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Decisione

52.2009.162

Completezza dell'offerta

28 maggio 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I concorrenti che optavano per la prima

possibilità (a) dovevano presentare:

(a1) la prima e l'ultima pagina del capitolato compilate manualmente,

(a2) l'offerta completa, stampata con il programma del concorrente e

firmata, nonché

(a3) il dischetto contenente il file completo con i prezzi unitari,

esportato in formato SIA 451.01s.

I concorrenti che sceglievano la seconda

modalità d'inoltro (b) dovevano invece presentare il capitolato d'appalto

interamente compilato manualmente e debitamente firmato.

Le modalità di presentazione dell'offerta

costituiscono formalità essenziali, la cui disattenzione trae di principio seco

l'esclusione dell'offerta dalla procedura (cfr. art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP).

3.2. La RI 1 ha optato per la prima

alternativa, presentando un'offerta costituita dal capitolato compilato manualmente

alla prima ed all'ultima pagina (a1) e dall'offerta completa stampata con il

suo programma (a2), alla quale ha omesso di allegare il dischetto contenente il file completo con i prezzi unitari, richiesto dalla succitata prescrizione di gara (a3).

L'insorgente ha dunque inoltrato un'offerta

Considerandi

incompleta, in quanto mancante dell'indicazione dei prezzi unitari su supporto

elettronico. Ha di conseguenza disatteso una formalità essenziale, che comporta

l'esclusione dell'offerta in conformità dell'art. 42 cpv. 1 lett. d

RLCPubb/CIAP.

La violazione non è sanata dalla presenza

agli atti dell'offerta stampata su carta con il programma della ricorrente. La

sola offerta stampata dal concorrente, richiesta dalla posizione 251. 100, non

basta. Il documento stampato su carta ha infatti una valenza meramente

complementare. Serve soltanto ad assicurare la fruibilità del contenuto del

dischetto, nel caso in cui il supporto elettronico risultasse inutilizzabile.

Non può surrogarlo laddove il dischetto non viene allegato all'offerta. Una

diversa conclusione, che considerasse sufficiente l'offerta stampata su carta,

svuoterebbe di contenuto le prescrizioni di gara sulle modalità d'inoltro dell'offerta

in formato elettronico, poiché finirebbe per permettere ai concorrenti di

presentare anche offerte redatte, come a loro meglio aggrada, prescindendo dall'utilizzazione

della documentazione di gara messa a disposizione dal committente.

Già per questo motivo, rilevabile d'ufficio,

l'esclusione dell'offerta dell'insorgente merita di essere confermata.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico delle

ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 40 RLCPubb/CIAP; 3,

18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

,

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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