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Decisione

52.2008.42

Danni alle colture agricole causati dalla fauna selvatica (cornacchie)

8 settembre 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I Cantoni

sono tenuti a stabilire le misure di autodifesa ammesse contro la selvaggina

onde garantire la protezione di animali domestici, beni immobili e colture

agricole, mentre dal canto suo il Consiglio federale provvede a designare le

specie protette contro le quali queste misure possono essere adottate (art. 12

cpv. 3 LCP). I Cantoni, soggiunge il cpv. 2 dell'art. 13 LCP, disciplinano

l'obbligo del risarcimento. Esso è dovuto soltanto per quanto non si tratti di

danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano

ragionevolmente pretendere per prevenire il danno, ritenuto che le spese per

siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.

2.2.

Il legislatore ticinese ha integrato tali principi nella LCC, agli art. 34 seg.

In particolare l'art. 35 cpv. 1 LCC ribadisce il principio in virtù del quale è

corrisposto un equo risarcimento per i danni causati dalla selvaggina ai

boschi, alle colture e agli animali da reddito, ritenuto comunque che spetta al

Consiglio di Stato fissare le modalità per la valutazione del danno e il

calcolo dell'indennità dovuta. Il cpv. 2 di questa disposizione precisa poi che

non sono risarciti i danni insignificanti o non sufficientemente documentati

(a), favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente

potevano essere prese dal danneggiato (b) oppure causati da animali contro i

quali sono ammesse misure di autodifesa (c). Il Consiglio di Stato stabilisce

contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure di autodifesa,

designa i mezzi autorizzati, determina chi sia abilitato a prendere dette misure,

dove e quando (art. 34 cpv. 3 LCC).

Dal

canto suo l’Esecutivo cantonale ha disciplinato agli art. 60 e seguenti del regolamento

sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 luglio

2006 (RLCC; RL 8.5.1.1.1) gli aspetti di sua competenza inerenti la problematica

in discussione. L'art. 60 cpv. 1 RLCC elenca le specie animali contro le quali,

previo accordo dell'Ufficio della caccia e della pesca, possono essere adottate

Considerandi

misure di autodifesa. Tra le specie contemplate da questa norma figurano anche

le cornacchie grigie e nere (lett. f).

3.

Come esposto in narrativa, l'Ufficio della caccia e della pesca,

dapprima, e il Consiglio di Stato, in seguito, hanno motivato le loro

rispettive decisioni, adducendo in sostanza che, nella misura in cui il danno

patito dall’insorgente era stato causato da una specie di animali contro la

quale, giusta l'art. 60 cpv. 1 RLCC, potevano essere autorizzati provvedimenti

di autodifesa, non erano date le condizioni per accordare loro il risarcimento

richiesto.

Tale

argomentazione deve essere condivisa. Gli art. 13 cpv. 1 ultimo periodo LCP e

35.

cpv. 2 lett. c LCC fanno, tra l'altro, dipendere l'esistenza del diritto

all'ottenimento di un simile risarcimento dal fatto che il danno non sia stato

provocato da animali suscettibili di essere oggetto di provvedimenti di

autodifesa. L'art. 60 cpv. 1 RLCC prevede la possibilità di adottare delle

misure di questo genere nei confronti delle cornacchie nere e grigie. I danni

subiti dalla ricorrente sono proprio riconducibili a questi animali, come è

stato accertato dal perito dell’Ufficio della caccia e della pesca. La RI 1

aveva dunque il diritto e la possibilità, di adottare delle misure di autodifesa,

come sembrerebbe abbia effettivamente fatto. In effetti, da quanto emerge dagli

atti, oltre agli usuali metodi dissuasivi e preventivi utilizzabili dai

coltivatori (protezioni, cannoni a gas, gabbie), l’Ufficio della caccia e della

pesca ha concesso, per l’anno 2007, autorizzazioni nominali ad alcuni

cacciatori di fiducia aventi come scopo proprio quello di catturare, in zona __________

gli uccelli in questione.

Ne

discende dunque che il danno di cui l’insorgente ha chiesto il risarcimento è

stato provocato da animali nei confronti dei quali essa ha potuto adottare

delle misure di autodifesa, il cui esito rientra nei rischi aziendali

dell’attività agricola in questione. Stando così le cose, si deve dunque

ammettere che risulta in concreto adempiuta la condizione prevista dall'art. 35

cpv. 2 lett. c LCC. Un risarcimento non può dunque essere accordato.

4.

Visto quanto precede, si deve dunque concludere che la decisione

governativa impugnata non presta fianco a critiche. Il ricorso va quindi

respinto.

La tassa

di giustizia è posta a carico dell’insorgente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 12 e 13 LCP; 34 e 35 LCC; 60 e segg.

RLCC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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