52.2009.139
Revoca di un permesso di domicilio
23 ottobre 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2009.139
Data decisione, Autorità:
23.10.2009, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di domicilio
PERMESSO DI DOMICILIO
PROPORZIONALITÀ
REVOCA
art. 63 cpv. 1 let. b LFSTR
Incarto n.
52.2009.139
Lugano
23 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano
Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina,
Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 aprile 2009 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 8 aprile 2009 (n. 1664) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 15 gennaio 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di domicilio;
viste le risposte:
- 13 maggio 2009 del
Consiglio di Stato,
- 13 maggio 2009 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il
cittadino kosovaro RI 1 (1983) è entrato in Svizzera il 29 giugno 1994
nell'ambito del ricongiungimento familiare ottenendo dapprima un permesso di
dimora e, a partire dal mese di gennaio 2001, di domicilio.
Il 4 maggio 2004, il ricorrente si è sposato
nel paese d'origine con la connazionale __________ (1986). Il 15 aprile 2005,
essi hanno divorziato.
Con sentenza 17 gennaio 2008, confermata su
ricorso dalla Corte di cassazione e revisione penale (CCRP) il 31 marzo successivo,
il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato
RI 1, il quale aveva già interessato in precedenza le nostre autorità
amministrative e giudiziarie penali, a una pena detentiva di 15 mesi e a una
multa di fr. 1'000.– per omicidio colposo, grave infrazione alle norme della
circolazione, guida in stato di inattitudine, ripetuta circolazione senza licenza di condurre, e contravvenzione alla legge federale del
3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS
812.121).
B. Fondandosi
su tali risultanze, il 15 gennaio 2009 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di
domicilio a RI 1 per motivi di ordine pubblico, ordinandogli di lasciare il
territorio svizzero al momento della sua scarcerazione, prevista per il 18
aprile 2009.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 62, 63 e 66 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr; RS 142.20), e 80 dell'ordinanza sull’ammissione
il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).
C. Con
giudizio 8 aprile 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta
da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per revocargli il permesso di domicilio in virtù dei motivi addotti dal
dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della
proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente sostiene di non essere una
minaccia per l'ordine pubblico. Soggiunge che la decisione impugnata sarebbe in
ogni caso contraria al principio della proporzionalità in quanto non terrebbe
conto che ha vissuto in Svizzera sin dall'età di 11 anni, che lavora, e che il
suo allontanamento pregiudicherà il legame affettivo con i suoi famigliari,
tutti domiciliati nel nostro paese.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, con
argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della
presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla
legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998
(LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1
della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm;
RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
Il
permesso di domicilio di uno straniero può essere revocato, tra l'altro, per i
motivi previsti agli art. 62 lett. b LStr (straniero condannato a una pena
detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell'art. 61 o 64 del
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, CP; RS 311.0) e 63
cpv. 1 lett. b LStr (straniero che ha violato
gravemente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o
all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della
Svizzera). Vi è violazione della sicurezza e dell’ordine
pubblici, precisa l'art. 80 cpv. 1 OASA, in caso di mancato rispetto di
prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) o in caso di mancato
adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Secondo il
capoverso 2 della medesima norma, vi è esposizione della sicurezza e
dell’ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il soggiorno
in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione
della sicurezza e dell’ordine pubblici. Ciò può anche essere il caso in
presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca, ma la cui ripetizione
lascia presupporre che l’interessato non è disposto ad osservare l’ordine vigente.
Va precisato che per sicurezza pubblica si
intende l’inviolabilità di beni giuridici individuali, come la vita, la salute,
la libertà e la proprietà (Messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr; FF
2002.
3424).
Il provvedimento deve inoltre rispettare il
principio di proporzionalità (cfr. art. 96 cpv. 1 LStr).
3.
Come
accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha interessato
a più riprese le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali.
Il 26 luglio 2000, quando era ancora
minorenne, egli è stato fermato alla guida di un ciclomotore manomesso e privo
di targhe. Per questo motivo, il 28 settembre successivo la Sezione della
circolazione gli ha revocato la relativa licenza di condurre per la durata di un
mese.
Con decreto d'accusa 4 febbraio 2002 (DAP
190/2002), il Procuratore pubblico lo ha condannato a 15 giorni di detenzione,
sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di
fr. 300.–, per ripetuto furto d'uso (sottratto l'auto del fratello), ripetuta
circolazione senza licenza di condurre (ripetutamente guidato in qualità di
allievo conducente senza essere accompagnato), ripetuta circolazione senza
assicurazione RC e abuso delle targhe (appropriatosi illecitamente delle targhe
di controllo intestate a un football club). A seguito di tali fatti, il 10
gennaio 2002 la Sezione della circolazione ha revocato a RI 1 la licenza di
allievo conducente a tempo indeterminato, con l'obbligo di sottoporsi a un
esame psicotecnico, precisando che nessun riesame sarebbe stato concesso prima
del mese di novembre 2002.
Riammesso il 3 febbraio 2005 al beneficio di
conseguire la licenza di allievo conducente, il 6 maggio e 29 settembre successivi
il ricorrente non ha superato l'esame teorico. Nonostante ciò, il 17 novembre
2005, egli si è messo alla guida della vettura della sorella con a bordo due
persone, circolando ad una velocità da lui indicata di 130/140 km/h in un
tratto di strada ove vige il limite di 60 km/h e perdendo il controllo del
veicolo, che si rovesciava e terminava la propria corsa contro un muro,
causando la morte di uno dei suoi passeggeri. Dall'esame delle urine e del
sangue del ricorrente è stata riscontrata la presenza di derivati della canapa,
costitutivo di guida in stato di inattitudine.
Per questi fatti, con sentenza 17 gennaio
2008.
confermata su ricorso dalla CCRP il 31 marzo successivo, il presidente
della Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato RI 1 a una
pena detentiva di 15 mesi e a una multa di fr. 1'000.– per omicidio colposo,
grave infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine,
ripetuta circolazione senza licenza di condurre, nonché
per contravvenzione alla LStup in quanto, dal 18 gennaio 2005 al 10 febbraio
2007, egli aveva consumato un imprecisato quantitativo di marijuana.
4.
4.1. Bisogna
innanzitutto considerare che, dal profilo della durata della pena detentiva ai
sensi dell'art. 62 lett. b, le condanne a carico del
ricorrente non superano il limite di due anni, considerato dalla giurisprudenza
federale quale limite, di regola, per revocare un permesso di domicilio (DTF
125.
II 521, 120 Ib 6, consid. 4; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in RDAF 53/1997 311 e 321). Benché sia stata sviluppata
nell'ambito dell'art. 10 cpv. 1 lett. a dell'abrogata
legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, tale prassi è stata ripresa dalla nuova legge federale sugli
stranieri per l'interpretazione dell’art. 62 lett. b (cfr.
messaggio 8 marzo 2002 del Consiglio federale relativo alla legge federale
sugli stranieri: FF 2002 3425 ad art. 62 LStr). Tenuto pertanto conto di tale
principio, i requisiti per revocare il permesso di domicilio all'insorgente
sulla base della menzionata disposizione non sono adempiuti nella presente
fattispecie.
4.2
Esaminando invece la causa dal profilo dell'ordine e della sicurezza pubblici (art. 63 cpv. 1 lett. b LStr),
va rilevato come nella sentenza del 17 gennaio 2008 relativa alla condanna per
omicidio colposo (pag. 20) il presidente della Corte abbia considerato la colpa
del ricorrente particolarmente grave, in quanto RI 1 aveva già a carico un
precedente penale in materia di circolazione stradale, il cui periodo di prova
era terminato soltanto 9 mesi prima dell'incidente, e soltanto 6-7 mesi prima
della reiterazione del medesimo reato di circolazione senza la licenza di
condurre. Il giudice penale ha indicato quali elementi qualificanti l'estrema
gravità della colpa, la reiterata circolazione senza avere mai conseguito la
licenza di condurre (privo quindi della capacità di guidare correttamente) e
l'elevata velocità (curva a 130/140 km/h in assenza di capacità di guida).
Elementi, questi, talmente qualificanti da non essere privi di connotazione di
dolo eventuale (sentenza, pag. 21-22). Va pure osservato che il motivo che aveva
spinto l'insorgente a guidare sia in quell'occasione che in passato era volto al
semplice scorrazzamento degli amici nel tempo libero, e la sera dell'incidente
l'alta velocità doveva impressionare gli amici, mostrando loro la sua (inesistente)
capacità di guida.
La CCRP ha confermato la decisione della
prima Corte, indicando che il ricorrente, di fronte a tale irriducibilità
dettata da bieco egoismo e quindi da una sorta di senso di onnipotenza, doveva aspettarsi
a essere condannato a una pena severa (consid. 4b, pag. 8). Eloquenti sono le conclusioni
dell'istanza ricorsuale (consid. 5, pag. 13):
"(...)
Guidare reiteratamente per diverso tempo senza patente, nonostante la condanna
inflittagli per questo motivo dal Ministero pubblico il 4 febbraio 2002 e
nonostante i provvedimenti amministrativi di cui è stato oggetto, addirittura
facendo credere a chi montava in auto con lui o a chi gli affidava i figli da
accompagnare che la patente di guida l'aveva, è indice di assenza di scrupoli.
La pena da espiare è si dura, non lo si nega, ma in questo specifico caso è
necessaria per far comprendere all'imputato che mai più dovrà guidare
un'autovettura senza patente, in modo sconsiderato e pericoloso. Una sola pena
sospesa condizionalmente non sarebbe per contro efficace, specie di fronte alla
debolezza di carattere di cui ha ogni qualvolta dato prova, il che rende elevato
il rischio di recidiva".
Visto quanto precede, tenuto pure conto che il
ricorrente era già stato oggetto di provvedimenti amministrativi per avere
circolato senza la necessaria autorizzazione, bisogna concludere che, con il
suo modus vivendi, egli ha ampiamente dimostrato di non volere o di non essere
in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di
essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. In siffatte
circostanze, un rischio di recidiva non può infatti essere escluso.
4.3
Vista la gravità dei reati commessi, ritenuto
pure che non sono lontani nel tempo, si deve sostanzialmente convenire con il
Consiglio di Stato che attualmente l'insorgente rappresenta una minaccia
effettiva e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare un
provvedimento di revoca del permesso di domicilio sulla base dell'art. 63 cpv.
1.
lett. b LStr.
5.
Occorre
ora verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione
dei permessi e dell'immigrazione.
RI 1, nato nel 1983, è entrato in Svizzera
all'età di 11 anni e soggiorna pertanto nel nostro paese da circa una
quindicina d'anni. Ora, se da una parte questa circostanza ha un sicuro peso
nell'ambito della ponderazione degli interessi in presenza, dall'altra bisogna
tenere conto che i reati commessi durante il suo soggiorno nel nostro paese
sono talmente gravi da renderlo una persona indesiderata in Svizzera. Nemmeno
la presenza della sua famiglia nel nostro paese gli ha impedito di commettere
reati sempre più gravi. Con il suo comportamento, non si può quindi ritenere
che egli si sia ben integrato in Svizzera.
Bisogna anche tenere conto che il ricorrente
è giovane, avendo attualmente solo 26 anni, ed ha verosimilmente altri
famigliari in Kosovo, dove ha trascorso la sua infanzia e ha frequentato le
scuole elementari. Inoltre egli ha già avuto modo di indicare di avere mantenuto
dei legami sporadici con il paese d'origine (ricorso, ad 5). Va poi osservato
che il 4 maggio 2004 in Kosovo si è pure sposato con una connazionale, dalla
quale ha poi divorziato il 15 aprile 2005, vi ha già trascorso le vacanze e conosce
la lingua locale. Inoltre in Svizzera, malgrado non sia stato in grado di
terminare l'apprendistato di carrozziere, egli ha comunque potuto imparare un
mestiere presso una falegnameria come operaio non qualificato, che potrà
essergli senz'altro utile per potersi reinserire professionalmente nel paese
d'origine. Dopo qualche difficoltà di adattamento, un suo rientro in patria appare
quindi tutto sommato esigibile.
In conclusione, un'attenta ponderazione di
tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il
provvedimento adottato dall'autorità inferiore. Tanto più che il medesimo non
gli impedirà di rendere visita ai suoi famigliari in Svizzera nell'ambito della
normativa in materia di turisti.
6.
Il
ricorrente invoca la protezione dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre
1950.
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU;
RS 0.101) che garantisce il rispetto della vita famigliare. A torto, in quanto
egli è maggiorenne e non risulta che egli si trova in un rapporto di dipendenza
verso i propri genitori. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente
adempiute per poter applicare tale disposto convenzionale.
Ad identica conclusione si può giungere
riguardo all'art. 17 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai
diritti civili e politici (Patto ONU-II; RS 0.103.2), che garantisce la protezione
della vita famigliare, in quanto tale norma non ha una portata più estesa di
quella conferita dall'art. 8 CEDU.
7.
Revocando
il permesso di domicilio al ricorrente, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la
decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento
che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione
dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima, anche se severa,
dev'essere confermata.
8.
Stante
quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62, 63, 96 LStr; 8 CEDU; 17 Patto
ONU-II; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico del
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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