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Decisione

52.2008.445

Revoca di licenze edilizie

16 marzo 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I piani presentati prevedevano di innalzare

il terreno naturale mediante un terrapieno, che verso le suddette strade

avrebbe dovuto essere sostenuto da muri alti sino a m 1.50; manufatti, che in

corrispondenza degli accessi veicolari erano interrotti da varchi, muniti dei

relativi inviti e sorretti lateralmente da muri di altezza crescente.

SCHEMA

accesso

strada muro

Pianta Sezione

Raccolto l'avviso dei Servizi generali del

Dipartimento del territorio, il 25 gennaio 2006 il municipio ha rilasciato le

licenze richieste, avvertendo (punto 13 muri di cinta) che la sistemazione esterna

ed i muri di cinta non previsti dal progetto approvato, avrebbero dovuto sottostare

ad una licenza edilizia.

B. a. Il 28

marzo 2008, il municipio ha ordinato la sospensione dei lavori di costruzione

dei muri di sostegno, ritenendoli di altezza eccessiva ed atti a pregiudicare

la sicurezza degli accessi.

L'ordine è stato annullato dal Consiglio di

Stato, che con giudizio 17 giugno 2008 ha accolto il ricorso contro di esso interposto dalla CO 1 in considerazione del fatto che i lavori erano ormai

stati ultimati.

b. Nelle more di quel procedimento, con

decisione 8 maggio 2008 il municipio ha:

- revocato le licenze edilizie 25 gennaio 2006 rilasciate alla CO 1,

limitatamente alle opere di sistemazione esterna ed ai muri di cinta;

- ordinato alla CO 1 ed ai singoli acquirenti delle case di rettificare

l'altezza del muro di cinta e della sistemazione del terreno annesso lungo via

Bosciarina e via Prati di san Cristoforo sino ad un massimo di cm 60 e per una

profondità di m 1.50 verso l'interno delle proprietà mapp. 1662 - 1666 previa

presentazione e approvazione di una nuova domanda di costruzione.

La decisione si fondava essenzialmente sul

referto 7 aprile 2008, allestito dall'ing. __________ della __________ per

conto del municipio, che aveva ravvisato nei muri eretti in corrispondenza

degli accessi veicolari alle case un ostacolo per la visuale dei conducenti in

manovra.

C. Con

giudizio 25 novembre 2008, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,

accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla CO 1 e dai proprietari

delle case.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che nel

caso concreto non fossero dati i presupposti per revocare i permessi

rilasciati, che la CO 1 aveva in buona fede utilizzato.

D. Con ricorso

12 dicembre 2008, il comune di Arbedo-Castione si aggrava davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino

della decisione di revoca della licenza e dell'ordine di rettifica.

L'insorgente rileva come i piani allegati

alla domanda di costruzione indicassero soltanto sommariamente i muri di cinta.

Queste opere non sarebbero dunque state approvate. Il municipio sarebbe stato

indotto in errore. La CO 1, esperta nel campo della costruzione, non avrebbe

agito in buona fede, mettendo l'autorità comunale davanti al fatto compiuto.

L'ordine di rettificare i muri sarebbe

giustificato dalla necessità di renderli conformi alle esigenze poste dall'art.

37 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) in tema di sicurezza degli

accessi.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono la CO 1 ed i proprietari delle singole case, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente

con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti

considerandi.

F. In sede di

replica e di duplica, il comune ed i resistenti hanno ulteriormente sviluppato

le rispettive tesi ed allegazioni, confermandosi nelle domande di giudizio

formulate in precedenza.

Dopo la fine dello scambio degli allegati la CO 1 ha inoltrato un paio di fotografie volte a provare come l'altezza dei muri sia necessaria

per evitare che in caso di forti precipitazioni il terreno venga asportato e

cada sulla strada. Il comune ricorrente ha dal canto suo fatto presente che

l'inconveniente è dovuto all'altezza del terrapieno realizzato dalla

resistente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La

legittimazione attiva del comune è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso,

tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del

19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei

luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle

fotografie agli atti. La visita in luogo e l'audizione testimoniale dell'ing. __________,

richieste dall'insorgente, non appaiono atte a procurare la conoscenza di

ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l’art. 4 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata

dalla documentazione necessaria ad illustrare compiutamente le opere previste,

in modo da permettere all'autorità e ad eventuali interessati di verificare se

sono conformi alle prescrizioni del diritto materiale concretamente

applicabili. I progetti, precisa in tal senso l’art. 11 cpv. 1 del regolamento

di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1),

devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la

natura e l'estensione delle opere previste.

La licenza edilizia autorizza, di riflesso,

soltanto le opere che risultano effettivamente dai piani presentati ed

approvati.

2.2

Nel caso concreto, dai piani presentati

si può chiaramente evincere che la CO 1 intendeva realizzare dei muri di

sostegno lungo le strade che delimitano i fondi dedotti in edificazione. Parimenti

chiara è l'intenzione di realizzare a lato degli accessi veicolari dei muri di

altezza crescente, destinati a sorreggere il terrapieno sul quale sono state

costruite le case.

I piani in sezione ed in facciata di ogni

singolo edificio definiscono anche chiaramente l'altezza dei muri di sostegno

previsti lungo la pubblica via, mentre dalle planimetrie può esserne facilmente

dedotto l'andamento. Lo stesso ing. __________ rileva nel suo rapporto che dalle

facciate appare comunque chiaro che era previsto di costruire dei muri di

sostegno al confine con le strade pubbliche di altezza superiore o uguale a un

metro.

Se ne deve dunque dedurre che, nella misura

in cui risultano dai piani, i manufatti siano stati effettivamente autorizzati.

La miglior prova di questa deduzione è data dal fatto che il municipio non ha

mai sollecitato i resistenti ad inoltrare una domanda di costruzione in

sanatoria per opere di cinta realizzate senza permesso, ma ha revocato le

licenze rilasciate in quanto riferite alla sistemazione esterna ed ai muri di

cinta.

L'avvertenza contenuta nella licenza (punto

13: muri di cinta), secondo cui la sistemazione esterna ed i muri di cinta non

previsti dal progetto approvato, avrebbero dovuto sottostare ad una licenza

edilizia, non giova alla causa del ricorrente, poiché non può riguardare le

opere di cinta, che figurano sui piani approvati e formano oggetto della

decisione di revoca della licenza.

3.

3.1. Secondo

la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale in applicazione dei

principi generali del diritto amministrativo, la revocabilità di un atto

amministrativo dipende dal confronto dell'interesse all'attuazione del diritto

oggettivo con quello riferito alla sicurezza del diritto. Il secondo prevale di

regola sul primo, e impedisce quindi la revoca, se l’atto amministrativo in

questione ha creato diritti soggettivi a favore del destinatario, se è stato

preceduto da una procedura di accertamento e di opposizione destinata a

esaminare e a soppesare gli opposti interessi in gioco, oppure se l’interessato

ha già fatto uso della facoltà conferitagli. Questi criteri non hanno però

validità assoluta e l’atto amministrativo può ancora essere revocato, generalmente

contro indennità, se esso viola in modo particolarmente grave un interesse

pubblico eminente (cfr. RtiD II-2008 n. 10 consid. 5.2.; RDAT II-2000 n. 38

consid. 2.1.; I-1995 n. 63 consid. 3a e rif. ivi citati; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann,

Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, V ed., Zurigo 2006, n. 997 segg.; Adelio Scolari, Commentario, II. ed.,

Cadenazzo 1996, ad art. 18 LE, n. 906 segg.). Quando i presupposti della revocabilità

sono espressamente disciplinati in una specifica disposizione legale, è

innanzitutto sulla base della stessa che occorre esaminare l’ammissibilità

della revoca (DTF 127 II 306 consid. 7; RtiD I-2008 n. 24 consid. 4.2 e rif.

ivi citati).

3.2

Secondo l’art. 18 cpv. 1 LE, la licenza edilizia

concessa in contrasto con le prescrizioni del diritto pubblico o che viene a

contrastare con esse al momento della sua utilizzazione può essere revocata. Se

importanti lavori sono già stati eseguiti secondo la licenza accordata,

soggiunge la norma (cpv. 2), la revoca è possibile solo se l’istante ha

ottenuto il permesso inducendo l’autorità in errore o se interessi pubblici

prevalenti lo esigono; in quest’ultima evenienza è dovuta un’indennità se il

provvedimento equivale a espropriazione (espropriazione materiale).

L'art. 24 cpv. 1 RLE prevede inoltre che il permesso può essere revocato,

previa diffida, se i lavori non vengono proseguiti nei modi e nei termini

usuali. In questo caso l'autorità esige il ripristino di una situazione

conforme al diritto, ordinando se del caso il riordino del fondo.

3.3

Nel caso concreto, il municipio ha

revocato le licenze 25 gennaio 2006 in quanto riferite alla sistemazione

esterna ed ai muri di sostegno dei terrapieni su cui sorgono le case, ritenendo

queste opere lesive dell’art. 37 NAPR; norma, che vieta ingombri e manufatti

pregiudizievoli per la sicurezza del traffico. La deduzione dell'autorità

comunale si fonda sul referto 7 aprile 2008 dell'ing. __________, che ha esaminato

gli ingombri alla luce delle norme dell'Associazione svizzera dei professionisti

della strada e dei trasporti (VSS), determinando gli angoli di visuale in corrispondenza

degli accessi ai singoli edifici.

Il Consiglio di Stato ha annullato il

provvedimento di revoca ritenendo che non ne fossero dati i presupposti, perché

i lavori di costruzione, eseguiti in buona fede, erano ormai quasi ultimati ed

altre misure, meno incisive, potevano comunque salvaguardare la sicurezza della

circolazione. Il giudizio impugnato va esente da critiche.

La revoca non si giustifica anzitutto,

perché la disattenzione dell'art. 37 NAPR, che il municipio pone a fondamento

della decisione di revoca, non è evidente, certa ed indiscutibile. La norma di

piano regolatore, che non fa nemmeno riferimento alle norme dell'Associazione

svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), riserva

comunque un certo margine d'apprezzamento all'autorità decidente.

La revoca va inoltre esclusa, perché, al

momento in cui il municipio ha revocato le licenze, la CO 1, della cui buona fede non v'è motivo di dubitare, non solo aveva iniziato, ma aveva

ormai portato a termine i lavori.

L'interesse alla sicurezza della

circolazione su queste strade comunali non può d'altro canto essere considerato

prevalente sull'affidamento che la CO 1 e dei suoi successori in diritto potevano

riporre nelle licenze rilasciate dal municipio. Entrambe le strade, una di

raccolta (via Bosciorina) e l'altra di servizio (via prati san Cristoforo),

sono in effetti caratterizzate da modesti volumi di traffico, di natura

soprattutto locale, e da velocità contenute. Il pericolo rappresentato dai

veicoli in uscita da accessi con una visuale ridotta, circostanza comunque nota

agli utenti, può essere considerato tollerabile.

A maggior ragione si giustifica questa

conclusione se si considera che al difetto, tardivamente rilevato dal

municipio, può semmai essere posto rimedio con misure, quali la posa di

specchi, di gran lunga meno incisive ed onerose della rettifica dei manufatti

ordinata dal municipio quale corollario del provvedimento di revoca.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

Resta riservata al municipio la facoltà di

esigere, previo dettagliato accertamento della conformità dei manufatti

effettivamente realizzati con quelli autorizzati, l'inoltro di una domanda di costruzione

in sanatoria per le parti d'opera che risultassero eseguite in contrasto con i

piani approvati.

Dato che il comune non è insorto a tutela di

suoi interessi particolari, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia

(art. 28 LPamm). Le ripetibili sono invece poste a suo carico secondo

soccombenza (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 18, 21 LE; 37 NAPR di Arbedo-Castione;

3, 18, 28, 31, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Il comune di Arbedo-Castione rifonderà complessivi fr.

1'800.- ai resistenti CO 1a titolo di ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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