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Decisione

52.2008.77

Commisurazione delle ripetibili

7 aprile 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2008.77

Data decisione, Autorità:

07.04.2008, TRAM

Titolo:

Commisurazione delle ripetibili

RIPETIBILI

art. 31 LPAMM

Incarto n.

52.2008.77

Lugano

7 aprile 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 25 febbraio 2008 di

RI 1

patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 12 febbraio 2008 (n. 730) del Consiglio

di Stato, che accoglie il ricorso dell'insorgente avverso la pronuncia 24

settembre 2007 con cui la

Sezione dei permessi e

dell'immigrazione le aveva negato il permesso di soggiorno CE/AELS, limitatamente

alle ripetibili;

viste le risposte:

- 28 febbraio 2008 del

Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

- 4 marzo 2008 del

Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che RI 1,

cittadina __________, ha ottenuto il 22 febbraio 2007 dalla Sezione dei

permessi e dell'immigrazione (SPI) un permesso di dimora CE/AELS valido sino al

21 agosto successivo per la preparazione dell'avvio di un'attività lucrativa

indipendente in Svizzera quale prostituta;

che il 13 agosto 2007 ella ha chiesto il

rinnovo della citata autorizzazione;

che interrogata l'11 settembre 2007 dalla

Polizia cantonale in merito alla sua situazione personale e professionale, RI 1

ha tra le altre cose dichiarato: "Ho svolto la mia attività in modo

regolare soggiornando sempre in Ticino. È mia intenzione rimanere in Ticino per

continuare a svolgere questa attività, anche se devo precisare che vengo in

Svizzera per circa tre volte l'anno e per una durata complessiva di un mese

circa a causa dei miei figli di cui uno in tenera età che vivono in __________ ";

che preso atto di queste dichiarazioni, il 24 settembre 2007 la SPI a

risolto di non rinnovare a RI 1 il permesso di dimora CE/AELS, ritenendo che la

stessa non esercitasse un'attività effettiva e durevole in Svizzera;

che con decisione del 12 febbraio 2008 il

Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dall'interessata avverso la

predetta pronuncia e ha fatto ordine alla SPI di rilasciarle il permesso richiesto;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che,

alla luce della documentazione agli atti e segnatamente delle notifiche di

presenza e dei contributi fiscali, sociali e assicurativi pagati, la ricorrente

aveva verosimilmente rilasciato alla Polizia cantonale delle dichiarazioni che

non corrispondevano a quanto ella volesse effettivamente dire in merito alla

sua presenza sul territorio svizzero, la quale era invece stata tutto sommato effettiva

durante quasi tutto il periodo preso in considerazione;

che, tenuto conto della particolarità della

fattispecie, l'Esecutivo ha ritenuto equo attribuire all'insorgente un

indennità ridotta a titolo di ripetibili, per un ammontare di fr. 200.--;

che avverso quest'ultimo punto della citata pronuncia

Considerandi

governativa RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendo che lo stesso sia riformato nel senso che le è riconosciuta un

indennità per ripetibili di fr. 500.-; in sintesi sostiene che dinanzi al

Consiglio di Stato l'autorità di prime cure è risultata soccombente a tutti gli

effetti, ragione per la quale, nella misura in cui non le è mai stato imputato

un atteggiamento contrario alla buona fede processuale o atto a complicare la

situazione, non vi erano gli estremi per ridurle le ripetibili;

che chiamate ad esprimesi sia il

dipartimento che il Consiglio di Stato non hanno formulato osservazioni,

rimettendosi al giudizio di questo tribunale;

considerato, in

diritto

che contro

le decisioni relative all'assegnazione delle ripetibili è dato lo stesso rimedio

di diritto previsto per impugnare il merito della causa (STA 7 gennaio 2002 n.

52.2001.351

consid. 1.1.);

in

concreto, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito

della vertenza è data, dal momento che la decisione di mancato rinnovo del

permesso di dimora CE/AELS, avrebbe potuto essere impugnata sino al Tribunale

federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art. 83 lett. c

n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS);

che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1

PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43

PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che giusta l'art. 31 PAmm il

Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di

ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla

controparte;

che l'indennità va adeguatamente commisurata alle spese sostenute

dalla parte vincente per la tutela dei suoi interessi (RDAT

II-1994 n. 12);

che, procedendo da apprezzamento, la

determinazione delle ripetibili è sindacabile da parte di questo tribunale

soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto

sotto il profilo dell'abuso di potere; in altri termini, soltanto quando appare

insostenibile;

che innanzitutto occorre rilevare come il Consiglio di Stato

abbia correttamente ammesso la soccombenza dell'autorità di prime cure, riconoscendo

il diritto della ricorrente ad ottenere un'indennità per ripetibili;

che il Governo ha tuttavia ritenuto che la particolarità della fattispecie

giustificasse l'assegnazione di un importo ridotto;

che, alla luce delle considerazioni sviluppate nel suo

giudizio, è evidente che in questo modo il Consiglio di Stato abbia voluto

tenere conto del fatto che, sottoscrivendo senza riserve e dopo avere addirittura

dichiarato di comprendere e parlare bene l'italiano un verbale di polizia nel

quale affermava di soggiornare soltanto saltuariamente in Ticino a causa dei

propri impegni familiari all'estero, la ricorrente aveva contribuito ad indurre

in errore l'autorità di prime cure in merito all'esistenza dei presupposti per

il rinnovo del suo permesso;

che, nella misura in cui dottrina e prassi riconoscono all'autorità giudicante

la possibilità di derogare in parte o addirittura totalmente al cosiddetto

"principio della soccombenza" (Unterliegerprinzip), negando o

riducendo l'indennità per ripetibili alla parte vincente, qualora il

comportamento di quest'ultima o particolari circostanze lo giustifichino (cfr.

Benoît Bovay, Procédure administrative, pag. 465 e seg con riferimenti

giurisprudenziali; esplicito in tal senso l'art. 108 cpv. 3 della legge di

procedura amministrativa del Canton Berna del 23 maggio 1989), si deve

riconoscere che la decisione impugnata non procede da un esercizio abusivo del

vasto potere d'apprezzamento che il Consiglio di Stato possiede in questo

ambito;

che, contrariamente a quanto cerca di dimostrare in questa sede, la ricorrente non

può dirsi del tutto estranea al malinteso sorto con l'autorità di prime cure in

merito alla durata e alla frequenza dei suoi soggiorni in Ticino;

che in occasione del suo interrogatorio dell'11 settembre 2007 ella ha infatti

rilasciato e sottoscritto, dopo averle rilette e confermate senza mai esigere

la presenza di un interprete, delle dichiarazioni apparentemente chiare e inequivocabili

riguardo alla sua sporadica presenza in Svizzera, le quali sono state determinanti

per l'emanazione di una decisione negativa da parte della SPI, salvo poi indicare

in sede di ricorso che in verità non intendeva affermare ciò che era stato

riportato nel verbale;

che, per quanto attiene poi all'ammontare dell'importo accordatole

a titolo di ripetibili dal Governo, esso appare tutto sommato adeguato alle

circostanze del caso;

che la stessa ricorrente ammette che la trattazione della procedura di ricorso ha

comportato per il suo patrocinatore un dispendio di tempo piuttosto contenuto,

stimato complessivamente in poco più di tre ore, corrispondente ad un indennità

piena di fr. 500.-;

che in quest'ordine di cose, tenuto conto del fattore di riduzione preso in

considerazione dal Consiglio di Stato, l'assegnazione di un'indennità di

patrocinio di fr. 200.- non può ancora essere considerata insostenibile al

punto tale da risultare arbitraria;

che, stante tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto;

che la tassa di giustizia e le spese, commisurate al dispendio

di lavoro occasionato, seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 83 lett. b n. 2 LTF; 10 LALPS; 18, 28,

31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico

della ricorrente.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di

30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia

proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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