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Decisione

52.2008.430

Sospensione dall'impiego e dallo stipendio a titolo di provvedimento disciplinare

13 gennaio 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di tutti gli elementi che le consentano di pronunciarsi nel merito con piena

conoscenza di causa e sarebbe quindi costretta ad assumere essa stessa un

numero imprecisato di mezzi di prova, che l'istanza inferiore potrebbe

raccogliere con maggiore facilità (Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno

1997, ad art. 59 n. 1a);

che i doveri di servizio dei pubblici dipendenti sono definiti soltanto in

termini generali dagli ordinamenti del personale, che lasciano all’autorità il

compito di precisarne i contenuti concreti mediante direttive, istruzioni e

prescrizioni di servizio emanate in base alle particolarità delle singole

funzioni (cfr. in tal senso art. 25 cpv. 1 regolamento organico dei dipendenti

di __________ e delle sue aziende municipalizzate; ROD);

che, analogamente, anche gli estremi materiali delle

violazioni dei doveri di servizio, a differenza dei reati penali, non sono definiti

in termini generali ed astratti dalla legge ma devono essere concretamente

precisati di volta in volta dall’autorità (cfr. Walter Hinterberger, Disziplinarfehler und

Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, tesi, San Gallo 1986,

pag. 101 segg.);

che al momento dell’apertura dell’inchiesta disciplinare,

l’autorità deve contestare al dipendente gli estremi materiali dell’infrazione

per la quale procede nei suoi confronti (cfr. in tal senso art. 36 cpv. 2 legge

sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995;

LORD; RL 2.5.4.1);

che, qualora le risultanze degli accertamenti esperiti lo

confermino, la sanzione disciplinare deve a sua volta fondarsi sull’infrazione

dei doveri di servizio imputata al dipendente;

che, per principio, nel caso in cui il dipendente punito in

via disciplinare impugni la sanzione inflittagli, l’autorità di ricorso deve a

sua volta attenersi all’accusa mossa nei confronti dell’insorgen-te,

limitandosi a verificare se i fatti accertati dall’istanza inferiore integrano

gli estremi materiali dell’infrazione dei doveri di servizio in contestazione,

assumendo semmai eventuali prove suppletorie, in particolare a discolpa;

che se i fatti accertati dall’istanza inferiore giustificano

il provvedimento censurato, l’autorità di ricorso lo conferma; se le risultanze

dell’istruttoria esperita dall’istanza inferiore non bastano invece a fondare

un giudizio di condanna, l’autorità di ricorso accoglie in tutto o in parte

l’impugnativa, annullando o riformando la sanzione disciplinare avversata;

che un rinvio all’istanza inferiore affinché assuma le prove

mancanti per suffragare infrazioni di doveri di servizio che esulano dal quadro

accusatorio su cui si fonda la sanzione disciplinare censurata è in linea di

massima escluso;

che, nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha annullato la

decisione del municipio, rinviandogli gli atti affinché determini con chiarezza ed in modo inequivocabile, se al momento dell'incidente

della circolazione, il veicolo della polizia stava o meno effettuando

l'inseguimento di un veicolo non meglio identificato;

Considerandi

che tale circostanza, stando al Governo,

sarebbe essenziale ai fini della valutazione delle reali responsabilità del

cpl CO 1;

che nell’ambito del procedimento

disciplinare promosso a carico del resistente il municipio di __________ ha

imputato in sostanza al cpl CO 1 di aver violato le istruzioni dell’ordine di

servizio n. 47 sulla circolazione in situazioni d’emergenza;

che, sebbene le violazioni dei doveri di

servizio concretamente addebitate al resistente non risultino specificate in

modo chiaro e preciso, è comunque certo che il municipio si è limitato a rimproverare

al cpl CO 1 di essersi lanciato a velocità inadeguata all'inseguimento di un

veicolo non identificato senza che fossero dati i presupposti di un’urgenza

effettiva, in quanto riferiti all'inevitabilità ed alla gravità della minaccia

incombente sulla sicurezza della circolazione;

che al di là delle insufficienze formali

della promozione d’accusa è parimenti certo che l’autorità comunale, quantomeno

in sede di inchiesta, non ha mai messo in dubbio l’attendibilità della causa

addotta dal cpl CO 1 per giustificare l’inseguimento;

che gli unici rimproveri che emergono dai

verbali degli interrogatori, ai quali il qui resistente è stato sottoposto da

parte di un non meglio identificabile funzionario inquirente, riguardano l’inosser-vanza

delle prescrizioni di servizio sulle corse d’emergenza (erroneo apprezzamento

della situazione, mancata attivazione dei dispositivi ottici ed acustici,

velocità eccessiva ed inadeguata);

che la decisione 17 marzo 2008 con cui il

municipio ha punito il resistente in via disciplinare si fonda a sua volta

unicamente sull'addebito di aver valutato in modo erroneo la situazione, intraprendendo

un inseguimento a velocità eccessiva ed ingiustificata dalle circostanze, senza

adottare le precauzioni necessarie (avvisatori acustici ed ottici);

che, al di là dell’invero poco lineare

motivazione del provvedimento disciplinare, l’autorità comunale non ha comunque

rimproverato al cpl CO 1 di aver sottaciuto i veri motivi della disastrosa

corsa d’emergenza; tanto meno gli ha addebitato di aver mentito a proposito

dell’auto nera, intraprendendo una manovra spericolata senza alcuna valida

ragione: addebito, questo, che avrebbe peraltro giustificato ben altra sanzione;

che pur mettendo in discussione la versione

addotta dal resistente, ancora in quella sede l’autorità comunale si è limitata

invero a chiedere il rigetto dell’impugnativa negando che la situazione da

questi descritta fosse atta a giustificare la spericolata e maldestra corsa

d’emergenza dal profilo delle direttive applicabili;

che, in tali circostanze, il giudizio con

cui il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione in oggetto, rinviando gli

atti al municipio affinché accerti se il cpl CO 1 stesse effettivamente

inseguendo un veicolo, prefigura una decisione impugnabile, poiché estende a

torto, in modo definitivo e vincolante per l’istanza inferiore, il quadro dei

fatti suscettibili di risultare rilevanti, travalicando così i limiti degli

addebiti mossi al resistente dall’autorità comunale, dapprima in occasione

dell’apertura del procedimento disciplinare ed in seguito nel quadro della

motivazione del provvedimento disciplinare censurato;

che, stando così le cose, a prescindere

dalle oggettive difficoltà di esperire l’accertamento richiesto, nell’interesse

dello stesso resistente, il ricorso va dunque accolto, annullando il giudizio governativo

impugnato e rinviando la causa al Consiglio di Stato affinché si pronunci nel

merito del ricorso inoltratogli dal cpl CO 1, senza mettere in discussione la

versione da questi fornita in merito alle cause effettive della catastrofica

corsa d’emergenza;

che, visto l'esito, non si preleva tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 32 ROD; 3, 18, 28, 46, 61, 65

LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la

decisione 5 novembre 2008 del Consiglio di Stato (n. 5632) è annullata;

1.2. gli

atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché si pronunci nel merito del

ricorso del resistente.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno

2005 (LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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