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Decisione

52.2009.145

Revoca di un permesso di dimora CE/AELS

6 ottobre 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ragione per cui la legislazione

interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo.

4. 4.1. Come

accennato in narrativa, il 28 novembre 2008 RI 1 è stato condannato a una pena

detentiva di 13 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2

anni, per ripetuti atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP).

Nel periodo tra l'ottobre 2003 e il 27

giugno 2005, in un numero imprecisato di occasioni e dietro pagamento di

importi in denaro varianti da fr. 200.– a fr. 2'500.–, egli aveva ripetutamente

compiuto atti sessuali con un minorenne nato il 27 giugno 1989, segnatamente con

reciproci palpeggiamenti alle parti intime, masturbazioni manuali, coiti orali e

penetrazioni anali.

4.2. Ora, tale reato ha un sicuro peso

nell'ambito del presente giudizio in quanto tocca dei beni giuridici (la

protezione del fanciullo e della sua integrità sessuale) molto importanti per

la società. Come ha ricordato il Consiglio di Stato, l'art. 187 CP ha quale

scopo di permettere ai fanciulli uno sviluppo sessuale non perturbato. Dal

momento che protegge il giovane in ragione della sua età, è irrilevante il

fatto che la vittima abbia acconsentito all'atto (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,

Berna 2002, n. 1 e 4 ad art. 187). Ne discende che un simile reato può rappresentare

una minaccia sufficientemente grave ad un interesse fondamentale della società,

tale da legittimare una misura per motivi di ordine pubblico nei confronti di

chi l'ha commesso. L'infrazione, nel caso concreto, è grave se si considera

anche la grande differenza d'età con la vittima (oltre 25 anni) e il fatto che

l'agire del ricorrente, per di più dietro pagamento, si è protratto per oltre

un anno e mezzo.

Eloquente è il rapporto medico 25 novembre

2008, prodotto dall'insorgente dinnanzi al Consiglio di Stato. La dr.ssa __________,

psichiatra e psicoterapeuta, che ha in cura l'insorgente dal 9 ottobre 2007, ha

riferito quanto segue:

"Dal punto

di vista diagnostico presenta un disturbo misto di personalità con tratti di

importante immaturità e di dipendenza e un disturbo dell'adattamento con

reazione ansioso depressiva".

Rispetto agli atti per cui è stato accusato,

il medico ha indicato che l'insorgente era cosciente del proprio modo d'agire:

"Nel

paziente l'intelligenza e la percezione sono ed erano integre al momento degli agiti.

Ha ed aveva la capacità di oggettivare se stesso nell'autoriflessione

concettuale ed operativa. Al momento dei fatti era consapevole di ciò che

accadeva, aveva coscienza di sé e della realtà: aveva la capacità di acquisire

i dati dell'esperienza. Possiede e possedeva al momento degli agiti la capacità

di introiettare il mondo esterno e di distinguere le sensazioni esterne da

quelle che provenivano da lui (distingue la realtà esterna da quella interna),

Si rende e si rendeva conto della propria possibilità di rapportarsi con il

mondo esterno quindi della sua capacità di modificare la realtà esteriore

agendo su di essa. È ed era capace di cogliere legami e rapporti

di causalità tra le proprie azioni e quelle altrui (consapevolezza

comportamentale).

In merito ad eventuali ricadute, il medico ha

indicato:

"Nella

valutazione dei motivi dei contro-motivi che lo spingono all'azione è capace di

valutare criticamente e di scegliere il comportamento da tenere, tuttavia non

riesce a modulare sempre i propri impulsi ed il proprio eccitamento sensoriale.

I suoi freni inibitori rimangono fragili. Era sì in grado di valutare l'inadeguatezza

del suo comportamento ma non era riuscito a stabilire un metodo per poter

evitare di ricadervi vista la spinta pulsionale legata al desiderio e la

dipendenza legate alla paura della separazione. Rispetto alla possibilità di

ripetere tali atti il paziente esprime una chiara volontà di continuare un

lavoro psicoterapeutico su di sé volto alla rielaborazione dei conflitti interpsichici

e ad un miglioramento delle relazioni interpersonali. Si rende conto del danno

causato alla persona da cui è stato accusato e soprattutto del fatto di aver

intrecciato con lo stesso una relazione di dipendenza. Racconta infatti di

essersi lasciato sfruttare economicamente per paura di essere condannato una

volta scoperta la reale età del ragazzo".

Certo, nella dichiarazione 18 giugno 2009 versata

gli atti dinnanzi al Tribunale la dr.ssa __________ ha voluto precisare di non

avere mai affermato che RI 1 sia pericoloso a livello sociale e che, in realtà,

il suo paziente possiede dei freni inibitori sufficientemente forti. Essa non è

stata comunque in grado di escludere totalmente una ricaduta, in quanto "nessuno

è in grado di valutare con una certezza del 100% la recidiva o meno di un

paziente". Ritenuto inoltre che l'insorgente continua a essere seguito

a livello psichiatrico-ambulatoriale e che egli "pone in atto tutto

Considerandi

quello a lui è possibile per evitare una ricaduta nel comportamento precedente",

non si può ancora escludere, quanto meno attualmente, che egli possa nuovamente

incorrere anche in futuro in simili atteggiamenti.

Bisogna anche considerare che il reato non è

lontano nel tempo, i fatti di rilevanza penale essendosi verificati tra l'ottobre

2003.

e il 27 giugno 2005. Del resto, non è la prima volta che egli interessa le

nostre autorità giudiziarie penali con reati che toccano la sfera sessuale. Con

decreto d'accusa 13 aprile 1992 (DAP 821/92), egli era stato condannato dal

Procuratore pubblico a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un

periodo di prova di 2 anni, per ripetuto oltraggio pubblico al pudore per

essersi masturbato il 31 gennaio e 1° febbraio 1991, all'interno della propria

automobile, mentre transitavano due minori.

Giova inoltre ricordare che non si deve esigere

che il rischio di commettere reati sia nullo per rinunciare a un provvedimento

di revoca di un permesso di soggiorno. Questo dipende infatti dalla gravità

della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante (in caso di

violenza, di traffico di stupefacenti oppure in materia sessuale come

nella presente fattispecie), quanto minori sono le esigenze in

merito al rischio di recidiva (cfr. DTF 130 II 176, consid. 4.3; 122 II

433, consid. 2 e 3). Appare quindi superfluo allestire una

perizia volta a determinare se l'interessato possa recidivare.

Il fatto inoltre che la condanna penale a

carico dell'insorgente sia stata sospesa condizionalmente con un periodo di

prova di 2 anni e che non sia stato ordinato un trattamento ambulatoriale nei suoi

confronti o che egli non sia stato internato, non permette di impedire la

revoca del permesso, che è un provvedimento di natura amministrativa. L'autorità

competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente:

il giudice penale tiene conto, anzitutto, del reinserimento sociale

dell'interessato, mentre che per l'autorità amministrativa è determinante il

mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che

l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere,

nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello

dell'autorità penale (DTF 122 II 433 consid. 2b, 120 Ib 129 consid. 5, 114 Ib 1

consid. 3a). Queste considerazioni valgono anche per uno straniero condannato,

le cui condizioni di soggiorno sono disciplinate dall'ALC (DTF 129 II 215,

consid. 7.4.).

Non permette pertanto di giungere a

conclusioni più favorevoli all'insorgente il fatto che il presidente della

Corte delle assise correzionali di __________ abbia formulato una prognosi

favorevole riguardo al rischio che egli commetta nuovamente simili reati e gli abbia

di conseguenza concesso la sospensione condizionale della pena (scritto 30

giugno 2009 del giudice __________ al patrocinatore dell'insorgente). Come è

stato spiegato in precedenza (consid. 3.1), non occorre stabilire con certezza

che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare

misure per ragioni di ordine pubblico.

4.3

Di conseguenza, non si può rimproverare

all'autorità di avere abusato del proprio potere d'apprezzamento. Vista la

gravità del reato commesso, si deve sostanzialmente convenire con le precedenti

istanze di giudizio che attualmente l'insorgente rappresenta una minaccia

effettiva e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare un

provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per ragioni di ordine

pubblico sulla base dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC.

5.

A questo

punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla

Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

RI 1 risiede stabilmente in Svizzera

soltanto da quattro anni. Il suo soggiorno non può quindi essere considerato ancora

di lunga durata. Inoltre egli abita a __________, ma lavora a __________. Prima

di giungere in Svizzera all'età di 42 anni, egli abitava a Como e in seguito nella

suddetta __________, dove lo stile di vita è del tutto identico al nostro. Nel

nostro Paese, peraltro, non ha famigliari. La revoca del suo permesso di dimora

non gli pone quindi problemi di riadattamento e non incide nemmeno sulla sua

attività professionale.

6.

Infine il

ricorrente invoca la parità di trattamento, garantita dall'art. 29 Cost., con

altri casi analoghi sfociati in un semplice ammonimento.

Giova ricordare che il principio di legalità

dell’amministrazione prevale di regola su quello della parità di trattamento e

che la parità di trattamento nell’illegalità può essere invocata con successo

soltanto in casi del tutto particolari (Max Imboden/René A.Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basel und Stuttgart 1976, V. ed.,

N. 71 B i segg.). Ora, a prescindere dal fatto che egli invoca tale violazione

in maniera generica, il richiamo a tale principio non permette comunque di

giungere a conclusioni a lui più favorevoli, in quanto non è in ogni caso dimostrata

l’esistenza di una prassi contraria alla legge che l'autorità di prime cure non

intende abbandonare.

Nemmeno il principio della buona fede tutelato

dall'art. 9 Cost. appare violato. L'autorità dipartimentale non avrebbe sicuramente

concesso un'autorizzazione di soggiorno all'insorgente, se fosse stata al

corrente sin dall'inizio di fatti per cui egli è stato in seguito condannato.

7.

La Sezione

dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali

invocate, revocando il permesso di dimora CE/AELS al ricorrente. Inoltre la

decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento

che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione

dell'adeguatezza della misura intrapresa, per cui la medesima dev'essere confermata.

Un semplice ammonimento non può quindi trovare applicazione nella presente

fattispecie.

8.

Stante

quanto precede, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I, nonché gli art. 9, 29

Cost.; 10 lett. a LALPS; 62 LStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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