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Decisione

52.2009.178

Licenza edilizia e permesso di dissodamento

10 agosto 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per autorizzarlo. Raccolto lo studio fonico e atmosferico sulle

immissioni del traffico indotto e sull'impianto di ventilazione

dell'autorimessa, prodotto dalla CO 2 in sede di istruttoria, l'Esecutivo

cantonale ha poi ritenuto che il progetto rispettasse i limiti posti dalla

legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) e dalle relative ordinanze.

Neppure l'attuale sistemazione del terreno, determinante ai fini delle altezze,

e la rampa d'accesso presterebbero il fianco a critiche.

C. Contro il

predetto giudizio, i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento, assieme alla controversa licenza. Gli insorgenti contestano in sostanza che siano dati i presupposti

per concedere un dissodamento ai sensi dell'art. 5 LCFo e che, di conseguenza,

il progetto rispetti la distanza legale minima dal bosco. Censurano l'insufficienza

della domanda di costruzione, mancando la definizione concreta degli impianti

tecnici (ventilazione, climatizzazione, riscaldamento) – ciò che non

permetterebbe di valutare compiutamente le immissioni generate dal progetto – e

dei dati tecnici della rampa d'accesso. I ricorrenti ripropongono infine le

eccezioni riferite alla sistemazione del terreno.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni,

il municipio e la beneficiaria della licenza con argomentazioni che, per quanto

necessario, saranno discusse nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 della

legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1) e 42 cpv. 2 LCFo.

La legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo contermine e

già opponenti (art. 21 cpv. 2 LE), è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 46

LPamm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorso può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 LPamm). La

situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai

piani. Le prove sollecitate dagli insorgenti (sopralluogo, richiamo atti dalle

autorità penali e dal geometra revisore, misurazioni) non appaiono atte a

procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Dissodamento

2.1

La legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0) ha lo

scopo di conservare la foresta nella sua estensione e ripartizione geografica,

di proteggerla come ambiente naturale di vita e di garantire che possa svolgere

le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1

cpv. 1 lett. a-c LFo). L'area forestale non va diminuita (art. 3 LFo) e i

dissodamenti sono vietati (art. 5 cpv. 1 LFo). Allo scopo di attenuarne il

rigore, la legge stessa prevede tuttavia deroghe al divieto, in casi del tutto

eccezionali e a determinate condizioni. Così, secondo l'art. 5 cpv. 2 LFo, una

deroga può essere concessa se il richiedente comprova l'esistenza di gravi

motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta;

occorre tuttavia che l'opera per la quale è chiesto il dissodamento sia

attuabile soltanto nel luogo previsto (lett. a), che essa soddisfi

materialmente le condizioni della pianificazione del territorio (lett. b) e che

il dissodamento non comporti seri pericoli per l'ambiente (lett. c). Gli

interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o

l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali, non sono

considerati motivi gravi (art. 5 cpv. 3 LFo). L'art. 5 cpv. 4 LFo impone

inoltre che si tenga conto della protezione della natura e del paesaggio. Il

quesito di sapere se una deroga vada concessa oppure negata dev'essere oggetto

di un'ampia analisi e di un'approfondita ponderazione dei contrapposti

interessi (STF 1A.305/1996 consid. 3a; DTF 122 II 81 consid. 6d/dd, 120 Ib 400

consid. 5). L'interesse a conservare intatta la foresta è dato per scontato e

non deve essere dimostrato. Questo vale indipendentemente dallo stato, dal

valore e dalla funzione dell'area in questione e si estende anche a parcelle di

bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 327 consid. 2). Particolare attenzione

va invece rivolta alla dimostrazione – che incombe all'istante – che i motivi

(d'interesse pubblico o privato) del dissodamento sono preponderanti rispetto

all'interesse a conservare la foresta (cfr. Messaggio del Consiglio federale

del 29 giugno 1988 a sostegno della LFo in FF 1988 III pag. 155; DTF 119 Ib 397

consid. 5b; 117 Ib 325 consid. 2; Heribert

Rausch/Arnold Marti/ Alain Griffel, Umweltrecht, Zurigo 2004, pag. 146

segg.; Stefan M.

Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung,

Zurigo 1994, pag. 134 e segg.).

La nozione di ubicazione vincolata secondo l'art. 5 cpv. 2 lett. a LFo non deve

del resto essere intesa in senso assoluto, ritenuto che v'è quasi sempre la

possibilità di una certa scelta. Piuttosto è determinante il fatto che per motivi

oggettivi, che prevalgano sull'interesse alla conservazione della foresta, è

necessario ricorrere a quell'ubicazione. Occorre comunque che siano state ampiamente

esaminate le ubicazioni alternative (STF 1A.168/2005 del 1. giugno 2006,

consid. 2 pubbl. in ZBL 2007, pag. 339 segg.; STF 1A.305/1996 consid. 3b; S. M. Jaissle, op. cit., pag. 139 e

segg.).

2.2

Contestualmente alla domanda di costruzione, la resistente ha chiesto al

Dipartimento del territorio il permesso per dissodare una superficie di 467 mq

dei due boschetti A (1'305 mq) e B (579 mq) formati da alberi ad alto fusto, che

ricoprono la parte orientale del terreno. Secondo la relazione tecnica (pag. 8),

il dissodamento permetterà di sfruttare al meglio l'edificabilità del terreno

(mapp. 3138) e di rispettare la distanza dei futuri edifici (C e D) dal limite

boschivo; con il conseguente rimboschimento, risulterà un'unica fascia boschiva

con un valore naturalistico maggiore rispetto a quello attuale.

Facendo astrazione dal preavviso negativo dell'Ufficio della pianificazione

locale (secondo cui la superficie del terreno è sufficiente per permettere la

realizzazione del progetto anche senza intaccare il bosco), il Dipartimento ha

rilasciato l'autorizzazione, ritenendo in sostanza che l'attuale limite del

bosco pregiudicasse sensibilmente le possibilità edificatorie del fondo.

L'interesse pubblico ad uno sfruttamento ottimale di un'area a chiara vocazione

residenziale e ad un inserimento armonico nel paesaggio di un complesso di non

indifferenti proporzioni, prevarrebbero su quello riferito alla conservazione

del bosco. Con analoghe considerazioni e tenuto conto della densità

abitativa dell'area, l'autorità cantonale ha poi ritenuto che l'opera rispondesse

al requisito dell'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LFo.

Dal canto suo, il Consiglio di Stato ha tutelato l'assunto del Dipartimento, rilevando

che se pur si potrebbero ipotizzare altre soluzioni edificatorie, prescindendo

da un dissodamento, la scelta operata non risulterebbe arbitraria. La

superficie di bosco rimarrebbe quantitativamente intatta e, d'altra parte, non vi

sarebbero interessi naturalistici contrari.

Le argomentazioni non reggono alle critiche dei ricorrenti.

Dagli atti risulta in effetti che il terreno è edificabile anche senza

dissodamento e che, mediante una variante di progetto, sono possibili altre ipotesi

edificatorie, come pure rilevato dal Governo e dall'autorità cantonale. Neppure

la resistente lo contesta. Diversamente dalla più volte citata sentenza di

questo tribunale (STA 52.2005.426 del 15 febbraio 2006), l'area da disboscare

non costituisce dunque un ostacolo insormontabile nel quadro di un'edificazione

razionale e organica. Poco conta che il complesso, così come realizzato, si

inserisca armoniosamente nel quadro del paesaggio. Scopo del dissodamento – che

è di principio vietato – non è infatti quello di rimodellare il paesaggio, né

tanto meno di unificare fasce di bosco distinte. L'interesse a conservare

intatta la foresta si estende anche a parcelle di bosco piccole o non curate,

indipendentemente dal loro stato, valore e funzione. D'altra parte, anche un

nuovo progetto che rispetti i limiti attuali dei due boschetti dovrebbe

inserirsi convenientemente nel paesaggio.

Privo di rilievo è invece l'interesse allo sfruttamento ottimale del fondo,

ritenuto che per legge l'interesse a un più redditizio sfruttamento del suolo

non è tutelato (cfr. art. 5 cpv. 3 LFo). Né porta ad altra conclusione lo sviluppo

turistico dell'area; tanto questo, quanto un altro complesso residenziale potrebbero

promuovere il preteso interesse ad un turismo di qualità.

Stando così le cose, non risulta dunque che l'opera risponda all'ubicazione

vincolata ex art. 5 cpv. 2 lett. a LFo, né che vi siano gravi motivi

preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta. Tanto

basta per negare un permesso eccezionale di dissodamento.

2.3

Per il principio di proporzionalità, non è ammissibile annullare una

licenza edilizia difforme quando il difetto può essere facilmente emendato

subordinandola a determinate condizioni. In concreto, ritenuto che gli edifici

A, B e E rispettano la distanza legale minima (10 m) dal bosco, l'annullamento

della licenza si giustifica unicamente nella misura in cui ha per oggetto gli

stabili C e D.

3.

Conformità

ambientale degli impianti tecnici

3.1

Secondo l'art. 11 LPAmb, gli

inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono

limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1).

Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito

della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal

progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche

(cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile

che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano

dannosi o molesti (cpv. 3).

La costruzione

di impianti fissi, dispone l'art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano,

da sole, i valori di pianificazione (VP) nelle vicinanze.

I limiti di esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri,

validi tra l'altro per il rumore prodotto dagli impianti di riscaldamento, di

ventilazione e di climatizzazione, sono fissati dall'allegato 6 all'ordinanza

contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41), che per le

zone destinate all'abitazione con grado di sensibilità (GdS) II fissa un valore

di pianificazione (Lr ) di 55 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 45 dB(A) per la

notte.

Secondo l'art.

2.

cpv. 5 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985

(OIAt; RS 814.318.142.1), sono considerate eccessive le immissioni che superano

uno o più valori limite d'immissione. Se per una sostanza inquinante non è

fissato un valore limite d’immissione, le immissioni sono considerate eccessive

quando mettono in pericolo l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i

loro biotopi (a), sulla base di un'inchiesta è stabilito che esse disturbano

considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione

(b), danneggiano le costruzioni (c), pregiudicano la fertilità del suolo, la

vegetazione o le acque (d).

La verifica

dell'ossequio delle norme della LPAmb e delle relative ordinanze incombe

all'autorità cantonale nel contesto del preavviso che è chiamata a rendere

sulle domande di costruzione trasmessele dal municipio. Nell'ambito di tale

verifica, l'autorità può esigere una valutazione preventiva del rumore (art. 25

cpv. 1 seconda frase LPAmb). La valutazione è d'obbligo se l'autorità ha motivo

di ritenere che le immissioni foniche esterne prodotte dagli impianti fissi

superino o potrebbero superare i valori limite di esposizione al rumore (art.

36.

cpv. 1 OIF).

3.2

Nel caso concreto, la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e

del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio, competente ad applicare la

legislazione ambientale, si è limitata a richiamare nel suo preavviso

l'attenzione dell'istante in licenza riguardo al rispetto dei limiti previsti dall'OIF,

dall'OIAt e dalle Raccomandazioni dell'UFAM concernenti l'altezza minima dei

camini sui tetti ed a formulare alcune generiche raccomandazioni in merito

all'insonorizzazione degli impianti di riscaldamento, di ventilazione, di aerazione,

di climatizzazione, ecc. Per l'impianto di ventilazione del posteggio sotterraneo

ha comunque precisato che è necessario che l'impianto che verrà scelto

abbia una pressione sonora ad 1 m dell'aspirazione e dell'espulsione non

superiore al livello Leq = 60 dB(A). Il progettista, l'istante o il

proprietario dovranno pertanto inserire questi dati tecnici nel capitolato

d'offerta.

Dal canto suo, il Consiglio di Stato ha ordinato una perizia fonica e atmosferica

per verificare il rispetto dei limiti dell'OIF e dell'OIAt delle immissioni

provocate dal traffico indotto e dall'impianto di ventilazione per l'espulsione

dell'aria viziata proveniente dall'autorimessa.

Sulla base delle risultanze di questo referto, condivise dalla SPAAS, il

Governo ha ritenuto che i suddetti limiti fossero rispettati.

3.3

I ricorrenti contestano genericamente che non sarebbero sufficientemente

definiti i sistemi degli impianti di ventilazione, di aspirazione ed

evacuazione dei gas di scarico, di riscaldamento e di climatizzazione, ciò che

non permetterebbe una compiuta verifica del rispetto delle normative ambientali.

Per quanto attiene all'impianto di ventilazione per l'evacuazione dei gas di

scarico dall'autorimessa la censura va disattesa. La perizia fonica e

atmosferica prodotta dinnanzi al Governo indica in effetti con sufficiente

chiarezza il modello (__________), l'ubicazione (tetto dell'edificio B), i

tempi di funzionamento, la potenza sonora (74.2 Lw [dB(A)] di giorno e 73 Lw

[dB(A)] di notte) e la potenza di espulsione (1'000 m3/h) dell'impianto, che,

stando al referto, rispettano i valori imposti dall'OIF, allegato 6 e dall'OIAt,

allegato 7. Non sussistono infatti motivi per dubitare dell'attendibilità di

tale referto, né i ricorrenti d'altra parte ne forniscono.

3.4

Neppure

l'eccezione riferita all'impianto di climatizzazione può essere accolta. A

prescindere dalla generica e invero fuorviante indicazione della SPAAS,

l'incarto allegato alla domanda di costruzione non prevede infatti la posa di

un simile impianto.

3.5

Una diversa conclusione s'impone invece per l'impianto di riscaldamento.

Alla domanda di costruzione la resistente aveva allegato un'istanza per

l'ottenimento dell'autorizzazione per lo sfruttamento della geotermia tramite

un sistema sonda geotermica-pompa di calore, indicando il tipo e la potenza di

quest'ultima.

Dall'avviso cantonale si evince per contro che l'istante in licenza ha

comunicato con uno scritto del 30 gennaio 2008 – di cui non vi è riscontro agli

atti – di aver rinunciato a tale sistema, optando per una pompa di calore aria-acqua,

per la quale l'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) ha imposto alcune

generiche raccomandazioni in merito all'insonorizzazione, all'ubicazione e al

rispetto dei valori secondo l'OIF (pag. 4). Mancando qualsiasi dettaglio

tecnico sull'impianto che si intende installare, non è tuttavia possibile

esprimersi sulla valutazione operata dall'autorità cantonale, rispettivamente

sulla conformità di tale impianto con le disposizioni della LPamb e dell'OIF. Su

questo punto il ricorso deve dunque essere accolto con rinvio degli atti al

Consiglio di Stato affinché, raccolti i dati mancanti dal Dipartimento del

territorio, si pronunci nuovamente.

4.

Sistemazione

del terreno

4.1

Secondo l'art. 8 cpv. 3 della NAPR di Ascona, che si rifà all'art. 40 cpv.

1.

LE l'altezza (della gronda) di un edificio è misurata dal terreno sistemato

al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.

Il terreno sistemato, dispone la stessa norma, non deve superare la quota

massima rilevabile lungo i confini coi lotti adiacenti, rispettivamente la

quota massima della strada d'accesso al fondo. L'art. 18 cpv. 1 NAPR specifica

che i lavori di sistemazione esterna non possono alterare le caratteristiche

morfologiche del terreno, facendo poi una distinzione tra terreni in pendenza,

fondi pianeggianti e ripristino di altimetrie coordinate fra l'edificio e i

fondi vicini.

Le norme sull'altezza massima degli edifici non possono essere eluse sopraelevando

il livello del terreno mediante colmate. Ter-rapieni eseguiti in precedenza

possono essere assimilati al ter-reno naturale soltanto se il carattere

artificiale della sistemazione non è percepibile. Determinanti non sono tanto

lo scopo della si-stemazione originaria ed il tempo trascorso da quando è stata

realizzata, quanto piuttosto il grado d'integrazione della soprae-levazione nel

contesto del terreno circostante. Terrapieni che si scostano in modo abnorme dall'andamento

del terreno circostan-te sono da considerare alla stregua di sistemazioni del

terreno anche dopo molti anni. Sistemazioni che rimodellano il suolo,

in-serendosi in modo armonioso nella morfologia del terreno adia-cente possono

invece essere assimilate al terreno naturale in un lasso di tempo più breve

(STA 52.2008.24/27/28 del 28 aprile 2008 consid. 3.1.; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1257).

4.2

Nella fattispecie, l'altezza degli edifici è stata determinata per

rapporto alla quota del terreno esistente. I ricorrenti sostengono che parte

del terreno (mapp. 3138) sarebbe stata riempita nel corso degli anni con

materiale di vario tipo, per un'altezza superiore a 1.5 m, stravolgendone la

quota naturale. Il livello del terreno esistente non potrebbe di conseguenza

essere preso in considerazione ai fini della determinazione delle altezze. Le

stesse andrebbero ricalcolate in funzione della quota naturale del terreno. La

censura va respinta.

Come rilevato dal Governo, il terreno, nella parte superiore, non presenta

importanti sopraelevazioni, ma è per lo più pianeggiante (cfr. piani sezioni

1:200). L'area che a dire dei ricorrenti sarebbe stata oggetto di deposito di

materiale nel corso degli anni, è invero una leggera depressione (risultante

dalla mappa quotata) di ridotte dimensioni, circoscritta ad un'esigua parte del

fondo, che è stata colmata senza modificare in modo apprezzabile la morfologia

del terreno circostante (cfr. fotografie del sopralluogo esperito dal Governo

il 3 settembre 2008). Del materiale inerte visibile sulle fotografie prodotte

dai ricorrenti non rimane altra traccia all'infuori di un modesto cumulo,

ricoperto da vegetazione, depositato accanto al boschetto, che comunque non

incide sull'altezza delle costruzioni.

5.

Rampa

d'accesso

5.1

Giusta l'art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata dalla

documentazione necessaria. I piani, precisa l'art. 11 del regolamento di

applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1),

devono in particolare fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente

comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. I progetti,

specifica ulteriormente l'art. 12 cpv. 1 lett. e RLE, devono comprendere il

piano delle sistemazioni esterne con i dettagli degli accessi alle strade

pubbliche, dei posteggi, delle aree di svago.

5.2

Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, i documenti annessi alla

domanda di costruzione indicano con sufficiente chiarezza la rampa d'accesso

all'autorimessa e i muri vicini (cfr. ad es. pianta livello 5; piano sezioni

1:200). Da respingere è dunque la generica doglianza dei ricorrenti in merito

all'insufficienza della domanda di costruzione. Per il resto, non vi è motivo

di dubitare che l'autorità abbia verificato la conformità di tali opere con il

diritto. D'altra parte, neppure i ricorrenti indicano quali prescrizioni

tecniche ai sensi dell'art. 30 RLE sarebbero in concreto violate.

6.

Sulla base

delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere parzialmente accolto.

Il giudizio governativo impugnato è dunque annullato assieme alla licenza edilizia

nella misura in cui ha per oggetto gli edifici C e D. Gli atti sono rinviati al

Consiglio di Stato affinché, completati gli accertamenti sull'impianto di riscaldamento

(consid. 3.5.), si pronunci nuovamente.

La tassa di giustizia è posta a carico delle parti, proporzionalmente al

rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Le ripetibili sono compensate

(art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 21, 40 LE; 1, 5 LFo; 6 LCFo; 11,

25 LPAmb; 2 OAit; 7, 36 OIF; 11, 12, 30 RLE; 8, 18 NAPR; 3, 18, 28, 31, 43, 46,

60, 61, 65;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la risoluzione 22 aprile 2009 (n. 1885) del

Consiglio di Stato è annullata

assieme alla licenza edilizia 29 febbraio 2008 nella misura in cui ha per oggetto

gli edifici C e D;

1.2. gli

atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, completati gli accertamenti

sull'impianto di riscaldamento (consid. 3.5.), si pronunci nuovamente.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'800.- è a carico dei ricorrenti e della resistente in

ragione di un 1/2 ciascuno. Le ripetibili sono compensate.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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