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Decisione

52.2008.426

Licenza edilizia in sanatoria per la posa di una piscina prefabbricata, fuori zona edificabile

5 febbraio 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è comproprietaria

di uno stabile costituito in proprietà per piani, situato nel comune di __________,

fuori della zona edificabile (part. 643).

Con

domanda di costruzione 30 giugno 2008, la ricorrente ha chiesto il permesso in

sanatoria di posare una piscina prefabbricata non interrata (diametro 5.50 m) sulla

particella confinante (part. 1080), di proprietà del padre, anch'essa fuori della

zona edificabile.

Fondandosi

sull'opposizione del Dipartimento del territorio, con risoluzione 2 settembre

2008 il municipio ha negato il rilascio della licenza.

B. Con

giudizio 5 novembre 2008 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso

presentato da RI 1 ricorrente contro il suddetto provvedimento.

Il

Governo ha in sostanza ritenuto che la posa di una piscina prefabbricata nelle

immediate vicinanze di un'abitazione, situata fuori della zona edificabile, fosse

da considerare quale nuova costruzione e non potesse pertanto essere

autorizzata sulla base dell'art. 24c della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700).

L'intervento

non potrebbe neppure beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi

dell'art. 24 LPT, non essendo ad ubicazione vincolata.

C. Contro il

predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo il rilascio della licenza richiesta.

Secondo

l'insorgente, la piscina in oggetto, sarebbe da considerare quale modesto

ampliamento autorizzato dall'art. 24c LPT. La stessa sarebbe stata

posata distante dall'immobile abitativo unicamente per motivi di sicurezza.

Rileva poi che un simile impianto, essendo mobile e facilmente smontabile, non

sarebbe neppure soggetto a licenza edilizia.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Il

municipio si rimette al giudizio di questo Tribunale.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La

legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 21

cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere

deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Considerandi

2.

La censura

sollevata dalla ricorrente secondo cui la posa di una piscina prefabbricata non

sarebbe soggetta a domanda di costruzione non può essere accolta.

Giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. i) del regolamento di applicazione della

LE del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), concretizzante il disposto

dell'art. 1 cpv. 3 lett. b) LE, non soggiacciono a licenza edilizia le

costruzioni provvisorie, ossia quelle destinate a soddisfare un bisogno

contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche da cantiere per

deposito materiali e attrezzi, le tende da circo e per manifestazioni. Per

determinare se si tratta di una costruzione provvisoria o mobiliare esente da

permesso bisogna in primo luogo tener conto dell'elemento oggettivo, cioè della

natura della costruzione (materiale impiegato e scopo) e, secondariamente,

dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzione d'incorporarla durevolmente al

terreno o di lasciarvela stabilmente. Non è decisivo il fatto che una

costruzione possa essere facilmente rimossa o trasportata altrove senza

preparativi importanti (Adelio Scolari,

Commentario, II. ed, Cadenazzo 1966, n. 660 ad art. 1 LE; STA 52.2003.181 del

31.

luglio 2003).

In

concreto, la piscina viene lasciata in loco durante tutto l'anno. Anche nell'eventualità

in cui venisse rimossa durante l'inverno, ipotesi peraltro neppure ventilata

dalla ricorrente, la stessa verrebbe comunque ricollocata sul fondo in

primavera. Tali circostanze, ritenuta la durata prestabilita, il carattere

ripetitivo e regolare della sistemazione dell'opera, escludono che la piscina

possa essere considerata alla stregua di una costruzione provvisoria esente da

licenza edilizia. D'altra, parte la giurisprudenza ha già avuto modo di

pronunciarsi sul caso specifico di una roulotte che, lasciata durevolmente sul

posto o ivi portata regolarmente, è da equiparare ad una costruzione, giacché

assolve le medesime funzioni di un edificio (Scolari,

op. cit., n. 660 e giurisprudenza citata).

3.

3.1. Per

principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti

conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione

(art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Non essendo conforme alla funzione della zona,

situata fuori del perimetro edificabile, l'intervento in esame non può

beneficiare di alcun permesso ordinario. Neppure la ricorrente lo contesta.

3.2

La

ricorrente non nega neppure che l'art. 24 lett. a LPT esclude di rilasciarle il

permesso richiesto. La piscina non è evidentemente ad ubicazione vincolata. La

stessa è infatti stata posata per motivi di mero comodo. Nulla ne impedisce la

realizzazione all'interno della zona edificabile. Dal profilo dell'art. 24

lett. a LPT il ricorso va dunque senz'altro respinto, senza che sia necessario

esaminare se all'intervento si oppongano interessi pubblici preponderanti

(lett. b).

3.3

Posto che gli art. 24a , 24b e 24d LPT sono a priori

inapplicabili alla fattispecie, la ricorrente non può neppure beneficiare di

un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24c LPT.

Giusta

tale disposto, fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti

utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla

destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione

di fatto (cpv. 1). Con il permesso dell'autorità competente tali edifici e

impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con

moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente.

In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della

pianificazione territoriale (cpv. 2). La norma, precisa l'art. 41 dell'ordinanza

sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), è

applicabile a edifici e impianti, costruiti o trasformati a suo tempo in

conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di

atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della

zona. L'art. 24c LPT permette in sostanza di rinnovare, trasformare

parzialmente, ampliare con moderazione e ricostruire gli edifici che per

effetto di modifiche dell'assetto pianificatorio subentrate in epoca successiva

alla loro destinazione sono venuti a trovarsi in contrasto con la destinazione

della zona. Ammessi sono unicamente modici interventi che non sovvertono

l'identità dell'edificio preesistente, sia dal profilo qualitativo, sia dal

profilo quantitativo (art. 42 OPT; Peter

Hänni, Planung-, Bau-, und besonderes Umweltschutzrecht, Berna 2002,

pag. 197). La nuova utilizzazione non deve divergere fondamentalmente da quella

originaria e non deve implicare una nuova destinazione economica completamente

nuova; l'identità è assicurata unicamente se l'utilizzazione non diverge fondamentalmente

da quella originaria (Bernhard Waldmann /

Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 19 ad art.

24c).

3.4

Nel

caso in esame, la piscina posata dalla ricorrente sul fondo del padre, non

direttamente collegata alla propria abitazione, è da considerare a tutti gli

effetti come nuova costruzione, e non impianto esistente, costruito o

trasformato a suo tempo in conformità al diritto materiale. Questo basta ad

escludere l'applicabilità dell'art. 24c LPT. A differenza di quanto

cerca di far credere la ricorrente, la posa di una piscina nelle vicinanze di

un'abitazione situata fuori zona edificabile non costituisce un ampliamento e

neppure una trasformazione parziale di quest'ultima (cfr. sentenza 1A.269/2000

del 14 maggio 2001, in RDAT II-2001, n. 33). Il fatto che la piscina, non

ancorata al suolo, possa essere spostata con facilità non porta a diversa

conclusione. Il giudizio governativo secondo cui la posa del manufatto in esame

non possa essere autorizzata neppure sulla base dell'art. 24c LPT non presta

pertanto fianco a critiche.

4.

In esito

alle circostanze che precedono, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è

posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 24 e 24c LPT; 41 e 42 OPT;

21 LE; 3, 18, 28, 43, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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