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Decisione

52.2008.422

Posa di due contenitori interrati per i rifiuti secondo la procedura del progetto stradale

31 maggio 2010Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti partono dalla presunzione - non propriamente corretta - secondo

cui tutti gli utenti dei contenitori nel punto di raccolta E2 si recheranno con

le autovetture al punto di raccolta per scaricare i rifiuti nei contenitori. A

questo proposito si rileva che il progetto prevede la disseminazione sul

territorio residenziale comunale di diverse postazioni di raccolta, concepite

in modo da poter essere raggiungibili comodamente anche a piedi, per cui, in

tale evenienza, i timori espressi dai ricorrenti non si verificano. Certo, il

fatto di poter raggiungere a piedi i previsti punti di raccolta non esclude

ancora, ovviamente, l'utilizzo dell'automobile da parte degli utenti per raggiungere

queste strutture. In tal caso, occorre subito chiarire che la problematica del

traffico e della sicurezza sollevata nei ricorsi non è tanto da ricondurre

all'art. 19 ONC (parcheggio dei veicoli), quanto all'art. 18 ONC, che disciplina

la fermata dei veicoli a motore. Il parcheggio, infatti, è per definizione la

sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere

passeggeri oppure a caricare o scaricare merce, evenienza quest'ultima che si

verificherebbe appunto allorquando l'utente ferma il proprio veicolo sulla

carreggiata per le operazioni di scarico dei sacchi nei contenitori. L'esame

degli atti e il sopralluogo hanno comunque permesso di appurare che è possibile

fermarsi nei pressi dei citati contenitori interrati rispettando le norme della

circolazione stradale. Se da un lato è fuor di dubbio che l'arresto immediatamente

dinanzi ai contenitori non è realizzabile a causa del ristretto campo stradale

e della fermata del bus, da un altro lato i veicoli possono sostare là dove il

campo stradale è di nuovo sufficientemente largo per permettere di accostare

senza violare le norme della circolazione stradale e senza ostacolare gli altri

utenti della strada. In quel punto, va ancora osservato, la strada è diritta e

presenta una buona visuale in tutte le direzioni. L'eventuale sosta dei veicoli

nei pressi dei contenitori dovrà in ogni caso essere rispettosa pure dell'art.

18 cpv. 3 ONC, che vieta l'arresto a meno di dieci metri dai cartelli indicanti

le fermate delle aziende pubbliche di trasporto durante gli orari di servizio

(cfr. André Bussy/Baptiste Rusconi,

Code suisse de la circulation routière, Commentaire, IIIa ed., Losanna

1996, n. 4.11 ad art. 18 ONC). Ad ogni modo, l'autorità comunale avrà cura di

far rispettare, se necessario con misure di polizia e controlli, il corretto

fruire degli utenti, nel rispetto delle norme della circolazione stradale. Da

questo punto di vista, dunque, la scelta comunale resiste alle critiche

ricorsuali. L'ubicazione del punto di raccolta E2 sostenuta dal municipio

risulta coerente con l'intero concetto comunale di contenitori per rifiuti,

distribuiti sul territorio residenziale in modo da essere interessanti in

primis per l'utenza pedonale, ma pure accessibili con l'auto senza grosse

difficoltà.

7.3. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la soluzione approvata

dall'autorità comunale non inibisce il traffico su via San Mamete nemmeno

durante le operazioni di vuotatura dei contenitori. Anche durante tale

operazione l'incrocio dei veicoli è in effetti garantito, visto che i

contenitori sono ubicati alla fine dello slargo del marciapiede, là dove la

strada si fa nuovamente più ampia (sei metri circa), per cui la vuotatura potrà

avvenire, anche per una comodità degli addetti al servizio, in quel punto. Si

consideri inoltre che l'operazione di vuotatura è prevista una sola volta alla

Considerandi

settimana, di lunedì mattina, come sostenuto nella decisione impugnata e

confermato dall'autorità comunale in occasione dell'udienza svolta dinanzi a

questo Tribunale. La stessa richiederà tre o quattro minuti per contenitore per

cui, se mai vi potranno essere degli inconvenienti, questi saranno limitati e

senz'altro sopportabili, per intensità e durata, da parte dei ricorrenti e da

parte degli altri utenti della strada. Anche queste critiche ricorsuali vanno

dunque disattese.

7.4

I ricorrenti ritengono poi che l'incrocio in questione sia molto

trafficato e che questo ulteriore intervento finirebbe per aggravarne la

situazione e compromettere la sicurezza del traffico. Tali preoccupazioni sono

eccessive e le critiche ricorsuali vanno disattese. Innanzitutto, non si può

ammettere che questa nuova struttura genererà ulteriore traffico, quanto meno

in maniera rilevante. I contenitori sono infatti ubicati in modo tale da

sfruttare un percorso abituale già esistente (cfr. decisione impugnata, lett. g

pag. 3), come peraltro confermano - indirettamente - i ricorrenti stessi nei

loro gravami. In secondo luogo e come sopra già rilevato, la disseminazione di

diversi punti di raccolta sul territorio favorisce senz'altro il raggiungimento

di tali strutture a piedi, per cui non sarà indispensabile utilizzare

l'automobile. Si consideri infine che la postazione E2 contestata dai

ricorrenti è stata limitata con il nuovo progetto a soli due contenitori per

rifiuti solidi urbani, mentre in altri punti si raccolgono pure vetro e carta, cosicché

quel punto di raccolta di fronte alle proprietà dei ricorrenti non necessariamente

risulterà così attrattivo per gli utenti che non risiedono nelle sue immediate

vicinanze. Infine, nemmeno l'ampliamento della casa anziani o ulteriori edificazioni

in loco lasciano presupporre che il traffico locale risulterà congestionato al

punto da rendere inadeguata la scelta comunale.

7.5

In conclusione, visto quanto precede è da escludere che l'intervento

criticato possa intralciare la circolazione così da renderlo incompatibile con

gli scopi della moderazione del traffico o con la sicurezza stradale. In

definitiva, il contestato intervento appare rispettoso della legalità e resiste

anche da un punto di vista dell'opportunità all'esame del Tribunale.

8.

Da ultimo, i ricorrenti RI 2 propongono alcune possibili ubicazioni

in alternativa al punto di raccolta E2. A questo proposito va ricordato che

all'autorità comunale viene riconosciuto un ampio margine di apprezzamento e,

malgrado la piena cognizione con cui questo Tribunale decide i ricorsi in

questa materia (cfr. sopra, consid. 5), la proposta dell'autorità inferiore può

essere annullata solo quando la stessa si rivelerà inadeguata e inopportuna, mentre

l'esistenza di altre soluzioni, finanche migliori non porterà all'annullamento

della decisione comunale. Già si è visto in precedenza che la proposta del

comune di ubicare il punto di raccolta su via San Mamete (E2) regge da un punto

di vista della sicurezza stradale ed è adeguata e opportuna al suo scopo. Anche

se si volessero

considerare altrettanto adeguate sotto questo punto di vista le alternative indicate

dai ricorrenti, non si vede per quale motivo esse

sarebbero talmente preferibili in quanto a ubicazione, raggiungibilità, accessi,

sicurezza ecc., da giustificare un annullamento della scelta operata

dall'autorità locale. In ogni caso, l'alternativa in via la Roggia - che per qualità più si avvicinerebbe a quella qui contestata - se da un lato

potrebbe essere interessante perché più discosta dall'incrocio stradale, in un

punto dove la carreggiata è più ampia e permette la sosta dei veicoli, da un

altro lato comporta uno sbocco sulla cantonale ritenuto molto pericoloso. Per

quanto riguarda le altre proposte formulate dai ricorrenti, queste risultano

troppo decentralizzate rispetto alla zona che si intende servire e non reggono

il confronto con quella prevista dal comune al punto E2. La scelta comunale va

dunque confermata, con reiezione del ricorso degli insorgenti RI 1 anche su

questo punto.

9.

Per tutti i motivi che precedono i ricorsi, nella misura della loro

ammissibilità, devono essere respinti. La tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza (art. 28 LPamm), mentre non si giustifica l'assegnazione di

ripetibili, non essendo il comune patrocinato da un legale (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli 31 e segg. LPAmb, 17 LALPAmb, 37 LCStr, 18,

19 ONC, 3 RLE, 35 vLstr, 1, 2, 34 Lstr, 21, 28, 43, 51 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1.Nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi sono respinti.

2.La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico dei

ricorrenti, in ragione di fr. 1'300.- a carico di RI 1, in solido, e in ragione

di fr. 1'200.- a carico di D__________ e M__________, sempre con vincolo di

solidarietà.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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