52.2009.1
Rinnovo di un permesso di dimora
6 aprile 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2009.1
Data decisione, Autorità:
06.04.2009, TRAM
Titolo:
Rinnovo di un permesso di dimora
PERMESSO DI DIMORA
RINNOVO
art. 33 LFSTR
art. 42 LFSTR
art. 50 LFSTR
art. 65 LPAMM
Incarto/i n.
52.2009.1
Lugano
6 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Matteo Cassina e Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 dicembre 2008 di
RI 1
patrocinata dall' PA 1
contro
la risoluzione 9 dicembre 2008 (n. 6375) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 1° ottobre 2008 con cui il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha negato il rinnovo
del permesso di dimora alla
medesima e alla figlia __________ (1995);
viste le risposte:
- 13 gennaio 2009 del
Consiglio di Stato;
- 22 gennaio 2009 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La
cittadina dominicana RI 1 (1965) è entrata in Svizzera il 5 giugno 2004 insieme
alla figlia terzogenita __________ (1995) per rendere visita alla sorella,
residente a __________. Il 6 agosto 2004, la ricorrente si è sposata a __________
con il cittadino elvetico A__________ (1964). Per questo motivo, le è stato rilasciato
un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima
volta fino al 4 giugno 2008. Anche sua figlia __________ ha ottenuto,
nell'ambito del ricongiungimento famigliare, un identico permesso e della
medesima durata di quello della madre.
B. a. Il 1°
aprile 2006, RI 1 ha lasciato l'abitazione coniugale insieme a __________, per
poi ritornarvi il 10 giugno successivo. Il 3 agosto 2006, la ricorrente e sua
figlia hanno cessato definitivamente la comunione domestica con A__________. Con
sentenza 6 luglio 2007, il giudice della Pretura penale ha condannato A__________
alla pena pecuniaria di fr. 800.– corrispondente a 8 aliquote da fr. 100.–,
sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di
fr. 500.–, per minaccia nei confronti di RI 1.
Interrogata il 7 febbraio 2008 dalla Polizia
cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, RI 1 ha dichiarato - tra
l'altro - di avere lasciato l'abitazione coniugale il 3 agosto 2006, in quanto
era stata minacciata dal marito e di non essere intenzionata a tornare a vivere
con il medesimo, temendo per la propria incolumità. Analogamente interrogato,
il 9 febbraio 2008 A__________ ha confermato la separazione avvenuta
nell'agosto 2006 e ha manifestato l'intenzione di divorziare.
b. Fondandosi sulle premesse emergenze, il
1° ottobre 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e, di
riflesso, a sua figlia __________, fissando loro un termine con scadenza il 31
dicembre 2008 per lasciare il territorio svizzero. In sostanza, l'autorità ha
rilevato che lo scopo per cui l'autorizzazione di soggiorno le era stata
concessa era venuto a mancare in seguito alla cessazione della vita in comune
con la marito.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 42, 50, 62, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale del 16 dicembre 2005
sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e 77 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007
sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201).
C. Con
giudizio 9 dicembre 2008, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per non rinnovare il permesso alle interessate per i motivi addotti dal
dipartimento. L'Esecutivo cantonale ha considerato la decisione impugnata
conforme al principio della proporzionalità, escludendo che vi fossero gravi
motivi personali che rendessero necessario il prosieguo del loro soggiorno in
Svizzera e ritenendo esigibile il loro rientro nella Repubblica Dominicana.
Ha inoltre respinto la domanda di assistenza
giudiziaria.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del permesso di dimora per sé e per sua figlia __________.
Riassunti i fatti, ribadisce di non vivere
più con il marito dall'agosto 2006 per preservare la propria incolumità e che
in siffatte condizioni non si può pretendere che ricomponga la comunione
coniugale.
Rileva di essere in Svizzera da diversi
anni, di essersi ben integrata e di disporre di un lavoro. La sua
reintegrazione sociale nel paese d'origine sarebbe invece fortemente compromessa,
non avendovi più parenti, in quanto i due figli di primo letto e i genitori vivono,
rispettivamente, a Portorico e negli Stati Uniti. Afferma inoltre di avere
avuto recentemente gravi problemi di salute tanto da essere stata sottoposta a
un intervento chirurgico.
Anche in questa sede postula la concessione
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, mentre il dipartimento propone di
accoglierlo.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data giusta il nuovo tenore dell'art. 10 lett.
a legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1), entrato in vigore il 27
gennaio 2009, il quale prevede che tutte le decisioni del Consiglio di Stato in
materia di diritto degli stranieri sono ora impugnabili al Tribunale cantonale
amministrativo, a prescindere dall'esistenza per l'insorgente di un diritto
all'ottenimento del permesso richiesto.
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge
di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm),
è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
Giusta
l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della
durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno,
ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale
autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono
motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (art. 33 cpv. 3 LStr).
L'art. 42 cpv. 1 LStr dispone che i coniugi
stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini
svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se
coabitano con loro. Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità
familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di
dimora in virtù dell'art. 42 LStr sussiste se l'unione coniugale è durata
almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett.
a LStr) oppure se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del
soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr). Può segnatamente essere un
grave motivo personale, precisa l'art. 50 cpv. 2 LStr, il fatto che il coniuge
è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel
Paese d’origine risulta fortemente compromessa.
Giusta l'art. 51 LStr, i diritti al
ricongiungimento familiare contemplati dagli art. 42 e 50 LStr si estingue se
sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della LStr
o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno
oppure se sussistono motivi di revoca secondo gli art. 62 (per il permesso di
dimora) e 63 LStr (per il permesso di domicilio).
3.
3.1. Come
accennato in narrativa, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del
suo matrimonio contratto il 6 agosto 2004 con il cittadino elvetico A__________.
È incontestato che i coniugi __________
si sono separati di fatto nell'agosto del 2006, quando la ricorrente ha
lasciato l'appartamento coniugale insieme a sua figlia __________. Da allora, ciascuno
dei coniugi ha organizzato la propria vita autonomamente e non vi sono elementi
atti a ritenere che essi intendano ricomporre entro breve tempo la comunione
domestica. Ne discende che la condizione per cui era stata concessa
l'autorizzazione di soggiorno all'insorgente è venuta a mancare.
3.2
Ritenuto che la vita in comune con il
marito è durata meno di tre anni, a ragione la ricorrente non pretende di poter
conservare il proprio permesso di dimora sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. a
LStr. L'insorgente invoca per contro gravi motivi personali ai sensi della
lett. b della medesima norma, che renderebbero a suo dire necessario il
prosieguo del suo soggiorno in Svizzera.
RI 1 è stata senza ombra di dubbio vittima
di violenza da parte del marito. Come esposto in narrativa, il 6 luglio 2007 A__________
è infatti stato condannato dal giudice della Pretura penale alla pena
pecuniaria di fr. 800.–, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2
anni, e a una multa di fr. 500.–, per avere minacciato la moglie. Il 3 agosto
2006, egli le aveva incusso grande spavento, usando un pugnale tipo baionetta,
e vibrando l'arma all'indirizzo della stessa. La prima condizione per
l'applicazione dell'art. 50 cpv. 2 LStr è pertanto soddisfatta.
Il Consiglio di Stato ha comunque
considerato esigibile il rientro delle interessate in patria, perché la loro
reintegrazione sociale nel Paese d’origine non appare compromessa. A questo
proposito ha tenuto conto del breve soggiorno in Svizzera di RI 1 e del fatto
che nella Repubblica Dominicana, dove era rientrata per vacanza durante il
Natale 2006, vivono i suoi famigliari, in particolare i suoi primi due figli __________
__________ (1986) e __________ (1988). Per quanto riguarda invece __________
(1995), il Governo ha posto in evidenza la sua grande adattabilità a inserirsi
nel sistema scolastico ticinese, motivo per cui avrebbe potuto integrarsi nuovamente
in quello dominicano.
La ricorrente sostiene per contro di non
avere più alcun legame famigliare nella Repubblica Dominicana e che pertanto la
sua reintegrazione è compromessa, ponendo in evidenza che i suoi figli di primo
letto si sono da tempo trasferiti a Porto Rico e i suoi genitori vivono a Nuova
York. A questo proposito l'insorgente ha reso senz'altro verosimile i propri
argomenti attraverso la documentazione da lei prodotta (doc. D e E), ciò che
permette di affermare che la prognosi del Consiglio di Stato per quanto attiene
all'assenza di ostacoli alla sua reintegrazione nel paese d'origine, sia
fondata su di un accertamento errato dei fatti determinanti.
3.3
Date queste circostanze, visto pure che
in sede di risposta il dipartimento ha proposto di accogliere il gravame,
segnatamente a seguito della particolare situazione famigliare delle
interessate in patria e dell'ottima integrazione scolastica di __________ in
Svizzera, si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di
rinviare gli atti di causa al Consiglio di Stato affinché provveda ad accertare
in maniera più approfondita la situazione famigliare dell'insorgente al fine di
determinare se, in caso di rinvio, la sua reintegrazione sociale nel paese
d’origine e quella di sua figlia risulterà fortemente compromessa.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto senza che
necessiti di ulteriore disamina. Lo Stato del Cantone Ticino dovrà però
rifondere all'insorgente, assistita da un avvocato iscritto all'apposito
registro, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm), cosicché la
domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa
sede diviene priva di oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 33, 42, 50, 51, 62, e 96 LStr; 10 lett.
a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
risoluzione 9 dicembre 2008 (n. 6375) del Consi-
glio
di Stato è annullata;
1.2. gli
atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo
completamento dell'istruttoria, come indicato ai considerandi.
2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili.
4. La domanda
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede
diviene priva di oggetto.
5. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
6. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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