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Decisione

52.2008.69

Affitto di alpi patriziali - pubblico concorso

22 luglio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. All'inizio

del mese di novembre del 2007, l'amministrazione patriziale di __________ ha

licenziato il messaggio con cui chiedeva all'assemblea il permesso di affittare

mediante pubblico concorso gli alpi di __________, __________, __________ e __________,

secondo i confini stabiliti nel piano di gestione allestito dalla Sezione

dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia e in base ai

canoni d'affitto massimi autorizzati dalla medesima autorità. L'affitto degli

alpi avrebbe comportato la rinuncia del patriziato a prelevare per il bestiame

al pascolo nelle zone interessate l'erbatico, secondo l'art. 9 del Regolamento

patriziale.

Il messaggio è stato sottoposto all'esame

della commissione della gestione, la quale il 13 novembre 2007 ha formulato un

preavviso favorevole.

B. Il 30

novembre 2007 si è svolta l'assemblea del patriziato di __________. Tra le varie

trattande previste all'ordine del giorno figurava, al n. 7, la richiesta di "autorizzazione

per l'affitto di alpi e pascoli in valle __________ (art. 68 f LOP)".

Alla presenza di 39 patrizi, l'assemblea ha

risolto su questo punto di accettare le proposte formulate nel messaggio dell'ufficio

patriziale con 20 voti favorevoli, 7 contrari e 12 astenuti.

La risoluzione è quindi stata pubblicata all'albo patriziale a decorrere dal 4

dicembre 2007.

C. a. Il 22 dicembre 2007 la __________, rappresentata da __________,

cittadino patrizio attivo, ha impugnato la suddetta delibera assembleare dinnanzi

al Consiglio di Stato, chiedendo che la stessa fosse annullata nella misura in

cui concerneva l'affitto dell'alpe __________ - __________ - __________ e __________.

Secondo l'insorgente, tale risoluzione violava le disposizioni in materia di

godimento dei beni patriziali e in particolare l'art. 9 del Regolamento

patriziale che fissa le tasse per il pascolo del bestiame (erbatico).

b. Con giudizio 30 gennaio 2008 il Governo ha ritenuto che, nella misura in cui

era ricevibile, il gravame fosse da respingere. Lasciato aperto il quesito di

sapere se la __________ fosse legittimata a ricorrere, l'Esecutivo cantonale ha

ritenuto che la decisione adottata dall'assemblea patriziale non violasse la

costituzione, le leggi e i regolamenti. In particolare, esso ha precisato che l'esistenza

nel regolamento patriziale di una norma che fissa le tasse di pascolo non preclude

affatto al patriziato di optare per l'affitto dei suoi alpi.

D. Avverso la

predetta pronuncia governativa, la __________, rappresentata da __________,

insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia

annullata insieme alla risoluzione assembleare litigiosa. L'insorgente ribadisce

e sviluppa le censure già sollevate dinnanzi alla precedente autorità di

giudizio. Sostiene inoltre che la superficie messa a concorso non dispone di un

regolamento di gestione, né di confini precisi e inoltre sarebbe liberamente accessibile

ad ogni sorta di bestiame privato. Afferma pure che il patriziato avrà grosse

difficoltà a garantire agli affittuari l'uso esclusivo degli alpi da loro assunti

in gestione.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia l'amministrazione

patriziale di __________, quest'ultima formulando una serie di osservazioni di

cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 146 cpv. 1 della

legge organica patriziale del 28 aprile 1992; LOP; RL 2.2.1.1). Per quanto

concerne la legittimazione della __________ vanno in sostanza condivisi i dubbi

espressi in proposito dal Consiglio di Stato, dal momento che la stessa sembrerebbe

non disporre di personalità giuridica. La questione può comunque rimanere

aperta in questa sede, visto che il suo rappresentante, __________, è comunque

abilitato ad agire in giudizio a titolo personale, in quanto cittadino patrizio

attivo di __________ (147 lett. a LOP).

Il gravame, tempestivo (art. 46 LPamm), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 della legge di procedura sulle cause amministrative

del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l'art. 68 lett. f LOP, l'assemblea patriziale autorizza, tra le altre

cose, l'affitto, la locazione, l'alienazione dei beni.

La competenza dell'assemblea ad autorizzare

la locazione o l'affitto di beni appartenenti al patriziato è in linea di

massima circoscritta all'enunciazione del principio. Spetta invece all'organo esecutivo

adottare in seguito i provvedimenti necessari per attuare concretamente la volontà

espressa in termini generali dal proprio legislativo, procedendo tramite

pubblico concorso o, in casi eccezionali, per trattative private (RDAT II-1993,

n. 2 consid. 2.2).

2.2

Giusta l'art. 12 cpv. 1 e 2 LOP, le

alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni di proprietà del patriziato

devono essere fatti tramite un concorso pubblico, aperto a chiunque e

annunciato all'albo per un periodo di almeno 15 giorni. La norma persegue un

duplice scopo: da un lato mira a salvaguardare l’interesse della comunità,

permettendo all'ente pubblico di scegliere l'offerta più vantaggiosa,

dall’altro tende invece ad assicurare a tutti i concorrenti le stesse

possibilità di riuscita (STA 22 gennaio 2003 n. 52.2002.375, consid. 2.1.).

Un'eccezione a questo principio è data, previa autorizzazione del Dipartimento

delle istituzioni, quando al patriziato non ne può derivare un danno e quando l'interesse

generale lo giustifica (art. 13 cpv. 1 LOP). In questo caso, il dipartimento

può esonerare il patriziato dall'obbligo del pubblico concorso (lett. a) oppure

concedere segnatamente che l'alienazione, la locazione e l'affitto siano fatti

per licitazione o a trattative private (lett. b).

2.3

In materia di affitto di fondi agricoli

occorre comunque tenere conto anche della legge federale del 4 ottobre 1985 sull'affitto

agricolo (LAAgr; RS 221.213.2). Detta normativa si applica ai fondi adibiti

all'agricoltura, alle aziende agricole e alle industrie accessorie non agricole

che formano un'unità economica con un'azienda agricola (art. 1 cpv. 1

LAAgr).

L'art. 3 LAAgr contempla una riserva a favore dei Cantoni, i quali possono

emanare per l'affitto di alpi e pascoli, come pure di diritti di godimento e di

partecipazione ad essi relativi, disposizioni che derogano alla LAAgr.

Il Cantone Ticino ha fatto uso di tale facoltà adottando delle disposizioni

concernenti l'affitto degli alpi, nell'ambito della legge cantonale sul diritto

fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007 (LCDFRAA; RL 8.1.3.1).

In particolare, per quanto più interessa in questa sede, per l'affitto di alpi

di proprietà degli enti pubblici, l'art. 13 LCDFRAA prevede l'obbligo della

procedura di pubblico concorso, da indire entro il 31 dicembre dell'anno di

scadenza del contratto, con l'indicazione nel bando delle condizioni d'affitto

e del canone massimo approvato.

2.4

Giusta l'art. 150 LOP, le singole

decisioni degli organi patriziali sono annullabili, tra l'altro, se contrarie a

norme della costituzione, di legge o di regolamenti (lett. a) oppure quando fossero

violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).

3.

3.1. Innanzitutto

va detto che dal profilo formale la querelata decisione assembleare non presta

il fianco a nessuna critica e nemmeno il ricorrente sembra sostenerlo. Essa è

stata in effetti adottata dall'organo patriziale competente (art. 68 lett. f

LOP) al termine di un iter procedurale ineccepibile.

Per quanto attiene poi ai suoi aspetti materiali, l'insorgente critica principalmente

la scelta dell'amministrazione patriziale, avvallata dall'assemblea, di mettere

a concorso l'affitto degli alpi in parola dietro corresponsione di un canone

annuo, ravvisando in questa circostanza la violazione dell'art. 9 del

Regolamento patriziale; norma che fissa le tasse di pascolo per il bestiame in

funzione del numero di capi e del loro genere. A torto, poiché l'obbligo per il

patriziato di procedere tramite concorso all'affitto dei propri alpi discende,

come visto al precedente considerando, dagli art. 13 LCDFRAA e 12 LOP, vale a

dire da disposizioni di diritto cantonale e, quindi, di rango superiore, le

quali per effetto della loro forza derogatoria hanno il sopravvento su

qualsiasi altra regolamentazione prevista dal diritto patriziale. Inoltre,

nella misura in cui detti alpi sono soggetti alla LAAgr, tranne che per disposizioni

di cui agli art. da 12 a 15 LCDFRAA, il loro affitto può avvenire unicamente

alle condizioni prescritte da detta legge federale, ossia sulla base di un

contratto di diritto privato che prevede il pagamento di un canone (fitto), il

cui ammontare può essere concordato tra le parti sino al limite massimo

stabilito dalla competente autorità cantonale in applicazione dei criteri previsti

dagli art. 37 e segg. LAAgr. Pertanto, tenuto conto del quadro normativo

federale e cantonale attualmente vigente in questo ambito, le tasse di pascolo

previste dall'art. 9 del Regolamento patriziale, in quanto tributi pubblici, non

trovano in pratica più alcuno spazio in una fattispecie come quella in esame. Il

loro prelievo potrebbe eventualmente ancora entrare in linea di conto nei casi

di messa a disposizione di privati di terreni di proprietà patriziale che, ad

esempio per le loro esigue dimensioni, non soggiacciono alle disposizioni della

LAAgr. Ipotesi questa che però non si pone in concreto.

3.2

L'insorgente solleva ulteriori critiche all'indirizzo della querelata

decisione assembleare, sostenendo che la superficie messa a concorso non dispone

di uno specifico regolamento di gestione, non è definita da confini precisi e

affermando che gli alpi di __________ e __________ non sarebbero in grado di

soddisfare le esigenze dei gestori durante tutta la stagione, ragione per la

quale il patriziato avrà sicuramente delle grosse difficoltà a far rispettare i

limiti della proprietà locata. Ora, a prescindere dal fatto che i confini dei

vari alpi che il patriziato intende affittare e i loro rispettivi piani di

gestione sono stati chiaramente definiti nel Rapporto agronomico elaborato

nell'autunno del 2007 dal Cantone (agli atti), va comunque detto che su questo

punto il ricorrente fa in sostanza riferimento ai problemi che potrebbero porsi

in fase di esecuzione dei contratti d'affitto degli alpi, i quali però dovranno,

se del caso, essere risolti dal competente giudice civile e non influiscono

minimamente sulla legittimità della querelata risoluzione assembleare, la quale

risulta pienamente rispettosa del diritto applicabile.

3.3

Da ultimo occorre ancora rilevare che nella misura in cui l'insorgente critica

il contenuto del bando di concorso pubblicato il 17 dicembre 2007

dall'amministrazione patriziale per l'affitto dell'alpe di __________, le sue censure

sono inammissibili in questa sede. Il presente procedimento trae infatti

origine dall'impugnazione della risoluzione assembleare del 30 novembre 2007

con la quale è stata data l'autorizzazione all'amministrazione patriziale di affittare

mediante concorso gli alpi di __________, __________, __________ e __________ e

verte dunque esclusivamente sulla validità di questa delibera. Se il ricorrente

intendeva contestare quanto prescritto nel citato bando, allora doveva impugnare

il medesimo con un altro gravame al Consiglio di Stato. Cosa, questa, che non

risulta abbia fatto.

4.

Stante tutto quanto precede, il gravame, in quanto ricevibile, dev'essere

pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

La tassa di giudizio segue la soccombenza di __________ (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 12, 60, 146, 147 e 150 LOP, 1 e 3, 37 e

segg. LAAgr, 13 LCDFRAA; 9 del Regolamento patriziale di __________; 18, 28, 31

43, 46 e 60 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico di __________.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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