52.2008.62
Telefonia mobile
25 febbraio 2009Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2008.62
Data decisione, Autorità:
25.02.2009, TRAM
Titolo:
Telefonia mobile
ANTENNA O RIPETITORE
art. 22 agg. 24 LBC
art. 6 LCFO
art. 3 ORNI
Incarto n.
52.2008.62
Lugano
25 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 febbraio 2008 della
RI 1, ,
patrocinata da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 23 gennaio 2008 del Consiglio di Stato
(n. 304) che annulla la licenza edilizia 1. ottobre 2007 rilasciata dal
municipio di Minusio alla __________ per la posa di in un impianto per la telefonia
mobile in località __________ sull’area della ferrovia (part. 1462) ;
viste le risposte:
- 19 febbraio 2008 del
Consiglio di Stato;
- 29 febbraio 2008 del
municipio di __________;
- 5 dicembre 2008 di PA 2,
CO 6, CO 7, CO 8, CO 9, CO 10, CO 11, CO 12, CO 13, CO 14, CO 15, CO 16,
CO 17, CO 18;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30
giugno 2006 la __________ ha chiesto al municipio di Minusio il permesso di
installare un impianto per la telefonia mobile sull’area (part. 1462) della
ferrovia in località __________, laddove transita sotto la chiesa di __________.
L'impianto, volto soprattutto a migliorare la copertura dell'abitato di Minusio
situato ad est della chiesa in questione, è costituito dagli usuali contenitori
delle componenti elettriche e da un supporto metallico, alto 2 m, che verrebbe
applicato alla sommità di uno dei montanti della rete di alimentazione della
ferrovia per sorreggere tre antenne GSM/UMTS.
Alla domanda si sono opposti numerosi
vicini, fra cui i resistenti, nonché l’CO 1, che hanno contestato l'intervento
dal profilo pianificatorio, edilizio ed ambientale.
Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi
generali del Dipartimento del territorio, il 1. ottobre 2007 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo con risoluzione del 4 seguente
tutte le opposizioni.
B. Con
giudizio 23 gennaio 2008, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo parzialmente l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti
e rinviando gli atti al municipio per l'eventuale adozione di una
decisione di blocco edilizio ai sensi dell'art. 66 della legge cantonale di
applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio
1990 (LALPT; RL 7.1.1.1).
Dopo aver escluso l'applicabilità della
legislazione ferroviaria, il Governo ha anzitutto respinto le censure sollevate
dagli insorgenti con riferimento alla conformità di zona dell'impianto, ritenendolo
compatibile con la funzione della zona in esame, indipendentemente dalle sue caratteristiche
specifiche.
Disattese le ulteriori contestazioni
riguardanti l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710) ed il relativo regolamento cantonale
d'applicazione del 26 giugno 2001 (RORNI; RL 9.2.1.1.5), l'Esecutivo cantonale
ha in seguito ritenuto che l'impianto non disattendesse nemmeno la distanza
minima dal bosco (m 10), prescritta dall'art. 6 cpv. 2 della legge cantonale
sulla foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1). Lo escluderebbero le sue
esigue dimensioni ed il fatto di essere applicato su un impianto esistente.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha
tuttavia ritenuto che l'antenna si ponesse in contrasto con l’art. 55 delle
norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) approvato e pubblicato, che
nell'area ferroviaria ammette solo edifici e impianti inerenti l'attività della
ferrovia. Da qui il rinvio degli atti al municipio.
C. Contro il
predetto giudizio, la RI 1 (__________) si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento con conseguente ripristino della
licenza accordata.
Contestata la legittimazione attiva dell'CO
1 e degli altri opponenti, l'insorgente nega in sostanza che l’art. 55 NAPR, a
quel momento in via di approvazione, sia atto ad impedire l'installazione di
antenne per la telefonia mobile sull'area ferroviaria.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono gli
opponenti, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che
riprendono e sviluppano anche le censure che avevano sollevato senza successo
in prima istanza.
Il municipio si rimette invece al giudizio del
Tribunale.
L’CO 1 non ha presentato osservazioni.
E. Nelle more
del procedimento di ricorso, il 9 luglio 2008, il Consiglio di Stato ha approvato
il piano regolatore di Minusio (ris. gov. n. 3687).
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 ( LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva dell'insorgente, subentrata nelle more del procedimento
di ricorso alla TDC Switzerland SA (FUSC n. 193 del 5 ottobre 2007), è certa
(art. 21 cpv. 2 LE). Sotto questi aspetti, il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Giusta l’art. 59 cpv. 1 della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1),
se il Consiglio di Stato annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito
o rinvia gli atti all’istanza inferiore per nuova decisione. I motivi posti a
fondamento del giudizio di rinvio sono vincolanti tanto per l’istanza inferiore
alla quale la causa viene rinviata, quanto per l’autorità di ricorso in caso di
ulteriore impugnativa interposta contro la nuova decisione (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa, Agno
1997, ad art. art. 59 LPamm n 1 b).
Le decisioni con cui l’autorità di ricorso
rinvia la causa all’istanza inferiore per nuovo giudizio sono di natura incidentale
o definitiva a seconda del loro contenuto concreto (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 44 LPamm n. 2 lett. c). Sono
incidentali - e pertanto impugnabili solo se provocano al ricorrente un danno
non altrimenti riparabile (art. 44 LPamm) - quando non esplicano effetti di
cosa giudicata. Sono invece definitive - e quindi normalmente impugnabili - se
statuiscono in modo vincolante su determinate questioni, soprattutto di merito
(DTF 127 I 92 consid. 1a e b; STA 52.2005.82/83/84 del 29 aprile 2005; BEZ
2000 n. 54 consid. 3bb; LVGE 1994 n. 1 consid. Cc; René Rhinow/Beat Krähen-mann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergän-zungsband, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1990, n. 42 B IV; Thomas
Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 56 n. 1 e ad art. 49
n. 15).
La decisione impugnata soffre di un’intrinseca contraddizione.
Nei motivi, essa afferma perentoriamente che l'intervento soggiace al blocco
edilizio di cui all'art. 66 LALPT, siccome inconciliabile con il divieto
assoluto, sancito dall'art. 55 NAPR, a quel momento in via di approvazione, di
installare sull'area della ferrovia impianti estranei all'attività ferroviaria.
A livello di dispositivo, il giudizio si limita tuttavia a rinviare gli atti
all'autorità comunale per l'eventuale adozione di una
decisione di blocco edilizio, lasciandole, almeno apparentemente, una certa
libertà di decidere se adottare o meno un simile provvedimento. Si poneva dunque
la questione di sapere se il giudizio vincolasse o meno il municipio ad
applicare il blocco edilizio e quindi se fosse incidentale o definitivo,
rispettivamente se fosse impugnabile o meno.
Con l’entrata in vigore del piano
regolatore, intervenuta nelle more del procedimento, il dilemma inopinatamente
creato dal Consiglio di Stato, è tuttavia venuto a cadere, poiché l’adozione di
provvedimenti di salvaguardia della pianificazione fondati sull’art. 66 LALPT
non entra evidentemente più in considerazione.
Rimane comunque da verificare se i motivi
posti a fondamento del giudizio di rinvio obblighino il municipio a respingere
la domanda di costruzione. Le perentorie deduzioni sviluppate dal Consiglio di
Stato in merito al contrasto dell’impianto con l’art. 55 NAPR appaiono tutto
sommato prevalenti sull'incoerente dispositivo. Statuendo in modo vincolante su
una questione di merito, il giudizio appare dunque impugnabile.
1.3. L’impugnativa può essere evasa sulla
base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La situazione dei
luoghi emerge chiaramente dai piani ed è sufficientemente nota a questo Tribunale.
1.4. La legittimazione attiva dei
proprietari di fondi, qui resistenti, ad opporsi alla domanda di costruzione e
ad impugnare la licenza edilizia è incontestabile. Tutti i fondi si situano
infatti nel raggio di 738 m dall'antenna calcolato dalla stessa __________ (__________).
L'CO 1, che si è comunque disinteressata del procedimento, non era invece
legittimata, poiché non ha dimostrato, come esige l’art. 8 cpv. 1 LE, di
esistere da almeno 10 anni né di perseguire, in base agli statuti la salvaguardia
di beni tutelati dalla legge (art. 55 LPAmb; 12 LPN).
2. 2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione
del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), l'autorizzazione a costruire è
rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione
prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone
possono essere autorizzati soltanto insediamenti la cui destinazione si integra
convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta
che non si pongano in contrasto con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione
conforme alle finalità perseguite dal piano regolatore per la zona di
riferimento. Per essere autorizzate le nuove costruzioni devono apparire
collegate da un nesso adeguato alla funzione del comparto territoriale in cui
si collocano (RDAT II-1994 n. 56; Alexander
Ruch, Kommentar zum RPG, Zurigo 1999, ad art. 22, n. 70 seg., Adelio Scolari, Commentario, II. ed.,
Cadenazzo 1996, ad art. 67 LALPT n. 472).
2.2. Nel caso concreto, il Consiglio di
Stato ha anzitutto ritenuto che, dal profilo della conformità di zona,
l'impianto di telefonia mobile costituisse un'infrastruttura di servizio
suscettibile di essere installata sull'area ferroviaria, indipendentemente
dalla funzione assegnata alla zona. Nella misura in cui è riferita al piano regolatore
ancora in vigore al momento del giudizio governativo, che si limita a designare
l'area come ferrovia, la deduzione, conforme alla giurisprudenza consolidata,
non presta il fianco a critiche di sorta.
La giurisprudenza costante di questo
tribunale, in linea con gli indirizzi giurisprudenziali dei tribunali di altri
cantoni (URP 2001, 163 consid. 5; BVR 2002, 409 seg., consid. 4; ZGGVP 2000,
230), considera le antenne per la telefonia mobile alla stregua di
infrastrutture tecniche conformi alla destinazione delle zone edificabili,
siano esse residenziali, commerciali, artigianali industriali o turistiche o
con destinazione d'interesse pubblico (RDAT I-2001, n. 19, consid. 5.; STA
52.2008.11 26 marzo 2008 consid. 3.3; Benjamin
Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, tesi, Zurigo 2006, pag. 95). Nemmeno
Fatti
i resistenti, che in questa sede hanno peraltro rinunciato a sostenere che
l'area ferroviaria contigua alla zona edificabile soggiaccia alla disciplina
dell'art. 24 LPT (STF 1A.140/ 2003 del 18 marzo 2004
consid. 2.5; STA 52.2006.406 del 3 gennaio 2008 consid.
3; BVR 2007 pag. 354), sollevano contestazioni in
proposito.
2.3. Scostandosi dalle pertinenti
considerazioni sviluppate in ingresso sull'assoggettamento della domanda di
costruzione alla procedura retta dalla LE, in quanto riferita ad una cosiddetta
costruzione accessoria ai sensi dell'art. 18m della legge federale
sull'esercizio delle ferrovie del 20 dicembre 1957 (Lferr; RS 742.101), posta
al servizio sia degli utenti della ferrovia, sia degli abitanti della limitrofa
zona residenziale, il Consiglio di Stato ha tuttavia in seguito ritenuto che il
controverso impianto non fosse conforme alla funzione assegnata al comparto
designato come area ferroviaria dall’art. 55 NAPR, a quel momento ancora in via
di approvazione, che vi ammette solo edifici ed impianti inerenti l'attività
della ferrovia, sottolineando che in principio, è comunque consentita l'attuale
utilizzazione dei fondi.
La tesi non può essere condivisa. Dopo aver
affermato, a giusta ragione, che gli impianti di telefonia mobile, in quanto
infrastrutture di servizio, rispettano il principio sancito dall'art. 22 cpv. 2
lett. a LPT, indipendentemente dalla funzione concretamente assegnata alla zona
di situazione, appare del tutto contraddittorio sostenere che l'impianto in
discussione si ponga in contrasto con la funzione assegnata dall'art. 55 NAPR
all'area ferroviaria. La tesi appare ancor meno sostenibile se si considera che
lo stesso non serve soltanto gli abitanti delle zone residenziali sovrastanti,
ma anche gli utenti della stessa ferrovia. Riservando il comparto agli edifici
ed agli impianti inerenti l'attività della ferrovia, la norma intende soltanto escludere
le opere estranee in quanto prive di qualsiasi connessione con l'esercizio
ferroviario. Opere, queste, fra le quali non rientrano di certo le
infrastrutture tecniche di servizio. Non esistendo zone riservate a questo
genere d'impianti, una diversa conclusione, che accreditasse la tesi dei resistenti,
porterebbe inevitabilmente ad escluderli da qualsiasi altra zona, siccome non
direttamente connessi alla funzione assegnata, in quanto non destinati
all'abitazione, al commercio, all'industria, al turismo o ad insediamenti
d'interesse pubblico (BVR 2002, 409 consid. 4). Invano sostengono i resistenti
che la funzione assegnata dalla norma in questione all'area ferroviaria le escluderebbe
per motivi di tutela del paesaggio. Il perseguimento di una simile finalità avrebbe
dovuto essere esplicitato. Non può essere dedotto mediante interpretazione
della norma.
Da questo profilo, il giudizio impugnato non
può dunque essere confermato.
3.3.1. Giusta l’art. 6 cpv. 2 LCFo, edifici ed impianti devono rispettare
una distanza di almeno 10 m dal
bosco. In casi eccezionali e con il consenso dell’autorità cantonale, soggiunge
la norma (cpv. 3), il municipio può concedere deroghe sino a 6 m dal limite del bosco.
3.2. Nel caso concreto, l'impianto verrebbe
installato a circa 8-9 m dal limite del bosco che ricopre la sottostante riva
del lago (cfr. piano di situazione 1:500). Non rispetta dunque la distanza minima
di 10 m prescritta dall'art. 6 cpv. 2 LCFo. Il Consiglio di Stato ha ritenuto
che esso sfuggisse a tale vincolo per il fatto di essere applicato sul
prolungamento di un traliccio della rete d'alimentazione della ferrovia e per
le sue esigue dimensioni.
La tesi non può essere condivisa. La
distanza dal bosco non dipende né dalle dimensioni dell'opera, né dalle
preesistenze. Le esigue dimensioni e le preesistenze possono tutt’al più
giustificare la concessione di una deroga. Deroga che la ricorrente non ha però
mai chiesto e che questo Tribunale non può concedere, non potendosi sostituire
all’autorità competente ad accordarla.
Seppur per motivi diversi, la decisione del
Consiglio di Stato di annullare la licenza edilizia va dunque confermata. Da
confermare, anche se per altre ragioni, è pure il rinvio degli atti al municipio
per nuova decisione. Non già ai fini dell’eventuale adozione di un
provvedimento di salvaguardia della pianificazione, ormai approvata, bensì ai
fini della concessione, previa richiesta da parte dell’insorgente e con il consenso
dell’autorità cantonale, di un'eventuale deroga alla distanza di 10 m dal bosco.
4.4.1. Secondo l’art. 22 cpv. 1 della legge sulla protezione dei beni
culturali del 23 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1), salvo disposizione contraria,
la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in
tutte le sue parti e strutture interne ed esterne. Se le circostanze lo
esigono, soggiunge la norma (cpv. 2), è da delimitare un perimetro di rispetto
entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la
conservazione o la valorizzazione del bene protetto.
In base all'art. 24 cpv. 1 LBC, qualunque
intervento suscettibile di modificare l’aspetto o la sostanza di un bene
protetto, può essere eseguito solo con l’autorizzazione ed in conformità alle
indicazioni del Consiglio di Stato. Con l’art. 19 cpv. 3 del regolamento sulla
protezione dei beni culturali (RBC; RL 9.3.2.1.1.), tale competenza è stata delegata
all’Ufficio dei beni culturali (UBC), il quale, previo avviso della Commissione
dei beni culturali (CBC), decide sull’autorizzazione di intervento sia per i
beni d'interesse cantonale, sia per quelli d’interesse comunale (art. 20 RBC).
Il consenso dell’UBC non è prescritto
soltanto per interventi da attuare direttamente sul bene protetto, ma anche per
gli interventi previsti all’interno del perimetro di rispetto definito attorno
al bene in base all’art. 22 cpv. 2 LBC allo scopo di assicurarne la
conservazione o di promuoverne la valorizzazione.
4.2. Al momento della decisione del
Consiglio di Stato, il controverso impianto di telefonia mobile era situato al
di fuori del comparto che il piano regolatore appena approvato assoggetta a vincoli
di protezione della chiesa di __________, dichiarata bene culturale d’interesse
cantonale, e della vicina omonima villa, dichiarata a sua volta bene culturale
d’interesse comunale. L'impianto è venuto a trovarsi nel perimetro di rispetto
dei due beni culturali soltanto dopo il giudizio qui impugnato, quando il Consiglio
di Stato, in sede di approvazione del piano regolatore, l'ha esteso verso
ovest.
Dopo aver lungamente disquisito sugli scopi
e sugli effetti della LBC, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’impianto in
contestazione, di dimensioni trascurabili, non compromettesse o modificasse
l'integrità ed il valore dei beni protetti.
Ancorché adottata senza interpellare l'UBC, servizio
specializzato al quale ha delegato il compito di autorizzare gli interventi che
interessano beni culturali, la conclusione non presta il fianco a critiche,
poiché al momento della decisione qui impugnata l'impianto non era incluso né
nella zona di protezione della chiesa prevista dal vecchio piano regolatore, né
nel perimetro di rispetto della chiesa e della villa __________ definito dal
Considerandi
piano regolatore pubblicato dopo l'adozione da parte del consiglio comunale. Considerato
che la causa deve comunque essere rinviata al municipio, affinché si pronunci
nuovamente sulla domanda di costruzione, verificando semmai se sono date le
premesse per concedere una deroga alla distanza dal bosco, il nuovo avviso dei
Servizi generali, che il municipio dovrà raccogliere, dovrà comprendere anche
quello dell'UBC, diventato necessario a seguito dell'inclusione dell'impianto
nel perimetro di rispetto della chiesa e della villa __________, disposta nel
frattempo dal Consiglio di Stato.
5.
ORNI
5.1
L'ORNI ha per scopo la protezione
dell'uomo da tutti i tipi di radiazioni non ionizzanti (RNI), nella gamma da 0
Hz a 300 GHz, prodotte da impianti fissi, esclusi quindi i telefoni cellulari
(cfr. art. 2 cpv. 2 lett. d ORNI). Nel solco del principio della prevenzione,
sancito dall'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7
ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), essa impone una limitazione preventiva delle
emissioni (art. 4 e allegato 1 ORNI) e stabilisce dei valori limite
d'immissione, che variano in base alla frequenza della radiazione (art. 13 e
allegato 2 ORNI). Quest'ultimi corrispondono in sostanza a quelli pubblicati
nell'aprile 1998 dalla Commissione internazionale per la protezione dalle la radiazioni
non ionizzanti (ICNIRP).
Per quanto attiene in particolare alle
stazioni base della telefonia mobile con potenza equivalente irradiata di
almeno 6 W, l'ordinanza prescrive un valore limite (d'emissione) di 4.0 V/m per
gli impianti che trasmettono sulla frequenza di 900 MHz e di 6.0 V/m per quelli
che trasmettono nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz o superiore (vedi
allegato 1 ORNI cifra 64). Questi valori devono essere rispettati in ogni luogo
ad utilizzazione sensibile (LAUS) nello stato di esercizio determinante dell'impianto
(numero massimo di conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza
massima; allegato 1 ORNI cifra 63). Il valore limite d'immissione stabilito
dall'ORNI per la frequenza di 1800 Mhz è invece di 58 V/m in termini di intensità
del campo elettrico (vedi allegato 2 ORNI cifra 11); tale valore, di gran lunga
superiore (dieci volte circa) al valore limite dell'impianto, va osservato ovunque
possano trattenersi delle persone (art. 13 cpv. 1 ORNI).
A norma dell'art. 3 cpv. 3 ORNI, sono considerati
luoghi a utilizzazione sensibile (LAUS): (a) i locali situati in edifici,
destinati regolarmente al soggiorno prolungato di persone, (b) i terreni da
gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione
sulla pianificazione del territorio (c) le superfici di parcelle non occupate
da costruzioni, per le quali sono ammesse le utilizzazioni giusta le lettere a
e b.
In ossequio al principio di proporzionalità,
nel caso in cui i fondi vicini risultano per contro soltanto parzialmente
edificati, la valutazione delle RNI deve in linea di massima fondarsi sulle
preesistenze. Onde tener conto di eventuali, successive modifiche dell'assetto
edilizio circostante è sufficiente subordinare la licenza ad una riserva di
adattamento, rispettivamente di soppressione dell'impianto qualora non fosse
possibile ridurre le immissioni riscontrabili nei nuovi edifici al di sotto dei
limiti fissati dall'ORNI (cfr. STF 1A. 108/2001 - 1.P.402/2001 del 2 settembre
2002.
consid. 4; STA 52.2008.11 del 26 marzo 2008 consid. 2.2.2.).
5.2
In concreto, l'impianto in
contestazione è costituito da tre antenne GSM 1800 Kathrein, che trasmettono
nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz. Soggiace dunque ad un valore limite
dell'impianto (VLImp) di 6.0 V/m (allegato 1 ORNI cifra 64 lett. b). Tale
valore risulta rispettato per i LAUS delle part. 1487, 1477, 1478, 1479, 3390,
1481.
e 1482, edificate in tutto o in parte. La condizione di adeguamento o di
rimozione dell'impianto, apposta nella licenza, nel caso in cui l'assetto
edilizio di questi fondi dovesse essere modificato, risponde compiutamente alle
esigenze poste dall'ORNI e precisate dalla giurisprudenza summenzionata. L'uso
del giardino annesso alla casa dei ricorrenti CO 5 e CO 6 da parte di bambini non
permette di ravvisarvi un LAUS ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. c ORNI. Il
terreno in questione non è infatti definito come terreno da gioco privato dalla
legislazione sulla pianificazione del territorio.
La chiesa di __________ non è stata
considerata un LAUS. A giusta ragione, perché non è destinata
regolarmente al soggiorno prolungato di persone. Semmai è uno spazio
e locale di soggiorno di breve durata (LSBD), per il quale valgono valori 10 volte
superiori a quelli prescritti per i LAUS.
I valori prescritti
dall'ORNI sono rispettati anche per rapporto alla riva del lago (part. 1489),
sulla quale esisterebbe un parco giochi per bambini, comunque non censito come
tale dalla pianificazione vigente e pertanto non configurabile come LAUS. Nel
punto 1a, situato ai piedi dell'antenna e considerato come LSBD, è infatti
stato calcolato un valore di 5.85 V/m, nettamente inferiore al valore limite
d'immissione. In questo punto, anche il VLImp risulterebbe peraltro rispettato.
La scheda dei
dati sul sito annessa agli atti non fornisce tuttavia alcuna indicazione sui
valori previsti per le part. 1402 e 4180, di proprietà dei ricorrenti CO 7 e CO
8.
Trattandosi di superfici di parcelle non ancora occupate da costruzioni, per
le quali sono ammesse le utilizzazioni di cui all'art. 3 cpv. 3 lett. a e b
ORNI, il valore efficace d'intensità del campo elettrico deve comunque essere
calcolato (art. 3 cpv. 3 lett. c ORNI). La riserva di adattamento o di
rimozione dell'impianto contenuta nella licenza non è sufficiente.
Dall'avviso
cantonale e dalle successive osservazioni al ricorso presentate dai Servizi
generali del Dipartimento del territorio al Consiglio di Stato si può invero
dedurre che la __________ ha prodotto una nuova scheda, datata 31 ottobre 2006,
che valuta le RNI anche per questi fondi. Il Servizio dei ricorsi non l'ha tuttavia
acquisita agli atti, dando agli insorgenti la facoltà di formulare osservazioni
e verificandone la conformità. Sotto quest'aspetto, gli accertamenti appaiono
carenti. Vanno pertanto completati nell'ambito del rinvio che deve comunque
essere disposto per motivi legati all'applicazione della LCFo.
5.3
Devono per
contro essere disattese le contestazioni dei resistenti riguardanti il cumulo
delle RNI dell'impianto in oggetto con quelle di altri non meglio precisati impianti.
Nella misura in cui si riferissero alle RNI della linea di alimentazione della
ferrovia, qualsiasi cumulo con quelle prodotte dall'antenna è escluso.
Secondo la
cifra 22 dell’allegato 2 dell’ORNI, le immissioni vanno infatti sommate per intervalli
di frequenza tra 1Hz-10 MHz (cifra 221) rispettivamente tra 100 kHz-300 GHz
(cifra 222). La frequenza della linea elettrica della ferrovia è di 16 e 2/3 Hz
(bassa frequenza). La frequenza della telefonia mobile varia invece da 900 MHz
a 2 GHz (alta frequenza). Provenendo da impianti appartenenti a due diverse
categorie di frequenza, le RNI della linea elettrica della ferrovia non vanno
dunque sommate a quelle dell’antenna per la telefonia mobile (STA 52.2008.10
del 22 febbraio 2008 consid. 4).
5.4
Nemmeno le
censure riferite all'art. 5 cpv. 2 del regolamento di applicazione dell'ORNI
del 26 giugno 2001 (RORNI; 9.2.1.1.5) possono essere accolte.
La norma si
limita in effetti a raccomandare l'installazione di impianti che emettono RNI
nelle zone a carattere prevalentemente residenziale o nelle vicinanze di locali
dove soggiornano persone particolarmente sensibili. Essa ha valore di semplice
raccomandazione. Non esplica effetti vincolanti. Lo escludono il principio
della prevalenza del diritto federale su quello cantonale (art. 49 Cost. fed.)
ed il carattere esaustivo della legislazione federale in materia di protezione
dalle RNI. Le considerazioni, in parte divergenti, sviluppate dal Consiglio di
Stato, laddove reputa che l'ubicazione di impianti di telefonia mobile debba
essere limitata in determinate zone (edificabili), a condizione di non compromettere
la corretta realizzazione e lo sviluppo della rete di telefonia mobile, non possono
in nessun caso essere condivise.
6.
6.1. In
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente
accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti al
municipio, affinché, previa richiesta da parte dell’istante in licenza per il
rilascio di una deroga alla distanza di 10 m dal bosco, raccolga un nuovo e
completo avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio e
statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione.
La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è
suddivisa in parti uguali fra la ricorrente e gli opponenti. Le ripetibili (art.
31.
LPamm) si ritengono compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 6 LCFo; 55 NAPR di Minusio; 22,
24 LBC; 19 RBC; 3 ORNI; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 23 gennaio 2008
del Consiglio di Stato (n. 304) è annullata e riformata nel senso che:
1.1. la licenza edilizia 4 ottobre 2007 è
annullata;
1.2. gli
atti sono rinviati al municipio, affinché, previa richiesta da parte
dell’istante in licenza per il rilascio di una deroga alla distanza di 10 m dal
bosco, raccolga un nuovo e completo avviso del Dipartimento del territorio e
statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione.
2. La tassa
di giustizia di fr. 2'000.- è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente (fr.
1'000.-) e gli opponenti (fr. 1'000.-). Non si assegnano ripetibili.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
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tutti patr. da: , ;
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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