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Decisione

52.2008.446

Annullamento concorso

12 febbraio 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 5

settembre 2008 l’__________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge

sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1), per la

fornitura e la posa di finestre e porte esterne di legno/metallo occorrenti

nell’ambito della costruzione della __________ a __________ (FU n. 73/2008 pag.

6631 seg.).

In tempo utile, sono pervenute alla

committente le offerte delle seguenti ditte del ramo:

- CO 2 fr.

110'024.55

- CO 1 fr.

138'345.40

- RI 1 fr.

150'738.50

- CO 4 fr.

152'932.30

- CO 3 fr.

156'970.35

Le prime due offerte erano contenute in

buste prive della dicitura prescritta dalla posizione 236.100 del capitolato e

modulo d’offerta.

B. Preso atto

delle offerte inoltrate, con scritto 1° dicembre 2008 l'architetto progettista

ha comunicato alla RI 1 che l'associazione committente aveva deciso di

annullare il concorso perché le offerte valide superavano abbondantemente il

suo preventivo interno (fr. 108'000.-).

C. Contro la

predetta decisione, la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l’annullamento.

Contestata l’attendibilità del preventivo, l'insorgente

nega in sostanza che nel caso concreto la maggior spesa costituisca un motivo

sufficiente per annullare la gara al fine di ripeterla.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone la committente rilevando di non poter sostenere un simile

sorpasso.

La CO 1 e la CO 3 si rimettono al giudizio

del Tribunale.

E. Interpellata

da questo Tribunale, la direzione lavori della committente ha reso noto che il

preventivo interno non comprende l'IVA e che è stato calcolato sulla base della

liquidazione finale delle precedenti costruzioni, ultimate nel 2006.

Invitate le parti a pronunciarsi, l'insorgente

ha in sostanza ribadito l'inattendibilità del preventivo.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb.

In quanto partecipante al concorso, la ricorrente è legittimata a contestare la

decisione della committente di annullare la gara (art. 43 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso,

tempestivamente inoltrato contro un provvedimento impugnabile (art. 37 cpv. 1

lett. d LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, integrati dalle informazioni assunte d'ufficio da questo Tribunale (art.

18 cpv. 1 LPamm). I fatti non sono contestati.

2.2.1. Giusta l'art. 34 LCPubb, in presenza di importanti motivi, il

committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte

ricevute (cpv. 1). Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o

parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento (cpv. 2).

La norma limita il potere d'apprezzamento

riservato all'ente banditore in ordine alla libertà di prescindere da un'aggiudicazione

sulla base delle offerte inoltrate, permettendogli di rinunciarvi soltanto nel

caso in cui sussistano motivi sufficientemente importanti da svincolarlo dagli

obblighi derivanti dal principio della buona fede che l'apertura di un pubblico

concorso pone a suo carico nell'ambito dei rapporti precontrattuali (STA 52.2008.45

del 3 marzo 2008 consid. 2.1; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis

des öffentlichen Beschaffungsrecht, vol. I, Zurigo 2007, n. 489 seg.; Martin Beyeler, Ueberlegungen zum

Abbruch von Vergabeverfahren, in: AJP/PJA 7/2005 pag. 784 seg.; BR 2003, pag. 66

seg. S 20).

2.2. Di principio, sono considerati

importanti soltanto i motivi che il committente non poteva prevedere al momento

dell'apertura del concorso e che sono oggettivamente talmente gravi, da escludere

che si possa ragionevolmente esigere che proceda all'aggiudicazione. In

Considerandi

quest'ordine di idee, l'art. 55 del regolamento d’applicazione della

LCPubb/Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP;

RL 7.1.4.1.3) permette al committente di indire una nuova procedura di

aggiudicazione o di rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa, escluso

ogni obbligo di risarcimento in particolare quando, alternativamente: (a) nessuna

delle offerte presentate risponde ai criteri e alle esigenze tecniche fissate

nei documenti di gara, (b) si può contare su offerte più convenienti a seguito

del mutamento delle condizioni tecniche-quadro o viene a mancare il principio

della concorrenza, (c) il progetto viene modificato in modo sostanziale (d) le

offerte valide presentate superano manifestamente il limite dei crediti allocati.

Suscettibili di giustificare una rinuncia

all'aggiudicazione sono in definitiva tutte quelle circostanze che, valutate

dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb, permettono di considerare un'interruzione

della procedura compatibile con gli obblighi che l'apertura del concorso

ingenera in capo al committente (RDAT 2001-II n. 41 pag. 169 seg.). A

differenza della rinuncia definitiva ad eseguire l'opera od a procurarsi una

determinata prestazione, l'interruzione della gara al fine di ripeterla va

ammessa con cautela poiché l'apertura delle offerte porta a conoscenza dei partecipanti

una serie di fatti che possono alterare il gioco della concorrenza nel caso di

una nuova procedura (RDAT 2003-II n. 32; STA 52.2007.178 del 12 luglio 2007

consid. 2.2).

2.3

Nel caso in cui il committente non

rinunci definitivamente alla commessa, l'annullamento del concorso per sorpasso

manifesto del limite dei crediti stanziati (art. 55 lett. d RLCPubb/CIAP) va

ammesso con particolare prudenza, onde evitare che questo parametro

interferisca indebitamente nell'elaborazione delle offerte nell'ambito della

successiva procedura d'aggiudicazione. La giurisprudenza ha ritenuto giustificata

un'interruzione della gara per questo specifico motivo quando le offerte inoltrate

superano di oltre il 25% il preventivo del committente in base al quale sono

stati stanziati i crediti ed è stato allestito il capitolato (STA 52. 2008.45

del 3 marzo 2008, consid. 2; BVR 2008, pag. 450; ZGGVP 2006 103 seg.; BR 2/2003,

pag. 66 seg. S 20).

3.

Nel caso

concreto, l'associazione committente ha deciso di interrompere la procedura

d'aggiudicazione per riaprirne una nuova.

La decisione è giustificata dall'importante

sorpasso (Δ + 39%) riscontrabile

tra il preventivo interno (fr. 108'000.00) e l'offerta della ricorrente (fr.

150'738.50), la prima che avrebbe potuto conseguire l'aggiudicazione, stante

che le offerte delle ditte CO 2 ed CO 1 dovevano essere escluse siccome mancanti

del contrassegno esterno richiesto dalla posizione 236.100 del capitolato (art.

42.

cpv. 1 lett. RLCPubb/CIAP).

La maggior spesa è talmente importante da

giustificare l'interruzione della procedura allo scopo di ripeterla. Le offerte

inoltrate superano infatti di gran lunga il preventivo del committente aumentato

del 25%, limite oltre il quale la giurisprudenza riconosce un motivo importante

per interrompere la procedura. Irrilevante è il fatto che il capitolato non

riservi alla committente la facoltà di annullare il concorso per questo motivo,

poiché tale facoltà le è già data per legge (art. 34 LCPubb e 55 RLCPubb/CIAP).

Il motivo addotto dalla committente prevale d'altro canto sull'interesse

dell'insorgente al rispetto degli obblighi precontrattuali, che l'apertura del

concorso ha ingenerato a carico della controparte.

La committente non ha invero depositato il

preventivo interno in busta chiusa prima dell'apertura della gara. Nemmeno

questa circostanza osta tuttavia all'annullamento della gara. Il deposito del

preventivo costituisce in effetti una semplice cautela, volta ad escludere

qualsiasi sospetto di manipolazioni del preventivo da parte del committente

dopo l'apertura delle offerte ed eventualmente anche a ridurre al di sotto del

25% il maggior costo che secondo la giurisprudenza legittima un'interruzione

della gara allo scopo di ripeterla. Non costituisce una formalità obbligatoria.

In concreto, non vi è motivo di sospettare

una manipolazione del preventivo del committente annesso al progetto definitivo

della __________ e allestito il 20 marzo 2007, sulla base della liquidazione

finale di lavori analoghi, ultimati nel 2006. Ne v'è motivo di dubitare della

sua attendibilità. I generici dubbi e rimproveri che la ricorrente solleva al

riguardo non portano invero ad altra conclusione. Poco importa che nessuna

delle concorrenti abbia presentato un'offerta inferiore o uguale al preventivo

del committente. Il fatto che almeno una (__________) vi si sia avvicinata ne

accredita semmai l'attendibilità. Irrilevante è pure la circostanza che la RI 1

abbia conseguito l'aggiudicazione ad un prezzo superiore per opere da falegname

(finestre in legno/ metallo) in un altro concorso, promosso da un ente diverso.

È anche vero che

la ripetizione della procedura, da esperire quanto meno nella forma dell'invito

(art. 11 cpv. 1 lett. b LCPubb), apre la strada alle due ditte escluse per rientrare

in lizza. Nulla permette tuttavia di ritenere che l'annullamento della

procedura sia stato deciso per questo scopo. Nella concreta fattispecie, l'inevitabile

alterazione del gioco della concorrenza derivante dalla reciproca conoscenza

delle offerte inoltrate non costituisce d'altro canto un motivo prevalente

sull'interesse generale ad un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche

(art. 1 lett. d LCPubb), suscettibile di costringere la resistente a portare a

compimento la procedura avviata. Soppesati gli interessi contrapposti, la

decisione dell'associazione committente non scaturisce da un esercizio abusivo

della latitudine di giudizio che gli art. 34 cpv. 1 LCPubb e 55 RLCPubb/ CIAP le

riservano in ordine alla valutazione dell'importanza del motivo addotto per

giustificare l'annullamento della gara.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Avendo mantenuto il ricorso anche

dopo aver avuto conoscenza delle informazioni supplementari raccolte da questo

Tribunale, non sussiste alcuna valida ragione per mandarla esente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 11, 34, 36, 37 LCPubb; 42, 55

RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 43, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

,

;

;

;

;

;

,

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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