52.2008.75
Licenza edilizia. Ampliamento di uno stabilimento non conforme alla zona di situazione
16 aprile 2010Italiano44 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2008.75
Data decisione, Autorità:
16.04.2010, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia. Ampliamento di uno stabilimento non conforme alla zona di situazione
OPERA IN CONTRASTO CON IL DIRITTO VIGENTE
art. 22 LALPT
art. 72 cpv. 2 LALPT
art. 6 LCFO
art. 39 RLE
Incarto n.
52.2008.75
Lugano
16 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello
Balerna, presidente
Damiano
Bozzini, Lorenzo Anastasi supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 febbraio 2008 di
RI 1, ,
RI 2, ,
patrocinati da: PA 1, ,
contro
la decisione 30 gennaio 2008 del Consiglio di Stato
(n. 556), che accoglie parzialmente l’impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la licenza edilizia 29 settembre 2006, rilasciata dal municipio di Collina
d’Oro a CO 1 per ampliare lo stabilimento __________ __________ di Montagnola
(part. 574, 576, 1431 e 1432);
viste le risposte:
- 27 febbraio 2008 del
Consiglio di Stato;
- 5 marzo 2008 di CO 1;
- 7 marzo 2008 del
municipio di Collina d’Oro;
preso atto della replica 14 aprile 2008 e
delle dupliche:
- 23 aprile 2008 del
Consiglio di Stato;
- 2 maggio 2008 di CO 1;
- 16 maggio 2008 del
municipio di Collina d’Oro;
assunte le prove,
viste le conclusioni:
- 4 novembre 2009 di CO
1;
- 20 novembre 2009 del
municipio di Collina d’Oro;
- 3 dicembre 2009 di RI
1 e RI 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. I
resistenti ClaudioCO 1 sono comproprietari di alcuni terreni (part. 574, 576,
1431 e 1432), situati a Montagnola, lungo via Valegia, sui quali sorge lo
stabilimento __________, ditta specializzata in costruzioni metalliche.
Lo stabilimento, posto su un fondo (part.
1431) incluso nella zona residenziale (R), è costituito da un complesso di
edifici, realizzati mediante successivi ampliamenti. Lungo la strada, v’è un
primo edificio, strutturato su due piani, risalente agli anni '60, che
costituiva la vecchia officina. Sul lato nordest (nord secondo la dicitura dei
piani) di questo edificio, negli anni seguenti, è stato affiancato uno stabile
strutturato su tre piani, nel quale sono ubicati gli uffici ed i servizi. Verso
nordovest (ovest secondo i piani) è invece stato aggiunto un ampio capannone (m
19 x 26), disposto su un unico livello e destinato alle attività produttive.
Più oltre, sempre verso nordovest, a ridosso del capannone, v’è infine una
tettoia (m 14.00 x 12.29), aperta sui lati ed adibita a semplice deposito di
materiale.
b. Il 27 marzo 2006 CO 1 hanno chiesto al
municipio di Collina d’Oro il permesso di ampliare e ristrutturare lo
stabilimento. Il progetto prevede in sostanza:
-
di innalzare di un piano la parte che si
articola su due piani dell’edificio situato lungo la strada, allo scopo di
insediarvi uno spogliatoio, una mensa ed una sala ad uso riunioni ed esposizioni;
-
di ampliare verso sud il capannone adibito ad
officina con un’aggiunta di circa 202 mq, all’interno della quale verrebbe inserita
una cabina di verniciatura di 32 mq;
-
di sostituire la tettoia ad una falda inclinata
del deposito addossato al lato ovest del capannone con un tetto piano;
-
di realizzare 15 posteggi per i dipendenti sul
terreno adiacente verso nord (part. 574).
c. Alla domanda, integrata da uno studio
fonico allestito dopo la sua pubblicazione, si sono opposti i vicini qui
ricorrenti, proprietari di due case d’abitazione situate nelle immediate
vicinanze dello stabilimento (part. 2008 e 2009), i quali hanno contestato
l’ampliamento ritenendolo contrario alla funzione essenzialmente residenziale
della zona di utilizzazione in cui è ubicato.
d. Raccolto l’avviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 29 settembre 2006 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l’opposizione dei vicini. Il permesso è stato
fra l’altro subordinato alla condizione che l'attività delle officine si svolgesse
unicamente all'interno dello stabilimento, mantenendo porte e finestre chiuse.
B. Con
giudizio 30 gennaio 2008, il Consiglio di Stato ha confermato la licenza nella
misura in cui era riferita all’ampliamento degli edifici, respingendo il
ricorso contro di essa inoltrato dagli opponenti. L’ha invece annullata nella
misura in cui autorizzava la sistemazione esterna ed i posteggi.
Dopo aver dato atto che lo stabilimento non
è conforme alla funzione della zona di utilizzazione in cui è ubicato, il
Governo ha in sostanza ritenuto che l’ampliamento non fosse destinato ad aumentarne
la capacità produttiva e potesse di conseguenza rientrare nei limiti delle
eccezioni ammissibili secondo l’art. 72 della legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990
(LALPT; RL 7.1.1.1). L'Esecutivo cantonale ha in particolare escluso che la
trasformazione fosse assimilabile ad una nuova costruzione.
Legittime sarebbero pure le deroghe concesse
dal limite del bosco situato sul lato opposto di via Valegia e dall’asse
stradale. Non autorizzabili, per l’insufficienza dei piani, sarebbero unicamente
Fatti
i posteggi per i dipendenti e la sistemazione esterna.
C. Con ricorso
18 febbraio 2008, RI 1 ed RI 2 hanno impugnato il predetto giudizio davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla
controversa licenza.
I ricorrenti hanno riproposto e sviluppato
ulteriormente in questa sede le censure sollevate con scarso successo in prima istanza.
Puntualizzati alcuni aspetti di fatto e
criticata la mancanza di accertamenti approfonditi, gli insorgenti hanno
sottolineato il palese contrasto che intercorre fra la destinazione industriale
dello stabilimento e la funzione prettamente residenziale della zona. L’ampliamento
determinerebbe un significativo incremento dell’attività dell'officina, che già
oggi arrecherebbe un grave pregiudizio alla zona di utilizzazione. Per la sua
importanza, esso si tradurrebbe nella realizzazione di una nuova costruzione.
Inammissibili sarebbero infine le deroghe concesse dal municipio alla distanza
minima dal bosco e dalla strada.
D. All’accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti i
beneficiari della licenza, contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti
con argomenti di cui si dirà nei seguenti considerandi. In via subordinata, i
resistenti hanno comunque proposto di ridurre da 202 a 130 mq l'ampliamento verso sud del capannone adibito ad officina.
E. Con la
replica e le dupliche, le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive
tesi, allegazioni e domande, precisando e ribadendo le principali argomentazioni
sviluppate nei precedenti allegati.
F. Il 20
ottobre 2008, i resistenti CO 1 hanno prodotto un complemento alla perizia fonica
inoltrata nell'ambito della procedura d'esame della domanda di costruzione, che
è stato messo a disposizione delle parti in occasione del sopralluogo tenutosi
il 28 seguente, ove si è convenuto di incaricare l'Ufficio della prevenzione
dei rumori (UPR) di procedere ad un riesame globale degli aspetti relativi alle
immissioni foniche, le cui risultanze sarebbero state in seguito sottoposte
alle parti per osservazioni. Sempre in quell'occasione, si è inoltre stabilito
che i resistenti avrebbero inoltrato una domanda di costruzione integrativa,
per installare nello stabilimento un impianto di ventilazione in grado di assicurare
lo svolgimento delle attività lavorative a porte e finestre chiuse.
G. L'11
settembre 2009, il municipio ha accolto la domanda di costruzione inoltrata dai
beneficiari della controversa licenza per installare nello stabilimento un
impianto di ventilazione che permettesse di ossequiare la condizione della
licenza di lavorare a porte e finestre chiuse.
Cresciuta in giudicato la licenza
integrativa, il 23 ottobre 2009 l'UPR ha rassegnato il suo rapporto sulle
immissioni foniche derivanti dall'attività dello stabilimento, riesaminate alla
luce del supplemento di perizia prodotto in corso di causa e delle contestazioni
sollevate dai ricorrenti.
H. Con le
conclusioni le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi e
domande.
Gli insorgenti hanno in particolare
sottolineato la gravità del pregiudizio ambientale che la trasformazione arreca
all'intera zona, nonché l'importanza dell'ampliamento previsto, che si tradurrebbe
nella realizzazione di un nuovo stabilimento.
I resistenti CO 1 hanno invece messo in
evidenza come la trasformazione migliori l'inserimento ambientale dell'officina
senza comportare alcun aumento dell'attività produttiva.
Degli ulteriori argomenti sviluppati dalle
parti in sede di conclusioni si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva degli insorgenti, già opponenti e proprietari di fondi
situati nelle immediate vicinanze dello stabilimento da ampliare, è certa (art.
21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti da
questo Tribunale (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
Conformità
di zona
2.1
Secondo l’art. 22 cpv. 2 lett. a della
legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), l'autorizzazione
a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla
funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole
zone possono essere autorizzate soltanto opere edilizie la cui destinazione si
integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non
basta che non la contraddicano, ossia che non ostacolino l'utilizzazione
conforme alle finalità perseguite dal piano regolatore per la zona di riferimento.
Per conseguire l’autorizzazione le nuove costruzioni devono apparire collegate
da un nesso adeguato alla funzione del comparto territoriale in cui si
collocano (DTF 127 I 103 consid. 6; RDAT II-1994 n. 56; Alexander Ruch, Kommentar zum Raumplanungsgesetz, Zurigo
1999, ad art. 22, n. 70 seg.; Adelio Scolari, Commentario, II. ed.,
Cadenazzo 1996, ad art. 67 LALPT n. 472).
Eccezioni al principio della conformità di zona, all'interno
delle zone edificabili, sono disciplinate dal diritto cantonale (art. 23 LPT).
Fuori dal perimetro edificabile fa invece stato l'ordinamento sancito dagli
art. 24 segg. LPT.
2.2
Nell'ambito della pianificazione del
territorio, le attività produttive sono di solito suddivise in due categorie:
quella delle attività artigianali e quella delle attività industriali.
La distinzione si fonda essenzialmente sulle caratteristiche intrinseche del processo
di produzione. Artigianali sono di regola considerate le attività volte a produrre
beni relativamente individualizzati, in quantitativi ridotti e con un limitato
impiego di mezzi tecnici e di manodopera. Sono invece annoverate fra quelle
industriali le attività produttive che fanno capo ad impianti fissi permanenti,
per produrre, trasformare o trattare beni o materie prime su vasta scala e
secondo procedimenti standardizzati e ripetitivi. Tanto le attività
artigianali, quanto le attività industriali possono essere moleste, poco moleste
o non moleste.
Numerosi piani regolatori permettono di
insediare attività artigianali non moleste o poco moleste nelle zone
residenziali, che diventano così miste. Altri permettono invece di collocarle
accanto a quelle industriali, che, di regola, sono confinate in zone ad esse
appositamente riservate, indipendentemente dal grado di molestia ad esse
connaturato.
2.3
Le norme di attuazione dei PR precisano
spesso la funzione delle zone di utilizzazione facendo riferimento al grado di
molestia delle attività che possono esservi insediate. Queste specificazioni
sono di natura pianificatoria e vanno applicate indipendentemente
dalle disposizioni di diritto federale sulla protezione dell'ambiente,
valutando in modo astratto e secondo criteri oggettivi, le ripercussioni
solitamente derivanti da un certo tipo d'insediamenti nel contesto territoriale
in cui sono inseriti. Il fatto che le immissioni effettivamente prodotte
risultino contenute, grazie a particolari accorgimenti costruttivi o d'esercizio,
nei limiti fissati dalla legislazione ambientale non è di decisivo rilievo.
Determinanti sono le ripercussioni ambientali, valutate in modo astratto e
secondo criteri oggettivi, che insediamenti dello stesso genere sono soliti
produrre (RDAT I-2002 n. 59; Umweltrecht in der Praxis, URP 1989, 88; Scolari, op. cit., ad art. 28 LALPT n.
250; Erich Zimmerlin, Baugesetz
des Kt. Aargau, 2. ed., Aarau 1985, §§ 130-133 n. 1 seg., §§160-161
n. 7).
2.4
Di solito, le attività lavorative sono
suddivise in tre distinte categorie in funzione del grado di molestia, ovvero dell'intensità
e delle caratteristiche delle immissioni prodotte. Definito in molti modi, più
o meno simili, da numerosi ordinamenti comunali, il grado di molestia serve in
ultima analisi a caratterizzare ulteriormente la tipologia degli insediamenti
ammissibili nelle zone destinate all’abitazione. Non moleste sono le
attività che, valutate in modo astratto e secondo criteri oggettivi, non si distinguono
dall'abitare e possono di conseguenza esservi ammesse senza particolari riserve
in quanto perfettamente compatibili con la funzione residenziale. Poco moleste
sono invece le attività che, pur generando ripercussioni più consistenti di
quelle che derivano dall'abitare, appaiono ancora compatibili con la
destinazione residenziale. Moleste sono infine le attività che appaiono inconciliabili
con tale destinazione a causa delle ripercussioni ambientali che ne derivano
(STA n. 52.2006.235-236 del 22 settembre 2006 consid. 3).
2.5
Nella zona residenziale (R) di Collina
d'Oro (sezione di Montagnola), l’art. 45 delle norme di attuazione del piano
regolatore (NAPR) ammette:
-
costruzioni a carattere residenziale ed
alberghiero,
-
costruzioni a carattere amministrativo,
commerciale e di svago non moleste e
-
costruzioni a carattere artigianale non o poco moleste.
L’art. 21 NAPR suddivide le attività
lavorative nelle tre usuali categorie: non moleste, poco moleste e moleste. Per
attività non moleste, si intendono quelle che non hanno ripercussioni sostanzialmente
diverse da quelle che derivano dall'abitare (lett. a). Poco moleste sono invece
considerate le attività in cui il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali
immissioni hanno frequenza discontinua e limitata nel tempo (lett. b). Moleste
sono infine le attività che ingenerano ripercussioni più marcate (lett. c).
2.6
Le __________ sono situate nella zona
residenziale R di Montagnola, frazione del comune di Collina d'Oro, lungo la
strada che porta ad Arasio, in un comparto caratterizzato dalla presenza
predominante di edifici ad uso abitativo. L'estraneità di questo insediamento
per rapporto alle caratteristiche della zona è immediatamente avvertibile.
Nello stabilimento, edificato a tappe tra
l'inizio degli anni '60 e gli anni '80, vengono realizzate costruzioni metalliche in genere, se-gnatamente serramenti ed
infissi in alluminio, finestre; strutture di copertura, rivestimenti di
facciate metalliche e carpenterie metalliche; barriere stradali e rivestimenti
fonici, strutture prefabbricate per arredo urbano; porte e portoni industriali
con automatismi di apertura (cfr. estratto RC). Lamiere e profili metallici vengono
tagliati, formati ed assemblati in prodotti finiti con l'aiuto di macchinari e
di moderni impianti fissi. Nello stabilimento è attualmente occupata una
ventina di dipendenti. La cifra d'affari dello stabilimento ammonta a circa 4
milioni di franchi all'anno (cfr. verbale d'udienza del 28 ottobre 2008).
Per le loro dimensioni oggettive, per il
numero di dipendenti e per le caratteristiche che contraddistinguono i processi
lavorativi, le __________ prefigurano una piccola industria. Nate come modesta
officina di fabbro ferraio, con il passare del tempo si sono sviluppate in
misura tale da non poter più essere considerate un semplice stabilimento
artigianale.
2.7
In quanto industriale, la destinazione
dello stabilimento non è conforme alla funzione prevalentemente residenziale
attribuita alla zona R dal piano regolatore 2002. Valutata in modo astratto e
secondo criteri oggettivi, l'attività dello stabilimento va inoltre annoverata
fra quelle moleste. Anche se viene svolta soltanto di giorno, non è soltanto
poco molesta. Le ripercussioni ambientali che le sono connaturate superano
infatti quel grado di tollerabilità che permetterebbe di considerarle ancora
conciliabili con la funzione eminentemente residenziale della zona
d'utilizzazione (Scolari, op. cit., ad art. 28 LALPT n. 251 e rimandi). La frequenza
discontinua e limitata nel tempo delle immissioni non basta per accreditare una
conclusione più favorevole ai resistenti.
Anche dal profilo dell’importanza della
molestia ingenerata, lo stabilimento si pone dunque in contrasto con la
funzione della zona di situazione.
3.
Tutela
delle situazioni acquisite e ampliamenti
3.1
Secondo l’art. 72 cpv. 1 LALPT, edifici
o impianti la cui destinazione non è conforme alla funzione prevista per la
zona di utilizzazione possono essere conservati. Sono autorizzati solo lavori
di manutenzione indispensabili. Ampliamenti e migliorie tecniche nel processo
produttivo, soggiunge la norma (cpv. 2), possono tuttavia essere
eccezionalmente autorizzati a condizione che la destinazione non sia di grave
pregiudizio alla zona di utilizzazione e che siano rispettate le altre
disposizioni del piano. Il piano regolatore o il piano d'utilizzazione
cantonale può, per motivi d'interesse pubblico, prevedere misure più
restrittive (cpv. 3). Qualora il contrasto con la zona di utilizzazione sia
grave e non diversamente sanabile, conclude la norma (cpv. 4), può essere ordinata
la cessazione dell'attività.
L’art. 72 LALPT definisce lo statuto
giuridico delle costruzioni realizzate legittimamente all'interno delle zone
edificabili, la cui destinazione è venuta a trovarsi in contrasto con la
funzione della zona di utilizzazione definita dal diritto entrato successivamente
in vigore (STA 52.2005.8-14 del 30 ottobre 2009 consid. 4.1.2.; Scolari, op.
cit., ad art. 70 LALPT n. 513 seg.). Riallacciandosi
direttamente alla garanzia costituzionale della proprietà (art. 26 della Costituzione
federale del 18 aprile 1999; Cost. fed.; RS 101), intesa come tutela delle
situazioni acquisite (Besitzstands-garantie), il primo capoverso
sancisce il diritto del proprietario di riparare, mantenere e continuare ad
utilizzare la costruzione conformemente alla destinazione autorizzata a suo
tempo, prima che a seguito di un cambiamento dell’assetto pianificatorio venisse
a trovarsi in contrasto con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione
dal diritto posteriore.
Fondandosi sulla facoltà che l'art. 23 LPT
riserva al diritto cantonale, il secondo capoverso dell'art. 72 LALPT travalica
invece i limiti della garanzia costituzionale della proprietà, permettendo di
ampliare le costruzioni esistenti, la cui destinazione è venuta a trovarsi in contrasto
con la funzione della zona prevista dal nuovo diritto. Questa agevolazione (cd.
tutela allargata delle situazioni acquisite o Erweiterungsgarantie), che
si estende anche alle migliorie tecniche del processo produttivo, presuppone
che la destinazione non sia di grave pregiudizio alla zona di utilizzazio-ne e
che siano rispettate le altre disposizioni del piano (cfr. STF 1P.138/2003 del
28.
maggio 2003 consid. 3.5; DTF 113 Ia 119; STA 52.1997.57 del 30
settembre 1999 parzialmente pubblicata in RDAT I-2000, n. 28 consid.
4.
; Walter
Haller/Peter Karlen, Raumplanungs- Bau- und Umweltrecht, 3. ed., Zurigo
1999, pag. 224 nota 819; Konrad Willi,
Die Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb
der Bauzonen, Zurigo 2003, pag. 70 segg.).
3.2
Per beneficiare della facilitazione
introdotta dall'art. 72 cpv. 2 LALPT a favore delle costruzioni esistenti in
contrasto con il prin-cipio della conformità di zona, occorre dunque: (a) che
la destinazione non sia di grave pregiudizio alla zona di utilizzazione, (b)
che l’ampliamento non sovverta l’identità della costruzione preesistente, (c)
che la situazione della costruzione giustifichi l’eccezione, (d) che siano
rispettati tutti gli altri parametri edilizi.
3.2.1
Il primo requisito (a) è soddisfatto
quando la costruzione esistente non arreca un grave pregiudizio alla
funzionalità della zona. Determinante non è tanto l’importanza del contrasto
fra la destinazione della costruzione da ampliare e la funzione assegnata alla
zona di utilizzazione, quanto piuttosto la gravità degli inconvenienti che la
destinazione difforme arreca alla zona di situazione dell’opera edilizia (STA
52.2005
-14 citata, consid. 3, STA 52.1997.57 citata, consid. 4.1.3.; Scolari, op.
cit., n. 518). La destinazione della costruzione non deve in altri termini compromettere
in misura rilevante la possibilità di utilizzare la zona conformemente alla sua
funzione.
3.2.2
L’identità della costruzione non
viene alterata (b) quando l’ampliamento si mantiene in un rapporto di
subordinazione con le preesistenze. Tanto dal profilo quantitativo, quanto dal
profilo qualitativo, l’aggiunta non deve essere tale da far apparire la costruzione
risultante come una nuova e diversa opera edilizia (cfr. Scolari, op.
cit., ad art. 70 LALPT n. 516 seg.; Erich Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, II. ed., Aarau 1985, § 135 n. 3 e 4a). In
tal senso, a titolo indicativo, possono essere ritenuti ammissibili ampliamenti
che non superano il 30 per cento della superficie utilizzata in modo non conforme
alla destinazione di zona (cfr. per analogia, art. 24 cpv. 2 vLPT e art. 24c
LPT con art. 42 cpv. 3 lett. b OPT; STA 52.1997.57 citata consid. 4.1.2.;
STA 52.2008.8-14 citata consid. 4.1.3.).
3.2.3
L'art. 72 cpv. 2 LALPT non esige di
per sé che l'ampliamento sia giustificato da inderogabili esigenze tecniche o
funzionali, ovvero che costituisca una conditio sine qua non ai fini
della continuazione dell'utilizzazione. Derogando al principio della conformità
di zona, anche le facilitazioni fondate sull’art. 72 cpv. 2 LALPT devono comunque
fondarsi su una situazione tale da giustificare l’eccezione (c), al fine di attenuare
le conseguenze derivanti da un’applicazione inflessibile del principio della conformità
di zona (STA 52.1997.57 citata, consid. 4.1.5.; STA 52.2008.8-14 citata,
consid. 4.1.3). Se la particolarità della situazione giustifichi l’eccezione è
questione di diritto (Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II.
ed., Cadenazzo 2002, n. 794) rimessa alla latitudine di giudizio dell’autorità
decidente, che le istanze di ricorso esaminano liberamente (Scolari, Diritto
amministrativo, cit., n. 396 seg.). Riconducibili all’apprezzamento, e quindi
sindacabili nei limiti definiti dagli art. 56 LPamm (per il Consiglio di Stato)
e 61 LPamm (per il Tribunale cantonale amministrativo), sono invece le
questioni relative alla misura delle trasformazioni e degli ampliamenti
ammissibili.
3.2.4
Il rilascio di un'autorizzazione
fondata sull'art. 72 cpv. 2 LALPT rimane infine subordinato al rispetto di
tutte le altre disposizioni del piano regolatore (indici, distanze, altezze
ecc.) e della legislazione ambientale (d). La norma permette infatti di derogare
soltanto al principio della conformità di zona. Non abilita l'autorità a concedere
anche deroghe ad altri parametri edilizi. Eccezioni a norme che non riguardano
la funzione di zona sono semmai concesse se le stesse ne prevedono la
possibilità (STA 52.2008.8-14 citata, consid. 4.1.5).
3.3
Parallelamente all’art. 72 cpv. 2
LALPT, l’art. 39 cpv. 1 RLE dispone a sua volta che edifici e impianti
esistenti in contrasto col nuovo diritto possono essere riparati e mantenuti,
esclusi lavori di trasformazione sostanziali. Trasformazioni più importanti,
soggiunge la norma, possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto col
nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello
dei vicini.
Questa norma di regolamento disciplina gli
interventi ammissibili
sugli edifici e sugli impianti, realizzati legittimamente all'interno della
zona edificabile, che a seguito di modifiche del diritto applicabile vengono a
trovarsi in contrasto con altre prescrizioni edilizie, non concernenti la
funzione della zona di situazione.
Anche l’art. 39 cpv. 1 RLE istituisce due
diverse discipline. La prima frase tutela le situazioni acquisite. Regola lo status
quo, garantendo la possibilità di conservare e riparare le costruzioni
esistenti, venute a trovarsi in contrasto con il diritto posteriore. La seconda
frase va invece oltre la semplice tutela delle situazioni acquisite, permettendo
modiche trasformazioni, in particolare limitati ampliamenti e cambiamenti di
destinazione, nei casi in cui il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica
in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.
I limiti degli interventi ammissibili vanno
dedotti dalle finalità delle norme applicabili, dalla natura e dall'importanza
del contrasto con il nuovo diritto, rispettivamente dalle conseguenze che derivano
dall'intervento, soppesando attentamente gli interessi pubblici e privati posti
a confronto. Inammissibili sono soprattutto gli interventi che incidono
sull'aspetto esterno o sui contenuti della costruzione, in modo da alterarne
l'identità in misura significativa, rispettivamente quelli che aggravano il
contrasto con il nuovo diritto o gli inconvenienti per il vicinato (RDAT
II-1994 n. 46; II-1992 n. 39; Scolari,
loc. cit., n. 516 seg.). Ammissibili sono per contro gli interventi che li attenuano.
4.
Ampliamento
in concreto
Ferme queste premesse, ai fini del giudizio,
occorre in sostanza verificare: (a) che lo stabilimento non sia di grave
pregiudizio alla destinazione della zona di utilizzazione (consid. 4.1.),
(b) che l’ampliamento non sovverta l’identità della costruzione preesistente
(consid. 4.2.), (c) che la situazione dello stabilimento giustifichi l’eccezione
(consid. 4.3.), (d) che siano rispettati tutti gli altri parametri edilizi (consid.
4.5
).
4.1
L'attività delle __________ è, come
detto (consid. 2.7), contraria alla funzione prevalentemente residenziale assegnata
dal piano regolatore alla zona di utilizzazione R. Il contrasto è dato sia
dalla destinazione (industriale) dello stabilimento, sia dalla
consistenza delle ripercussioni ambientali ingenerate (attività molesta).
Per quanto importante possa apparire per rapporto alle caratteristiche della
zona, la difformità non è tuttavia tale da arrecare un grave pregiudizio alla
funzionalità di quest’ultima. Non compromette in misura significativa la
possibilità di utilizzarla in modo conforme alla funzione prevalentemente
residenziale che le è assegnata.
In passato, qualche vicino sembra invero
essersi lamentato con il municipio per il disturbo arrecato al vicinato dalle
attività dello stabilimento. Prima della pubblicazione della domanda di costruzione
qui in discussione, i reclami non si sono tuttavia mai tradotti in iniziative
concrete volte ad ottenere una cessazione o quantomeno una riduzione delle
turbative.
La valutazione del municipio circa l’assenza
di un grave pregiudizio regge dunque alla critica. Non si può in particolare
rimproverargli di aver abusato della latitudine di giudizio che l’art. 72 cpv.
2.
LALPT gli riserva in ordine all’interpretazione della nozione giuridica
indeterminata insita nella locuzione grave pregiudizio, per aver
ritenuto che lo stabilimento non comprometta in misura eccessiva e quindi
intollerabile la funzionalità della zona. La deduzione appare sostenibile.
4.2
Per quanto riguarda l’incidenza degli
ampliamenti delle singole parti che compongono lo stabilimento sull’identità
del complesso va rilevato quanto segue.
Lo stabilimento delle __________ si
suddivide in tre parti distinte, frutto di successive edificazioni risalenti
agli anni ’60-‘80:
(a) una destinata alle attività produttive (capannone-officina e
pianterreno della vecchia officina),
(b) una seconda adibita a deposito (piano seminterrato della
vecchia officina e tettoia esterna sul lato ovest) e
(c) una terza, strutturata su due piani, riservata ai servizi
(uffici).
La superficie attuale della parte adibita ad
officina (a), strutturata su tre diversi livelli, ammonta a circa 700 mq [(livello -2.95: ca. 19 x 26 = 494 mq
+ livello -0.05: ca. 4.5 x 11 = 50 mq + livello
-0.55: 17.00 x 9.20 = 156 mq)].
La superficie destinata a deposito (b) è di
308.
mq (vecchia officina al livello -2.95: 136 mq + tettoia esterna: 172
mq).
Agli uffici (c) è infine riservata una
superficie di circa 163 mq (pianterreno: 75 mq + piano rialzato: 80 mq +
ufficio in officina: ca. 8 mq).
Il progetto in contestazione prevede di:
(a) aggiungere sul lato sud dell’edificio situato lungo via Valegia,
che ospitava la vecchia officina, un ulteriore segmento, largo m 4.20, in
aggiunta ai quattro segmenti, articolati su due livelli (-2.95 e -0.55),
nei quali è attualmente suddiviso l’immobile;
(b) sopraelevare di un piano lo stesso edificio, ampliato di m
4.20
verso sud, per insediarvi uno spogliatoio con servizi (33 mq), una mensa
(35 mq) ed una sala riunioni ed esposizioni (67 mq);
(c) ampliare di m 8.40 verso sud il capannone che ospita la parte
principale dell’officina, inserendovi una cabina per la verniciatura, destinata
a conformare i processi di lavorazione alle prescrizioni vigenti;
(d) alzare di ca. m 1.50 la gronda della tettoia adibita a
deposito addossata alla facciata ovest dello stabilimento;
(e) realizzare nuovi posteggi per le maestranze.
4.2.1
Particolarmente consistente appare
anzitutto l'aumento di 202 mq (+ ca. 29%) della superficie destinata alle
attività produttive (ca. 700 mq), che verrebbe in parte (32 mq) utilizzata per
installarvi una cabina per la verniciatura.
Dal profilo quantitativo, l’ampliamento di
questa parte dello stabilimento si situa appena al di sotto del limite (+30%)
di quanto, al di fuori della zona edificabile (art. 24c LPT), viene
ammesso in quanto insuscettibile di sovvertire l’identità della costruzione preesistente.
Dal profilo qualitativo, l’aggiunta crea inoltre nuovi, importanti spazi che
possono essere facilmente utilizzati per incrementare le attività lavorative,
con conseguente possibile aggravio delle ripercussioni ambientali.
Invano negano i resistenti qualsiasi
intenzione di aumentare la produzione o le maestranze. Tale dichiarazione
d'intenti non permette di giungere a conclusioni a loro più favorevoli. Né può essere
accreditata la tesi del Governo laddove reputa che i nuovi spazi ricavati
dall'ampliamento servano soltanto al deposito dei pezzi verniciati
nell’apposita cabina.
Determinanti ai fini della concessione della facilitazione prevista dall'art.
72.
cpv. 2 LALPT non sono in effetti le intenzioni soggettive del proprietario o
dell'utente della costruzione venuta a trovarsi in contrasto con la funzione
assegnata alla zona di situazione, bensì le opportunità oggettivamente offerte
dall’ampliamento per intensificare l’uso difforme. Opportunità, queste, che
appaiono date quanto meno nella misura in cui l'ampliamento orizzontale del
capannone eccede quanto occorre per inserirvi la cabina di verniciatura.
4.2.2
Importante appare pure l'aggiunta
verso sud di un ulteriore segmento (m 4.20 x 9.20) ai quattro che compongono
attualmente il fabbricato della vecchia officina. L'aggiunta determina un
ampliamento di 38 mq non solo dell’officina al livello - 0.55 (già
conteggiati nell’aggiunta di 202 mq di cui si è detto sopra), ma anche del sottostante
deposito interno di 136 mq, situato al livello - 2.95 del piano
seminterrato, la cui capacità verrebbe aumentata del 28% circa.
4.2.3
Di scarso rilievo sono invece le
modifiche della tettoia (portico) aperta sui lati, adibita a deposito di
materiale (lamiere, profili, ecc.), esistente a ridosso della facciata ovest
dello stabilimento. Le modifiche previste, apparentemente dettate da considerazioni
estetiche ed architettoniche, si riducono infatti ad un innalzamento di circa m
1.50
della gronda dello spiovente, in modo da rendere piana la relativa copertura,
ed alla chiusura laterale delle facciate. La destinazione e la capacità del
deposito restano sostanzialmente inalterate.
4.2.4
Irrilevante, dal profilo dell'art. 72
cpv. 2 LALPT, appare infine l'ampliamento della superficie riservata ai servizi
(spogliatoio, mensa e sala riunioni), previsto a livello del piano rialzato.
Non essendo direttamente connessa alle attività produttive, contrarie alla
funzione della zona, ma soltanto alle attività logistiche e di supporto,
l’utilizzazione di questa parte dello stabilimento non si pone in effetti in
contrasto con l’art. 45 NAPR, che nella zona R, oltre alle abitazioni, ammette
insediamenti amministrativi e commerciali non molesti.
Nella misura in cui ha per oggetto un edificio esistente in contrasto con la
distanza minima dal bosco situato sul ciglio opposto di via Valegia,
l’ammissibilità di questo ampliamento va comunque esaminata nell’ottica
dell’art. 39 RLE.
4.2.5
Valutati nel loro insieme gli
ampliamenti rilevanti dal profilo dell’art. 72 cpv. 2 LALPT (vecchia officina,
capannone e tettoia), non si può comunque sostenere che non alterino l’identità
dell’attuale stabilimento. Soprattutto dal profilo qualitativo, è innegabile
che le aggiunte sono atte ad incrementare in modo apprezzabile la capacità
produttiva delle __________.
4.3
Dal profilo del requisito dell’eccezionalità,
__________ versano in una situazione particolare. Costruito decenni or sono in
un luogo discosto dall’abitato, lo stabilimento dei resistenti è venuto suo
malgrado a trovarsi circondato da case d’abitazione, diventando per finire un
insediamento estraneo alla zona prevalentemente residenziale definita dal piano
regolatore entrato in vigore parecchi anni dopo l’ultima ristrutturazione.
Bloccata dall’assetto pianificatorio nelle sue possibilità di sviluppo,
l’azienda è venuta a trovarsi in difficoltà anche dal profilo della possibilità
di realizzare gli ammodernamenti indispensabili per adeguarsi al progresso
tecnologico. Entro questi limiti, non appare fuori luogo ravvisare nella
situazione dello stabilimento gli estremi dal caso eccezionale, suscettibile di
giustificare la concessione di una deroga al principio della conformità di
zona. Resta da verificare la legittimità dell’estensione della deroga concessa.
4.3.1
Buona parte dell’ampliamento, in
quanto fondato sull’art. 72 cpv. 2 LALPT, è costituita dall’estensione verso
sud del capannone-officina (+ 8.40 m) e dell’attiguo fabbricato (+ m 4.20), in
cui aveva sede la vecchia officina.
L’ampliamento della superficie destinata
alle attività produttive (+ 202 mq) trae origine dalla necessità di dotare lo
stabilimento di una cabina per la verniciatura, indispensabile per conformare i
processi produttivi alle attuali prescrizioni ambientali e di lavoro. Questo
impianto (32 mq) occupa tuttavia poco meno di un sesto della superficie che
verrebbe aggiunta. Per la parte restante (ca. 170 mq), i resistenti non
forniscono particolari spiegazioni, su-scettibili di giustificare in base a
criteri oggettivi l'ampliamento (vecchia officina, livello -0.55: + 38
mq; capannone, livello -2.95: + 164 mq). Se ne deve pertanto dedurre che
nella misura in cui eccede la superficie occorrente per installare l’impianto
di verniciatura e per movimentare i pezzi da verniciare, l'aggiunta travalichi
i limiti di un ampliamento eccezionalmente ammissibile in via di deroga secondo
l'art. 72 cpv. 2 LALPT, per assumere le connotazioni di un nuovo spazio
destinato o comunque atto ad incrementare il volume delle attività produttive e
di conseguenza ad aggravare le ripercussioni negative derivanti all'ambiente circostante
dall'attività industriale, che viene esercitata nello stabilimento in contrasto
con la funzione prevalentemente residenziale della zona di utilizzazione.
4.3.2
Privo di giustificazioni oggettive,
riconducibili ad una situazione caratterizzata da elementi di eccezionalità, è
pure l’amplia-mento (+ 38 mq) della superficie del deposito di 136 mq situato
al livello -2.95 della vecchia officina. I resistenti CO 1 non hanno
invero addotto alcun motivo che possa rendere oggettivamente plausibile la
necessità di ampliare questo reparto dello stabilimento, che grazie alla sua
contiguità con l’officina ubicata nel capannone ben si presterebbe peraltro
anche allo svolgimento di attività produttive. Non è in particolare dato di
vedere quali impellenti esigenze di aumentare la capacità del magazzino possano
legittimare l'aggiunta. Anche in questa misura il permesso in deroga per l’ampliamento
presta dunque il fianco alla critica. A maggior ragione se si considera che lo
stabilimento è comunque dotato anche di un ampio deposito esterno, situato
sotto il portico-tettoia addossato alla facciata ovest.
4.3.3
Immune da violazioni del diritto, in
quanto giustificato da evidenti considerazioni di carattere estetico, appare
invece l’innalzamento di m 1.50 della gronda del portico-tettoia adibito a
deposito, di cui si è appena detto. La modifica è infatti destinata unicamente
a migliorare l’inserimento del manufatto nel quadro architettonico dello
stabilimento. Non determina alcun apprezzabile aumento della capacità di deposito.
Infondate sono le censure sollevate dai
ricorrenti con riferimento all'asserito carattere accessorio della tettoia. Il
manufatto non è una costruzione accessoria. Anzitutto, perché non sussiste
alcun rapporto di subordinazione con lo stabilimento principale, del quale
condivide la funzione industriale. In secondo luogo, perché, superando l'altezza
massima di 3.00 m prescritta dall’art. 10 NAPR per le costruzioni accessorie,
va trattato come una costruzione principale. Categoria di edifici della quale
rispetta compiutamente i parametri applicabili.
4.4
Già dall’esame dei requisiti
dell’idoneità e dell’eccezionalità posti dall’art. 72 cpv. 2 LALPT emerge che
l’ampliamento non può essere autorizzato così com’è previsto dal progetto
inoltrato. Queste prime deduzioni non impongono comunque di annullare l'intera
licenza. Per il principio di proporzionalità, i difetti possono infatti essere
facilmente corretti, riducendo l'ampliamento in modo da allineare la facciata
sud del capannone all'attuale facciata sud del fabbricato della vecchia
officina. Sopprimendo l’aggiunta di un segmento a questo edificio e mantenendo
la facciata sud nella posizione attuale, vengono a cadere gli ampliamenti di 38
mq l’uno dell’officina situata al livello -0.55 e del deposito sottostante
(livello -2.95), mentre l’ampliamento complessivo si riduce ad
un’estensione verso sud del capannone di circa 80 mq (ca. m 4.20 x 19.00),
sufficiente per inserirvi la cabina per la verniciatura (32 mq) e per formare
un adeguato spazio (48 mq) destinato alla movimentazione dei pezzi da
verniciare o verniciati. Così ridotto, l'ampliamento non altera sicuramente
l’identità dello stabilimento, sia dal profilo quantitativo, sia dal profilo
qualitativo. Cade nel contempo nel vuoto le tesi dei ricorrenti, laddove ravvisano
nell’intervento la realizzazione di una nuova costruzione, lamentando anche una
disattenzione delle norme antincendio in quanto riferita all'insufficiente
distanza verso altri edifici sul lato dove avviene l'ampliamento (cfr.
attestato di conformità antincendio, pag. 3 punto 4.2).
4.5
Resta ancora da verificare se
l’ampliamento, contenuto nei limiti indicati al precedente considerando,
rispetti gli altri parametri edilizi, in particolare quelli riferiti alla
distanza dalla strada e dal bosco, nonché alle prescrizioni della legislazione
ambientale. Aspetti, questi, che vengono esaminati nei seguenti considerandi
assieme alla sopraelevazione del fabbricato della vecchia officina, che in
quanto volta alla realizzazione di locali (spogliatoio, mensa, sala riunioni ed
esposizione) destinati ad utilizzazioni conformi alla funzione della zona R,
non soggiace all’art. 72 cpv. 2 LALPT, ma semmai all’art. 39 RLE.
5.
Distanza
dalla strada
5.1
Giusta l'art. 16 cpv. 4 NAPR, le
costruzioni devono sorgere ad almeno m 7.00 dall'asse delle strade comunali,
ritenuto un minimo di m 4.00 dal ciglio. Se basate su motivazioni oggettivamente
fondate e qualora non vi siano contrasti con gli obbiettivi della
pianificazione, soggiunge la norma (cpv. 5), il municipio può concedere deroghe
alla distanza dalle strade.
5.2
In concreto, la facciata est dello
stabilimento dista circa m 6.00 dall’asse di via Valegia, rispettivamente m
4.00
dal ciglio di questa strada comunale. Non rispetta dunque la distanza minima
prescritta dall’art. 16 cpv. 4 NAPR dall’asse della strada.
L’intervento in discussione non prevede
alcuna riduzione di questa distanza. Lo stabile esistente (vecchia officina)
viene unicamente sopraelevato di un piano (ΔH: + m 3.15 ca.) su un fronte di circa 17 m (misura risultante dalla
riduzione di cui al precedente considerando), allo scopo di realizzare nuovi
servizi (spogliatoio, mensa e locale riunioni).
Tanto dal profilo dell’art. 39 RLE, quanto
nell'ottica dell’art. 16 cpv. 5 NAPR la decisione del municipio di autorizzare
la sopraelevazione appare immune da violazioni del diritto. Ritenendo che la
trasformazione non sia sostanziale, rispettivamente che l’au-mento
dell’ingombro verticale risponda ad esigenze oggettivamente fondate e non
intralci gli obbiettivi della pianificazione, l’autorità comunale non ha
abusato né del potere d’apprezza-mento, né della latitudine di giudizio che
tali norme le riservano. Tenuto pure conto dei limiti che l’autonomia comunale
pone alle istanze di ricorso in sede di controllo dell’applicazione dell’art.
16.
cpv. 5 NAPR, la licenza va dunque confermata.
6.
Distanza
dal bosco
6.1
Giusta l'art. 6 della legge cantonale
sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1), la distanza degli edifici
e degli impianti dal bosco è fissata dal piano regolatore (cpv. 1), che non può
comunque prevedere distanze inferiori a 10 m (cpv. 2).
In casi eccezionali e con il consenso (vincolante) dell’autorità cantonale
(Sezione forestale), soggiunge la norma (cpv. 3), il municipio può concedere
deroghe sino a 6 m dal limite del bosco. Per
edifici principali ed impianti, precisa l'art. 13 cpv. 2 del regolamento della
LCfo del 22 ottobre 2002 (RLCFo; RL 8.4.1.1.1), possono essere concesse deroghe
se a causa delle caratteristiche del fondo ne è impedita un’utilizzazione
razionale secondo le norme di zona.
Le norme sulle distanze dal bosco perseguono
scopi di polizia edilizia e scopi di polizia forestale. Come norme di polizia
edilizia servono a proteggere le costruzioni dai pericoli derivanti dalla
caduta di alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra. Come norme di
polizia forestale mirano invece a salvaguardare l'area forestale dagli
inconvenienti derivanti da un'eccessiva vicinanza delle costruzioni (STA
52.2009.230
del 22 febbraio 2010; FF 1988 III 162; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht,
IV ed., Berna 2002, 420 seg.).
6.2
In concreto, lo stabilimento dei
resistenti dista almeno 8 m dal limite del bosco che ricopre il terreno situato
oltre via Valegia. Non rispettando la distanza minima di 10 m dal bosco,
prescritta dall'art. 6 cpv. 2 LCFo, l'edificio, risalente agli anni '80, va
qualificato come una costruzione esistente in contrasto con il diritto entrato
successivamente in vigore. L'ammissibilità della sopraelevazione della vecchia
officina va dunque giudicata in base all'art. 39 RLE, verificando nel contempo
se siano date le premesse per la concessione di una deroga alla distanza minima
dal bosco (STA 52.2009.343 del 22 gennaio 2010 consid. 3 e 4).
Ferma questa premessa, non appare fuori
luogo ritenere che l'aggiunta, ridotta nei termini indicati al considerando 4.4.,
costituisca una trasformazione non sostanziale rientrante nei limiti della
suddetta norma di regolamento e suscettibile di essere posta al beneficio di
una deroga retta dall'art. 6 cpv. 2 LCFo.
L'aumento di volume (ca. 500 mc), rapportato
a quello dell'intero stabilimento (> 5'000 mc), appare in effetti contenuto
sia dal profilo quantitativo (< 10%), sia dal profilo qualitativo. Si può
dunque sostenere che la sopraelevazione non alteri in misura apprezzabile
l'identità della costruzione preesistente.
La configurazione dello stabilimento, che
concentra i servizi logistici sulla fascia di terreno situata lungo la strada,
riservando il resto del fondo alle attività produttive, presenta d'altra parte
caratteristiche tali da giustificare la concessione di una deroga alla distanza
minima dal bosco al fine di consentire, attraverso un ampliamento verticale
degli spazi destinati alle esigenze di servizio, un'utilizzazione del fondo conforme
ai parametri di zona (art. 13 cpv. 2 LCFo). Il maggior volume lascia in effetti
invariata l'attuale distanza (ca. 8.00 m) dal limite del bosco situato al di là
di via Valegia. L'aumento dell'ingombro verticale non è d'altro canto atto ad
arrecare pregiudizio al bosco. Non pregiudica in particolare gli aspetti che
l’art. 13 cpv. 4 RLCFo impone di salvaguardare. Né v'è da temere che dalla
vicinanza del bosco possano derivare inconvenienti per lo stabilimento.
Soluzioni alternative, che permettano di
ricavare gli spazi supplementari occorrenti per i servizi logistici dell'azienda
dei resistenti, prescindendo da una modesta deroga alla distanza minima dal
bosco, già concessa di fatto per il fabbricato da sopraelevare, non sono infine
ragionevolmente esigibili.
Ne discende che anche sotto quest'aspetto la
licenza risulta immune da violazioni del diritto.
7.
Aspetti
ambientali
7.1
Secondo l'art. 11 cpv. 1 della legge
federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01),
gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitate
da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni). Indipendentemente
dal carico inquinante esistente, soggiunge la norma (cpv. 2), le emissioni,
nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima
consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle
possibilità economiche. Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo
o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente,
divengano dannosi o molesti (cpv. 3).
Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa dal
canto suo l’art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza del 15 dicembre 1986
contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41), devono essere limitate
secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggior misura possibile
dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo
economico (lett. a), e in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto
non superino i valori di pianificazione (VP; lett. b).
7.2
In caso di modifica di impianti
esistenti fa invece stato l’art. 8 OIF, giusta il quale se un impianto fisso
già esistente al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza (15 dicembre
1986) viene modificato, le emissioni foniche delle parti d’impianto nuove o
modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva
nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e
sopportabile sotto il profilo economico (cpv. 1). Se un impianto è modificato
sostanzialmente, soggiunge la norma (cpv. 2), le emissioni foniche dell’intero
impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori
limite d’immissione (VLI). Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti
dell’esercizio causati dal titolare dell’impianto, dispone ulteriormente l’art.
8.
cpv. 3 OIF, sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto
fisso, se c’è da aspettarsi che l’impianto stesso o la maggiore sollecitazione
degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche
percettibilmente più elevate.
7.3
Per gli impianti industriali fanno
stato i valori limite d'esposizione al rumore fissati dall'allegato 6 all'OIF.
Al rumore del traffico stradale sono invece applicabili i valori prescritti
dall'allegato 3 all'OIF. Tanto il primo, quanto il secondo allegato, per le
zone residenziali, alle quali è assegnato il grado di sensibilità II, fissano
dei VP di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente dei VLI di 60 dB(A). Per la
notte, fanno stato valori inferiori di 10 dB(A).
Per l’art. 9 OIF, l’esercizio di un impianto
fisso nuovo o modificato non deve inoltre né comportare il superamento dei
valori limite d’immissione a causa della maggiore sollecitazione di un impianto
per il traffico (lett. a), né provocare, a causa della
maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato,
immissioni foniche percettibilmente più elevate (lett. b).
7.4
Nel caso concreto, gli ampliamenti
previsti dal controverso progetto, ridotti nei limiti indicati al considerando 4.4.,
configurano una trasformazione di un impianto fisso esistente al momento
dell'entrata in vigore dall'OIF (15 dicembre 1986). Dal modico ampliamento
dell'officina non ci si possono aspettare immissioni foniche percettibilmente
più elevate. Considerato che l’amplia-mento non è atto a determinare un aumento
della produzione, immissioni più consistenti non sono nemmeno preventivabili a
seguito di una maggior sollecitazione degli impianti del traffico. Non essendo
di carattere sostanziale, l’ampliamento soggiace per principio all’art. 8 cpv.
1.
OIF, giusta il quale le emissioni foniche delle parti d’impianto nuove o
modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità
esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e
dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
L'insieme dei rumori prodotti dalle attività
dello stabilimento deve invece rispettare i VLI, che per la zona in questione
si situano a 60 dB(A) di giorno, rispettivamente 50 dB(A) di notte.
7.4.1
Gli
istanti in licenza hanno allegato alla domanda di costruzione una perizia fonica
di data 27 luglio 2006 allestita dalla __________, che ha valutato il rumore
generato dalle attività produttive dello stabilimento, dall'uso delle aree di
parcheggio annesse e dal traffico indotto. Sulla scorta di misurazioni e di
calcoli, il perito ha ritenuto che il livello sonoro prodotto dalle manovre
sull'area di posteggio e dagli impianti industriali rientrasse nei limiti imposti
dall'OIF. I livelli sonori generati dall'area di parcheggio sul punto
d'immissione più vicino (P1) ammontano a 38.4 dB(A), mentre il livello di valutazione
Lr delle principali
fonti di rumore dell'officina (seghe circolari per ferro e alluminio, trapano a
colonna e rumore generale) è pari a 46.4 dB(A). Il rumore dell'intero stabilimento
rientrerebbe da canto suo nei VLI [60 dB(A)] prescritti dagli allegati 3 e 6
OIF per la zona residenziale. Valutate in 0.2 dB(A) le emissioni sonore
generate dal traffico indotto dallo stabilimento, il perito ha altresì ritenuto
rispettate anche le condizioni poste dall'art. 9 OIF.
7.4.2
Preso
atto delle risultanze della perizia fonica, integrata da un complemento del 26
febbraio 2007, dal quale risultava che i VLI erano rispettati anche con
l'aggiunta delle operazioni di carico e scarico, l'Ufficio per la prevenzione
dei rumori (UPR) della Sezione per la protezione dell'acqua dell'aria e del
suolo (SPAAS) ha preavvisato favorevolmente il rilascio della licenza alla
condizione che fosse subordinata alle seguenti prescrizioni tecniche,
costruttive e d'esercizio:
- l'attività lavorativa dovrà essere svolta unicamente all'interno
dell'officina, con le porte e finestre sempre chiuse; all'esterno non sarà
possibile effettuare alcun tipo di lavorazione;
- l'attività lavorativa potrà essere svolta unicamente nel periodo
diurno dalle ore 0700 alle ore 1900;
- l'aspirazione e l'espulsione della nuova cabina di verniciatura dovranno
avere un livello di pressione sonora nel loro insieme non superiore a Lr 76 dB(A);
- prima della messa in esercizio della cabina di verniciatura, il
perito fonico dovrà effettuare le necessarie misure di collaudo e sottoporle
alla SPAAS per approvazione; senza queste misure e la relativa approvazione
l'impianto non potrà funzionare.
Condizioni, queste, che il municipio ha
fatto proprie, integrandole nella licenza edilizia del 29 settembre 2006.
7.4.3
Nell'ambito del presente procedimento di ricorso, il 20 ottobre 2008, i
resistenti CO 1 hanno prodotto un ulteriore complemento peritale, dal quale risultava
che le immissioni foniche prodotte dalla cabina per la verniciatura, valutate
in 51.3 dB(A) nel punto d'immissione più vicino (part. 557, di proprietà __________),
si situano al di sotto del VP [55 dB(A)], prescritto dall'allegato 6 all'OIF.
7.4.4
Constatato in sede di sopralluogo che la condizione di lavorare sempre con porte
e finestre chiuse non poteva essere rispettata perché lo stabilimento era privo
di un impianto di ventilazione, i resistenti hanno chiesto al municipio il
permesso di installarvelo.
Alla domanda
hanno allegato un aggiornamento della perizia fonica (n. 160515 B04 del 25
novembre 2008) dell'__________, dal quale risultava che i livelli di
valutazione (Lr )
delle immissioni prodotte dai nuovi impianti (verniciatura e ventilazione)
sarebbero stati inferiori ai VP. Sui fondi dei ricorrenti sarebbero ammontati a
46.
, rispettivamente a 48.9 dB(A), mentre sulla part. 557 erano preventivati
in 54.6 dB(A).
Con lo stesso
complemento di perizia, l'__________ ha altresì valutato che il rumore globale
[max. 55.2 dB(A) per la part. 557] generato dall'insieme delle attività dello
stabilimento (parcheggio veicoli, operazioni di carico e scarico, verniciatura,
ventilazione e attività lavorative) si situa al di sotto del VLI [60 dB(A)]
prescritto dall'OIF.
Il complemento
è stato verificato dall'UPR, che con referto del 23 ottobre 2009 vi ha
apportato una leggera correzione, aumentando a 56.7 dB(A) il livello di
valutazione Lr dell'insieme
delle attività dello stabilimento preventivato sulla part. 557, ritenendolo per
il resto sostanzialmente conforme alle regole dell'arte.
7.4.5
I
ricorrenti hanno contestato le deduzioni dell'__________ e le prescrizioni imposte
dall'autorità cantonale, obiettando, in particolare, che il perito non avrebbe
tenuto debitamente conto del rumore prodotto all'esterno dagli autocarri e dai
veicoli usati per il carico e lo scarico dei materiali, che il rumore prodotto
dall'impianto di ventilazione della cabina di verniciatura avrebbe dovuto
essere valutato preventivamente e che lo stabilimento non sarebbe inoltre attrezzato
per lavorare a porte e finestre chiuse.
I complementi
istruttori ed il permesso di installare un impianto di ventilazione hanno
colmato le lacune denunciate dai ricorrenti.
In sede di
conclusioni, gli insorgenti ribadiscono comunque le censure sollevate con il
ricorso. A torto, tuttavia, poiché gli accertamenti esperiti, dei quali non v'è
motivo di dubitare e che le generiche contestazioni dei ricorrenti non riescono
a scalfire, hanno chiaramente evidenziato che le immissioni prodotte dai nuovi
impianti di verniciatura e di ventilazione rispettano i VP, mentre il rumore
globale prodotto dall'insieme delle attività dello stabilimento si situa al di
sotto dei VLI.
La licenza va
comunque completata con l'obbligo di utilizzare un muletto elettrico per le
operazioni di carico e scarico degli autocarri, durante le quali i motori vanno
tenuti spenti (cfr. verbale d'udienza del 28 ottobre 2008 pag. 3 e valutazione
dell'UPR del 23 ottobre 2009 pag. 2 in fine).
7.4.6
Anche dal profilo della legislazione
ambientale, l'ampliamento, ridotto nei limiti sopra illustrati e subordinato
alle condizioni supplementari di cui si è appena detto, può dunque essere autorizzato.
8.
Posteggi
8.1
Secondo l’art. 67 cpv. 1 e 2 NAPR, in
caso di nuove costru-zioni, ricostruzioni e trasformazioni sostanziali per le
industrie deve essere di regola previsto un posto auto ogni due addetti.
In base all'art. 31a cpv. 5 LALPT, la norma di piano regolatore è stata
tuttavia resa inapplicabile dall'entrata in vigore del regola-mento cantonale
posteggi privati del 14 giugno 2005 (Rcpp; RL 7.1.1.1.5), che sulla base di una
serie di parametri determina anche il numero di posteggi necessari per gli
stabilimenti industriali (art. 4, 5, 9 e 10 Rcpp).
8.2
Nel caso concreto, il progetto
approvato prevedeva la formazione di 15 nuovi posteggi oltre ai 5 esistenti. Il
Consiglio di Stato ha annullato la licenza nella misura in cui autorizzava la
formazione dei posteggi, poiché il muro di sostegno del terrapieno sul quale
sarebbero stati realizzati non rispetta la distanza minima dal bosco
sottostante. Esso ha comunque confermato il permesso per l'ampliamento delle
officine, ritenendo che non dipendesse dall'esito della domanda di costruzione
in quanto riferita alla sistemazione esterna ed alla realizzazione dei
posteggi.
La deduzione merita di essere confermata
anche dal profilo del Rcpp. Secondo l'art. 2 Rcpp il regolamento è infatti
applicabile soltanto in caso di nuove edificazioni, come pure di riattamenti
importanti e di cambiamenti di destinazione che comportano un cambiamento
sostanziale dei parametri di riferimento per il calcolo del fabbisogno dei
posteggi. Ipotesi, queste, che in concreto non si verificano e che nemmeno i
ricorrenti pretendono date.
9.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto,
annullando il giudizio governativo impugnato e confermando la licenza 26 settembre
2006, integrata dalla licenza 11 settembre 2009 per l'impianto di ventilazione,
nei limiti indicati ai considerandi 4.4. e 7.4.5.
La tassa di giustizia di fr. 3'600.- è
suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti RI 1 e RI 2 ed i resistenti CO 1
(art. 28 LPamm).
Le ripetibili si ritengono compensate (art.
31.
LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 72 LALPT; 6 LCFo; 16, 45
NAPR; 11 LPAmb; 7, 8 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 30
gennaio 2008 del Consiglio di Stato (n. 556) è annullata e riformata nel senso
che:
1.2. la licenza edilizia 26
settembre 2006 rilasciata dal municipio di Collina d'Oro a CO 1 è confermata alle seguenti condizioni supplementari:
·
riduzione dell'ampliamento
sul lato sud in modo da allineare la facciata sud del capannone all'attuale
facciata sud del fabbricato della vecchia officina;
·
obbligo di utilizzare
un muletto elettrico per le operazioni di carico e scarico degli autocarri e di
tenere spenti i motori durante le stesse.
2. La tassa di
giustizia di fr. 3'600.- è suddivisa in parti uguali tra i ricorrenti RI 1 e RI
2 (fr. 1'800.-), in solido, ed i resistenti CO 1 (fr. 1'800.-), in solido. Non
si assegnano ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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