52.2009.162
Completezza dell'offerta
28 maggio 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2009.162
Data decisione, Autorità:
28.05.2009, TRAM
Titolo:
Completezza dell'offerta
OFFERTA
art. 40 RLCPUBB
art. 42 cpv. 1 let. d RLCPUBB
Incarto n.
52.2009.162
Lugano
28 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 maggio 2009 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 22 aprile 2009 del Consiglio di Stato
(n. 1833) che annulla il concorso indetto per aggiudicare la fornitura, l'installazione
e la messa in esercizio degli impianti di ventilazione e climatizzazione dei
locali tecnici della galleria __________ (lotto 0211-EM66);
viste le risposte:
- 14 maggio 2009 dell'Ufficio
dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);
- 20 maggio 2009 della
Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6
febbraio 2009 (FU n. 10/09 pag. 904 seg.), il Dipartimento del territorio ha
indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti
pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura, l'installazione e la
messa in esercizio degli impianti di ventilazione e climatizzazione dei locali
tecnici della galleria __________ (lotto 0211-EM66).
La documentazione di gara comprendeva fra l'altro
le disposizioni particolari (CPN 102) e l'elenco prezzi. La posizione 251.100 delle
prescrizioni di gara stabiliva che l'offerta doveva essere
inoltrata secondo le indicazioni generali per gli appalti, qui di seguito
riportate, pubblicate sul FU n. 97 del 7 dicembre 1999:
- 1 capitolato d'appalto originale (su
carta con i relativi allegati) con il foglio di copertina e quello di
ricapitolazione compilati manualmente (senza la distinta dei prezzi unitari e relativi
importi). È pure obbligatorio apporre tutti i timbri, firme e allegare le
dichiarazioni richieste.
- 1 stampa con il proprio programma dell'offerta
completa e firmata dall'offerente (questa stampa è determinante ai fini dei
prezzi unitari; per il testo delle condizioni e delle posizioni,
rispettivamente per i quantitativi, fa stato il capitolato cartaceo originale);
- 1 dischetto contenente il file completo
con i prezzi unitari ed altre eventuali richieste, esportato in formato SIA
451.01s (…).
oppure
- 1 capitolato d'appalto compilato
manualmente e debitamente firmato e gli altri allegati richiesti nelle
condizioni d'appalto.
Se vi sono
differenze tra le versioni consegnate, è ritenuta vincolante la stampa con il
proprio programma dell'offerta completa e firmata dall'offerente.
La documentazione di gara, tuttora
disponibile in formato elettronico sul sito www.commesse.ti.ch,
comprende fra l'altro l'elenco prezzi appalto in formato pdf e l'elenco
prezzi in norma SIA 451 in
formato zip.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di tre ditte del ramo. Fra queste
v'era quelle della RI 1, qui ricorrente, di fr. 511.184.55. All'offerta la
ricorrente ha allegato un elenco dei prezzi da lei stessa compilato, suddiviso
per capitoli numerati, formati da singole posizioni non numerate, intestate con
specifiche che si riallacciano a quelle dell'elenco prezzi facente parte della
documentazione di gara.
C. Esaminate
le offerte inoltrate, il 22 aprile 2009 il Consiglio di Stato ha annullato il
concorso ritenendo che nessuna potesse conseguire l'aggiudicazione.
L'offerta della RI 1 è stata in particolare
ritenuta inammissibile perché in difformità a quanto prescritto dalla pos.
251.100 del fascicolo CPC/IGPN 102 Disposizioni particolari facente parte degli
atti d'appalto, fornisce un elenco prezzi totalmente privo di riferimenti alle
pos. dell'elenco prezzi allegato agli atti di gara.
D. Contro la predetta
decisione, la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata, direttamente
dal Tribunale o previo rinvio al committente.
L'insorgente sostiene che fra le singole poste
unitarie dell'elenco prezzi da lei redatto e quelle dell'elenco prezzi messo a
disposizione dal committente esisterebbe una perfetta, evidente ed immediatamente
rilevabile corrispondenza. L'offerta, soggiunge, è stata compilata in ogni
sua parte con l'esposizione dei prezzi unitari e dei totali. Il committente
avrebbe semmai dovuto chiedere delucidazioni. L'offerta inoltrata corrisponde a
quella stampa con il proprio programma dell'offerta
completa richiesta dalla pos. 251.100 e dichiarata
determinante dal profilo dei prezzi unitari.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone la Divisione delle costruzioni, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente.
La congruenza tra le posizioni dell'elenco prezzi e quelle del prezziario
allegato all'offerta, obietta, non sarebbe immediatamente rilevabile e comunque
sarebbe imperfetta, poiché i quantitativi di almeno due posizioni (211.724 e
211.821) sono stati modificati.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione
del Cantone Ticino al CIAP del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4). In quanto partecipante al concorso la RI 1 è senz'altro
legittimata ad impugnare la decisione del committente di annullare la gara
(art. 43 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivamente inoltrato contro una
decisione impugnabile (art. 15 cpv. 1 bis lett. e CIAP), è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.Giusta l'art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge
sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del CIAP del 12
settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), l'offerta, allestita in forma
chiara ed univoca, deve essere compilata dal concorrente in ogni sua parte, con
esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi ed ogni
altra indicazione complementare richiesta.
Per principio il committente può aggiudicare
la prestazione messa a concorso soltanto a concorrenti che presentano un'offerta
completa e conforme alle prescrizioni di gara. Offerte incomplete o non
conformi alle prescrizioni di gara vanno per principio escluse. Non possono
essere completate. Possono soltanto essere delucidate. Correzioni sono in linea
di massima escluse. Sono ammesse soltanto rettifiche di errori aritmetici (art.
42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). Le offerte devono insomma essere formulate in modo
tale da consentire un'aggiudicazione immediata senza modificazioni. Lo esigono
il principio di legalità e quello della parità di trattamento tra concorrenti
(art. 11 lett. a RLCPubb/CIAP), oltre che il divieto di negoziazioni (art. 11
lett. e RLCPubb/CIAP). Restano riservati il principio di proporzionalità ed il
divieto di formalismo eccessivo, che specialmente nel caso di commesse da
aggiudicare sulla base di prescrizioni di gara complesse ed articolate,
impongono di esaminare la conformità dell'offerta secondo criteri non
eccessivamente restrittivi e di estromettere offerte non pienamente conformi
unicamente in presenza di errori di una certa importanza, suscettibili di
influire sull'esito del concorso (STF n.2P.339/2001 del 12 aprile 2004 consid.
5 c/CCP = RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 seg.; Matteo
Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche, Lugano
2008 n. 47).
3. 3.1. Nel
caso concreto, la posizione 251.100 delle disposizioni particolari (CPN 102),
disciplinante le modalità d'inoltro dell'offerta, permetteva ai concorrenti di
scegliere tra:
(a) l'inoltro in formato elettronico e
(b) l'inoltro in forma scritta.
Fatti
I concorrenti che optavano per la prima
possibilità (a) dovevano presentare:
(a1) la prima e l'ultima pagina del capitolato compilate manualmente,
(a2) l'offerta completa, stampata con il programma del concorrente e
firmata, nonché
(a3) il dischetto contenente il file completo con i prezzi unitari,
esportato in formato SIA 451.01s.
I concorrenti che sceglievano la seconda
modalità d'inoltro (b) dovevano invece presentare il capitolato d'appalto
interamente compilato manualmente e debitamente firmato.
Le modalità di presentazione dell'offerta
costituiscono formalità essenziali, la cui disattenzione trae di principio seco
l'esclusione dell'offerta dalla procedura (cfr. art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP).
3.2. La RI 1 ha optato per la prima
alternativa, presentando un'offerta costituita dal capitolato compilato manualmente
alla prima ed all'ultima pagina (a1) e dall'offerta completa stampata con il
suo programma (a2), alla quale ha omesso di allegare il dischetto contenente il file completo con i prezzi unitari, richiesto dalla succitata prescrizione di gara (a3).
L'insorgente ha dunque inoltrato un'offerta
Considerandi
incompleta, in quanto mancante dell'indicazione dei prezzi unitari su supporto
elettronico. Ha di conseguenza disatteso una formalità essenziale, che comporta
l'esclusione dell'offerta in conformità dell'art. 42 cpv. 1 lett. d
RLCPubb/CIAP.
La violazione non è sanata dalla presenza
agli atti dell'offerta stampata su carta con il programma della ricorrente. La
sola offerta stampata dal concorrente, richiesta dalla posizione 251. 100, non
basta. Il documento stampato su carta ha infatti una valenza meramente
complementare. Serve soltanto ad assicurare la fruibilità del contenuto del
dischetto, nel caso in cui il supporto elettronico risultasse inutilizzabile.
Non può surrogarlo laddove il dischetto non viene allegato all'offerta. Una
diversa conclusione, che considerasse sufficiente l'offerta stampata su carta,
svuoterebbe di contenuto le prescrizioni di gara sulle modalità d'inoltro dell'offerta
in formato elettronico, poiché finirebbe per permettere ai concorrenti di
presentare anche offerte redatte, come a loro meglio aggrada, prescindendo dall'utilizzazione
della documentazione di gara messa a disposizione dal committente.
Già per questo motivo, rilevabile d'ufficio,
l'esclusione dell'offerta dell'insorgente merita di essere confermata.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico delle
ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 40 RLCPubb/CIAP; 3,
18, 28, 31, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
;
,
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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