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Decisione

52.2009.13

Annullamento del concorso

16 marzo 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi che il committente ha allegato per

giustificare il provvedimento dal profilo dell’art. 34 LCPubb non sono atti a

legittimarlo nemmeno nella misura in cui sono applicati nel quadro della

riserva contenuta nella posizione qui in discussione. Nella misura in cui è sorretto

da questi motivi, l’apprezzamento esercitato dal committente nell’ambito

dell’applicazione di tale clausola risulta comunque lesivo del diritto sotto il

profilo dell’abuso di potere. La decisione di annullare il concorso,

censurabile in quanto fondata sugli art. 34 LCPubb e 55 lett. c RLCPubb/CIAP,

Considerandi

rimane in altri termini censurabile anche nella misura in cui si riallaccia

alla clausola in esame. Il richiamo a questa clausola non emenda

l’illegittimità del provvedimento riscontrata nel precedente considerando per

rapporto alle succitate disposizioni di legge.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

la decisione impugnata e aggiudicando la commessa alla

ricorrente.

Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato

secondo soccombenza (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 34, 36, 37, 41, 42 LCPubb; 55

RLCPubb/CIAP; 3, 18, 31, 60, 61, 65 LPamm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 23 dicembre 2008 del Consiglio

di Stato (n. 6681) è annullata;

1.2. la

commessa è aggiudicata alla ricorrente come all'offerta inoltrata.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 3'000.- a

titolo di ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

.

Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

rappr. da: Dipartimento finanze e economia, Sezione

della Logistica, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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