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Decisione

52.2008.45

Annullamento del concorso per superamento del preventivo

3 marzo 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

14 giugno 2007, il consiglio del CO 1 (__________) ha stanziato un credito di

fr. 250'000.- per la progettazione, la direzione lavori e l'esecuzione dei

lavori di risanamento di un tratto delle canalizzazioni di __________ a __________.

Il 20 novembre 2007 la delegazione del __________

ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la

procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore relative a

questo intervento.

Il capitolato d'appalto riservava fra l'altro

al committente la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, qualora dalle

verifiche effettuate fossero emerse indicazioni contrarie al suo interesse finanziario

o comunque in contrasto con i crediti d'opera allocati (pos. 631.300).

B. In tempo

utile, sono pervenute al committente le offerte di quattro delle otto imprese

di costruzione che si erano interessate al concorso. Fra queste, v'era

l'offerta della ditta RI 1, qui ricorrente, di fr. 265'079.75.

C. Preso atto

delle offerte pervenute, con decisione 30 gennaio 2008, la delegazione del __________

ha annullato la gara in considerazione del fatto che superavano manifestamente

il credito stanziato. La decisione si richiamava all'art. 55 lett. d RLCPubb/

CIAP ed alla clausola del capitolato sopra menzionata.

D. Contro la

predetta decisione, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annulla-mento.

L'insorgente rileva che la commessa non comprende

soltanto opere da impresario costruttore, ma anche opere da idraulico

(fr. 53'000.-) e di pavimentazione (fr. 17'000.-), che devono essere

subappaltate. Non sarebbe dunque data l'ipotesi di un superamento manifesto dei

crediti allocati, prevista dall'at. 55 lett. d RLCPubb/CIAP ed invocata dal

committente.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il __________, contestando le tesi dell'insorgente con

argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb.

In quanto partecipante al concorso, la ricorrente è legittimata a contestare la

decisione del committente di annullare la gara (art. 43 PAmm). Il ricorso,

tempestivamente inoltrato contro un provvedimento impugnabile (art. 36 cpv. 1

lett. d LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono contestati.

2.2.1. Giusta l'art. 34 LCPubb, in presenza di importanti motivi, il

committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte

ricevute (cpv. 1). Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o

parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento (cpv. 2).

La norma limita il potere d'apprezzamento

riservato all'ente banditore in ordine alla libertà di procedere ad

un'aggiudicazione sulla base delle offerte inoltrate, permettendogli di

rinunciare ad una delibera soltanto nel caso in cui sussistano motivi atti a

svincolarlo dagli obblighi derivanti dal principio della buona fede che

l'apertura di un pubblico concorso pone a suo carico nell'ambito dei rapporti

precontrattuali (cfr. Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche

Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 453 seg.; BR 2003, 66 seg.).

2.2. Di principio, sono considerati

importanti soltanto i motivi che il committente non poteva prevedere al momento

dell'apertura del concorso e che sono oggettivamente talmente gravi, da escludere

che si possa ragionevolmente esigere che proceda all'aggiudicazione. In

quest'ordine di idee, l'art. 55 RLCPubb/CIAP permette al committente di indire

una nuova procedura di aggiudicazione o di rinunciare totalmente o parzialmente

alla commessa, escluso ogni obbligo di risarcimento in particolare quando,

alternativamente: (a) nessuna delle offerte presentate risponde ai criteri e

alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) si può contare su

offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni

tecniche-quadro o viene a mancare il principio della concorrenza, (c) il

progetto viene modificato in modo sostanziale (d) le offerte valide presentate

superano manifestamente il limite dei crediti allocati.

Suscettibili di giustificare una rinuncia

all'aggiudicazione sono in definitiva tutte quelle circostanze che, valutate

Considerandi

dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb, permettono di considerare un'interruzione

della procedura compatibile con gli obblighi che l'apertura del concorso

ingenera in capo al committente (RDAT 2001-II n. 41 pag. 169 seg.). A

differenza della rinuncia definitiva ad eseguire l'opera od a procurarsi una

determinata prestazione, l'interruzione della gara al fine di ripeterla va

ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a conoscenza dei

partecipanti una serie di fatti che possono alterare il gioco della concorrenza

nel caso di una nuova procedura (RDAT 2003-II n. 32; STA 52.2007.178 consid. 2;

STA n. 52.2006.320).

2.3

L'annullamento del concorso per

sorpasso manifesto del limite dei crediti stanziati (art. 55 lett. d

RLCPubb/CIAP) va ammesso con particolare cautela, onde evitare che questo parametro

interferisca indebitamente nell'elaborazione delle offerte, alterando il gioco

della libera concorrenza. La giurisprudenza ha ritenuto giustificata un'interruzione

della procedura per questo specifico motivo quando le offerte inoltrate

superano di oltre il 25% il preventivo del committente in base al quale sono

stati stanziati i crediti ed è stato allestito il capitolato (ZZGVP 2006 103

seg.; BR 2/2003 S 20; e contrario STA 52.2001.68 consid. 3). La prudenza

nel riconoscimento di questo particolare motivo d'interruzione della gara è

ancor più doverosa dopo che la prassi cantonale in materia di commesse

pubbliche ha concesso al committente la possibilità di fissare internamente un

limite massimo di spesa, che non viene reso noto al momento dell'apertura della

gara d'appalto, ma soltanto al momento dell'apertura delle offerte o

addirittura soltanto in caso di ricorso contro un'eventuale decisione di

annullare il concorso (STA 26.3.2001 n. 52.2005.62).

3.

Nel caso concreto, il __________ ha giustificato la decisione di

annullare la gara con il fatto che le offerte inoltrate sono risultate

sensibilmente più onerose del credito stanziato (fr. 250'000.-) per l'esecuzione

dei lavori di rifacimento delle canalizzazioni di __________ messi a concorso.

Il credito in questione è stato allocato

sulla base di un preventivo dello studio d'ingegneria __________ del febbraio

2007, che prevedeva una spesa di fr. 202'000.- per opere da impresario

costruttore, alla quale andavano aggiunti fr. 28'000.- per gli onorari dell'ingegnere

civile (progettazione e direzione lavori) e l'IVA. La differenza fra l'offerta

della ricorrente (fr. 265'079.75), risultata la minore fra quelle inoltrate, e

la spesa preventivata per le opere da capomastro (fr. 202'000.- + IVA = fr.

217'352.00),

in base alla quale è stato stanziato il credito è importante (fr. 47'727.75 =

21.95

%). Lo scarto è superiore al margine di attendibilità che secondo le

norme SIA devono avere i preventivi allestiti in base a progetti definitivi

(+/- 10%). Esso si situa comunque al di sotto del limite che secondo la

giurisprudenza dianzi citata può giustificare un annullamento del concorso.

Dagli atti non emergono indizi concreti

suscettibili di suffragare il sospetto di un accordo illecito fra i concorrenti.

Il rapporto del progettista attribuisce il sorpasso al fatto che le imprese di

costruzione, in questo momento congiunturale di abbondanti commesse, considerano

poco interessante il lavoro messo a concorso. Ad accreditare questa deduzione

sta il fatto che solo quattro delle otto ditte che hanno richiesto la

documentazione di gara hanno inoltrato un'offerta. Questa particolare situazione,

non del tutto imprevedibile, induce questo tribunale a considerare la tutela

delle aspettative suscitate nei concorrenti dalla procedura d'aggiudicazione

prevalente per rapporto all'interesse del committente ad annullarla al fine di

appaltare in seguito a miglior mercato i lavori messi a concorso.

A maggior ragione si giustifica questa

conclusione se si considera che il committente non si è avvalso dell'opportunità,

ammessa dalla giurisprudenza, di fissare internamente un limite massimo di

spesa, da rendere eventualmente noto soltanto dopo l'apertura delle offerte al

fine di suffragare un'interruzione della procedura d'aggiudicazione. Né può

essere ignorato che i lavori, comunque necessari, non possono essere

aggiudicati mediante incarico diretto, ma devono essere rimessi a concorso secondo

la procedura ad invito. Contrariamente a quanto indicato dall'ULSA al __________,

trattandosi di una commessa per prestazioni di valore inferiore ai limiti

fissati dagli accordi internazionali, non è infatti applicabile l'art. 13 cpv.

1.

lett. a RLCPubb/CIAP, ma l'art. 11 cpv. 1 lett. b LCPubb, che impone la

ripetizione della gara secondo la procedura ad invito quando in un concorso

indetto secondo la procedura libera o selettiva non vengono presentate offerte

accettabili. Prospettiva, questa, che permette già sin d'ora di prevedere

un'inevitabile alterazione del gioco della concorrenza conseguente alla

conoscenza delle offerte inoltrate dai partecipanti alla presente procedura

d'aggiudicazione.

Invano il __________ resistente si richiama

alla posizione 631.300 del capitolato che gli conferisce la facoltà di non procedere

all'aggiudicazione se dalle verifiche effettuate fossero emerse indicazioni

contrarie al suo interesse finanziario o comunque in contrasto con i crediti

d'opera allocati. Nella misura in cui si fonda su un concetto di natura

generica ed indeterminata, qual è l'interesse finanziario, la riserva in

questione deve comunque essere interpretata ed applicata in conformità

dell'art. 55 lett. d RLCPubb/ CIAP (STA 26.3.2001 n. 52.2001.68). Diverso avrebbe

semmai potuto essere l'esito se il __________ avesse preventivamente fissato un

limite massimo di spesa, da rendere noto soltanto dopo l'apertura delle offerte.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la

decisione impugnata siccome sorretta da motivi insufficienti. Gli atti sono

rinviati al committente affinché porti a compimento la procedura di

aggiudicazione.

La tassa di giustizia è posta a carico del

committente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 34, 36 LCPubb; 55 RLCPubb/CIAP; 3, 18,

28, 60, 61, 65 PAmm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 30 gennaio 2008 della delegazione

del CO 1 è annullata.

1.2.

gli atti sono rinviati al committente, affinché

porti a compimento la procedura di aggiudicazione.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico del committente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

per conoscenza:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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