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Decisione

52.2009.1

Rinnovo di un permesso di dimora

6 aprile 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

cittadina dominicana RI 1 (1965) è entrata in Svizzera il 5 giugno 2004 insieme

alla figlia terzogenita __________ (1995) per rendere visita alla sorella,

residente a __________. Il 6 agosto 2004, la ricorrente si è sposata a __________

con il cittadino elvetico A__________ (1964). Per questo motivo, le è stato rilasciato

un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima

volta fino al 4 giugno 2008. Anche sua figlia __________ ha ottenuto,

nell'ambito del ricongiungimento famigliare, un identico permesso e della

medesima durata di quello della madre.

B. a. Il 1°

aprile 2006, RI 1 ha lasciato l'abitazione coniugale insieme a __________, per

poi ritornarvi il 10 giugno successivo. Il 3 agosto 2006, la ricorrente e sua

figlia hanno cessato definitivamente la comunione domestica con A__________. Con

sentenza 6 luglio 2007, il giudice della Pretura penale ha condannato A__________

alla pena pecuniaria di fr. 800.– corrispondente a 8 aliquote da fr. 100.–,

sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di

fr. 500.–, per minaccia nei confronti di RI 1.

Interrogata il 7 febbraio 2008 dalla Polizia

cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, RI 1 ha dichiarato - tra

l'altro - di avere lasciato l'abitazione coniugale il 3 agosto 2006, in quanto

era stata minacciata dal marito e di non essere intenzionata a tornare a vivere

con il medesimo, temendo per la propria incolumità. Analogamente interrogato,

il 9 febbraio 2008 A__________ ha confermato la separazione avvenuta

nell'agosto 2006 e ha manifestato l'intenzione di divorziare.

b. Fondandosi sulle premesse emergenze, il

1° ottobre 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento

delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e, di

riflesso, a sua figlia __________, fissando loro un termine con scadenza il 31

dicembre 2008 per lasciare il territorio svizzero. In sostanza, l'autorità ha

rilevato che lo scopo per cui l'autorizzazione di soggiorno le era stata

concessa era venuto a mancare in seguito alla cessazione della vita in comune

con la marito.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 42, 50, 62, 66 cpv. 1 e 2, 96 della legge federale del 16 dicembre 2005

sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e 77 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007

sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201).

C. Con

giudizio 9 dicembre 2008, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli

estremi per non rinnovare il permesso alle interessate per i motivi addotti dal

dipartimento. L'Esecutivo cantonale ha considerato la decisione impugnata

conforme al principio della proporzionalità, escludendo che vi fossero gravi

motivi personali che rendessero necessario il prosieguo del loro soggiorno in

Svizzera e ritenendo esigibile il loro rientro nella Repubblica Dominicana.

Ha inoltre respinto la domanda di assistenza

giudiziaria.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo

del permesso di dimora per sé e per sua figlia __________.

Riassunti i fatti, ribadisce di non vivere

più con il marito dall'agosto 2006 per preservare la propria incolumità e che

in siffatte condizioni non si può pretendere che ricomponga la comunione

coniugale.

Rileva di essere in Svizzera da diversi

anni, di essersi ben integrata e di disporre di un lavoro. La sua

reintegrazione sociale nel paese d'origine sarebbe invece fortemente compromessa,

non avendovi più parenti, in quanto i due figli di primo letto e i genitori vivono,

rispettivamente, a Portorico e negli Stati Uniti. Afferma inoltre di avere

avuto recentemente gravi problemi di salute tanto da essere stata sottoposta a

un intervento chirurgico.

Anche in questa sede postula la concessione

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

E. All'accoglimento

del gravame si oppone il Consiglio di Stato, mentre il dipartimento propone di

accoglierlo.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza di questo Tribunale è data giusta il nuovo tenore dell'art. 10 lett.

a legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone

straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1), entrato in vigore il 27

gennaio 2009, il quale prevede che tutte le decisioni del Consiglio di Stato in

materia di diritto degli stranieri sono ora impugnabili al Tribunale cantonale

amministrativo, a prescindere dall'esistenza per l'insorgente di un diritto

all'ottenimento del permesso richiesto.

Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge

di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1)

e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm),

è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 33 LStr, il permesso di dimora viene rilasciato per soggiorni della

durata di oltre un anno (cpv. 1) e per un determinato scopo di soggiorno,

ritenuto che può essere vincolato ad ulteriori condizioni (cpv. 2). Tale

autorizzazione è di durata limitata e può essere prorogata se non vi sono

motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (art. 33 cpv. 3 LStr).

L'art. 42 cpv. 1 LStr dispone che i coniugi

stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini

svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se

coabitano con loro. Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità

familiare, il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di

dimora in virtù dell'art. 42 LStr sussiste se l'unione coniugale è durata

almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett.

a LStr) oppure se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del

soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr). Può segnatamente essere un

grave motivo personale, precisa l'art. 50 cpv. 2 LStr, il fatto che il coniuge

è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel

Paese d’origine risulta fortemente compromessa.

Giusta l'art. 51 LStr, i diritti al

ricongiungimento familiare contemplati dagli art. 42 e 50 LStr si estingue se

sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della LStr

o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno

oppure se sussistono motivi di revoca secondo gli art. 62 (per il permesso di

dimora) e 63 LStr (per il permesso di domicilio).

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del

suo matrimonio contratto il 6 agosto 2004 con il cittadino elvetico A__________.

È incontestato che i coniugi __________

si sono separati di fatto nell'agosto del 2006, quando la ricorrente ha

lasciato l'appartamento coniugale insieme a sua figlia __________. Da allora, ciascuno

dei coniugi ha organizzato la propria vita autonomamente e non vi sono elementi

atti a ritenere che essi intendano ricomporre entro breve tempo la comunione

domestica. Ne discende che la condizione per cui era stata concessa

l'autorizzazione di soggiorno all'insorgente è venuta a mancare.

3.2

Ritenuto che la vita in comune con il

marito è durata meno di tre anni, a ragione la ricorrente non pretende di poter

conservare il proprio permesso di dimora sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. a

LStr. L'insorgente invoca per contro gravi motivi personali ai sensi della

lett. b della medesima norma, che renderebbero a suo dire necessario il

prosieguo del suo soggiorno in Svizzera.

RI 1 è stata senza ombra di dubbio vittima

di violenza da parte del marito. Come esposto in narrativa, il 6 luglio 2007 A__________

è infatti stato condannato dal giudice della Pretura penale alla pena

pecuniaria di fr. 800.–, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2

anni, e a una multa di fr. 500.–, per avere minacciato la moglie. Il 3 agosto

2006, egli le aveva incusso grande spavento, usando un pugnale tipo baionetta,

e vibrando l'arma all'indirizzo della stessa. La prima condizione per

l'applicazione dell'art. 50 cpv. 2 LStr è pertanto soddisfatta.

Il Consiglio di Stato ha comunque

considerato esigibile il rientro delle interessate in patria, perché la loro

reintegrazione sociale nel Paese d’origine non appare compromessa. A questo

proposito ha tenuto conto del breve soggiorno in Svizzera di RI 1 e del fatto

che nella Repubblica Dominicana, dove era rientrata per vacanza durante il

Natale 2006, vivono i suoi famigliari, in particolare i suoi primi due figli __________

__________ (1986) e __________ (1988). Per quanto riguarda invece __________

(1995), il Governo ha posto in evidenza la sua grande adattabilità a inserirsi

nel sistema scolastico ticinese, motivo per cui avrebbe potuto integrarsi nuovamente

in quello dominicano.

La ricorrente sostiene per contro di non

avere più alcun legame famigliare nella Repubblica Dominicana e che pertanto la

sua reintegrazione è compromessa, ponendo in evidenza che i suoi figli di primo

letto si sono da tempo trasferiti a Porto Rico e i suoi genitori vivono a Nuova

York. A questo proposito l'insorgente ha reso senz'altro verosimile i propri

argomenti attraverso la documentazione da lei prodotta (doc. D e E), ciò che

permette di affermare che la prognosi del Consiglio di Stato per quanto attiene

all'assenza di ostacoli alla sua reintegrazione nel paese d'origine, sia

fondata su di un accertamento errato dei fatti determinanti.

3.3

Date queste circostanze, visto pure che

in sede di risposta il dipartimento ha proposto di accogliere il gravame,

segnatamente a seguito della particolare situazione famigliare delle

interessate in patria e dell'ottima integrazione scolastica di __________ in

Svizzera, si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di

rinviare gli atti di causa al Consiglio di Stato affinché provveda ad accertare

in maniera più approfondita la situazione famigliare dell'insorgente al fine di

determinare se, in caso di rinvio, la sua reintegrazione sociale nel paese

d’origine e quella di sua figlia risulterà fortemente compromessa.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto senza che

necessiti di ulteriore disamina. Lo Stato del Cantone Ticino dovrà però

rifondere all'insorgente, assistita da un avvocato iscritto all'apposito

registro, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm), cosicché la

domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa

sede diviene priva di oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 33, 42, 50, 51, 62, e 96 LStr; 10 lett.

a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la

risoluzione 9 dicembre 2008 (n. 6375) del Consi-

glio

di Stato è annullata;

1.2. gli

atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo

completamento dell'istruttoria, come indicato ai considerandi.

2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili.

4. La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede

diviene priva di oggetto.

5. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

6. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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