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Decisione

52.2008.441

Cambiamento di destinazione. Divieto d'uso.

16 gennaio 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 23

novembre 2004, il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ la

licenza edilizia per insediare un esercizio pubblico, costituito da 11 camere

da affittare, in uno stabile (part. __________), denominato __________, nel

quale sono ubicati anche un locale notturno ed un bar. L'edificio si situa

nella zona residenziale semiestensiva (R2-04) del piano regolatore, nella quale

è permessa la costruzione di abitazioni, alberghi, ristoranti, stabili

commerciali, amministrativi ed artigianali con un'attività non molesta ed è

vietata qualsiasi forma di immissione molesta (art. 41 delle norme di

attuazione del piano regolatore; NAPR).

Il 28 aprile 2008, l'ufficio dei permessi

del Dipartimento delle istituzioni ha rilasciato alla __________, proprietaria

dello stabile, la patente per l'esercizio pubblico costituito dalle 11 camere

in questione. Quale gestore figura la ricorrente RI 2, mentre la gerenza è

stata assunta dal ricorrente RI 1.

b. Il 27 maggio 2008, il comando della

Polizia cantonale ha inviato al municipio di __________ copia del rapporto

d'esecuzione dei controlli esperiti il 7 febbraio 2006 ed il 3 marzo 2008 nei

suddetti esercizi pubblici dal distaccamento speciale della Polizia cantonale

preposto alla prevenzione della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani

(gruppo Teseu). In tale rapporto, la polizia rilevava fra l'altro che nei primi

due mesi del 2008 le camere erano state locate unicamente a giovani donne straniere

sole, ovvero non accompagnate. Faceva inoltre presente che due delle otto donne

controllate erano state condannate per esercizio non autorizzato della prostituzione.

B. Richiamandosi

al rapporto in questione, il 18 giugno 2008 il municipio ha ordinato alla __________proprietaria

dell'immobile, rispettivamente alla RI 2di sospendere immediatamente

l'esercizio della prostituzione nelle camere da locare e di ripristinare l'uso

autorizzato con licenza del 23 novembre 2004. L'autorità comunale ha in sostanza

rilevato un evidente contrasto tra la destinazione abitativa autorizzata e

quella (commerciale) instaurata abusivamente, giudicata inconciliabile con la

funzione essenzialmente residenziale della zona di situazione, in quanto fonte

di immissioni moleste. La decisione è stata dichiarata immediatamente

esecutiva, togliendo preventivamente l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

C. Con

giudizio 19 novembre 2008, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 2.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che il

provvedimento fosse giustificato, poiché l'insediamento di un postribolo

nell’esercizio pubblico, oltre a costituire un cambiamento di destinazione formalmente

abusivo, si porrebbe in contrasto insanabile con la destinazione residenziale

della zona in oggetto, dalla quale sono bandite le attività moleste.

D. Contro il

predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa

risoluzione municipale.

A mente degli insorgenti, le attività legate

alla prostituzione non sarebbero in contrasto con la funzione della zona di

utilizzazione (R2-04), nella quale è ammesso anche l'insediamento di attività

commerciali non moleste. A maggior ragione si giustificherebbe questa

conclusione se si considera che la __________, di cui il Consiglio di Stato ha,

a torto, omesso di prendere visione mediante sopralluogo, si trova in posizione

discosta dall'abitato ed esposta al rumore dell'autostrada. L’ordinanza municipale

sull’esercizio della prostituzione non costituirebbe una valida base legale per

vietare tale attività.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il

municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che

per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi. La sezione

dei permessi e dell'immigrazione si limita a rilevare che l'oggetto del

contendere esula dalle sue competenze.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Ai

ricorrenti, ancorché non siano proprietari dello stabilimento in discussione,

va riconosciuta la legittimazione attiva in quanto ritenuti perturbatori per

comportamento nonché destinatari del provvedimento impugnato (art. 43 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove chieste dagli insorgenti

(testi, perizia, sopralluogo) non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori

fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi e dell’oggetto della

contestazione, oltre ad essere nota a questo Tribunale per conoscenza diretta,

emerge in modo sufficientemente chiaro dalle tavole processuali.

Considerandi

2.

2.1.

L'ordine di sospendere immediatamente l'utilizzazione non autorizzata di un edificio

prefigura un provvedimento di natura cautelare, fondato sull'ordinamento

edilizio e volto ad inibire una fruizione dell'immobile non conforme alla

destinazione autorizzata fintanto che non verrà semmai stabilito, nell'ambito

di un procedimento di rilascio del permesso in sanatoria, se tale utilizzazione

sia conforme al diritto materiale concretamente applicabile.

L’ordine, immediatamente esecutivo, è

essenzialmente destinato ad assicurare il mantenimento della situazione di

fatto, nell'attesa che l'autorità, dietro richiesta del proprietario

dell’opera, accordi il permesso mancante, ovvero autorizzi la nuova destinazione,

od imponga, in caso di passività del proprietario, il ripristino di una situazione

conforme al diritto applicabile (Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 42 LE n. 1261

seg.).

Simile ingiunzione, analoga per sua natura all'ordine

di sospendere i lavori non autorizzati (art. 42 LE), non presuppone una verifica

della conformità dell’uso instaurato senza autorizzazione con il diritto

sostanziale. In particolare, non occorre che sia dimostrata l'esistenza di un

contrasto insanabile con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione. La

violazione formale, ossia la mancanza del permesso che autorizzi la

destinazione instaurata, è di principio sufficiente a giustificare un divieto

d'uso, emanato a titolo di misura cautelare, in attesa che il cambiamento di

destinazione attuato venga semmai posto al beneficio di una licenza in

sanatoria.

2.2

Al fine di impedire che un’opera

edilizia venga utilizzata in modo abusivo dal profilo non soltanto formale (mancanza

del permesso), ma anche sostanziale, siccome contrario alla funzione assegnata

alla zona di utilizzazione, l’autorità deve per principio emanare un divieto,

ovvero un provvedimento d’imperio, che ingiunga al proprietario di astenersi

dall'utilizzarla in quel modo. A differenza dell’ordine di sospendere

un’utilizzazione formalmente abusiva, un divieto d'uso, di natura analoga ad un

ordine di rettifica o di demolizione, si fonda sull’art. 43 LE e presuppone una

preventiva verifica, da esperire, di regola, nell’ambito di una procedura di

rilascio del permesso in sanatoria, della conformità dell’utilizzazione

instaurata senza permesso con il diritto materiale concretamente applicabile.

3.

3.1. Con la

decisione 18 giugno 2008, qui in contestazione, il municipio di __________ ha

ordinato alla RI 2 ed a RI 1 di sospendere immediatamente l'esercizio della

prostituzione nelle camere formanti l'esercizio pubblico di cui sono gestrice,

rispettivamente gerente, ripristinando l'uso anteriore (camere da locare)

autorizzato con licenza edilizia del 23 novembre 2004.

L'ordine, configurato essenzialmente come

una misura cautelare retta dall'ordinamento edilizio, mira ad impedire che

l'immobile venga utilizzato come postribolo allorché la licenza rilasciata nel

2004.

autorizza soltanto l'uso abitativo sotto forma di camere da locare per

soggiorni di durata inferiore a tre mesi secondo la legislazione sugli esercizi

pubblici (art. 5 lett. n legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994; LEsPubb;

RL 11.3.2.1).

3.2

Il controverso provvedimento si fonda

sul presupposto che l'insediamento di un postribolo in un immobile autorizzato

per uso alberghiero-residenziale integri gli estremi di un cambiamento di

destinazione soggetto a licenza edilizia. La deduzione non presta il fianco a

critiche. Il cambiamento delle modalità di utilizzazione che una simile

trasformazione comporta non può invero essere considerato irrilevante dal

profilo delle ripercussioni che ne derivano, in particolare con riferimento

alle immissioni di natura immateriale. Nemmeno i ricorrenti del resto lo

pretendono.

Né insistono ulteriormente in questa sede

sulla tesi sostenuta davanti al Consiglio di Stato, dove avevano contestato che

nell'immobile venisse esercitata la prostituzione. Considerata la notorietà

dello stabilimento, come giustamente rilevato dal Governo, non potrebbero del

resto sostenerla con successo.

3.3

Dato per acquisito che l'esercizio

pubblico costituito dalle 11 camere da locare è di fatto diventato un

postribolo e che la trasformazione costituisce un cambiamento di destinazione

soggetto a licenza, l'ordine di sospendere l'utilizzazione instaurata appare

giustificato già per il fatto che la modifica non è mai stata autorizzata. La violazione formale, ossia la mancanza del permesso che autorizzi

la nuova destinazione, basta a legittimare un divieto d'uso adottato sotto

forma di provvedimento cautelare. L'interesse pubblico,

chiaramente prevalente su quello dei ricorrenti, impedisce in ogni caso di

tollerarla in attesa dell'eventuale rilascio di una licenza in sanatoria.

3.4

Invano obiettano i ricorrenti che

l'insediamento di un bordello nella zona qui in discussione sarebbe conforme alla funzione commerciale assegnata

al comparto accanto a quella residenziale. Anche se è già stata affrontata e

respinta sia dal municipio, sia dal Consiglio di Stato, la tesi esula dai

limiti del presente giudizio, che riguarda esclusivamente la legittimità dell'ordine

di sospendere l'esercizio della prostituzione nelle camere da locare

dell'esercizio pubblico e di ripristinare, di riflesso, la destinazione

residenziale-alberghiera autorizzata con la licenza edilizia rilasciata nel

2004.

Controverso, in particolare, non è un divieto d'uso, adottato per

manifesta difformità della nuova destinazione per rapporto alla funzione

assegnata dal piano regolatore alla zona di utilizzazione od in seguito al

rigetto di una domanda di costruzione in sanatoria. Non mette dunque conto di

esaminare tale questione, lasciando ai ricorrenti la facoltà di eventualmente

inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria.

3.5

Le eccezioni sollevate dagli insorgenti

con riferimento all'ordinanza municipale sull'esercizio della prostituzione ed

alla libertà economica non permettono di giungere a diversa conclusione. È ben

vero che l'ordinanza in questione non costituisce una valida base legale per

limitare l'esercizio della prostituzione nello stabile in oggetto. L'ordine in

contestazione appare tuttavia fondato già per i motivi esposti al precedente

considerando.

Quanto alla libertà economica, che tutela

anche l'esercizio della prostituzione, è sufficiente rilevare che la garanzia

costituzionale non esime comunque dall'obbligo di conseguire la necessaria licenza

edilizia prima di poterla eventualmente praticare nello stabilimento in

questione.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va senz'altro respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 28, 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 21, 42, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 31,

60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- e le ripetibili di fr. 2'000.- sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

,

;

,

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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