52.2008.434
Decisione del consiglio comunale con clausola d'urgenza per l'approvazione dell'acquisto di un fondo
20 marzo 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2008.434
Data decisione, Autorità:
20.03.2009, TRAM
Titolo:
Decisione del consiglio comunale con clausola d'urgenza per l'approvazione dell'acquisto di un fondo
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
art. 56 agg. 59 LOC
Incarto n.
52.2008.434
Lugano
20 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna,
Matteo Cassina
segretaria:
Katia Baggi Fiala, vicencancelliera
statuendo sul ricorso 1° dicembre 2008 del
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 11 novembre 2008 del Consiglio di Stato
(n. 5758) che ha accolto i ricorsi inoltrati da CO 2 e llcc avverso la decisione
7 aprile 2008 con cui il consiglio comunale ha approvato, con clausola d'urgenza,
l'acquisto del fondo e il relativo stanziamento di un credito di fr.
2'550'000.-;
viste le risposte:
- 16 dicembre 2008 del
Consiglio di Stato;
- 14 gennaio 2009 di CO 2
e llcc;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Con
messaggio municipale n. 01-08 del 1° aprile 2008, il municipio di __________ ha
sottoposto al consiglio comunale, con procedura d'urgenza, la richiesta di
autorizzazione per l'acquisto da parte del comune del fondo di proprietà __________
e lo stanziamento del relativo credito d'investimento di fr. 2'550'000.-.
b. Il 1° aprile 2008 il municipio ha riunito
il presidente del legislativo ed i membri delle commissioni della gestione e
delle opere pubbliche (cfr. avvisi di convocazione 20 e 25 marzo 2008) per
informarli sul contenuto del messaggio municipale 01-08 e sulla decisione di
convocare in tempi rapidi (con la procedura d'urgenza), con seduta 7 aprile
2008, il legislativo comunale.
c. Nella
seduta straordinaria urgente 7 aprile 2008 il consiglio comunale ha accolto la
clausola dell'urgenza con 15 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto ed ha
così deliberato:
È autorizzato l'acquisto della particella
no. di proprietà dei signori __________ e __________, meglio descritta ai
considerandi del messaggio, di 4495 mq e alle condizioni descritte dal messaggio;
È
concesso un credito d'investimento di fr. 2'550'000.- necessario all'acquisizione
da parte del comune di __________ della particella no. di proprietà dei signori
__________ e __________, già edificata ed acquistata quale bene amministrativo;
È
allibrato l'importo di 2'550'000.- alla gestione d'investimenti del comune;
È
concessa l'utilizzazione del credito entro il 31 dicembre 2008, pena la sua
decadenza (art. 13 cpv. 2 LOC).
In
applicazione dell'art. 74 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo
1987 (LOC; RL 2.1.1.2) le risoluzioni adottate sono state pubblicate agli albi
comunali dall'8 aprile 2008.
B. a. Con separati
ricorsi 19 aprile 2008 al Consiglio di Stato, RA 1 e litisconsorti hanno
chiesto l'annullamento della decisione d'accoglimento della clausola d'urgenza e
della menzionata risoluzione.
b. Con
giudizio 11 novembre 2008, il Consiglio di Stato ha accolto entrambi i ricorsi,
annullando entrambe le risoluzioni 7 aprile 2008 del consiglio comunale. Esso
ha ritenuto che in concreto non risultassero dati gli estremi dell'urgenza ai
sensi dell'art. 56 cpv. 2 LOC.
C. Contro il
predetto giudizio governativo il RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il comune
ricorrente difende l'operato dei propri organi ed in particolare la validità della
procedura dell'urgenza. Ribadisce l'importanza dell'acquisizione del fondo in
esame, confinante con il lago ed il lido comunale e sul quale sorge una villa
ottocentesca.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni. Dal canto loro, i ricorrenti in prima istanza propongono di
respingere il gravame con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1
della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione
del comune ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC e 46
legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL
3.3.3.1), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
Giusta l'art.
13.
cpv. 1 lett. h LOC, applicabile in forza del rinvio dell'art. 42 cpv. 2 LOC,
l'acquisizione di beni comunali è autorizzata dal consiglio comunale. Esso autorizza
le spese d'investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC). Fissa inoltre il termine
entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non viene utilizzato
(art. 13 cpv. 3 LOC). Le sessioni del consiglio comunale sono convocate dal
presidente, d'intesa con il municipio, con avviso all'albo comunale e
comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con l'indicazione del
luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno (art. 51 cpv. 1 LOC). Il consiglio
comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se
non è accolta l'urgenza della maggioranza assoluta dei membri (art. 59 cpv. 1
LOC). I messaggi indirizzati al consiglio comunale, motivati per iscritto,
devono essere trasmessi immediatamente ai consiglieri comunali, almeno trenta
giorni prima della seduta (art. 56 cpv. 1 LOC). Giusta l'art. 56 cpv. 2 LOC,
salvo i casi in cui è domandata e concessa l'urgenza, i messaggi non possono
essere venire discussi e votati se non dopo l'esame e preavviso di una commissione
del consiglio comunale. Secondo la giurisprudenza, la legittimità del ricorso
alla clausola d'urgenza in applicazione dell'art. 56 cpv. 2 LOC deve essere
valutata con criteri restrittivi, insuscettibili di deroghe di mera
opportunità, ed ammessa a titolo eccezionale, allo scopo di limitare al massimo
il rischio che vengano adottate decisioni prese senza una debita informazione e
preparazione, cui tende la preventiva presentazione del rapporto commissionale
(RDAT II-1993 n. 5 consid. 5.4. con rinvio). L'applicazione di analoghi criteri
restrittivi si impone, del pari ed anzi a maggior ragione, quando il
legislativo è chiamato a deliberare d'urgenza su un oggetto che non è
all'ordine del giorno (ipotesi cui è da assimilare, in tal contesto, l'inserimento
di una nuova trattanda nei sette giorni che precedono la seduta del
legislativo) od in relazione al quale fa difetto il messaggio municipale
(ipotesi cui dev'essere assimilata, sempre in questo ambito, la trasmissione
del messaggio a meno di trenta giorni dalla seduta) (STA 52.2001.2 del 2
febbraio 2001).
3.
La deliberazione
del consiglio comunale impugnata prevedeva che il credito concesso avrebbe
dovuto essere utilizzato entro il 31 dicembre 2008, pena la sua decadenza.
Essendo trascorso tale termine, il ricorso, che postula la ratifica della risoluzione
di stanziamento del credito in esame, va stralciato dai ruoli, in quanto divenuto
privo di oggetto.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va stralciato da ruoli. Non si prelevano
tasse di giustizia, in quanto il comune è intervenuto in lite per motivi derivanti
dalla sua funzione.
Non si
assegnano ripetibili (art. 31 LPamm), poiché l'esito del ricorso era facilmente
prevedibile, per non dire scontato, non potendosi ragionevolmente pensare che un'impugnativa,
inoltrata il 1. dicembre 2008, sarebbe stata evasa in tempo utile, ovvero prima
della fine di quello stesso mese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 51, 56, 59, 208, 213 LOC; 18, 28,
31, 46 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano
tasse e spese, né si assegnano ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora
non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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