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Decisione

52.2009.137

Licenza edilizia per uno stabile d'appartamenti

7 settembre 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i vani destinati al deposito di biciclette e simili, al posteggio anche

sotterraneo di veicoli a motore, ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che

servono unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella SUL; i porticati

aperti, le terrazze coperte dei tetti, non chiuse lateralmente, i balconi e le

logge aperte che non servono come ballatoi, cioè che non servono per accedere

agli appartamenti. La norma, che rimanda alla vecchia legge edilizia cantonale

del 19 febbraio 1973 (BU 1974, 49 segg.), ricalca essenzialmente quanto previsto dall'attuale art. 38 LE.

Decisiva ai fini del computo della superficie di un locale non è l'indicazione

fornita dai piani circa la sua destinazione, ma l'oggettiva possibilità di

utilizzare la superficie di un determinato vano a fini abitativi o lavorativi (STA

52.2006.20 dell'1 marzo 2006, consid. 5.2.2; RDAT I-1994 n. 30, consid. 2.2; Adelio Scolari, Commentario, II ed.,

Cadenazzo 1996, ad art. 38 LE, n. 1126). La superficie degli spazi non conteggiati

nella SUL deve inoltre situarsi in un rapporto ragionevole con i bisogni oggettivi

dell'utilizzazione principale dell'edificio. Locali non computabili sovradimensionati

sono computati per la parte eccedente (Scolari,

op. cit., ad art. 38 LE, n. 1129).

2.2. Nel caso concreto, il progetto prevede di realizzare al piano seminterrato

un locale tecnico elettrico H2O (14.94 mq), privo di finestre, dal quale

si accede al locale termopompa (12.06 mq) e al primo piano un locale lavanderia-stireria-stenditoio

(23.10 mq). Il calcolo allegato alla domanda di costruzione, che prevede una

SUL complessiva di 357.60 mq, con un disavanzo di 1.2 mq rispetto a quanto

consentito nella zona mista (i.s. 0.6; art. 64 NAPR), non prende in considerazione

questi due locali.

Al fine di escludere che gli stessi vani possano essere utilizzati per scopi

abitativi o lavorativi, il municipio ha imposto nella licenza, a titolo di

condizione, che il locale tecnico fosse privo di riscaldamento e che nella

lavanderia vi fosse il contenimento dell'installazione elettrica al minimo

indispensabile (prese elettriche unicamente a servizio della lavatrice e

dell'asciugatrice), illuminazione e pavimenti diversi da quanto previsto negli

appartamenti, libero accesso tramite ascensore al primo piano (senza tasto

riservato), e la possibilità di entrare in lavanderia anche dall'esterno

(in caso di blocco dell'ascensore).

Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, la destinazione che il progetto

attribuisce ai due vani, corroborata dalle ulteriori condizioni poste dal

municipio, risulta sufficientemente garantita. Il piccolo locale tecnico al

piano seminterrato, privo di finestre e riscaldamento e adiacente al vano destinato

alla termopompa, non si presta in ogni caso a fini abitativi o lavorativi. Dal

canto suo, la lavanderia al primo piano, comune per i 3 appartamenti dello

stabile, non presenta dimensioni straordinarie. La circostanza che essa sia

dotata di una porta finestra che si affaccia sul giardino – che peraltro ne

permetterebbe l'accesso in caso di guasto all'ascensore – non è sufficiente per

computare la sua superficie nella SUL. Né tanto meno la mera ipotesi che essa potrebbe

essere trasferita nel citato locale tecnico al piano seminterrato. Una volta arredate

con le macchine da lavare e da asciugare, le lavanderie non si prestano in

effetti ad essere utilizzate per l'abitazione. Prima di essere utilizzate per

il soggiorno di persone devono essere trasformate con interventi di una certa

importanza, che non passano inosservati (STA 52.2003.287 del 20 ottobre 2003,

consid. 5.2).

3. 3.1. Secondo

l'art. 23 NAPR, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato a

valle al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del

parapetto. Nelle zone R5, RCO5, R3, R2 e ZM per gli edifici a tetto piano, soggiunge

la norma, all'altezza massima del fabbricato non potrà essere aggiunto alcun

tipo di parapetto o simile, quali pergolati, piantagioni, muri, pilastri, ecc.

ad eccezione solo di torrini da camino e dei corpi tecnici. Nel caso di

realizzazione di queste aggiunte le stesse saranno computate nell'altezza del

fabbricato. Il numero e la superficie dei torrini da camino o dei corpi tecnici

devono essere ridotti al minimo indispensabile e la loro altezza non può

superare quella stabilita dall'art. 25.

Per corpi tecnici, l'art. 25 NAPR precisa inoltre che s'intendono quei

corpi sporgenti oltre la copertura degli edifici che servono al funzionamento

di un impianto al servizio dell'edificio stesso. Ad esempio, sono considerati

tali i vani per le scale d'accesso al tetto, torrini per ascensori, comignoli,

collettori solari, uscite di sicurezza ed altri corpi sporgenti. Le loro

dimensioni devono essere contenute entro i limiti indispensabili con la loro

funzionalità. Per i camini e i corpi tecnici è concesso un supplemento massimo

d'altezza di 2 m alla condizione che il loro numero e la superficie sia ridotta

al minimo.

3.2. Il progetto in discussione prevede di realizzare sul lato sud

dell'edificio un corpo scale a forma di torre che permette di accedere ai

singoli appartamenti e al tetto dell'edificio, situato ad una altezza di 12.69 m. Il manufatto, a base m 3.39 x 4.98, è alto m 14.71 e ha una copertura piana con una

sporgenza di m 1.61 x 4.98 (nella variante ridotta approvata dal municipio) che

Considerandi

funge da riparo alle unità esterne dei condizionatori sistemati sul tetto (cfr.

pianta piano tetto).

Il Governo, tutelando l'assunto del municipio, ha in sostanza ritenuto che al manufatto

dovesse essere riconosciuta integralmente la qualifica di corpo tecnico e che

la sua altezza, considerato l'abbuono di 2 m concesso dall'art. 25 NAPR, rientrasse nel limite d'altezza (m 13.00 + 2.00) fissato dall'art. 64 NAPR.

La deduzione può essere condivisa solo parzialmente. Nella misura in cui è

funzionale all'uso del corpo scale, al manufatto, che presenta dimensioni tutto

sommato contenute, può in effetti essere riconosciuta la qualifica di corpo

tecnico. L'indispensabilità dell'estensione della copertura (m 1.61 x 4.98) ai due

condizionatori sistemati sul tetto, che per le sue dimensioni rappresenta un

ingombro percettibile, non è invece per nulla dimostrata. Il ricorrente non

spiega in effetti per quale motivo le unità esterne dei non meglio identificati

climatizzatori, di regola già dotate di appositi involucri di protezione,

necessitino di una copertura. Nella misura in cui non serve per chiudere le

rampe e la tromba delle scale, la copertura (sporgenza) non può dunque beneficiare

della facilitazione prevista dall'art. 25 NAPR.

3.3

Notoriamente il principio di proporzionalità vieta di respingere una

domanda di costruzione non conforme alle prescrizioni quando il difetto può

essere facilmente emendato rilasciando una licenza subordinata a clausole

accessorie (Scolari, op. cit., n.

684).

In concreto, il difetto può essere corretto rilasciando la licenza alla

condizione che la copertura del corpo scale sia limitata alle dimensioni necessarie

per chiudere la tromba e le rampe delle scale (m 4.98 x 3.39), eliminando la

sporgenza.

4.

4.1. Giusta

l'art. 26 cpv. 1 NAPR, si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un

fabbricato principale che: non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che

non abbiano funzione artigianale o commerciale; non siano alte più di 3.00 m al colmo e non superino la lunghezza pari al 40% del lato delle particelle su cui sorgono.

Qualora il lato della particella fosse inferiore a 18 m sarà autorizzata l'edificazione su 7 m.

La norma stabilisce inoltre che le costruzioni accessorie possono sorgere a

confine se senza aperture o ad una distanza di almeno 1.50 m se con aperture (cpv. 3).

Per principio, si considerano accessorie le costruzioni al servizio di un

edificio principale, che non sono utilizzate per l'abitazione o per il lavoro.

Per beneficiare delle minori distanze prescritte dalla norma, le costruzioni

accessorie devono essere prive di una destinazione autonoma e porsi in un

rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla costruzione principale

(RDAT II-1994 n. 51, consid. 3; II-1994 n. 52, consid. 2; 1986 n. 39; Scolari, op. cit., ad art. 11 LE, n. 849

seg.).

4.2

In concreto, il progetto prevede di addossare all'edificio principale

(lato nord) un'autorimessa (m 9.55 x 5.88) con tre posti auto, alta 3 m, che si estende fino al confine con il fondo n. 549.

Il manufatto è chiaramente subordinato per funzione all'edificio principale e rispetta

le dimensioni fissate dall'art. 26 cpv. 1 NAPR. Neppure i ricorrenti lo

contestano.

Anche dal profilo architettonico l'autorimessa, che si presenta come un corpo a

sé stante, coperto da un giardino terrazzato, si distingue sufficientemente dall'edificio

principale, non direttamente accessibile. La contiguità con l'edificio principale

non costituisce d'altra parte un ostacolo alla natura accessoria di un'opera (RDAT

1985.

n. 61). Priva di fondamento è dunque la relativa censura mossa dagli

insorgenti.

5.

La licenza

edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che, al

momento della decisione, nessun impedimento di diritto pubblico si oppone

all'esecuzione dei lavori progettati (Scolari,

op. cit., ad art. 1 LE, n. 627).

Nell'evenienza concreta, nessun impedimento di diritto pubblico impedisce di

realizzare l'accesso all'autorimessa a ridosso del muro di sostegno che lo

separa dal fondo sottostante (mapp. 615), così come previsto dai piani. I problemi

di instabilità di questo muro, lamentati in modo generico dai ricorrenti,

esulano dalla presente procedura di esame della domanda di costruzione. La

definizione di aspetti di dettaglio relativi alla sicurezza dell'opera rientra in

effetti nei limiti della progettazione esecutiva (cfr. RDAT I-1998, n. 37).

Al municipio resta semmai riservata la facoltà, in corso d'opera o a lavori

ultimati, di ordinare provvedimenti che si rendessero necessari per garantire

la sicurezza delle persone e delle cose (cfr. art. 35 LE).

Da questo profilo, non si giustifica quindi subordinare la licenza edilizia

alla condizione di realizzare un nuovo muro in beton, così come richiesto dai

ricorrenti. Né porta ad altra conclusione il fatto che le parti abbiano trovato

un'intesa diversa nell'ambito di una precedente procedura edilizia.

6.

Da

respingere è infine la generica richiesta degli insorgenti di assoggettare il

permesso edilizio all'allestimento di una prova a futura memoria e alla

verifica dei tracciamenti e delle altezze. Tali aspetti esulano con evidenza

dal quadro della presente procedura. Si tratta di questioni di diritto civile,

rispettivamente di questioni che attengono alla fase esecutiva dell'opera. In

particolare, la verifica dei tracciamenti, da effettuarsi prima dell'inizio dei

lavori, serve a prevenire la realizzazione di costruzioni in contrasto con i

piani già approvati (cfr. Scolari,

op. cit., ad art. 49 LE, n. 1388).

7.

Sulla base

di quanto precede il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto. La

decisione del Consiglio di Stato è annullata, mentre che la licenza edilizia

impugnata dev'essere confermata alla condizione che la copertura del corpo

scale sia limitata alle dimensioni necessarie per chiudere la tromba e le rampe

delle scale (m 4.98 x 3.39).

La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti e del resistente,

proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Gli

insorgenti sono inoltre tenuti a rifondere ad CO 1 delle ripetibili commisurate

all'esito della presente vertenza, a valere per entrambe le istanze di ricorso

(art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 38, 49 LE; 14, 23, 25, 26, 64 NAPR;

3, 18, 28, 31, 46, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la

risoluzione 24 marzo 2009 del Consiglio di Stato (n. 1360) è annullata;

1.2. la

licenza edilizia rilasciata il 20 ottobre 2008 dal muni-cipio di Melide a CO 1

è confermata alla condizione che la copertura del corpo scale sia limitata alle

dimensioni necessarie per chiudere la tromba e le rampe delle scale (m 4.98 x

3.39).

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'600.-, è a carico dei ricorrenti in solido nella misura

di 3/4 e per la rimanenza (1/4) del resistente.

I ricorrenti sono inoltre tenuti a versare a CO 1

fr.

1'500.- per ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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