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Decisione

52.2008.417

Sentenza di rinvio

9 gennaio 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I Servizi

generali del Dipartimento del territorio si sono opposti all'intervento, sostenendo

che l'impianto di un vigneto non sarebbe stato conforme con la funzione delle SAC.

Preso atto del preavviso dipartimentale

negativo, il 5 ottobre 2005 il municipio __________ ha quindi negato RI 1 la

licenza edilizia.

C. Con

giudizio 29 novembre 2005, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione

municipale, respingendo il ricorso di RI 1. Richiamandosi ad un parere espresso

dall'Ufficio federale della pianificazione del territorio nel 1999, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che

l'intervento fosse incompatibile con le SAC, poiché i prodotti fitosanitari (in

particolare quelli rameici) impiegati nella coltivazione della vite non avrebbero

consentito a medio termine di riconvertire il fondo alla produzione agricola di

generi alimentari di base. Il fatto che il ricorrente utilizzasse tecniche di

coltivazione biologica non permetteva di giungere ad una conclusione diversa.

D. Con

sentenza 2 marzo 2007, questo Tribunale ha disatteso il ricorso inoltratogli il

23 dicembre 2005 da RI 1 avverso il giudicato governativo. In limine, il

Tribunale ha accertato che il fondo non avrebbe invero potuto essere assegnato

alle SAC in sede di piano regolatore, poiché incluso nel catasto viticolo. La

circostanza non poteva tuttavia influire sull'esito della contestazione,

siccome il proprietario non era insorto, in quella procedura, contro l'errata

classificazione della particella. Il Tribunale ha, in seguito, rilevato che nel

documento Piano settoriale "Superfici per l'avvicendamento delle

colture" (SAC), Guida 2000" (pag. 10) l'Ufficio federale dello

sviluppo territoriale (ARE) aveva concesso un'apertura all'impianto di nuovi

vigneti nelle SAC, alla severa condizione che l'attività viticola non comportasse

alcun deterioramento del suolo (in particolare dovuto a metalli pesanti). Ora,

l'insorgente impiegava prodotti fitosanitari a base di rame nella coltura della

vite. L'impianto del vigneto in questione non appariva pertanto conforme alla

funzione delle SAC. Non poteva quindi essere autorizzato in via ordinaria.

L'intervento non poteva nemmeno beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai

sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT, già perché non risultava ad ubicazione

vincolata.

E. Con sentenza

23 ottobre 2008 il Tribunale federale ha cassato la sentenza appena citata, in

accoglimento del ricorso in materia di diritto pubblico inoltratogli da RI 1.

Secondo l'alta Corte federale (cfr. consid. 3.3. della sentenza citata)

"… la generica circostanza secondo cui

la coltivazione della vite implica l'utilizzo di prodotti fitosanitari rameici

non basta ad escludere la compatibilità con l'area SAC. Nemmeno l'agricoltura

esercitata in modo prevalentemente intensivo su una grande parte delle superfici

per l'avvicendamento delle colture è del resto esente dall'impiego di prodotti

fitosanitari (cfr. rapporto USTE del 2003 "Dix ans de plan sectoriel

d'assolement", pag. 5 seg.). In concreto, trattandosi dell'impianto di un

nuovo vigneto su un fondo incolto, è per contro determinante sapere se la gestione

prevista consenta di mantenere a lungo termine la fertilità del suolo. Il

giudizio impugnato non contiene accertamenti al riguardo e nemmeno le autorità

cantonali inferiori hanno delucidato le modalità di coltivazione del vigneto,

la qualità dei prodotti fitosanitari effettivamente utilizzati e le conseguenze

sulla fertilità del terreno. Sia in questa sede sia dinanzi alle istanze

inferiori, segnatamente dinanzi al Governo, il ricorrente ha addotto di gestire

la propria azienda secondo i principi dell'agricoltura biologica, effettuando,

sulla base del metodo biodinamico conforme alle direttive Demeter, trattamenti

cuprici che comportano l'utilizzo in media di al massimo 3 kg di rame per ettaro all'anno su cinque anni. Tale

quantitativo è inferiore al limite massimo di 4 kg per ettaro all'anno, che l'ordinanza del Dipartimento

federale dell'economia sull'agricoltura biologica, del 22 settembre 1997 (RS

910.181), ammette generalmente nell'ambito dell'agricoltura biologica (cfr.

art. 1 in relazione con l'allegato 1). Questi

aspetti, riguardo ai quali non sono stati eseguiti accertamenti e valutazioni

in sede cantonale, sono rilevanti per determinare se l'impianto e la gestione

del vigneto previsti dal ricorrente permettano di mantenere durevolmente la

fertilità del suolo e la qualità della superficie SAC. Negando d'acchito la conformità

del progetto alla zona agricola SAC perché verrebbero generalmente eseguiti trattamenti

cuprici, la Corte cantonale ha quindi disatteso l'art. 16 LPT, posto in relazione

con l'art. 26 OPT."

Il

Tribunale federale ha quindi retrocesso la causa a questo Tribunale per accertare

gli effetti del progetto sulla qualità del suolo e per effettuare un nuovo

esame in merito alla tutela delle SAC. Riservata - beninteso - una modifica del

piano regolatore volta ad escludere il fondo dalle SAC. L'alta Corte federale

ha inoltre rilevato la necessità, per l'impianto di un nuovo vigneto, di conseguire

un'autorizzazione da parte della Sezione dell'agricoltura fondata sull'art. 60

della legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr; RS 910.1) e che

le rispettive procedure devono essere coordinate.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale è data (art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale del 13

marzo 1991, LE; RL 7.1.2.1), il ricorso è tempestivo (art. 50 LE, 46 cpv. 1

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm; RL

3.3.1.1) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE, 43

LPamm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

2.1. Se il Tribunale

cantonale amministrativo annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito

(art. 65 cpv. 1 LPamm). Il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la

decisione impugnata e rinviare la causa per un nuovo giudizio all'istanza inferiore,

segnatamente nei casi in cui quest'ultima non è entrata nel merito, ha accertato

la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura

(art. 65 cpv. 2 LPamm).

2.2

Nel caso in esame, come

da disposizioni vincolanti del Tribunale federale, bisogna accertare

gli effetti del progetto sulla qualità del suolo ed effettuare un nuovo esame

in merito alla tutela delle SAC. Non essendo compito del Tribunale di rimediare

alle carenze istruttorie e decisionali poste in essere dalle autorità di

rilascio del permesso di costruzione, che possono far capo direttamente ai servizi

specialistici dello Stato per affrontare e risolvere adeguatamente i quesiti

posti, questa Corte non può che annullare le decisioni impugnate di diniego, rispettivamente

di conferma del diniego della licenza edilizia, e retrocedere gli atti al Dipartimento

del territorio, affinché:

(1) affronti, com'è di sua competenza, il

problema del coordinamento della domanda in oggetto con quella di

autorizzazione ex art. 60 LAgr (art. 7 cpv. 3, 9 cpv. 1 legge sul coordinamento

delle procedure del 10 ottobre 2005, Lcoord; RL 7.1.2.3; art. 7 lett. a

regolamento sull'organizzazione dei servizi del Dipartimento del territorio nell'ambito

delle procedure di pianificazione e di autorizzazione di edifici e impianti del

27.

febbraio 2007; RsDT; RL 7.1.1.1.3);

(2) emetta un nuovo avviso cantonale

all'indirizzo del municipio, ossequioso delle richieste del Tribunale federale

riassunte al consid. E di questa sentenza, in vista di una nuova decisione

sulla domanda di licenza edilizia.

2.3

Il

ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto.

3.

Il Tribunale non preleva

una tassa di giudizio (art. 28 LPamm). Le ripetibili di entrambe le istanze a

favore dell'insorgente, assistito da un legale, sono poste a carico dello Stato

(art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16 LPT; 26 OPT; 21 LE; 18, 28, 43, 46,

60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 29 novembre 2005 (n. 5704) del

Consiglio di Stato e la risoluzione 9 agosto 2005 con cui il CO 1 ha negato al

ricorrente la licenza edilizia per la realizzazione di un vigneto al mapp. 1426

di quel comune sono annullate.

1.2. Gli

atti sono retrocessi al dipartimento del territorio, servizi generali e ufficio

domande di costruzione, affinché procedano come indicato al consid. 2.2.

2. Non si

preleva una tassa di giudizio. Lo Stato è tenuto al versamento, a favore del

ricorrente, di fr. 1'000.-- per ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il

termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

per sé e per i servizi generali;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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