52.2008.70
Ampliamento verticale di un edificio esistente
26 marzo 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2008.70
Data decisione, Autorità:
26.03.2008, TRAM
Titolo:
Ampliamento verticale di un edificio esistente
AMPLIAMENTO
art. 39 RLE
Incarto n.
52.2008.70
Lugano
26 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 febbraio 2008 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 23 gennaio 2008 del Consiglio di Stato
(n. 315) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 19 settembre 2007, rilasciata dal municipio di Castel San
Pietro a CO 1 e CO 2 per la ristrutturazione con ampliamento di un edificio
abitativo (part. 1852) situato nella zona residenziale R3;
viste le risposte:
- 27 febbraio 2008 del
Consiglio di Stato;
- 28 febbraio 2008 di CO 1
e CO 2;
- 4 marzo 2008 del
municipio di Castel San Pietro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 26
giugno 2007 i resistenti CO 1 e CO 2 hanno chiesto al municipio di Castel San
Pietro il permesso di ristrutturare ed ampliare un vecchio edificio (part.
1852), adibito a stalla e fienile, attualmente utilizzato come deposito,
situato in località Gorla, nella zona residenziale R3.
L'intervento prevede di innalzare di m 1.00,
sia alla gronda, sia al colmo, il tetto dello stabile esistente, strutturato su
tre piani, inserendovi, sul lato nordest, un nuovo edificio, articolato invece su
quattro livelli.
Pianta
Facciata nordovest
4.00
nuovo innalzamento
corpo stabile
2.50 esistente
1603 1852
Nello stabile così ampliato verrebbero
ricavati due appartamenti contigui, distribuiti su tre piani abitabili.
Alla domanda si è opposto il ricorrente RI 1,
proprietario del fondo contermine sul lato ovest (part. 1603), il quale ha
contestato in particolare la sopraelevazione dell'edificio esistente, siccome posto
ad una distanza di m 2.50 dal confine comune, inferiore a quella (m 4.00)
prescritta dall'art. 54 NAPR.
Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi
generali del Dipartimento del territorio, il 19 settembre 2007 il municipio ha
rilasciato la licenza, respingendo l'opposizione del vicino.
B. Con
giudizio 23 gennaio 2008 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la
modica sopraelevazione dell'edificio esistente, situato ad una distanza dal
confine inferiore a quella prescritta dalle norme di zona, rientrasse nei
limiti di una trasformazione non sostanziale, ammessa dall'art. 39 RLE.
C. Contro il
predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
L'insorgente ripropone e sviluppa in questa
sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla
sopraelevazione dello stabile esistente, negando che rientri nei limiti degli
interventi ammissibili secondo l’art. 39 RLE. La trasformazione, argomenta,
sarebbe sostanziale, poiché permette di ricavare un ulteriore piano abitabile
dal sottotetto dello stabile esistente, attualmente inutilizzabile per
l'abitazione. Il vecchio edificio diventerebbe inoltre un corpo subalterno
rispetto al nuovo stabile che vi verrebbe inserito sul lato nordest.
La costruzione disattenderebbe anche l'i.o.
della zona (30%), che viene superato nella misura di 0.13%.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed i beneficiari della licenza edilizia, contestando succintamente le
tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, proprietario di un fondo contermine e già opponente, è
certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie annesse alla
domanda di costruzione, integrati dalle ulteriori fotografie prodotte dal
ricorrente in questa sede.
Considerandi
2.
A norma dell'art. 39 RLE, riconducibile alla garanzia costitu-zionale
della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acqui-site, le costruzioni
esistenti in contrasto con il diritto entrato suc-cessivamente in vigore,
possono essere riparate e mantenute, e-sclusi i lavori di trasformazione
sostanziali. Trasformazioni di una certa importanza possono nondimeno essere
autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo
apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini. La trasformazione è sostanziale
quando modifica l'identità della costruzione dal profilo delle volumetrie,
dell'aspetto e della destinazione, ingenerando nuove ripercussioni sull'ordinamento
delle utilizzazioni o quando aggrava i momenti di contrasto con il nuovo diritto
o ne introduce di nuovi (STA 1. marzo 2006 n. 52.2006.20). I limiti
delle trasformazioni ammissibili vanno stabiliti caso per caso, tenendo conto
delle finalità delle norme applicabili, della natura del contrasto esistente,
dell'entità dell'intervento e delle conseguenze che ne derivano, soppesando
attentamente gli interessi pubblici e privati contrapposti alla luce del
principio di proporzionalità (RDAT 1994-II n. 46; Adelio
Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 70 LALPT, n. 515 seg.).
Nella valutazione dell'ammissibilità di interventi di
trasformazione di costruzioni esistenti in contrasto con il diritto posteriore
non si giustifica un eccessivo rigore. Inammissibili sono comunque quegli
interventi che, valutati secondo criteri oggettivi, si prevalgono della tutela
delle situazioni acquisite per conseguire, grazie alle preesistenze difformi,
un risultato che l'applicazione del nuovo diritto non permetterebbe di ottenere
(BEZ 2007, n. 18; Konrad Willi, Die Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige
Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzone, Zurigo 2003, pag. 100).
3.
Nel caso
concreto, la facciata nordovest della vecchia stalla fienile, sorgendo ad una distanza
di m 2.50 dal confine verso il fondo del ricorrente, non rispetta la distanza
minima (m 4.00) prescritta dall'art. 54 NAPR. La difformità non è di
trascurabile entità. La distanza mancante rappresenta poco meno del 40% della
distanza minima prescritta.
Oltre al cambiamento della destinazione, il
controverso progetto prevede di inserire nell'edificio esistente un nuovo
volume edilizio di entità più o meno pari, rispettoso della distanza minima dal
confine, nel quale troverebbero posto il locale cucina e tre camere da letto
dotate di servizi per ognuno dei due appartamenti. Dalla stalla fienile
ristrutturata verrebbero ricavati due ampi locali soggiorno edificio e due
spaziose camere matrimoniali.
Del vecchio edificio, la cui muratura
perimetrale si presenta in discreto stato di conservazione, verrebbe tuttavia conservato
ben poco. Il tetto, malandato, verrebbe interamente rimosso. La facciata
nordest, lunga poco meno di 15 m, verrebbe demolita su un fronte di una decina
di metri, al fine di permettere di inserirvi il nuovo edificio. L'unica soletta
esistente verrebbe a sua volta integralmente rimossa, per realizzare le due
nuove solette. La facciata sudovest, sempre che non venga demolita per essere
ricostruita, verrebbe inoltre rimaneggiata in misura sostanziale, aprendo nuovi
tre archi a pianterreno ed una serie di nuove finestre ai due piani superiori.
In pratica, verrebbero mantenuti soltanto i due muri perimetrali delle facciate
minori (nordovest e sudest) con qualche tratto delle facciate adiacenti. Anche
questi muri verrebbero comunque ampiamente ristrutturati per aprirvi due
finestre per piano.
Ora, non v'è chi non veda come non si possa
ragionevolmente sostenere di configurare l'intervento, i cui costi sono
preventivati in oltre 800'000.- franchi, alla stregua di una trasformazione dell'edificio
esistente, rientrante nei limiti della tutela delle situazioni acquisite e
delle modifiche ammissibili secondo l'art. 39 RLE. Lo esclude l'entità della
demolizione dello stabile esistente, che fa apparire la conservazione della
facciata nordovest alla stregua di un mero espediente per realizzare una
costruzione sostanzialmente nuova senza dover rispettare la distanza minima
prescritta dal confine. Manifestamente a torto il Consiglio di Stato ha ritenuto
che l'identità dell'attuale edificio rimanesse sostanzialmente immutata. È ben
vero che la modifica delle volumetrie della stalle fienile non è di particolare
rilievo. Decisivo ai fini del giudizio è tuttavia l'aspetto qualitativo, ove il
cambiamento appare non soltanto importante ma radicale, poiché ben poco viene
conservato dell'edificio preesistente.
Comportando l'intervento la realizzazione di
una costruzione sostanzialmente nuova, il fondo del ricorrente non potrà peraltro
più beneficiare dalla facilitazione prevista dall'art. 14 cpv. 4 NAPR, che
verso edifici preesistenti all'entrata in vigore del PR permette di edificare
ad una distanza di 6.00 m, inferiore ore a quella (m 8.00) prescritta tra
edifici.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando
la licenza edilizia e la decisione governativa che la conferma, siccome lesive
dell'art. 39 RLE.
La tassa di giustizia e le ripetibili di
entrambe le istanze sono a carico dei resistenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 54 NAPR; 3, 18, 28;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso è
accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1.
la decisione 23 gennaio 2008 del Consiglio di
Stato (n. 315);
1.2.
la licenza edilizia 19 settembre 2007 rilasciata
dal municipio di Castel San Pietro ai resistenti.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei resistenti, che rifonderanno fr.
2'500.- al ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
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;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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