52.2008.9
Ordine di ricondurre al piano animali da reddito garantendo loro sufficiente foraggio ed acqua
29 aprile 2008Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2008.9
Data decisione, Autorità:
29.04.2008, TRAM
Titolo:
Ordine di ricondurre al piano animali da reddito garantendo loro sufficiente foraggio ed acqua
BESTIAME
LEGITTIMAZIONE
art. 43 LPAMM
art. 2 LPDA
art. 3 LPDA
art. 24 let. a LPDA
Incarto n.
52.2008.9
Lugano
29 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 gennaio 2008 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
la decisione 5 dicembre 2007 (n. __________) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente la
risoluzione 26 settembre 2007 con cui il Dipartimento della sanità e della socialità,
Ufficio del veterinario cantonale, gli aveva intimato di ricondurre al piano
gli animali da reddito di sua proprietà, garantendo loro sufficiente
disponibilità di foraggio ed acqua, avvertendolo inoltre formalmente che
qualora fossero state accertate nuove infrazioni avrebbe ordinato nei suoi
confronti il divieto temporaneo di custodia degli animali;
viste le risposte:
- 23 gennaio 2008 del
Consiglio di Stato;
- 7 febbraio 2008 del
Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale
(UVC);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 è
proprietario ed allevatore a titolo accessorio di bestiame bovino.
A partire dal 1997, il ricorrente è stato
ripetutamente oggetto di provvedimenti amministrativi per infrazioni alle disposizioni
dell’Ordinanza federale sulla protezione degli animali (OPAn) e dell’Ordinanza
sulle epizoozie (OFE) da parte dell’Ufficio del veterinario cantonale (UVC).
Dal 1° luglio 2007 al 30 settembre 2007 RI 1 ha estivato sull’Alpe __________, in alta Val __________, di proprietà del Patriziato di __________,
22 vacche madri e nutrici, 16 vitelli di vacche madri e nutrici fino ad 1 anno
e 1 toro.
B. Il 26
settembre 2007, un escursionista ha segnalato all'UVC che i bovini di RI 1,
malgrado le nevicate, erano ancora alpeggiati all’Alpe __________.
Con risoluzione dello stesso giorno, l’UVC
ha ordinato al ricorrente di garantire immediatamente una sufficiente
disponibilità di foraggio e di acqua agli animali, imponendogli inoltre di ricondurli
al più presto al piano. L’UVC l’ha nel contempo avvertito che qualora, visti i
suoi precedenti, venissero accertate nuove infrazioni nell’ambito dell’OPAN
e dell’OFE, come previsto dall’art. 24 LPDA (…) ordinerà nei suoi confronti il
divieto temporaneo di custodia degli animali.
C. Con
giudizio 5 dicembre 2007, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
presentato da RI 1 contro la suddetta decisione dipartimentale. Il Governo ha
ritenuto che la documentazione e le fotografie agli atti fossero sufficienti
per dimostrare che quel giorno sull’Alpe __________ vi fosse una coltre di neve
sui pascoli e che i bovini non avessero né foraggio, né acqua, né un ricovero
protetto a disposizione. Ha inoltre rilevato che le misure imposte dall’UVC al
ricorrente fossero il minimo che si può pretendere per assicurare una tenuta
dei bovini adeguata alle circostanze.
D. Contro il
suddetto giudizio governativo il ricorrente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione dell'UVC.
L’insorgente nega qualsiasi violazione delle
norme sopraccitate e contesta l'accertamento dei fatti. La fotografia posta a
fondamento della decisione impugnata non sarebbe stata scattata dal veterinario
cantonale o da un funzionario incaricato. Essa non permetterebbe di stabilire né
quando, né dove, né tanto meno da chi sia stata effettivamente scattata. Gli
animali quel giorno si sarebbero trovati a __________, situato a ca. 1500 s/m,
dove la neve non sarebbe neppure arrivata. A disposizione dei bovini vi sarebbe
inoltre stata una stalla, acqua e cibo a sufficienza.
A
suffragio della sua tesi il ricorrente allega una dichiarazione del suo
collaboratore __________ incaricato della custodia degli animali e di un terzo
(__________).
E. All’accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l’UVC con argomenti che per
quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 8 cpv. 2
LCPDA.
Nella misura in cui gli animali sono stati
ricondotti al piano, la decisione dell'UVC è diventata priva d'oggetto. Al
ricorrente va non-dimeno riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare il
giudizio governativo nella misura in cui pone a suo carico la tassa di
giustizia e conferma l'avvertimento ad attenersi alle disposizioni di legge,
pena l'adozione di un divieto temporaneo di custodire animali (Max Imboden/Rene Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., Basilea e Stoccarda 1976, n. 36 B VI h).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere evaso sulla scorta degli atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti
istruttori (art. 18 LPAmm).
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 2 cpv. 1 LPDA esige che agli animali venga riservato un trattamento che
tenga conto nel miglior modo possibile delle loro necessità. Chiunque si occupa
di animali, soggiunge la norma (cpv. 2), deve, nella misura consentita dalle
circostanze, aver cura del loro benessere. Chiunque tiene un animale o lo
custodisce, precisa l’art. 3 cpv. 1 LPDA, deve in particolare nutrirlo,
prenderne cura e, ove occorra, dargli ricovero. La libertà di movimento necessaria
all’animale non deve essere durevolmente o inutilmente limitata, se ciò
comporta dolori, sofferenze o lesioni per l’animale (art. 3 cpv. 2 LPDA).
Gli animali, dispone ulteriormente l’art. 1
OPAn, devono essere tenuti in modo che non turbi le loro funzioni corporee e il
loro comportamento e che non superi le loro possibilità d’adattamen-to (cpv.
1). La nutrizione, la cura e il ricovero sono adeguati se corrispondono, secondo
il livello dell’esperienza e le conoscenze fisiologiche, etologiche e
igieniche, ai bisogni dell’animale (cpv. 2). Gli animali devono essere approvvigionati
regolarmente e sufficientemente con foraggio adeguato e, se necessario, con
acqua (art. 2 cpv. 1 OPAn). La cura deve evitare malattie e ferimenti dovuti
alle condizioni di tenuta e sostituire il comportamento proprio della specie,
nella misura in cui esso è limitato dalla tenuta e necessario per la salute
(art. 3 cpv. 1 OPAn).
2.2
Giusta l'art. 24 LPDA anche se non ricorrono gli estremi della pena, l’autorità
può fare divieto, temporaneo o a tempo indeterminato, di tenere animali, di commerciare
o trattare professionalmente con essi, a chi è stato punito per reiterate o
gravi infrazioni alle disposizioni della LPDA, ai disposti esecutivi emanati in
virtù di essa o alle singole decisioni dell’autorità competente (lett. a)
oppure per infermità o deficienza mentale, alcolismo o altri motivi è incapace
di detenere un animale (lett. b).
3.
3.1.
Nel caso concreto, l'UVC ha fondato la sua decisione su una segnalazione telefonica
fattagli il 26 settembre 2007 da un escursionista, che dal 15 al 29 settembre 2007 ha soggiornato presso la capanna di __________, situata a quota __________ m s/m., dove ha
constatato che il bestiame di RI 1 appariva lasciato in
balia a sé stesso. Della segnalazione telefonica, che
ha indotto l'UVC ad intervenire, non v'è traccia agli atti. Nemmeno un appunto
che ne riassuma il contenuto. Agli atti v'è soltanto un e-mail inviato il 15
ottobre 2007 all'UVC, nel quale l'escursionista conferma che già prima del 25
settembre 2007 gli animali vagavano attorno alla capanna di __________ alla
ricerca di cibo. Quel giorno, scendendo a __________, l'escursionista li ha incontrati
in prossimità di un alpe più basso, attorno alla stalla. La sera, stando sempre
al racconto dell'escursionista, ha iniziato a piovere ed a nevicare. Il giorno
seguente il terreno era innevato. Le mucche, che si erano radunate attorno alla
capanna, sarebbero state condotte a valle dal collaboratore del ricorrente. All'e-mail
è allegata una fotografia raffigurante 8 bovine ed un vitellino, stazionanti su
terreno recintato con filo elettrico, ricoperto da una sottile coltre di neve
bagnata, che potrebbe trovarsi a __________ (m __________ s/m.).
3.2
Valutati nel loro insieme secondo libero apprezzamento,
gli elementi probatori prodotti dall'UVC non appaiono sufficienti per suffragare
l'ipotesi di trascuranza dei doveri di custodia del bestiame addebitata
all'insorgente.
Per principio, nulla impedisce all'autorità di fondare le
proprie decisioni anche sulle segnalazioni provenienti da terzi. Queste devono
tuttavia fornire tutte le informazioni necessarie per acquisire un quadro
oggettivo e completo della fattispecie, verificabile anche da parte delle
istanze di ricorso in caso di contestazione. Presupposto, questo, che nel caso
concreto non è dato.
Dall'e-mail di conferma della precedente segnalazione
telefonica, inviato dall'escursionista all'UVC assieme ad una fotografia del
bestiame, si può in effetti soltanto dedurre che il 26 settembre 2007 il
bestiame del ricorrente si trovava sull'alpe di __________, che era stata
ricoperta da una decina di centimetri di neve fradicia, alla quale era sceso
dalla capanna di __________ (__________). Da questa testimonianza, formulata in
modo non sempre chiaro e lineare, ma sostanzialmente coincidente con la
dichiarazione prodotta in questa sede del collaboratore del ricorrente __________,
si può tuttavia anche dedurre che i bovini, pur trovandosi in una situazione di
disagio, erano in buono stato ed apparentemente sani (Der Zustand der
meisten Tiere war aber gut und auch die kleineren zeigten sich munter und gesund).
Dall'e-mail si può inoltre dedurre che a __________ v'è una
stalla e che il giorno seguente il bestiame è stato fatto scendere al piano.
Ora, è ben vero che l'escursionista autore della
segnalazione ha affermato di aver avuto l'impressione che gli animali versassero
in una situazione di relativo abbandono. Non è tuttavia dato di sapere di quali
competenze specifiche disponesse questa persona per pronunciarsi con sufficiente
cognizione di causa sulle modalità di gestione del bestiame. Per fondare il
rimprovero che muove all'insorgente, l'UVC avrebbe dovuto raccogliere ulteriori
informazioni, interrogando anzitutto il pastore incaricato della custodia degli
animali sul loro luogo di stazionamento, sui loro spostamenti, sulle istruzioni
ricevute dal ricorrente e sulle disposizioni adottate per mitigare le
conseguenze della nevicata. Il semplice e-mail di conferma, inviato tre settimane
dopo i fatti all'UVC, non basta per suffragare gli addebiti. Né bastano i precedenti
comportamenti negligenti che l'autorità rimprovera all'insorgente. È ben vero
che il 10 luglio 2007 il Patriziato di __________ aveva segnalato all'UVC che questi
aveva abusivamente caricato il suo bestiame sull'alpe di __________, lasciandolo
senza custodia. È tuttavia altrettanto vero che il 14 agosto 2007 il ricorrente
si è impegnato davanti al Pretore di __________ a sorvegliare il bestiame con
l'aiuto di un pastore. Impegno, questo, che gli atti non permettono di
considerare senz'altro disatteso, stante che lo stesso escursionista, pur denunciando
carenze nella vigilanza, conferma di aver discusso sia con il ricorrente, sia
con il pastore in merito alla situazione dei bovini.
4.
Da quanto precede, non
spettando a questo Tribunale il compito di colmare le lacune istruttorie poste
in essere dalle istanze inferiori, il ricorso va accolto, annullando il
giudizio governativo e la comminatoria censurata.
Dato l’esito si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPAmm). Lo Stato del Cantone
Ticino rifonderà al ricorrente, assistito da un legale, un’adeguata indennità
per ripetibili (art. 31 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 3, 24 LPDA; 1, 2, 3 OPAn; 3, 18, 28,
31, 43, 60, 61, 65 LPAmm;
dichiara e pronuncia:
1. In
quanto ricevibile, il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono
annullate:
1.1 la decisione 5 dicembre 2007 (n. __________) del Consiglio di Stato,
1.2. la risoluzione 26 settembre 2007 con cui l'Ufficio del veterinario
cantonale, ha formalmente avvertito il ricorrente che in caso di nuove
infrazioni avrebbe ordinato nei suoi confronti il divieto temporaneo di custodire
gli animali.
2. Non
si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 800.- a
titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
.
1. Dipartimento
sanità e socialità Ufficio del veterinario cantonale, 6500 Bellinzona,
2. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster