52.2008.429
Norme d'attuazione del piano particolareggiato del centro storico che escludono nuovi ingombri, anche solo come aggiunte esterne al volume degli edifici esistenti
25 marzo 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2008.429
Data decisione, Autorità:
25.03.2009, TRAM
Titolo:
Norme d'attuazione del piano particolareggiato del centro storico che escludono nuovi ingombri, anche solo come aggiunte esterne al volume degli edifici esistenti
ZONA NUCLEO
art. 2 LE
Incarto n.
52.2008.429
Lugano
25 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 novembre 2008 di
RI 1
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 5 novembre 2008 del Consiglio di Stato
(n. 5636) che annulla la licenza edilizia 26 giugno 2008 rilasciata dal
municipio di Locarno agli insorgenti nella misura in cui autorizza la
costruzione di manufatti (autorimessa, pergola e locale tecnico) sul terreno
antistante la loro casa d'abitazione (part. 523 e 529) nella zona del centro
storico;
viste le risposte:
- 5 dicembre 2008 del
municipio di Locarno;
- 9 dicembre 2008 del
Consiglio di Stato;
- 15 dicembre 2008 di CO 1
e di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. I
ricorrenti sono comproprietari di una casa d'appartamenti (part. 523 e 529),
situata nel centro storico di Locarno, nel comparto assoggettato a vincoli di
risanamento conservativo antistante la chiesa di __________.
Il 30 novembre 2007 i ricorrenti hanno
chiesto al municipio il permesso di ristrutturare lo stabile e di costruire nel
contempo lungo il confine sud del giardino annesso un manufatto in cemento
armato, composto da un'autorimessa per due veicoli, collegata mediante
un'impalcatura di travi (definita come pergola) ad un piccolo edificio ad uso
deposito, che verrebbe a sorgere al posto di un vecchio pollaio in disuso e di
una piccola autorimessa per un veicolo, esistente nell'angolo sudest del fondo.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui
resistenti, proprietari degli stabili situati sui fondi confinanti verso sud,
contestando in particolare l'ammissibilità del manufatto in cemento armato previsto
lungo il suddetto confine.
Raccolto l'avviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 26 giugno 2008 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
B. In
accoglimento del ricorso inoltrato dai vicini opponenti, il 5 novembre 2008 il
Consiglio di Stato ha annullato la licenza in quanto riferita al manufatto in
cemento armato di cui si è detto sopra.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che le
norme di attuazione del piano particolareggiato del centro storico (NAPPCS) non
ammettessero nuove costruzioni nel comparto soggetto a risanamento
conservativo.
C. Contro il
predetto giudizio, RI 1 si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo il ripristino integrale della licenza parzialmente annullata.
Con dettagliate argomentazioni, gli
insorgenti contestano in sostanza le tesi del Consiglio di Stato,
rimproverandogli di aver violato l'autonomia comunale attraverso
un'insostenibile interpretazione delle norme concretamente applicabili.
D. Il
Consiglio di Stato sollecita il rigetto dell'impugnativa senza formulare
osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini
opponenti, contestando le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio condivide invece l'impugnativa
e gli argomenti su cui si fonda.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva degli insorgenti, istanti e beneficiari della licenza
parzialmente annullata, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La situazione dei
luoghi e dell'oggetto della contestazione, oltre ad essere nota a questo
Tribunale per conoscenza diretta, emerge chiaramente dai piani e dalle
fotografie allegate alla domanda di costruzione.
L'esperimento di una visita in luogo,
sollecitata dagli insorgenti, non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1. Il
piano particolareggiato della zona del centro storico di Locarno (PPCS) suddivide
il comprensorio in tre distinti settori d'intervento: (1) quello di risanamento
conservativo (C), (2) quello di sostituzione (S) e (3) quello di ristrutturazione
(RI).
Nel settore di risanamento conservativo (C) non
sono di principio ammesse nuove costruzioni. Lo si desume chiaramente sia dall'art.
5.
cpv. 1 NAPPPCS, che impone di conservare al massimo i caratteri distributivi
interni essenziali, la forma degli edifici e degli spazi aperti, i materiali e
gli elementi costruttivi d'origine, consentendo l'introduzione dei servizi e
degli impianti indispensabili per l'esercizio di attività compatibili con i
caratteri degli edifici antichi (abitazione, commercio servizi), sia dal
capoverso seguente (cpv. 2) della medesima norma, che permette aggiunte o
nuovi edifici nei limiti fissati dagli art. 39 - 45 NAPPCS soltanto nella
zona del settore C contrassegnata mediante tratteggio.
Ulteriore conferma di questo indirizzo
pianificatorio è deducibile dalle norme che disciplinano l'attività edilizia
nel settore del risanamento conservativo non contrassegnata da tratteggio (art.
9.
- 38 NAPPCS), imponendo il mantenimento degli spazi esterni (art. 9 NAPPCS) e
degli edifici con tutte le loro componenti e peculiarità (art. 11 - 38 NAPPCS),
escludendo, per principio, aggiunte esterne al volume degli edifici
esistenti (art. 33 cpv. 1 NAPPCS), con riserva di autorizzare aggiunte
adeguate e di forma corretta in relazione ad edifici esistenti per
l'inserimento di nuovi servizi in casi di provata impossibilità di operare
all'interno dell'edificio (art. 33 cpv. 2 NAPPCS).
2.2
Deroghe (ordinarie) alle NAPPCS possono
essere concesse solo nei casi in cui sono espressamente previste e solo in
funzione del conseguimento degli obbiettivi del piano particolareggiato e per
ottenere un miglioramento del risultato architettonico degli interventi edilizi
conformi agli indirizzi del piano (art. 61 cpv. 1 NAPPCS). Ulteriori
deroghe (straordinarie), non previste dalle NAPPCS, possono essere accordate solo
in casi del tutto eccezionali e per esigenze architettoniche irrinunciabili
connesse alle caratteristiche storiche ed estetiche di singoli edifici o
ambienti (art. 61 cpv. 2 NAPPCS).
3.
3.1. Nel
caso concreto, il controverso manufatto verrebbe edificato su un terreno incluso
nel settore di risanamento conservativo (C) non tratteggiato. L'edificio, sostanzialmente
diverso per materiali, dimensioni, destinazione e forme dai piccoli fabbricati (autorimessa
e pollaio) esistenti, prefigura a tutti gli effetti una nuova costruzione. Non
può in nessun caso essere considerato alla stregua di una semplice ricostruzione
o di una costruzione sostitutiva dei manufatti esistenti, che verrebbero demoliti,
In quanto nuova costruzione, l'opera non può
essere autorizzata, poiché le norme che regolano l'attività edilizia nel
settore di risanamento conservativo (C) del centro storico escludono per principio
nuovi ingombri, anche solo come aggiunte esterne al volume degli edifici esistenti
(art. 33 cpv. 1 NAPPCS).
3.2
La costruzione non può nemmeno essere
autorizzata mediante deroga ordinaria, secondo gli art. 33 cpv. 2 e 61 cpv. 1
NAPPCS. Aggiunte adeguate e di forma corretta in relazione ad edifici esistenti
possono infatti essere eccezionalmente autorizzate secondo tali disposizioni
soltanto se, cumulativamente, servono all'inserimento di nuovi servizi e
risulta provata l'impossibilità di operare all'interno dell'edificio. Presupposti,
questi, che in nessun caso appaiono soddisfatti. Anzitutto, perché il manufatto
in contestazione non serve all'inserimento di nuovi servizi che non possono
essere collocati all'interno dell'edificio. In secondo luogo, perché
l'aggiunta, che in realtà è un nuovo edificio di natura accessoria, dal profilo
delle sue dimensioni non è comunque adeguatamente rapportata alle necessità
oggettive dell'edificio principale.
3.3
A maggior ragione va escluso il
rilascio di un'autorizzazione in via di deroga straordinaria fondata sull'art.
61.
cpv. 2 NAPPCS. La fattispecie non presenta alcunché di particolarmente eccezionale.
Né sussistono esigenze architettoniche irrinunciabili connesse alle
caratteristiche storiche ed estetiche degli edifici o degli ambienti
circostanti che possano giustificare il rilascio di una simile deroga.
4.
Prive di qualsiasi fondamento sono le censure di violazione dell'autonomia
comunale, che i ricorrenti con lunghe ed articolate disquisizioni sollevano nei
confronti del giudizio governativo impugnato. Il Consiglio di Stato non ha
indebitamente sostituito il suo apprezzamento a quello dell'autorità comunale
nell'applicazione delle disposizioni sopra menzionate. Ha semplicemente
applicato in modo corretto norme chiare e rigide, che non riservano un
particolare margine discrezionale all'autorità decidente, né laddove escludono
nuove costruzioni dal settore del risanamento conservativo (C), né laddove riservano
al municipio la facoltà di concedere deroghe.
Invano sostengono i ricorrenti che le
possibilità d'intervento nel settore in esame andrebbero dedotte mediante interpretazione
della nozione indeterminata di risanamento conservativo. I limiti degli
interventi ammissibili in questo settore sono chiaramente definiti dagli art. 9
- 38 NAPPCS, che - per principio - escludono nuove costruzioni, riservando
soltanto all'art. 33 cpv. 2 NAPPCS un esiguo margine d'apprezzamento per
autorizzare in via di deroga ordinaria modiche aggiunte per inserirvi servizi
che non possono essere collocati negli edifici esistenti. Le possibilità edificatorie
del settore non devono essere desunte mediante interpretazione da concetti di
natura indeterminata. Tanto meno sono deducibili dagli obbiettivi perseguiti
dal PPCS enunciati dall'art. 3 delle relative norme di attuazione.
Nessuna violazione dell'autonomia comunale
può d'altro canto essere rimproverata al Consiglio di Stato laddove nega che siano
dati gli estremi per la concessione di una deroga (ordinaria o straordinaria).
La questione relativa all'esistenza od inesistenza di una situazione
eccezionale, atta a giustificare la concessione di una deroga ordinaria o praeter
legem non è infatti rimessa all'apprezzamento del municipio. L'esecutivo comunale
dispone di apprezzamento soltanto in punto all'individuazione dei provvedimenti
da concedere in via di deroga al fine di mitigare gli inconvenienti derivanti
da una rigida applicazione delle norme che regolano la fattispecie (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 2 LE, n. 696).
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 e 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 18 NAPR di Locarno 3, 5, 33, 61
NAPPCS di Locarno; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti, che rifonderanno 2'000.-
ai resistenti CO 1 a titolo di ripetibili.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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