Lexipedia

Decisione

52.2009.153

Rinnovo di un permesso di dimora

3 novembre 2010Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi in

gioco (DTF 135 I 153 consid.

2.2.2; 135 I 143 consid. 4.1; 127 II 60 consid. 2b; 122 II 289 consid.

3c; STF 2C_2/2009, del 23 aprile 2009, consid. 3;2C_437/2008,

del 13 febbraio 2009, consid. 2.2). L'alta Corte federale ha evidenziato la

necessità di tener maggiormente conto d'ora in avanti dei diritti derivanti sia

dalla nazionalità elvetica del figlio che dalla convenzione relativa alla Convenzione

ONU sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). Occorre comunque precisare che queste

disposizioni non conferiscono direttamente un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione

di soggiorno, ma vanno prese in considerazione nell'ambito della ponderazione

degli interessi giusta gli art. 8 n. 2 CEDU e 13 Cost.

Per determinare se si possa costringere un

figlio svizzero minorenne a seguire il proprio genitore all'estero, occorrerà

quindi tenere conto, oltre all'esigibilità della sua partenza per l'estero, se

esistano dei motivi di ordine o di sicurezza pubblici, oppure

una situazione di indigenza nei

confronti dello straniero cui è stato negato il permesso di soggiorno (per quanto riguardo l'aiuto sociale: STF 2C_697/2008, del 2 giugno

2009, consid. 4.4). In questo

caso l'interesse pubblico ad applicare una politica migratoria restrittiva non

basta, dato che il genitore straniero che ha le cure del bambino svizzero

dispone di regola già di un (libero) accesso al mercato del lavoro in virtù del

ricongiungimento familiare (cfr. art. 46 LStr) e dato che la proroga del suo

permesso non sottostà a contingente (cfr. art. 20 LStr).

5. 5.1. Come

accennato in narrativa, RI 1 è madre di A__________ (2003),

avuto da una precedente relazione e giunto in Svizzera insieme a lei

nell'ambito del ricongiungimento famigliare, e di D__________ (2006), nato

dall'unione con il marito E__________ e che possiede la cittadinanza svizzera. Il

22 agosto 2008, la Commissione tutoria regionale (CTR) __________, sede di __________,

ha privato provvisoriamente la custodia parentale dei genitori su D__________ e

della ricorrente su A__________, nominando nel contempo un curatore educativo ai figli, e li ha collocati,

dapprima presso la nonna paterna di D__________, successivamente in esternato a

__________. Il 9 settembre 2008, la CTR ha ratificato il provvedimento supercautelare,

ripristinando le relazioni personali tra madre e figli nella misura di una

volta alla settimana, il mercoledì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00 tramite

il punto d'incontro di __________.

Visto che la ricorrente non visitava

regolarmente D__________ e non contribuiva al suo sostentamento, il Consiglio

di Stato ha ritenuto che non esistesse tra lei e suo figlio un rapporto stretto

e intensamente vissuto e che pertanto essa non potesse invocare l'art. 8 CEDU

(risoluzione governativa impugnata, ad F2 pag. 6).

La tesi non può essere condivisa. A

prescindere della questione di sapere se in futuro D__________ e A__________ non possano essere riaffidati nuovamente alla madre, bisogna in ogni caso considerare che il Tribunale federale ha già riconosciuto che simili relazioni

possono sussistere anche tra il figlio e il genitore privo dell'affidamento e

dell'autorità parentale: in questi casi, l'intensità del rapporto può risultare

dai contatti regolari tenuti in altro modo, ed esempio con l'esercizio del

diritto di visita (DTF 115 Ib 97). Ora, dagli atti della CTR e dall'istruttoria

Considerandi

esperita in questa sede, risulta che, benché sia privata della custodia su entrambi

i figli, la madre ha pur sempre l'autorità parentale sui medesimi, con i quali

ha sempre vissuto fino al mese di agosto 2008 e che continua a incontrare

regolarmente ogni mercoledì (v. decisione CTR 2 ottobre 2009). Non si può

pertanto ritenere che non esista più uno stretto legame affettivo tra RI 1 e D__________

e che l'insorgente non possa richiamarsi all'art. 8 CEDU riguardo a quest'ultimo.

5.2

Per quanto riguarda l'esistenza

nel caso di specie di motivi di ordine e di sicurezza pubblici,

va rilevato che con decreto d'accusa 17 settembre 2008 (DA __________),

RI 1 è stata condannata per contravvenzione alla legge

federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup;

RS 812.121) per avere consumato, dal marzo al settembre 2008, almeno 120 grammi sia di marijuana che di cocaina. Certo, tale episodio non va sottovalutato, ritenuto che

tocca un settore sensibile dell'ordine pubblico.

D'altra parte, il reato è stato qualificato quale semplice contravvenzione, la

pena inflittale è molto contenuta (fr. 200.– di multa) e non risulta che essa

abbia nuovamente interessato le autorità giudiziarie penali con reati di questo

genere. Inoltre, dall'istruttoria esperita da questo Tribunale è risultato che

il procedimento penale (n. __________) aperto il 18 dicembre 2008 nei suoi

confronti per incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale è

sfociato in un decreto di non luogo a procedere (NLP __________ del 29 dicembre

2008).

Rimane da esaminare la questione

assistenziale. RI 1 è a carico dello Stato ormai dall'agosto 2008, con cui ha

contratto un debito che ammontava alla fine di ottobre del 2009 a fr. 42'710.20, e continuava a ricevere mensilmente delle prestazioni pari a fr. 2'841.–.

Soggiornando in Svizzera senza svolgere un'attività lucrativa, non è dato

oggettivamente di vedere come essa possa assicurare anche in futuro il proprio

mantenimento e quello dei suoi figli nel nostro paese.

In siffatte circostanze, si può pertanto

ritenere che a causa della sua situazione di indigenza, unitamente al fatto che

non ha sempre tenuto un comportamento irreprensibile dal profilo penale,

soltanto la situazione particolare dei figli permetterebbe ad RI 1 di

conservare il permesso di dimora.

5.3

A__________ ha ora

7.

anni ed è stato autorizzato a soggiornare nel nostro paese soltanto per poter

vivere insieme a sua madre. Ritenuto che egli è ancora piccolo, il problema di

un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si porrebbe e ci si

potrebbe quindi attendere che segua la madre all'estero.

Bisogna però tener presente che A__________ è ora sotto la

custodia parentale di E__________ unitamente a D__________ e che la CTR __________ ha già indicato come sia importante non

separare i due fratellastri per il loro bene. Certo, RI 1 ha pur sempre l'autorità parentale su entrambi i figli. Non si può tuttavia pretendere, per il loro bene, che A__________ e D__________ seguano la loro madre in Brasile: tale soluzione sarebbe

in contrasto con quanto deciso il 2 ottobre 2009 dalla CTR __________ e

comprometterebbe il rapporto tra i fratellastri ed E__________, presso cui sono

collocati (STF 2C_505/2009, del 29 marzo 2010, consid.

5.

).

Tenuto inoltre conto che la situazione di indigenza in cui versa l'insorgente è tutto sommato ancora

contenuta, non si può pertanto ritenere che allo stato attuale delle cose l'interesse

pubblico al suo allontanamento prevalga su quello di continuare a soggiornare

in Svizzera presso suo figlio D__________

il quale ha diritto di poter vivere e crescere nel suo Paese d'origine.

6.

Date

queste - particolari - circostanze, si giustifica pertanto di annullare la

risoluzione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela e di

rinviare gli atti direttamente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione

affinché provveda a rinnovare per un anno il permesso di dimora ad RI 1 e a suo

figlio A__________.

7.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto. Visto l'esito

del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese

(art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 13 e 36 Cost; 42, 50, 62 LStr;

77 OASA; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm e la CDF;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1. la risoluzione 22

aprile 2009 (n. 1891) del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione 11

novembre 2008 (ST 257) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi

e dell'immigrazione.

2. Gli atti

sono retrocessi alla Sezione della popolazione, affinché rinnovi il permesso di

dimora annuale ad RI 1 e a suo figlio A__________ dopo avere sottoposto il caso, se necessario, all'Ufficio federale

della migrazione.

3. Non si prelevano

né tasse né spese di giustizia.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster