52.2008.426
Licenza edilizia in sanatoria per la posa di una piscina prefabbricata, fuori zona edificabile
5 febbraio 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2008.426
Data decisione, Autorità:
05.02.2009, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia in sanatoria per la posa di una piscina prefabbricata, fuori zona edificabile
COSTRUZIONE ACCESSORIA
art. 24c LPT
art. 3 cpv. 1 let. i RLE
Incarto n.
52.2008.426
Lugano
5 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 novembre 2008 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 5 novembre 2008 del Consiglio di Stato
(n. 5655) che ha respinto l'impugnativa presentata da RI 1 avverso la
decisione 2 settembre 2008 con cui il municipio di __________ le ha negato la
licenza edilizia in sanatoria per la posa di una piscina prefabbricata (part.
1080), fuori zona edificabile;
viste le risposte:
- 9 dicembre 2008 del
Consiglio di Stato;
- 10 dicembre 2008 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è comproprietaria
di uno stabile costituito in proprietà per piani, situato nel comune di __________,
fuori della zona edificabile (part. 643).
Con
domanda di costruzione 30 giugno 2008, la ricorrente ha chiesto il permesso in
sanatoria di posare una piscina prefabbricata non interrata (diametro 5.50 m) sulla
particella confinante (part. 1080), di proprietà del padre, anch'essa fuori della
zona edificabile.
Fondandosi
sull'opposizione del Dipartimento del territorio, con risoluzione 2 settembre
2008 il municipio ha negato il rilascio della licenza.
B. Con
giudizio 5 novembre 2008 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
presentato da RI 1 ricorrente contro il suddetto provvedimento.
Il
Governo ha in sostanza ritenuto che la posa di una piscina prefabbricata nelle
immediate vicinanze di un'abitazione, situata fuori della zona edificabile, fosse
da considerare quale nuova costruzione e non potesse pertanto essere
autorizzata sulla base dell'art. 24c della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700).
L'intervento
non potrebbe neppure beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi
dell'art. 24 LPT, non essendo ad ubicazione vincolata.
C. Contro il
predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo il rilascio della licenza richiesta.
Secondo
l'insorgente, la piscina in oggetto, sarebbe da considerare quale modesto
ampliamento autorizzato dall'art. 24c LPT. La stessa sarebbe stata
posata distante dall'immobile abitativo unicamente per motivi di sicurezza.
Rileva poi che un simile impianto, essendo mobile e facilmente smontabile, non
sarebbe neppure soggetto a licenza edilizia.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Il
municipio si rimette al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 21
cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Considerandi
2.
La censura
sollevata dalla ricorrente secondo cui la posa di una piscina prefabbricata non
sarebbe soggetta a domanda di costruzione non può essere accolta.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. i) del regolamento di applicazione della
LE del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), concretizzante il disposto
dell'art. 1 cpv. 3 lett. b) LE, non soggiacciono a licenza edilizia le
costruzioni provvisorie, ossia quelle destinate a soddisfare un bisogno
contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche da cantiere per
deposito materiali e attrezzi, le tende da circo e per manifestazioni. Per
determinare se si tratta di una costruzione provvisoria o mobiliare esente da
permesso bisogna in primo luogo tener conto dell'elemento oggettivo, cioè della
natura della costruzione (materiale impiegato e scopo) e, secondariamente,
dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzione d'incorporarla durevolmente al
terreno o di lasciarvela stabilmente. Non è decisivo il fatto che una
costruzione possa essere facilmente rimossa o trasportata altrove senza
preparativi importanti (Adelio Scolari,
Commentario, II. ed, Cadenazzo 1966, n. 660 ad art. 1 LE; STA 52.2003.181 del
31.
luglio 2003).
In
concreto, la piscina viene lasciata in loco durante tutto l'anno. Anche nell'eventualità
in cui venisse rimossa durante l'inverno, ipotesi peraltro neppure ventilata
dalla ricorrente, la stessa verrebbe comunque ricollocata sul fondo in
primavera. Tali circostanze, ritenuta la durata prestabilita, il carattere
ripetitivo e regolare della sistemazione dell'opera, escludono che la piscina
possa essere considerata alla stregua di una costruzione provvisoria esente da
licenza edilizia. D'altra, parte la giurisprudenza ha già avuto modo di
pronunciarsi sul caso specifico di una roulotte che, lasciata durevolmente sul
posto o ivi portata regolarmente, è da equiparare ad una costruzione, giacché
assolve le medesime funzioni di un edificio (Scolari,
op. cit., n. 660 e giurisprudenza citata).
3.
3.1. Per
principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti
conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione
(art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Non essendo conforme alla funzione della zona,
situata fuori del perimetro edificabile, l'intervento in esame non può
beneficiare di alcun permesso ordinario. Neppure la ricorrente lo contesta.
3.2
La
ricorrente non nega neppure che l'art. 24 lett. a LPT esclude di rilasciarle il
permesso richiesto. La piscina non è evidentemente ad ubicazione vincolata. La
stessa è infatti stata posata per motivi di mero comodo. Nulla ne impedisce la
realizzazione all'interno della zona edificabile. Dal profilo dell'art. 24
lett. a LPT il ricorso va dunque senz'altro respinto, senza che sia necessario
esaminare se all'intervento si oppongano interessi pubblici preponderanti
(lett. b).
3.3
Posto che gli art. 24a , 24b e 24d LPT sono a priori
inapplicabili alla fattispecie, la ricorrente non può neppure beneficiare di
un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24c LPT.
Giusta
tale disposto, fuori delle zone edificabili, gli edifici e impianti
utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla
destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione
di fatto (cpv. 1). Con il permesso dell'autorità competente tali edifici e
impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con
moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente.
In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale (cpv. 2). La norma, precisa l'art. 41 dell'ordinanza
sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), è
applicabile a edifici e impianti, costruiti o trasformati a suo tempo in
conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di
atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della
zona. L'art. 24c LPT permette in sostanza di rinnovare, trasformare
parzialmente, ampliare con moderazione e ricostruire gli edifici che per
effetto di modifiche dell'assetto pianificatorio subentrate in epoca successiva
alla loro destinazione sono venuti a trovarsi in contrasto con la destinazione
della zona. Ammessi sono unicamente modici interventi che non sovvertono
l'identità dell'edificio preesistente, sia dal profilo qualitativo, sia dal
profilo quantitativo (art. 42 OPT; Peter
Hänni, Planung-, Bau-, und besonderes Umweltschutzrecht, Berna 2002,
pag. 197). La nuova utilizzazione non deve divergere fondamentalmente da quella
originaria e non deve implicare una nuova destinazione economica completamente
nuova; l'identità è assicurata unicamente se l'utilizzazione non diverge fondamentalmente
da quella originaria (Bernhard Waldmann /
Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 19 ad art.
24c).
3.4
Nel
caso in esame, la piscina posata dalla ricorrente sul fondo del padre, non
direttamente collegata alla propria abitazione, è da considerare a tutti gli
effetti come nuova costruzione, e non impianto esistente, costruito o
trasformato a suo tempo in conformità al diritto materiale. Questo basta ad
escludere l'applicabilità dell'art. 24c LPT. A differenza di quanto
cerca di far credere la ricorrente, la posa di una piscina nelle vicinanze di
un'abitazione situata fuori zona edificabile non costituisce un ampliamento e
neppure una trasformazione parziale di quest'ultima (cfr. sentenza 1A.269/2000
del 14 maggio 2001, in RDAT II-2001, n. 33). Il fatto che la piscina, non
ancorata al suolo, possa essere spostata con facilità non porta a diversa
conclusione. Il giudizio governativo secondo cui la posa del manufatto in esame
non possa essere autorizzata neppure sulla base dell'art. 24c LPT non presta
pertanto fianco a critiche.
4.
In esito
alle circostanze che precedono, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è
posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 e 24c LPT; 41 e 42 OPT;
21 LE; 3, 18, 28, 43, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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