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Decisione

52.2008.79

Ricorso contro trattamento psicofarmacologico coatto. Il paziente non può adire in ogni tempo la CGASP, ma deve sollecitare una modifica del piano terapeutico ed impugnare un'eventuale decisione negat

12 marzo 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

52.2008.79

Data decisione, Autorità:

12.03.2008, TRAM

Titolo:

Ricorso contro trattamento psicofarmacologico coatto. Il paziente non può adire in ogni tempo la CGASP, ma deve sollecitare una modifica del piano terapeutico ed impugnare un'eventuale decisione negativa

DECISIONE MATERIALE

LIBERTÀ PERSONALE

art. 5 LASP

art. 29 LASP

art. 30 LASP

art. 31 LASP

art. 32 LASP

art. 50 cpv. 2 LASP

Incarto n.

52.2008.79

Lugano

12 marzo 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 febbraio 2008 di

RI 1

contro

la decisione 20 febbraio 2008 (n. PS.2008.12) della

commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (CGASP), che

ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso il trattamento

ambulatoriale coatto impostogli il 12 gennaio 2007 al momento in cui è stato

dimesso dalla clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC);

vista la risposta 6 marzo

2008 della CPC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che RI 1

è un ex politossicodipendente, da anni sofferente di un severo disturbo di

personalità paranoide; il 7 dicembre 2006 è stato ricoverato d'urgenza alla CPC

in relazione a diversi episodi di grave eteroaggressività nei confronti soprattutto

del vicinato;

che grazie ad adeguate cure lo scompenso è

regredito rapidamente, cosicché il 12 gennaio 2007 RI 1 è stato dimesso dalla

clinica e obbligato a presentarsi ogni 15 giorni presso il SPS di Locarno per

seguire un trattamento ambulatoriale a base di __________;

che il 6 febbraio 2008 RI 1 ha improvvisamente

adito la CGASP, contestando la terapia dispensatagli;

che dopo l'udienza conciliativa preliminare

tenutasi il 13 febbraio 2008 il ricorrente è stato sottoposto ad un esame

specialistico da parte del dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta

FMH; alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 20 febbraio

2008 la CGASP ha respinto il

gravame;

che il 22 febbraio 2008 RI 1 ha impugnato

tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua

avversione alla terapia psicofarmacologica in atto, a suo parere del tutto inutile;

nel contempo, l'insorgente ha sollecitato la rifusione delle spese avute e il

riconoscimento di un'indennità di 15'000.- fr. per danni morali;

che la CGASP ha rinunciato a presentare

osservazioni al ricorso, mentre la CPC si è premurata di illustrare le ragioni

che impongono il trattamento psicofarmacologico osteggiato dall'insorgente;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e

52 LASP, nonché 43 e 46 PAmm; in questa sede il sapere se il ricorso inoltrato

alla CGASP fosse ammissibile è questione di merito;

che il

gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli

atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che giusta l'art. 5 LASP l'utente ha diritto

a un'assistenza adeguata e in modo particolare all'applicazione di terapie

proporzionali all'esigenza di cura, definite, se possibile, con la sua partecipazione;

che i trattamenti necessari vengono stabiliti

nell'ambito del piano terapeutico (art. 29 e 30 LASP), che deve essere discusso

con l'utente (art. 31 cpv. 1 LASP); quest'ultimo deve formulare il proprio

Considerandi

consenso per qualsiasi terapia (art. 32 LASP), in difetto di cui la stessa deve

essere autorizzata dal Consiglio psicosociale cantonale (CPSC; art. 35 e 36

LASP);

che in caso di grave urgenza è possibile

rinunciare all'intervento del CPSC, ma all'utente è dato ricorso alla CGASP, la

quale verifica la legalità dell'intervento anche se esso è già stato attuato

(art. 37 LASP);

che il ricorso alla CGASP presuppone per

legge l'esistenza di una decisione od omissione comportante la privazione o una

limitazione della libertà dell'utente (art. 50 cpv. 2 LASP);

che nel caso di specie la decisione con la

quale RI 1 è stato costretto a seguire la terapia a base di __________ risale

al 12 gennaio 2007, giorno in cui è stato dimesso dalla CPC; da allora è

trascorso più di un anno;

che la CGASP ha nondimeno ritenuto che il

ricorso del 6 febbraio 2008 fosse ricevibile, siccome rivolto contro un

trattamento farmacologico in essere, per la cui continuazione la legge non

impone una speciale procedura; ne ha quindi dedotto che il paziente lo potesse impugnare

in ogni momento;

che la CGASP ha però omesso di considerare che

la descrizione e la giustificazione delle misure privative o restrittive della

libertà personale, della loro necessità e proporzionalità devono essere

contemplate nel piano terapeutico (art. 30 lett. b LASP), il quale a sua volta

deve essere costantemente aggiornato (art. 29 cpv. 4 LASP) e approvato

dall'utente (art. 32 cpv. 1 LASP);

che anche se la legge non lo prevede

esplicitamente, pare ovvio che ogni paziente possa chiedere in ogni tempo un

riesame delle misure coatte che lo colpiscono, rispettivamente una riconsiderazione

del piano terapeutico, soprattutto quando è trascorso un consistente lasso di

tempo dall'adozione di siffatti provvedimenti; non per nulla, gli utenti

possono inoltrare in ogni momento una domanda di rilascio (vedi art. 47 LASP),

ovvero postulare la soppressione delle restrizioni della libertà di cui sono

oggetto;

che è contro le decisioni prese a seguito di

queste richieste che è possibile ricorrere alla CGASP; quest'ultima è una vera

e propria autorità giudiziaria, chiamata a verificare in prima istanza la

legittimità delle disposizioni adottate dagli organi sanitari, rispettivamente

il rispetto della libertà individuale degli utenti;

che la sussistenza di un atto impugnabile ai

sensi dell'art. 5 PA è un presupposto processuale essenziale, che il giudice è

tenuto a verificare d'ufficio non appena riceve il gravame (cfr. art. 46 cpv. 3

PAmm, applicabile attraverso il rinvio dell'art. 56 LASP; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 127 ss.; Bovay, Procédure administrative, p.

334.

ss.); la sua inesistenza rende l'atto inammissibile per

carenza dell'oggetto del ricorso stesso;

che nella misura in cui la CGASP avrebbe

dovuto dichiarare irricevibile il ricorso di RI 1, vuoi perché tardivo per

rapporto alla decisione del 12 gennaio 2007, vuoi perché privo di un oggetto

nel senso dianzi descritto, l'impugnativa proposta in questa sede deve essere respinta;

che il ricorso va in ogni modo disatteso,

anche volendo ammettere che la CGASP è entrata nel merito del gravame 6 febbraio 2008 presentatogli

dall'insorgente, considerandolo proposto contro una decisione di rifiuto di

rivedere la terapia impostagli;

che in effetti, secondo il Tribunale

federale, un trattamento medicamentoso coatto tange in maniera importante la

libertà personale e la dignità umana dell'interessato; le restrizioni a queste

garanzie sancite a livello costituzionale (vedi art. 7 e 10 cpv. 2 Cost.)

devono fondarsi su una chiara base legale, essere sorrette da un interesse

pubblico e rispettare il principio della proporzionalità (DTF 130 I 16 consid.

3; 127 I 6 consid. 5);

che in particolare occorre procedere ad una

ponderazione completa e globale degli interessi in gioco: interessi pubblici,

necessità del trattamento, conseguenze dell'assenza di trattamento, esame di

alternative, apprezzamento dell'esposizione a pericolo propria e altrui (DTF

130.

I 16 consid. 5);

che RI 1 soffre da anni di un grave disturbo

della personalità, che in questo momento - grazie alla presa a carico da parte

del SPS di Locarno ed alla cura farmacologica dispensatagli - è sotto

controllo;

che il ricorrente vorrebbe abbandonare la

terapia, ma su questo punto la decisione impugnata deve essere senz'altro

tutelata; essa dimostra ampiamente ed in modo convincente che l'insorgente deve

essere ulteriormente curato tramite la regolare somministrazione dei farmaci prescrittigli;

che la provata relazione tra l'erogazione delle

cure ed il netto miglioramento del suo stato di salute giustificano senz'ombra

di dubbio la misura terapeutica adottata, peraltro sorretta da un interesse

pubblico inconfutabile laddove ha rimediato alle attitudini eteroaggressive del

ricorrente;

che dal profilo della ponderazione degli

interessi esatta dalla giurisprudenza, non si può fare a meno di annotare che con

il trascorrere dei mesi i medici hanno dimezzato il dosaggio del neurolettico

prescritto al paziente; in simili evenienze non si può di certo rimproverare ai

curanti di non avergli assicurato il trattamento farmacologico più adeguato con

il minor numero di effetti collaterali sgradevoli possibile;

che il giudizio di merito della CGASP

resiste pertanto alle critiche ricorsuali anche in tema di proporzionalità;

che il ricorrente chiede infine la rifusione

delle spese avute e il riconoscimento di un'indennità di 15'000.- fr. per danni

morali;

che la pretesa è inammissibile, sia perché

formulata sotto forma di nuova domanda (art. 63 cpv. 2 PAmm), sia perché alla

stessa torna applicabile la legge sulla responsabilità degli enti e agenti

pubblici (cfr. in tal senso art. 55 cpv. 3 LASP), la quale conferisce al

giudice civile ordinario (e non alla CGASP o al Tribunale cantonale

amministrativo ) la competenza di statuire sulle richieste risarcitorie

avanzate a dipendenza di restrizioni della libertà avvenute in violazione della

legge (art. 55 LASP; 7 e 22 LResp);

che sulla scorta delle considerazioni che

precedono il gravame va respinto; non si preleva tassa di giudizio (art. 50

cpv. 4 LASP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. art. 397a ss. CC; 19 ss., 29 ss., 47,

50, 52, 55 LASP;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

preleva tassa di giudizio.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 ss.

LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia civile, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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