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Decisione

52.2009.139

Revoca di un permesso di domicilio

23 ottobre 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

cittadino kosovaro RI 1 (1983) è entrato in Svizzera il 29 giugno 1994

nell'ambito del ricongiungimento familiare ottenendo dapprima un permesso di

dimora e, a partire dal mese di gennaio 2001, di domicilio.

Il 4 maggio 2004, il ricorrente si è sposato

nel paese d'origine con la connazionale __________ (1986). Il 15 aprile 2005,

essi hanno divorziato.

Con sentenza 17 gennaio 2008, confermata su

ricorso dalla Corte di cassazione e revisione penale (CCRP) il 31 marzo successivo,

il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato

RI 1, il quale aveva già interessato in precedenza le nostre autorità

amministrative e giudiziarie penali, a una pena detentiva di 15 mesi e a una

multa di fr. 1'000.– per omicidio colposo, grave infrazione alle norme della

circolazione, guida in stato di inattitudine, ripetuta circolazione senza licenza di condurre, e contravvenzione alla legge federale del

3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS

812.121).

B. Fondandosi

su tali risultanze, il 15 gennaio 2009 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione

del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di revocare il permesso di

domicilio a RI 1 per motivi di ordine pubblico, ordinandogli di lasciare il

territorio svizzero al momento della sua scarcerazione, prevista per il 18

aprile 2009.

La decisione è stata resa sulla base degli

art. 62, 63 e 66 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005

(LStr; RS 142.20), e 80 dell'ordinanza sull’ammissione

il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

C. Con

giudizio 8 aprile 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta

risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta

da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli

estremi per revocargli il permesso di domicilio in virtù dei motivi addotti dal

dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della

proporzionalità.

D. Contro la

predetta pronunzia, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente sostiene di non essere una

minaccia per l'ordine pubblico. Soggiunge che la decisione impugnata sarebbe in

ogni caso contraria al principio della proporzionalità in quanto non terrebbe

conto che ha vissuto in Svizzera sin dall'età di 11 anni, che lavora, e che il

suo allontanamento pregiudicherà il legame affettivo con i suoi famigliari,

tutti domiciliati nel nostro paese.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, con

argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della

presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla

legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998

(LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1

della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm;

RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Il

permesso di domicilio di uno straniero può essere revocato, tra l'altro, per i

motivi previsti agli art. 62 lett. b LStr (straniero condannato a una pena

detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell'art. 61 o 64 del

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, CP; RS 311.0) e 63

cpv. 1 lett. b LStr (straniero che ha violato

gravemente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o

all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della

Svizzera). Vi è violazione della sicurezza e dell’ordine

pubblici, precisa l'art. 80 cpv. 1 OASA, in caso di mancato rispetto di

prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a) o in caso di mancato

adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (b). Secondo il

capoverso 2 della medesima norma, vi è esposizione della sicurezza e

dell’ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il soggiorno

in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione

della sicurezza e dell’ordine pubblici. Ciò può anche essere il caso in

presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca, ma la cui ripetizione

lascia presupporre che l’interessato non è disposto ad osservare l’ordine vigente.

Va precisato che per sicurezza pubblica si

intende l’inviolabilità di beni giuridici individuali, come la vita, la salute,

la libertà e la proprietà (Messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr; FF

2002.

3424).

Il provvedimento deve inoltre rispettare il

principio di proporzionalità (cfr. art. 96 cpv. 1 LStr).

3.

Come

accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha interessato

a più riprese le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali.

Il 26 luglio 2000, quando era ancora

minorenne, egli è stato fermato alla guida di un ciclomotore manomesso e privo

di targhe. Per questo motivo, il 28 settembre successivo la Sezione della

circolazione gli ha revocato la relativa licenza di condurre per la durata di un

mese.

Con decreto d'accusa 4 febbraio 2002 (DAP

190/2002), il Procuratore pubblico lo ha condannato a 15 giorni di detenzione,

sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di

fr. 300.–, per ripetuto furto d'uso (sottratto l'auto del fratello), ripetuta

circolazione senza licenza di condurre (ripetutamente guidato in qualità di

allievo conducente senza essere accompagnato), ripetuta circolazione senza

assicurazione RC e abuso delle targhe (appropriatosi illecitamente delle targhe

di controllo intestate a un football club). A seguito di tali fatti, il 10

gennaio 2002 la Sezione della circolazione ha revocato a RI 1 la licenza di

allievo conducente a tempo indeterminato, con l'obbligo di sottoporsi a un

esame psicotecnico, precisando che nessun riesame sarebbe stato concesso prima

del mese di novembre 2002.

Riammesso il 3 febbraio 2005 al beneficio di

conseguire la licenza di allievo conducente, il 6 maggio e 29 settembre successivi

il ricorrente non ha superato l'esame teorico. Nonostante ciò, il 17 novembre

2005, egli si è messo alla guida della vettura della sorella con a bordo due

persone, circolando ad una velocità da lui indicata di 130/140 km/h in un

tratto di strada ove vige il limite di 60 km/h e perdendo il controllo del

veicolo, che si rovesciava e terminava la propria corsa contro un muro,

causando la morte di uno dei suoi passeggeri. Dall'esame delle urine e del

sangue del ricorrente è stata riscontrata la presenza di derivati della canapa,

costitutivo di guida in stato di inattitudine.

Per questi fatti, con sentenza 17 gennaio

2008.

confermata su ricorso dalla CCRP il 31 marzo successivo, il presidente

della Corte delle assise correzionali di __________ ha condannato RI 1 a una

pena detentiva di 15 mesi e a una multa di fr. 1'000.– per omicidio colposo,

grave infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine,

ripetuta circolazione senza licenza di condurre, nonché

per contravvenzione alla LStup in quanto, dal 18 gennaio 2005 al 10 febbraio

2007, egli aveva consumato un imprecisato quantitativo di marijuana.

4.

4.1. Bisogna

innanzitutto considerare che, dal profilo della durata della pena detentiva ai

sensi dell'art. 62 lett. b, le condanne a carico del

ricorrente non superano il limite di due anni, considerato dalla giurisprudenza

federale quale limite, di regola, per revocare un permesso di domicilio (DTF

125.

II 521, 120 Ib 6, consid. 4; Alain

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de

police des étrangers, in RDAF 53/1997 311 e 321). Benché sia stata sviluppata

nell'ambito dell'art. 10 cpv. 1 lett. a dell'abrogata

legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, tale prassi è stata ripresa dalla nuova legge federale sugli

stranieri per l'interpretazione dell’art. 62 lett. b (cfr.

messaggio 8 marzo 2002 del Consiglio federale relativo alla legge federale

sugli stranieri: FF 2002 3425 ad art. 62 LStr). Tenuto pertanto conto di tale

principio, i requisiti per revocare il permesso di domicilio all'insorgente

sulla base della menzionata disposizione non sono adempiuti nella presente

fattispecie.

4.2

Esaminando invece la causa dal profilo dell'ordine e della sicurezza pubblici (art. 63 cpv. 1 lett. b LStr),

va rilevato come nella sentenza del 17 gennaio 2008 relativa alla condanna per

omicidio colposo (pag. 20) il presidente della Corte abbia considerato la colpa

del ricorrente particolarmente grave, in quanto RI 1 aveva già a carico un

precedente penale in materia di circolazione stradale, il cui periodo di prova

era terminato soltanto 9 mesi prima dell'incidente, e soltanto 6-7 mesi prima

della reiterazione del medesimo reato di circolazione senza la licenza di

condurre. Il giudice penale ha indicato quali elementi qualificanti l'estrema

gravità della colpa, la reiterata circolazione senza avere mai conseguito la

licenza di condurre (privo quindi della capacità di guidare correttamente) e

l'elevata velocità (curva a 130/140 km/h in assenza di capacità di guida).

Elementi, questi, talmente qualificanti da non essere privi di connotazione di

dolo eventuale (sentenza, pag. 21-22). Va pure osservato che il motivo che aveva

spinto l'insorgente a guidare sia in quell'occasione che in passato era volto al

semplice scorrazzamento degli amici nel tempo libero, e la sera dell'incidente

l'alta velocità doveva impressionare gli amici, mostrando loro la sua (inesistente)

capacità di guida.

La CCRP ha confermato la decisione della

prima Corte, indicando che il ricorrente, di fronte a tale irriducibilità

dettata da bieco egoismo e quindi da una sorta di senso di onnipotenza, doveva aspettarsi

a essere condannato a una pena severa (consid. 4b, pag. 8). Eloquenti sono le conclusioni

dell'istanza ricorsuale (consid. 5, pag. 13):

"(...)

Guidare reiteratamente per diverso tempo senza patente, nonostante la condanna

inflittagli per questo motivo dal Ministero pubblico il 4 febbraio 2002 e

nonostante i provvedimenti amministrativi di cui è stato oggetto, addirittura

facendo credere a chi montava in auto con lui o a chi gli affidava i figli da

accompagnare che la patente di guida l'aveva, è indice di assenza di scrupoli.

La pena da espiare è si dura, non lo si nega, ma in questo specifico caso è

necessaria per far comprendere all'imputato che mai più dovrà guidare

un'autovettura senza patente, in modo sconsiderato e pericoloso. Una sola pena

sospesa condizionalmente non sarebbe per contro efficace, specie di fronte alla

debolezza di carattere di cui ha ogni qualvolta dato prova, il che rende elevato

il rischio di recidiva".

Visto quanto precede, tenuto pure conto che il

ricorrente era già stato oggetto di provvedimenti amministrativi per avere

circolato senza la necessaria autorizzazione, bisogna concludere che, con il

suo modus vivendi, egli ha ampiamente dimostrato di non volere o di non essere

in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di

essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. In siffatte

circostanze, un rischio di recidiva non può infatti essere escluso.

4.3

Vista la gravità dei reati commessi, ritenuto

pure che non sono lontani nel tempo, si deve sostanzialmente convenire con il

Consiglio di Stato che attualmente l'insorgente rappresenta una minaccia

effettiva e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare un

provvedimento di revoca del permesso di domicilio sulla base dell'art. 63 cpv.

1.

lett. b LStr.

5.

Occorre

ora verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione

dei permessi e dell'immigrazione.

RI 1, nato nel 1983, è entrato in Svizzera

all'età di 11 anni e soggiorna pertanto nel nostro paese da circa una

quindicina d'anni. Ora, se da una parte questa circostanza ha un sicuro peso

nell'ambito della ponderazione degli interessi in presenza, dall'altra bisogna

tenere conto che i reati commessi durante il suo soggiorno nel nostro paese

sono talmente gravi da renderlo una persona indesiderata in Svizzera. Nemmeno

la presenza della sua famiglia nel nostro paese gli ha impedito di commettere

reati sempre più gravi. Con il suo comportamento, non si può quindi ritenere

che egli si sia ben integrato in Svizzera.

Bisogna anche tenere conto che il ricorrente

è giovane, avendo attualmente solo 26 anni, ed ha verosimilmente altri

famigliari in Kosovo, dove ha trascorso la sua infanzia e ha frequentato le

scuole elementari. Inoltre egli ha già avuto modo di indicare di avere mantenuto

dei legami sporadici con il paese d'origine (ricorso, ad 5). Va poi osservato

che il 4 maggio 2004 in Kosovo si è pure sposato con una connazionale, dalla

quale ha poi divorziato il 15 aprile 2005, vi ha già trascorso le vacanze e conosce

la lingua locale. Inoltre in Svizzera, malgrado non sia stato in grado di

terminare l'apprendistato di carrozziere, egli ha comunque potuto imparare un

mestiere presso una falegnameria come operaio non qualificato, che potrà

essergli senz'altro utile per potersi reinserire professionalmente nel paese

d'origine. Dopo qualche difficoltà di adattamento, un suo rientro in patria appare

quindi tutto sommato esigibile.

In conclusione, un'attenta ponderazione di

tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il

provvedimento adottato dall'autorità inferiore. Tanto più che il medesimo non

gli impedirà di rendere visita ai suoi famigliari in Svizzera nell'ambito della

normativa in materia di turisti.

6.

Il

ricorrente invoca la protezione dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre

1950.

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU;

RS 0.101) che garantisce il rispetto della vita famigliare. A torto, in quanto

egli è maggiorenne e non risulta che egli si trova in un rapporto di dipendenza

verso i propri genitori. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente

adempiute per poter applicare tale disposto convenzionale.

Ad identica conclusione si può giungere

riguardo all'art. 17 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai

diritti civili e politici (Patto ONU-II; RS 0.103.2), che garantisce la protezione

della vita famigliare, in quanto tale norma non ha una portata più estesa di

quella conferita dall'art. 8 CEDU.

7.

Revocando

il permesso di domicilio al ricorrente, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione

non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la

decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento

che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione

dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima, anche se severa,

dev'essere confermata.

8.

Stante

quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62, 63, 96 LStr; 8 CEDU; 17 Patto

ONU-II; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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