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Decisione

52.2008.9

Ordine di ricondurre al piano animali da reddito garantendo loro sufficiente foraggio ed acqua

29 aprile 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è

proprietario ed allevatore a titolo accessorio di bestiame bovino.

A partire dal 1997, il ricorrente è stato

ripetutamente oggetto di provvedimenti amministrativi per infrazioni alle disposizioni

dell’Ordinanza federale sulla protezione degli animali (OPAn) e dell’Ordinanza

sulle epizoozie (OFE) da parte dell’Ufficio del veterinario cantonale (UVC).

Dal 1° luglio 2007 al 30 settembre 2007 RI 1 ha estivato sull’Alpe __________, in alta Val __________, di proprietà del Patriziato di __________,

22 vacche madri e nutrici, 16 vitelli di vacche madri e nutrici fino ad 1 anno

e 1 toro.

B. Il 26

settembre 2007, un escursionista ha segnalato all'UVC che i bovini di RI 1,

malgrado le nevicate, erano ancora alpeggiati all’Alpe __________.

Con risoluzione dello stesso giorno, l’UVC

ha ordinato al ricorrente di garantire immediatamente una sufficiente

disponibilità di foraggio e di acqua agli animali, imponendogli inoltre di ricondurli

al più presto al piano. L’UVC l’ha nel contempo avvertito che qualora, visti i

suoi precedenti, venissero accertate nuove infrazioni nell’ambito dell’OPAN

e dell’OFE, come previsto dall’art. 24 LPDA (…) ordinerà nei suoi confronti il

divieto temporaneo di custodia degli animali.

C. Con

giudizio 5 dicembre 2007, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso

presentato da RI 1 contro la suddetta decisione dipartimentale. Il Governo ha

ritenuto che la documentazione e le fotografie agli atti fossero sufficienti

per dimostrare che quel giorno sull’Alpe __________ vi fosse una coltre di neve

sui pascoli e che i bovini non avessero né foraggio, né acqua, né un ricovero

protetto a disposizione. Ha inoltre rilevato che le misure imposte dall’UVC al

ricorrente fossero il minimo che si può pretendere per assicurare una tenuta

dei bovini adeguata alle circostanze.

D. Contro il

suddetto giudizio governativo il ricorrente insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione dell'UVC.

L’insorgente nega qualsiasi violazione delle

norme sopraccitate e contesta l'accertamento dei fatti. La fotografia posta a

fondamento della decisione impugnata non sarebbe stata scattata dal veterinario

cantonale o da un funzionario incaricato. Essa non permetterebbe di stabilire né

quando, né dove, né tanto meno da chi sia stata effettivamente scattata. Gli

animali quel giorno si sarebbero trovati a __________, situato a ca. 1500 s/m,

dove la neve non sarebbe neppure arrivata. A disposizione dei bovini vi sarebbe

inoltre stata una stalla, acqua e cibo a sufficienza.

A

suffragio della sua tesi il ricorrente allega una dichiarazione del suo

collaboratore __________ incaricato della custodia degli animali e di un terzo

(__________).

E. All’accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l’UVC con argomenti che per

quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 8 cpv. 2

LCPDA.

Nella misura in cui gli animali sono stati

ricondotti al piano, la decisione dell'UVC è diventata priva d'oggetto. Al

ricorrente va non-dimeno riconosciuta la legittimazione attiva ad impugnare il

giudizio governativo nella misura in cui pone a suo carico la tassa di

giustizia e conferma l'avvertimento ad attenersi alle disposizioni di legge,

pena l'adozione di un divieto temporaneo di custodire animali (Max Imboden/Rene Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., Basilea e Stoccarda 1976, n. 36 B VI h).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può

essere evaso sulla scorta degli atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti

istruttori (art. 18 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 2 cpv. 1 LPDA esige che agli animali venga riservato un trattamento che

tenga conto nel miglior modo possibile delle loro necessità. Chiunque si occupa

di animali, soggiunge la norma (cpv. 2), deve, nella misura consentita dalle

circostanze, aver cura del loro benessere. Chiunque tiene un animale o lo

custodisce, precisa l’art. 3 cpv. 1 LPDA, deve in particolare nutrirlo,

prenderne cura e, ove occorra, dargli ricovero. La libertà di movimento necessaria

all’animale non deve essere durevolmente o inutilmente limitata, se ciò

comporta dolori, sofferenze o lesioni per l’animale (art. 3 cpv. 2 LPDA).

Gli animali, dispone ulteriormente l’art. 1

OPAn, devono essere tenuti in modo che non turbi le loro funzioni corporee e il

loro comportamento e che non superi le loro possibilità d’adattamen-to (cpv.

1). La nutrizione, la cura e il ricovero sono adeguati se corrispondono, secondo

il livello dell’esperienza e le conoscenze fisiologiche, etologiche e

igieniche, ai bisogni dell’animale (cpv. 2). Gli animali devono essere approvvigionati

regolarmente e sufficientemente con foraggio adeguato e, se necessario, con

acqua (art. 2 cpv. 1 OPAn). La cura deve evitare malattie e ferimenti dovuti

alle condizioni di tenuta e sostituire il comportamento proprio della specie,

nella misura in cui esso è limitato dalla tenuta e necessario per la salute

(art. 3 cpv. 1 OPAn).

2.2

Giusta l'art. 24 LPDA anche se non ricorrono gli estremi della pena, l’autorità

può fare divieto, temporaneo o a tempo indeterminato, di tenere animali, di commerciare

o trattare professionalmente con essi, a chi è stato punito per reiterate o

gravi infrazioni alle disposizioni della LPDA, ai disposti esecutivi emanati in

virtù di essa o alle singole decisioni dell’autorità competente (lett. a)

oppure per infermità o deficienza mentale, alcolismo o altri motivi è incapace

di detenere un animale (lett. b).

3.

3.1.

Nel caso concreto, l'UVC ha fondato la sua decisione su una segnalazione telefonica

fattagli il 26 settembre 2007 da un escursionista, che dal 15 al 29 settembre 2007 ha soggiornato presso la capanna di __________, situata a quota __________ m s/m., dove ha

constatato che il bestiame di RI 1 appariva lasciato in

balia a sé stesso. Della segnalazione telefonica, che

ha indotto l'UVC ad intervenire, non v'è traccia agli atti. Nemmeno un appunto

che ne riassuma il contenuto. Agli atti v'è soltanto un e-mail inviato il 15

ottobre 2007 all'UVC, nel quale l'escursionista conferma che già prima del 25

settembre 2007 gli animali vagavano attorno alla capanna di __________ alla

ricerca di cibo. Quel giorno, scendendo a __________, l'escursionista li ha incontrati

in prossimità di un alpe più basso, attorno alla stalla. La sera, stando sempre

al racconto dell'escursionista, ha iniziato a piovere ed a nevicare. Il giorno

seguente il terreno era innevato. Le mucche, che si erano radunate attorno alla

capanna, sarebbero state condotte a valle dal collaboratore del ricorrente. All'e-mail

è allegata una fotografia raffigurante 8 bovine ed un vitellino, stazionanti su

terreno recintato con filo elettrico, ricoperto da una sottile coltre di neve

bagnata, che potrebbe trovarsi a __________ (m __________ s/m.).

3.2

Valutati nel loro insieme secondo libero apprezzamento,

gli elementi probatori prodotti dall'UVC non appaiono sufficienti per suffragare

l'ipotesi di trascuranza dei doveri di custodia del bestiame addebitata

all'insorgente.

Per principio, nulla impedisce all'autorità di fondare le

proprie decisioni anche sulle segnalazioni provenienti da terzi. Queste devono

tuttavia fornire tutte le informazioni necessarie per acquisire un quadro

oggettivo e completo della fattispecie, verificabile anche da parte delle

istanze di ricorso in caso di contestazione. Presupposto, questo, che nel caso

concreto non è dato.

Dall'e-mail di conferma della precedente segnalazione

telefonica, inviato dall'escursionista all'UVC assieme ad una fotografia del

bestiame, si può in effetti soltanto dedurre che il 26 settembre 2007 il

bestiame del ricorrente si trovava sull'alpe di __________, che era stata

ricoperta da una decina di centimetri di neve fradicia, alla quale era sceso

dalla capanna di __________ (__________). Da questa testimonianza, formulata in

modo non sempre chiaro e lineare, ma sostanzialmente coincidente con la

dichiarazione prodotta in questa sede del collaboratore del ricorrente __________,

si può tuttavia anche dedurre che i bovini, pur trovandosi in una situazione di

disagio, erano in buono stato ed apparentemente sani (Der Zustand der

meisten Tiere war aber gut und auch die kleineren zeigten sich munter und gesund).

Dall'e-mail si può inoltre dedurre che a __________ v'è una

stalla e che il giorno seguente il bestiame è stato fatto scendere al piano.

Ora, è ben vero che l'escursionista autore della

segnalazione ha affermato di aver avuto l'impressione che gli animali versassero

in una situazione di relativo abbandono. Non è tuttavia dato di sapere di quali

competenze specifiche disponesse questa persona per pronunciarsi con sufficiente

cognizione di causa sulle modalità di gestione del bestiame. Per fondare il

rimprovero che muove all'insorgente, l'UVC avrebbe dovuto raccogliere ulteriori

informazioni, interrogando anzitutto il pastore incaricato della custodia degli

animali sul loro luogo di stazionamento, sui loro spostamenti, sulle istruzioni

ricevute dal ricorrente e sulle disposizioni adottate per mitigare le

conseguenze della nevicata. Il semplice e-mail di conferma, inviato tre settimane

dopo i fatti all'UVC, non basta per suffragare gli addebiti. Né bastano i precedenti

comportamenti negligenti che l'autorità rimprovera all'insorgente. È ben vero

che il 10 luglio 2007 il Patriziato di __________ aveva segnalato all'UVC che questi

aveva abusivamente caricato il suo bestiame sull'alpe di __________, lasciandolo

senza custodia. È tuttavia altrettanto vero che il 14 agosto 2007 il ricorrente

si è impegnato davanti al Pretore di __________ a sorvegliare il bestiame con

l'aiuto di un pastore. Impegno, questo, che gli atti non permettono di

considerare senz'altro disatteso, stante che lo stesso escursionista, pur denunciando

carenze nella vigilanza, conferma di aver discusso sia con il ricorrente, sia

con il pastore in merito alla situazione dei bovini.

4.

Da quanto precede, non

spettando a questo Tribunale il compito di colmare le lacune istruttorie poste

in essere dalle istanze inferiori, il ricorso va accolto, annullando il

giudizio governativo e la comminatoria censurata.

Dato l’esito si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPAmm). Lo Stato del Cantone

Ticino rifonderà al ricorrente, assistito da un legale, un’adeguata indennità

per ripetibili (art. 31 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 3, 24 LPDA; 1, 2, 3 OPAn; 3, 18, 28,

31, 43, 60, 61, 65 LPAmm;

dichiara e pronuncia:

1. In

quanto ricevibile, il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, sono

annullate:

1.1 la decisione 5 dicembre 2007 (n. __________) del Consiglio di Stato,

1.2. la risoluzione 26 settembre 2007 con cui l'Ufficio del veterinario

cantonale, ha formalmente avvertito il ricorrente che in caso di nuove

infrazioni avrebbe ordinato nei suoi confronti il divieto temporaneo di custodire

gli animali.

2. Non

si preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 800.- a

titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

.

1. Dipartimento

sanità e socialità Ufficio del veterinario cantonale, 6500 Bellinzona,

2. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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