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Decisione

52.2009.119

Licenza edilizia. Costruzione accessoria

12 gennaio 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 26 settembre

2008 CO 1, qui resistenti, hanno chiesto al municipio di Prato Leventina il

permesso di costruire sul terreno annesso alla loro casa d'abitazione (part.

222), lungo il confine verso il fondo retrostante (part. 882), di proprietà dei

ricorrenti RI 1, un manufatto di m 6 x 3.60, destinato a grottino. Il

fabbricato, alto m 2.10 lungo il confine e coperto da un tetto ad una sola

falda, risulterebbe chiuso su tre lati ed aperto sul quarto, rivolto verso il

giardino. Sul lato est verrebbero realizzati un piccolo locale deposito ed un

servizio igienico (WC). Nel vano principale verrebbero sistemati un tavolo

munito di una panca e di tre sedie, nonché un lavello.

Alla domanda si sono opposti i vicini RI 1,

contestando in sostanza la natura accessoria del fabbricato.

Esperito un tentativo di conciliazione, in

seguito al quale è stata modificata l'apertura sulla facciata ovest, l'11

novembre 2008 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo

l'opposizione dei vicini.

B. Con

giudizio 17 marzo 2009, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che il

manufatto, privo di riscaldamento, non si prestasse all'abitazione. Ha quindi

condiviso la qualifica di costruzione accessoria attribuitagli dall'autorità

comunale.

C. Contro il

predetto giudizio, i soccombenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale

amministrativo con ricorso 7 aprile 2009, chiedendo che sia annullato assieme

alla controversa licenza edilizia.

Rievocati i fatti salienti, gli insorgenti

ripropongono e sviluppano ulteriormente in questa sede le censure sollevate

senza successo in prima istanza. La costruzione, ribadiscono, non potrebbe

essere considerata accessoria, poiché sarebbe destinata a soddisfare esigenze

tipiche della funzione residenziale. Si tratterebbe pertanto di una costruzione

principale tenuta al rispetto delle distanze dal confine.

D. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare particolari

osservazioni.

Ad identica conclusione sono pervenuti il

municipio ed i beneficiari della licenza, contestando in dettaglio le tesi dei

ricorrenti con argomenti, che verranno discussi qui appresso.

E. In sede di

replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive

tesi, allegazioni e domande.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa ed

incontestata è la legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari del fondo

contermine e già opponenti. Il ricorso, tempestivo (art. 46 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei

luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole

processuali. La visita in luogo sollecitata dai resistenti non appare atta a

procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 9.6 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di

Prato Leventina, si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un

fabbricato principale, che non siano destinate all'abitazione o al lavoro, che

non abbiano una funzione industriale, artigianale o commerciale (lett. a) e che

non siano alte più di 3.00 m e non superino la lunghezza di 6.00 m per ogni

facciata.

Se presentano queste caratteristiche, le

costruzioni accessorie possono sorgere a confine se senza aperture o a una

distanza di m 1.50 se con aperture (art. 10.3 NAPR). Per beneficiare di questa

facilitazione, le costruzioni accessorie devono essere prive di una

destinazione autonoma e porsi in un rapporto di subordinazione funzionale

rispetto alla costruzione principale (RDAT I-2003 n. 24, II-1994 n. 51 e 52, 1986

n. 39; Adelio Scolari,

Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 11 LE n. 849 seg.).

2.2

Un edificio è destinato all'abitazione

quando permette alle persone di risiedervi, temporaneamente o in modo durevole,

soggiornando al suo interno, al riparo dalle intemperie, per trascorrere il tempo

libero da impegni di lavoro, per riposarsi e ristorarsi. La funzione

residenziale si manifesta sotto molteplici aspetti e comprende diverse

attività, tipiche della vita domestica. Per essere considerato idoneo all'abitazione

l'edificio deve quindi essere convenientemente strutturato e disporre di un minimo

di impianti di servizio, che permettano di far fronte alle esigenze primarie

dei suoi utenti in fatto di riposo, di ristorazione (cucina) e di cura

dell'igiene (bagno/WC). Gli spazi destinati al soddisfacimento di queste

esigenze sono considerati abitabili e vanno conteggiati come superficie utile

lorda (SUL) ai fini del calcolo dell'indice di sfruttamento (i.s.; STA

52.2001.329

del 17 luglio 2002 consid. 2.2. parz. pubblicata in RDAT I-2003 n.

24).

3.

Nel caso

concreto, la controversa costruzione si presenta essenzialmente come una

tettoia chiusa su tre lati ed aperta sul quarto (sud), che guarda verso il

giardino dei resistenti. A differenza del manufatto oggetto della sentenza

sopra menzionata, la costruzione qui in esame non presenta soltanto alcune

piccole aperture, facilmente chiudibili con serramenti, ma rimane direttamente

collegata con l'esterno alla stregua di un portico aperto su un fronte di oltre

4.

metri. Fatta astrazione del piccolo locale WC, del tutto simile al servizio

igienico di un'abitazione, le caratteristiche funzionali del manufatto sono

sostanzialmente diverse da quelle di un'abitazione. Esso offre protezione

soltanto contro le precipitazioni. Privo di riscaldamento e di isolamento

termico verso il suolo e nei muri perimetrali, non ripara dal freddo e protegge

gli utenti soltanto parzialmente dal vento. Il vano in cui sono collocati il

tavolo e le sedie è coperto, ma non sufficientemente chiuso da poterlo

utilizzare per scopi riconducibili alla funzione abitativa. Gli utenti possono

fruirne soltanto nella bella stagione e per tempi limitati. Non possono

soggiornarvi a tempo indeterminato come in un'abitazione. La mancanza di una

cucina o di un focolare suffraga questa conclusione, che la presenza di un

semplice lavello e la disponibilità di acqua corrente non sono in grado di

sovvertire. L'unico elemento che in parte la contraddice, in quanto tipico

delle costruzioni abitabili, è il servizio igienico, al quale i resistenti, in

sede di duplica, si sono tuttavia dichiarati disposti a rinunciare.

Tolto il locale WC, gli aspetti che

escludono la possibilità di utilizzare il manufatto per soggiornarvi come in

un'abitazione prevalgono abbondantemente sulle poche caratteristiche che lo apparentano

ad un locale abitabile e quindi computabile nella SUL. Nemmeno i ricorrenti

pretendono del resto che la sua superficie debba essere considerata tale e

conteggiata nel calcolo dell'i.s. Va da sé che verso sud, il manufatto al quale

va riconosciuta la qualifica di costruzione accessoria ai sensi dell'art. 9.6

NAPR, assimilabile in definitiva ad una semplice tettoia, dovrà rimanere aperto

e privo di serramenti.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente

accolto, annullando la decisione governativa impugnata e riformando la licenza

edilizia nel senso che la costruzione è autorizzata senza il locale WC, che va

adibito a semplice ripostiglio.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è

suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza,

mentre le ripetibili (art. 31 LPamm), nella misura in cui non sono compensate,

sono poste a carico dei ricorrenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 38 LE; 9, 10 NAPR di Prato

Leventina; 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 17 marzo 2009 del Consiglio di

Stato (n. 1239) è annullata e

riformata nel senso che:

1.2. la licenza edilizia 11 novembre 2008

rilasciata dal municipio di Prato Leventina ad CO 1 è confermata ad eccezione

del locale WC, che va adibito a ripostiglio.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è a carico dei ricorrenti RI 1 nella misura di fr.

1'000.- e dei resistenti CO 1 per la differenza (fr. 200.-).

3. I

ricorrenti RI 1 rifonderanno fr. 1'000.- ai resistenti CO 1 a titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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