52.2008.417
Sentenza di rinvio
9 gennaio 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2008.417
Data decisione, Autorità:
09.01.2009, TRAM
Titolo:
Sentenza di rinvio
ACCERTAMENTO INESATTO DEI FATTI
ASSUNZIONE DELLE PROVE
COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE
art. 65 cpv. 2 LPAMM
Incarto n.
52.2008.417
Lugano
9 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 dicembre 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 29 novembre 2005 (n. 5704) del Consiglio
di Stato che ha respinto il gravame presentato dal ricorrente contro la
risoluzione 9 agosto 2005 con cui il CO 1 gli aveva negato la licenza edilizia
per la realizzazione di un vigneto al mapp. 1426 di __________;
viste le risposte:
- 10 gennaio 2006 del
Consiglio di Stato;
- 19 gennaio 2006 del CO 1;
richiamata la sentenza 23 ottobre 2008 del Tribunale
federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è
titolare dell'azienda __________, nel comune di __________, attiva nella
produzione vitivinicola. Il ricorrente coltiva nella campagna della frazione di
__________ una superficie viticola di circa 1.5 ettari. È inoltre proprietario della
part. 1426 di __________, di 2118 mq, attribuita dal piano regolatore alla zona
agricola, tra le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC).
B. Il 28
febbraio 2005 ha chiesto il permesso edilizio per realizzare sulla part. 1426
un nuovo vigneto su di una su-perficie di 1800 mq. Il progetto prevedeva la
messa a dimora di 1100 ceppi di vite sostenuti da pali in legno alti 1.40 m.
Fatti
I Servizi
generali del Dipartimento del territorio si sono opposti all'intervento, sostenendo
che l'impianto di un vigneto non sarebbe stato conforme con la funzione delle SAC.
Preso atto del preavviso dipartimentale
negativo, il 5 ottobre 2005 il municipio __________ ha quindi negato RI 1 la
licenza edilizia.
C. Con
giudizio 29 novembre 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione
municipale, respingendo il ricorso di RI 1. Richiamandosi ad un parere espresso
dall'Ufficio federale della pianificazione del territorio nel 1999, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che
l'intervento fosse incompatibile con le SAC, poiché i prodotti fitosanitari (in
particolare quelli rameici) impiegati nella coltivazione della vite non avrebbero
consentito a medio termine di riconvertire il fondo alla produzione agricola di
generi alimentari di base. Il fatto che il ricorrente utilizzasse tecniche di
coltivazione biologica non permetteva di giungere ad una conclusione diversa.
D. Con
sentenza 2 marzo 2007, questo Tribunale ha disatteso il ricorso inoltratogli il
23 dicembre 2005 da RI 1 avverso il giudicato governativo. In limine, il
Tribunale ha accertato che il fondo non avrebbe invero potuto essere assegnato
alle SAC in sede di piano regolatore, poiché incluso nel catasto viticolo. La
circostanza non poteva tuttavia influire sull'esito della contestazione,
siccome il proprietario non era insorto, in quella procedura, contro l'errata
classificazione della particella. Il Tribunale ha, in seguito, rilevato che nel
documento Piano settoriale "Superfici per l'avvicendamento delle
colture" (SAC), Guida 2000" (pag. 10) l'Ufficio federale dello
sviluppo territoriale (ARE) aveva concesso un'apertura all'impianto di nuovi
vigneti nelle SAC, alla severa condizione che l'attività viticola non comportasse
alcun deterioramento del suolo (in particolare dovuto a metalli pesanti). Ora,
l'insorgente impiegava prodotti fitosanitari a base di rame nella coltura della
vite. L'impianto del vigneto in questione non appariva pertanto conforme alla
funzione delle SAC. Non poteva quindi essere autorizzato in via ordinaria.
L'intervento non poteva nemmeno beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai
sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT, già perché non risultava ad ubicazione
vincolata.
E. Con sentenza
23 ottobre 2008 il Tribunale federale ha cassato la sentenza appena citata, in
accoglimento del ricorso in materia di diritto pubblico inoltratogli da RI 1.
Secondo l'alta Corte federale (cfr. consid. 3.3. della sentenza citata)
"… la generica circostanza secondo cui
la coltivazione della vite implica l'utilizzo di prodotti fitosanitari rameici
non basta ad escludere la compatibilità con l'area SAC. Nemmeno l'agricoltura
esercitata in modo prevalentemente intensivo su una grande parte delle superfici
per l'avvicendamento delle colture è del resto esente dall'impiego di prodotti
fitosanitari (cfr. rapporto USTE del 2003 "Dix ans de plan sectoriel
d'assolement", pag. 5 seg.). In concreto, trattandosi dell'impianto di un
nuovo vigneto su un fondo incolto, è per contro determinante sapere se la gestione
prevista consenta di mantenere a lungo termine la fertilità del suolo. Il
giudizio impugnato non contiene accertamenti al riguardo e nemmeno le autorità
cantonali inferiori hanno delucidato le modalità di coltivazione del vigneto,
la qualità dei prodotti fitosanitari effettivamente utilizzati e le conseguenze
sulla fertilità del terreno. Sia in questa sede sia dinanzi alle istanze
inferiori, segnatamente dinanzi al Governo, il ricorrente ha addotto di gestire
la propria azienda secondo i principi dell'agricoltura biologica, effettuando,
sulla base del metodo biodinamico conforme alle direttive Demeter, trattamenti
cuprici che comportano l'utilizzo in media di al massimo 3 kg di rame per ettaro all'anno su cinque anni. Tale
quantitativo è inferiore al limite massimo di 4 kg per ettaro all'anno, che l'ordinanza del Dipartimento
federale dell'economia sull'agricoltura biologica, del 22 settembre 1997 (RS
910.181), ammette generalmente nell'ambito dell'agricoltura biologica (cfr.
art. 1 in relazione con l'allegato 1). Questi
aspetti, riguardo ai quali non sono stati eseguiti accertamenti e valutazioni
in sede cantonale, sono rilevanti per determinare se l'impianto e la gestione
del vigneto previsti dal ricorrente permettano di mantenere durevolmente la
fertilità del suolo e la qualità della superficie SAC. Negando d'acchito la conformità
del progetto alla zona agricola SAC perché verrebbero generalmente eseguiti trattamenti
cuprici, la Corte cantonale ha quindi disatteso l'art. 16 LPT, posto in relazione
con l'art. 26 OPT."
Il
Tribunale federale ha quindi retrocesso la causa a questo Tribunale per accertare
gli effetti del progetto sulla qualità del suolo e per effettuare un nuovo
esame in merito alla tutela delle SAC. Riservata - beninteso - una modifica del
piano regolatore volta ad escludere il fondo dalle SAC. L'alta Corte federale
ha inoltre rilevato la necessità, per l'impianto di un nuovo vigneto, di conseguire
un'autorizzazione da parte della Sezione dell'agricoltura fondata sull'art. 60
della legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1) e che
le rispettive procedure devono essere coordinate.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale è data (art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13
marzo 1991, LE; RL 7.1.2.1), il ricorso è tempestivo (art. 50 LE, 46 cpv. 1
legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm; RL
3.3.1.1) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE, 43
LPamm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
2.1. Se il Tribunale
cantonale amministrativo annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito
(art. 65 cpv. 1 LPamm). Il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la
decisione impugnata e rinviare la causa per un nuovo giudizio all'istanza inferiore,
segnatamente nei casi in cui quest'ultima non è entrata nel merito, ha accertato
la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura
(art. 65 cpv. 2 LPamm).
2.2
Nel caso in esame, come
da disposizioni vincolanti del Tribunale federale, bisogna accertare
gli effetti del progetto sulla qualità del suolo ed effettuare un nuovo esame
in merito alla tutela delle SAC. Non essendo compito del Tribunale di rimediare
alle carenze istruttorie e decisionali poste in essere dalle autorità di
rilascio del permesso di costruzione, che possono far capo direttamente ai servizi
specialistici dello Stato per affrontare e risolvere adeguatamente i quesiti
posti, questa Corte non può che annullare le decisioni impugnate di diniego, rispettivamente
di conferma del diniego della licenza edilizia, e retrocedere gli atti al Dipartimento
del territorio, affinché:
(1) affronti, com'è di sua competenza, il
problema del coordinamento della domanda in oggetto con quella di
autorizzazione ex art. 60 LAgr (art. 7 cpv. 3, 9 cpv. 1 legge sul coordinamento
delle procedure del 10 ottobre 2005, Lcoord; RL 7.1.2.3; art. 7 lett. a
regolamento sull'organizzazione dei servizi del Dipartimento del territorio nell'ambito
delle procedure di pianificazione e di autorizzazione di edifici e impianti del
27.
febbraio 2007; RsDT; RL 7.1.1.1.3);
(2) emetta un nuovo avviso cantonale
all'indirizzo del municipio, ossequioso delle richieste del Tribunale federale
riassunte al consid. E di questa sentenza, in vista di una nuova decisione
sulla domanda di licenza edilizia.
2.3
Il
ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto.
3.
Il Tribunale non preleva
una tassa di giudizio (art. 28 LPamm). Le ripetibili di entrambe le istanze a
favore dell'insorgente, assistito da un legale, sono poste a carico dello Stato
(art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16 LPT; 26 OPT; 21 LE; 18, 28, 43, 46,
60, 61, 65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 29 novembre 2005 (n. 5704) del
Consiglio di Stato e la risoluzione 9 agosto 2005 con cui il CO 1 ha negato al
ricorrente la licenza edilizia per la realizzazione di un vigneto al mapp. 1426
di quel comune sono annullate.
1.2. Gli
atti sono retrocessi al dipartimento del territorio, servizi generali e ufficio
domande di costruzione, affinché procedano come indicato al consid. 2.2.
2. Non si
preleva una tassa di giudizio. Lo Stato è tenuto al versamento, a favore del
ricorrente, di fr. 1'000.-- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82
segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
per sé e per i servizi generali;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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