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Decisione

52.2008.90

Permesso di dimora

19 maggio 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1

(1980), cittadina brasiliana, ha beneficiato dal novembre 2003 al febbraio 2004

di vari permessi di dimora temporanei per svolgere l'attività di ballerina in alcuni

locali notturni del Cantone Ticino.

Dal mese di maggio al mese di agosto del 2004 ha vissuto in valle __________ presso il cittadino svizzero __________, senza disporre di alcuna

autorizzazione di soggiorno. Dopo un periodo trascorso all'estero, nel marzo

del 2005 è quindi tornata in Ticino, trovando ospitalità presso la medesima

persona. Il 30 maggio 2005 la ricorrente si è sottoposta ad una visita

ginecologica a Locarno dalla quale è emerso che si trovava in stato interessante.

Il 19 agosto 2005 la Polizia cantonale le ha notificato una decisione di

divieto d'entrata emanata dall'Ufficio federale della migrazione per soggiorno

illegale, in seguito annullata dalla medesima autorità vista la prossimità del

parto.

b. Il 30 dicembre 2005 RI 1 ha dato alla luce il figlio __________, il quale è

stato subito riconosciuto dal padre, __________.

Il 30 maggio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione le ha rilasciato

un permesso di dimora, giusta l'allora vigente art. 36 dell'ordinanza 6 ottobre

1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS; RS 823.21), per vivere in

Ticino insieme al figlio, nel frattempo divenuto svizzero, e al padre di

quest'ultimo.

B. a. Il

5 ottobre 2007 RI 1 ha chiesto il rinnovo del suo permesso di dimora.

Interrogata dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione personale e

familiare, il 3 novembre 2007 l'insorgente ha dichiarato di vivere dal 1°

ottobre 2007 da sola a Minusio insieme al figlio, di non avere più contatti con

__________ e di ricevere regolarmente da quest'ultimo a mezzo banca la somma

fissata dalla Commissione tutoria di Losone a titolo di alimenti in favore del

piccolo __________.

Tali circostanze sono stati sostanzialmente confermate da __________ in occasione

della sua audizione, avvenuta il 7 novembre successivo, da parte della polizia.

b. Fondandosi su queste emergenze, il 27 novembre 2007 il Dipartimento

delle istituzioni ha quindi respinto la suddetta domanda di rinnovo del

permesso di dimora ed ha fissato all'interessata un termine sino al 31 gennaio

2008 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha rilevato che lo scopo

per il quale tale permesso le era stato concesso era venuto a cadere in seguito

alla cessata convivenza con __________ ed ha considerato che il figlio __________,

cittadino svizzero, potesse seguire la madre all'estero, vista la sua

giovanissima età.

C. Con giudizio 30 gennaio 2008 il Consiglio di Stato ha confermato la

suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI

1. In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non

rinnovare il permesso all'interessata per i motivi addotti dal dipartimento e

ha considerato esigibile il suo rientro in Brasile. Parimenti esso ha ritenuto

esigibile che il figlio segua la madre all'estero.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Censura la violazione

dell'art. 8 CEDU. Sostiene che se dovrà lasciare la Svizzera il figlio __________ non potrà seguirla poiché al suo espatrio si oppone la Commissione tutoria regionale. Critica il Consiglio di Stato per non avere tenuto conto di

tale circostanza nel suo giudizio. Afferma poi che nella misura in cui comporta

la separazione del figlio da uno dei genitori, la querelata decisione dipartimentale

è lesiva della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (RS 0.107) e

segnatamente del suo art. 9 cpv. 2.

All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il

Dipartimento delle istituzioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

domanda di rinnovo del permesso di dimora, da cui trae origine la causa in esame,

è stata presentata al dipartimento prima dell'entrata in vigore, avvenuta il

1° gennaio 2008, della Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005

(LStr; RS 142.20; cfr. RU 2007 5437). Conformemente alla disposizione

transitoria enunciata all'art. 126 cpv. 1 LStr, alla presente vertenza si

applica, nella misura in cui il diritto interno è applicabile nella presente

fattispecie, la Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS).

1.2. Ferma questa premessa, in materia di

diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a

statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a della

legge d'applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere

dell'8 giugno 1998 [LALPS; RL 1.2.2.1]).

1.3. Il ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le

decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto

all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del

diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 della

Legge sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110], in vigore dal 1° gennaio 2007;

DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.4. Nel caso concreto non esiste alcun

trattato conchiuso tra la Confederazione svizzera e il Brasile, dal quale

potrebbe scaturire un diritto al rinnovo del permesso di soggiorno in favore di

RI 1.

Ella non può nemmeno prevalersi di una

disposizione della legislazione interna per ottenerne l'autorizzazione

richiesta.

L'art. 36 OLS, sulla base del quale la ricorrente aveva ottenuto

l'autorizzazione di soggiorno, non le conferisce alcun diritto all'ottenimento

o alla proroga di un permesso di dimora (DTF 130 II 281 consid. 2.2; STF

2D.100/2007 del 17 ottobre 2007, consid. 2.2).

1.5. Occorre ora esaminare se la ricorrente possa invocare

l'articolo 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).

Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona

che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o

straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in

quest'ultima ipotesi soltanto se ha la certezza di vederselo accordato) può

invocare, a protezione della propria vita familiare, l'art. 8 CEDU. In tal

caso, se il legame è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle

autorità cantonali di negare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata

e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 83

lett. c n. 2 LTF (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid.

1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10

lett. a LALPS.

Nella fattispecie, RI 1 può prevalersi della

protezione del citato disposto convenzionale. In effetti, il figlio __________

possiede la nazionalità svizzera ed è incontestato che il legame con quest'ultimo,

sul quale detiene l'autorità parentale, è vivo e intenso.

Conformemente alla norma menzionata, di

principio, RI 1 dispone dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora

la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse sollevata innanzi al Tribunale

federale attraverso un ricorso in materia di diritto pubblico, questa sarebbe

infatti ammissibile in applicazione dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF.

1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta

l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e

familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi

ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto

tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che,

in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine

pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione

della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui

(n. 2).

2.2

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui alla predetta

disposizione non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è

ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU se è prevista dalla legge e se

costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la

sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la

prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la

protezione dei diritti e delle libertà altrui. Da questo profilo, la norma non

va oltre quanto disposto dall'art. 36 Cost., secondo cui le restrizioni dei

diritti fondamentali devono poggiare su una base legale, essere giustificate da

un interesse pubblico ed essere proporzionate allo scopo perseguito. Sapere se

un permesso di soggiorno debba essere rilasciato alla ricorrente in base

all'art. 8 CEDU va dunque vagliato alla luce dei principi appena menzionati,

segnatamente effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e

privati in gioco (DTF 126 II 425 consid. 4c/cc; 125 II 633 consid. 2; 122 II 1

consid. 2).

Secondo consolidata giurisprudenza, l'art. 8 CEDU non conferisce tuttavia il

diritto di risiedere e di ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera. Il

diritto al rispetto della vita familiare consacrato dalla predetta disposizione

può essere invocato soltanto se una misura di allontanamento, a seguito del

rifiuto di rilasciare o di rinnovare un permesso di soggiorno, ha quale

conseguenza di separare i membri della famiglia (cfr. STF 2A.356/ 2005 del 12

luglio 2005, consid. 1.2). In altre parole, non vi è violazione dell'art. 8

CEDU se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera

che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato

un permesso di dimora e vivano la loro vita familiare all'estero. In questo

caso, una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco diventa

superflua. In siffatte condizioni, si può esigere anche da un figlio cittadino

elvetico, nato e cresciuto in Svizzera, che segua i propri genitori o il

genitore affidatario all'estero, quando ha un'età che gli per-

mette

ancora di adattarsi alla nuova realtà (DTF 122 II 289 consid. 3b e c).

2.3

Nella presente fattispecie bisogna innanzitutto

considerare che la ricorrente risiede in Svizzera, in modo discontinuo (e a

tratti pure illegale), da circa 4 anni. Si tratta senza dubbio di un lasso di

tempo breve, soprattutto se rapportato ai 23 anni che ella ha trascorso in

Brasile, paese nel quale è nata e cresciuta e dove possiede tutt'ora i suoi

principali legami familiari. Un suo rientro in patria non le arrecherebbe pertanto

alcuna difficoltà di riadattamento.

Dal canto suo, il figlio __________ ha attualmente poco più di due anni e vive

in Svizzera sin dalla nascita. Egli intrattiene delle relazioni regolari con il

padre, che gli rende visita con una certa frequenza e che almeno una volta alla

settimana lo prende con sé per trascorrere parte del tempo libero. Tuttavia, è soprattutto

con la madre, la quale ne detiene l'autorità parentale e ne ha l'affidamento,

che __________ ha i suoi legami più stretti e intensi, anche perché ancora fortemente

dipendente da quest'ultima in ragione della sua giovanissima età. Inoltre si

deve considerare che egli non è scolarizzato, per cui non è ancora profondamente

integrato nella realtà socio-culturale elvetica. In siffatte circostanze, il problema

di un suo eventuale sradicamento dalla realtà svizzera non si pone, ragione per

la quale ci si può attendere che egli segua la propria madre all'estero. Come

tutti i bambini in tenera età, egli sarà in grado di adattarsi senza troppe difficoltà

alla nuova realtà. Per quanto attiene poi ai contatti con il padre, gli stessi

saranno evidentemente più difficili, data la notevole distanza che separa il

Brasile dalla Svizzera. Tuttavia, con i dovuti adeguamenti quanto alla

frequenza e alla durata degli incontri, quest'ultimo potrà comunque continuare

a vedere __________ recandosi in Brasile, ritenuto comunque che il genitore che

non ha la custodia dei figli può, già di per sé, vivere soltanto in misura

limitata le relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio

del diritto di visita riconosciutogli (DTF 120 Ib 22 consid. 4a; STF 2A.83/2007

del 16 maggio 2007, consid. 3.2.). In concreto, __________, cittadino elvetico,

potrà inoltre sempre venire liberamente in Svizzera per rendere visita al

padre, rispettivamente, quando sarà il momento, potrà stabilirsi nel nostro

Paese, in virtù della libertà di domicilio che gli deriva dall'art. 24 Cost. Non

appena sarà in grado di viaggiare da solo, egli potrà dunque raggiungere __________

in Svizzera a proprio piacimento. Quanto poi alla ricorrente, ella avrà la

possibilità di accompagnare il figlio, nel quadro di soggiorni turistici non superiori

a tre mesi consecutivi, per un periodo massimo complessivo di sei mesi all'anno

(cfr. per ciò che attiene al nuovo diritto l'art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza del

24.

ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS

142.

]). Si deve poi aggiungere che le relazioni tra padre e figlio potranno

essere mantenute anche attraverso lo scambio di corrispondenza e i contatti telefonici.

Dagli atti non emergono inoltre circostanze personali straordinarie, riguardanti

specialmente la ricorrente o suo figlio, che potrebbero ostare alla loro

partenza per il Brasile. In particolare non può essere considerata tale la presa

di posizione 20 febbraio 2008 della Commissione tutoria regionale 11, la quale

non intenderebbe autorizzare nell'immediato il trasferimento del bambino e

della madre in Brasile. Non è infatti dato a vedere in virtù di quali

competenze questa autorità possa opporsi al rientro in Patria dell'insorgente,

consentendo in questo modo ad una persona sprovvista della necessaria

autorizzazione di polizia per soggiornare in Svizzera di ugualmente continuare

a risiedervi. Pertanto nella misura in cui __________ necessita delle cure di

quest'ultima ed è soggetto alla sua autorità parentale nulla si oppone a che egli

segua sua madre in Brasile.

Infine, come ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale, anche se si

volesse considerare un eventuale interesse, peraltro quasi sempre presente, per

il figlio cittadino elvetico di beneficiare in Svizzera di migliori possibilità

formative e di godere di prospettive economiche più favorevoli, benché

comprensibile, tale circostanza non può assumere importanza decisiva e

risultare quindi preminente rispetto all'interesse pubblico a praticare una

politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri (STF 2A.562/2006 del

16.

febbraio 2007, consid. 3.4.2).

3.

La

ricorrente sostiene inoltre che, comportando la separazione fattuale del figlio

__________ da uno dei genitori, la querelata decisione dipartimentale è lesiva

dell'art. 9 cpv. 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

La censura dev'essere respinta in quanto infondata. Come sopra esposto la querelata

decisione non comporta la separazione dalla ricorrente del piccolo __________,

il quale potrà seguire la stessa in Brasile. La questione sollevata nel gravame

si pone pertanto soltanto nei confronti del padre. Sennonché è perlomeno dubbio

che l'insorgente sia legittimata a fare valere nel presente ambito la

violazione di diritti di parte spettanti a terze persone.

A prescindere da ciò, occorre comunque rilevare che la suddetta norma convenzionale

si riferisce sostanzialmente ai procedimenti che vertono sulla privazione

dell'autorità parentale, come pure alle azioni di stato e di diritto della

famiglia, laddove le stesse comportano l'affidamento della prole all'uno

piuttosto che all'altro genitore (cfr. art. 9 cpv. 1 della Convenzione). Nel

caso di specie la separazione di __________ dal padre si è già consumata con la

cessazione della convivenza tra quest'ultimo e la ricorrente, la quale ha

mantenuto la custodia del bambino. Dal canto suo, __________ è stato coinvolto

dall'autorità tutoria nella definizione dei suoi obblighi di mantenimento e del

suo diritto di visita nei confronti del figlio, ragione per la quale il suo

diritto di essere sentito è stato salvaguardato in quella sede.

4.

Rifiutando

di rilasciare il permesso di dimora a RI 1, le autorità inferiori non hanno dunque

disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La decisione censurata

non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la

legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione

dell'adeguatezza della misura adottata.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 36 OLS; la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; 9 e 12 3, 18, 28, 43, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico

dell'insorgente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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