52.2008.445
Revoca di licenze edilizie
16 marzo 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2008.445
Data decisione, Autorità:
16.03.2010, TRAM
Titolo:
Revoca di licenze edilizie
REVOCA DELLA LICENZA EDILIZIA
art. 18 LE
Incarto n.
52.2008.445
Lugano
16 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente
Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente,
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2008 del
RI 1
patrocinato da:
contro
la decisione 25 novembre 2008 del Consiglio di Stato
(n. 6084) che annulla la decisione 8 maggio 2008 con cui il municipio di
Arbedo-Castione ha: (a) revocato la licenza edilizia 25 gennaio 2006 limitatamente
alla sistemazione esterna ed ai muri di cinta e (b) ordinato la rettifica
delle opere realizzate dalla CO 1 sulle part. 1662 - 1666;
viste le risposte:
- 13 gennaio 2009 del
Consiglio di Stato;
- 12 febbraio 2009 della CO
1, CO 2 , CO 3, CO 4, CO 5, CO 6, CO 7;
preso atto della replica 30
marzo 2009 e delle dupliche:
- 8 aprile 2009 del
Consiglio di Stato;
- 24 aprile 2009 della CO
1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6, CO 7;
vista la comunicazione 12 agosto 2009 dei
resistenti e le osservazioni 26 agosto 2009 del comune;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con domande
del dicembre 2005, la CO 1, qui resistente, ha chiesto al municipio di Arbedo-Castione
il permesso di costruire sette case d'abitazione unifamiliari, dotate di
distinti accessi veicolari, su un terreno (part. 602), situato all'intersezione
tra via Bosciarina e via prati di san Cristoforo, dal quale sono state staccate
le part. 1662, 1663, 1664, 1665 e 1666.
Fatti
I piani presentati prevedevano di innalzare
il terreno naturale mediante un terrapieno, che verso le suddette strade
avrebbe dovuto essere sostenuto da muri alti sino a m 1.50; manufatti, che in
corrispondenza degli accessi veicolari erano interrotti da varchi, muniti dei
relativi inviti e sorretti lateralmente da muri di altezza crescente.
SCHEMA
accesso
strada muro
Pianta Sezione
Raccolto l'avviso dei Servizi generali del
Dipartimento del territorio, il 25 gennaio 2006 il municipio ha rilasciato le
licenze richieste, avvertendo (punto 13 muri di cinta) che la sistemazione esterna
ed i muri di cinta non previsti dal progetto approvato, avrebbero dovuto sottostare
ad una licenza edilizia.
B. a. Il 28
marzo 2008, il municipio ha ordinato la sospensione dei lavori di costruzione
dei muri di sostegno, ritenendoli di altezza eccessiva ed atti a pregiudicare
la sicurezza degli accessi.
L'ordine è stato annullato dal Consiglio di
Stato, che con giudizio 17 giugno 2008 ha accolto il ricorso contro di esso interposto dalla CO 1 in considerazione del fatto che i lavori erano ormai
stati ultimati.
b. Nelle more di quel procedimento, con
decisione 8 maggio 2008 il municipio ha:
- revocato le licenze edilizie 25 gennaio 2006 rilasciate alla CO 1,
limitatamente alle opere di sistemazione esterna ed ai muri di cinta;
- ordinato alla CO 1 ed ai singoli acquirenti delle case di rettificare
l'altezza del muro di cinta e della sistemazione del terreno annesso lungo via
Bosciarina e via Prati di san Cristoforo sino ad un massimo di cm 60 e per una
profondità di m 1.50 verso l'interno delle proprietà mapp. 1662 - 1666 previa
presentazione e approvazione di una nuova domanda di costruzione.
La decisione si fondava essenzialmente sul
referto 7 aprile 2008, allestito dall'ing. __________ della __________ per
conto del municipio, che aveva ravvisato nei muri eretti in corrispondenza
degli accessi veicolari alle case un ostacolo per la visuale dei conducenti in
manovra.
C. Con
giudizio 25 novembre 2008, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla CO 1 e dai proprietari
delle case.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che nel
caso concreto non fossero dati i presupposti per revocare i permessi
rilasciati, che la CO 1 aveva in buona fede utilizzato.
D. Con ricorso
12 dicembre 2008, il comune di Arbedo-Castione si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino
della decisione di revoca della licenza e dell'ordine di rettifica.
L'insorgente rileva come i piani allegati
alla domanda di costruzione indicassero soltanto sommariamente i muri di cinta.
Queste opere non sarebbero dunque state approvate. Il municipio sarebbe stato
indotto in errore. La CO 1, esperta nel campo della costruzione, non avrebbe
agito in buona fede, mettendo l'autorità comunale davanti al fatto compiuto.
L'ordine di rettificare i muri sarebbe
giustificato dalla necessità di renderli conformi alle esigenze poste dall'art.
37 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) in tema di sicurezza degli
accessi.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono la CO 1 ed i proprietari delle singole case, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti
considerandi.
F. In sede di
replica e di duplica, il comune ed i resistenti hanno ulteriormente sviluppato
le rispettive tesi ed allegazioni, confermandosi nelle domande di giudizio
formulate in precedenza.
Dopo la fine dello scambio degli allegati la CO 1 ha inoltrato un paio di fotografie volte a provare come l'altezza dei muri sia necessaria
per evitare che in caso di forti precipitazioni il terreno venga asportato e
cada sulla strada. Il comune ricorrente ha dal canto suo fatto presente che
l'inconveniente è dovuto all'altezza del terrapieno realizzato dalla
resistente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva del comune è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del
19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei
luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle
fotografie agli atti. La visita in luogo e l'audizione testimoniale dell'ing. __________,
richieste dall'insorgente, non appaiono atte a procurare la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l’art. 4 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata
dalla documentazione necessaria ad illustrare compiutamente le opere previste,
in modo da permettere all'autorità e ad eventuali interessati di verificare se
sono conformi alle prescrizioni del diritto materiale concretamente
applicabili. I progetti, precisa in tal senso l’art. 11 cpv. 1 del regolamento
di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1),
devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la
natura e l'estensione delle opere previste.
La licenza edilizia autorizza, di riflesso,
soltanto le opere che risultano effettivamente dai piani presentati ed
approvati.
2.2
Nel caso concreto, dai piani presentati
si può chiaramente evincere che la CO 1 intendeva realizzare dei muri di
sostegno lungo le strade che delimitano i fondi dedotti in edificazione. Parimenti
chiara è l'intenzione di realizzare a lato degli accessi veicolari dei muri di
altezza crescente, destinati a sorreggere il terrapieno sul quale sono state
costruite le case.
I piani in sezione ed in facciata di ogni
singolo edificio definiscono anche chiaramente l'altezza dei muri di sostegno
previsti lungo la pubblica via, mentre dalle planimetrie può esserne facilmente
dedotto l'andamento. Lo stesso ing. __________ rileva nel suo rapporto che dalle
facciate appare comunque chiaro che era previsto di costruire dei muri di
sostegno al confine con le strade pubbliche di altezza superiore o uguale a un
metro.
Se ne deve dunque dedurre che, nella misura
in cui risultano dai piani, i manufatti siano stati effettivamente autorizzati.
La miglior prova di questa deduzione è data dal fatto che il municipio non ha
mai sollecitato i resistenti ad inoltrare una domanda di costruzione in
sanatoria per opere di cinta realizzate senza permesso, ma ha revocato le
licenze rilasciate in quanto riferite alla sistemazione esterna ed ai muri di
cinta.
L'avvertenza contenuta nella licenza (punto
13: muri di cinta), secondo cui la sistemazione esterna ed i muri di cinta non
previsti dal progetto approvato, avrebbero dovuto sottostare ad una licenza
edilizia, non giova alla causa del ricorrente, poiché non può riguardare le
opere di cinta, che figurano sui piani approvati e formano oggetto della
decisione di revoca della licenza.
3.
3.1. Secondo
la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale in applicazione dei
principi generali del diritto amministrativo, la revocabilità di un atto
amministrativo dipende dal confronto dell'interesse all'attuazione del diritto
oggettivo con quello riferito alla sicurezza del diritto. Il secondo prevale di
regola sul primo, e impedisce quindi la revoca, se l’atto amministrativo in
questione ha creato diritti soggettivi a favore del destinatario, se è stato
preceduto da una procedura di accertamento e di opposizione destinata a
esaminare e a soppesare gli opposti interessi in gioco, oppure se l’interessato
ha già fatto uso della facoltà conferitagli. Questi criteri non hanno però
validità assoluta e l’atto amministrativo può ancora essere revocato, generalmente
contro indennità, se esso viola in modo particolarmente grave un interesse
pubblico eminente (cfr. RtiD II-2008 n. 10 consid. 5.2.; RDAT II-2000 n. 38
consid. 2.1.; I-1995 n. 63 consid. 3a e rif. ivi citati; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann,
Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, V ed., Zurigo 2006, n. 997 segg.; Adelio Scolari, Commentario, II. ed.,
Cadenazzo 1996, ad art. 18 LE, n. 906 segg.). Quando i presupposti della revocabilità
sono espressamente disciplinati in una specifica disposizione legale, è
innanzitutto sulla base della stessa che occorre esaminare l’ammissibilità
della revoca (DTF 127 II 306 consid. 7; RtiD I-2008 n. 24 consid. 4.2 e rif.
ivi citati).
3.2
Secondo l’art. 18 cpv. 1 LE, la licenza edilizia
concessa in contrasto con le prescrizioni del diritto pubblico o che viene a
contrastare con esse al momento della sua utilizzazione può essere revocata. Se
importanti lavori sono già stati eseguiti secondo la licenza accordata,
soggiunge la norma (cpv. 2), la revoca è possibile solo se l’istante ha
ottenuto il permesso inducendo l’autorità in errore o se interessi pubblici
prevalenti lo esigono; in quest’ultima evenienza è dovuta un’indennità se il
provvedimento equivale a espropriazione (espropriazione materiale).
L'art. 24 cpv. 1 RLE prevede inoltre che il permesso può essere revocato,
previa diffida, se i lavori non vengono proseguiti nei modi e nei termini
usuali. In questo caso l'autorità esige il ripristino di una situazione
conforme al diritto, ordinando se del caso il riordino del fondo.
3.3
Nel caso concreto, il municipio ha
revocato le licenze 25 gennaio 2006 in quanto riferite alla sistemazione
esterna ed ai muri di sostegno dei terrapieni su cui sorgono le case, ritenendo
queste opere lesive dell’art. 37 NAPR; norma, che vieta ingombri e manufatti
pregiudizievoli per la sicurezza del traffico. La deduzione dell'autorità
comunale si fonda sul referto 7 aprile 2008 dell'ing. __________, che ha esaminato
gli ingombri alla luce delle norme dell'Associazione svizzera dei professionisti
della strada e dei trasporti (VSS), determinando gli angoli di visuale in corrispondenza
degli accessi ai singoli edifici.
Il Consiglio di Stato ha annullato il
provvedimento di revoca ritenendo che non ne fossero dati i presupposti, perché
i lavori di costruzione, eseguiti in buona fede, erano ormai quasi ultimati ed
altre misure, meno incisive, potevano comunque salvaguardare la sicurezza della
circolazione. Il giudizio impugnato va esente da critiche.
La revoca non si giustifica anzitutto,
perché la disattenzione dell'art. 37 NAPR, che il municipio pone a fondamento
della decisione di revoca, non è evidente, certa ed indiscutibile. La norma di
piano regolatore, che non fa nemmeno riferimento alle norme dell'Associazione
svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), riserva
comunque un certo margine d'apprezzamento all'autorità decidente.
La revoca va inoltre esclusa, perché, al
momento in cui il municipio ha revocato le licenze, la CO 1, della cui buona fede non v'è motivo di dubitare, non solo aveva iniziato, ma aveva
ormai portato a termine i lavori.
L'interesse alla sicurezza della
circolazione su queste strade comunali non può d'altro canto essere considerato
prevalente sull'affidamento che la CO 1 e dei suoi successori in diritto potevano
riporre nelle licenze rilasciate dal municipio. Entrambe le strade, una di
raccolta (via Bosciorina) e l'altra di servizio (via prati san Cristoforo),
sono in effetti caratterizzate da modesti volumi di traffico, di natura
soprattutto locale, e da velocità contenute. Il pericolo rappresentato dai
veicoli in uscita da accessi con una visuale ridotta, circostanza comunque nota
agli utenti, può essere considerato tollerabile.
A maggior ragione si giustifica questa
conclusione se si considera che al difetto, tardivamente rilevato dal
municipio, può semmai essere posto rimedio con misure, quali la posa di
specchi, di gran lunga meno incisive ed onerose della rettifica dei manufatti
ordinata dal municipio quale corollario del provvedimento di revoca.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
Resta riservata al municipio la facoltà di
esigere, previo dettagliato accertamento della conformità dei manufatti
effettivamente realizzati con quelli autorizzati, l'inoltro di una domanda di costruzione
in sanatoria per le parti d'opera che risultassero eseguite in contrasto con i
piani approvati.
Dato che il comune non è insorto a tutela di
suoi interessi particolari, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia
(art. 28 LPamm). Le ripetibili sono invece poste a suo carico secondo
soccombenza (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 18, 21 LE; 37 NAPR di Arbedo-Castione;
3, 18, 28, 31, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Il comune di Arbedo-Castione rifonderà complessivi fr.
1'800.- ai resistenti CO 1a titolo di ripetibili.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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