52.2009.159
Sanzione disciplinare. Prescrizione
28 settembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2009.159
Data decisione, Autorità:
28.09.2009, TRAM
Titolo:
Sanzione disciplinare. Prescrizione
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE
art. 134 LOC
Incarto n.
52.2009.159
Lugano
28 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Matteo Cassina, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 maggio 2009 di
RI 1, ,
patrocinato da: PA 1, ,
contro
la decisione 22 aprile 2009 del Consiglio di Stato
(n. 1886) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
decisione 17 marzo 2008 con cui il municipio di CO 1 l’ha sospeso per 3
giorni dall’impiego e dallo stipendio a titolo di sanzione disciplinare;
viste le risposte:
- 27 maggio 2009 del municipio
di CO 1;
- 24 giugno 2009 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nella notte
tra l’11 e il 12 febbraio 2007, alle 3.55, il caporale della polizia comunale
di __________ RI 1, qui ricorrente, stava rientrando alla centrale con il
collega sergente __________, alla guida del veicolo di servizio BMW TI __________.
Giunto all'intersezione tra via __________ e via __________, provenendo da
nord, avrebbe notato transitare a forte velocità un'auto di colore nero in
direzione di via __________, che non si sarebbe fermata al semaforo rosso.
Intrapreso l'inseguimento, all'incrocio fra via __________ e via __________,
affrontato a velocità sostenuta, il cpl CO 1ha perso il controllo del veicolo,
che ha demolito, urtando dei pali e finendo contro la barriera di protezione dell'argine
del fiume __________
B. Successivamente
è stata aperta a carico del cpl RI 1 un’inchiesta amministrativa per violazione
delle istruzioni dell'ordine di servizio (ODS) n. 47 del 30 marzo 2004 concernenti
la circolazione in situazioni d’emergenza, per aver intrapreso un inseguimento
senza che fosse data una situazione di pericolo, per aver omesso di inserire
gli avvisatori ottici ed acustici e per aver affrontato una curva a velocità
eccessiva, demolendo completamente il veicolo di cui aveva perso il controllo.
Preso atto delle risultanze dell’inchiesta e
delle osservazioni del prevenuto, il 17 marzo 2008 il municipio ha sospeso il
cpl RI 1 dall'impiego e dallo stipendio per tre giorni, a titolo di sanzione
disciplinare, ritenendo che con il suo comportamento avesse violato le
direttive dell'ODS n. 47.
C. In
accoglimento dell’impugnativa inoltrata dal cpl RI 1 contro la predetta
sanzione, il 5 novembre 2008 il Consiglio di Stato ha annullato il
provvedimento, rinviando gli atti al municipio affinché accertasse con
chiarezza ed in modo inequivocabile, se al momento dell'incidente della
circolazione, il veicolo della polizia stava o meno effettuando l'inseguimento
di un veicolo non meglio identificato.
Il giudizio governativo è stato annullato da
questo Tribunale, che con sentenza 13 gennaio 2009 ha parzialmente accolto il ricorso inoltratogli dal comune, rinviando gli atti al Consiglio di
Stato, affinché si pronunciasse sul ricorso sulla base delle risultanze degli
accertamenti esperiti.
D. Con nuovo
giudizio del 22 aprile 2009, l'Esecutivo cantonale ha respinto il ricorso
inoltratogli da RI 1 contro la predetta sanzione disciplinare, che ha
confermato, ritenendo che l’insorgente, abbordando la curva a velocità del
tutto inadeguata (93 km/h) senza aver inserito gli avvisatori ottici ed
acustici avesse effettivamente violato le prescrizioni dell’ODS n. 47.
E. Contro il
predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa sanzione disciplinare.
Secondo l’insorgente, il Consiglio di Stato
avrebbe dovuto proscioglierlo dall’accusa. Già nel primo giudizio, allega,
aveva ritenuto che la violazione dei doveri di servizio addebitatagli non fosse
comprovata. Per coerenza, sostiene, il Governo avrebbe dovuto confermare questa
deduzione. Scostandosene sarebbe invece incorso in una palese contraddizione.
F.Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che
per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
Considerandi
1.1.1
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL
2.1.1
). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, gravato dal giudizio
governativo impugnato (art. 209 lett. b LOC e 43 legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo
(art. 46 LPamm), è dunque ricevibile in ordine.
1.2
Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.2.1
Secondo l’art. 34 del regolamento organico dei
dipendenti di __________ e delle sue aziende municipalizzate del 19 maggio 1998
(ROD), ogni provvedimento disciplinare si
prescrive entro un anno dal giorno in cui il municipio ha avuto conoscenza
della mancanza ai doveri di servizio (cpv. 1). Tale termine, soggiunge la norma
(cpv. 2), è sospeso qualora il municipio intenda subordinare l’adozione di un
provvedimento disciplinare all’esito di un procedimento penale. Se i presupposti per una sanzione disciplinare non sono dati, conclude
l’art. 34 ROD, il procedimento formalmente aperto deve essere chiuso con una
decisione di abbandono (cpv. 4).
Per conoscenza della violazione ai sensi del
art. 34 cpv. 1 ROD occorre intendere il fondato sospetto che vi sia stata una
mancanza ai doveri di servizio. Per la decorrenza del termine di prescrizione non
è in particolare necessario che siano già note la natura e la gravità della
violazione in tutti i dettagli. Basta che il superiore o l'autorità
disciplinare abbia un sospetto sufficientemente fondato (DTF 105 Ib 69, consid.
2a). L'accertamento dell'esistenza e degli estremi materiali dalla violazione è
demandato all'inchiesta disciplinare.
A differenza di analoghe norme di altri
comuni (ad es. __________, __________, __________) o dell'art. 22 cpv. 3 della
legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle
autorità federali e dei funzionari federali del 14 marzo 1958 (RS 170.32), l'art.
34.
cpv. 1 ROD non inibisce il decorso del termine di prescrizione durante le procedure
d'impugnazione. Né prevede che la prescrizione si estingua se prima della
scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sanzione disciplinare
(cfr. per analogia art. 97 cpv. 3 codice penale svizzero del 21 dicembre 1937;
CP; RS 311.0). Il termine, sospeso soltanto nei casi in cui l'adozione di un
provvedimento disciplinare è stata subordinata all'esito di un procedimento penale,
continua dunque a decorrere anche in caso di ricorso.
2.2
Nel caso concreto, non è dato di sapere
esattamente quando il municipio abbia avuto conoscenza della mancanza ai doveri di servizio addebitata al cpl RI
1.
A prescindere dal clamore suscitato dall'incidente,
è comunque certo che quanto meno il suo superiore all'interno del corpo di
polizia ne abbia avuto fondato sospetto nei giorni immediatamente successivi,
con la ricezione del rapporto di servizio 12 febbraio 2007 del ricorrente, al
quale hanno fatto seguito ulteriori accertamenti (cfr. tabulati della scatola
nera analizzati e stampati il 16 febbraio 2007; lettera 6 aprile 2007 del
comandante di polizia al servizio del personale, prima frase). Se ne deve
dedurre che quando il municipio ha deciso di punire il ricorrente (17 marzo
2008) il termine di prescrizione previsto dall'art. 34 cpv. 1 ROD era già
decorso.
A tutt'oggi sono poi passati più di due
anni. Non avendo il municipio subordinato l’adozione di un provvedimento
disciplinare all’esito di un procedimento penale, il suddetto termine annuale è
dunque in ogni caso ampiamente trascorso. Ogni provvedimento disciplinare è di
conseguenza escluso siccome prescritto.
Privo di rilievo è il fatto che il
ricorrente non se ne sia accorto e non abbia sollevato alcuna eccezione al
riguardo; nel contesto del diritto pubblico, la prescrizione va infatti rilevata
d’ufficio se essa è favorevole all’amministrato (René Rhinow/Beat Krähen-mann, Schweizerisches
Verwaltungsrechtspflege, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte sul Meno 1990,
n. 34 B/II).
3.
3.1. In
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, annullando
la sanzione disciplinare inflitta all’in-sorgente ed il giudizio governativo
che la conferma. Al cpl RI 1 va dato atto che il procedimento disciplinare è
abbandonato per intervenuta prescrizione.
3.2
Dato l'esito, non si preleva tassa di
giustizia (art. 28 LPamm). Le ripetibili sono invece poste a carico del comune
secondo soccombenza (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 34 ROD; 3, 18, 28, 43, 46, 61,
65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la
decisione 22 aprile 2009 del Consiglio di Stato (n. 1886) e la decisione 17
marzo 2008 del municipio di CO 1 che sospende l’insorgente per tre giorni dalla
carica, privandolo dello stipendio, sono annullate;
1.2. il
procedimento disciplinare è abbandonato per intervenuta prescrizione.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Il comune
di CO 1 rifonderà fr. 1'000.- al ricorrente a titolo di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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