicate ad una distanza minima di m 5.50 dal ciglio
stradale, compreso il marciapiede. Deroghe alla distanza minima possono essere
concesse dal municipio nel caso in cui la porta dell'autorimessa è munita di un
adeguato congegno per l'apertura automatica con telecomando a distanza.
b.
(omissis).
La norma, recante il titolo marginale
"accessi" ed inserita fra le disposizioni riguardanti il piano del
traffico, disciplina la distanza degli accessi alle autorimesse in funzione
della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale, imponendo di collocare
l'accesso all'autorimessa ad una distanza minima di m 5.50 dal ciglio della
strada, in modo da assicurare che le manovre dei veicoli in entrata o in uscita
non ostacolino la circolazione.
Per le costruzioni fa inoltre stato l’art.
10 cpv. 9 NAPR, che prescrive una distanza di m 3.00 dal ciglio delle strade
comunali (lett. b).
2.2. In concreto, l'autorimessa sotterranea
è collegata alla strada antistante __________) da una comoda rampa, larga m
5.50 e lunga m 8.00. L'accesso all'autorimessa, inteso quale elemento di
separazione tra il vano in cui sono ricoverati i veicoli ed il raccordo al
campo stradale, rispetta dunque la distanza minima prescritta dall'art. 59
lett. a NAPR. Neppure la ricorrente lo contesta.
Dal canto suo,
il corpo dell'autorimessa sotterranea rispetta la distanza dalla strada (m
3.00), prescritta dall'art. 10 cpv. 9 lett. b NAPR. Contrariamente a quanto
ritiene l'insorgente, l'opera non disattende l’art. 42 del regolamento di
applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1).
Determinante non è infatti la distanza prescritta dall'art. 59 NAPR per gli
accessi, ma quella fissata dall'art. 10 cpv. 9 lett. b NAPR per le costruzioni.
3. 3.1.
Secondo l’art. 40 LE, l'altezza degli edifici è misurata a partire dal livello
del terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda o del
parapetto. La sistemazione del terreno, soggiunge l’art. 41 LE, può essere ottenuta
mediante la formazione di un terrapieno, che è computato sull'altezza
dell'edificio sovrastante soltanto nella misura in cui oltrepassa il limite di
m 1.50 ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata (cfr. anche art. 13 e
7 NAPR).
Nel terrapieno possono essere inseriti
manufatti comprendenti vani utilizzabili, che nella misura in cui non sporgono
per più di m 1.50 dal terreno sono considerati opere sotterranee, che non costituiscono
ingombro (art. 42 cpv. 1 RLE). Entro questi limiti, lo sviluppo verticale di
queste opere è in sostanza considerato irrilevante, in quanto insuscettibile di
incidere sulle finalità perseguite dalle norme sulle altezze.
3.2. Nel caso concreto, il progetto prevede
di sistemare il terreno attorno alla costruzione mediante la formazione di
terrapieni alti sino a m 1.52 (piano facciata sud). Nel terrapieno previsto davanti
all'angolo sudovest dell'edificio è incorporata l'autorimessa, che sul piano
orizzontale sporge per circa 10 m oltre il filo della sovrastante facciata
ovest e per circa 4 m dal filo della facciata sud. Ad una distanza di 3.00 m
dal piede delle facciate in oggetto il terrapieno contenente l'autorimessa non
supera il limite di m 1.50, fissato dall'art. 41 LE. L’altezza del terrapieno
non è dunque computabile dell'altezza sull'edificio sovrastante.
L'autorimessa inglobata nel terrapieno, dal
canto suo, prefigura una costruzione sotterranea già perché non sporge oltre m
1.50 dal terreno naturale. L’edificio rispetta pertanto compiutamente l'altezza
massima prescritta dall'art. 45 cpv. 2 NAPR (m 13.50 alla gronda; m 15.00 al colmo).
Palesemente infondata è la pretesa
dell'insorgente di considerare l'edificio alla stregua di una costruzione a
gradoni ai fini della misurazione dell'altezza. Il corpo interrato
dell'autorimessa non può in nessun caso essere assimilato al gradone inferiore
di una costruzione in pendio articolata sulla verticale. È una semplice opera
sotterranea inserita nel terrapieno previsto per sistemare il terreno sui lati
dell'edificio.
4. Il calcolo
dell'i.s. fa stato di una SUL pari a 1'581.62 mq, che esaurisce completamente
l'i.s. massimo (0.9) prescritto dall'art. 45 cpv. 3 lett. a NAPR.
Il calcolo allestito dal progettista deduce
al pianterreno la superficie (mq 4.53 + 3.68 = 8.21) della rampa di scale che
collega il pianterreno al primo piano. A torto, poiché questa superficie deve
essere computata. Per l’art. 38 cpv. 1 LE, possono infatti essere dedotte
soltanto le superfici delle scale che servono all'accesso di locali non calcolabili
nella SUL. Può tuttavia essere dedotta la corrispondente superficie della rampa
di scale d'accesso all'ultimo piano (4°) in quanto già conteggiata nel calcolo
della SUL del piano sottostante (3°).
Nel calcolo della SUL risulta d’altro canto
computata anche la superficie dell'ascensore (m 1.75 x 1.55 = mq 2.71) a tutti
Fatti
i 5 piani, che secondo la giurisprudenza di questo Tribunale (STA 52.2004.114
del 16 giugno 2004) va invece conteggiata una volta soltanto.
Considerata l’equivalenza fra la superficie
non computata e quella conteggiata in eccedenza, ben si può tutto sommato
ammettere che l'edificio rispetti l'i.s prescritto.
L'insorgente contesta il calcolo della SUL
asserendo che al pianterreno verrebbe dedotta la superficie di mq 11.34 (m 2.70
x 4.20), corrispondente ad una parte dell'atrio (corridoio) di accesso ai due
appartamenti, all'ascensore ed alle scale che conducono agli altri
appartamenti. La contestazione è giustificata soltanto nella misura in cui si
riferisce alla deduzione della superficie della scala che conduce al primo
piano, di cui si è appena detto. Per i motivi appena esposti, la censura non permette
tuttavia di ravvisare nel progetto alcun superamento dell'i.s.
Da respingere è pure la pretesa di computare
nella SUL anche la superficie (mq 16.8) dell'atrio aperto antistante la porta
d'ingresso, che nella variante presentata in corso di procedura è stata
arretrata verso l’interno dello stabile. La superficie delle logge aperte che
servono come ballatoi è invero computata nella SUL (art. 38 cpv. 1 LE).
Conteggiata è pure la superficie delle scale di collegamento tra i piani, che
vengono "esternalizzate" al fine di sottrarre questi percorsi
pedonali all'i.s. (STA 52.2007.321 del 2 novembre 2007 consid. 3.1). L'esclusione
dal computo della SUL della parte aperta dell'atrio qui in esame non appare
tuttavia ingiustificata, poiché, per funzione, questo spazio non si differenzia
sostanzialmente da un porticato aperto situato a pianterreno.
La censura, anche se risultasse fondata, non
sarebbe comunque atta a comportare l'annullamento della licenza, poiché il
difetto potrebbe essere facilmente corretto, subordinando il permesso a
clausole accessorie (p. es. riduzione della larghezza dello stabile di una
dozzina di centimetri).
5. Censure ambientali
5.1. La licenza edilizia è un atto
amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che, al momento della
decisione, nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei
lavori previsti dalla domanda di costruzione (art. 1 cpv. 1 RLE; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 1 LE n. 627). L'autorità deve
concretamente accertare che l'opera prevista sia effettivamente conforme alla
legge. Non può limitarsi ad esigere che lo sia, prescindendo dalle necessarie
verifiche (STA n. 52.2002.52 del 4 febbraio 2003).
Per quanto riguarda gli aspetti ecologici,
essa deve di conseguenza accertare, in base ad una prognosi, che le
ripercussioni ambientali derivanti dall'uso della costruzione siano conformi
alle prescrizioni poste dalla legge federale sulla
protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) e dalle relative
ordinanze (ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986; OIF; RS
814.41; ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 15 dicembre 1985; OIAt;
RS 814.318.142.1). Non può accontentarsi di imporre, a titolo di condizione
(impropria) della licenza, che tali prescrizioni vengano rispettate.
5.2. Nel caso concreto, l'avviso cantonale
del 24 ottobre 2007 si limita a stabilire che devono essere rispettati i
limiti d'immissione imposti dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983 e dalle sue
ordinanze d'applicazione.
Devono essere soddisfatte le esigenze
poste dall'art. 11 LPAmb
che recita al capoverso II "Indipendentemente dal carico inquinante
esistente, le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate
nella misura massima consentita dal progresso tecnico, […] e al capoverso III "Le limitazioni
delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto
conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti".
In relazione alle immissioni foniche,
l'avviso ha in particolare aggiunto che gli impianti previsti dovranno
essere adeguatamente insonorizzati ed ubicati in modo da non recare disturbo o
molestia al vicinato conformemente all'Ordinanza federale del 15 dicembre 1986
contro l'inquinamento fonico.
In special modo, qualora l'impianto di
riscaldamento funzioni con bruciatore ad aria soffiata, l'uscita della caldaia
dovrà essere munita di un apposito silenziatore in modo tale che le immissioni
foniche prodotte non siano superiori al livello di valutazione Lr = 55 dB(A) di giorno e di Lr = 45 dB(A) di notte, come
previsto dal'art. 7 e dall'allegato 6 dell'OIF.
Se dopo la messa in esercizio degli
Considerandi
impianti tecnici si dovessero riscontrare lamentele eccessive da parte del
vicinato a causa del rumore eccessivo, l'istante dovrà provvedere a verificare,
tramite misurazioni acustiche, l'entità delle immissioni foniche ed il rispetto
dei limiti d'esposizione al rumore fissati dall'OIF. Queste verifiche dovranno
essere sottoposte alla nostra attenzione per approvazione. Nel caso in cui i
limiti d'esposizione al rumore risultassero superati gli impianti non potranno
funzionare e dovranno essere immediatamente ripristinati dal punto di vista fonico.
Secondo la ricorrente, l'autorità cantonale
avrebbe omesso di esperire una verifica completa e dettagliata della conformità
degli impianti dal profilo della LPAmb e dell'OIF.
Il rimprovero non è privo di qualsiasi
fondamento. L'avviso cantonale, così come formulato, non certifica in effetti
che il progetto è stato concretamente e compiutamente esaminato e trovato
conforme alle prescrizioni della legislazione ambientale. Dallo stesso non
emerge in particolare che l'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) ha
rinunciato a determinare o a far determinare le immissioni foniche esterne
degli impianti fissi, perché non aveva motivo di ritenere che i valori limite
d’esposizione determinanti di detti impianti fossero o potessero essere
superati (art. 36 cpv. 1 OIF).
Le carenze, di natura più formale che
sostanziale, dell'avviso cantonale non sono tuttavia tali da giustificare un
annullamento del permesso. Già davanti al Consiglio di Stato, l'UPR ha infatti
rilevato che il riscaldamento dell'edificio avviene mediante caldaie a gas
ubicate all'interno delle lavanderie di ogni appartamento. Questi tipi di
impianti, essendo concepiti per un uso interno negli ambienti abitati, non sono
tali da creare immissioni esterne elevate. L'ufficio in questione ha quindi
implicitamente confermato di non aver richiesto una determinazione preventiva
delle immissioni foniche esterne prodotte dall'impianto di riscaldamento perché
non aveva avuto motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione
determinanti di detti impianti fossero o potessero essere superati (art. 36
cpv. 1 OIF).
La deduzione, conforme all'esperienza,
resiste alla critica dell'insorgente. L'equivoco sul tipo d'impianto previsto e
le considerazioni sulla pressione sonora massima ammissibile nel punto d'espulsione
addotte dall'UPR in prima istanza non permettono di avallare le critiche
dell'insorgente.
5.3
Da respingere sono pure le censure che
l'insorgente ripropone in merito alla mancanza di uno specifico impianto per l'espulsione
dei gas di scarico dell'autorimessa sul tetto dell'edificio. Le modeste
dimensioni (19 posti) e l'uso (connesso all'abitazione) dell'autorimessa
sotterranea permettono di ritenere l'evacuazione dei gas di scarico attraverso
le aperture conforme alle prescrizioni dell'OIAt. L'art. 6 di questa ordinanza
permette infatti di scostarsi dall'obbligo di espellere le emissioni al di
sopra del tetto mediante camini o condotte di scarico (cpv. 2) a condizione che
non ne derivino immissioni eccessive (cpv. 1). Condizione, questa, che nel caso
concreto è lecito ritenere soddisfatta.
6.
Fase di
cantiere
6.1
Per la fase di cantiere, l'Ufficio
della protezione dell'aria (UPA) ha classificato il cantiere nel gruppo A,
specificando in dettaglio le misure previste dalla direttiva "Protezione
dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri" dell'Ufficio
federale dell'ambiente (UFAM) che dovranno essere adottate. L'indicazione è
sufficiente.
Richiamata la direttiva sul rumore dei
cantieri, edizione 2006, dell'UFAM, l'UPR ha dal canto suo imposto l'adozione
delle seguenti misure:
-
lavori di costruzione: provvedimenti del gruppo
B;
-
lavori di costruzione molto rumorosi:
provvedimenti del gruppo B;
-
trasporti edili: provvedimenti del gruppo A.
Considerate le caratteristiche della
costruzione (una palazzina di 10 appartamenti), del terreno dedotto in
edificazione (fondo prativo senza affioramenti rocciosi) e della zona
(residenziale con grado di sensibilità al rumore II), nonché la durata del
cantiere, la valutazione del rumore del cantiere e la scelta dei gruppi di provvedimenti
operate dall'autorità cantonale appaiono corrette. Nemmeno la ricorrente
pretende invero che vengano applicati i provvedimenti del gruppo C.
A torto, essa si duole della mancata
definizione dettagliata dei singoli provvedimenti da adottare. L'assegnazione
dei lavori di costruzione (rumorosi e non) al gruppo B impone l'adozione di
tutti i provvedimenti previsti dal catalogo annesso alla citata direttiva.
Anche per i rumori, la definizione concreta delle misure di prevenzione da
applicare dovrà essere attuata a seconda dell'effettiva esecuzione dei lavori
previsti dal catalogo.
7.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato dall’im-pugnativa, tenendo conto del valore della costruzione, è
posta a carico dei comproprietari del condominio __________ in solido.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38, 40, 41 LE; 42 RLE; 10, 45, 59
NAPR di __________; 7, 11 LPAmb; 36 OIF; 6 OIAt; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è a carico dei comproprietari
del condominio __________ in solido.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
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.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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