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Decisione

52.2009.159

Sanzione disciplinare. Prescrizione

28 settembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella notte

tra l’11 e il 12 febbraio 2007, alle 3.55, il caporale della polizia comunale

di __________ RI 1, qui ricorrente, stava rientrando alla centrale con il

collega sergente __________, alla guida del veicolo di servizio BMW TI __________.

Giunto all'intersezione tra via __________ e via __________, provenendo da

nord, avrebbe notato transitare a forte velocità un'auto di colore nero in

direzione di via __________, che non si sarebbe fermata al semaforo rosso.

Intrapreso l'inseguimento, all'incrocio fra via __________ e via __________,

affrontato a velocità sostenuta, il cpl CO 1ha perso il controllo del veicolo,

che ha demolito, urtando dei pali e finendo contro la barriera di protezione dell'argine

del fiume __________

B. Successivamente

è stata aperta a carico del cpl RI 1 un’inchiesta amministrativa per violazione

delle istruzioni dell'ordine di servizio (ODS) n. 47 del 30 marzo 2004 concernenti

la circolazione in situazioni d’emergenza, per aver intrapreso un inseguimento

senza che fosse data una situazione di pericolo, per aver omesso di inserire

gli avvisatori ottici ed acustici e per aver affrontato una curva a velocità

eccessiva, demolendo completamente il veicolo di cui aveva perso il controllo.

Preso atto delle risultanze dell’inchiesta e

delle osservazioni del prevenuto, il 17 marzo 2008 il municipio ha sospeso il

cpl RI 1 dall'impiego e dallo stipendio per tre giorni, a titolo di sanzione

disciplinare, ritenendo che con il suo comportamento avesse violato le

direttive dell'ODS n. 47.

C. In

accoglimento dell’impugnativa inoltrata dal cpl RI 1 contro la predetta

sanzione, il 5 novembre 2008 il Consiglio di Stato ha annullato il

provvedimento, rinviando gli atti al municipio affinché accertasse con

chiarezza ed in modo inequivocabile, se al momento dell'incidente della

circolazione, il veicolo della polizia stava o meno effettuando l'inseguimento

di un veicolo non meglio identificato.

Il giudizio governativo è stato annullato da

questo Tribunale, che con sentenza 13 gennaio 2009 ha parzialmente accolto il ricorso inoltratogli dal comune, rinviando gli atti al Consiglio di

Stato, affinché si pronunciasse sul ricorso sulla base delle risultanze degli

accertamenti esperiti.

D. Con nuovo

giudizio del 22 aprile 2009, l'Esecutivo cantonale ha respinto il ricorso

inoltratogli da RI 1 contro la predetta sanzione disciplinare, che ha

confermato, ritenendo che l’insorgente, abbordando la curva a velocità del

tutto inadeguata (93 km/h) senza aver inserito gli avvisatori ottici ed

acustici avesse effettivamente violato le prescrizioni dell’ODS n. 47.

E. Contro il

predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa sanzione disciplinare.

Secondo l’insorgente, il Consiglio di Stato

avrebbe dovuto proscioglierlo dall’accusa. Già nel primo giudizio, allega,

aveva ritenuto che la violazione dei doveri di servizio addebitatagli non fosse

comprovata. Per coerenza, sostiene, il Governo avrebbe dovuto confermare questa

deduzione. Scostandosene sarebbe invece incorso in una palese contraddizione.

F.Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il

municipio contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che

per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

Considerandi

1.1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall’art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL

2.1.1

). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, gravato dal giudizio

governativo impugnato (art. 209 lett. b LOC e 43 legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo

(art. 46 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2

Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.2.1

Secondo l’art. 34 del regolamento organico dei

dipendenti di __________ e delle sue aziende municipalizzate del 19 maggio 1998

(ROD), ogni provvedimento disciplinare si

prescrive entro un anno dal giorno in cui il municipio ha avuto conoscenza

della mancanza ai doveri di servizio (cpv. 1). Tale termine, soggiunge la norma

(cpv. 2), è sospeso qualora il municipio intenda subordinare l’adozione di un

provvedimento disciplinare all’esito di un procedimento penale. Se i presupposti per una sanzione disciplinare non sono dati, conclude

l’art. 34 ROD, il procedimento formalmente aperto deve essere chiuso con una

decisione di abbandono (cpv. 4).

Per conoscenza della violazione ai sensi del

art. 34 cpv. 1 ROD occorre intendere il fondato sospetto che vi sia stata una

mancanza ai doveri di servizio. Per la decorrenza del termine di prescrizione non

è in particolare necessario che siano già note la natura e la gravità della

violazione in tutti i dettagli. Basta che il superiore o l'autorità

disciplinare abbia un sospetto sufficientemente fondato (DTF 105 Ib 69, consid.

2a). L'accertamento dell'esistenza e degli estremi materiali dalla violazione è

demandato all'inchiesta disciplinare.

A differenza di analoghe norme di altri

comuni (ad es. __________, __________, __________) o dell'art. 22 cpv. 3 della

legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle

autorità federali e dei funzionari federali del 14 marzo 1958 (RS 170.32), l'art.

34.

cpv. 1 ROD non inibisce il decorso del termine di prescrizione durante le procedure

d'impugnazione. Né prevede che la prescrizione si estingua se prima della

scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sanzione disciplinare

(cfr. per analogia art. 97 cpv. 3 codice penale svizzero del 21 dicembre 1937;

CP; RS 311.0). Il termine, sospeso soltanto nei casi in cui l'adozione di un

provvedimento disciplinare è stata subordinata all'esito di un procedimento penale,

continua dunque a decorrere anche in caso di ricorso.

2.2

Nel caso concreto, non è dato di sapere

esattamente quando il municipio abbia avuto conoscenza della mancanza ai doveri di servizio addebitata al cpl RI

1.

A prescindere dal clamore suscitato dall'incidente,

è comunque certo che quanto meno il suo superiore all'interno del corpo di

polizia ne abbia avuto fondato sospetto nei giorni immediatamente successivi,

con la ricezione del rapporto di servizio 12 febbraio 2007 del ricorrente, al

quale hanno fatto seguito ulteriori accertamenti (cfr. tabulati della scatola

nera analizzati e stampati il 16 febbraio 2007; lettera 6 aprile 2007 del

comandante di polizia al servizio del personale, prima frase). Se ne deve

dedurre che quando il municipio ha deciso di punire il ricorrente (17 marzo

2008) il termine di prescrizione previsto dall'art. 34 cpv. 1 ROD era già

decorso.

A tutt'oggi sono poi passati più di due

anni. Non avendo il municipio subordinato l’adozione di un provvedimento

disciplinare all’esito di un procedimento penale, il suddetto termine annuale è

dunque in ogni caso ampiamente trascorso. Ogni provvedimento disciplinare è di

conseguenza escluso siccome prescritto.

Privo di rilievo è il fatto che il

ricorrente non se ne sia accorto e non abbia sollevato alcuna eccezione al

riguardo; nel contesto del diritto pubblico, la prescrizione va infatti rilevata

d’ufficio se essa è favorevole all’amministrato (René Rhinow/Beat Krähen-mann, Schweizerisches

Verwaltungsrechtspflege, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte sul Meno 1990,

n. 34 B/II).

3.

3.1. In

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, annullando

la sanzione disciplinare inflitta all’in-sorgente ed il giudizio governativo

che la conferma. Al cpl RI 1 va dato atto che il procedimento disciplinare è

abbandonato per intervenuta prescrizione.

3.2

Dato l'esito, non si preleva tassa di

giustizia (art. 28 LPamm). Le ripetibili sono invece poste a carico del comune

secondo soccombenza (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 34 ROD; 3, 18, 28, 43, 46, 61,

65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la

decisione 22 aprile 2009 del Consiglio di Stato (n. 1886) e la decisione 17

marzo 2008 del municipio di CO 1 che sospende l’insorgente per tre giorni dalla

carica, privandolo dello stipendio, sono annullate;

1.2. il

procedimento disciplinare è abbandonato per intervenuta prescrizione.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Il comune

di CO 1 rifonderà fr. 1'000.- al ricorrente a titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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