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Decisione

52.2008.98

Restituzione delle tasse suppletorie relative a una piscina

15 giugno 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 1.

gennaio 2006 è entrato in vigore il nuovo regolamento 5 giugno 2005 per la distribuzione

dell’acqua potabile del comune di __________ (RDAP).

In seguito a ciò, l’Azienda dell’acqua potabile (ACAP) ha proceduto all'aggiornamento

dei contratti d’abbonamento in essere per conformarli alle nuove disposizioni

tariffarie. In questo ambito, il 4 settembre 2006 essa ha trasmesso aRI 1,

proprietario del mappale n. __________ sul quale sorge una casa d'abitazione

dotata di piscina, un nuovo contratto d’abbonamento con l'invito di

controllarlo e ritornarlo firmato in segno di accettazione. Il contratto

contemplava una tassa di abbonamento base e una tassa suppletoria per piscina.

B. Il 19 settembre 2006 RI 1 si è rivolto all'ACAP osservando che la

piscina non era collegata alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, ma era

alimentata con acqua proveniente dal lago per mezzo di un pozzo privato. Constatata

tale circostanza in occasione di un sopralluogo avvenuto il 18 ottobre 2006, il

giorno seguente l'ACAP gli ha quindi inviato un nuovo contratto valido a

partire dal 1° gennaio 2006 nel quale era stata stralciata la tassa suppletoria

per la piscina.

Il 30 ottobre 2006 RI 1 si è tuttavia nuovamente rivolto all'ACAP per chiedere

la restituzione delle tasse suppletorie da lui pagate a far tempo dal 1986, anno

in cui era diventato proprietario dell’immobile.

Prima il direttore dell’ACAP, poi la Commissione amministratrice dell’azienda comunale, hanno respinto tale domanda come pure l’ulteriore richiesta di

restituzione formulata il 18 febbraio 2007, limitatamente agli emolumenti corrisposti

tra il 1996 e il 2005.

C. Adito su reclamo dell’interessato, con risoluzione 27 aprile 2007,

il municipio di CO 1 ha confermato detto diniego, rilevando come, prima dell'autunno

2006, l'insorgente non avesse mai contestato la tassa, né informato l'ACAP del

fatto che la piscina non era allacciata all'acquedotto. D'altra parte, sempre

secondo l'esecutivo comunale, nulla dimostrava che questa situazione fosse già

presente in passato, visto che nel precedente contratto d’abbonamento,

sottoscritto nel 1972 dall’allora proprietario del fondo, risultava “regolarmente

iscritta la piscina di 70 m3 con annotazione delle relative tasse

suppletorie”.

D. Con

decisione 19 febbraio 2008, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato

da RI 1 avverso la predetta risoluzione municipale. Secondo il Governo, il

fatto che la piscina esistente sul mappale n. __________ di __________ non

fosse allacciata all'acquedotto comunale non costituiva un vizio talmente grave

da rendere nulle le passate imposizioni, considerato oltretutto che la stessa

avrebbe potuto essere riempita mediante un impianto volante. In ogni caso, ha

aggiunto il Consiglio di Stato, le tasse contestate erano state percepite sulla

base del previgente regolamento e tariffario e il ricorrente non aveva mai

messo in discussione il precedente contratto d’abbonamento, né contestato o

chiesto ragguagli sulle fatture che annualmente gli erano state recapitate.

E. Contro il

predetto giudicato governativo, RI 1 si aggrava ora dinnanzi al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando che gli siano

restituite le tasse suppletorie per la piscina da lui versate tra il 1986 e il

2005. Rimprovera al Governo di essersi chinato esclusivamente sul problema

della nullità delle precedenti imposizioni e di non avere considerato che con

il suo scritto del 30 ottobre 2006 egli aveva formulato una domanda di riesame delle

passate tassazioni, fondata su una nuova circostanza, segnatamente

l’indipendenza della piscina dall’acquedotto e il conseguente esonero dalla

tassa suppletoria. D’altra parte, attraverso una perizia che accertava

l’esistenza della pompa da 25/30 anni, egli aveva validamente dimostrato che tale

indipendenza sussisteva già in passato. L’insorgente invoca inoltre le norme

sull’indebito arricchimento, avendo pagato per errore una tassa non dovuta, e ribadisce

la nullità delle predenti imposizioni.

F. All’accoglimento

del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e

il municipio con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

40 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre

1907 (LMSP; RL 2.1.3.1.). Il ricorso, inoltrato tempestivamente (art. 42 LMSP e

46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm;

RL 3.3.1.1.) da una persona legittimata ad agire (art. 42 LMSP e 43 LPamm), è

ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove invocate dalle parti (richiamo documenti dal municipio,

testi, sopralluogo e perizia giudiziaria) non appaiono infatti atte a procurare

a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il presente

giudizio.

2.2.1. La nullità di un atto amministrativo costituisce l’eccezione:

una decisione viziata è di regola soltanto annullabile (DTF 117 Ia 175 consid.

4a; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, Parte generale, 2 ed., Cadenazzo 2002, n. 832). Perché la

nullità sia constatata, occorre che il vizio sia grave, facilmente

riconoscibile e che tale constatazione non violi gravemente il principio della

certezza del diritto. La prassi del Tribunale federale è restrittiva. In

particolare, per quanto attiene al requisito di gravità, esso ha recentemente

ribadito che di norma vengono considerati quali vizi particolarmente gravi

taluni errori di procedura, quali ad esempio l’incompetenza dell’autorità

giudicante. Per converso, gli errori concernenti il merito di una decisione

provocano solo raramente la nullità dell’atto. A tal fine, essi devono essere

eccezionalmente gravi: ciò si verifica, ad esempio, quando l’atto in questione

diviene in pratica privo di effetto, insensato o immorale (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, ad art. 41, m. 4 e n. 187, pag. 208 seg.; RDAT II-2000, n. 54).

2.2. Nella presente fattispecie è pacifico che il fondo del ricorrente è allacciato

alla rete pubblica di distribuzione dell’acqua. L’azienda comunale non si

occupa però dell'allacciamento di ogni singolo impianto che necessita acqua

(piscine, impianti idrici, locali, ecc.), ma unicamente del fondo in quanto

tale. Sono poi le varie diramazioni (installazioni) interne, eseguite da

Considerandi

istallatori privati, che dal punto di allacciamento assicurano il collegamento

fra la rete comunale e i singoli impianti (art. 17 e 26 RDAP).

Per anni l’ACAP è partita dal presupposto che, essendo il mappale n. __________

di __________ allacciato alla rete di distribuzione dell'acqua potabile ed

essendo presente sullo stesso una piscina, anche quest’ultima fosse alimentata attraverso

l'acquedotto comunale. Come esposto in narrativa, è soltanto nell'autunno del

2006.

che, dietro segnalazione dello stesso insorgente, essa ha potuto

apprendere che in verità quest'ultimo impianto non era collegato alla rete comunale,

poiché alimentata da una captazione privata. A prescindere dalla questione di sapere

se, come obiettato dalle precedenti istanze, in passato la vasca abbia comunque

potuto essere riempita con acqua proveniente dall'acquedotto tramite un

impianto volante, si deve considerare che in concreto si è in presenza, se del

caso, di un errore riguardante il merito stesso delle decisioni di tassazione, il

quale però non era in alcun caso facilmente riconoscibile da parte dell'ACAP. Non

è infatti dato da vedere come quest'ultima potesse accorgersi che la piscina

era alimentata con acqua proveniente da un pozzo privato, anziché dalla rete comunale.

Essa si è dunque fondata per l'allestimento delle tassazioni sulle informazioni

desumibili dal contratto di abbonamento che era stato a suo tempo sottoscritto dal

precedente proprietario del fondo; contratto che, facendo esplicito riferimento

all'esistenza di una piscina di 70 mc e al prelievo di una tassa suppletoria di

fr. 2.- al mc per questo genere di opere, di fatto confermava che tale impianto

era alimentato con acqua potabile. In simili circostanze, l’azienda comunale non

poteva pertanto immaginarsi che la piscina in realtà usufruiva di una fonte di approvvigionamento

indipendente, tanto più che sia il ricorrente, sia il precedente proprietario non

le avevano mai segnalato nulla in proposito. Né tanto meno l'errore nel quale

per anni l'ACAP sarebbe incorsa appare eccezionalmente grave ai sensi della

giurisprudenza, in quanto è palese che le imposizioni in discussione – fondate

sulla previgente normativa comunale e validamente cresciute in giudicato – non possono

essere ritenute prive di effetto, insensate o immorali. Ne discende, che è a

giusta ragione che il Consiglio di Stato ne ha esclusa la nullità.

3.

Il ricorrente rimprovera al Governo di non avere preso in considerazione

nel proprio giudizio il fatto che egli, attraverso la sua lettera del 30 ottobre

2006.

all'AAP, aveva in sostanza chiesto il riesame delle tassazioni cresciute

in giudicato.

3.1

Le decisioni dell'autorità amministrativa cresciute in forza di giudicato

formale possono essere oggetto di revisione (art. 35 LPamm) oppure di riesame (o

riconsiderazione), istituto sussidiario alla revisione, che, pur non essendo

regolato dalla legge, è unanimemente riconosciuto (Scolari, op. cit., n. 1130 seg.).

L'ammissibilità della domanda di riesame di una decisione dipende dal raffronto

degli interessi entranti in linea di conto con i principi di legalità, della

sicurezza del diritto e della protezione della fiducia in esse riposta

dall'amministrato (Scolari, op.

cit., n. 1136). In particolare tale istituto non deve

condurre a rimettere continuamente in discussione decisioni cresciute in

giudicato o ad eludere i termini per proporre rimedi di diritto (DTF 127 I 133

consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b). Anche laddove la

legge non ne regola i presupposti, l'interessato può comunque pretendere il

riesame sulla base dell'art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101) se le circostanze si sono modificate in modo rilevante dopo la

prima decisione oppure quando invoca fatti o mezzi di prova importanti che non

conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione di prevalersi al momento

della prima decisione (STF P.513/2004 del 14.7.2005 consid. 2; DTF 127 I 133

consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b).

3.2

Nel caso concreto occorre considerare che la presenza della piscina e la

sua indipendenza dall’acquedotto, come pure l’esistenza di un regolamento comunale

per la distribuzione dell’acqua potabile e della relativa tariffa, erano

circostanze già note in passato ad RI 1. Ora, facendo uso di un minimo di diligenza,

egli avrebbe potuto farsi consegnare dall'ACAP il contratto d’abbonamento

sottoscritto dal precedente proprietario e accorgersi quindi senza alcuna difficoltà

del fatto che esso contemplava anche una tassa suppletoria per la vasca

esterna. L’insorgente si sarebbe pertanto potuto rendere conto senza troppe

difficoltà dell'errore contenuto nelle bollette che l'ACAP gli inviava e

reagire di conseguenza. In questo senso egli avrebbe potuto già in passato esigere

una modifica dell’abbonamento, come prescritto sia dal nuovo regolamento (art.

39.

RDAP) che dal vecchio (art. 14 vRDAP) o eventualmente interporre reclamo

contro le singole tassazioni nei termini previsti dalla legge. Nella misura in cui

il ricorrente non adduce l'esistenza di fatti o mezzi di prova rilevanti, di

cui non era a conoscenza al momento in cui le decisioni di tassazione sono

state adottate o di cui non aveva potuto o non aveva avuto motivo di prevalersi

a quel tempo, si deve concludere che nel caso di specie non sono manifestamente

dati i presupposti per procedere al riesame di tali decisioni.

3.3

Per gli stessi motivi, si deve escludere anche l'ipotesi che sia dato il

motivo di revisione contemplato dall'art. 35 lett. d LPamm. Secondo dottrina e

giurisprudenza sono infatti “nuovi” soltanto quei fatti che già si erano

verificati al momento in cui potevano essere allegati, ma che non sono stati

addotti perché la parte interessata, pur facendo uso della necessaria

diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (cfr. M. Borghi/G. Corti, op. cit., ad art. 35, m. 2, pag. 191 e rif. ivi citati). Ad identica conclusione si dovrebbe pervenire qualora si

volesse applicare per analogia alla presente fattispecie l'art. 232 della legge

tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.1.), relativo alla revisione in

materia fiscale. Anche in questo ambito infatti l’invocazione di un motivo di

revisione, quale la scoperta di fatti o mezzi di prova decisivi (cfr. art. 232

lett. a LT), è escluso se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui

poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto farlo già nel corso della

procedura ordinaria (art. 232 cpv. 2 LT; cfr. Hugo

Casanova, Commentaire romand, Impôt féderal direct, Basilea 2008, n. 15,

pag. 1344; Klaus A. Vallender/Martin E.

Looser, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ed., Basilea 2008,

n. 24 segg. ad art. 147 LIFD).

4.

Resta infine da esaminare se il ricorrente possa invocare l’indebito

arricchimento ai sensi dell’art. 62 seg. del Codice delle obbligazioni del 30

marzo 1911 (CO; RS 220) per chiedere la rifusione delle tasse suppletorie

pagate all’azienda comunale.

4.1

Secondo l’istituto dell’indebito arricchimento, vi è luogo alla

restituzione se la prestazione è stata effettuata senza valida causa, per una

causa non avveratasi o che ha cessato di esistere (art. 62 cpv. 2 CO). Colui

che ha pagato volontariamente, inoltre, può pretendere la restituzione solo

allorché provi di avere pagato per errore (art. 63 cpv. 1 CO).

In ambito amministrativo, la prestazione effettuata in virtù di una decisione

di carattere obbligatorio, quale quella del versamento di una tassa per la

fornitura di acqua potabile non è di regola sprovvista di causa. Ciò significa

che, riservati i casi in cui la decisione sia nulla, venga annullata, revocata,

modificata o abrogata dalla legge, la prestazione non è soggetta a restituzione

(cfr. RDAT II-2006, n. 54; RDAT II-2007, n. 33c).

4.2

Nel caso concreto, come visto in precedenza, le decisioni di tassazione

contestate sono cresciute in giudicato, non sono nulle e non possono essere

revocate o riesaminate.

Ciò premesso, non si può affermare che l’azienda comunale abbia incassato le tasse

suppletorie senza causa e non occorre esaminare l’esistenza di un errore al momento

del pagamento.

5.

In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque

respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza dell'insorgente (art. 28 e 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art 29 Cost.; 62 e 63 CO; 40 e 42 LMSP; 232

LT; 3, 18, 28, 35, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 800.-- sono a carico del soccombente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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