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Decisione

52.2008.67

Architetto: diploma di studio rilasciato nell'UE

30 giugno 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

ricorrente RI 1, classe 1970, ha conseguito nel 1989 il diploma di perito

industriale capotecnico presso l'Istituto tecnico industriale statale "__________"

di __________ con specializzazione nel ramo dell'edilizia. Dal 1992 al 1993 è

stato iscritto al __________ dove però ha sostenuto un solo esame in tecnologia

dell'architettura. Nel 2006 ha frequentato un corso di aggiornamento per la progettazione

di opere di stabilizzazione di pendii naturali presso la Scuola universitaria

professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).

Dal profilo professionale, l'insorgente ha lavorato tra 1989 e il 1997 per

l'impresa di costruzioni generali __________ di Como in qualità di tecnico e in

seguito per il comune di __________ quale impiegato tecnico.

Dal 1° gennaio 1990 è iscritto nell'albo professionale dei periti tecnici della

Provincia di __________.

Il 6

novembre 2007 l'insorgente ha inoltrato all'OTIA un'istanza per il rilascio

dell'autorizzazione all'esercizio della professione di architetto nel Cantone

Ticino.

B. Il 31 gennaio 2008 il Consiglio dell'OTIA ha risolto di respingere

detta richiesta, in quanto RI 1 non adempie i requisiti professionali previsti

dall'art. 5 cpv. lett. a - d della legge cantonale del 24 marzo 2004

sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (LEPIA; RL 7.1.5.1),

essendo il suo diploma di perito tecnico industriale capotecnico, rilasciatogli

dal Ministero italiano della pubblica educazione, parificabile unicamente ad un

attestato federale di capacità.

C. Avverso questa decisione RI 1 insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, domandandone l'annullamento e postulando il rilascio

dell'autorizzazione cantonale richiesta. Afferma che la sua iscrizione a far

tempo dal 1° gennaio 1990 nell'albo professionale dei periti industriali edili

della Provincia di __________ lo autorizza allo svolgimento in Italia della

libera professione nel campo della progettazione e della direzione lavori.

Aggiunge di avere maturato a partire dal 1989 una grande esperienza nel settore

dapprima presso un'impresa di costruzioni generali ed in seguito quale tecnico

istruttore specializzato nella progettazione e conduzione di opere pubbliche

per conto del comune di __________. Ritiene dunque di poter svolgere questa

attività anche nel Cantone Ticino per effetto dell'Accordo del 21 giugno 1999

tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità

europea, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS

0.142.112.681).

D. All'accoglimento del gravame si è opposto l'OTIA, con argomenti di

cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 25 cpv. 1

LEPIA e la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente

toccato dalla decisione impugnata, è certa (art. 43 della legge per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 [LPamm]; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 46 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

1.2. L'OTIA ha presentato il proprio

allegato di risposta, allorquando il termine che gli era stato assegnato per

compiere questo atto processuale era ormai scaduto da alcune settimane. Tale

circostanza non permette comunque ancora di stralciare dagli atti tale scritto.

Il termine fissato dal giudice per la presentazione della risposta non è infatti

perentorio, ma ordinatorio. Pertanto l'omesso ossequio del medesimo non

comporta, da solo, alcun pregiudizio processuale per la parte in mora. Anche in

questi casi la risposta presentata in ritardo deve dunque essere acquisita agli

atti. Spetta semmai all'autorità adita il compito di fissare alla parte

inadempiente un termine di grazia. Scaduto sterilmente tale termine la lite

prosegue e l'eventuale atto processuale prodotto tardivamente dovrà essere

eliminato dal fascicolo di causa. A prescindere dal fatto che nel caso di

specie all'OTIA non è stato fissato nessun termine di grazia per la

presentazione del suo allegato responsivo, va comunque detto che quand'anche

ciò fosse stato il caso, l'autorità giudicante avrebbe avuto il dovere di

accertare d'ufficio i fatti rilevanti, secondo quanto prescritto dall'art. 18

LPamm, per potersi pronunciare sul merito della vertenza (cfr. in proposito

RDAT 1990 n. 25).

2.2.1. Giusta i combinati art. 2 e 3 cpv. 1 LEPIA, in Ticino l'esercizio

delle professioni di ingegnere e architetto soggiace, nei limiti dei campi di

attività dei gruppi professionali e delle disposizioni previste da leggi

speciali, all'ottenimento di un'autorizzazione, rilasciata dall'OTIA, e per

esso dal Consiglio dell'ordine (art. 15 cpv. 3 lett. c LEPIA). Tale

autorizzazione viene rilasciata se il richiedente è in possesso dei dovuti

requisiti professionali e se adempie le condizioni personali stabilite dalla

legge (art. 4 cpv. 1 LEPIA).

Per quanto concerne in particolare i primi, l'art. 5 cpv. 1 LEPIA stabilisce

che dispongono dei necessari requisiti professionali coloro che sono in

possesso di un titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o

da una scuola svizzera o estera equivalente (lett. a), coloro che sono in

possesso di un titolo di studio conferito da una scuola universitaria

Considerandi

professionale o da una scuola superiore svizzera o estera equivalente (lett.

b), gli iscritti nel Registro A degli ingegneri e degli architetti (lett. c) e

gli iscritti nel Registro B degli ingegneri e degli architetti (lett. d).

Giusta l'art. 5 cpv. 2 LEPIA, dispongono pure dei requisiti per il rilascio

dell'autorizzazione all'esercizio della professione le persone abilitate in

base ad un diritto acquisito. Detta disposizione riprende in sostanza i criteri

già previsti dall'art. 8 della previgente legge sulla protezione e

sull'esercizio delle professioni di ingegnere e architetto e dei tecnici

progettisti del 20 marzo 1990 (LPEPIA).

2.2

Giusta l'art. 7 cpv. 1 LEPIA, gli ingegneri e gli architetti provenienti

da altri cantoni o stati che intendono esercitare la professione in Ticino,

sottostanno pure alle disposizioni di questa legge. Riservati gli accordi

internazionali stipulati dalla Confederazione, per coloro che provengono da

stati esteri – soggiunge il cpv. 2 – l'esercizio di queste professioni è

subordinato alla garanzia della reciprocità e della dimostrazione del possesso

dei requisiti professionali e personali equivalenti a quelli stabiliti dalla

presente legge.

Considerato che il ricorrente è un cittadino comunitario titolare di un diploma

di studio conseguito in Italia v'è da verificare se alla fattispecie trovi

applicazione l'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Tale trattato

ha quale obiettivo di conferire ai cittadini degli stati membri della Comunità

europea e della Confederazione Svizzera un diritto di ingresso, di soggiorno e

di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale

lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio della parti

contraenti (art. 1 lett. a ALC). L'art. 9 ALC stabilisce che, conformemente

all'Allegato III ALC, le parti contraenti adottano le misure necessarie per

agevolare ai cittadini degli stati membri della Comunità europea e della

Confederazione Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e al loro

esercizio, nonché la prestazione di servizi. L'Allegato III ALC tratta del

reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (diplomi, certificati e

altri titoli). Esso obbliga le parti contraenti ad applicare tra di loro, in

quest'ultimo ambito, gli atti comunitari ai quali è fatto riferimento nella

sezione A del medesimo allegato.

Tali principi trovano comunque applicazione unicamente laddove si è in presenza

di un'attività lavorativa soggetta a regolamentazione nello stato ospitante. Le

professioni non regolamentate possono invece essere liberamente esercitate. Per

quest'ultime un riconoscimento in base all'ALC è superfluo. Se una determinata

professione non è regolamentata nello stato ospitante, non è dunque necessario

procedere ad un esame dell'equivalenza dei diplomi, potendo la stessa essere

esercitata già sulla base di un'autorizzazione di lavoro (Rudolf Natsch, Gegenseitige Anerkennung

beruflicher Qualifikationen, in: Bilaterale Verträge Schweiz – EU, Zurigo 2002,

pag. 386 e seg.).

3.3.1

Atteso che, come appena illustrato (consid. 2.1.), nel Cantone

Ticino quella di architetto è un' attività professionale indubbiamente regolamentata

(cfr. in proposito anche la lista elaborata dall'Ufficio federale della

formazione professionale e della tecnologia [UFFT] consultabile sul sito www.bbt.admin.ch), per il riconoscimento

dei diplomi che ne autorizzano l'esercizio occorre fare riferimento alla

direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, concernente il reciproco

riconoscimento dei diplomi, dei certificati ed altri titoli del settore dell'architettura

e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto

di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, come pure all'elenco pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1998 (98/C/217) relativo ai diplomi,

certificati e altri titoli di formazione nel settore dell'architettura che sono

oggetto di reciproco riconoscimento tra gli Stati membri. Lo prescrivono le

cifre 17 e 18 della Sezione A dell'Allegato III ALC, al capitolo "D.

Architettura".

Ora, secondo i citati atti comunitari, i diplomi italiani riconosciuti a

livello europeo nel settore dell'architettura sono unicamente la laurea in

architettura o in ingegneria nel settore della costruzione civile rilasciati dalle

università e dagli istituti politecnici, rispettivamente per i primi, dagli

istituti superiori di architettura contemplati dal predetto elenco dell'11

luglio 1998 (98/C/217), a condizione però che siano accompagnati dal diploma di

abilitazione all'esercizio indipendente della professione rilasciato dal Ministero

italiano della pubblica educazione dopo il superamento dell'esame di stato

(cfr. art. 11 lett. g della direttiva 85/384/CEE).

In concreto, è di meridiana evidenza che il diploma di maturità tecnica

conseguito nel 1989 dall'insorgente presso l'Istituto tecnico industriale

statale "__________" di __________ non costituisce un titolo di

studio riconosciuto a livello europeo per l'esercizio dell'architettura, non

essendo di livello accademico. Inoltre la sua breve frequentazione della

facoltà di architettura presso il Politenico di __________ non ha permesso al ricorrente

di ottenere un ulteriore titolo di studio. Alla SUPSI egli si è poi limitato a

frequentare un corso d'aggiornamento.

Ad ulteriore comprova dell'insufficiente livello del diploma in possesso

dell'insorgente, va d'altra parte rilevato che, così come emerge dalla

documentazione agli atti, l'UFFT considera il medesimo equivalente ad un

attestato federale di capacità, ragione per la quale si deve escludere che egli

possa esigerne il riconoscimento in base all'ALC per esercitare in Ticino la

professione di architetto.

3.2

Parimenti egli non adempie neppure le condizioni poste dal diritto

interno, e segnatamente dai sopra menzionati art. 5 cpv. 1 lett. a e b LEPIA,

per poter pretendere il rilascio dell'autorizzazione richiesta, visto che tale

norma richiede il possesso di un diploma svizzero o estero di livello

universitario, oppure di un diploma rilasciato da una scuola universitaria

professionale svizzera o estera. Né risulta che l'insorgente sia iscritto nel

Registro A o B degli ingegneri e architetti svizzeri, come previsto dall'art. 5

cpv. 1 lett. c e d LEPIA, o che sia abilitato all'esercizio della professione

di architetto in virtù di un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA).

Il semplice fatto poi che egli abbia maturato con il tempo una certa esperienza

pratica, lavorando quale tecnico per un'impresa di costruzioni dapprima e per

il comune di Campione d'Italia in seguito, non gli consente di supplire

all'assenza di un titolo di studio.

4.4.1

Stante tutto quanto precede, è pertanto senza incorrere in una

violazione del diritto che il Consiglio dell'OTIA, si è rifiutato di rilasciare

al RI 1 l'autorizzazione professionale da lui richiesta. Di conseguenza, il

ricorso, infondato, dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata.

4.2

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del ricorrente

(art. 28 LPamm), il quale rifonderà all'OTIA, patrocinato da un avvocato

iscritto nell'apposito registro, una congrua indennità per ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9 ALC, l'Allegato III ALC, la direttiva

85/384/CEE; 5, 7, 25 LEPIA, 3,

18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente che

rifonderà fr. 800.- all'OTIA a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 e segg. LTF). Qualora non fosse proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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