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Decisione

52.2008.428

Restituzione parziale del sussidio concesso ad un comune per l'acquisto di terreni edificabili. Interpretazione della legge. Prescrizione del diritto alla restituzione e determinazione del dies a quo.

20 settembre 2011Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i terreni non fossero utilizzati nel termine di dieci anni dalla loro

concessione (cpv. 4). Il fatto che il capoverso in questione non sia stato

stralciato, bensì trasformato con l'aggiunta di condizioni di restituzione

riprese dall'art. 43 LA, esclude che prima della modifica della legge, l'art.

43 fosse applicabile ai sussidi di cui al capitolo V. Al di là della specifica

questione della non retroattività (l'attuale cpv. 4 dell'art. 23 non potendosi

applicare a fatti interamente compiuti al momento della sua entrata in vigore),

l'art. 23 cpv. 4 LA (nella sua versione attuale) non sarebbe comunque applicabile

nella misura in cui gli scopi perseguiti dalla legge sono comunque stati adempiuti.

Il ricorrente rileva da ultimo che l'art. 43 LA, anche nella denegata ipotesi

in cui potesse essere posto a fondamento della richiesta di restituzione del

sussidio, non sancisce un obbligo di restituzione, bensì una facoltà, lasciando

all'autorità competente un certo potere di apprezzamento. Proprio in virtù di

questo potere, l'autorità di prime cure avrebbe dovuto tenere in considerazione

le argomentazioni relative alle particolarità del comune di RI 1, completamente

disattese dal Governo nella propria decisione.

E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, sollecitando

la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.

L'USSI rinvia dal canto suo alle considerazioni già espresse in sede di ricorso

in prima istanza.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è

data dall'art. 40 cpv. 2 LA. La legittimazione attiva del comune di RI 1 è

certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è

pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla scorta delle tavole processuali, senza procedere ad

accertamenti istruttori, del resto nemmeno sollecitati dai contendenti (art. 18

cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. La LA si prefigge di

assicurare un'offerta adeguata di abitazioni, di ridurre i costi d'abitazione,

segnatamente le pigioni, e di promuovere una politica attiva e coordinata

intesa a favorire la costruzione e il rinnovo di abitazioni, l'accesso alla

loro proprietà, l'acquisizione di terreni di riserva da parte dei Comuni e

l'acquisto di stabili esistenti (art. 1 cpv. 1 LA). Al fine di facilitare la realizzazione

dei predetti scopi, la legge prevede una serie di misure d'intervento,

segnatamente il promovimento della costruzione di abitazioni (capitolo II, art.

5-10. LA), il promovimento dell'accesso alla proprietà (capitolo III, art. 11-14

LA), il rinnovo di abitazioni (capitolo IV, art. 15-19 LA), l'acquisto di

terreni edificabili (capitolo V, art. 20-23 LA), l'acquisto di stabili

esistenti (capitolo V bis, art. 23a-23b LA) e le misure di promovimento in favore

di imprenditori e di organizzazioni della costruzione d'abitazioni di pubblica

utilità (capitolo VI, art. 24-26 LA).

Per quanto attiene

all'acquisto di terreni edificabili (capitolo V), lo Stato sostiene con la

concessione di sussidi l'acquisto, da parte di comuni, di terreni edificabili

da destinare alla costruzione di abitazioni (art. 20 LA). Stabilita la

percentuale del sussidio erogabile secondo la forza finanziaria del comune

(art. 22 LA), la legge illustra le condizioni alle quali i terreni sussidiati

possono essere utilizzati (art. 23 LA). I terreni possono in particolare essere

venduti (cpv. 2), ad un prezzo non superiore agli oneri sopportati dal Comune,

unicamente per favorire l'accesso alla proprietà secondo gli art. 11 segg. LA. L'art.

13.

LA, al quale rimanda l'art. 23 cpv. 2 LA, prevede che l'aiuto è concesso

soltanto a cittadini maggiorenni svizzeri o stranieri in possesso del permesso

di domicilio ed il cui reddito e sostanza non superano i limiti stabiliti dal

diritto federale.

L'art. 23 cpv. 4 LA, nella sua versione attuale (approvata

il 9 marzo 1999 e posta in vigore retroattivamente a far tempo dal 1° gennaio

1997; cfr. BU 20/1999, pag. 133), dispone che:

Il sussidio deve essere

restituito se il comune utilizza il terreno per scopi diversi da quelli

previsti dalla legge o diversi dalla:

a) costruzione di abitazioni a pigione moderata, non

sussidiata;

b) promozione di alloggi in proprietà, non sussidiati,

per persone di condizioni finanziarie limitate.

Nella sua versione previgente, in

vigore sino al 31 dicembre 1996, l'art. 23 cpv. 4 LA prevedeva la restituzione

dei sussidi, aumentati degli interessi, nel caso in cui i terreni non venissero

utilizzati nel termine di 10 anni dalla loro concessione.

Con la modifica del 9 marzo 1999 si è così abolito il limite

temporale decennale, introducendo un obbligo di restituzione anche nei casi di

utilizzo del terreno per scopi diversi da quelli previsti dalla legge o diversi

dalla costruzione non sussidiata di abitazioni a pigione moderata e dalla

promozione di alloggi in proprietà non sussidiati per persone di condizioni

finanziarie limitate (ovvero analoghe a quelle di cui all'art. 13 LA per gli

alloggi sussidiati).

L'art. 43 LA, recante il marginale "rifiuto, revoca

e restituzione dei sussidi", dispone infine che il Consiglio di Stato

(e per esso l'USSI; cfr. art. 2 e 37 RLA) può rifiutare, revocare od

ordinare la restituzione dei sussidi quando:

a) il beneficiario non ottempera alle disposizioni di

questa legge o non fornisce le informazioni richieste;

b) il sussidio è stato utilizzato per uno scopo diverso

da quello per cui fu concesso;

c) il sussidio è stato ottenuto con informazioni

inveritiere.

2.2

L'insorgente censura l'applicabilità alla fattispecie

concreta dell'art. 43 LA, dal momento che la restituzione del sussidio per

l'acquisto di terreni edificabili è retta unicamente dall'art. 23 cpv. 4 LA, lex

specialis rispetto alla norma generale di cui all'art. 43 LA. Se con la

modifica dell'art. 23 cpv. 4 LA il legislatore avesse esclusivamente voluto abolire

il limite temporale decennale (l'art. 43 LA essendo già applicabile al capitolo

V della legge) - soggiunge il ricorrente - si sarebbe semplicemente limitato ad

abrogare il cpv. 4. La circostanza per cui quest'ultimo capoverso non sia stato

stralciato ma trasformato riprendendo delle condizioni di restituzione già sancite

dall'art. 43 LA, è sintomatico del fatto che prima della modifica della legge (ovvero

prima del 1999) l'art. 43 LA non fosse applicabile ai sussidi di cui al

capitolo V. Al di là della specifica questione della non retroattività, l'art.

23.

cpv. 4 LA nella sua versione attuale, non sarebbe in nessun caso applicabile

alla fattispecie, nella misura in cui gli scopi perseguiti dalla legge sono

comunque stati adempiuti: i terreni ZEIC sono stati in effetti venduti a

cittadini che adempiono i requisiti dell'art. 87 della legge cantonale di

applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23

maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1) e che hanno costruito, o sono in procinto di

farlo, la loro abitazione primaria in una regione periferica quanto economicamente

debole. Anche nella denegata ipotesi in cui trovasse applicazione - conclude

l'insorgente - l'art. 43 LA lascia all'autorità competente un certo margine di

apprezzamento onde potere decidere se ordinare o meno la restituzione del

sussidio, giacché non istituisce un obbligo di restituzione, bensì una facoltà

("[..] può rifiutare, revocare od ordinare la restituzione [..]").

3.

La legge deve essere in

primo luogo applicata secondo il suo tenore letterale o grammaticale. Decisivo

è anzitutto il significato che emerge dalle singole parole e dalla loro connessione.

Se l'applicazione della legge secondo il testo conduce ad un risultato

ragionevole, l'interpretazione letterale è da preferire a qualsiasi altra interpretazione.

Se è chiaro ed univoco, il testo della legge è determinante; l'autorità

chiamata ad applicare il diritto può distanziarsi dal medesimo soltanto se

sussistono motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchia

completamente il vero senso della norma (DTF 131 II 217 consid. 2.3). Simili motivi

possono risultare dai materiali legislativi, dallo scopo della norma, come pure

dalla relazione tra quest'ultima e altre disposizioni

(STA 52.2010.338 del 12 gennaio 2011; 52.2009.435

del 23 novembre 2010).

Tuttavia,

se il testo non è assolutamente chiaro, se sono possibili più interpretazioni,

allora bisogna indagare sulla sua reale portata, considerando tutti gli

elementi interpretativi, ossia i materiali legislativi, lo scopo della norma,

il fine che essa persegue o l'interesse tutelato o, ancora, le relazioni che

intercorrono tra quest'ultima e altre disposizioni legali e il contesto

legislativo in cui essa si inserisce (DTF 131 II 697 consid. 4.1, 117 Ia 328

consid. 3a).

4.

Controversa, in

concreto, è la base legale posta a fondamento della decisione dedotta in

giudizio. A mente del ricorrente, l'art. 43 LA non sarebbe applicabile alla fattispecie,

la restituzione del sussidio per il caso specifico dell'acquisto di terreni edificabili

essendo retta unicamente dall'art. 23 cpv. 4 LA, lex specialis rispetto

all'art. 43 LA. Dal canto suo, neppure l'attuale cpv. 4 dell'art. 23, entrato

in vigore retroattivamente il 1° gennaio 1997, potrebbe trovare applicazione

nel caso concreto, vuoi perché una sua applicazione a fatti interamente

compiuti al momento della sua entrata in vigore violerebbe palesemente il

principio della non retroattività delle leggi, vuoi perché il terreno è stato

utilizzato conformemente agli scopi perseguiti dalla legge, cosicché una sua

restituzione, anche parziale, non si giustificherebbe in alcun modo.

Dal quadro

normativo illustrato al considerando 2.1 si evince con assoluta chiarezza che

l'obbligo generale di restituzione dei sussidi sancito all'art. 43 LA, posto a

fondamento della decisione di restituzione parziale nei casi di beneficiari

privi dei requisiti necessari, di utilizzo difforme dei terreni o di

informazioni non fornite o inveritiere è sempre sussistito, sin dall'entrata in

vigore della LA (cfr. messaggio n. 2679 del Consiglio di Stato dell'8 febbraio

1983, ad art. 43).

L'art. 23 cpv. 4

LA nella versione previgente in vigore sino al 31 dicembre 1996 costituiva sì lex

specialis rispetto alla norma generale di cui all'art. 43 LA, ma nella misura

in cui (sino al 31 dicembre 1996, appunto) prevedeva l'obbligo di restituzione

dei sussidi, oltre che per i casi previsti alle lettere a, b e c dell'art. 43

LA, anche nell'ipotesi in cui i terreni non fossero stati utilizzati nel

termine di 10 anni dalla loro concessione. Lo stesso dicasi per l'art. 23 cpv.

4.

LA nella sua versione attuale che, abolito il predetto limite temporale

decennale, costituisce anch'esso lex specialis rispetto all'art. 43 LA

nella misura in cui estende l'obbligo di restituzione anche ai casi di utilizzo

del terreno per scopi diversi da quelli previsti dalla legge e di utilizzo del

terreno per scopi diversi dalla costruzione di abitazioni a pigione moderata e

dalla promozione di alloggi non sussidiati per persone di condizioni finanziarie

limitate (ovvero analoghe a quelle di cui all'art. 13 LA per gli alloggi

sussidiati; cfr. messaggio n. 4820 del Consiglio di Stato del 16 dicembre 1998).

In altre parole, il legislatore ha voluto introdurre un obbligo di restituzione

anche in questi ultimi due casi, ancorché non contemplati nelle misure

d'intervento previste agli art. 5 segg. ed 11 segg. LA (cfr. art. 23 cpv. 1 LA)

ed estendere in tal modo il campo di applicazione dei sussidi di cui agli art.

20.

e segg. LA anche alla costruzione non sussidiata di alloggi a pigione

moderata ed alla promozione di alloggi in proprietà non sussidiati.

Ora, il tenore

letterale dell'art. 23 cpv. 4 LA è chiaro, sia nella sua formulazione attuale

che in quella previgente. Alla stessa stregua, non vi sono elementi per

ritenere che la formulazione dell'art. 43 non rispecchi completamente il vero

senso della norma. Al contrario. Dai materiali legislativi emerge che l'obbligo

di restituzione generale dell'art. 43 LA nei casi di beneficiari privi dei

requisiti necessari, di utilizzo difforme del terreno o di informazioni non

fornite o inveritiere, è sempre sussistito, sin dall'entrata in vigore della

legge e, pertanto, anche prima della modifica del cpv. 4 dell'art. 23 LA, casi

per i quali la norma generale di cui all'art. 43 ha sempre trovato applicazione. In particolare, nell'ambito dell'accesso alla proprietà, è sempre

sussistito l'obbligo dell'uso proprio del terreno e della vendita unicamente a

persone con reddito e sostanza nei limiti sanciti dal diritto federale (art. 23

cpv. 2 LA con rinvio agli art. 11 segg. LA), indipendentemente dal carattere

sussidiato o meno degli alloggi promossi. D'altronde, se il legislatore avesse

effettivamente voluto precludere l'applicazione dell'art. 43 LA ai sussidi di

cui al capitolo V della legge, come assevera il ricorrente, allora esso avrebbe

dovuto formulare diversamente tale disposizione, in modo da rendere esplicita

questa sua intenzione. Con la modifica dell'art. 23 cpv. 4 LA ha invece inteso

estendere l'obbligo di restituzione oltre che per i casi già previsti all'art.

43.

LA, anche per quelli di utilizzo del terreno per scopi diversi da quelli

previsti dalla legge, rispettivamente di utilizzo del terreno per scopi diversi

dalla costruzione non sussidiata di abitazioni a pigione moderata e dalla promozione

di alloggi in proprietà non sussidiati per persone di condizioni finanziarie

limitate.

L'art. 43 LA è

quindi applicabile alla fattispecie, impregiudicata l'eventuale prescrizione

del credito relativo al rimborso del sussidio concesso il 4 aprile 1989 e versato

nel febbraio 1992 al comune ricorrente.

5.

5.1. Il

ricorrente eccepisce la prescrizione del diritto alla restituzione (parziale)

del sussidio concessogli a suo tempo e contesta che, nel silenzio della LA,

possano trovare applicazione i termini di prescrizione previsti dalla Lsuss.

5.2

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che anche in difetto di

un esplicito disposto di legge i crediti e le pretese fondate sul diritto

pubblico possono di principio estinguersi per prescrizione (Max Imboden/RenéRhinow,

Verwaltungsrechtsprechung, n. 34 B I; André

Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, pag. 660 segg.; Blaise

Knapp, Précis de droit

administratif, Basel 1991, n. 745 segg.). Se la legge

non fissa il termine di prescrizione, occorre fondarsi sulle norme stabilite

dal legislatore in casi analoghi. In assenza di tali norme o in presenza di

soluzioni contraddittorie o casuali non applicabili per analogia, il giudice

deve fissare il termine che egli stabilirebbe come legislatore (Adelio Scolari,

Diritto amministrativo parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 690 e giurisprudenza

ivi citata; Imboden/Rhinow, op.

cit., n. 34 B III; Grisel, op.

cit., pag. 663 segg.; Knapp, op.

cit., n. 749). I termini che il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire

in via giurisprudenziale sono generalmente di 5 anni o 10 anni, alla stregua di

quelli applicabili per legge nel diritto civile (art. 127 e 128 codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220); in mancanza di

norme espresse, una durata inferiore risulterebbe infatti troppo

pregiudizievole per il creditore e comprometterebbe la sicurezza del diritto

(cfr. Grisel, op. cit., p. 664; Knapp, op. cit., n. 749). A livello cantonale,

nessuna disposizione di legge indica specificamente la prescrizione delle pretese

di diritto pubblico.

Quanto

all'interruzione della prescrizione, in campo pubblicistico non domina il

rigore invalso in diritto civile (cfr. art. 135 CO). I termini di prescrizione

del diritto pubblico vengono infatti interrotti da ogni atto mediante il quale

la pretesa è rivendicata dal debitore in modo idoneo (cfr., sull'argomento, Imboden/Rhinow, op. cit., n. 34 B IV c; Grisel, op. cit., pag. 666; Attilio R. Gadola, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, AJP

1/95 pag. 54; RDAT 1982 n. 117). L'atto di rivendicazione può avere nondimeno

valenza interruttiva della prescrizione unicamente a beneficio della specifica

pretesa per la quale viene esercitato e fino a concorrenza della somma reclamata

(STA 53.2002.1 del 27 novembre 2003 consid. 2.1).

5.3

Nel

caso concreto, la LA e il RLA non regolano il tema della prescrizione. In particolare,

non fissano né il termine di decorrenza della prescrizione dell'azione in restituzione

dei sussidi, né la durata di tale prescrizione. L'insorgente, rifacendosi anche

alla norma transitoria di cui all'art. 24 Lsuss, sostiene che la Lsuss non sia

applicabile alla fattispecie (retroattivamente), il sussidio oggetto di disamina

essendo stato concesso (1989) e versato (1992) prima ancora della sua entrata

in vigore (1° gennaio 1995). A giusta ragione. Tuttavia, in un caso come quello

di specie, in cui la legge (LA) non fissa il termine di prescrizione, occorre

fondarsi sulle norme stabilite dal legislatore in casi analoghi (cfr. STA

53.2002.1

del 27 novembre 2003 consid. 2.1). Nel silenzio della LA, torna ad

essere di rilievo quale punto di riferimento la Lsuss, legge quadro che è stata

voluta dal legislatore proprio al fine di armonizzare formalmente e

materialmente le innumerevole leggi, decreti legislativi, regolamenti e

direttive interne che contengono disposizioni sull’erogazione di sussidi cantonali

e che riprende, in buona sostanza, principi generali già sanciti dal diritto

federale, segnatamente dal CO, per questo tipo di prestazioni. La novella legislativa

ha infatti stabilito prescrizioni generali in materia di sussidi (cfr. capitolo

III della legge) che sono applicabili nella misura in cui altri testi

legislativi non prevedono disposizioni contrarie. Questa soluzione ha

consentito di unificare le disposizioni legali sui sussidi e di colmare le

lacune presenti in numerosi testi legislativi (cfr. messaggio n. 3990 del

Consiglio di Stato del 15 settembre 1992 concernente la Legge

sui sussidi cantonali, commento all'art. 2). Alla luce di queste considerazioni,

non v'è dubbio alcuno in merito al fatto che, nel silenzio della LA, occorra

comunque fare riferimento alla Lsuss, applicabile a tutti i

sussidi cantonali, giusta la

quale il diritto alla restituzione di sussidi si prescrive in 5 anni dal giorno

in cui l'istanza esecutiva competente ha avuto conoscenza del motivo della

restituzione (art. 20 cpv. 1 e 3 Lsuss).

Con

riferimento alla fattispecie che qui ci occupa ed al fine di determinare se il

diritto alla restituzione parziale del sussidio sia prescritto o meno, occorre

anzitutto situare il dies a quo della prescrizione.

5.4

Il

sussidio cantonale per l'acquisto delle part. __________ e __________ da

destinare all'istituzione della zona ZEIC è stato concesso con decisione 4

aprile 1989 e versato nel corso del mese di febbraio1992. Il 28 gennaio 1998 l'Ufficio dell'abitazione, in occasione dell'allora prospettata modifica dell'art. 23 cpv. 4 LA,

ha trasmesso all'insorgente un modulo-inchiesta sull'utilizzo, sino a quel

momento, del sedime sussidiato. Il 3 marzo 1998 il comune ha ritornato detto

formulario, debitamente compilato, dal quale risultavano essere state

attribuite - tra il 1995 e il 1997 - 6 particelle, segnatamente le n. __________,

__________, __________, __________, __________ e __________. Nello stesso

documento il comune aveva espressamente indicato che la vendita dei (7) lotti

restanti sarebbe stata effettuata presumibilmente entro il 2005. Il 30 marzo

2007, il Servizio dell'abitazione ha chiesto un aggiornamento della situazione

circa la destinazione dei fondi sussidiati, trasmettendo al ricorrente il medesimo

formulario inviatogli a suo tempo. Quest'ultimo, retrocesso il 10 maggio 2007,

dava atto della circostanza per cui il ricorrente aveva provveduto ad

attribuire, nel periodo 1999-2007, le particelle restanti n. __________, __________,

__________, __________, __________, __________ e __________. Il Servizio

dell'abitazione ha così proposto al comune ricorrente un incontro presso la

cancelleria comunale, finalizzato alla visione dei terreni ed alla verifica della

loro destinazione conformemente all'art. 23 LA. In esito alle verifiche esperite

il 29 maggio 2007, l'USSI, dopo consultazione degli atti di compravendita, dei documenti

attestanti le condizioni finanziarie degli acquirenti, delle notifiche di

tassazione, delle composizioni famigliari, ecc., ha comunicato al comune che le

part. n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________

- vendute tra il 2003 e il 2007 - erano state assegnate in modo non conforme

alle disposizioni legislative in materia (gli acquirenti non adempivano le

condizioni previste) e che erano dati i presupposti per la restituzione

parziale del sussidio corrisposto nella misura di fr. 74'167.35 (cfr. scritto 9

gennaio 2008 all'insorgente). Le verifiche in punto alle transazioni effettuate

prima del 1998, intraprese in occasione di un incontro avvenuto presso il municipio

il 28 gennaio 2008, hanno condotto l'autorità cantonale all'accertamento di

ulteriori 5 assegnazioni di terreno non conformi (part. n. __________, __________,

__________, __________ e __________), con la conseguente prospettiva di un

obbligo di restituzione globale di fr. 128'128.75 (cfr. lettera 29 gennaio 2008

al comune). Nella maggior parte dei casi (9 su 11), le condizioni finanziarie

dell'acquirente non sarebbero state conformi ai requisiti di legge, mentre nei

restanti 2 casi (part. n. __________ e __________), il terreno acquistato non

sarebbe stato in un caso adibito ad uso proprio (part. __________) e nell'altro

avrebbero fatto difetto i dati necessari alla verifica delle condizioni finanziarie

dell'acquirente (part. __________). Preso atto delle osservazioni 30 aprile

2008.

del comune di RI 1, che sostanzialmente non ha negato di aver venduto i

fondi anche a persone con reddito medio, l'USSI, con decisione formale del 9

giugno 2008, ha ordinato la restituzione parziale del sussidio in misura corrispondente

alle transazioni dichiarate irregolari, per l'importo complessivo di fr.

128'128.75.

5.5

In

esito alle considerazioni che precedono, il dies a quo della

prescrizione va situato in corrispondenza della data in cui l'USSI ha saputo

del motivo della restituzione, ovvero a contare dai risultati delle verifiche

esperite il 29 maggio 2007 presso la cancelleria del municipio,

indipendentemente dal fatto che degli esiti relativi alle compravendite

effettuate prima del 1998 ne sia venuta a conoscenza solo successivamente ad un

secondo incontro tenutosi quasi un anno dopo (il 28 aprile 2008). L'autorità

cantonale, con la dovuta diligenza ed attenzione, avrebbe infatti potuto e

dovuto procedere agli accertamenti relativi alle transazioni avvenute prima del

1998, indi quantificare la relativa quota di restituzione, già in occasione del

primo incontro (maggio 2007) anziché attendere inutilmente un ulteriore anno. Da

ciò ne consegue che, applicandosi un termine di prescrizione di 5 anni a far

tempo dal 29 maggio 2007, la restituzione del sussidio poteva validamente

essere richiesta perlomeno sino al 29 maggio 2012. Anche volendo applicare alla

fattispecie un termine di prescrizione decennale, il credito in restituzione

del sussidio vantato dall'USSI non sarebbe - a maggior ragione - prescritto.

A torto l'insorgente si duole del fatto che l'autorità

cantonale avrebbe dovuto agire in un tempo ragionevole non potendo pretendere

la restituzione (di parte) del sussidio erogato dopo un periodo di tempo così

lungo (18 anni). Come si evince dalle tavole processuali, le operazioni di

compravendita delle 13 particelle sono state concluse tra il 1995 e il 2007. Ritenuto

che questo genere di aiuti da parte dello Stato è destinato a finanziare un tipo

di operazione che notoriamente - e il caso che qui ci occupa ne è la

dimostrazione - si protrae sull'arco di parecchi anni, e che è stato lo stesso

ricorrente, nel 1998, ad aver espressamente indicato che la vendita dei 7 lotti

a quel momento ancora da attribuire sarebbe stata effettuata presumibilmente

entro il 2005, è a giusta ragione che l'autorità cantonale ha atteso la

perfezione dell'ultima compravendita per effettuare una verifica globale di

conformità, non potendo da lei essere ragionevolmente preteso che effettuasse

dei controlli particolari e ravvicinati. A questo proposito è anche opportuno

rilevare che il testo normativo precedentemente in vigore (art. 23 cpv. 4 LA in

essere sino al 31.12.1996) prevedeva un termine d'impiego del sussidio di 10

anni a contare dalla sua concessione. Termine di durata non indifferente, ciò

malgrado ritenuto dal legislatore troppo breve a fronte degli scopi perseguiti

dalla legge e delle sopravvenute condizioni del mercato dell'alloggio e

relativa promozione al suo accesso e quindi abolito (cfr. messaggio n. 4820 del

Consiglio di Stato del 16 dicembre 1998).

Ne consegue pertanto che, così stando le cose, anche da

questo profilo, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche.

6.

6.1. A

mente dell'insorgente, anche nella denegata ipotesi in cui fosse applicabile

alla fattispecie, l'art. 43 LA non sancisce un obbligo di restituzione dei

sussidi, bensì una facoltà dell'autorità di ordinarla qualora i requisiti siano

adempiuti. L'esecutivo cantonale, di fronte alle censure relative alle

particolarità del caso del comune di RI 1 e malgrado il potere di apprezzamento

di cui dispone, si è limitato a sostenere che la restituzione parziale del

sussidio è dovuta senza entrare nel merito delle singole argomentazioni

sollevate dal ricorrente. La decisione impugnata sarebbe quindi da annullare

giacché non sufficientemente motivata. Anche questa censura si rivela infondata.

6.2

La latitudine del

potere di apprezzamento è sovente stabilita dalla legge. Se la legge prevede

che in determinate circostanze precise l'amministrazione deve adottare

una misura piuttosto che un'altra, ogni libertà di apprezzamento è esclusa (si

tratta di una Muss-Vorschrift). Se la legge indica due soluzioni

possibili, l'Autorità non può adottarne una terza. Per contro, l'uso del termine

può si caratterizza spesso come norma potestativa (Kann-Vorschrift),

che implica la facoltà di optare tra più soluzioni, ossia una libertà di

apprezzamento. Tuttavia, norme apparentemente potestative nella forma sono

obbligatorie in ragione del loro scopo (cfr. Adelio

Scolari, op. cit., n. 380 segg.).

6.3

Nel caso

concreto, l'art. 43 LA dispone che il Consiglio di Stato può ordinare la

restituzione dei sussidi nei casi di beneficiari privi dei requisiti necessari,

di utilizzo difforme dei terreni o di informazioni non fornite o inveritiere.

Tale norma, apparentemente potestativa nella forma, è obbligatoria in ragione

della sua ratio legis. Il diritto ad ottenere un sussidio esiste solo se

i presupposti sono fissati in una legge in modo esauriente (in casu, nell'ambito

dell'accesso alla proprietà - cfr. art. 11 segg. LA cui rimanda l'art. 23 cpv.

2.

LA - l'obbligo dell'uso proprio del terreno e della vendita unicamente a

persone con reddito e sostanza nei limiti sanciti dal diritto federale) e la

decisione sulla concessione del sussidio non dipende dal potere di apprezzamento

dell'autorità amministrativa. Alla stessa stregua, anche la decisione di restituzione

del sussidio allorquando vengono a mancare le condizioni che ne avevano a suo

tempo consentito l'erogazione, non implica l'esercizio del potere di

apprezzamento da parte dell'autorità. Ciò significa che alla luce della

chiarezza del testo normativo e degli scopi perseguiti dalla legge, il

ricorrente avrebbe dovuto sapere che i terreni acquistati potevano essere

venduti unicamente per favorire l'accesso alla proprietà secondo gli

art. 11 segg. LA, in specie a persone di condizioni finanziarie limitate. Così

come l'USSI non avrebbe mai potuto sussidiare un'operazione irrispettosa dei

precisi criteri definiti dalla LA, allo stesso modo, quest'ultimo ufficio non avrebbe

potuto fare altro che ordinare la restituzione dei sussidi già versati una

volta constatata l'irregolarità di una determinata assegnazione. Stabilendo,

dopo le verifiche del caso, che 11 delle 13 particelle erano state vendute in

modo non conforme ai requisiti di sussidiamento della LA, l'autorità inferiore

non ha violato la legge per avere ordinato, a prescindere dalla serie di

censure sollevate dall'insorgente nell'atto ricorsuale, la restituzione della

parte dei sussidi utilizzata per scopi non conformi. A maggior ragione nella misura

in cui il comune stesso ha pacificamente riconosciuto di aver venduto i terreni

sussidiati anche ad acquirenti con reddito e sostanza superiori al limite

sancito dal diritto federale.

7.

Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La tassa di

giustizia è a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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