Lexipedia

Decisione

52.2008.62

Telefonia mobile

25 febbraio 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i resistenti, che in questa sede hanno peraltro rinunciato a sostenere che

l'area ferroviaria contigua alla zona edificabile soggiaccia alla disciplina

dell'art. 24 LPT (STF 1A.140/ 2003 del 18 marzo 2004

consid. 2.5; STA 52.2006.406 del 3 gennaio 2008 consid.

3; BVR 2007 pag. 354), sollevano contestazioni in

proposito.

2.3. Scostandosi dalle pertinenti

considerazioni sviluppate in ingresso sull'assoggettamento della domanda di

costruzione alla procedura retta dalla LE, in quanto riferita ad una cosiddetta

costruzione accessoria ai sensi dell'art. 18m della legge federale

sull'esercizio delle ferrovie del 20 dicembre 1957 (Lferr; RS 742.101), posta

al servizio sia degli utenti della ferrovia, sia degli abitanti della limitrofa

zona residenziale, il Consiglio di Stato ha tuttavia in seguito ritenuto che il

controverso impianto non fosse conforme alla funzione assegnata al comparto

designato come area ferroviaria dall’art. 55 NAPR, a quel momento ancora in via

di approvazione, che vi ammette solo edifici ed impianti inerenti l'attività

della ferrovia, sottolineando che in principio, è comunque consentita l'attuale

utilizzazione dei fondi.

La tesi non può essere condivisa. Dopo aver

affermato, a giusta ragione, che gli impianti di telefonia mobile, in quanto

infrastrutture di servizio, rispettano il principio sancito dall'art. 22 cpv. 2

lett. a LPT, indipendentemente dalla funzione concretamente assegnata alla zona

di situazione, appare del tutto contraddittorio sostenere che l'impianto in

discussione si ponga in contrasto con la funzione assegnata dall'art. 55 NAPR

all'area ferroviaria. La tesi appare ancor meno sostenibile se si considera che

lo stesso non serve soltanto gli abitanti delle zone residenziali sovrastanti,

ma anche gli utenti della stessa ferrovia. Riservando il comparto agli edifici

ed agli impianti inerenti l'attività della ferrovia, la norma intende soltanto escludere

le opere estranee in quanto prive di qualsiasi connessione con l'esercizio

ferroviario. Opere, queste, fra le quali non rientrano di certo le

infrastrutture tecniche di servizio. Non esistendo zone riservate a questo

genere d'impianti, una diversa conclusione, che accreditasse la tesi dei resistenti,

porterebbe inevitabilmente ad escluderli da qualsiasi altra zona, siccome non

direttamente connessi alla funzione assegnata, in quanto non destinati

all'abitazione, al commercio, all'industria, al turismo o ad insediamenti

d'interesse pubblico (BVR 2002, 409 consid. 4). Invano sostengono i resistenti

che la funzione assegnata dalla norma in questione all'area ferroviaria le escluderebbe

per motivi di tutela del paesaggio. Il perseguimento di una simile finalità avrebbe

dovuto essere esplicitato. Non può essere dedotto mediante interpretazione

della norma.

Da questo profilo, il giudizio impugnato non

può dunque essere confermato.

3.3.1. Giusta l’art. 6 cpv. 2 LCFo, edifici ed impianti devono rispettare

una distanza di almeno 10 m dal

bosco. In casi eccezionali e con il consenso dell’autorità cantonale, soggiunge

la norma (cpv. 3), il municipio può concedere deroghe sino a 6 m dal limite del bosco.

3.2. Nel caso concreto, l'impianto verrebbe

installato a circa 8-9 m dal limite del bosco che ricopre la sottostante riva

del lago (cfr. piano di situazione 1:500). Non rispetta dunque la distanza minima

di 10 m prescritta dall'art. 6 cpv. 2 LCFo. Il Consiglio di Stato ha ritenuto

che esso sfuggisse a tale vincolo per il fatto di essere applicato sul

prolungamento di un traliccio della rete d'alimentazione della ferrovia e per

le sue esigue dimensioni.

La tesi non può essere condivisa. La

distanza dal bosco non dipende né dalle dimensioni dell'opera, né dalle

preesistenze. Le esigue dimensioni e le preesistenze possono tutt’al più

giustificare la concessione di una deroga. Deroga che la ricorrente non ha però

mai chiesto e che questo Tribunale non può concedere, non potendosi sostituire

all’autorità competente ad accordarla.

Seppur per motivi diversi, la decisione del

Consiglio di Stato di annullare la licenza edilizia va dunque confermata. Da

confermare, anche se per altre ragioni, è pure il rinvio degli atti al municipio

per nuova decisione. Non già ai fini dell’eventuale adozione di un

provvedimento di salvaguardia della pianificazione, ormai approvata, bensì ai

fini della concessione, previa richiesta da parte dell’insorgente e con il consenso

dell’autorità cantonale, di un'eventuale deroga alla distanza di 10 m dal bosco.

4.4.1. Secondo l’art. 22 cpv. 1 della legge sulla protezione dei beni

culturali del 23 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1), salvo disposizione contraria,

la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in

tutte le sue parti e strutture interne ed esterne. Se le circostanze lo

esigono, soggiunge la norma (cpv. 2), è da delimitare un perimetro di rispetto

entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la

conservazione o la valorizzazione del bene protetto.

In base all'art. 24 cpv. 1 LBC, qualunque

intervento suscettibile di modificare l’aspetto o la sostanza di un bene

protetto, può essere eseguito solo con l’autorizzazione ed in conformità alle

indicazioni del Consiglio di Stato. Con l’art. 19 cpv. 3 del regolamento sulla

protezione dei beni culturali (RBC; RL 9.3.2.1.1.), tale competenza è stata delegata

all’Ufficio dei beni culturali (UBC), il quale, previo avviso della Commissione

dei beni culturali (CBC), decide sull’autorizzazione di intervento sia per i

beni d'interesse cantonale, sia per quelli d’interesse comunale (art. 20 RBC).

Il consenso dell’UBC non è prescritto

soltanto per interventi da attuare direttamente sul bene protetto, ma anche per

gli interventi previsti all’interno del perimetro di rispetto definito attorno

al bene in base all’art. 22 cpv. 2 LBC allo scopo di assicurarne la

conservazione o di promuoverne la valorizzazione.

4.2. Al momento della decisione del

Consiglio di Stato, il controverso impianto di telefonia mobile era situato al

di fuori del comparto che il piano regolatore appena approvato assoggetta a vincoli

di protezione della chiesa di __________, dichiarata bene culturale d’interesse

cantonale, e della vicina omonima villa, dichiarata a sua volta bene culturale

d’interesse comunale. L'impianto è venuto a trovarsi nel perimetro di rispetto

dei due beni culturali soltanto dopo il giudizio qui impugnato, quando il Consiglio

di Stato, in sede di approvazione del piano regolatore, l'ha esteso verso

ovest.

Dopo aver lungamente disquisito sugli scopi

e sugli effetti della LBC, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’impianto in

contestazione, di dimensioni trascurabili, non compromettesse o modificasse

l'integrità ed il valore dei beni protetti.

Ancorché adottata senza interpellare l'UBC, servizio

specializzato al quale ha delegato il compito di autorizzare gli interventi che

interessano beni culturali, la conclusione non presta il fianco a critiche,

poiché al momento della decisione qui impugnata l'impianto non era incluso né

nella zona di protezione della chiesa prevista dal vecchio piano regolatore, né

nel perimetro di rispetto della chiesa e della villa __________ definito dal

Considerandi

piano regolatore pubblicato dopo l'adozione da parte del consiglio comunale. Considerato

che la causa deve comunque essere rinviata al municipio, affinché si pronunci

nuovamente sulla domanda di costruzione, verificando semmai se sono date le

premesse per concedere una deroga alla distanza dal bosco, il nuovo avviso dei

Servizi generali, che il municipio dovrà raccogliere, dovrà comprendere anche

quello dell'UBC, diventato necessario a seguito dell'inclusione dell'impianto

nel perimetro di rispetto della chiesa e della villa __________, disposta nel

frattempo dal Consiglio di Stato.

5.

ORNI

5.1

L'ORNI ha per scopo la protezione

dell'uomo da tutti i tipi di radiazioni non ionizzanti (RNI), nella gamma da 0

Hz a 300 GHz, prodotte da impianti fissi, esclusi quindi i telefoni cellulari

(cfr. art. 2 cpv. 2 lett. d ORNI). Nel solco del principio della prevenzione,

sancito dall'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7

ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), essa impone una limitazione preventiva delle

emissioni (art. 4 e allegato 1 ORNI) e stabilisce dei valori limite

d'immissione, che variano in base alla frequenza della radiazione (art. 13 e

allegato 2 ORNI). Quest'ultimi corrispondono in sostanza a quelli pubblicati

nell'aprile 1998 dalla Commissione internazionale per la protezione dalle la radiazioni

non ionizzanti (ICNIRP).

Per quanto attiene in particolare alle

stazioni base della telefonia mobile con potenza equivalente irradiata di

almeno 6 W, l'ordinanza prescrive un valore limite (d'emissione) di 4.0 V/m per

gli impianti che trasmettono sulla frequenza di 900 MHz e di 6.0 V/m per quelli

che trasmettono nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz o superiore (vedi

allegato 1 ORNI cifra 64). Questi valori devono essere rispettati in ogni luogo

ad utilizzazione sensibile (LAUS) nello stato di esercizio determinante dell'impianto

(numero massimo di conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza

massima; allegato 1 ORNI cifra 63). Il valore limite d'immissione stabilito

dall'ORNI per la frequenza di 1800 Mhz è invece di 58 V/m in termini di intensità

del campo elettrico (vedi allegato 2 ORNI cifra 11); tale valore, di gran lunga

superiore (dieci volte circa) al valore limite dell'impianto, va osservato ovunque

possano trattenersi delle persone (art. 13 cpv. 1 ORNI).

A norma dell'art. 3 cpv. 3 ORNI, sono considerati

luoghi a utilizzazione sensibile (LAUS): (a) i locali situati in edifici,

destinati regolarmente al soggiorno prolungato di persone, (b) i terreni da

gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione

sulla pianificazione del territorio (c) le superfici di parcelle non occupate

da costruzioni, per le quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a

e b.

In ossequio al principio di proporzionalità,

nel caso in cui i fondi vicini risultano per contro soltanto parzialmente

edificati, la valutazione delle RNI deve in linea di massima fondarsi sulle

preesistenze. Onde tener conto di eventuali, successive modifiche dell'assetto

edilizio circostante è sufficiente subordinare la licenza ad una riserva di

adattamento, rispettivamente di soppressione dell'impianto qualora non fosse

possibile ridurre le immissioni riscontrabili nei nuovi edifici al di sotto dei

limiti fissati dall'ORNI (cfr. STF 1A. 108/2001 - 1.P.402/2001 del 2 settembre

2002.

consid. 4; STA 52.2008.11 del 26 marzo 2008 consid. 2.2.2.).

5.2

In concreto, l'impianto in

contestazione è costituito da tre antenne GSM 1800 Kathrein, che trasmettono

nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz. Soggiace dunque ad un valore limite

dell'impianto (VLImp) di 6.0 V/m (allegato 1 ORNI cifra 64 lett. b). Tale

valore risulta rispettato per i LAUS delle part. 1487, 1477, 1478, 1479, 3390,

1481.

e 1482, edificate in tutto o in parte. La condizione di adeguamento o di

rimozione dell'impianto, apposta nella licenza, nel caso in cui l'assetto

edilizio di questi fondi dovesse essere modificato, risponde compiutamente alle

esigenze poste dall'ORNI e precisate dalla giurisprudenza summenzionata. L'uso

del giardino annesso alla casa dei ricorrenti CO 5 e CO 6 da parte di bambini non

permette di ravvisarvi un LAUS ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. c ORNI. Il

terreno in questione non è infatti definito come terreno da gioco privato dalla

legislazione sulla pianificazione del territorio.

La chiesa di __________ non è stata

considerata un LAUS. A giusta ragione, perché non è destinata

regolarmente al soggiorno prolungato di persone. Semmai è uno spazio

e locale di soggiorno di breve durata (LSBD), per il quale valgono valori 10 volte

superiori a quelli prescritti per i LAUS.

I valori prescritti

dall'ORNI sono rispettati anche per rapporto alla riva del lago (part. 1489),

sulla quale esisterebbe un parco giochi per bambini, comunque non censito come

tale dalla pianificazione vigente e pertanto non configurabile come LAUS. Nel

punto 1a, situato ai piedi dell'antenna e considerato come LSBD, è infatti

stato calcolato un valore di 5.85 V/m, nettamente inferiore al valore limite

d'immissione. In questo punto, anche il VLImp risulterebbe peraltro rispettato.

La scheda dei

dati sul sito annessa agli atti non fornisce tuttavia alcuna indicazione sui

valori previsti per le part. 1402 e 4180, di proprietà dei ricorrenti CO 7 e CO

8.

Trattandosi di superfici di parcelle non ancora occupate da costruzioni, per

le quali sono ammesse le utilizzazioni di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. a e b

ORNI, il valore efficace d'intensità del campo elettrico deve comunque essere

calcolato (art. 3 cpv. 3 lett. c ORNI). La riserva di adattamento o di

rimozione dell'impianto contenuta nella licenza non è sufficiente.

Dall'avviso

cantonale e dalle successive osservazioni al ricorso presentate dai Servizi

generali del Dipartimento del territorio al Consiglio di Stato si può invero

dedurre che la __________ ha prodotto una nuova scheda, datata 31 ottobre 2006,

che valuta le RNI anche per questi fondi. Il Servizio dei ricorsi non l'ha tuttavia

acquisita agli atti, dando agli insorgenti la facoltà di formulare osservazioni

e verificandone la conformità. Sotto quest'aspetto, gli accertamenti appaiono

carenti. Vanno pertanto completati nell'ambito del rinvio che deve comunque

essere disposto per motivi legati all'applicazione della LCFo.

5.3

Devono per

contro essere disattese le contestazioni dei resistenti riguardanti il cumulo

delle RNI dell'impianto in oggetto con quelle di altri non meglio precisati impianti.

Nella misura in cui si riferissero alle RNI della linea di alimentazione della

ferrovia, qualsiasi cumulo con quelle prodotte dall'antenna è escluso.

Secondo la

cifra 22 dell’allegato 2 dell’ORNI, le immissioni vanno infatti sommate per intervalli

di frequenza tra 1Hz-10 MHz (cifra 221) rispettivamente tra 100 kHz-300 GHz

(cifra 222). La frequenza della linea elettrica della ferrovia è di 16 e 2/3 Hz

(bassa frequenza). La frequenza della telefonia mobile varia invece da 900 MHz

a 2 GHz (alta frequenza). Provenendo da impianti appartenenti a due diverse

categorie di frequenza, le RNI della linea elettrica della ferrovia non vanno

dunque sommate a quelle dell’antenna per la telefonia mobile (STA 52.2008.10

del 22 febbraio 2008 consid. 4).

5.4

Nemmeno le

censure riferite all'art. 5 cpv. 2 del regolamento di applicazione dell'ORNI

del 26 giugno 2001 (RORNI; 9.2.1.1.5) possono essere accolte.

La norma si

limita in effetti a raccomandare l'installazione di impianti che emettono RNI

nelle zone a carattere prevalentemente residenziale o nelle vicinanze di locali

dove soggiornano persone particolarmente sensibili. Essa ha valore di semplice

raccomandazione. Non esplica effetti vincolanti. Lo escludono il principio

della prevalenza del diritto federale su quello cantonale (art. 49 Cost. fed.)

ed il carattere esaustivo della legislazione federale in materia di protezione

dalle RNI. Le considerazioni, in parte divergenti, sviluppate dal Consiglio di

Stato, laddove reputa che l'ubicazione di impianti di telefonia mobile debba

essere limitata in determinate zone (edificabili), a condizione di non compromettere

la corretta realizzazione e lo sviluppo della rete di telefonia mobile, non possono

in nessun caso essere condivise.

6.

6.1. In

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente

accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al

municipio, affinché, previa richiesta da parte dell’istante in licenza per il

rilascio di una deroga alla distanza di 10 m dal bosco, raccolga un nuovo e

completo avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio e

statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è

suddivisa in parti uguali fra la ricorrente e gli opponenti. Le ripetibili (art.

31.

LPamm) si ritengono compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 6 LCFo; 55 NAPR di Minusio; 22,

24 LBC; 19 RBC; 3 ORNI; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 23 gennaio 2008

del Consiglio di Stato (n. 304) è annullata e riformata nel senso che:

1.1. la licenza edilizia 4 ottobre 2007 è

annullata;

1.2. gli

atti sono rinviati al municipio, affinché, previa richiesta da parte

dell’istante in licenza per il rilascio di una deroga alla distanza di 10 m dal

bosco, raccolga un nuovo e completo avviso del Dipartimento del territorio e

statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente (fr.

1'000.-) e gli opponenti (fr. 1'000.-). Non si assegnano ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

tutti patr. da: , ;

;

, ;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster