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Decisione

52.2008.51

Permesso per confinanti a una cittadina lituana: esame delle condizioni salariali e lavorative e della priorità ai lavoratori indigeni

29 aprile 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato

regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i

cittadini della parte contraente interessata.

L'art. 15 prima frase ALC dispone che gli

allegati e i protocolli dell'Accordo ne costituiscono parte integrante.

2.2. Il lavoratore frontaliero

dipendente è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio

regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati

limitrofi, esercita un’attività retribuita nelle zone frontaliere dell’altra

parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni

giorno o almeno una volta alla settimana (art. 28 cpv. 1 primo

periodo Allegato I ALC).

Il permesso per frontalieri CE/AELS rilasciato ai cittadini

dei nuovi Stati membri della CE vale entro l’insieme delle zone di frontiera

della Svizzera (art. 3 bis prima frase dell'Ordinanza sull'introduzione della

libera circolazione delle persone, OLCP; RS 142.03). Prima che la competente

autorità cantonale rilasci a un cittadino dei nuovi Stati membri della CE un

permesso per l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente, l’autorità cantonale

preposta al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se sono

adempiuti i presupposti per il rilascio del permesso dal profilo del mercato

del lavoro. La procedura è retta dal diritto cantonale (art. 27 OLCP). Per contro, ai lavoratori frontalieri non è applicabile alcun limite

quantitativo (art. 10 n. 7 ALC).

2.3. Va osservato che, benché l'accordo in parola sia

direttamente applicabile (cosiddetto trattato "self-executing"),

l'art. 12 ALC precisa comunque che esso non pregiudica eventuali

disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i cittadini delle parti contraenti

quanto per i membri della loro famiglia.

Ora, ritenuto che la normativa interna non

prevede disposizioni più favorevoli di quelle disposte dall'ALC, di conseguenza

il caso in esame va esaminato sotto il profilo dell'accordo settoriale in

parola.

3. 3.1. Come

accennato in narrativa, l'UMOE ha respinto la domanda della RI 1 di rilasciare

un permesso per confinanti CE/AELS in favore a I__________ per lavorare come

assistente commerciale per l'area relativa ai Paesi dell'Est europeo e alla Federazione

di Russia con un salario di fr. 3'500.– lordi mensili, rilevando che esisteva

la possibilità di far capo alla manodopera indigena per occupare il posto

vacante per tale genere di attività alle condizioni salariali e lavorative conformi

a quelle in uso nella professione.

3.2. Innanzitutto va rilevato che, contrariamente

a quanto ritiene la ricorrente, le norme transitorie relative ai

controlli delle condizioni salariali e lavorative e alla priorità dei

lavoratori indigeni applicabili ai cittadini lituani che chiedono il rilascio

di un permesso per confinanti in Svizzera non sono decadute il 31 maggio 2007,

in quanto sono state prorogate fino al 30 aprile 2011, giusta l'art. 38 cpv. 3

OLCP.

4. Ferma

questa premessa, occorre ora esaminare se nella fattispecie le condizioni

retributive e la priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato

regolare del lavoro sono rispettate.

4.1. Condizioni salariali

La ricorrente ritiene innanzitutto che, non

indicando la retribuzione usuale per il posto offerto, sia la decisione

dell'UMOE che quella governativa che la tutela siano carenti di motivazione e

violino pertanto il suo diritto di essere sentito.

Considerandi

A tale proposito si osserva che corrisponde

ai principi generali del diritto pubblico, e in particolare al diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 Cost, che i motivi della decisione debbano

essere noti all'interessato. In linea con questo principio, l'art. 26

cpv. 1 PAmm prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per giunta la forma

scritta.

In concreto, bisogna ammettere che né dalla

decisione impugnata né dagli atti di causa risulta a quanto dovrebbe ammontare,

secondo l'UMOE, il salario usuale per l'attività che I__________ avrebbe dovuto

svolgere presso la RI 1, affinché si possa ritenere insufficiente l'importo di

fr. 3'500.– lordi mensili pattuito tra le parti. Tale circostanza non permette

tuttavia ancora di affermare che il gravame debba essere accolto in virtù di quest'ultima

ragione. In effetti, nella misura in cui era dato, il difetto di motivazione

lamentato dall'insorgente è stato sanato dinnanzi al Tribunale cantonale

amministrativo, autorità dotatata di pieno potere cognitivo (Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2b ad art. 61 e rif.).

Benché soltanto in sede di risposta al ricorso, l'UMOE ha chiarito che il

salario usuale non può essere inferiore a fr. 5'000– mensili lordi per tredici

mensilità. A questo punto della procedura, l'insorgente avrebbe potuto

introdurre un allegato di replica. Omettendo di fare ciò essa ha di fatto rinunciato

ad avvalersi della facoltà di prendere posizione su tale aspetto della vertenza,

per cui le sue doglianze, per quanto inizialmente giustificate, non consentono

ancora di annullare il giudizio impugnato.

Fatta questa premessa, nel merito bisogna

ammettere che una remunerazione come quella offerta dalla RI 1 di fr. 3'500.–

mensili lordi per un'assistente commerciale con un'età tra i 30 e i 40 anni,

che parli l'inglese, il russo e un'altra lingua dei paesi dell'Est

europeo e che sia disponibile a viaggiare per partecipare 3 o 4 volte all'anno

alle fiere e incontrare i clienti, non appare conforme alle

pretese salariali in uso nel settore in cui I__________ verrebbe assunta.

Tenuto anche conto del margine di giudizio

che occorre riconoscere all’UMOE nella sua veste di autorità preposta

alla valutazione di questioni inerenti al mercato del lavoro che

richiedono conoscenze specialistiche, l'importo minimo da esso indicato di fr.

5'000– mensili lordi per un posto di lavoro che richiede conoscenze qualificate

e che deve per lo più essere svolto in maniera autonoma appare del tutto

sostenibile e sfugge pertanto a qualsiasi critica. Su questo punto il ricorso

deve quindi essere respinto.

4.2

Principio della priorità ai

lavoratori indigeni

La ricorrente sostiene di aver dimostrato tutti

i suoi sforzi nella ricerca di una persona col profilo adatto, assumendo I__________

dopo aver conferito mandato a una nota società di consulenza privata, che a sua

volta l'ha reperita tramite un annuncio su un quotidiano ticinese.

Sennonché, lo sforzo profuso dall'insorgente non è certamente sufficiente per ritenere che essa

abbia fatto tutto il possibile per rintracciare una persona con

il profilo richiesto al fine di rispettare, come prevede l'ALC, il

principio della priorità che occorre dare ai lavoratori

integrati nel mercato regolare del lavoro elvetico. Non risulta infatti dagli

atti che abbia notificato il posto vacante all'Ufficio del

lavoro prima di intraprendere le ricerche tramite un consulente professionale

come prevede la prassi.

Va peraltro osservato, a titolo

abbondanziale, che le Istruzioni relative

all'OLCP emanate dall'Ufficio federale della migrazione (n. 5.6.2, stato al 1°

giugno 2007), di cui non è comunque necessario accertare la portata nel

caso concreto, prevedono che i datori di lavoro devono annunciare con

sufficiente anticipo agli uffici regionali di collocamento, in vista della

pubblicazione in PLASTA (PLAcement et STAtistique du marché du travail), i posti vacanti che potranno verosimilmente essere occupati solo

da lavoratori cittadini dei dieci nuovi Stati membri della CE, tra i quali

quelli della Repubblica di Lituania.

Anche su questo punto, il gravame si rivela pertanto

infondato.

5.

Tenuto

conto di tutto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile il ricorso dev'essere

pertanto respinto e confermata la decisione dell'UMOE.

Tasse e spese di

giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti

gli art. 29 Cost; 1, 4, 10, 12, 15 ALC e il suo Allegato I; 3bis, 27, 38 OLCP; 83

lett. c n. 2 LTF; 3, 18, 26, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. In

quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della

ricorrente.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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