Lexipedia

Decisione

52.2008.429

Norme d'attuazione del piano particolareggiato del centro storico che escludono nuovi ingombri, anche solo come aggiunte esterne al volume degli edifici esistenti

25 marzo 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

ricorrenti sono comproprietari di una casa d'appartamenti (part. 523 e 529),

situata nel centro storico di Locarno, nel comparto assoggettato a vincoli di

risanamento conservativo antistante la chiesa di __________.

Il 30 novembre 2007 i ricorrenti hanno

chiesto al municipio il permesso di ristrutturare lo stabile e di costruire nel

contempo lungo il confine sud del giardino annesso un manufatto in cemento

armato, composto da un'autorimessa per due veicoli, collegata mediante

un'impalcatura di travi (definita come pergola) ad un piccolo edificio ad uso

deposito, che verrebbe a sorgere al posto di un vecchio pollaio in disuso e di

una piccola autorimessa per un veicolo, esistente nell'angolo sudest del fondo.

Alla domanda si sono opposti i vicini qui

resistenti, proprietari degli stabili situati sui fondi confinanti verso sud,

contestando in particolare l'ammissibilità del manufatto in cemento armato previsto

lungo il suddetto confine.

Raccolto l'avviso favorevole del

Dipartimento del territorio, il 26 giugno 2008 il municipio ha rilasciato la

licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.

B. In

accoglimento del ricorso inoltrato dai vicini opponenti, il 5 novembre 2008 il

Consiglio di Stato ha annullato la licenza in quanto riferita al manufatto in

cemento armato di cui si è detto sopra.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che le

norme di attuazione del piano particolareggiato del centro storico (NAPPCS) non

ammettessero nuove costruzioni nel comparto soggetto a risanamento

conservativo.

C. Contro il

predetto giudizio, RI 1 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo il ripristino integrale della licenza parzialmente annullata.

Con dettagliate argomentazioni, gli

insorgenti contestano in sostanza le tesi del Consiglio di Stato,

rimproverandogli di aver violato l'autonomia comunale attraverso

un'insostenibile interpretazione delle norme concretamente applicabili.

D. Il

Consiglio di Stato sollecita il rigetto dell'impugnativa senza formulare

osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i vicini

opponenti, contestando le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario

saranno discussi nei seguenti considerandi.

Il municipio condivide invece l'impugnativa

e gli argomenti su cui si fonda.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La

legittimazione attiva degli insorgenti, istanti e beneficiari della licenza

parzialmente annullata, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La situazione dei

luoghi e dell'oggetto della contestazione, oltre ad essere nota a questo

Tribunale per conoscenza diretta, emerge chiaramente dai piani e dalle

fotografie allegate alla domanda di costruzione.

L'esperimento di una visita in luogo,

sollecitata dagli insorgenti, non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori

fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1. Il

piano particolareggiato della zona del centro storico di Locarno (PPCS) suddivide

il comprensorio in tre distinti settori d'intervento: (1) quello di risanamento

conservativo (C), (2) quello di sostituzione (S) e (3) quello di ristrutturazione

(RI).

Nel settore di risanamento conservativo (C) non

sono di principio ammesse nuove costruzioni. Lo si desume chiaramente sia dall'art.

5.

cpv. 1 NAPPPCS, che impone di conservare al massimo i caratteri distributivi

interni essenziali, la forma degli edifici e degli spazi aperti, i materiali e

gli elementi costruttivi d'origine, consentendo l'introduzione dei servizi e

degli impianti indispensabili per l'esercizio di attività compatibili con i

caratteri degli edifici antichi (abitazione, commercio servizi), sia dal

capoverso seguente (cpv. 2) della medesima norma, che permette aggiunte o

nuovi edifici nei limiti fissati dagli art. 39 - 45 NAPPCS soltanto nella

zona del settore C contrassegnata mediante tratteggio.

Ulteriore conferma di questo indirizzo

pianificatorio è deducibile dalle norme che disciplinano l'attività edilizia

nel settore del risanamento conservativo non contrassegnata da tratteggio (art.

9.

- 38 NAPPCS), imponendo il mantenimento degli spazi esterni (art. 9 NAPPCS) e

degli edifici con tutte le loro componenti e peculiarità (art. 11 - 38 NAPPCS),

escludendo, per principio, aggiunte esterne al volume degli edifici

esistenti (art. 33 cpv. 1 NAPPCS), con riserva di autorizzare aggiunte

adeguate e di forma corretta in relazione ad edifici esistenti per

l'inserimento di nuovi servizi in casi di provata impossibilità di operare

all'interno dell'edificio (art. 33 cpv. 2 NAPPCS).

2.2

Deroghe (ordinarie) alle NAPPCS possono

essere concesse solo nei casi in cui sono espressamente previste e solo in

funzione del conseguimento degli obbiettivi del piano particolareggiato e per

ottenere un miglioramento del risultato architettonico degli interventi edilizi

conformi agli indirizzi del piano (art. 61 cpv. 1 NAPPCS). Ulteriori

deroghe (straordinarie), non previste dalle NAPPCS, possono essere accordate solo

in casi del tutto eccezionali e per esigenze architettoniche irrinunciabili

connesse alle caratteristiche storiche ed estetiche di singoli edifici o

ambienti (art. 61 cpv. 2 NAPPCS).

3.

3.1. Nel

caso concreto, il controverso manufatto verrebbe edificato su un terreno incluso

nel settore di risanamento conservativo (C) non tratteggiato. L'edificio, sostanzialmente

diverso per materiali, dimensioni, destinazione e forme dai piccoli fabbricati (autorimessa

e pollaio) esistenti, prefigura a tutti gli effetti una nuova costruzione. Non

può in nessun caso essere considerato alla stregua di una semplice ricostruzione

o di una costruzione sostitutiva dei manufatti esistenti, che verrebbero demoliti,

In quanto nuova costruzione, l'opera non può

essere autorizzata, poiché le norme che regolano l'attività edilizia nel

settore di risanamento conservativo (C) del centro storico escludono per principio

nuovi ingombri, anche solo come aggiunte esterne al volume degli edifici esistenti

(art. 33 cpv. 1 NAPPCS).

3.2

La costruzione non può nemmeno essere

autorizzata mediante deroga ordinaria, secondo gli art. 33 cpv. 2 e 61 cpv. 1

NAPPCS. Aggiunte adeguate e di forma corretta in relazione ad edifici esistenti

possono infatti essere eccezionalmente autorizzate secondo tali disposizioni

soltanto se, cumulativamente, servono all'inserimento di nuovi servizi e

risulta provata l'impossibilità di operare all'interno dell'edificio. Presupposti,

questi, che in nessun caso appaiono soddisfatti. Anzitutto, perché il manufatto

in contestazione non serve all'inserimento di nuovi servizi che non possono

essere collocati all'interno dell'edificio. In secondo luogo, perché

l'aggiunta, che in realtà è un nuovo edificio di natura accessoria, dal profilo

delle sue dimensioni non è comunque adeguatamente rapportata alle necessità

oggettive dell'edificio principale.

3.3

A maggior ragione va escluso il

rilascio di un'autorizzazione in via di deroga straordinaria fondata sull'art.

61.

cpv. 2 NAPPCS. La fattispecie non presenta alcunché di particolarmente eccezionale.

Né sussistono esigenze architettoniche irrinunciabili connesse alle

caratteristiche storiche ed estetiche degli edifici o degli ambienti

circostanti che possano giustificare il rilascio di una simile deroga.

4.

Prive di qualsiasi fondamento sono le censure di violazione dell'autonomia

comunale, che i ricorrenti con lunghe ed articolate disquisizioni sollevano nei

confronti del giudizio governativo impugnato. Il Consiglio di Stato non ha

indebitamente sostituito il suo apprezzamento a quello dell'autorità comunale

nell'applicazione delle disposizioni sopra menzionate. Ha semplicemente

applicato in modo corretto norme chiare e rigide, che non riservano un

particolare margine discrezionale all'autorità decidente, né laddove escludono

nuove costruzioni dal settore del risanamento conservativo (C), né laddove riservano

al municipio la facoltà di concedere deroghe.

Invano sostengono i ricorrenti che le

possibilità d'intervento nel settore in esame andrebbero dedotte mediante interpretazione

della nozione indeterminata di risanamento conservativo. I limiti degli

interventi ammissibili in questo settore sono chiaramente definiti dagli art. 9

- 38 NAPPCS, che - per principio - escludono nuove costruzioni, riservando

soltanto all'art. 33 cpv. 2 NAPPCS un esiguo margine d'apprezzamento per

autorizzare in via di deroga ordinaria modiche aggiunte per inserirvi servizi

che non possono essere collocati negli edifici esistenti. Le possibilità edificatorie

del settore non devono essere desunte mediante interpretazione da concetti di

natura indeterminata. Tanto meno sono deducibili dagli obbiettivi perseguiti

dal PPCS enunciati dall'art. 3 delle relative norme di attuazione.

Nessuna violazione dell'autonomia comunale

può d'altro canto essere rimproverata al Consiglio di Stato laddove nega che siano

dati gli estremi per la concessione di una deroga (ordinaria o straordinaria).

La questione relativa all'esistenza od inesistenza di una situazione

eccezionale, atta a giustificare la concessione di una deroga ordinaria o praeter

legem non è infatti rimessa all'apprezzamento del municipio. L'esecutivo comunale

dispone di apprezzamento soltanto in punto all'individuazione dei provvedimenti

da concedere in via di deroga al fine di mitigare gli inconvenienti derivanti

da una rigida applicazione delle norme che regolano la fattispecie (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 2 LE, n. 696).

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 e 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 18 NAPR di Locarno 3, 5, 33, 61

NAPPCS di Locarno; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti, che rifonderanno 2'000.-

ai resistenti CO 1 a titolo di ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster