52.2008.430
Sospensione dall'impiego e dallo stipendio a titolo di provvedimento disciplinare
13 gennaio 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2008.430
Data decisione, Autorità:
13.01.2009, TRAM
Titolo:
Sospensione dall'impiego e dallo stipendio a titolo di provvedimento disciplinare
DECISIONE INCIDENTALE
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
SOSPENSIONE
art. 44 LPAMM
Incarto n.
52.2008.430
Lugano
13 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 novembre 2008 del
RI 1, ,
contro
la decisione 5 novembre 2008 del Consiglio di Stato
(n. 5632) che annulla la decisione con la quale il municipio di __________ ha
sospeso a titolo di sanzione disciplinare dall'impiego e dallo stipendio il
cpl di polizia __________, rinviando gli atti all'autorità comunale per completare
l'inchiesta;
viste le risposte:
- 9 dicembre 2008 del
Consiglio di Stato;
- 9 dicembre 2008 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nella notte tra l’11 e il 12 febbraio
2007, alle 3.55, il caporale della polizia comunale CO 1, qui resistente,
mentre era di pattuglia con il collega sergente __________, stava rientrando
alla centrale alla guida del veicolo di servizio BMW TI __________, quando,
giunto all'intersezione tra via __________ e via __________, provenendo da
nord, ha notato transitare a forte velocità un'auto di colore nero in direzione
di via __________;
che, intrapreso l'inseguimento, all'incrocio
fra via __________ e via __________, affrontato a velocità sostenuta, il cpl CO
1 ha perso il controllo del veicolo, che ha demolito, finendo contro i pali e
la barriera di protezione dell'argine del fiume __________;
che il 10 maggio 2007 un funzionario del servizio del personale del comune ha
notificato al cpl CO 1 l’apertura di un’inchiesta amministrativa,
addebitandogli in sostanza di aver violato le istruzioni dell'ordine di
servizio (ODS) n. 47 del 30 marzo 2004 concernenti la circolazione in situazioni
d’emergenza, per aver intrapreso l’inseguimento dell’auto nera senza che fosse
data una situazione di pericolo, per aver omesso di inserire gli avvisatori
ottici ed acustici e per aver affrontato una curva a velocità eccessiva,
demolendo completamente il veicolo di cui aveva perso il controllo;
che con risoluzione 17 marzo 2008 il municipio ha sospeso il cpl CO 1
dall'impiego e dallo stipendio per tre giorni, a titolo di sanzione
disciplinare, ritenendo il suo comportamento non conforme alle direttive dell'ODS
n. 47;
che con giudizio 5 novembre 2008, il
Consiglio di Stato ha accolto l’impugnativa interposta dal caporale CO 1 contro
la predetta sanzione disciplinare, che ha annullato rinviando gli atti
all'autorità comunale affinché accertasse con chiarezza ed in modo inequivocabile,
se al momento dell'incidente della circolazione, il veicolo della polizia stava
o meno effettuando l'inseguimento di un veicolo non meglio identificato;
che contro questa decisione il comune si aggrava ora dinnanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che sia confermato il
controverso provvedimento disciplinare;
che l’insorgente contesta in sostanza la
rilevanza della circostanza che dovrebbe meglio accertare, sottolineando come
il resistente avrebbe in ogni caso violato le norme di condotta;
che all'accoglimento del gravame si oppongono tanto il Consiglio di Stato, che
non formula osservazioni, quanto il cpl CO 1, che contesta le tesi
dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei
seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 134 cpv. 6
della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2); certe sono pure
la legittimazione attiva del ricorrente nonché la tempestività dell’impugnativa
(art. 46 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;
LPamm; RL 3.3.1.1);
che giusta l’art. 59 cpv. 1 LPamm, se il Consiglio di Stato annulla la
decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli atti all’istanza
inferiore per nuova decisione;
che le decisioni con cui l’autorità di ricorso rinvia la causa all’i-stanza
inferiore per nuovo giudizio sono di natura incidentale o definitiva a seconda
del loro contenuto concreto;
che tali decisioni sono incidentali - e pertanto impugnabili solo se provocano
al ricorrente un danno non altrimenti riparabile (art. 44 LPamm) - quando
lasciano all'istanza inferiore perlomeno una certa libertà d'azione o di
apprezzamento e non esplicano effetti di cosa giudicata; sono invece definitive
- e quindi normalmente impugnabili - se statuiscono in modo vincolante su
determinate questioni, soprattutto di merito (STA n. 52.2005.82/83/84 del 29
aprile 2005 e rif. ivi citati);
che il rinvio deve limitarsi alle ipotesi in cui sussiste
un'esigenza effettiva; in caso di accertamento incompleto della fattispecie una
decisione di rinvio appare opportuna quando l'autorità di ricorso non dispone
Fatti
di tutti gli elementi che le consentano di pronunciarsi nel merito con piena
conoscenza di causa e sarebbe quindi costretta ad assumere essa stessa un
numero imprecisato di mezzi di prova, che l'istanza inferiore potrebbe
raccogliere con maggiore facilità (Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno
1997, ad art. 59 n. 1a);
che i doveri di servizio dei pubblici dipendenti sono definiti soltanto in
termini generali dagli ordinamenti del personale, che lasciano all’autorità il
compito di precisarne i contenuti concreti mediante direttive, istruzioni e
prescrizioni di servizio emanate in base alle particolarità delle singole
funzioni (cfr. in tal senso art. 25 cpv. 1 regolamento organico dei dipendenti
di __________ e delle sue aziende municipalizzate; ROD);
che, analogamente, anche gli estremi materiali delle
violazioni dei doveri di servizio, a differenza dei reati penali, non sono definiti
in termini generali ed astratti dalla legge ma devono essere concretamente
precisati di volta in volta dall’autorità (cfr. Walter Hinterberger, Disziplinarfehler und
Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, tesi, San Gallo 1986,
pag. 101 segg.);
che al momento dell’apertura dell’inchiesta disciplinare,
l’autorità deve contestare al dipendente gli estremi materiali dell’infrazione
per la quale procede nei suoi confronti (cfr. in tal senso art. 36 cpv. 2 legge
sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995;
LORD; RL 2.5.4.1);
che, qualora le risultanze degli accertamenti esperiti lo
confermino, la sanzione disciplinare deve a sua volta fondarsi sull’infrazione
dei doveri di servizio imputata al dipendente;
che, per principio, nel caso in cui il dipendente punito in
via disciplinare impugni la sanzione inflittagli, l’autorità di ricorso deve a
sua volta attenersi all’accusa mossa nei confronti dell’insorgen-te,
limitandosi a verificare se i fatti accertati dall’istanza inferiore integrano
gli estremi materiali dell’infrazione dei doveri di servizio in contestazione,
assumendo semmai eventuali prove suppletorie, in particolare a discolpa;
che se i fatti accertati dall’istanza inferiore giustificano
il provvedimento censurato, l’autorità di ricorso lo conferma; se le risultanze
dell’istruttoria esperita dall’istanza inferiore non bastano invece a fondare
un giudizio di condanna, l’autorità di ricorso accoglie in tutto o in parte
l’impugnativa, annullando o riformando la sanzione disciplinare avversata;
che un rinvio all’istanza inferiore affinché assuma le prove
mancanti per suffragare infrazioni di doveri di servizio che esulano dal quadro
accusatorio su cui si fonda la sanzione disciplinare censurata è in linea di
massima escluso;
che, nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha annullato la
decisione del municipio, rinviandogli gli atti affinché determini con chiarezza ed in modo inequivocabile, se al momento dell'incidente
della circolazione, il veicolo della polizia stava o meno effettuando
l'inseguimento di un veicolo non meglio identificato;
Considerandi
che tale circostanza, stando al Governo,
sarebbe essenziale ai fini della valutazione delle reali responsabilità del
cpl CO 1;
che nell’ambito del procedimento
disciplinare promosso a carico del resistente il municipio di __________ ha
imputato in sostanza al cpl CO 1 di aver violato le istruzioni dell’ordine di
servizio n. 47 sulla circolazione in situazioni d’emergenza;
che, sebbene le violazioni dei doveri di
servizio concretamente addebitate al resistente non risultino specificate in
modo chiaro e preciso, è comunque certo che il municipio si è limitato a rimproverare
al cpl CO 1 di essersi lanciato a velocità inadeguata all'inseguimento di un
veicolo non identificato senza che fossero dati i presupposti di un’urgenza
effettiva, in quanto riferiti all'inevitabilità ed alla gravità della minaccia
incombente sulla sicurezza della circolazione;
che al di là delle insufficienze formali
della promozione d’accusa è parimenti certo che l’autorità comunale, quantomeno
in sede di inchiesta, non ha mai messo in dubbio l’attendibilità della causa
addotta dal cpl CO 1 per giustificare l’inseguimento;
che gli unici rimproveri che emergono dai
verbali degli interrogatori, ai quali il qui resistente è stato sottoposto da
parte di un non meglio identificabile funzionario inquirente, riguardano l’inosser-vanza
delle prescrizioni di servizio sulle corse d’emergenza (erroneo apprezzamento
della situazione, mancata attivazione dei dispositivi ottici ed acustici,
velocità eccessiva ed inadeguata);
che la decisione 17 marzo 2008 con cui il
municipio ha punito il resistente in via disciplinare si fonda a sua volta
unicamente sull'addebito di aver valutato in modo erroneo la situazione, intraprendendo
un inseguimento a velocità eccessiva ed ingiustificata dalle circostanze, senza
adottare le precauzioni necessarie (avvisatori acustici ed ottici);
che, al di là dell’invero poco lineare
motivazione del provvedimento disciplinare, l’autorità comunale non ha comunque
rimproverato al cpl CO 1 di aver sottaciuto i veri motivi della disastrosa
corsa d’emergenza; tanto meno gli ha addebitato di aver mentito a proposito
dell’auto nera, intraprendendo una manovra spericolata senza alcuna valida
ragione: addebito, questo, che avrebbe peraltro giustificato ben altra sanzione;
che pur mettendo in discussione la versione
addotta dal resistente, ancora in quella sede l’autorità comunale si è limitata
invero a chiedere il rigetto dell’impugnativa negando che la situazione da
questi descritta fosse atta a giustificare la spericolata e maldestra corsa
d’emergenza dal profilo delle direttive applicabili;
che, in tali circostanze, il giudizio con
cui il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione in oggetto, rinviando gli
atti al municipio affinché accerti se il cpl CO 1 stesse effettivamente
inseguendo un veicolo, prefigura una decisione impugnabile, poiché estende a
torto, in modo definitivo e vincolante per l’istanza inferiore, il quadro dei
fatti suscettibili di risultare rilevanti, travalicando così i limiti degli
addebiti mossi al resistente dall’autorità comunale, dapprima in occasione
dell’apertura del procedimento disciplinare ed in seguito nel quadro della
motivazione del provvedimento disciplinare censurato;
che, stando così le cose, a prescindere
dalle oggettive difficoltà di esperire l’accertamento richiesto, nell’interesse
dello stesso resistente, il ricorso va dunque accolto, annullando il giudizio governativo
impugnato e rinviando la causa al Consiglio di Stato affinché si pronunci nel
merito del ricorso inoltratogli dal cpl CO 1, senza mettere in discussione la
versione da questi fornita in merito alle cause effettive della catastrofica
corsa d’emergenza;
che, visto l'esito, non si preleva tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 32 ROD; 3, 18, 28, 46, 61, 65
LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 5 novembre 2008 del Consiglio di Stato (n. 5632) è annullata;
1.2. gli
atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché si pronunci nel merito del
ricorso del resistente.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno
2005 (LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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