Lexipedia

Decisione

52.2008.411

SUL. Atrio aperto

3 aprile 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i 5 piani, che secondo la giurisprudenza di questo Tribunale (STA 52.2004.114

del 16 giugno 2004) va invece conteggiata una volta soltanto.

Considerata l’equivalenza fra la superficie

non computata e quella conteggiata in eccedenza, ben si può tutto sommato

ammettere che l'edificio rispetti l'i.s prescritto.

L'insorgente contesta il calcolo della SUL

asserendo che al pianterreno verrebbe dedotta la superficie di mq 11.34 (m 2.70

x 4.20), corrispondente ad una parte dell'atrio (corridoio) di accesso ai due

appartamenti, all'ascensore ed alle scale che conducono agli altri

appartamenti. La contestazione è giustificata soltanto nella misura in cui si

riferisce alla deduzione della superficie della scala che conduce al primo

piano, di cui si è appena detto. Per i motivi appena esposti, la censura non permette

tuttavia di ravvisare nel progetto alcun superamento dell'i.s.

Da respingere è pure la pretesa di computare

nella SUL anche la superficie (mq 16.8) dell'atrio aperto antistante la porta

d'ingresso, che nella variante presentata in corso di procedura è stata

arretrata verso l’interno dello stabile. La superficie delle logge aperte che

servono come ballatoi è invero computata nella SUL (art. 38 cpv. 1 LE).

Conteggiata è pure la superficie delle scale di collegamento tra i piani, che

vengono "esternalizzate" al fine di sottrarre questi percorsi

pedonali all'i.s. (STA 52.2007.321 del 2 novembre 2007 consid. 3.1). L'esclusione

dal computo della SUL della parte aperta dell'atrio qui in esame non appare

tuttavia ingiustificata, poiché, per funzione, questo spazio non si differenzia

sostanzialmente da un porticato aperto situato a pianterreno.

La censura, anche se risultasse fondata, non

sarebbe comunque atta a comportare l'annullamento della licenza, poiché il

difetto potrebbe essere facilmente corretto, subordinando il permesso a

clausole accessorie (p. es. riduzione della larghezza dello stabile di una

dozzina di centimetri).

5. Censure ambientali

5.1. La licenza edilizia è un atto

amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che, al momento della

decisione, nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei

lavori previsti dalla domanda di costruzione (art. 1 cpv. 1 RLE; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 1 LE n. 627). L'autorità deve

concretamente accertare che l'opera prevista sia effettivamente conforme alla

legge. Non può limitarsi ad esigere che lo sia, prescindendo dalle necessarie

verifiche (STA n. 52.2002.52 del 4 febbraio 2003).

Per quanto riguarda gli aspetti ecologici,

essa deve di conseguenza accertare, in base ad una prognosi, che le

ripercussioni ambientali derivanti dall'uso della costruzione siano conformi

alle prescrizioni poste dalla legge federale sulla

protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) e dalle relative

ordinanze (ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986; OIF; RS

814.41; ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 15 dicembre 1985; OIAt;

RS 814.318.142.1). Non può accontentarsi di imporre, a titolo di condizione

(impropria) della licenza, che tali prescrizioni vengano rispettate.

5.2. Nel caso concreto, l'avviso cantonale

del 24 ottobre 2007 si limita a stabilire che devono essere rispettati i

limiti d'immissione imposti dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983 e dalle sue

ordinanze d'applicazione.

Devono essere soddisfatte le esigenze

poste dall'art. 11 LPAmb

che recita al capoverso II "Indipendentemente dal carico inquinante

esistente, le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate

nella misura massima consentita dal progresso tecnico, […] e al capoverso III "Le limitazioni

delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto

conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti".

In relazione alle immissioni foniche,

l'avviso ha in particolare aggiunto che gli impianti previsti dovranno

essere adeguatamente insonorizzati ed ubicati in modo da non recare disturbo o

molestia al vicinato conformemente all'Ordinanza federale del 15 dicembre 1986

contro l'inquinamento fonico.

In special modo, qualora l'impianto di

riscaldamento funzioni con bruciatore ad aria soffiata, l'uscita della caldaia

dovrà essere munita di un apposito silenziatore in modo tale che le immissioni

foniche prodotte non siano superiori al livello di valutazione Lr = 55 dB(A) di giorno e di Lr = 45 dB(A) di notte, come

previsto dal'art. 7 e dall'allegato 6 dell'OIF.

Se dopo la messa in esercizio degli

Considerandi

impianti tecnici si dovessero riscontrare lamentele eccessive da parte del

vicinato a causa del rumore eccessivo, l'istante dovrà provvedere a verificare,

tramite misurazioni acustiche, l'entità delle immissioni foniche ed il rispetto

dei limiti d'esposizione al rumore fissati dall'OIF. Queste verifiche dovranno

essere sottoposte alla nostra attenzione per approvazione. Nel caso in cui i

limiti d'esposizione al rumore risultassero superati gli impianti non potranno

funzionare e dovranno essere immediatamente ripristinati dal punto di vista fonico.

Secondo la ricorrente, l'autorità cantonale

avrebbe omesso di esperire una verifica completa e dettagliata della conformità

degli impianti dal profilo della LPAmb e dell'OIF.

Il rimprovero non è privo di qualsiasi

fondamento. L'avviso cantonale, così come formulato, non certifica in effetti

che il progetto è stato concretamente e compiutamente esaminato e trovato

conforme alle prescrizioni della legislazione ambientale. Dallo stesso non

emerge in particolare che l'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) ha

rinunciato a determinare o a far determinare le immissioni foniche esterne

degli impianti fissi, perché non aveva motivo di ritenere che i valori limite

d’esposizione determinanti di detti impianti fossero o potessero essere

superati (art. 36 cpv. 1 OIF).

Le carenze, di natura più formale che

sostanziale, dell'avviso cantonale non sono tuttavia tali da giustificare un

annullamento del permesso. Già davanti al Consiglio di Stato, l'UPR ha infatti

rilevato che il riscaldamento dell'edificio avviene mediante caldaie a gas

ubicate all'interno delle lavanderie di ogni appartamento. Questi tipi di

impianti, essendo concepiti per un uso interno negli ambienti abitati, non sono

tali da creare immissioni esterne elevate. L'ufficio in questione ha quindi

implicitamente confermato di non aver richiesto una determinazione preventiva

delle immissioni foniche esterne prodotte dall'impianto di riscaldamento perché

non aveva avuto motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione

determinanti di detti impianti fossero o potessero essere superati (art. 36

cpv. 1 OIF).

La deduzione, conforme all'esperienza,

resiste alla critica dell'insorgente. L'equivoco sul tipo d'impianto previsto e

le considerazioni sulla pressione sonora massima ammissibile nel punto d'espulsione

addotte dall'UPR in prima istanza non permettono di avallare le critiche

dell'insorgente.

5.3

Da respingere sono pure le censure che

l'insorgente ripropone in merito alla mancanza di uno specifico impianto per l'espulsione

dei gas di scarico dell'autorimessa sul tetto dell'edificio. Le modeste

dimensioni (19 posti) e l'uso (connesso all'abitazione) dell'autorimessa

sotterranea permettono di ritenere l'evacuazione dei gas di scarico attraverso

le aperture conforme alle prescrizioni dell'OIAt. L'art. 6 di questa ordinanza

permette infatti di scostarsi dall'obbligo di espellere le emissioni al di

sopra del tetto mediante camini o condotte di scarico (cpv. 2) a condizione che

non ne derivino immissioni eccessive (cpv. 1). Condizione, questa, che nel caso

concreto è lecito ritenere soddisfatta.

6.

Fase di

cantiere

6.1

Per la fase di cantiere, l'Ufficio

della protezione dell'aria (UPA) ha classificato il cantiere nel gruppo A,

specificando in dettaglio le misure previste dalla direttiva "Protezione

dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri" dell'Ufficio

federale dell'ambiente (UFAM) che dovranno essere adottate. L'indicazione è

sufficiente.

Richiamata la direttiva sul rumore dei

cantieri, edizione 2006, dell'UFAM, l'UPR ha dal canto suo imposto l'adozione

delle seguenti misure:

-

lavori di costruzione: provvedimenti del gruppo

B;

-

lavori di costruzione molto rumorosi:

provvedimenti del gruppo B;

-

trasporti edili: provvedimenti del gruppo A.

Considerate le caratteristiche della

costruzione (una palazzina di 10 appartamenti), del terreno dedotto in

edificazione (fondo prativo senza affioramenti rocciosi) e della zona

(residenziale con grado di sensibilità al rumore II), nonché la durata del

cantiere, la valutazione del rumore del cantiere e la scelta dei gruppi di provvedimenti

operate dall'autorità cantonale appaiono corrette. Nemmeno la ricorrente

pretende invero che vengano applicati i provvedimenti del gruppo C.

A torto, essa si duole della mancata

definizione dettagliata dei singoli provvedimenti da adottare. L'assegnazione

dei lavori di costruzione (rumorosi e non) al gruppo B impone l'adozione di

tutti i provvedimenti previsti dal catalogo annesso alla citata direttiva.

Anche per i rumori, la definizione concreta delle misure di prevenzione da

applicare dovrà essere attuata a seconda dell'effettiva esecuzione dei lavori

previsti dal catalogo.

7.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro

occasionato dall’im-pugnativa, tenendo conto del valore della costruzione, è

posta a carico dei comproprietari del condominio __________ in solido.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 38, 40, 41 LE; 42 RLE; 10, 45, 59

NAPR di __________; 7, 11 LPAmb; 36 OIF; 6 OIAt; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è a carico dei comproprietari

del condominio __________ in solido.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

,

;

,

,

,

;

;

, ;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster