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Decisione

52.2008.434

Decisione del consiglio comunale con clausola d'urgenza per l'approvazione dell'acquisto di un fondo

20 marzo 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Con

messaggio municipale n. 01-08 del 1° aprile 2008, il municipio di __________ ha

sottoposto al consiglio comunale, con procedura d'urgenza, la richiesta di

autorizzazione per l'acquisto da parte del comune del fondo di proprietà __________

e lo stanziamento del relativo credito d'investimento di fr. 2'550'000.-.

b. Il 1° aprile 2008 il municipio ha riunito

il presidente del legislativo ed i membri delle commissioni della gestione e

delle opere pubbliche (cfr. avvisi di convocazione 20 e 25 marzo 2008) per

informarli sul contenuto del messaggio municipale 01-08 e sulla decisione di

convocare in tempi rapidi (con la procedura d'urgenza), con seduta 7 aprile

2008, il legislativo comunale.

c. Nella

seduta straordinaria urgente 7 aprile 2008 il consiglio comunale ha accolto la

clausola dell'urgenza con 15 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto ed ha

così deliberato:

È autorizzato l'acquisto della particella

no. di proprietà dei signori __________ e __________, meglio descritta ai

considerandi del messaggio, di 4495 mq e alle condizioni descritte dal messaggio;

È

concesso un credito d'investimento di fr. 2'550'000.- necessario all'acquisizione

da parte del comune di __________ della particella no. di proprietà dei signori

__________ e __________, già edificata ed acquistata quale bene amministrativo;

È

allibrato l'importo di 2'550'000.- alla gestione d'investimenti del comune;

È

concessa l'utilizzazione del credito entro il 31 dicembre 2008, pena la sua

decadenza (art. 13 cpv. 2 LOC).

In

applicazione dell'art. 74 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo

1987 (LOC; RL 2.1.1.2) le risoluzioni adottate sono state pubblicate agli albi

comunali dall'8 aprile 2008.

B. a. Con separati

ricorsi 19 aprile 2008 al Consiglio di Stato, RA 1 e litisconsorti hanno

chiesto l'annullamento della decisione d'accoglimento della clausola d'urgenza e

della menzionata risoluzione.

b. Con

giudizio 11 novembre 2008, il Consiglio di Stato ha accolto entrambi i ricorsi,

annullando entrambe le risoluzioni 7 aprile 2008 del consiglio comunale. Esso

ha ritenuto che in concreto non risultassero dati gli estremi dell'urgenza ai

sensi dell'art. 56 cpv. 2 LOC.

C. Contro il

predetto giudizio governativo il RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il comune

ricorrente difende l'operato dei propri organi ed in particolare la validità della

procedura dell'urgenza. Ribadisce l'importanza dell'acquisizione del fondo in

esame, confinante con il lago ed il lido comunale e sul quale sorge una villa

ottocentesca.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni. Dal canto loro, i ricorrenti in prima istanza propongono di

respingere il gravame con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1

della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La legittimazione

del comune ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC e 46

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL

3.3.3.1), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Giusta l'art.

13.

cpv. 1 lett. h LOC, applicabile in forza del rinvio dell'art. 42 cpv. 2 LOC,

l'acquisizione di beni comunali è autorizzata dal consiglio comunale. Esso autorizza

le spese d'investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC). Fissa inoltre il termine

entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non viene utilizzato

(art. 13 cpv. 3 LOC). Le sessioni del consiglio comunale sono convocate dal

presidente, d'intesa con il municipio, con avviso all'albo comunale e

comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con l'indicazione del

luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno (art. 51 cpv. 1 LOC). Il consiglio

comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se

non è accolta l'urgenza della maggioranza assoluta dei membri (art. 59 cpv. 1

LOC). I messaggi indirizzati al consiglio comunale, motivati per iscritto,

devono essere trasmessi immediatamente ai consiglieri comunali, almeno trenta

giorni prima della seduta (art. 56 cpv. 1 LOC). Giusta l'art. 56 cpv. 2 LOC,

salvo i casi in cui è domandata e concessa l'urgenza, i messaggi non possono

essere venire discussi e votati se non dopo l'esame e preavviso di una commissione

del consiglio comunale. Secondo la giurisprudenza, la legittimità del ricorso

alla clausola d'urgenza in applicazione dell'art. 56 cpv. 2 LOC deve essere

valutata con criteri restrittivi, insuscettibili di deroghe di mera

opportunità, ed ammessa a titolo eccezionale, allo scopo di limitare al massimo

il rischio che vengano adottate decisioni prese senza una debita informazione e

preparazione, cui tende la preventiva presentazione del rapporto commissionale

(RDAT II-1993 n. 5 consid. 5.4. con rinvio). L'applicazione di analoghi criteri

restrittivi si impone, del pari ed anzi a maggior ragione, quando il

legislativo è chiamato a deliberare d'urgenza su un oggetto che non è

all'ordine del giorno (ipotesi cui è da assimilare, in tal contesto, l'inserimento

di una nuova trattanda nei sette giorni che precedono la seduta del

legislativo) od in relazione al quale fa difetto il messaggio municipale

(ipotesi cui dev'essere assimilata, sempre in questo ambito, la trasmissione

del messaggio a meno di trenta giorni dalla seduta) (STA 52.2001.2 del 2

febbraio 2001).

3.

La deliberazione

del consiglio comunale impugnata prevedeva che il credito concesso avrebbe

dovuto essere utilizzato entro il 31 dicembre 2008, pena la sua decadenza.

Essendo trascorso tale termine, il ricorso, che postula la ratifica della risoluzione

di stanziamento del credito in esame, va stralciato dai ruoli, in quanto divenuto

privo di oggetto.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va stralciato da ruoli. Non si prelevano

tasse di giustizia, in quanto il comune è intervenuto in lite per motivi derivanti

dalla sua funzione.

Non si

assegnano ripetibili (art. 31 LPamm), poiché l'esito del ricorso era facilmente

prevedibile, per non dire scontato, non potendosi ragionevolmente pensare che un'impugnativa,

inoltrata il 1. dicembre 2008, sarebbe stata evasa in tempo utile, ovvero prima

della fine di quello stesso mese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 13, 51, 56, 59, 208, 213 LOC; 18, 28,

31, 46 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano

tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora

non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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