52.2008.79
Ricorso contro trattamento psicofarmacologico coatto. Il paziente non può adire in ogni tempo la CGASP, ma deve sollecitare una modifica del piano terapeutico ed impugnare un'eventuale decisione negat
12 marzo 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2008.79
Data decisione, Autorità:
12.03.2008, TRAM
Titolo:
Ricorso contro trattamento psicofarmacologico coatto. Il paziente non può adire in ogni tempo la CGASP, ma deve sollecitare una modifica del piano terapeutico ed impugnare un'eventuale decisione negativa
DECISIONE MATERIALE
LIBERTÀ PERSONALE
art. 5 LASP
art. 29 LASP
art. 30 LASP
art. 31 LASP
art. 32 LASP
art. 50 cpv. 2 LASP
Incarto n.
52.2008.79
Lugano
12 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 febbraio 2008 di
RI 1
contro
la decisione 20 febbraio 2008 (n. PS.2008.12) della
commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (CGASP), che
ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso il trattamento
ambulatoriale coatto impostogli il 12 gennaio 2007 al momento in cui è stato
dimesso dalla clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC);
vista la risposta 6 marzo
2008 della CPC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che RI 1
è un ex politossicodipendente, da anni sofferente di un severo disturbo di
personalità paranoide; il 7 dicembre 2006 è stato ricoverato d'urgenza alla CPC
in relazione a diversi episodi di grave eteroaggressività nei confronti soprattutto
del vicinato;
che grazie ad adeguate cure lo scompenso è
regredito rapidamente, cosicché il 12 gennaio 2007 RI 1 è stato dimesso dalla
clinica e obbligato a presentarsi ogni 15 giorni presso il SPS di Locarno per
seguire un trattamento ambulatoriale a base di __________;
che il 6 febbraio 2008 RI 1 ha improvvisamente
adito la CGASP, contestando la terapia dispensatagli;
che dopo l'udienza conciliativa preliminare
tenutasi il 13 febbraio 2008 il ricorrente è stato sottoposto ad un esame
specialistico da parte del dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta
FMH; alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 20 febbraio
2008 la CGASP ha respinto il
gravame;
che il 22 febbraio 2008 RI 1 ha impugnato
tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua
avversione alla terapia psicofarmacologica in atto, a suo parere del tutto inutile;
nel contempo, l'insorgente ha sollecitato la rifusione delle spese avute e il
riconoscimento di un'indennità di 15'000.- fr. per danni morali;
che la CGASP ha rinunciato a presentare
osservazioni al ricorso, mentre la CPC si è premurata di illustrare le ragioni
che impongono il trattamento psicofarmacologico osteggiato dall'insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e
52 LASP, nonché 43 e 46 PAmm; in questa sede il sapere se il ricorso inoltrato
alla CGASP fosse ammissibile è questione di merito;
che il
gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 5 LASP l'utente ha diritto
a un'assistenza adeguata e in modo particolare all'applicazione di terapie
proporzionali all'esigenza di cura, definite, se possibile, con la sua partecipazione;
che i trattamenti necessari vengono stabiliti
nell'ambito del piano terapeutico (art. 29 e 30 LASP), che deve essere discusso
con l'utente (art. 31 cpv. 1 LASP); quest'ultimo deve formulare il proprio
Considerandi
consenso per qualsiasi terapia (art. 32 LASP), in difetto di cui la stessa deve
essere autorizzata dal Consiglio psicosociale cantonale (CPSC; art. 35 e 36
LASP);
che in caso di grave urgenza è possibile
rinunciare all'intervento del CPSC, ma all'utente è dato ricorso alla CGASP, la
quale verifica la legalità dell'intervento anche se esso è già stato attuato
(art. 37 LASP);
che il ricorso alla CGASP presuppone per
legge l'esistenza di una decisione od omissione comportante la privazione o una
limitazione della libertà dell'utente (art. 50 cpv. 2 LASP);
che nel caso di specie la decisione con la
quale RI 1 è stato costretto a seguire la terapia a base di __________ risale
al 12 gennaio 2007, giorno in cui è stato dimesso dalla CPC; da allora è
trascorso più di un anno;
che la CGASP ha nondimeno ritenuto che il
ricorso del 6 febbraio 2008 fosse ricevibile, siccome rivolto contro un
trattamento farmacologico in essere, per la cui continuazione la legge non
impone una speciale procedura; ne ha quindi dedotto che il paziente lo potesse impugnare
in ogni momento;
che la CGASP ha però omesso di considerare che
la descrizione e la giustificazione delle misure privative o restrittive della
libertà personale, della loro necessità e proporzionalità devono essere
contemplate nel piano terapeutico (art. 30 lett. b LASP), il quale a sua volta
deve essere costantemente aggiornato (art. 29 cpv. 4 LASP) e approvato
dall'utente (art. 32 cpv. 1 LASP);
che anche se la legge non lo prevede
esplicitamente, pare ovvio che ogni paziente possa chiedere in ogni tempo un
riesame delle misure coatte che lo colpiscono, rispettivamente una riconsiderazione
del piano terapeutico, soprattutto quando è trascorso un consistente lasso di
tempo dall'adozione di siffatti provvedimenti; non per nulla, gli utenti
possono inoltrare in ogni momento una domanda di rilascio (vedi art. 47 LASP),
ovvero postulare la soppressione delle restrizioni della libertà di cui sono
oggetto;
che è contro le decisioni prese a seguito di
queste richieste che è possibile ricorrere alla CGASP; quest'ultima è una vera
e propria autorità giudiziaria, chiamata a verificare in prima istanza la
legittimità delle disposizioni adottate dagli organi sanitari, rispettivamente
il rispetto della libertà individuale degli utenti;
che la sussistenza di un atto impugnabile ai
sensi dell'art. 5 PA è un presupposto processuale essenziale, che il giudice è
tenuto a verificare d'ufficio non appena riceve il gravame (cfr. art. 46 cpv. 3
PAmm, applicabile attraverso il rinvio dell'art. 56 LASP; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 127 ss.; Bovay, Procédure administrative, p.
334.
ss.); la sua inesistenza rende l'atto inammissibile per
carenza dell'oggetto del ricorso stesso;
che nella misura in cui la CGASP avrebbe
dovuto dichiarare irricevibile il ricorso di RI 1, vuoi perché tardivo per
rapporto alla decisione del 12 gennaio 2007, vuoi perché privo di un oggetto
nel senso dianzi descritto, l'impugnativa proposta in questa sede deve essere respinta;
che il ricorso va in ogni modo disatteso,
anche volendo ammettere che la CGASP è entrata nel merito del gravame 6 febbraio 2008 presentatogli
dall'insorgente, considerandolo proposto contro una decisione di rifiuto di
rivedere la terapia impostagli;
che in effetti, secondo il Tribunale
federale, un trattamento medicamentoso coatto tange in maniera importante la
libertà personale e la dignità umana dell'interessato; le restrizioni a queste
garanzie sancite a livello costituzionale (vedi art. 7 e 10 cpv. 2 Cost.)
devono fondarsi su una chiara base legale, essere sorrette da un interesse
pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (DTF 130 I 16 consid.
3; 127 I 6 consid. 5);
che in particolare occorre procedere ad una
ponderazione completa e globale degli interessi in gioco: interessi pubblici,
necessità del trattamento, conseguenze dell'assenza di trattamento, esame di
alternative, apprezzamento dell'esposizione a pericolo propria e altrui (DTF
130.
I 16 consid. 5);
che RI 1 soffre da anni di un grave disturbo
della personalità, che in questo momento - grazie alla presa a carico da parte
del SPS di Locarno ed alla cura farmacologica dispensatagli - è sotto
controllo;
che il ricorrente vorrebbe abbandonare la
terapia, ma su questo punto la decisione impugnata deve essere senz'altro
tutelata; essa dimostra ampiamente ed in modo convincente che l'insorgente deve
essere ulteriormente curato tramite la regolare somministrazione dei farmaci prescrittigli;
che la provata relazione tra l'erogazione delle
cure ed il netto miglioramento del suo stato di salute giustificano senz'ombra
di dubbio la misura terapeutica adottata, peraltro sorretta da un interesse
pubblico inconfutabile laddove ha rimediato alle attitudini eteroaggressive del
ricorrente;
che dal profilo della ponderazione degli
interessi esatta dalla giurisprudenza, non si può fare a meno di annotare che con
il trascorrere dei mesi i medici hanno dimezzato il dosaggio del neurolettico
prescritto al paziente; in simili evenienze non si può di certo rimproverare ai
curanti di non avergli assicurato il trattamento farmacologico più adeguato con
il minor numero di effetti collaterali sgradevoli possibile;
che il giudizio di merito della CGASP
resiste pertanto alle critiche ricorsuali anche in tema di proporzionalità;
che il ricorrente chiede infine la rifusione
delle spese avute e il riconoscimento di un'indennità di 15'000.- fr. per danni
morali;
che la pretesa è inammissibile, sia perché
formulata sotto forma di nuova domanda (art. 63 cpv. 2 PAmm), sia perché alla
stessa torna applicabile la legge sulla responsabilità degli enti e agenti
pubblici (cfr. in tal senso art. 55 cpv. 3 LASP), la quale conferisce al
giudice civile ordinario (e non alla CGASP o al Tribunale cantonale
amministrativo ) la competenza di statuire sulle richieste risarcitorie
avanzate a dipendenza di restrizioni della libertà avvenute in violazione della
legge (art. 55 LASP; 7 e 22 LResp);
che sulla scorta delle considerazioni che
precedono il gravame va respinto; non si preleva tassa di giudizio (art. 50
cpv. 4 LASP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. art. 397a ss. CC; 19 ss., 29 ss., 47,
50, 52, 55 LASP;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
preleva tassa di giudizio.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 ss.
LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia civile, entro il medesimo
termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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