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Decisione

52.2008.76

Divieto di subappalto

12 marzo 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I concorrenti dovevano soltanto indicare l'ubicazione del servizio di

manutenzione. Il capitolato non esigeva nemmeno che i concorrenti fossero in

grado di assicurarlo in proprio. Dovevano soltanto indicare la ditta e la

sede più vicina ove sia possibile richiedere la manutenzione e la revisione dei

contenitori interrati forniti, nonché ottenere pezzi di ricambio

(posizione. 20 delle prescrizioni tecniche, capitolato pag. 33). Esigenza,

Considerandi

questa, che la resistente ha puntualmente soddisfatto indicando le ditte __________

e __________. Infondate sono dunque le censure che il ricorrente solleva con

riferimento alla delega a terzi del servizio di manutenzione ed all'idoneità

della ditta CO 1.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa

(> 1 mio), sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 31, 60,

61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è carico delle ditte formanti il __________ ricorrente,

che rifonderanno fr. 3'000.- alla resistente a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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