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Decisione

52.2008.414

Licenza edilizia in sanatoria per la costruzione con elementi prefabbricati di una giostra coperta per cavalli

15 gennaio 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 22 marzo

2007 RI 1 ha inoltrato al municipio di Sementina una domanda di costruzione a

posteriori per la posa a secco di alcuni elementi prefabbricati, necessari alla

costruzione di una giostra coperta per cavalli sul mappale n. 500 di quel

comune, situato fuori dalla zona edificabile.

Alla domanda si è opposto il Dipartimento

del territorio, ritenendo che un simile impianto fosse in contrasto con i

criteri pianificatori applicabili in materia di utilizzazione dei sedimi

situati fuori dalle zone edificabili.

Un'opposizione è pure stata inoltrata da CO 1, proprietario di un fondo contermine.

Il 30 ottobre 2007 il municipio ha comunque risolto

di rilasciare la licenza richiesta.

B. Contro la

predetta decisione sia il Dipartimento del territorio, sia CO 1 sono insorti

davanti al Consiglio di Stato, lamentando la palese disattenzione del preavviso

negativo dipartimentale.

Con giudizio 27 febbraio 2008 il Governo ha

accolto entrambe le impugnative, annullando la licenza in sanatoria rilasciata

dal municipio a RI 1. L'Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che il

preavviso negativo del Dipartimento del territorio, fondato essenzialmente su

norme la cui applicazione compete alle autorità cantonali, vincolasse

l'autorità comunale. Di conseguenza, esso ha rinviato gli atti al municipio

affinché statuisse nuovamente sulla domanda, conformemente al preavviso

negativo dell'autorità cantonale.

Tale pronuncia è stata confermata mediante giudizio 20 maggio 2008 da questo Tribunale

(inc. n. 52.2008.112).

C. Mediante

risoluzione dell'11 giugno 2008, il municipio di Sementina ha quindi negato a RI

1 la licenza richiesta.

Adito su ricorso da quest'ultimo, il 21

ottobre 2008 il Consiglio di Stato ha confermato detta decisione. Il Governo ha

ritenuto che nella misura in cui nel caso concreto la tenuta di cavalli non si

inserisce nel contesto di un'attività prettamente agricola l'opera litigiosa

non è conforme alla destinazione del fondo su cui sorge, ragione per la quale essa

non può essere approvata. Inoltre, non essendo adempiuto il requisito

dell’ubicazione vincolata, tale manufatto non può nemmeno beneficiare in una

deroga in base all'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700).

D. Contro tale decisione RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l’annullamento assieme alla contestata risoluzione

del municipio, e postulando il rilascio della licenza in sanatoria. Censura la

violazione del principio di uguaglianza, della tutela della buona fede e della

proporzionalità, rilevando come sul Piano di Magadino, nelle medesime zone di

PR, siano stati realizzati presso altre scuderie impianti identici a quello

litigioso. Sostiene che quest'ultimo sarebbe del tutto conforme alla destinazione

agricola del fondo su cui sorge. In ogni caso sarebbero pure date le condizioni

previste dall'art. 24 LPT per derogare a tale requisito: la giostra per cavalli

in questione esigerebbe infatti un'ubicazione fuori della zona edificabile, ritenuto

che a ciò non si oppongono interessi preponderanti. Sempre secondo il

ricorrente, tale impianto servirebbe inoltre a garantire una tenuta particolarmente

rispettosa degli animali ospitati presso la scuderia esistente sul contiguo

mappale n. 677 di Sementina, e pertanto andrebbe autorizzata in virtù dell'art.

24d LPT.

E. Il

Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio ed CO 1, postulano la

reiezione del gravame, adducendo argomenti di cui si dirà, per quanto

necessario, in seguito. Il municipio dal canto suo non ha formulato alcuna

osservazione.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del tribunale è data (art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13

marzo 1991, LE; RL 7.1.2.1), il ricorso è tempestivo (art. 50 LE, 46 cpv. 1

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm) e la

legittimazione del ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE, 43 LPamm). Il gravame è

pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove chieste dall’insorgente

(sopralluogo) non appaiono in grado di procurare la conoscenza di ulteriori

fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1. Di

principio, l’autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti

conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di

utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a

LPT).

Le zone agricole ai sensi dell’art. 16 LPT comprendono i terreni idonei alla

coltivazione agricola o all’orticoltura produttiva necessari all’adempimento

dei vari compiti dell’agricoltura (lett. a) o quelli che, nell’interesse

generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (lett. b).

Giusta gli art.

16a cpv. 1 LPT, in vigore dal 1. settembre 2000, sono conformi alla zona

agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione

agricola o all’orticoltura.

La conformità alla zona agricola presuppone che gli edifici e gli impianti

siano in concreto obiettivamente necessari, segnatamente quanto a ubicazione e

dimensioni, a uno sfruttamento razionale del suolo, ritenuto che

all’edificazione non devono comunque opporsi interessi pubblici preponderanti (STF

del 5 maggio 2000, inc. n.1A.6/2000; DTF 125 II 278, consid. 3a).

2.2

Come ricordato dal Consiglio di Stato, ai fini della valutazione della

conformità di zona occorre innanzitutto distinguere tra la tenuta di cavalli

nell’ambito dell’attività di un’azienda agricola e quella al di fuori

dell’agricoltura (cfr. UFST, Direttive “Cavallo e pianificazione del territorio",

pag. 9, n. B/1).

Nell’ambito dell’attività di un’azienda

agricola, sono immaginabili diverse forme di tenuta di cavalli. L’allevamento

agricolo di cavalli, comprensivo della riproduzione e dell’allevamento, della

tenuta di cavalli quali animali da lavoro agricoli o per la produzione di carne

o di latte e della pensione per cavalli dietro compenso (che si limita alla

custodia, al foraggiamento e alla conduzione all'aperto di cavalli ospiti di

un’azienda agricola) risulta essenzialmente conforme alla zona agricola se

l’azienda produce in modo dipendente dal suolo, vale a dire se dispone di una

sufficiente base foraggiera propria e gli animali da reddito non vengono

prevalentemente nutriti con foraggio acquistato da terzi (DTF 117 Ib 270,

consid. 3c; RDAT II-1996, n. 32, consid. 3.2.). Per contro la tenuta di cavalli

in zona agricola, ma al di fuori di un'attività agricola vera e propria,

segnatamente a scopo commerciale (aziende ippiche quali centri equestri,

maneggi, scuole di equitazione), non è conforme alla destinazione della zona, così

come la tenuta di cavalli per svago all’interno della zona agricola. In

quest’ultimo caso l’art. 34 cpv. 5 dell'ordinanza sulla pianificazione del

territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1) prevede espressamente che gli edifici

e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono

considerati conformi alla zona agricola.

2.3

Nel caso di specie è incontestato che

l'insorgente non è titolare di un'azienda agricola. Risulta inoltre dagli atti

che la tenuta di cavalli presso la scuderia di cui al mappale n. 677 di Sementina

avviene per scopi sostanzialmente commerciali e di svago, ragione per la quale tale

attività non può essere considerata di natura prettamente agricola nel senso

sopra esposto del termine. Lo stesso ricorrente ha infatti chiaramente indicato

nel suo gravame che tale complesso viene sostanzialmente utilizzato per

l'esercizio dell'equitazione e serve ad ospitare una decina di cavalli, di cui

5.

di sua proprietà e i rimanenti di proprietà di terze persone che gli pagano le

spese di vitto e d'alloggio. Ne discende che la giostra, realizzata sulla

vicina part. n. 500 per le necessità dell'attività di scuderia, non può essere

considerata conforme alla funzione agricola prevista dal piano regolatore per

la zona di utilizzazione in cui è ubicata e come tale non può beneficiare di un

permesso ordinario ai sensi dell'art. 22 LPT.

3.

Si tratta quindi

di esaminare se tale opera possa conseguire di un permesso di costruzione

eccezionale giusta l'art. 24 LPT.

3.1

In deroga al principio della conformità

di zona, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate

autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o

impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a

condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona

edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi preponderanti (lett.

b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256

consid. 5; DTF 119 Ib 442 consid. 4a; DTF 118 Ib 17 consid. 2b).

Il requisito dell'ubicazione vincolata ha

carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze

severe (Adelio Scolari,

Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 530 seg.). Occorre infatti che sia

necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile

per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno

(DTF 119 Ib 442, consid. 4a). Non sono sufficienti motivi finanziari, personali

o di comodità (DTF 124 II 252 consid. 4; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad

art. 24 n. 8 segg.). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè

dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare

quando un edificio o impianto a causa delle immissioni generate non può essere

realizzato all’interno delle zone edificabili. Per prassi, il requisito di

ubicazione vincolata è generalmente escluso per la realizzazione

di scuderie, maneggi e altre opere analoghe nell'ambito della

tenuta di cavalli a titolo di hobby o a scopo commerciale da par-te di persone

che non esercitano la professione di agricoltore

(DTF 111 Ib 213 consid. 3; ZBl 1994 pag. 81 consid. 2d; STF 1A.26/ 2003 del 22

aprile 2003 consid. 5).

L'adempimento del secondo requisito di cui

all'art. 24 lett. b LPT presuppone l'assenza di interessi preponderanti che si

oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio che presiede alla valutazione

degli opposti interessi in gioco ruota attorno alle finalità ed ai principi

della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28

consid. 3; DTF 114 Ib 268 consid. 3b).

3.2

Nell'evenienza

concreta, dal profilo delle sue finalità, nulla impone di realizzare la

controversa opera fuori della zona edificabile. Tale scelta non è infatti dettata

da alcuna ragione oggettiva di ordine tecnico. Inoltre essa, essendo destinata come

detto ad essere utilizzata per la movimentazione di una decina di cavalli, non può

ancora essere considerata tale da generare delle immissioni che ne impediscano

la realizzazione all’interno delle zone edificabili, anche perché questo genere

di impianti possono, se del caso, trovare collocazione all'interno di

determinate zone speciali destinate ad ospitare infrastrutture sportive e per

il tempo libero. Nulla muta in proposito che l'attuale piano regolatore di

Sementina non contempli simili zone di utilizzazione (BVR 2006 444 e segg.

consid. 3, 2000 258 e segg. consid. 5 con rinvii).

Ne discende che la giostra per cavalli di cui alla domanda di costruzione in

sanatoria non può beneficiare di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24

LPT, poiché non soddisfa il requisito dell'ubicazione vincolata.

4.

Ritenuto

che gli art. 24a, 24b LPT sono a priori inapplicabili alla presente

fattispecie, occorre esaminare se il controverso intervento possa beneficiare

di un permesso giusta gli art. 24c e 24d LPT.

4.1

Secondo la prima di queste disposizioni, fuori delle zone edificabili, gli

edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più

conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella

propria situazione di fatto (cpv. 1). Con il permesso dell'autorità competente

tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente,

ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati

legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze

della pianificazione territoriale (cpv. 2). Sennonché, anche tale norma non

trova applicazione al caso di specie, già per il fatto che la contestata giostra

per cavalli, realizzata su un fondo contermine a quello sul quale insistono le

stalle e non direttamente collegato a questi edifici, non costituisce una

trasformazione parziale secondo l'art. 24c cpv. 2 ma una nuova costruzione.

4.2

Resta a questo punto ancora da valutare la situazione dal profilo

dell'art. 24d cpv. 1bis LPT. Tale disposizione, introdotta con la

novella legislativa del 23 marzo 2007 (RU 2007, 3639; FF 2005 6303) e in vigore

dal 1° settembre 2007, prevede che negli edifici non abitati o nelle parti non

abitate di edifici possono essere autorizzati provvedimenti edilizi se servono

per la tenuta di animali a scopo di hobby agli abitanti di un edificio situato

nelle vicinanze e garantiscono una tenuta particolarmente rispettosa degli

animali. Inoltre, nuovi impianti esterni possono essere ammessi se sono

necessari per una corretta custodia degli animali.

La questione - che per il vero non è stata espressamente affrontata dalle precedenti

istanze di giudizio - deve essere risolta negativamente non fosse altro per il

fatto che, secondo i chiari intendimenti del legislatore federale, per "impianti

esterni" ai sensi della suddetta norma vanno intesi unicamente gli

edifici e impianti aperti e non coperti che in virtù della loro destinazione

non possono di regola essere collocati all'interno di un edificio. Non

rientrano per contro in questa categoria di manufatti le costruzioni di

soprastruttura di ogni genere, quali ad esempio le pensiline in mezzo al

pascolo, le superfici di esercitazione coperte, le capanne ecc. (Messaggio del

Consiglio federale su una revisione parziale della legge sulla pianificazione

del territorio del 2 dicembre 2005, in FF 2005 6320 e seg.). Certo, la

legislazione federale in materia di protezione degli animali esige per la

tenuta di cavalli l'esistenza di apposite istallazioni esterne per le uscite

libere. Agli animali deve infatti essere garantita la possibilità di trattenersi

all'aperto e di avere un certo spazio di movimento (art. 61 dell'ordinanza

sulla protezione degli animali del 23 aprile 2008; OPAn; RS 455.1). Questa

esigenza risulta tuttavia già soddisfatta a partire dal momento in cui è

disponibile esternamente un'area recintata di adeguate dimensioni. Di conseguenza

la realizzazione in regime di deroga al principio della conformità di zona di un

impianto fisso coperto come quello qui in discussione, che appare più che altro

destinato ai bisogni dell'equitazione, non si impone (Messaggio citato, in FF

2005.

6321). D'altro canto, giusta l'art. 61 cpv. 3 OPAn, la movimentazione di

cavalli può avvenire su una superficie coperta soltanto in via eccezionale, allorquando

sono date condizioni metereologiche o del terreno estreme.

5.

Invano il

ricorrente invoca il principio della parità di trattamento nell'illegalità al

fine di ottenere il rilascio del permesso di costruzione in sanatoria. La

circostanza che la legge non sia eventualmente applicata o non lo sia stata

correttamente in uno o più casi non conferisce di massima all'interessato che

si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente

da quanto prevede la legge (DTF 126 V 390 consid. 6a). Dal profilo della parità

di trattamento nell'illegalità, l'interesse pubblico all'applicazione del

diritto oggettivo prevale in ogni caso su quello del ricorrente.

6.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto

e la decisione governativa confermata.

Secondo soccombenza, la tassa di giustizia e le spese vanno

poste a carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24, 24d LPT; 61 OPAn; 21 LE; 3, 18,

28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'500.- sono a carico del ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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