52.2009.145
Revoca di un permesso di dimora CE/AELS
6 ottobre 2009Italiano21 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2009.145
Data decisione, Autorità:
06.10.2009, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di dimora CE/AELS
BUONA FEDE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PARITÀ DI TRATTAMENTO
PERMESSO CE O AELS
PERMESSO DI DIMORA
PROPORZIONALITÀ
REVOCA
art. 5 ALC ALL1
art. 29 COST
Incarto n.
52.2009.145
Lugano
6 ottobre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 maggio 2009 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la decisione 1° aprile 2009 (n. 1458) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 30 dicembre 2008
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca
di un permesso di dimora
CE/AELS;
viste le risposte:
- 19 maggio 2009 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 19 maggio 2009 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino italiano RI 1 (1962) è entrato in Svizzera il 23 febbraio 2005,
ottenendo un permesso di dimora CE/AELS senza attività lucrativa valido fino al
22 febbraio 2010. Il ricorrente, che ha lavorato nel nostro Paese come
frontaliero negli anni '80 e '90, svolge attualmente un'attività lucrativa
presso il __________ di __________.
B. a. Con
sentenza 28 novembre 2008, il presidente della Corte delle assise correzionali
di __________ ha condannato RI 1 alla pena detentiva di 13 mesi, sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e al versamento alla parte
civile di un'indennità di fr. 2'000.– a titolo di riparazione morale, per
ripetuti atti sessuali con fanciulli verificatisi tra il mese di ottobre 2003 e
il 27 giugno 2005.
b. A seguito di tale condanna penale, il 30
dicembre 2008 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora CE/AELS a RI 1 per motivi
di ordine pubblico, fissandogli un termine con scadenza il 31 gennaio 2009 per
lasciare il territorio elvetico.
La decisione è stata resa sulla base della legge
federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), dell'ordinanza sull’ammissione il soggiorno e l'attività
lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), e degli art.
5 dell'Allegato I dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone
(ALC; RS 0.142.112.681) e 24 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull’introduzione
della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203).
C. Con
giudizio 1° aprile 2009, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per revocargli il permesso di dimora CE/AELS in virtù dei motivi
addotti dal dipartimento e considerato la decisione impugnata conforme al principio
della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente lamenta la violazione del suo
diritto di essere sentito, in quanto l'autorità di prime cure non lo ha
interpellato prima di revocargli il permesso e il Consiglio di Stato non gli ha
trasmesso l'incarto, nonostante un'esplicita richiesta in tal senso.
Nel merito, sostiene che il reato per cui è
stato condannato non è di una gravità tale da imporre la revoca del permesso di
dimora per motivi di ordine pubblico, ritenuto pure che non vi sarebbe il
rischio di recidiva. Ritiene la decisione impugnata in ogni caso contraria al
principio della proporzionalità, della buona fede e della parità di trattamento.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato.
F. Pendente il
ricorso l'insorgente ha consultato l'incarto e versato agli atti diverse dichiarazioni,
di cui si dirà in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della
presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla
legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998
(LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1
della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm;
RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Non è infatti necessario richiamare dal
Tribunale penale l'incarto (n. 72.2007.__________) relativo al procedimento
sfociato nella condanna del ricorrente e raccogliere in tale ambito le testimonianze
del presidente della Corte delle assise correzionali di __________ (__________)
e della Procuratrice pubblica (__________), volte a riferire sui motivi posti a
fondamento della sentenza penale. A prescindere dal fatto che, pendente il
ricorso, l'insorgente ha versato agli atti una dichiarazione del Giudice __________
relativa al citato procedimento penale, i mezzi di prova offerti non
apporterebbero al Tribunale cantonale amministrativo ulteriori elementi
determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere. Come verrà illustrato al
considerando 4.2, si rinuncia pure a commissionare una perizia giudiziaria che l'insorgente
chiede di allestire per dimostrare che egli non corre il rischio di una recidiva.
2. Il ricorrente
lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito sotto
diversi aspetti.
2.1. Tale rimprovero va esaminato
preliminarmente, poiché il diritto di essere sentito costituisce una garanzia
di natura formale, la cui disattenzione comporta l'annullamento della decisione
impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel
merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid.
3b).
La natura ed i limiti del diritto di essere
sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale.
Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dall'art. 29 della costituzione federale della Confederazione svizzera del 18
aprile 1999 (Cost.; RS 101), norma che assicura all'interessato il diritto di
esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata
una decisione e che gli garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione
delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo
e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17).
2.2. Il ricorrente sostiene che l'autorità
di prime cure avrebbe dovuto interpellarlo prima di adottare nei suoi confronti
il provvedimento di revoca contestato.
Tale argomento non può essere condiviso.
Innanzitutto, va osservato che non vi è alcuna norma in materia di diritto
degli stranieri che impone all'autorità di avvertire lo straniero della possibilità
che il permesso possa essergli revocato e che gli conceda la facoltà di
determinarsi al riguardo. Inoltre l'insorgente ha potuto diffusamente prendere
posizione sugli argomenti posti a fondamento della decisione nell'ambito dei
suoi ricorsi al Consiglio di Stato prima, dove ha pure inoltrato un allegato di
replica, e al Tribunale cantonale amministrativo in seguito, ragione per cui un'eventuale
violazione dei suoi diritti di parte sarebbe stata in ogni caso sanata in corso
di procedura.
2.3. In seguito l'insorgente critica il Servizio
dei ricorsi del Consiglio di Stato per non avergli trasmesso, nonostante la sua
esplicita richiesta, gli atti dell'incarto relativo al provvedimento di revoca
per consultazione.
Il diritto di essere sentito comprende, tra
le altre cose, anche quello di esaminare gli atti (cfr. art. 20 LPamm). Il diritto
di consultare l'incarto è rispettato quando la parte interessata può prendere
conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa, esaminandoli
presso la sede dell'autorità giudicante, prendendo, ove occorre, i necessari
appunti e facendo allestire copie a proprie spese, se ciò non cagiona un
aggravio eccessivo per l'autorità. Questo diritto non comprende tuttavia quello
di farsi inviare gli atti al fine di consultarli al proprio domicilio (STF
2P.120 /2003 del 20 maggio 2003; DTF 112 Ia 380 consid. 2a; Marco Borghi/Guidi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 3 ad art. 20 LPamm).
Dall'inserto di causa risulta che il giorno
successivo alla richiesta, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha
comunicato al patrocinatore del ricorrente che poteva visionare gli atti
dell'incarto presso la sede di quest'ultima autorità fino al 10 febbraio 2009 e
presentare eventuali osservazioni entro il 19 dello stesso mese. Tale facoltà è
stato poi ribadita l'11 febbraio 2009 al legale, sia per iscritto che telefonicamente,
prorogando il termine fino a fine mese, dopo che egli si era lamentato di
essere impedito ad inoltrare un allegato di replica. Agendo in questo modo,
l'Esecutivo cantonale non ha violato il diritto di essere sentito
dell'insorgente. Difatti, non gli è stata preclusa in alcuna maniera la
possibilità di prendere visione della documentazione componente l'incarto. Del
resto, come rileva il Governo nella risposta al gravame, ciò non gli ha
impedito di inoltrare il 27 febbraio 2009 l'allegato di replica, senza più nulla
eccepire in merito. Bisogna anche tenere conto che, dopo avere impugnato la decisione
del Consiglio di Stato, il ricorrente ha avuto modo di consultare l'incarto dinnanzi
al Tribunale.
In siffatte circostanze, non è dato di
vedere come il suo diritto di essere sentito sia stato su questo punto violato.
3. 3.1.
L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi
Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1°
giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a
quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro
diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire
la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme
che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In
concreto, in quanto cittadino italiano e titolare di un documento di
legittimazione valido, l'insorgente può prevalersi del menzionato accordo
bilaterale.
Ora, l'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC prevede,
quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo
in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva
64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia
delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo
contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16
cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la giurisprudenza della
CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque interpretate
in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di un'autorità
nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà
presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi
fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3;
sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977,
1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999,
I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente
legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione
(art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa
in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno
determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale
per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n. 27-29, e in re
Calfa, n. 24). Non è tuttavia necessario stabilire con certezza che lo straniero
commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare misure per ragioni di
ordine pubblico. Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero,
l'esame deve essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla convenzione
del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU; RS 0.101) e del rispetto del principio di proporzionalità
(DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II
215 consid. 6.2).
Il permesso di dimora CE/AELS può quindi
essere revocato o non essere prorogato se non sono più adempite le condizioni
per il suo rilascio (art. 23 cpv. 1 OLCP).
3.2. L'art. 62 LStr lett. c dispone che
l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se
lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente
o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o
costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. L'art. 80 cpv. 1 OASA precisa che vi è violazione della sicurezza e
dell’ordine pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di
prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (a)
oppure in caso di mancato adempimento temerario di
doveri di diritto pubblico o privato (b). Secondo il capoverso 2 della medesima
norma, vi è esposizione della sicurezza e dell’ordine
pubblici a pericolo se
sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in
questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e
dell’ordine pubblici.
3.3. La legge federale sugli stranieri si
applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non
contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli
(art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC non può
legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr.
art. 2 ALC), occorre di principio di verificare che la revoca del permesso di
dimora si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del
trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato
Fatti
I ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ragione per cui la legislazione
interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo.
4. 4.1. Come
accennato in narrativa, il 28 novembre 2008 RI 1 è stato condannato a una pena
detentiva di 13 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2
anni, per ripetuti atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP).
Nel periodo tra l'ottobre 2003 e il 27
giugno 2005, in un numero imprecisato di occasioni e dietro pagamento di
importi in denaro varianti da fr. 200.– a fr. 2'500.–, egli aveva ripetutamente
compiuto atti sessuali con un minorenne nato il 27 giugno 1989, segnatamente con
reciproci palpeggiamenti alle parti intime, masturbazioni manuali, coiti orali e
penetrazioni anali.
4.2. Ora, tale reato ha un sicuro peso
nell'ambito del presente giudizio in quanto tocca dei beni giuridici (la
protezione del fanciullo e della sua integrità sessuale) molto importanti per
la società. Come ha ricordato il Consiglio di Stato, l'art. 187 CP ha quale
scopo di permettere ai fanciulli uno sviluppo sessuale non perturbato. Dal
momento che protegge il giovane in ragione della sua età, è irrilevante il
fatto che la vittima abbia acconsentito all'atto (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berna 2002, n. 1 e 4 ad art. 187). Ne discende che un simile reato può rappresentare
una minaccia sufficientemente grave ad un interesse fondamentale della società,
tale da legittimare una misura per motivi di ordine pubblico nei confronti di
chi l'ha commesso. L'infrazione, nel caso concreto, è grave se si considera
anche la grande differenza d'età con la vittima (oltre 25 anni) e il fatto che
l'agire del ricorrente, per di più dietro pagamento, si è protratto per oltre
un anno e mezzo.
Eloquente è il rapporto medico 25 novembre
2008, prodotto dall'insorgente dinnanzi al Consiglio di Stato. La dr.ssa __________,
psichiatra e psicoterapeuta, che ha in cura l'insorgente dal 9 ottobre 2007, ha
riferito quanto segue:
"Dal punto
di vista diagnostico presenta un disturbo misto di personalità con tratti di
importante immaturità e di dipendenza e un disturbo dell'adattamento con
reazione ansioso depressiva".
Rispetto agli atti per cui è stato accusato,
il medico ha indicato che l'insorgente era cosciente del proprio modo d'agire:
"Nel
paziente l'intelligenza e la percezione sono ed erano integre al momento degli agiti.
Ha ed aveva la capacità di oggettivare se stesso nell'autoriflessione
concettuale ed operativa. Al momento dei fatti era consapevole di ciò che
accadeva, aveva coscienza di sé e della realtà: aveva la capacità di acquisire
i dati dell'esperienza. Possiede e possedeva al momento degli agiti la capacità
di introiettare il mondo esterno e di distinguere le sensazioni esterne da
quelle che provenivano da lui (distingue la realtà esterna da quella interna),
Si rende e si rendeva conto della propria possibilità di rapportarsi con il
mondo esterno quindi della sua capacità di modificare la realtà esteriore
agendo su di essa. È ed era capace di cogliere legami e rapporti
di causalità tra le proprie azioni e quelle altrui (consapevolezza
comportamentale).
In merito ad eventuali ricadute, il medico ha
indicato:
"Nella
valutazione dei motivi dei contro-motivi che lo spingono all'azione è capace di
valutare criticamente e di scegliere il comportamento da tenere, tuttavia non
riesce a modulare sempre i propri impulsi ed il proprio eccitamento sensoriale.
I suoi freni inibitori rimangono fragili. Era sì in grado di valutare l'inadeguatezza
del suo comportamento ma non era riuscito a stabilire un metodo per poter
evitare di ricadervi vista la spinta pulsionale legata al desiderio e la
dipendenza legate alla paura della separazione. Rispetto alla possibilità di
ripetere tali atti il paziente esprime una chiara volontà di continuare un
lavoro psicoterapeutico su di sé volto alla rielaborazione dei conflitti interpsichici
e ad un miglioramento delle relazioni interpersonali. Si rende conto del danno
causato alla persona da cui è stato accusato e soprattutto del fatto di aver
intrecciato con lo stesso una relazione di dipendenza. Racconta infatti di
essersi lasciato sfruttare economicamente per paura di essere condannato una
volta scoperta la reale età del ragazzo".
Certo, nella dichiarazione 18 giugno 2009 versata
gli atti dinnanzi al Tribunale la dr.ssa __________ ha voluto precisare di non
avere mai affermato che RI 1 sia pericoloso a livello sociale e che, in realtà,
il suo paziente possiede dei freni inibitori sufficientemente forti. Essa non è
stata comunque in grado di escludere totalmente una ricaduta, in quanto "nessuno
è in grado di valutare con una certezza del 100% la recidiva o meno di un
paziente". Ritenuto inoltre che l'insorgente continua a essere seguito
a livello psichiatrico-ambulatoriale e che egli "pone in atto tutto
Considerandi
quello a lui è possibile per evitare una ricaduta nel comportamento precedente",
non si può ancora escludere, quanto meno attualmente, che egli possa nuovamente
incorrere anche in futuro in simili atteggiamenti.
Bisogna anche considerare che il reato non è
lontano nel tempo, i fatti di rilevanza penale essendosi verificati tra l'ottobre
2003.
e il 27 giugno 2005. Del resto, non è la prima volta che egli interessa le
nostre autorità giudiziarie penali con reati che toccano la sfera sessuale. Con
decreto d'accusa 13 aprile 1992 (DAP 821/92), egli era stato condannato dal
Procuratore pubblico a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un
periodo di prova di 2 anni, per ripetuto oltraggio pubblico al pudore per
essersi masturbato il 31 gennaio e 1° febbraio 1991, all'interno della propria
automobile, mentre transitavano due minori.
Giova inoltre ricordare che non si deve esigere
che il rischio di commettere reati sia nullo per rinunciare a un provvedimento
di revoca di un permesso di soggiorno. Questo dipende infatti dalla gravità
della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante (in caso di
violenza, di traffico di stupefacenti oppure in materia sessuale come
nella presente fattispecie), quanto minori sono le esigenze in
merito al rischio di recidiva (cfr. DTF 130 II 176, consid. 4.3; 122 II
433, consid. 2 e 3). Appare quindi superfluo allestire una
perizia volta a determinare se l'interessato possa recidivare.
Il fatto inoltre che la condanna penale a
carico dell'insorgente sia stata sospesa condizionalmente con un periodo di
prova di 2 anni e che non sia stato ordinato un trattamento ambulatoriale nei suoi
confronti o che egli non sia stato internato, non permette di impedire la
revoca del permesso, che è un provvedimento di natura amministrativa. L'autorità
competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente:
il giudice penale tiene conto, anzitutto, del reinserimento sociale
dell'interessato, mentre che per l'autorità amministrativa è determinante il
mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che
l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere,
nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello
dell'autorità penale (DTF 122 II 433 consid. 2b, 120 Ib 129 consid. 5, 114 Ib 1
consid. 3a). Queste considerazioni valgono anche per uno straniero condannato,
le cui condizioni di soggiorno sono disciplinate dall'ALC (DTF 129 II 215,
consid. 7.4.).
Non permette pertanto di giungere a
conclusioni più favorevoli all'insorgente il fatto che il presidente della
Corte delle assise correzionali di __________ abbia formulato una prognosi
favorevole riguardo al rischio che egli commetta nuovamente simili reati e gli abbia
di conseguenza concesso la sospensione condizionale della pena (scritto 30
giugno 2009 del giudice __________ al patrocinatore dell'insorgente). Come è
stato spiegato in precedenza (consid. 3.1), non occorre stabilire con certezza
che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare
misure per ragioni di ordine pubblico.
4.3
Di conseguenza, non si può rimproverare
all'autorità di avere abusato del proprio potere d'apprezzamento. Vista la
gravità del reato commesso, si deve sostanzialmente convenire con le precedenti
istanze di giudizio che attualmente l'insorgente rappresenta una minaccia
effettiva e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare un
provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per ragioni di ordine
pubblico sulla base dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC.
5.
A questo
punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
RI 1 risiede stabilmente in Svizzera
soltanto da quattro anni. Il suo soggiorno non può quindi essere considerato ancora
di lunga durata. Inoltre egli abita a __________, ma lavora a __________. Prima
di giungere in Svizzera all'età di 42 anni, egli abitava a Como e in seguito nella
suddetta __________, dove lo stile di vita è del tutto identico al nostro. Nel
nostro Paese, peraltro, non ha famigliari. La revoca del suo permesso di dimora
non gli pone quindi problemi di riadattamento e non incide nemmeno sulla sua
attività professionale.
6.
Infine il
ricorrente invoca la parità di trattamento, garantita dall'art. 29 Cost., con
altri casi analoghi sfociati in un semplice ammonimento.
Giova ricordare che il principio di legalità
dell’amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento e
che la parità di trattamento nell’illegalità può essere invocata con successo
soltanto in casi del tutto particolari (Max Imboden/René A.Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basel und Stuttgart 1976, V. ed.,
N. 71 B i segg.). Ora, a prescindere dal fatto che egli invoca tale violazione
in maniera generica, il richiamo a tale principio non permette comunque di
giungere a conclusioni a lui più favorevoli, in quanto non è in ogni caso dimostrata
l’esistenza di una prassi contraria alla legge che l'autorità di prime cure non
intende abbandonare.
Nemmeno il principio della buona fede tutelato
dall'art. 9 Cost. appare violato. L'autorità dipartimentale non avrebbe sicuramente
concesso un'autorizzazione di soggiorno all'insorgente, se fosse stata al
corrente sin dall'inizio di fatti per cui egli è stato in seguito condannato.
7.
La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali
invocate, revocando il permesso di dimora CE/AELS al ricorrente. Inoltre la
decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento
che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione
dell'adeguatezza della misura intrapresa, per cui la medesima dev'essere confermata.
Un semplice ammonimento non può quindi trovare applicazione nella presente
fattispecie.
8.
Stante
quanto precede, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l'ALC e l'Allegato I, nonché gli art. 9, 29
Cost.; 10 lett. a LALPS; 62 LStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico del
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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