52.2009.119
Licenza edilizia. Costruzione accessoria
12 gennaio 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2009.119
Data decisione, Autorità:
12.01.2010, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia. Costruzione accessoria
COSTRUZIONE ACCESSORIA
art. 38 LE
Incarto n.
52.2009.119
Lugano
12 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente
Damiano Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 aprile 2009 di
RI 1
patrocinati da:
contro
la decisione 17 marzo 2009 del Consiglio di Stato
(n. 1239) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
licenza edilizia 11 novembre 2008 rilasciata dal municipio di Prato Leventina
ad CO 1 a costruire un manufatto adibito a grottino nel giardino della loro
casa d'abitazione (part. 222);
viste le risposte:
- 21 aprile 2009 del
municipio di Prato Leventina;
- 22 aprile 2009 del
Consiglio di Stato;
- 30 aprile 2009 di CO 1;
preso atto della replica 11 maggio 2009 e delle
dupliche:
- 19 maggio 2009 del
Consiglio di Stato;
- 27 maggio 2009 del
municipio di Prato Leventina;
- 28 maggio 2009 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 26 settembre
2008 CO 1, qui resistenti, hanno chiesto al municipio di Prato Leventina il
permesso di costruire sul terreno annesso alla loro casa d'abitazione (part.
222), lungo il confine verso il fondo retrostante (part. 882), di proprietà dei
ricorrenti RI 1, un manufatto di m 6 x 3.60, destinato a grottino. Il
fabbricato, alto m 2.10 lungo il confine e coperto da un tetto ad una sola
falda, risulterebbe chiuso su tre lati ed aperto sul quarto, rivolto verso il
giardino. Sul lato est verrebbero realizzati un piccolo locale deposito ed un
servizio igienico (WC). Nel vano principale verrebbero sistemati un tavolo
munito di una panca e di tre sedie, nonché un lavello.
Alla domanda si sono opposti i vicini RI 1,
contestando in sostanza la natura accessoria del fabbricato.
Esperito un tentativo di conciliazione, in
seguito al quale è stata modificata l'apertura sulla facciata ovest, l'11
novembre 2008 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo
l'opposizione dei vicini.
B. Con
giudizio 17 marzo 2009, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il
manufatto, privo di riscaldamento, non si prestasse all'abitazione. Ha quindi
condiviso la qualifica di costruzione accessoria attribuitagli dall'autorità
comunale.
C. Contro il
predetto giudizio, i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale
amministrativo con ricorso 7 aprile 2009, chiedendo che sia annullato assieme
alla controversa licenza edilizia.
Rievocati i fatti salienti, gli insorgenti
ripropongono e sviluppano ulteriormente in questa sede le censure sollevate
senza successo in prima istanza. La costruzione, ribadiscono, non potrebbe
essere considerata accessoria, poiché sarebbe destinata a soddisfare esigenze
tipiche della funzione residenziale. Si tratterebbe pertanto di una costruzione
principale tenuta al rispetto delle distanze dal confine.
D. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti il
municipio ed i beneficiari della licenza, contestando in dettaglio le tesi dei
ricorrenti con argomenti, che verranno discussi qui appresso.
E. In sede di
replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive
tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa ed
incontestata è la legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari del fondo
contermine e già opponenti. Il ricorso, tempestivo (art. 46 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei
luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole
processuali. La visita in luogo sollecitata dai resistenti non appare atta a
procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 9.6 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di
Prato Leventina, si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un
fabbricato principale, che non siano destinate all'abitazione o al lavoro, che
non abbiano una funzione industriale, artigianale o commerciale (lett. a) e che
non siano alte più di 3.00 m e non superino la lunghezza di 6.00 m per ogni
facciata.
Se presentano queste caratteristiche, le
costruzioni accessorie possono sorgere a confine se senza aperture o a una
distanza di m 1.50 se con aperture (art. 10.3 NAPR). Per beneficiare di questa
facilitazione, le costruzioni accessorie devono essere prive di una
destinazione autonoma e porsi in un rapporto di subordinazione funzionale
rispetto alla costruzione principale (RDAT I-2003 n. 24, II-1994 n. 51 e 52, 1986
n. 39; Adelio Scolari,
Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 11 LE n. 849 seg.).
2.2
Un edificio è destinato all'abitazione
quando permette alle persone di risiedervi, temporaneamente o in modo durevole,
soggiornando al suo interno, al riparo dalle intemperie, per trascorrere il tempo
libero da impegni di lavoro, per riposarsi e ristorarsi. La funzione
residenziale si manifesta sotto molteplici aspetti e comprende diverse
attività, tipiche della vita domestica. Per essere considerato idoneo all'abitazione
l'edificio deve quindi essere convenientemente strutturato e disporre di un minimo
di impianti di servizio, che permettano di far fronte alle esigenze primarie
dei suoi utenti in fatto di riposo, di ristorazione (cucina) e di cura
dell'igiene (bagno/WC). Gli spazi destinati al soddisfacimento di queste
esigenze sono considerati abitabili e vanno conteggiati come superficie utile
lorda (SUL) ai fini del calcolo dell'indice di sfruttamento (i.s.; STA
52.2001.329
del 17 luglio 2002 consid. 2.2. parz. pubblicata in RDAT I-2003 n.
24).
3.
Nel caso
concreto, la controversa costruzione si presenta essenzialmente come una
tettoia chiusa su tre lati ed aperta sul quarto (sud), che guarda verso il
giardino dei resistenti. A differenza del manufatto oggetto della sentenza
sopra menzionata, la costruzione qui in esame non presenta soltanto alcune
piccole aperture, facilmente chiudibili con serramenti, ma rimane direttamente
collegata con l'esterno alla stregua di un portico aperto su un fronte di oltre
4.
metri. Fatta astrazione del piccolo locale WC, del tutto simile al servizio
igienico di un'abitazione, le caratteristiche funzionali del manufatto sono
sostanzialmente diverse da quelle di un'abitazione. Esso offre protezione
soltanto contro le precipitazioni. Privo di riscaldamento e di isolamento
termico verso il suolo e nei muri perimetrali, non ripara dal freddo e protegge
gli utenti soltanto parzialmente dal vento. Il vano in cui sono collocati il
tavolo e le sedie è coperto, ma non sufficientemente chiuso da poterlo
utilizzare per scopi riconducibili alla funzione abitativa. Gli utenti possono
fruirne soltanto nella bella stagione e per tempi limitati. Non possono
soggiornarvi a tempo indeterminato come in un'abitazione. La mancanza di una
cucina o di un focolare suffraga questa conclusione, che la presenza di un
semplice lavello e la disponibilità di acqua corrente non sono in grado di
sovvertire. L'unico elemento che in parte la contraddice, in quanto tipico
delle costruzioni abitabili, è il servizio igienico, al quale i resistenti, in
sede di duplica, si sono tuttavia dichiarati disposti a rinunciare.
Tolto il locale WC, gli aspetti che
escludono la possibilità di utilizzare il manufatto per soggiornarvi come in
un'abitazione prevalgono abbondantemente sulle poche caratteristiche che lo apparentano
ad un locale abitabile e quindi computabile nella SUL. Nemmeno i ricorrenti
pretendono del resto che la sua superficie debba essere considerata tale e
conteggiata nel calcolo dell'i.s. Va da sé che verso sud, il manufatto al quale
va riconosciuta la qualifica di costruzione accessoria ai sensi dell'art. 9.6
NAPR, assimilabile in definitiva ad una semplice tettoia, dovrà rimanere aperto
e privo di serramenti.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente
accolto, annullando la decisione governativa impugnata e riformando la licenza
edilizia nel senso che la costruzione è autorizzata senza il locale WC, che va
adibito a semplice ripostiglio.
La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è
suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza,
mentre le ripetibili (art. 31 LPamm), nella misura in cui non sono compensate,
sono poste a carico dei ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38 LE; 9, 10 NAPR di Prato
Leventina; 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 marzo 2009 del Consiglio di
Stato (n. 1239) è annullata e
riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 11 novembre 2008
rilasciata dal municipio di Prato Leventina ad CO 1 è confermata ad eccezione
del locale WC, che va adibito a ripostiglio.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'200.- è a carico dei ricorrenti RI 1 nella misura di fr.
1'000.- e dei resistenti CO 1 per la differenza (fr. 200.-).
3. I
ricorrenti RI 1 rifonderanno fr. 1'000.- ai resistenti CO 1 a titolo di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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