52.2008.45
Annullamento del concorso per superamento del preventivo
3 marzo 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2008.45
Data decisione, Autorità:
03.03.2008, TRAM
Titolo:
Annullamento del concorso per superamento del preventivo
CONCORSO PUBBLICO
art. 34 LCPUBB
art. 55 RLCPUBB
Incarto n.
52.2008.45
Lugano
3 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2008 della
RI 1
contro
la decisione 30 gennaio 2008 con cui la delegazione
del CO 1 ha annullato il concorso indetto per aggiudicare le opere da
impresario costruttore relative alla sostituzione parziale delle
canalizzazioni di __________ a __________;
vista la risposta 20 febbraio
2008 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
14 giugno 2007, il consiglio del CO 1 (__________) ha stanziato un credito di
fr. 250'000.- per la progettazione, la direzione lavori e l'esecuzione dei
lavori di risanamento di un tratto delle canalizzazioni di __________ a __________.
Il 20 novembre 2007 la delegazione del __________
ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la
procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore relative a
questo intervento.
Il capitolato d'appalto riservava fra l'altro
al committente la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, qualora dalle
verifiche effettuate fossero emerse indicazioni contrarie al suo interesse finanziario
o comunque in contrasto con i crediti d'opera allocati (pos. 631.300).
B. In tempo
utile, sono pervenute al committente le offerte di quattro delle otto imprese
di costruzione che si erano interessate al concorso. Fra queste, v'era
l'offerta della ditta RI 1, qui ricorrente, di fr. 265'079.75.
C. Preso atto
delle offerte pervenute, con decisione 30 gennaio 2008, la delegazione del __________
ha annullato la gara in considerazione del fatto che superavano manifestamente
il credito stanziato. La decisione si richiamava all'art. 55 lett. d RLCPubb/
CIAP ed alla clausola del capitolato sopra menzionata.
D. Contro la
predetta decisione, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annulla-mento.
L'insorgente rileva che la commessa non comprende
soltanto opere da impresario costruttore, ma anche opere da idraulico
(fr. 53'000.-) e di pavimentazione (fr. 17'000.-), che devono essere
subappaltate. Non sarebbe dunque data l'ipotesi di un superamento manifesto dei
crediti allocati, prevista dall'at. 55 lett. d RLCPubb/CIAP ed invocata dal
committente.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il __________, contestando le tesi dell'insorgente con
argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb.
In quanto partecipante al concorso, la ricorrente è legittimata a contestare la
decisione del committente di annullare la gara (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivamente inoltrato contro un provvedimento impugnabile (art. 36 cpv. 1
lett. d LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono contestati.
2.2.1. Giusta l'art. 34 LCPubb, in presenza di importanti motivi, il
committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte
ricevute (cpv. 1). Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o
parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento (cpv. 2).
La norma limita il potere d'apprezzamento
riservato all'ente banditore in ordine alla libertà di procedere ad
un'aggiudicazione sulla base delle offerte inoltrate, permettendogli di
rinunciare ad una delibera soltanto nel caso in cui sussistano motivi atti a
svincolarlo dagli obblighi derivanti dal principio della buona fede che
l'apertura di un pubblico concorso pone a suo carico nell'ambito dei rapporti
precontrattuali (cfr. Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche
Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 453 seg.; BR 2003, 66 seg.).
2.2. Di principio, sono considerati
importanti soltanto i motivi che il committente non poteva prevedere al momento
dell'apertura del concorso e che sono oggettivamente talmente gravi, da escludere
che si possa ragionevolmente esigere che proceda all'aggiudicazione. In
quest'ordine di idee, l'art. 55 RLCPubb/CIAP permette al committente di indire
una nuova procedura di aggiudicazione o di rinunciare totalmente o parzialmente
alla commessa, escluso ogni obbligo di risarcimento in particolare quando,
alternativamente: (a) nessuna delle offerte presentate risponde ai criteri e
alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) si può contare su
offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni
tecniche-quadro o viene a mancare il principio della concorrenza, (c) il
progetto viene modificato in modo sostanziale (d) le offerte valide presentate
superano manifestamente il limite dei crediti allocati.
Suscettibili di giustificare una rinuncia
all'aggiudicazione sono in definitiva tutte quelle circostanze che, valutate
Considerandi
dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb, permettono di considerare un'interruzione
della procedura compatibile con gli obblighi che l'apertura del concorso
ingenera in capo al committente (RDAT 2001-II n. 41 pag. 169 seg.). A
differenza della rinuncia definitiva ad eseguire l'opera od a procurarsi una
determinata prestazione, l'interruzione della gara al fine di ripeterla va
ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a conoscenza dei
partecipanti una serie di fatti che possono alterare il gioco della concorrenza
nel caso di una nuova procedura (RDAT 2003-II n. 32; STA 52.2007.178 consid. 2;
STA n. 52.2006.320).
2.3
L'annullamento del concorso per
sorpasso manifesto del limite dei crediti stanziati (art. 55 lett. d
RLCPubb/CIAP) va ammesso con particolare cautela, onde evitare che questo parametro
interferisca indebitamente nell'elaborazione delle offerte, alterando il gioco
della libera concorrenza. La giurisprudenza ha ritenuto giustificata un'interruzione
della procedura per questo specifico motivo quando le offerte inoltrate
superano di oltre il 25% il preventivo del committente in base al quale sono
stati stanziati i crediti ed è stato allestito il capitolato (ZZGVP 2006 103
seg.; BR 2/2003 S 20; e contrario STA 52.2001.68 consid. 3). La prudenza
nel riconoscimento di questo particolare motivo d'interruzione della gara è
ancor più doverosa dopo che la prassi cantonale in materia di commesse
pubbliche ha concesso al committente la possibilità di fissare internamente un
limite massimo di spesa, che non viene reso noto al momento dell'apertura della
gara d'appalto, ma soltanto al momento dell'apertura delle offerte o
addirittura soltanto in caso di ricorso contro un'eventuale decisione di
annullare il concorso (STA 26.3.2001 n. 52.2005.62).
3.
Nel caso concreto, il __________ ha giustificato la decisione di
annullare la gara con il fatto che le offerte inoltrate sono risultate
sensibilmente più onerose del credito stanziato (fr. 250'000.-) per l'esecuzione
dei lavori di rifacimento delle canalizzazioni di __________ messi a concorso.
Il credito in questione è stato allocato
sulla base di un preventivo dello studio d'ingegneria __________ del febbraio
2007, che prevedeva una spesa di fr. 202'000.- per opere da impresario
costruttore, alla quale andavano aggiunti fr. 28'000.- per gli onorari dell'ingegnere
civile (progettazione e direzione lavori) e l'IVA. La differenza fra l'offerta
della ricorrente (fr. 265'079.75), risultata la minore fra quelle inoltrate, e
la spesa preventivata per le opere da capomastro (fr. 202'000.- + IVA = fr.
217'352.00),
in base alla quale è stato stanziato il credito è importante (fr. 47'727.75 =
21.95
%). Lo scarto è superiore al margine di attendibilità che secondo le
norme SIA devono avere i preventivi allestiti in base a progetti definitivi
(+/- 10%). Esso si situa comunque al di sotto del limite che secondo la
giurisprudenza dianzi citata può giustificare un annullamento del concorso.
Dagli atti non emergono indizi concreti
suscettibili di suffragare il sospetto di un accordo illecito fra i concorrenti.
Il rapporto del progettista attribuisce il sorpasso al fatto che le imprese di
costruzione, in questo momento congiunturale di abbondanti commesse, considerano
poco interessante il lavoro messo a concorso. Ad accreditare questa deduzione
sta il fatto che solo quattro delle otto ditte che hanno richiesto la
documentazione di gara hanno inoltrato un'offerta. Questa particolare situazione,
non del tutto imprevedibile, induce questo tribunale a considerare la tutela
delle aspettative suscitate nei concorrenti dalla procedura d'aggiudicazione
prevalente per rapporto all'interesse del committente ad annullarla al fine di
appaltare in seguito a miglior mercato i lavori messi a concorso.
A maggior ragione si giustifica questa
conclusione se si considera che il committente non si è avvalso dell'opportunità,
ammessa dalla giurisprudenza, di fissare internamente un limite massimo di
spesa, da rendere eventualmente noto soltanto dopo l'apertura delle offerte al
fine di suffragare un'interruzione della procedura d'aggiudicazione. Né può
essere ignorato che i lavori, comunque necessari, non possono essere
aggiudicati mediante incarico diretto, ma devono essere rimessi a concorso secondo
la procedura ad invito. Contrariamente a quanto indicato dall'ULSA al __________,
trattandosi di una commessa per prestazioni di valore inferiore ai limiti
fissati dagli accordi internazionali, non è infatti applicabile l'art. 13 cpv.
1.
lett. a RLCPubb/CIAP, ma l'art. 11 cpv. 1 lett. b LCPubb, che impone la
ripetizione della gara secondo la procedura ad invito quando in un concorso
indetto secondo la procedura libera o selettiva non vengono presentate offerte
accettabili. Prospettiva, questa, che permette già sin d'ora di prevedere
un'inevitabile alterazione del gioco della concorrenza conseguente alla
conoscenza delle offerte inoltrate dai partecipanti alla presente procedura
d'aggiudicazione.
Invano il __________ resistente si richiama
alla posizione 631.300 del capitolato che gli conferisce la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione se dalle verifiche effettuate fossero emerse indicazioni
contrarie al suo interesse finanziario o comunque in contrasto con i crediti
d'opera allocati. Nella misura in cui si fonda su un concetto di natura
generica ed indeterminata, qual è l'interesse finanziario, la riserva in
questione deve comunque essere interpretata ed applicata in conformità
dell'art. 55 lett. d RLCPubb/ CIAP (STA 26.3.2001 n. 52.2001.68). Diverso avrebbe
semmai potuto essere l'esito se il __________ avesse preventivamente fissato un
limite massimo di spesa, da rendere noto soltanto dopo l'apertura delle offerte.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la
decisione impugnata siccome sorretta da motivi insufficienti. Gli atti sono
rinviati al committente affinché porti a compimento la procedura di
aggiudicazione.
La tassa di giustizia è posta a carico del
committente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 34, 36 LCPubb; 55 RLCPubb/CIAP; 3, 18,
28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 30 gennaio 2008 della delegazione
del CO 1 è annullata.
1.2.
gli atti sono rinviati al committente, affinché
porti a compimento la procedura di aggiudicazione.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico del committente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
per conoscenza:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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