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Decisione

52.2008.433

Commutazione in pena detentiva di una multa per violazione di un regolamento comunale per il servizio di raccolta, eliminazione e riciclaggio della spazzatura, rifiuti e resti vegetali

17 febbraio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2008.433

Data decisione, Autorità:

17.02.2009, TRAM

Titolo:

Commutazione in pena detentiva di una multa per violazione di un regolamento comunale per il servizio di raccolta, eliminazione e riciclaggio della spazzatura, rifiuti e resti vegetali

CONTRAVVENZIONE COMUNALE

art. 50 LOC

Incarto n.

52.2008.433

Lugano

17 febbraio

2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello

Balerna e Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sull'istanza 26 novembre 2008 del

RI 1

tendente ad ottenere la commutazione in pena

detentiva della multa di fr. 700.- inflitta con decisione 28 aprile 2004 a CO 1, __________, per violazione dell'art. 2 del regolamento comunale per il servizio di

raccolta, eliminazione e riciclaggio della spazzatura, rifiuti e resti vegetali

del 1° luglio 1992;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che l'8

marzo 2004 CO 1, allora domiciliato a __________, è stato sorpreso a depositare

in maniera abusiva una decina di classatori, elementi di contenitori in plastica,

nonché dei campioni di linoleum, parchetto e moquette in un cassettone per rifiuti

domestici situato presso il centro di raccolta rifiuti di via __________ a __________;

che il giorno seguente il municipio di __________ gli ha quindi notificato il

relativo rapporto di contravvenzione, in merito al quale CO 1 non ha presentato

alcuna osservazione;

che con decisione 28 aprile 2008 l'esecutivo comunale ha risolto di infliggergli

una multa di fr. 700.- per violazione dell'art. 2 regolamento comunale per il

servizio di raccolta, eliminazione e riciclaggio della spazzatura, rifiuti e resti

vegetali del 1° luglio 1992, che fa divieto alle persone non residenti o non

attive nel comune di depositare rifiuti domestici sul suo comprensorio;

che tale pronuncia è cresciuta in giudicato, non essendo stata impugnata dal

suo destinatario;

che il 27 luglio 2005 il comune di __________ ha promosso una procedura esecutiva

nei confronti di CO 1 per l'incasso del suddetto importo;

che la stessa si è conclusa il 16 marzo 2006 con l'emanazione da parte

Considerandi

dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ di un attestato di carenza

beni per un importo di fr. 1'031,50;

che, richiamato l'art. 150 legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL

2.1.1

), il 25 novembre 2008 il municipio di __________ si è rivolto al

Tribunale cantonale amministrativo per chiedere la commutazione della predetta

multa in pena detentiva, riservato l'eventuale pagamento di tale importo previa

diffida di 10 giorni;

che chiamato ad esprimersi su detta istanza, CO 1 non ha formulato osservazioni

in proposito;

che mediante lettera raccomandata del 21 gennaio 2009, il giudice delegato all'istruzione

della causa ha diffidato CO 1 a voler pagare entro 10 giorni al comune di __________

l'importo di fr. 1'031,50 a titolo di multa, interessi di ritardo e spese di

esecuzione;

che tale

invio non è stato ritirato dal CO 1, il quale non ha pertanto dato seguito alla

diffida di pagamento entro il termine assegnatogli;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo ad evadere l'istanza del

municipio di __________ è data, essendo la multa di cui è stata chiesta la commutazione

cresciuta in giudicato prima del 1° gennaio 2007 (cfr. art. 150 cpv. 4 LOC e le

disposizioni transitorie della legge del 27 novembre 2006 concernente l'adeguamento

della legislazione cantonale alla revisione del codice penale svizzero del 13

dicembre 2002; BU 2007, 21 e segg.);

che le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive (art.

150.

cpv. 1 LOC), ritenuto che il municipio può concedere una proroga non

superiore a due mesi o accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine

massimo di sei mesi (art. 150 cpv. 2 LOC);

che se la multa non è pagata

tempestivamente, il municipio procede in via esecutiva (art. 150 cpv. 3 LOC);

che non essendo possibile l'incasso, la competente autorità giudiziaria, su

istanza del municipio e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in pena

detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione

all'autorità di esecuzione (art. 150 cpv. 4 LOC);

che, nel caso di specie, risultano adempiute

le condizioni per procedere alla commutazione in pena detentiva della multa di

fr. 700.- a suo tempo inflitta dal municipio di __________ a CO 1 per avere

abusivamente depositato dei rifiuti sul comprensorio comunale;

che in effetti quest'ultimo non ha pagato il

suddetto importo nel termine che gli era stato fissato dal municipio; inoltre i

tentativi del comune di procedere all'incasso in via esecutiva si sono rivelati

infruttuosi e, infine, nessun seguito è stato dato dall'interessato alla diffida

di pagamento inviatagli il 21 gennaio 2009 dal giudice delegato all'istruzione

del presente procedimento;

che per quanto attiene alla commisurazione della pena detentiva sostitutiva, dottrina

e giurisprudenza ammettono l'applicazione di criteri schematici di conversione

(cfr BSK Strafrecht I – Stefan

Heimgartner, ad art. 106 N. 14);

che in base alla prassi della maggior parte

dei cantoni svizzeri, tra cui anche il Ticino, si considera che per ogni 100.- franchi

di multa che non è stato pagato è inflitto un giorno di pena detentiva sostitutiva,

ritenuto comunque che gli interessi e le spese di esecuzione non possono essere

presi in considerazione;

che pertanto nel caso di specie, considerato tutto quanto precede, la multa di

fr. 700.- pronunciata il 28 aprile 2004 dal municipio di __________ nei

confronti di CO 1 deve essere commutata in 7 giorni di pena detentiva da

espiare;

che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza (art. 28 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 LPamm; RL 3.1.1.3).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 150 LOC; 3, 28, LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. L'istanza

è accolta.

§. Di conseguenza la multa di fr. 700.-

pronunciata il 28 aprile 2004 dal municipio di __________ nei confronti di CO 1

è commutata in 7 giorni di pena detentiva da espiare.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.- sono poste a carico di

CO 1.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia penale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 78 segg. legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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