52.2008.42
Danni alle colture agricole causati dalla fauna selvatica (cornacchie)
8 settembre 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2008.42
Data decisione, Autorità:
08.09.2008, TRAM
Titolo:
Danni alle colture agricole causati dalla fauna selvatica (cornacchie)
ANIMALI O FAUNA
CACCIA
art. 34 LCC
art. 35 LCC
art. 12 LCP
art. 13 LCP
Incarto n.
52.2008.42
Lugano
8 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 febbraio 2008 della
RI 1
patr. dall’ PA 1
contro
la decisione 23 gennaio 2008 (n. 325) del Consiglio
di Stato, che respinge il gravame inoltrato dall’insorgente avverso la
decisione 28 novembre 2007 del Dipartimento del territorio, Ufficio della caccia
e della pesca, che le nega un indennizzo per i danni alle colture agricole da
reddito causati dalla fauna selvatica per l’anno 2007;
viste le risposte:
- 19 febbraio 2008 del
Consiglio di Stato;
- 5 marzo 2008 del
Dipartimento del territorio, Ufficio della caccia e della pesca;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La RI 1
gestisce il laboratorio denominato __________ a __________, azienda agricola
che esercita un’attività ortofrutticola a titolo principale.
Il 23
agosto 2007 il perito dell’Ufficio della caccia e della pesca ha accertato che
le coltivazioni di “verdure varie” (broccoli, cavolfiori, finocchi e zucchette)
esistenti al mapp. 168 di __________, avevano subito un danno, ammontante a fr.
10'925.-, causato dalle cornacchie.
Il 28 novembre 2007 la RI 1 si è quindi
rivolta all’Ufficio della caccia e della pesca per chiedere l’indennizzo di
tale pregiudizio. Con risoluzione 28 novembre 2007 quest’ultima autorità ha respinto
l’istanza, in quanto la specie che aveva causato il danno alle colture
rientrava tra quelle contro le quali, in base alla legislazione in vigore, era
possibile ottenere un permesso di autodifesa.
B. Mediante decisione 23 gennaio 2008 il Consiglio di Stato ha confermato
la pronuncia, respingendo il gravame contro di essa inoltrato dalla RI 1. Il
Governo ha in sostanza ribadito gli argomenti addotti dall’autorità di prime
cure: i danni subiti dalla __________ non possono essere risarciti, essendo
stati causati da uccelli contro i quali il cantone autorizza l’autodifesa. Autodifesa,
di cui la ricorrente poteva peraltro beneficiare, facendo capo a cacciatori
autorizzati.
C. Avverso tale giudizio la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento. La ricorrente ritiene che la
decisione impugnata violi la legge federale, in quanto i danni sarebbero
rilevanti e sarebbero state adottate tutte le misure che si potevano ragionevolmente
pretendere per prevenirli. Le misure di autodifesa ordinate dall’autorità, con
l’incarico dell’abbattimento dato ad alcuni cacciatori, sarebbero state però
inefficaci e quindi “(…) non sufficientemente ragionevoli per far fronte al
problema”. In particolare, essa ha evidenziato come il __________ di __________
sia oggi denso di abitazioni, stalle e colture, ciò che impedirebbe ai
coltivatori di adottare provvedimenti efficaci di autodifesa: “(…) i poveri
cacciatori non si sentono certo di sparare in mezzo a situazioni simili, senza
misure di sicurezza”.
D. Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare
osservazioni. Medesima proposta di giudizio è stata espressa dall’Ufficio della
caccia e della pesca, il quale ha rilevato che benché la ricorrente avesse
notificato anche negli anni precedenti i danni causati dalle cornacchie alle
colture agricole, non le fosse mai stato accordato un risarcimento, rientrando
questi volatili nella lista degli animali selvatici contro i quali era
possibile, con un’autorizzazione, adottare misure di autodifesa.
Eventuali
ulteriori argomentazioni saranno riprese, se necessario, in appresso.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data in virtù
dell'art. 48 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei
mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990 (LCC; RL 8.5.1.1).
Essendo destinataria della decisione impugnata la ricorrente dispone senz'altro
della legittimazione ad agire in giudizio (art. 43 della legge di procedura
sulle cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il
gravame, tempestivo (art. 46 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 LPamm).
2.2.1. L'art. 13 cpv. 1 della legge federale sulla caccia e la protezione
dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP; RS 922.0),
sancisce il principio secondo il quale per i danni provocati dalla selvaggina
al bosco, alle colture agricole e agli animali da reddito è corrisposto un equo
risarcimento, fatta eccezione per i danni causati da animali contro i quali
sono ammesse misure di autodifesa ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 LCP. Questa
norma è stata profondamente modificata durante l’iter di adozione della legge.
Nella versione iniziale, l’art. 13 cpv. 1 LCP (corrispondente all’art. 12 cpv.
1 del progetto allegato al messaggio 27 aprile 1983 del Consiglio federale
concernente la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e
degli uccelli selvatici) non prevedeva infatti eccezioni all’obbligo di corresponsione
di un adeguato risarcimento in caso di danni provocati dalla selvaggina. La riserva
riferita ai danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa
presente nell’odierna formulazione dell’art. 13 cpv. 1 LCP è stata inserita
durante i lavori parlamentari per ragioni che non occorre approfondire. Sta di
fatto che, contrariamente a quanto assevera l’insorgente, fondandosi su
contenuti del predetto messaggio privi di pertinenza con le prescrizioni
effettivamente entrate in vigore, il diritto di applicazione cantonale (cfr.
consid. 2.2. che segue) non si pone in contrasto con la legge di rango
superiore, segnatamente con l’art. 13 cpv. 1 LCP.
Fatti
I Cantoni
sono tenuti a stabilire le misure di autodifesa ammesse contro la selvaggina
onde garantire la protezione di animali domestici, beni immobili e colture
agricole, mentre dal canto suo il Consiglio federale provvede a designare le
specie protette contro le quali queste misure possono essere adottate (art. 12
cpv. 3 LCP). I Cantoni, soggiunge il cpv. 2 dell'art. 13 LCP, disciplinano
l'obbligo del risarcimento. Esso è dovuto soltanto per quanto non si tratti di
danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano
ragionevolmente pretendere per prevenire il danno, ritenuto che le spese per
siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.
2.2.
Il legislatore ticinese ha integrato tali principi nella LCC, agli art. 34 seg.
In particolare l'art. 35 cpv. 1 LCC ribadisce il principio in virtù del quale è
corrisposto un equo risarcimento per i danni causati dalla selvaggina ai
boschi, alle colture e agli animali da reddito, ritenuto comunque che spetta al
Consiglio di Stato fissare le modalità per la valutazione del danno e il
calcolo dell'indennità dovuta. Il cpv. 2 di questa disposizione precisa poi che
non sono risarciti i danni insignificanti o non sufficientemente documentati
(a), favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente
potevano essere prese dal danneggiato (b) oppure causati da animali contro i
quali sono ammesse misure di autodifesa (c). Il Consiglio di Stato stabilisce
contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure di autodifesa,
designa i mezzi autorizzati, determina chi sia abilitato a prendere dette misure,
dove e quando (art. 34 cpv. 3 LCC).
Dal
canto suo l’Esecutivo cantonale ha disciplinato agli art. 60 e seguenti del regolamento
sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 luglio
2006 (RLCC; RL 8.5.1.1.1) gli aspetti di sua competenza inerenti la problematica
in discussione. L'art. 60 cpv. 1 RLCC elenca le specie animali contro le quali,
previo accordo dell'Ufficio della caccia e della pesca, possono essere adottate
Considerandi
misure di autodifesa. Tra le specie contemplate da questa norma figurano anche
le cornacchie grigie e nere (lett. f).
3.
Come esposto in narrativa, l'Ufficio della caccia e della pesca,
dapprima, e il Consiglio di Stato, in seguito, hanno motivato le loro
rispettive decisioni, adducendo in sostanza che, nella misura in cui il danno
patito dall’insorgente era stato causato da una specie di animali contro la
quale, giusta l'art. 60 cpv. 1 RLCC, potevano essere autorizzati provvedimenti
di autodifesa, non erano date le condizioni per accordare loro il risarcimento
richiesto.
Tale
argomentazione deve essere condivisa. Gli art. 13 cpv. 1 ultimo periodo LCP e
35.
cpv. 2 lett. c LCC fanno, tra l'altro, dipendere l'esistenza del diritto
all'ottenimento di un simile risarcimento dal fatto che il danno non sia stato
provocato da animali suscettibili di essere oggetto di provvedimenti di
autodifesa. L'art. 60 cpv. 1 RLCC prevede la possibilità di adottare delle
misure di questo genere nei confronti delle cornacchie nere e grigie. I danni
subiti dalla ricorrente sono proprio riconducibili a questi animali, come è
stato accertato dal perito dell’Ufficio della caccia e della pesca. La RI 1
aveva dunque il diritto e la possibilità, di adottare delle misure di autodifesa,
come sembrerebbe abbia effettivamente fatto. In effetti, da quanto emerge dagli
atti, oltre agli usuali metodi dissuasivi e preventivi utilizzabili dai
coltivatori (protezioni, cannoni a gas, gabbie), l’Ufficio della caccia e della
pesca ha concesso, per l’anno 2007, autorizzazioni nominali ad alcuni
cacciatori di fiducia aventi come scopo proprio quello di catturare, in zona __________
gli uccelli in questione.
Ne
discende dunque che il danno di cui l’insorgente ha chiesto il risarcimento è
stato provocato da animali nei confronti dei quali essa ha potuto adottare
delle misure di autodifesa, il cui esito rientra nei rischi aziendali
dell’attività agricola in questione. Stando così le cose, si deve dunque
ammettere che risulta in concreto adempiuta la condizione prevista dall'art. 35
cpv. 2 lett. c LCC. Un risarcimento non può dunque essere accordato.
4.
Visto quanto precede, si deve dunque concludere che la decisione
governativa impugnata non presta fianco a critiche. Il ricorso va quindi
respinto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell’insorgente (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 12 e 13 LCP; 34 e 35 LCC; 60 e segg.
RLCC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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